causa di servizio
Re: causa di servizio
trombosi cronica.
--------------------------------------------------------------------
1) - è stato sottoposto ad intervento chirurgico di by pass.
2) - In seguito all’intervento chirurgico ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta.
3) - Nel luglio del 2007 è stato sottoposto a visita medica presso la commissione medico ospedaliera di Chieti che gli ha diagnosticato anche una forma di ipertensione arteriosa, con giudizio diagnostico di temporanea non idoneità al servizio nella polizia di Stato.
4) - La commissione medico ospedaliera di Chieti, in esito a visita medica svolta nel novembre 2007, ha diagnosticato la presenza di entrambe le infermità: trombosi cronica ed ipertensione arteriosa, con giudizio medico legale di permanente non idoneità al servizio di istituto nella polizia in modo parziale. È stato controindicato l’impiego in incarichi che richiedono un impegno psicofisico particolarmente intenso, protratto e stressante per l’apparato cardiovascolare.
IL TAR Campobasso scrive:
4) - In data 20 marzo 2012 il verificatore, dottoressa Francesca Longo, specialista in medicina legale, in servizio presso l’istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha depositato la relazione peritale dalla quale risulta che la visita medico-legale si è svolta il 18 gennaio 2012, in contraddittorio tra le parti ..... Omissis
5) - Il verificatore ha espresso, in sintesi, le seguenti considerazioni:
- il parere del comitato di verifica delle cause di servizio che ha negato la dipendenza da fatti di servizio delle infermità sofferte dal dipendente risulta aver azzerato in poche righe non solo un consolidato percorso giurisprudenziale della Corte dei conti, incentrato sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma anche e soprattutto un patrimonio giurisprudenziale e dottrinario inerente il concetto di fatto di servizio;
- nel caso di specie ci si rende conto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche;
- si ritiene che tali fatti di servizio rappresentino la concausa efficiente e determinante cui scientificamente ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia;
- che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari;
- tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa polidistrettuale;
- alla luce di tali osservazioni si ritiene che le infermità da cui è affetto l’interessato dipendano da causa di servizio e siano ascrivibili alla quinta categoria della tabella A di cui al d.p.r. 834 del 1981;
- avuto riguardo alla stabilità del quadro clinico generale ed in particolare cardio-vascolare, si ritiene che l’ispettore di polizia interessato sia da considerarsi idoneo in modo parziale al servizio di istituto nella polizia di Stato;
- si suggerisce di impiegare il dipendente in incarichi che non siano particolarmente gravosi e che non comportino un marcato stress psicofisico, quali ad esempio i ruoli tecnici della polizia di Stato.
in DIRITTO il TAR scrive:
6) - Correttamente, peraltro, la prima verificazione è stata rinnovata, essendosi rilevato che il consulente tecnico di parte dell’Amministrazione resistente prestava servizio presso l’Amministrazione incaricata della verificazione, venendo così meno la necessaria terzietà del verificatore rispetto alle parti in causa, con conseguente inammissibilità del mezzo di valutazione delle prove allegate dal ricorrente.
7) - La verificazione eseguita dal secondo organismo incaricato ha consentito al Collegio di valutare positivamente le prove allegate dal ricorrente alla domanda di annullamento del provvedimento negativo.
8) - In concreto, il ricorrente intendeva dimostrare che i fatti di servizio allegati non erano stati valutati correttamente, sul piano tecnico scientifico, dal Comitato che aveva espresso il parere negativo, sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato.
9) - Entro tali limiti, i fatti devono ritenersi provati.
10) - La relazione della dottoressa Longo, specialista di medicina legale del Policlinico Gemelli, Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha convinto questo Giudice che, tenuto conto del fatto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, ha effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche, è scientificamente errato ritenere che tali fatti di servizio non possano rappresentare la concausa efficiente e determinante cui ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia, considerato che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari;
- tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa poli distrettuale; Omissis
11) - La verificazione, omissis, omissis, ha convinto il Collegio della contraddittorietà del giudizio medico legale di totale inidoneità al servizio nei ruoli tecnici della polizia di Stato e contestuale idoneità al servizio in altre amministrazione civili;
- tale giudizio appare sorretto da un errore di diritto:
- l’Amministrazione appare aver ritenuto che il reimpiego nei ruoli tecnici della Polizia richiedesse, quale presupposto giuridico, ai sensi del d.p.r. 738 del 1981, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia parzialmente invalidante.
- Così non è, atteso che l’art. 2 del d.p.r. 339 del 1982 prevede espressamente che il personale dei ruoli della polizia di Stato che abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, possa essere trasferito, a domanda o d’ufficio, in altri ruoli della polizia di Stato, oltre che in altre Amministrazioni statali, sempre che l’infermità ne consenta l’ulteriore impiego.
12) - Giova rilevare che il giudizio di idoneità del ricorrente al servizio nei ruoli tecnici della Polizia, espresso dal verificatore, è stato condiviso anche dal consulente di parte del ministero, in occasione della verificazione stessa.
Il resto giusto per completezza leggetelo direttamente qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
30/05/2013 201300352 Sentenza 1
N. 00352/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R. R., rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Giuliano Di Pardo Avv. in Campobasso, via Berlinguer, N. 1;
contro
Ministero dell'Interno in Pers. del Ministro P.T., Ministero dell'Economia e delle Finanze in Pers. del Ministro P.T., Ministero della difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;
per l'annullamento
del decreto ….. del Ministero dell'Interno con il quale l'amministrazione resistente ha respinto la richiesta di riconoscimento della causa di servizio avanzata dal ricorrente; della nota di accompagnamento prot. n…. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, della nota del Ministero dell'Interno n. ….; del provvedimento di inizio di procedura di dispensa dal servizio notificato il 12.4.2010; del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. …. del 10.3.2008;
di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso ivi compreso il verbale di CMO del Dipartimento Militare di Medicina legale di Chieti n. …. del 31.7.2010, il verbale di CMO del Dipartimento Militare di Medicina legale di Chieti n. ….. del 6.11.2007, del verbale della CMO di Caserta n. … del 27.2.2007; del provv. n. 333/h/21905 del 20.5.2010 del Ministero dell'Interno, tutti nella parte in cui non riconoscono la dipendenza da causa di servizio, nonché l'inidoneità assoluta permanente ai servizi d'istituto
e per quanto riguarda i motivi aggiunti del 21.9.2010
della nota del 5.7.2010 prot. … del Ministero dell'Interno compreso l'invito a visita medico collegiale del Dip. Militare di Chieti del 7.7.2010 n. ….;
nonché, in seguito a motivi aggiunti depositati il 1.2.2011
per l’annullamento del verbale della CMO di Chieti del 27.10.2010 e di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con il ricorso principale, l’ispettore capo della polizia R. R. impugna, unitamente ad altri atti presupposti, tra i quali il parere del comitato di verifica delle cause di servizio datato 10 marzo 2008, il decreto del ministero dell’interno in data 2 marzo 2010, con il quale è stata respinta la sua richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “trombosi cronica”.
Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe viziato da violazione di legge, con riferimento alla legge 241 del 1990, al d.p.r. 738 del 1982, al d.p.r. 339 del 1982, al d.p.r. 335 del 1982, al d.p.r. 337 del 1982 e da eccesso di potere sotto diversi profili.
Il ricorrente, oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, chiede l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte ed al conseguente equo indennizzo, nonché l’accertamento del diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, in incarichi compatibili con l’attuale stato di salute.
Il ricorrente chiede anche di disporre consulenza tecnica d’ufficio o verificazione al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta.
2. Espone il ricorrente di aver prestato servizio nella polizia di Stato dal 1981; dal 1984 ha svolto servizi di polizia stradale, con turni di lavoro estremamente stressanti e svolti in condizioni meteorologiche anche avverse; nel settembre del 2006 è stato sottoposto a visite mediche che hanno documentato la presenza di una formazione trombotica a carico dell’aorta addominale. Di conseguenza, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di by pass. In seguito all’intervento chirurgico ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta. Nel luglio del 2007 è stato sottoposto a visita medica presso la commissione medico ospedaliera di Chieti che gli ha diagnosticato anche una forma di ipertensione arteriosa, con giudizio diagnostico di temporanea non idoneità al servizio nella polizia di Stato. In seguito a questa ulteriore diagnosi, nell’agosto 2007, l’ispettore di polizia interessato ha presentato istanza di integrazione della precedente domanda, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche per la patologia ipertensione arteriosa, direttamente collegata all’infermità già accertata in precedenza.
La commissione medico ospedaliera di Chieti, in esito a visita medica svolta nel novembre 2007, ha diagnosticato la presenza di entrambe le infermità: trombosi cronica ed ipertensione arteriosa, con giudizio medico legale di permanente non idoneità al servizio di istituto nella polizia in modo parziale. È stato controindicato l’impiego in incarichi che richiedono un impegno psicofisico particolarmente intenso, protratto e stressante per l’apparato cardiovascolare.
Nel marzo del 2008, peraltro, il comitato di verifica delle cause di servizio ha negato la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, con la motivazione che “non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere su fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”. In conformità al parere del comitato di verifica, nel marzo del 2010 il ministero dell’interno ha adottato il provvedimento impugnato. Contemporaneamente è stata avviata la procedura di dispensa dal servizio dell’interessato che, a titolo cautelativo, ha presentato domanda di transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato o, in subordine, nei ruoli dell’amministrazione civile dell’interno.
3. Le amministrazioni statali intimate si sono costituite eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del ministero dell’economia e delle finanze, comitato di verifica delle cause di servizio e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di ricorso e l’inammissibilità delle istanze istruttorie.
4. Con motivi aggiunti depositati il 21 settembre 2010, notificati al ministero dell’interno ed al ministero dell’economia in data 20 settembre 2010, il ricorrente impugna la nota del ministero dell’interno del 5 luglio 2010, contenente l’invito al ricorrente a presentarsi a visita medico collegiale presso il Dipartimento di medicina legale di Chieti, per nuova visita di idoneità. Secondo il ricorrente la convocazione a nuova visita medico-legale sarebbe viziata da eccesso di potere sotto diversi profili.
5. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato al ministero dell’interno, al ministero dell’economia e finanze e al ministero della difesa in data 28 gennaio 2011 e depositato il 1 febbraio 2011, il ricorrente impugna anche il verbale del 27 ottobre 2010, con cui la commissione medico ospedaliera dell’ospedale militare di Chieti lo ha dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nel corpo della polizia di Stato, in modo assoluto; idoneo, invece, alla riammissione nei ruoli civili dell’amministrazione dell’interno o di altre amministrazioni dello Stato; non idoneo al transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato.
Secondo il ricorrente, il nuovo giudizio di inidoneità sarebbe viziato da violazione di legge, con riferimento alla legge 241 del 1990, al d.p.r. 339 del 1982, al d.p.r. 738 del 1981; da incompetenza; da eccesso di potere sotto diversi profili. Infatti, la commissione medico ospedaliera di Chieti sarebbe incompetente ad esprimersi in ordine all’idoneità del ricorrente nei ruoli tecnici, in quanto una volta che la commissione medico ospedaliera ha espresso il giudizio di idoneità al servizio nei ruoli della polizia di Stato, il successivo parere sulla idoneità ad essere impiegato in altro ruolo della polizia di Stato, ai sensi dell’articolo sette del d.p.r. 339 del 1982, spetterebbe alla speciale commissione consultiva di cui all’articolo quattro del d.p.r. 738 del 1981. Inoltre, il giudizio negativo al reimpiego del ricorrente in altri ruoli della polizia di Stato sarebbe illegittimo per eccesso di potere, per contraddittorietà con precedenti atti della pubblica amministrazione che avevano ritenuto il ricorrente idoneo all’impiego nei servizi tecnici della polizia. Secondo la difesa del ricorrente, sarebbe irragionevole, dopo un oggettivo miglioramento delle condizioni di salute e del quadro clinico generale dell’interessato, giudicarlo inidoneo a prestare qualsiasi servizio nella polizia, finanche nei ruoli tecnici, quando, in un momento precedente, a fronte di condizioni di salute decisamente peggiori, la commissione medico ospedaliera lo aveva valutato parzialmente idoneo al servizio di polizia, con possibilità di reimpiego nei ruoli tecnici.
6. Il ministero dell’interno ha replicato ai due ricorsi per motivi aggiunti, eccependo l’inammissibilità, in parte, dei ricorsi, in quanto diretti verso atti aventi natura endoprocedimentale e, nel merito, l’infondatezza delle censure, rivolte verso atti tecnico discrezionali che sarebbero censurabili solo per errori di fatto o palesi illogicità, che nella fattispecie non sussisterebbero.
7. Con ordinanza del 23 marzo 2011, il Tar ha disposto una verificazione, al fine di accertare se le patologie da cui risulta affetto il ricorrente siano dipendenti da causa di servizio, anche alla luce delle condizioni in cui nel tempo è stata prestata l’attività lavorativa e se le patologie da cui risulta affetto il ricorrente siano compatibili, anche solo parzialmente, con uno svolgimento delle funzioni di istituto nella polizia di Stato. Della verificazione è stato incaricato, in contraddittorio tra le parti e previa eventuale visita del ricorrente, il responsabile del servizio di medicina legale dell’ospedale militare Celio di Roma, con facoltà di delega ad un medico del servizio.
8. Il ricorrente e l’amministrazione resistente hanno nominato propri consulenti tecnici di parte.
9. In data 9 giugno 2011, il ministero dell’interno ha depositato la consulenza tecnica di parte dalla quale risulta che il collegio medico legale del Celio, consulente tecnico d’ufficio, non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, trattandosi di una forma patologica su base costituzionale e non correlabile con il lavoro svolto. Per quanto riguarda il giudizio medico legale sull’idoneità, il paziente è stato considerato non idoneo al servizio in modo assoluto, non idoneo al transito nei ruoli tecnici ed idoneo al servizio presso altre amministrazioni civili dello Stato. Il consulente tecnico di parte ha concluso ritenendo congruo il giudizio medico legale espresso dal consulente tecnico d’ufficio.
10. In data 21 luglio 2011 è stata depositata la relazione medico legale redatta dal verificatore, il policlinico militare di Roma, dalla quale risulta che in data 17 maggio 2011 si è riunita , a seguito dell’ordinanza del Tar, la commissione incaricata di sottoporre a visita il dipendente della polizia interessato, che era presente il medico di parte dell’interessato, che si è discusso del caso con il medico rappresentante della polizia di Stato e che, in relazione a quanto presente agli atti ed alle risultanze della visita, si esprimono le seguenti considerazioni: la patologia di cui si tratta non può essere riconosciuta dipendente da fatti di servizio in quanto trattasi di infermità a predisposizione individuale, nel determinismo della quale i fatti di servizio, considerati nella loro completezza, non hanno svolto un ruolo efficiente neanche sotto il profilo concausale; la patologia non può essere compatibile anche solo parzialmente con le funzioni di istituto in quanto determina una menomazione inabilitante nell’ambito delle funzioni di istituto della polizia di Stato; pertanto il soggetto è da considerarsi non idoneo allo svolgimento dell’attività d’istituto, ivi compresi i ruoli tecnici; solo nell’ipotesi di un formale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio potrebbe essere dichiarato inidoneo in modo parziale quale appartenente alle forze armate ed alla polizia. I medici di parte non hanno formulato osservazioni.
10. La difesa del ricorrente, con memoria depositata il 2 luglio 2011 ha contestato la regolarità della verificazione eseguita, in quanto non sarebbe intervenuto alla visita medica il medico di parte della polizia che avrebbe discusso con il collegio medico legale verificatore in separata sede, dimostrando di conoscere l’esito della visita medico-legale prima della conclusione della verificazione. Infatti, la relazione del collegio verificatore è stata redatta il 22 giugno 2011, mentre il medico di parte del ministero già in data 18 maggio 2011, come risulta dalla relazione depositata dalla difesa statale, era a conoscenza del giudizio medico legale. Inoltre il verificatore non sarebbe risultato estraneo alla causa, in quanto il consulente tecnico di parte del ministero dell’interno, pur essendo dipendente del ministero dell’interno, presta servizio presso il collegio medico legale del ministero della difesa, organismo incaricato della verificazione.
Di conseguenza, la difesa del ricorrente ha chiesto la nomina di un nuovo organismo verificatore, terzo rispetto alle parti in causa.
Successivamente, la difesa del ricorrente ha depositato delle note critiche alla relazione del consulente tecnico d’ufficio, redatte dal consulente tecnico di parte del ricorrente.
11. Con ordinanza del 27 luglio 2011, il Tar, rilevato che le censure mosse dal ricorrente avverso l’accertamento peritale apparivano meritevoli di considerazione, ha ritenuto necessario disporre la rinnovazione della verificazione, riproponendo i medesimi quesiti ed incaricando della verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti e previa eventuale visita del ricorrente, un medico del reparto di medicina legale dell’ospedale Gemelli di Roma, in possesso di adeguate competenze specialistiche e da individuarsi a cura del direttore sanitario dello stesso policlinico.
12. In relazione alla nuova verificazione, le parti hanno confermato i consulenti tecnici di parte già nominati precedentemente.
13. In data 20 marzo 2012 il verificatore, dottoressa Francesca Longo, specialista in medicina legale, in servizio presso l’istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha depositato la relazione peritale dalla quale risulta che la visita medico-legale si è svolta il 18 gennaio 2012, in contraddittorio tra le parti che hanno espresso le seguenti osservazioni: il consulente tecnico di parte ricorrente ha affermato che l’infermità sofferta dall’interessato risulta dipendente da causa di servizio ed è ascrivibile alla quinta categoria della tabella A; il dipendente, inoltre, è attualmente idoneo in modo parziale al ruolo di polizia; il consulente tecnico di parte del ministero dell’interno ha osservato che il servizio svolto non può essere considerato né causa né concausa efficiente e determinante; ha espresso giudizio di idoneità nei ruoli tecnici della polizia di Stato e di idoneità nei ruoli civili delle varie amministrazioni. Il verificatore ha espresso, in sintesi, le seguenti considerazioni: il parere del comitato di verifica delle cause di servizio che ha negato la dipendenza da fatti di servizio delle infermità sofferte dal dipendente risulta aver azzerato in poche righe non solo un consolidato percorso giurisprudenziale della Corte dei conti, incentrato sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma anche e soprattutto un patrimonio giurisprudenziale e dottrinario inerente il concetto di fatto di servizio; nel caso di specie ci si rende conto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche; si ritiene che tali fatti di servizio rappresentino la concausa efficiente e determinante cui scientificamente ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia; che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari; tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa polidistrettuale; alla luce di tali osservazioni si ritiene che le infermità da cui è affetto l’interessato dipendano da causa di servizio e siano ascrivibili alla quinta categoria della tabella A di cui al d.p.r. 834 del 1981; avuto riguardo alla stabilità del quadro clinico generale ed in particolare cardio-vascolare, si ritiene che l’ispettore di polizia interessato sia da considerarsi idoneo in modo parziale al servizio di istituto nella polizia di Stato; si suggerisce di impiegare il dipendente in incarichi che non siano particolarmente gravosi e che non comportino un marcato stress psicofisico, quali ad esempio i ruoli tecnici della polizia di Stato.
13. La difesa statale ha depositato, in data 5 aprile 2012, una relazione del consulente tecnico di parte di non condivisione delle conclusioni raggiunte dal verificatore, in quanto non sarebbe possibile ignorare che la patologia vascolare da cui è affetto l’interessato sarebbe legata a fattori genetici e metabolici propri dell’individuo, sulla quale incide solo marginalmente il lavoro svolto; la diffusione della patologia a molti distretti corporei sarebbe indice di una predisposizione assolutamente preponderante nella genesi dell’infermità rispetto ai servizi svolti dall’interessato.
DIRITTO
1. Il collegio, preliminarmente, deve respingere l’eccezione dell’avvocatura dello Stato avverso la chiamata in giudizio del ministero dell’economia, considerato che il parere del comitato di verifica delle cause di servizio, pur non essendo strettamente vincolante, assume un ruolo determinante nella decisione impugnata con il ricorso principale. Tale parere, coerentemente, è stato impugnato dal ricorrente unitamente al provvedimento del ministero dell’interno con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte.
2. Ancora in via preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le domande, proposte con il ricorso principale, per l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte ed al conseguente equo indennizzo, nonché per l’accertamento del diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, in incarichi compatibili con l’attuale stato di salute.
Infatti, aderendo all’orientamento consolidato della giurisprudenza, deve ritenersi che “la formale introduzione della consulenza tecnica nel processo amministrativo non autorizza a qualificare come diritto soggettivo la posizione (che permane di interesse legittimo) del dipendente pubblico, che richiede il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio; conseguentemente in materia non sono ammissibili azioni di accertamento” ( ex multis: Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 31).
Analoghe considerazioni valgono per l’altra domanda di accertamento, relativa all’asserito diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, trattandosi di un interesse legittimo oppositivo, tutelabile mediante l’azione di annullamento degli atti amministrativi che illegittimamente abbiano disposto la dispensa del servizio, nel caso di specie impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
3. Peraltro, la decisione del ricorso principale, relativamente all’altra domanda, da ritenersi ammissibile, di annullamento degli atti impugnati, negativi della dipendenza della patologia da causa di servizio, presuppone che il collegio si pronunci sulla ammissibilità delle due verificazioni successivamente disposte dal Tar in sede cautelare.
Al riguardo, non sfugge al collegio che l'accertamento del nesso di dipendenza permane soggetto al sindacato del giudice amministrativo esclusivamente in casi di palesi illogicità o errori tecnico-fattuali (il c.d. "sindacato debole") e al di fuori di tali ipotesi non può pertanto estendersi sino a sostituire le valutazioni di spettanza degli organi tecnici dell'amministrazione; detto sindacato non esclude perciò che, sia pure nei cennati limiti, il giudice amministrativo possa far ricorso alla CTU, a norma dell'art. 67 del c.p.a., la quale deve però investire anche la attendibilità delle ragioni addotte dal Comitato di verifica per negare la dipendenza da causa di servizio (giurisprudenza pacifica, v. ancora, tra le tante, la citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 31).
Entro tali limiti, deve ritenersi ammissibile la verificazione disposta in sede cautelare.
I quesiti con essa proposti non miravano a sostituire il giudizio tecnico discrezionale di non dipendenza della patologia da causa di servizio, espresso dagli organi tecnici dell’amministrazione, con altro giudizio, altrettanto opinabile, ma di segno opposto, formulato dal verificatore; la verificazione, nel caso di specie, è stata disposta al solo fine di accertare la presenza di gravi elementi di illogicità o anomalie tali che ne richiedano la riformulazione.
Correttamente, peraltro, la prima verificazione è stata rinnovata, essendosi rilevato che il consulente tecnico di parte dell’Amministrazione resistente prestava servizio presso l’Amministrazione incaricata della verificazione, venendo così meno la necessaria terzietà del verificatore rispetto alle parti in causa, con conseguente inammissibilità del mezzo di valutazione delle prove allegate dal ricorrente.
4. La verificazione eseguita dal secondo organismo incaricato ha consentito al Collegio di valutare positivamente le prove allegate dal ricorrente alla domanda di annullamento del provvedimento negativo.
In concreto, il ricorrente intendeva dimostrare che i fatti di servizio allegati non erano stati valutati correttamente, sul piano tecnico scientifico, dal Comitato che aveva espresso il parere negativo, sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato.
Entro tali limiti, i fatti devono ritenersi provati.
La relazione della dottoressa Longo, specialista di medicina legale del Policlinico Gemelli, Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha convinto questo Giudice che, tenuto conto del fatto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, ha effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche, è scientificamente errato ritenere che tali fatti di servizio non possano rappresentare la concausa efficiente e determinante cui ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia, considerato che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari; tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa poli distrettuale; alla luce di tali osservazioni, deve ritenersi viziata da eccesso di potere la valutazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che ha escluso che l’infermità da cui è affetto l’interessato dipenda da causa di servizio, non essendo sorretta da un adeguato procedimento di analisi medico legale.
Le considerazioni svolte non sono scalfite dalle osservazioni del CTP della Polizia.
Di conseguenza il ricorso principale deve essere accolto, limitatamente all’impugnazione del provvedimento negativo e del parere presupposto; per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati.
5. Il primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stata impugnata la nota del ministero dell’interno del 5 luglio 2010, contenente l’invito al ricorrente a presentarsi a visita medico collegiale presso il Dipartimento di medicina legale di Chieti, per nuova visita di idoneità, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato impugnato un atto endoprocedimentale, non lesivo della posizione soggettiva del ricorrente. Ne deriva la carenza di interesse all’impugnazione.
6. Deve essere deciso nel merito, invece, il secondo ricorso per motivi aggiunti, con il quale il ricorrente ha impugnato il verbale del 27 ottobre 2010, con cui la commissione medico ospedaliera dell’ospedale militare di Chieti lo ha dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nel corpo della polizia di Stato in modo assoluto, idoneo, invece, alla riammissione nei ruoli civili dell’amministrazione dell’interno o di altre amministrazioni dello Stato; non idoneo al transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato.
7. Assorbite tutte le altre censure dedotte, il ricorso deve essere accolto per evidente illogicità del giudizio medico legale, oltre che per violazione del d.p.r. 339 del 1982.
La verificazione, nel dimostrare che, avuto riguardo alla stabilità del quadro clinico generale ed in particolare cardio-vascolare, l’ispettore di polizia interessato è da considerarsi idoneo in modo parziale al servizio di istituto nella polizia di Stato, con il suggerimento che lo stesso sia impiegato in incarichi che non siano particolarmente gravosi e che non comportino un marcato stress psicofisico, quali ad esempio i ruoli tecnici della polizia di Stato, ha convinto il Collegio della contraddittorietà del giudizio medico legale di totale inidoneità al servizio nei ruoli tecnici della polizia di Stato e contestuale idoneità al servizio in altre amministrazione civili; tale giudizio appare sorretto da un errore di diritto: l’Amministrazione appare aver ritenuto che il reimpiego nei ruoli tecnici della Polizia richiedesse, quale presupposto giuridico, ai sensi del d.p.r. 738 del 1981, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia parzialmente invalidante. Così non è, atteso che l’art. 2 del d.p.r. 339 del 1982 prevede espressamente che il personale dei ruoli della polizia di Stato che abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, possa essere trasferito, a domanda o d’ufficio, in altri ruoli della polizia di Stato, oltre che in altre Amministrazioni statali, sempre che l’infermità ne consenta l’ulteriore impiego.
Giova rilevare che il giudizio di idoneità del ricorrente al servizio nei ruoli tecnici della Polizia, espresso dal verificatore, è stato condiviso anche dal consulente di parte del ministero, in occasione della verificazione stessa.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti, di conseguenza, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
8. In conclusione, deve essere accolto il ricorso principale, limitatamente all’impugnazione degli atti impugnati che, per l’effetto, devono essere annullati; devono essere dichiarate inammissibili le domande, proposte con il ricorso principale, per l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte ed al conseguente equo indennizzo, nonché per l’accertamento del diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, in incarichi compatibili con l’attuale stato di salute; deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il primo ricorso per motivi aggiunti; deve essere accolto, infine, il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nel corpo della polizia di Stato in modo assoluto e non idoneo al transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato.
Pertanto, esclusa la possibilità di accertare la dipendenza della patologia da causa di servizio e l’idoneità del ricorrente al servizio nei ruoli tecnici della Polizia, l'effettività della tutela resta affidata alla sede conformativa dell'azione dell'amministrazione rispetto alla presente sentenza ove è stata dimostrata l’illegittimità degli atti impugnati ed il cattivo esercizio, nel caso di specie, della discrezionalità tecnico amministrativa.
9. Le spese di giudizio, valutata la complessità della vicenda e la soccombenza parziale, devono essere compensate tra le parti, fermo restando che il costo delle verificazioni, da liquidarsi con distinta ordinanza, deve essere posto a carico delle amministrazioni statali resistenti che hanno adottato i provvedimenti illegittimi impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Accoglie in parte il ricorso principale e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati; per il resto, lo dichiara inammissibile.
Dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti.
Accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Pone a carico delle Amministrazioni statali resistenti, in solido, il costo delle verificazioni; compensa, per il resto, le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2013
--------------------------------------------------------------------
1) - è stato sottoposto ad intervento chirurgico di by pass.
2) - In seguito all’intervento chirurgico ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta.
3) - Nel luglio del 2007 è stato sottoposto a visita medica presso la commissione medico ospedaliera di Chieti che gli ha diagnosticato anche una forma di ipertensione arteriosa, con giudizio diagnostico di temporanea non idoneità al servizio nella polizia di Stato.
4) - La commissione medico ospedaliera di Chieti, in esito a visita medica svolta nel novembre 2007, ha diagnosticato la presenza di entrambe le infermità: trombosi cronica ed ipertensione arteriosa, con giudizio medico legale di permanente non idoneità al servizio di istituto nella polizia in modo parziale. È stato controindicato l’impiego in incarichi che richiedono un impegno psicofisico particolarmente intenso, protratto e stressante per l’apparato cardiovascolare.
IL TAR Campobasso scrive:
4) - In data 20 marzo 2012 il verificatore, dottoressa Francesca Longo, specialista in medicina legale, in servizio presso l’istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha depositato la relazione peritale dalla quale risulta che la visita medico-legale si è svolta il 18 gennaio 2012, in contraddittorio tra le parti ..... Omissis
5) - Il verificatore ha espresso, in sintesi, le seguenti considerazioni:
- il parere del comitato di verifica delle cause di servizio che ha negato la dipendenza da fatti di servizio delle infermità sofferte dal dipendente risulta aver azzerato in poche righe non solo un consolidato percorso giurisprudenziale della Corte dei conti, incentrato sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma anche e soprattutto un patrimonio giurisprudenziale e dottrinario inerente il concetto di fatto di servizio;
- nel caso di specie ci si rende conto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche;
- si ritiene che tali fatti di servizio rappresentino la concausa efficiente e determinante cui scientificamente ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia;
- che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari;
- tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa polidistrettuale;
- alla luce di tali osservazioni si ritiene che le infermità da cui è affetto l’interessato dipendano da causa di servizio e siano ascrivibili alla quinta categoria della tabella A di cui al d.p.r. 834 del 1981;
- avuto riguardo alla stabilità del quadro clinico generale ed in particolare cardio-vascolare, si ritiene che l’ispettore di polizia interessato sia da considerarsi idoneo in modo parziale al servizio di istituto nella polizia di Stato;
- si suggerisce di impiegare il dipendente in incarichi che non siano particolarmente gravosi e che non comportino un marcato stress psicofisico, quali ad esempio i ruoli tecnici della polizia di Stato.
in DIRITTO il TAR scrive:
6) - Correttamente, peraltro, la prima verificazione è stata rinnovata, essendosi rilevato che il consulente tecnico di parte dell’Amministrazione resistente prestava servizio presso l’Amministrazione incaricata della verificazione, venendo così meno la necessaria terzietà del verificatore rispetto alle parti in causa, con conseguente inammissibilità del mezzo di valutazione delle prove allegate dal ricorrente.
7) - La verificazione eseguita dal secondo organismo incaricato ha consentito al Collegio di valutare positivamente le prove allegate dal ricorrente alla domanda di annullamento del provvedimento negativo.
8) - In concreto, il ricorrente intendeva dimostrare che i fatti di servizio allegati non erano stati valutati correttamente, sul piano tecnico scientifico, dal Comitato che aveva espresso il parere negativo, sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato.
9) - Entro tali limiti, i fatti devono ritenersi provati.
10) - La relazione della dottoressa Longo, specialista di medicina legale del Policlinico Gemelli, Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha convinto questo Giudice che, tenuto conto del fatto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, ha effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche, è scientificamente errato ritenere che tali fatti di servizio non possano rappresentare la concausa efficiente e determinante cui ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia, considerato che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari;
- tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa poli distrettuale; Omissis
11) - La verificazione, omissis, omissis, ha convinto il Collegio della contraddittorietà del giudizio medico legale di totale inidoneità al servizio nei ruoli tecnici della polizia di Stato e contestuale idoneità al servizio in altre amministrazione civili;
- tale giudizio appare sorretto da un errore di diritto:
- l’Amministrazione appare aver ritenuto che il reimpiego nei ruoli tecnici della Polizia richiedesse, quale presupposto giuridico, ai sensi del d.p.r. 738 del 1981, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia parzialmente invalidante.
- Così non è, atteso che l’art. 2 del d.p.r. 339 del 1982 prevede espressamente che il personale dei ruoli della polizia di Stato che abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, possa essere trasferito, a domanda o d’ufficio, in altri ruoli della polizia di Stato, oltre che in altre Amministrazioni statali, sempre che l’infermità ne consenta l’ulteriore impiego.
12) - Giova rilevare che il giudizio di idoneità del ricorrente al servizio nei ruoli tecnici della Polizia, espresso dal verificatore, è stato condiviso anche dal consulente di parte del ministero, in occasione della verificazione stessa.
Il resto giusto per completezza leggetelo direttamente qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
30/05/2013 201300352 Sentenza 1
N. 00352/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R. R., rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Giuliano Di Pardo Avv. in Campobasso, via Berlinguer, N. 1;
contro
Ministero dell'Interno in Pers. del Ministro P.T., Ministero dell'Economia e delle Finanze in Pers. del Ministro P.T., Ministero della difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;
per l'annullamento
del decreto ….. del Ministero dell'Interno con il quale l'amministrazione resistente ha respinto la richiesta di riconoscimento della causa di servizio avanzata dal ricorrente; della nota di accompagnamento prot. n…. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, della nota del Ministero dell'Interno n. ….; del provvedimento di inizio di procedura di dispensa dal servizio notificato il 12.4.2010; del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. …. del 10.3.2008;
di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso ivi compreso il verbale di CMO del Dipartimento Militare di Medicina legale di Chieti n. …. del 31.7.2010, il verbale di CMO del Dipartimento Militare di Medicina legale di Chieti n. ….. del 6.11.2007, del verbale della CMO di Caserta n. … del 27.2.2007; del provv. n. 333/h/21905 del 20.5.2010 del Ministero dell'Interno, tutti nella parte in cui non riconoscono la dipendenza da causa di servizio, nonché l'inidoneità assoluta permanente ai servizi d'istituto
e per quanto riguarda i motivi aggiunti del 21.9.2010
della nota del 5.7.2010 prot. … del Ministero dell'Interno compreso l'invito a visita medico collegiale del Dip. Militare di Chieti del 7.7.2010 n. ….;
nonché, in seguito a motivi aggiunti depositati il 1.2.2011
per l’annullamento del verbale della CMO di Chieti del 27.10.2010 e di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con il ricorso principale, l’ispettore capo della polizia R. R. impugna, unitamente ad altri atti presupposti, tra i quali il parere del comitato di verifica delle cause di servizio datato 10 marzo 2008, il decreto del ministero dell’interno in data 2 marzo 2010, con il quale è stata respinta la sua richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “trombosi cronica”.
Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe viziato da violazione di legge, con riferimento alla legge 241 del 1990, al d.p.r. 738 del 1982, al d.p.r. 339 del 1982, al d.p.r. 335 del 1982, al d.p.r. 337 del 1982 e da eccesso di potere sotto diversi profili.
Il ricorrente, oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, chiede l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte ed al conseguente equo indennizzo, nonché l’accertamento del diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, in incarichi compatibili con l’attuale stato di salute.
Il ricorrente chiede anche di disporre consulenza tecnica d’ufficio o verificazione al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta.
2. Espone il ricorrente di aver prestato servizio nella polizia di Stato dal 1981; dal 1984 ha svolto servizi di polizia stradale, con turni di lavoro estremamente stressanti e svolti in condizioni meteorologiche anche avverse; nel settembre del 2006 è stato sottoposto a visite mediche che hanno documentato la presenza di una formazione trombotica a carico dell’aorta addominale. Di conseguenza, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di by pass. In seguito all’intervento chirurgico ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta. Nel luglio del 2007 è stato sottoposto a visita medica presso la commissione medico ospedaliera di Chieti che gli ha diagnosticato anche una forma di ipertensione arteriosa, con giudizio diagnostico di temporanea non idoneità al servizio nella polizia di Stato. In seguito a questa ulteriore diagnosi, nell’agosto 2007, l’ispettore di polizia interessato ha presentato istanza di integrazione della precedente domanda, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche per la patologia ipertensione arteriosa, direttamente collegata all’infermità già accertata in precedenza.
La commissione medico ospedaliera di Chieti, in esito a visita medica svolta nel novembre 2007, ha diagnosticato la presenza di entrambe le infermità: trombosi cronica ed ipertensione arteriosa, con giudizio medico legale di permanente non idoneità al servizio di istituto nella polizia in modo parziale. È stato controindicato l’impiego in incarichi che richiedono un impegno psicofisico particolarmente intenso, protratto e stressante per l’apparato cardiovascolare.
Nel marzo del 2008, peraltro, il comitato di verifica delle cause di servizio ha negato la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, con la motivazione che “non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere su fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”. In conformità al parere del comitato di verifica, nel marzo del 2010 il ministero dell’interno ha adottato il provvedimento impugnato. Contemporaneamente è stata avviata la procedura di dispensa dal servizio dell’interessato che, a titolo cautelativo, ha presentato domanda di transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato o, in subordine, nei ruoli dell’amministrazione civile dell’interno.
3. Le amministrazioni statali intimate si sono costituite eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del ministero dell’economia e delle finanze, comitato di verifica delle cause di servizio e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di ricorso e l’inammissibilità delle istanze istruttorie.
4. Con motivi aggiunti depositati il 21 settembre 2010, notificati al ministero dell’interno ed al ministero dell’economia in data 20 settembre 2010, il ricorrente impugna la nota del ministero dell’interno del 5 luglio 2010, contenente l’invito al ricorrente a presentarsi a visita medico collegiale presso il Dipartimento di medicina legale di Chieti, per nuova visita di idoneità. Secondo il ricorrente la convocazione a nuova visita medico-legale sarebbe viziata da eccesso di potere sotto diversi profili.
5. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato al ministero dell’interno, al ministero dell’economia e finanze e al ministero della difesa in data 28 gennaio 2011 e depositato il 1 febbraio 2011, il ricorrente impugna anche il verbale del 27 ottobre 2010, con cui la commissione medico ospedaliera dell’ospedale militare di Chieti lo ha dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nel corpo della polizia di Stato, in modo assoluto; idoneo, invece, alla riammissione nei ruoli civili dell’amministrazione dell’interno o di altre amministrazioni dello Stato; non idoneo al transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato.
Secondo il ricorrente, il nuovo giudizio di inidoneità sarebbe viziato da violazione di legge, con riferimento alla legge 241 del 1990, al d.p.r. 339 del 1982, al d.p.r. 738 del 1981; da incompetenza; da eccesso di potere sotto diversi profili. Infatti, la commissione medico ospedaliera di Chieti sarebbe incompetente ad esprimersi in ordine all’idoneità del ricorrente nei ruoli tecnici, in quanto una volta che la commissione medico ospedaliera ha espresso il giudizio di idoneità al servizio nei ruoli della polizia di Stato, il successivo parere sulla idoneità ad essere impiegato in altro ruolo della polizia di Stato, ai sensi dell’articolo sette del d.p.r. 339 del 1982, spetterebbe alla speciale commissione consultiva di cui all’articolo quattro del d.p.r. 738 del 1981. Inoltre, il giudizio negativo al reimpiego del ricorrente in altri ruoli della polizia di Stato sarebbe illegittimo per eccesso di potere, per contraddittorietà con precedenti atti della pubblica amministrazione che avevano ritenuto il ricorrente idoneo all’impiego nei servizi tecnici della polizia. Secondo la difesa del ricorrente, sarebbe irragionevole, dopo un oggettivo miglioramento delle condizioni di salute e del quadro clinico generale dell’interessato, giudicarlo inidoneo a prestare qualsiasi servizio nella polizia, finanche nei ruoli tecnici, quando, in un momento precedente, a fronte di condizioni di salute decisamente peggiori, la commissione medico ospedaliera lo aveva valutato parzialmente idoneo al servizio di polizia, con possibilità di reimpiego nei ruoli tecnici.
6. Il ministero dell’interno ha replicato ai due ricorsi per motivi aggiunti, eccependo l’inammissibilità, in parte, dei ricorsi, in quanto diretti verso atti aventi natura endoprocedimentale e, nel merito, l’infondatezza delle censure, rivolte verso atti tecnico discrezionali che sarebbero censurabili solo per errori di fatto o palesi illogicità, che nella fattispecie non sussisterebbero.
7. Con ordinanza del 23 marzo 2011, il Tar ha disposto una verificazione, al fine di accertare se le patologie da cui risulta affetto il ricorrente siano dipendenti da causa di servizio, anche alla luce delle condizioni in cui nel tempo è stata prestata l’attività lavorativa e se le patologie da cui risulta affetto il ricorrente siano compatibili, anche solo parzialmente, con uno svolgimento delle funzioni di istituto nella polizia di Stato. Della verificazione è stato incaricato, in contraddittorio tra le parti e previa eventuale visita del ricorrente, il responsabile del servizio di medicina legale dell’ospedale militare Celio di Roma, con facoltà di delega ad un medico del servizio.
8. Il ricorrente e l’amministrazione resistente hanno nominato propri consulenti tecnici di parte.
9. In data 9 giugno 2011, il ministero dell’interno ha depositato la consulenza tecnica di parte dalla quale risulta che il collegio medico legale del Celio, consulente tecnico d’ufficio, non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, trattandosi di una forma patologica su base costituzionale e non correlabile con il lavoro svolto. Per quanto riguarda il giudizio medico legale sull’idoneità, il paziente è stato considerato non idoneo al servizio in modo assoluto, non idoneo al transito nei ruoli tecnici ed idoneo al servizio presso altre amministrazioni civili dello Stato. Il consulente tecnico di parte ha concluso ritenendo congruo il giudizio medico legale espresso dal consulente tecnico d’ufficio.
10. In data 21 luglio 2011 è stata depositata la relazione medico legale redatta dal verificatore, il policlinico militare di Roma, dalla quale risulta che in data 17 maggio 2011 si è riunita , a seguito dell’ordinanza del Tar, la commissione incaricata di sottoporre a visita il dipendente della polizia interessato, che era presente il medico di parte dell’interessato, che si è discusso del caso con il medico rappresentante della polizia di Stato e che, in relazione a quanto presente agli atti ed alle risultanze della visita, si esprimono le seguenti considerazioni: la patologia di cui si tratta non può essere riconosciuta dipendente da fatti di servizio in quanto trattasi di infermità a predisposizione individuale, nel determinismo della quale i fatti di servizio, considerati nella loro completezza, non hanno svolto un ruolo efficiente neanche sotto il profilo concausale; la patologia non può essere compatibile anche solo parzialmente con le funzioni di istituto in quanto determina una menomazione inabilitante nell’ambito delle funzioni di istituto della polizia di Stato; pertanto il soggetto è da considerarsi non idoneo allo svolgimento dell’attività d’istituto, ivi compresi i ruoli tecnici; solo nell’ipotesi di un formale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio potrebbe essere dichiarato inidoneo in modo parziale quale appartenente alle forze armate ed alla polizia. I medici di parte non hanno formulato osservazioni.
10. La difesa del ricorrente, con memoria depositata il 2 luglio 2011 ha contestato la regolarità della verificazione eseguita, in quanto non sarebbe intervenuto alla visita medica il medico di parte della polizia che avrebbe discusso con il collegio medico legale verificatore in separata sede, dimostrando di conoscere l’esito della visita medico-legale prima della conclusione della verificazione. Infatti, la relazione del collegio verificatore è stata redatta il 22 giugno 2011, mentre il medico di parte del ministero già in data 18 maggio 2011, come risulta dalla relazione depositata dalla difesa statale, era a conoscenza del giudizio medico legale. Inoltre il verificatore non sarebbe risultato estraneo alla causa, in quanto il consulente tecnico di parte del ministero dell’interno, pur essendo dipendente del ministero dell’interno, presta servizio presso il collegio medico legale del ministero della difesa, organismo incaricato della verificazione.
Di conseguenza, la difesa del ricorrente ha chiesto la nomina di un nuovo organismo verificatore, terzo rispetto alle parti in causa.
Successivamente, la difesa del ricorrente ha depositato delle note critiche alla relazione del consulente tecnico d’ufficio, redatte dal consulente tecnico di parte del ricorrente.
11. Con ordinanza del 27 luglio 2011, il Tar, rilevato che le censure mosse dal ricorrente avverso l’accertamento peritale apparivano meritevoli di considerazione, ha ritenuto necessario disporre la rinnovazione della verificazione, riproponendo i medesimi quesiti ed incaricando della verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti e previa eventuale visita del ricorrente, un medico del reparto di medicina legale dell’ospedale Gemelli di Roma, in possesso di adeguate competenze specialistiche e da individuarsi a cura del direttore sanitario dello stesso policlinico.
12. In relazione alla nuova verificazione, le parti hanno confermato i consulenti tecnici di parte già nominati precedentemente.
13. In data 20 marzo 2012 il verificatore, dottoressa Francesca Longo, specialista in medicina legale, in servizio presso l’istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha depositato la relazione peritale dalla quale risulta che la visita medico-legale si è svolta il 18 gennaio 2012, in contraddittorio tra le parti che hanno espresso le seguenti osservazioni: il consulente tecnico di parte ricorrente ha affermato che l’infermità sofferta dall’interessato risulta dipendente da causa di servizio ed è ascrivibile alla quinta categoria della tabella A; il dipendente, inoltre, è attualmente idoneo in modo parziale al ruolo di polizia; il consulente tecnico di parte del ministero dell’interno ha osservato che il servizio svolto non può essere considerato né causa né concausa efficiente e determinante; ha espresso giudizio di idoneità nei ruoli tecnici della polizia di Stato e di idoneità nei ruoli civili delle varie amministrazioni. Il verificatore ha espresso, in sintesi, le seguenti considerazioni: il parere del comitato di verifica delle cause di servizio che ha negato la dipendenza da fatti di servizio delle infermità sofferte dal dipendente risulta aver azzerato in poche righe non solo un consolidato percorso giurisprudenziale della Corte dei conti, incentrato sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma anche e soprattutto un patrimonio giurisprudenziale e dottrinario inerente il concetto di fatto di servizio; nel caso di specie ci si rende conto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche; si ritiene che tali fatti di servizio rappresentino la concausa efficiente e determinante cui scientificamente ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia; che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari; tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa polidistrettuale; alla luce di tali osservazioni si ritiene che le infermità da cui è affetto l’interessato dipendano da causa di servizio e siano ascrivibili alla quinta categoria della tabella A di cui al d.p.r. 834 del 1981; avuto riguardo alla stabilità del quadro clinico generale ed in particolare cardio-vascolare, si ritiene che l’ispettore di polizia interessato sia da considerarsi idoneo in modo parziale al servizio di istituto nella polizia di Stato; si suggerisce di impiegare il dipendente in incarichi che non siano particolarmente gravosi e che non comportino un marcato stress psicofisico, quali ad esempio i ruoli tecnici della polizia di Stato.
13. La difesa statale ha depositato, in data 5 aprile 2012, una relazione del consulente tecnico di parte di non condivisione delle conclusioni raggiunte dal verificatore, in quanto non sarebbe possibile ignorare che la patologia vascolare da cui è affetto l’interessato sarebbe legata a fattori genetici e metabolici propri dell’individuo, sulla quale incide solo marginalmente il lavoro svolto; la diffusione della patologia a molti distretti corporei sarebbe indice di una predisposizione assolutamente preponderante nella genesi dell’infermità rispetto ai servizi svolti dall’interessato.
DIRITTO
1. Il collegio, preliminarmente, deve respingere l’eccezione dell’avvocatura dello Stato avverso la chiamata in giudizio del ministero dell’economia, considerato che il parere del comitato di verifica delle cause di servizio, pur non essendo strettamente vincolante, assume un ruolo determinante nella decisione impugnata con il ricorso principale. Tale parere, coerentemente, è stato impugnato dal ricorrente unitamente al provvedimento del ministero dell’interno con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte.
2. Ancora in via preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le domande, proposte con il ricorso principale, per l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte ed al conseguente equo indennizzo, nonché per l’accertamento del diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, in incarichi compatibili con l’attuale stato di salute.
Infatti, aderendo all’orientamento consolidato della giurisprudenza, deve ritenersi che “la formale introduzione della consulenza tecnica nel processo amministrativo non autorizza a qualificare come diritto soggettivo la posizione (che permane di interesse legittimo) del dipendente pubblico, che richiede il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio; conseguentemente in materia non sono ammissibili azioni di accertamento” ( ex multis: Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 31).
Analoghe considerazioni valgono per l’altra domanda di accertamento, relativa all’asserito diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, trattandosi di un interesse legittimo oppositivo, tutelabile mediante l’azione di annullamento degli atti amministrativi che illegittimamente abbiano disposto la dispensa del servizio, nel caso di specie impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
3. Peraltro, la decisione del ricorso principale, relativamente all’altra domanda, da ritenersi ammissibile, di annullamento degli atti impugnati, negativi della dipendenza della patologia da causa di servizio, presuppone che il collegio si pronunci sulla ammissibilità delle due verificazioni successivamente disposte dal Tar in sede cautelare.
Al riguardo, non sfugge al collegio che l'accertamento del nesso di dipendenza permane soggetto al sindacato del giudice amministrativo esclusivamente in casi di palesi illogicità o errori tecnico-fattuali (il c.d. "sindacato debole") e al di fuori di tali ipotesi non può pertanto estendersi sino a sostituire le valutazioni di spettanza degli organi tecnici dell'amministrazione; detto sindacato non esclude perciò che, sia pure nei cennati limiti, il giudice amministrativo possa far ricorso alla CTU, a norma dell'art. 67 del c.p.a., la quale deve però investire anche la attendibilità delle ragioni addotte dal Comitato di verifica per negare la dipendenza da causa di servizio (giurisprudenza pacifica, v. ancora, tra le tante, la citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 31).
Entro tali limiti, deve ritenersi ammissibile la verificazione disposta in sede cautelare.
I quesiti con essa proposti non miravano a sostituire il giudizio tecnico discrezionale di non dipendenza della patologia da causa di servizio, espresso dagli organi tecnici dell’amministrazione, con altro giudizio, altrettanto opinabile, ma di segno opposto, formulato dal verificatore; la verificazione, nel caso di specie, è stata disposta al solo fine di accertare la presenza di gravi elementi di illogicità o anomalie tali che ne richiedano la riformulazione.
Correttamente, peraltro, la prima verificazione è stata rinnovata, essendosi rilevato che il consulente tecnico di parte dell’Amministrazione resistente prestava servizio presso l’Amministrazione incaricata della verificazione, venendo così meno la necessaria terzietà del verificatore rispetto alle parti in causa, con conseguente inammissibilità del mezzo di valutazione delle prove allegate dal ricorrente.
4. La verificazione eseguita dal secondo organismo incaricato ha consentito al Collegio di valutare positivamente le prove allegate dal ricorrente alla domanda di annullamento del provvedimento negativo.
In concreto, il ricorrente intendeva dimostrare che i fatti di servizio allegati non erano stati valutati correttamente, sul piano tecnico scientifico, dal Comitato che aveva espresso il parere negativo, sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato.
Entro tali limiti, i fatti devono ritenersi provati.
La relazione della dottoressa Longo, specialista di medicina legale del Policlinico Gemelli, Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha convinto questo Giudice che, tenuto conto del fatto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, ha effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche, è scientificamente errato ritenere che tali fatti di servizio non possano rappresentare la concausa efficiente e determinante cui ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia, considerato che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari; tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa poli distrettuale; alla luce di tali osservazioni, deve ritenersi viziata da eccesso di potere la valutazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che ha escluso che l’infermità da cui è affetto l’interessato dipenda da causa di servizio, non essendo sorretta da un adeguato procedimento di analisi medico legale.
Le considerazioni svolte non sono scalfite dalle osservazioni del CTP della Polizia.
Di conseguenza il ricorso principale deve essere accolto, limitatamente all’impugnazione del provvedimento negativo e del parere presupposto; per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati.
5. Il primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stata impugnata la nota del ministero dell’interno del 5 luglio 2010, contenente l’invito al ricorrente a presentarsi a visita medico collegiale presso il Dipartimento di medicina legale di Chieti, per nuova visita di idoneità, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato impugnato un atto endoprocedimentale, non lesivo della posizione soggettiva del ricorrente. Ne deriva la carenza di interesse all’impugnazione.
6. Deve essere deciso nel merito, invece, il secondo ricorso per motivi aggiunti, con il quale il ricorrente ha impugnato il verbale del 27 ottobre 2010, con cui la commissione medico ospedaliera dell’ospedale militare di Chieti lo ha dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nel corpo della polizia di Stato in modo assoluto, idoneo, invece, alla riammissione nei ruoli civili dell’amministrazione dell’interno o di altre amministrazioni dello Stato; non idoneo al transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato.
7. Assorbite tutte le altre censure dedotte, il ricorso deve essere accolto per evidente illogicità del giudizio medico legale, oltre che per violazione del d.p.r. 339 del 1982.
La verificazione, nel dimostrare che, avuto riguardo alla stabilità del quadro clinico generale ed in particolare cardio-vascolare, l’ispettore di polizia interessato è da considerarsi idoneo in modo parziale al servizio di istituto nella polizia di Stato, con il suggerimento che lo stesso sia impiegato in incarichi che non siano particolarmente gravosi e che non comportino un marcato stress psicofisico, quali ad esempio i ruoli tecnici della polizia di Stato, ha convinto il Collegio della contraddittorietà del giudizio medico legale di totale inidoneità al servizio nei ruoli tecnici della polizia di Stato e contestuale idoneità al servizio in altre amministrazione civili; tale giudizio appare sorretto da un errore di diritto: l’Amministrazione appare aver ritenuto che il reimpiego nei ruoli tecnici della Polizia richiedesse, quale presupposto giuridico, ai sensi del d.p.r. 738 del 1981, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia parzialmente invalidante. Così non è, atteso che l’art. 2 del d.p.r. 339 del 1982 prevede espressamente che il personale dei ruoli della polizia di Stato che abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, possa essere trasferito, a domanda o d’ufficio, in altri ruoli della polizia di Stato, oltre che in altre Amministrazioni statali, sempre che l’infermità ne consenta l’ulteriore impiego.
Giova rilevare che il giudizio di idoneità del ricorrente al servizio nei ruoli tecnici della Polizia, espresso dal verificatore, è stato condiviso anche dal consulente di parte del ministero, in occasione della verificazione stessa.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti, di conseguenza, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
8. In conclusione, deve essere accolto il ricorso principale, limitatamente all’impugnazione degli atti impugnati che, per l’effetto, devono essere annullati; devono essere dichiarate inammissibili le domande, proposte con il ricorso principale, per l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte ed al conseguente equo indennizzo, nonché per l’accertamento del diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, in incarichi compatibili con l’attuale stato di salute; deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il primo ricorso per motivi aggiunti; deve essere accolto, infine, il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nel corpo della polizia di Stato in modo assoluto e non idoneo al transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato.
Pertanto, esclusa la possibilità di accertare la dipendenza della patologia da causa di servizio e l’idoneità del ricorrente al servizio nei ruoli tecnici della Polizia, l'effettività della tutela resta affidata alla sede conformativa dell'azione dell'amministrazione rispetto alla presente sentenza ove è stata dimostrata l’illegittimità degli atti impugnati ed il cattivo esercizio, nel caso di specie, della discrezionalità tecnico amministrativa.
9. Le spese di giudizio, valutata la complessità della vicenda e la soccombenza parziale, devono essere compensate tra le parti, fermo restando che il costo delle verificazioni, da liquidarsi con distinta ordinanza, deve essere posto a carico delle amministrazioni statali resistenti che hanno adottato i provvedimenti illegittimi impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Accoglie in parte il ricorso principale e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati; per il resto, lo dichiara inammissibile.
Dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti.
Accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Pone a carico delle Amministrazioni statali resistenti, in solido, il costo delle verificazioni; compensa, per il resto, le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2013
Re: causa di servizio
Nella mia cartella di raccolta sentenze per le cause di servizio di "vario genere", ho trovato "agli atti" questa notizia (salvata in data 10/04/2010) e la voglio postare per informazione a tutti, sperando di aver fatto sempre cosa gradita.
Non mi ricordo da ove ho preso questa notizia e non mi sembra di averla mai messa a disposizione.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La nuova giurisdizione della Corte dei Conti sulle domande di accertamento della dipendenza causa di servizio per le infermità contratte dai pubblici dipendenti e dai militari.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Corte Suprema di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza del 6 marzo 2009, n. 5467, ha riempito un vuoto interpretativo difficile da carpire nella sua esatta portata.
La materia è quella relativa alla giurisdizione sulla cd. causa di servizio: a chi appartiene?
Com'è ben noto, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti e dai militari costituisce un procedimento amministrativo il cui avvio è preordinato a incamerare i benefici dell'equo indennizzo e, soprattutto, della pensione privilegiata (ordinaria per i pubblici dipendenti e tabellare per i militari di leva).
L'equo indennizzo spetta come conseguenza dell'invalidità causata dalla patologia accusata, a prescindere dalle residue capacità di lavoro, avendo natura ristoratoria.
La pensione privilegiata, invece, spetta in dipendenza dell'intervenuta compromissione permanente delle residue capacità lavorative, essendo, in sostanza, l'equivalente delle pensioni di inabilità e di invalidità, tipiche della previdenza privata.
Il procedimento si articola diversamente, a seconda del soggetto infermo, della P.a. da cui questi dipenda e dell'emolumento richiesto.
Generalmente, tutto parte con una domanda amministrativa, diretta all'ente di competenza (il datore di lavoro), nella quale si chiede che la malattia insorta, per la quale vi sia già certificazione medica, venga riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Alla domanda è bene allegare la documentazione clinica in possesso del dipendente o del militare e, se possibile, una relazione tecnica di parte, contenente la disamina del nesso di causalità tra infermità contratta e servizio svolto.
Quindi, l'istante, su richiesta avanzata dalla P.a. all'organo medico, viene visitato dalla C.M.O. (commissione medico-ospedaliera), se militare, altrimenti dalla commissione periferica dell'Asl (cfr. d.p.r. n. 461/2001 che ne ha stabilito la competenza in sostituzione dell'ospedale militare, unificando le molteplici procedure prima di allora vigenti).
Per la pensione privilegiata, continua a valere il d.p.r. n. 1092/1973, recante norme in materia di trattamento di quiescenza e privilegiato dei pubblici dipendenti.
L'organo medico convoca l'interessato dinanzi a sé ed effettua la visita.
Il richiedente è avvertito della possibilità di essere assistito da un proprio medico di fiducia durante la seduta.
Successivamente alla visita della C.M.O. o della commissione medico-provinciale dell'Asl, il collegio medico valuta la documentazione clinica, ascolta l'infermo, predispone la diagnosi e ascrive l'infermità alle tabelle A o B (la A vale per la pensione, la B per l'equo indennizzo e per l' una tantum ), provvedendo, altresì, per i militari, a categorializzarla (dalla prima all'ottava categoria).
Tabelle e categorie, previste in ordine ascensionale (nel senso che la tabella A è migliore della tabella B e la prima categoria è migliore della seconda, la quale ultima è migliore della terza, e così a scendere, fino all'ottava), hanno la funzione di determinare gli importi dovuti al richiedente nel caso in cui l'infermità venga riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Esauritosi il procedimento dinanzi alla C.M.O. o alla commissione medica di verifica, gli atti tornano alla P.a. competente (per i militari, il Ministero della Difesa, per gli altri il Ministero di appartenenza) e, dalla stessa, vengono trasmessi al Comitato di verifica per le cause di servizio, con sede in Roma, organo che ha preso il posto dell' ex CPPO (Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) e che la il potere esso soltanto di stabilire se l'infermità dipenda o meno da causa di servizio.
Il Comitato si riunisce periodicamente ed esamina le pratiche pervenute, stilando conforme parere, positivo o negativo.
Dopo l'emissione del parere (obbligatorio e parzialmente vincolante, nel senso che l'organo chiamato a emettere il provvedimento finale in relazione alla domanda amministrativa inoltrata, se intenda mettere in discussione il giudizio espresso dal Comitato, dovrà ritrasmettergli la documentazione, chiedendo un supplemento di parere e, se il responso rimanga immutato all'esito del disposto supplemento, la P.a. sarà obbligata a rispettarlo), le carte rientrano in possesso dell'amministrazione di provenienza, chiamata, senza indugio, a emettere l'atto finale del procedimento.
Se il parere del Comitato è positivo, con l'atto emanato dovrà provvedersi alla liquidazione delle somme spettanti in base alla tabellarizzazione e alla categorializzazione dell'infermità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento dell'equo indennizzo provvederà la P.a. di appartenenza del dipendente, mentre al pagamento della pensione privilegiata provvederà l'INPDAP;
è frequente che i calcoli materiali dello spettante, soprattutto in ipotesi di contenzioso, vengano effettuati dalla Direzione provinciale del tesoro (DPT), oggi Dipartimento provinciale del tesoro - Direzione provinciale dei servizi vari, organo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come il Comitato di verifica.
Se, invece, il parere è negativo, la P.a. emetterà il diniego e, avverso il rigetto, l'interessato potrà proporre ricorso al Tar o al giudice del lavoro per l'equo indennizzo e alla Corte dei Conti per la pensione privilegiata, ordinaria e tabellare.
L'infermo può presentare, anche prima della definizione della domanda di causa di servizio e senza limiti di tempo, richiesta di aggravamento;
se venga decretato il non constatato aggravamento, l'istante potrà chiedere l'aggravamento per altre tre volte, mentre il quinto aggravamento, se relativo alla stessa patologia, potrà essere richiesto non prima che siano decorsi 10 anni dalla presentazione dell'ultima istanza.
L'aggravamento tende a ottenere una migliore ascrizione tabellare ovvero una migliore percentualizzazione dell'invalidità, onde percepire maggiori somme.
Fino a pochi anni fa, era d'uso presentare domanda di riconoscimento della causa di servizio, attendere l'esito e, se positivo, presentare domanda di pensione privilegiata, magari mediandola con la domanda di aggravamento.
L'equo indennizzo, è bene notarlo, può essere chiesto, per giurisprudenza pacifica, entro e non oltre il termine di 6 mesi dal momento in cui gli effetti invalidanti dell'infermità si siano stabilizzati, mentre la pensione privilegiata può essere chiesta nel termine di prescrizione di 5 anni dalla cessazione dal servizio, a meno che la patologia insorta non sia, per sua natura, destinata ad aggravarsi e a essere constatata dall'infermo, nella propria effettiva lesività, soltanto ex post , nel qual caso la prescrizione decorrerà dall'istante in cui quanto detto si sia verificato o avrebbe dovuto verificarsi utilizzando l'ordinaria diligenza (cfr. Corte Cost., sent. n. 323/2008).
Il diritto a pensione privilegiata è imprescrittibile, ma si prescrivono, nel termine di 10 anni, i ratei arretrati di pensione.
Secondo alcuni, anche il diritto a ottenere la declaratoria di dipendenza da causa di servizio dell'infermità sarebbe imprescrittibile, mentre, secondo altri, troverebbe applicazione la prescrizione decennale.
Tuttavia, in senso contrario basti evidenziare che l'art. 36 d.p.r. n. 686/1957 dispone che l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità deve essere presentata nel termine di decadenza di sei mesi dal momento in cui la patologia si è manifestata ovvero se ne sono stabilizzati gli effetti.
I gravami avverso i provvedimenti di diniego possono essere accompagnati da c.t.p. e da richieste di ammissione di c.t.u.
Non si è mai compreso fino in fondo, però, se, una volta proposta domanda di causa di servizio secca, si potesse o meno gravare l'atto di diniego presso l'autorità giudiziaria e non si è mai capito quale fosse, eventualmente, il giudice giurisdicente.
La problematica ha riguardato pure le ipotesi di domanda di causa di servizio completa, ossia accompagnata da richiesta di concessione dell'equo indennizzo e/o della pensione privilegiata.
Molti hanno ritenuto, nel corso del tempo, che l'impugnazione andasse proposta presso il giudice giurisdicente sul rapporto di lavoro (Tar o giudice del lavoro) e i migliori manuali di diritto processuale contabile si sono sempre espressi nel senso che difettasse la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine all'accertamento della dipendenza da causa di servizio, poiché sganciata - si è spesso rilevato - dal contenzioso pensionistico stricto sensu .
Tanto tuonò che piovve.
I predetti manuali andranno di sicuro aggiornati dopo la sent. n. 5467/09, resa dalle sezioni unite della Suprema Corte in ambito di risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione.
I giudici della legittimità, nella statuizione in discorso, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda, proposta dalla coniuge di un ex vigile del fuoco campano (a servizio discontinuo) deceduto, che aveva impugnato, innanzi al giudice contabile, il provvedimento con cui era stata negata al marito la dipendenza da causa di servizio dell'infermità, nonché il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio indiretto.
Sia la Corte dei Conti che il giudice del lavoro, successivamente adito (peraltro, ci pare che la causa ordinaria avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Tar, stante la non avvenuta contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei vigili del fuoco), si sono dichiarati non giurisdicenti e, per tale motivo, la Cassazione è stata chiamata (art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c.) a risolvere il conflitto negativo di giurisdizione venutosi a determinare.
I giudici di Piazza Cavour hanno decretato la sussistenza della giurisdizione contabile, venendo in essere un petitum pensionistico, cioè finalizzato all'erogazione del trattamento privilegiato di quiescenza, per il quale la giurisdizione della Corte dei Conti non sarebbe revocabile in dubbio.
In sostanza, seguendo il ragionamento fatto proprio dalla Suprema Cattedra dell'ermeneutica giurisdizionale ordinaria, se l'accertamento della dipendenza da causa di servizio è finalizzato alla corresponsione della pensione privilegiata e se per la pensione privilegiata sussiste la giurisdizione contabile, quest'ultima è predicabile anche per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, posto che il trattamento di privilegio, diretto o indiretto che sia, è subordinato al positivo accertamento della dipendenza da causa di servizio.
Se, però, la Corte dei Conti può e deve accertare la dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta, eguale potere deve riconoscersi al Tar e al giudice del lavoro per l'equo indennizzo, con possibilità di giudicati contrastanti, uno positivo e l'altro negativo (es., un giudice riconosce la dipendenza da causa di servizio e concede l'equo indennizzo, l'altro giudice non riconosce la dipendenza da causa di servizio e non concede la pensione privilegiata o viceversa).
Perciò, l'Alta Corte si è spinta oltre e ha sottolineato che entrambi gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio devono procedere autonomamente, in quanto finalizzati a erogare trattamenti diversi.
Rimane un ultimo interrogativo.
Sussiste o non la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda di riconoscimento della sola dipendenza da causa di servizio, non contenente la richiesta di liquidazione della pensione privilegiata?
La Cassazione non si è soffermata sul caso ipotizzato (perché questo non è stato oggetto di controversia, in quanto ivi era stata chiesta la pensione privilegiata).
Riteniamo, sul punto, che, siccome l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità costituisce il presupposto logico-ontologico, ancor prima che tecnico-giuridico, per l'ottenimento della pensione privilegiata (e dell'equo indennizzo), non avrebbe granché senso precludere, al giudice contabile, la possibilità di effettuare illico et statim siffatto accertamento (da ritenersi cosa giudicata in relazione al susseguente sviluppo procedimentale), in specie tenuto conto dell'assorbente rilievo che la giurisdizione deve rappresentare la piena sintesi delle aspettative giustizialiste proposte dai cittadini, tanto più ove essi siano stati vittime di patologie preoccupanti, disagevoli e, talvolta, addirittura mortali.
Queste persone hanno bisogno di tutela assoluta e di risposte celeri, serie e adeguate e, per ciò solo, occorre plaudire alla pronuncia adottata dai giudici del Palazzaccio, che gioverà a molti e a breve.
Urgeva un autorevole chiarimento in subiecta materia , sia per la lentezza cronica dei giudizi contabili che per i discutibili pareri resi dal Comitato di verifica, per il quale sembrano non esservi mai i presupposti per l'individuazione del legame causale o concausale, apprezzabile in termini di concreta probabilità e di congrua verosimiglianza, tra malattia insorta e attività lavorativa espletata.
Sotto l'aspetto pratico, è consigliabile che le domande di dipendenza da causa di servizio contengano - specificamente e da subito - la richiesta di corresponsione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, onde scongiurare formalistiche rivisitazioni in peius del pronunciato cassatorio.
Proprio per la profilata ragione, gli enti specialistici delle controversie pensionistico-contabili (fra i quali vale la pena menzionare l'U.N.M.S. - Unione Nazionale Mutilati per Servizio, in specie la sezione provinciale di Massa - Carrara, estremamente attiva sul territorio, che, specialmente per merito del suo Presidente, tante importanti vittorie ha conseguito, negli ultimi anni, a beneficio dei propri tesserati) è da tempo che evitano accuratamente di proporre domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio svincolate da domande di corresponsione degli emolumenti spettanti a titolo di equo indennizzo e di pensione privilegiata.
Come suol dirsi, la velocità, coordinata con la precisione, costituisce, senza fallo, la migliore e più proficua ricetta per risolvere i problemi della bisognosa gente comune.
Non mi ricordo da ove ho preso questa notizia e non mi sembra di averla mai messa a disposizione.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La nuova giurisdizione della Corte dei Conti sulle domande di accertamento della dipendenza causa di servizio per le infermità contratte dai pubblici dipendenti e dai militari.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Corte Suprema di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza del 6 marzo 2009, n. 5467, ha riempito un vuoto interpretativo difficile da carpire nella sua esatta portata.
La materia è quella relativa alla giurisdizione sulla cd. causa di servizio: a chi appartiene?
Com'è ben noto, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti e dai militari costituisce un procedimento amministrativo il cui avvio è preordinato a incamerare i benefici dell'equo indennizzo e, soprattutto, della pensione privilegiata (ordinaria per i pubblici dipendenti e tabellare per i militari di leva).
L'equo indennizzo spetta come conseguenza dell'invalidità causata dalla patologia accusata, a prescindere dalle residue capacità di lavoro, avendo natura ristoratoria.
La pensione privilegiata, invece, spetta in dipendenza dell'intervenuta compromissione permanente delle residue capacità lavorative, essendo, in sostanza, l'equivalente delle pensioni di inabilità e di invalidità, tipiche della previdenza privata.
Il procedimento si articola diversamente, a seconda del soggetto infermo, della P.a. da cui questi dipenda e dell'emolumento richiesto.
Generalmente, tutto parte con una domanda amministrativa, diretta all'ente di competenza (il datore di lavoro), nella quale si chiede che la malattia insorta, per la quale vi sia già certificazione medica, venga riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Alla domanda è bene allegare la documentazione clinica in possesso del dipendente o del militare e, se possibile, una relazione tecnica di parte, contenente la disamina del nesso di causalità tra infermità contratta e servizio svolto.
Quindi, l'istante, su richiesta avanzata dalla P.a. all'organo medico, viene visitato dalla C.M.O. (commissione medico-ospedaliera), se militare, altrimenti dalla commissione periferica dell'Asl (cfr. d.p.r. n. 461/2001 che ne ha stabilito la competenza in sostituzione dell'ospedale militare, unificando le molteplici procedure prima di allora vigenti).
Per la pensione privilegiata, continua a valere il d.p.r. n. 1092/1973, recante norme in materia di trattamento di quiescenza e privilegiato dei pubblici dipendenti.
L'organo medico convoca l'interessato dinanzi a sé ed effettua la visita.
Il richiedente è avvertito della possibilità di essere assistito da un proprio medico di fiducia durante la seduta.
Successivamente alla visita della C.M.O. o della commissione medico-provinciale dell'Asl, il collegio medico valuta la documentazione clinica, ascolta l'infermo, predispone la diagnosi e ascrive l'infermità alle tabelle A o B (la A vale per la pensione, la B per l'equo indennizzo e per l' una tantum ), provvedendo, altresì, per i militari, a categorializzarla (dalla prima all'ottava categoria).
Tabelle e categorie, previste in ordine ascensionale (nel senso che la tabella A è migliore della tabella B e la prima categoria è migliore della seconda, la quale ultima è migliore della terza, e così a scendere, fino all'ottava), hanno la funzione di determinare gli importi dovuti al richiedente nel caso in cui l'infermità venga riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Esauritosi il procedimento dinanzi alla C.M.O. o alla commissione medica di verifica, gli atti tornano alla P.a. competente (per i militari, il Ministero della Difesa, per gli altri il Ministero di appartenenza) e, dalla stessa, vengono trasmessi al Comitato di verifica per le cause di servizio, con sede in Roma, organo che ha preso il posto dell' ex CPPO (Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) e che la il potere esso soltanto di stabilire se l'infermità dipenda o meno da causa di servizio.
Il Comitato si riunisce periodicamente ed esamina le pratiche pervenute, stilando conforme parere, positivo o negativo.
Dopo l'emissione del parere (obbligatorio e parzialmente vincolante, nel senso che l'organo chiamato a emettere il provvedimento finale in relazione alla domanda amministrativa inoltrata, se intenda mettere in discussione il giudizio espresso dal Comitato, dovrà ritrasmettergli la documentazione, chiedendo un supplemento di parere e, se il responso rimanga immutato all'esito del disposto supplemento, la P.a. sarà obbligata a rispettarlo), le carte rientrano in possesso dell'amministrazione di provenienza, chiamata, senza indugio, a emettere l'atto finale del procedimento.
Se il parere del Comitato è positivo, con l'atto emanato dovrà provvedersi alla liquidazione delle somme spettanti in base alla tabellarizzazione e alla categorializzazione dell'infermità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento dell'equo indennizzo provvederà la P.a. di appartenenza del dipendente, mentre al pagamento della pensione privilegiata provvederà l'INPDAP;
è frequente che i calcoli materiali dello spettante, soprattutto in ipotesi di contenzioso, vengano effettuati dalla Direzione provinciale del tesoro (DPT), oggi Dipartimento provinciale del tesoro - Direzione provinciale dei servizi vari, organo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come il Comitato di verifica.
Se, invece, il parere è negativo, la P.a. emetterà il diniego e, avverso il rigetto, l'interessato potrà proporre ricorso al Tar o al giudice del lavoro per l'equo indennizzo e alla Corte dei Conti per la pensione privilegiata, ordinaria e tabellare.
L'infermo può presentare, anche prima della definizione della domanda di causa di servizio e senza limiti di tempo, richiesta di aggravamento;
se venga decretato il non constatato aggravamento, l'istante potrà chiedere l'aggravamento per altre tre volte, mentre il quinto aggravamento, se relativo alla stessa patologia, potrà essere richiesto non prima che siano decorsi 10 anni dalla presentazione dell'ultima istanza.
L'aggravamento tende a ottenere una migliore ascrizione tabellare ovvero una migliore percentualizzazione dell'invalidità, onde percepire maggiori somme.
Fino a pochi anni fa, era d'uso presentare domanda di riconoscimento della causa di servizio, attendere l'esito e, se positivo, presentare domanda di pensione privilegiata, magari mediandola con la domanda di aggravamento.
L'equo indennizzo, è bene notarlo, può essere chiesto, per giurisprudenza pacifica, entro e non oltre il termine di 6 mesi dal momento in cui gli effetti invalidanti dell'infermità si siano stabilizzati, mentre la pensione privilegiata può essere chiesta nel termine di prescrizione di 5 anni dalla cessazione dal servizio, a meno che la patologia insorta non sia, per sua natura, destinata ad aggravarsi e a essere constatata dall'infermo, nella propria effettiva lesività, soltanto ex post , nel qual caso la prescrizione decorrerà dall'istante in cui quanto detto si sia verificato o avrebbe dovuto verificarsi utilizzando l'ordinaria diligenza (cfr. Corte Cost., sent. n. 323/2008).
Il diritto a pensione privilegiata è imprescrittibile, ma si prescrivono, nel termine di 10 anni, i ratei arretrati di pensione.
Secondo alcuni, anche il diritto a ottenere la declaratoria di dipendenza da causa di servizio dell'infermità sarebbe imprescrittibile, mentre, secondo altri, troverebbe applicazione la prescrizione decennale.
Tuttavia, in senso contrario basti evidenziare che l'art. 36 d.p.r. n. 686/1957 dispone che l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità deve essere presentata nel termine di decadenza di sei mesi dal momento in cui la patologia si è manifestata ovvero se ne sono stabilizzati gli effetti.
I gravami avverso i provvedimenti di diniego possono essere accompagnati da c.t.p. e da richieste di ammissione di c.t.u.
Non si è mai compreso fino in fondo, però, se, una volta proposta domanda di causa di servizio secca, si potesse o meno gravare l'atto di diniego presso l'autorità giudiziaria e non si è mai capito quale fosse, eventualmente, il giudice giurisdicente.
La problematica ha riguardato pure le ipotesi di domanda di causa di servizio completa, ossia accompagnata da richiesta di concessione dell'equo indennizzo e/o della pensione privilegiata.
Molti hanno ritenuto, nel corso del tempo, che l'impugnazione andasse proposta presso il giudice giurisdicente sul rapporto di lavoro (Tar o giudice del lavoro) e i migliori manuali di diritto processuale contabile si sono sempre espressi nel senso che difettasse la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine all'accertamento della dipendenza da causa di servizio, poiché sganciata - si è spesso rilevato - dal contenzioso pensionistico stricto sensu .
Tanto tuonò che piovve.
I predetti manuali andranno di sicuro aggiornati dopo la sent. n. 5467/09, resa dalle sezioni unite della Suprema Corte in ambito di risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione.
I giudici della legittimità, nella statuizione in discorso, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda, proposta dalla coniuge di un ex vigile del fuoco campano (a servizio discontinuo) deceduto, che aveva impugnato, innanzi al giudice contabile, il provvedimento con cui era stata negata al marito la dipendenza da causa di servizio dell'infermità, nonché il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio indiretto.
Sia la Corte dei Conti che il giudice del lavoro, successivamente adito (peraltro, ci pare che la causa ordinaria avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Tar, stante la non avvenuta contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei vigili del fuoco), si sono dichiarati non giurisdicenti e, per tale motivo, la Cassazione è stata chiamata (art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c.) a risolvere il conflitto negativo di giurisdizione venutosi a determinare.
I giudici di Piazza Cavour hanno decretato la sussistenza della giurisdizione contabile, venendo in essere un petitum pensionistico, cioè finalizzato all'erogazione del trattamento privilegiato di quiescenza, per il quale la giurisdizione della Corte dei Conti non sarebbe revocabile in dubbio.
In sostanza, seguendo il ragionamento fatto proprio dalla Suprema Cattedra dell'ermeneutica giurisdizionale ordinaria, se l'accertamento della dipendenza da causa di servizio è finalizzato alla corresponsione della pensione privilegiata e se per la pensione privilegiata sussiste la giurisdizione contabile, quest'ultima è predicabile anche per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, posto che il trattamento di privilegio, diretto o indiretto che sia, è subordinato al positivo accertamento della dipendenza da causa di servizio.
Se, però, la Corte dei Conti può e deve accertare la dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta, eguale potere deve riconoscersi al Tar e al giudice del lavoro per l'equo indennizzo, con possibilità di giudicati contrastanti, uno positivo e l'altro negativo (es., un giudice riconosce la dipendenza da causa di servizio e concede l'equo indennizzo, l'altro giudice non riconosce la dipendenza da causa di servizio e non concede la pensione privilegiata o viceversa).
Perciò, l'Alta Corte si è spinta oltre e ha sottolineato che entrambi gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio devono procedere autonomamente, in quanto finalizzati a erogare trattamenti diversi.
Rimane un ultimo interrogativo.
Sussiste o non la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda di riconoscimento della sola dipendenza da causa di servizio, non contenente la richiesta di liquidazione della pensione privilegiata?
La Cassazione non si è soffermata sul caso ipotizzato (perché questo non è stato oggetto di controversia, in quanto ivi era stata chiesta la pensione privilegiata).
Riteniamo, sul punto, che, siccome l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità costituisce il presupposto logico-ontologico, ancor prima che tecnico-giuridico, per l'ottenimento della pensione privilegiata (e dell'equo indennizzo), non avrebbe granché senso precludere, al giudice contabile, la possibilità di effettuare illico et statim siffatto accertamento (da ritenersi cosa giudicata in relazione al susseguente sviluppo procedimentale), in specie tenuto conto dell'assorbente rilievo che la giurisdizione deve rappresentare la piena sintesi delle aspettative giustizialiste proposte dai cittadini, tanto più ove essi siano stati vittime di patologie preoccupanti, disagevoli e, talvolta, addirittura mortali.
Queste persone hanno bisogno di tutela assoluta e di risposte celeri, serie e adeguate e, per ciò solo, occorre plaudire alla pronuncia adottata dai giudici del Palazzaccio, che gioverà a molti e a breve.
Urgeva un autorevole chiarimento in subiecta materia , sia per la lentezza cronica dei giudizi contabili che per i discutibili pareri resi dal Comitato di verifica, per il quale sembrano non esservi mai i presupposti per l'individuazione del legame causale o concausale, apprezzabile in termini di concreta probabilità e di congrua verosimiglianza, tra malattia insorta e attività lavorativa espletata.
Sotto l'aspetto pratico, è consigliabile che le domande di dipendenza da causa di servizio contengano - specificamente e da subito - la richiesta di corresponsione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, onde scongiurare formalistiche rivisitazioni in peius del pronunciato cassatorio.
Proprio per la profilata ragione, gli enti specialistici delle controversie pensionistico-contabili (fra i quali vale la pena menzionare l'U.N.M.S. - Unione Nazionale Mutilati per Servizio, in specie la sezione provinciale di Massa - Carrara, estremamente attiva sul territorio, che, specialmente per merito del suo Presidente, tante importanti vittorie ha conseguito, negli ultimi anni, a beneficio dei propri tesserati) è da tempo che evitano accuratamente di proporre domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio svincolate da domande di corresponsione degli emolumenti spettanti a titolo di equo indennizzo e di pensione privilegiata.
Come suol dirsi, la velocità, coordinata con la precisione, costituisce, senza fallo, la migliore e più proficua ricetta per risolvere i problemi della bisognosa gente comune.
Re: causa di servizio
PolStato
--------------------------------------------
1) - La ricorrente in data 27/6/2001, comandata in servizio con orario 19.00/1.00, intorno alle 18,35, mentre si recava con la propria bicicletta in Questura per intraprendere il turno di servizio, cadeva procurandosi forti contusioni al ginocchio e al braccio.
2) - l’amministrazione, con note del dirigente dell’ufficio e del questore in data 23 marzo 2012, confermava che il luogo in cui si era verificato l’infortunio era la via di collegamento più veloce tra l’abitazione della dipendente e la questura, che la data e l’ora dell’infortunio erano coerenti con il servizio che l’impiegata doveva prestare e che, trattandosi di caduta dalla propria bicicletta non era stato redatto alcun documento CID, né la stessa aveva percepito somme a titolo di risarcimento da parte di assicurazioni.
Ricorso ACCOLTO.
----------------------------------------------------------------------------
16/05/2014 201304031 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 22/01/2014
Numero 01593/2014 e data 16/05/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2014
NUMERO AFFARE 04031/2013
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS-, nata …. il …… e residente ….., contro il decreto ministeriale 30 novembre 2012 n. …., notificatole il 4 marzo 2013, recante diniego di riconoscimento di dipendenza d’infermità da causa di servizio di infermità e dell’equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la relazione 28 novembre 2013 prot. n. 333-A/U.C.10442/2680/E.I. con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al ministero a mezzo del servizio postale il 1° luglio 2013 (data di spedizione);
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Adolfo Metro.
Premesso:
con istanze del 9/9/2001 e del 26/4/2006 la signora -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “esiti di frattura composta del capitello radiale sn a moderato impegno funzionale”.
La commissione medica ospedaliera di Chieti accertava l’esistenza dell’infermità, giudicandola ascrivibile alla tabella B.
Il parere del comitato di verifica per le cause di servizio n. …../2008 dell’11/5/2009 non riconosceva l’infermità come dipendente da fatti di servizio, ritenendo che, ai fini del riconoscimento, l’istante aveva l’onere di “evidenziare e documentare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento stesso”.
Il Servizio del trattamento di pensione e della previdenza provvedeva ad acquisire ulteriore e specifica documentazione presso la Questura di ….., richiedendo successivamente, al comitato, di riesaminare la pratica.
Il comitato con parere n. …./2012 del 7/11/2012, fatto proprio dal decreto ministeriale sopra indicato, confermava il precedente pronunciamento negativo, non riconoscendo l’infermità come dipendente da causa di servizio.
Avverso tale atto la ricorrente ha proposto i seguenti motivi di gravame:
- violazione del decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001 n. 461 e della legge 7 agosto 1990 n. 241 con riferimento alla ragionevole durata del procedimento e violazione dei principi sulla partecipazione;
- violazione dei principi generali in tema di motivazione, ed in particolare, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, errata valutazione dei presupposti di fatto, eccesso di potere, sviamento, illogicità, perplessità e ingiustizia manifesta.
L’amministrazione, nella relazione, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Considerato:
il ricorso è fondato.
La ricorrente in data 27/6/2001, comandata in servizio con orario 19.00/1.00, intorno alle 18,35, mentre si recava con la propria bicicletta in questura per intraprendere il turno di servizio, cadeva procurandosi forti contusioni al ginocchio e al braccio. Comunicava telefonicamente l’accaduto al sottufficiale di turno della questura e, intorno alle 18.45, veniva accompagnata da un collega presso il locale pronto soccorso, dove le venivano diagnosticate la frattura del capitello radiale sx e una contusione al ginocchio sx.
Tali fatti risultano, oltre che dalla documentazione sanitaria, dalle relazioni del capo di gabinetto e del questore in data 17 novembre 2001, nelle quali è stato evidenziato che il sinistro è avvenuto lungo il percorso più breve tra la residenza della ricorrente e il luogo di lavoro, nonché dalla relazione di servizio dell’ufficio denunce e dalla relazione di servizio della volante 1, che ha attestato il prelievo della ricorrente dal pronto soccorso.
Tale documentazione era ritenuta insufficiente dal comitato, al fine di consentire la valutazione dell’esistenza o meno del nesso di causalità, in relazione alla specifica patologia e allo specifico evento di cui si chiedeva il riconoscimento; a tal fine, lo stesso comitato suggeriva all’interessata e all’amministrazione di produrre ulteriore documentazione quale, a titolo esemplificativo, il verbale dell’autorità di polizia intervenuta sul luogo, valide testimonianze, il modulo “CID”, la liquidazione dell’assicurazione, eventuali sentenze, ecc.
In relazione a tali richieste l’amministrazione, con note del dirigente dell’ufficio e del questore in data 23 marzo 2012, confermava che il luogo in cui si era verificato l’infortunio era la via di collegamento più veloce tra l’abitazione della dipendente e la questura, che la data e l’ora dell’infortunio erano coerenti con il servizio che l’impiegata doveva prestare e che, trattandosi di caduta dalla propria bicicletta non era stato redatto alcun documento CID, né la stessa aveva percepito somme a titolo di risarcimento da parte di assicurazioni.
Nonostante tali precisazioni il comitato, con il parere richiamato dal provvedimento impugnato, ha confermato che non erano sopravvenuti elementi tali da modificare il parere espresso in precedenza.
Il provvedimento impugnato e il richiamato parere del comitato, che costituisce atto vincolante per l’amministrazione, devono ritenersi palesemente illogici e contraddittòri nella parte in cui assumono che gli elementi prodotti dall’amministrazione e dall’interessata non sono sufficienti per dimostrare che l’incidente occorsole sia classificabile come incidente “in itinere”, ossia, verificatosi nel tragitto compreso tra l’abitazione della ricorrente e il luogo di lavoro, in un orario coerente con la presa di servizio dell’interessata in base al turno assegnatole; al riguardo, tutta la documentazione in atti risulta concorde su tali fatti e, in relazione alle caratteristiche dell’incidente, non risulta possa essere richiesta un’ulteriore documentazione come quella elencata dal comitato, la quale non è coerente con il tipo di incidente verificatosi.
Non sussiste, pertanto, la genericità degli elementi addotti dalla ricorrente e dall’amministrazione, i quali, al contrario, sono ampiamente probatori dei fatti accaduti e del loro rapporto causale con lo svolgimento del servizio.
Il ricorso va pertanto, accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Gli ulteriori motivi di censura possono considerarsi assorbiti.
P.Q.M.
esprime il parere che ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Adolfo Metro Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
--------------------------------------------
1) - La ricorrente in data 27/6/2001, comandata in servizio con orario 19.00/1.00, intorno alle 18,35, mentre si recava con la propria bicicletta in Questura per intraprendere il turno di servizio, cadeva procurandosi forti contusioni al ginocchio e al braccio.
2) - l’amministrazione, con note del dirigente dell’ufficio e del questore in data 23 marzo 2012, confermava che il luogo in cui si era verificato l’infortunio era la via di collegamento più veloce tra l’abitazione della dipendente e la questura, che la data e l’ora dell’infortunio erano coerenti con il servizio che l’impiegata doveva prestare e che, trattandosi di caduta dalla propria bicicletta non era stato redatto alcun documento CID, né la stessa aveva percepito somme a titolo di risarcimento da parte di assicurazioni.
Ricorso ACCOLTO.
----------------------------------------------------------------------------
16/05/2014 201304031 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 22/01/2014
Numero 01593/2014 e data 16/05/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2014
NUMERO AFFARE 04031/2013
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS-, nata …. il …… e residente ….., contro il decreto ministeriale 30 novembre 2012 n. …., notificatole il 4 marzo 2013, recante diniego di riconoscimento di dipendenza d’infermità da causa di servizio di infermità e dell’equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la relazione 28 novembre 2013 prot. n. 333-A/U.C.10442/2680/E.I. con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al ministero a mezzo del servizio postale il 1° luglio 2013 (data di spedizione);
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Adolfo Metro.
Premesso:
con istanze del 9/9/2001 e del 26/4/2006 la signora -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “esiti di frattura composta del capitello radiale sn a moderato impegno funzionale”.
La commissione medica ospedaliera di Chieti accertava l’esistenza dell’infermità, giudicandola ascrivibile alla tabella B.
Il parere del comitato di verifica per le cause di servizio n. …../2008 dell’11/5/2009 non riconosceva l’infermità come dipendente da fatti di servizio, ritenendo che, ai fini del riconoscimento, l’istante aveva l’onere di “evidenziare e documentare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento stesso”.
Il Servizio del trattamento di pensione e della previdenza provvedeva ad acquisire ulteriore e specifica documentazione presso la Questura di ….., richiedendo successivamente, al comitato, di riesaminare la pratica.
Il comitato con parere n. …./2012 del 7/11/2012, fatto proprio dal decreto ministeriale sopra indicato, confermava il precedente pronunciamento negativo, non riconoscendo l’infermità come dipendente da causa di servizio.
Avverso tale atto la ricorrente ha proposto i seguenti motivi di gravame:
- violazione del decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001 n. 461 e della legge 7 agosto 1990 n. 241 con riferimento alla ragionevole durata del procedimento e violazione dei principi sulla partecipazione;
- violazione dei principi generali in tema di motivazione, ed in particolare, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, errata valutazione dei presupposti di fatto, eccesso di potere, sviamento, illogicità, perplessità e ingiustizia manifesta.
L’amministrazione, nella relazione, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Considerato:
il ricorso è fondato.
La ricorrente in data 27/6/2001, comandata in servizio con orario 19.00/1.00, intorno alle 18,35, mentre si recava con la propria bicicletta in questura per intraprendere il turno di servizio, cadeva procurandosi forti contusioni al ginocchio e al braccio. Comunicava telefonicamente l’accaduto al sottufficiale di turno della questura e, intorno alle 18.45, veniva accompagnata da un collega presso il locale pronto soccorso, dove le venivano diagnosticate la frattura del capitello radiale sx e una contusione al ginocchio sx.
Tali fatti risultano, oltre che dalla documentazione sanitaria, dalle relazioni del capo di gabinetto e del questore in data 17 novembre 2001, nelle quali è stato evidenziato che il sinistro è avvenuto lungo il percorso più breve tra la residenza della ricorrente e il luogo di lavoro, nonché dalla relazione di servizio dell’ufficio denunce e dalla relazione di servizio della volante 1, che ha attestato il prelievo della ricorrente dal pronto soccorso.
Tale documentazione era ritenuta insufficiente dal comitato, al fine di consentire la valutazione dell’esistenza o meno del nesso di causalità, in relazione alla specifica patologia e allo specifico evento di cui si chiedeva il riconoscimento; a tal fine, lo stesso comitato suggeriva all’interessata e all’amministrazione di produrre ulteriore documentazione quale, a titolo esemplificativo, il verbale dell’autorità di polizia intervenuta sul luogo, valide testimonianze, il modulo “CID”, la liquidazione dell’assicurazione, eventuali sentenze, ecc.
In relazione a tali richieste l’amministrazione, con note del dirigente dell’ufficio e del questore in data 23 marzo 2012, confermava che il luogo in cui si era verificato l’infortunio era la via di collegamento più veloce tra l’abitazione della dipendente e la questura, che la data e l’ora dell’infortunio erano coerenti con il servizio che l’impiegata doveva prestare e che, trattandosi di caduta dalla propria bicicletta non era stato redatto alcun documento CID, né la stessa aveva percepito somme a titolo di risarcimento da parte di assicurazioni.
Nonostante tali precisazioni il comitato, con il parere richiamato dal provvedimento impugnato, ha confermato che non erano sopravvenuti elementi tali da modificare il parere espresso in precedenza.
Il provvedimento impugnato e il richiamato parere del comitato, che costituisce atto vincolante per l’amministrazione, devono ritenersi palesemente illogici e contraddittòri nella parte in cui assumono che gli elementi prodotti dall’amministrazione e dall’interessata non sono sufficienti per dimostrare che l’incidente occorsole sia classificabile come incidente “in itinere”, ossia, verificatosi nel tragitto compreso tra l’abitazione della ricorrente e il luogo di lavoro, in un orario coerente con la presa di servizio dell’interessata in base al turno assegnatole; al riguardo, tutta la documentazione in atti risulta concorde su tali fatti e, in relazione alle caratteristiche dell’incidente, non risulta possa essere richiesta un’ulteriore documentazione come quella elencata dal comitato, la quale non è coerente con il tipo di incidente verificatosi.
Non sussiste, pertanto, la genericità degli elementi addotti dalla ricorrente e dall’amministrazione, i quali, al contrario, sono ampiamente probatori dei fatti accaduti e del loro rapporto causale con lo svolgimento del servizio.
Il ricorso va pertanto, accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Gli ulteriori motivi di censura possono considerarsi assorbiti.
P.Q.M.
esprime il parere che ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Adolfo Metro Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
Re: causa di servizio
La malattia “ASTENIA PSICOFISICA” non è accertabile attraverso ulteriori accertamenti medici.
Secondo la letteratura medica non esisterebbe infatti la possibilità pervenire a una diagnosi più precisa dell’astenia attraverso esami clinici, radiologici o di laboratorio o controllando i riflessi neurologici.
Secondo la letteratura medica non esisterebbe infatti la possibilità pervenire a una diagnosi più precisa dell’astenia attraverso esami clinici, radiologici o di laboratorio o controllando i riflessi neurologici.
Re: causa di servizio
Tar Toscana alcuni giorni fa.
--------------------------------------------------------
Omissis
DIRITTO
Il Collegio rileva che il d.p.r. n. 461/2001 non prevede direttamente un termine complessivo di conclusione del procedimento di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ma individua una serie di sub procedimenti, per ciascuno dei quali indica un distinto termine finale:
- in particolare, l’art. 5 si sofferma sui tempi della prima fase istruttoria,
- l’art. 7 sull’invio al Comitato di verifica per le cause di servizio del verbale della Commissione medico ospedaliera,
- l’art. 11 detta la tempistica concernente il parere del Comitato,
- l’art. 14 fa riferimento all’atto finale, il cui termine di adozione decorre dall’acquisizione del parere del Comitato.
Orbene, la somma dei periodi massimi di durata di ogni sub procedimento porta alla definizione della durata massima del procedimento complessivo, deputato alla definizione dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio (TAR Lombardia, Milano, III, 24.3.2009, n. 1974).
Ciò considerato, risulta che l’Amministrazione, nonostante il termine finale sia decorso alcuni mesi prima della notifica del gravame, non ha ancora adottato la determinazione conclusiva, cosicché non è stato dato seguito al giudizio espresso interinalmente, in data 17.10.2012, dal -OMISSIS-.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa di concludere il procedimento con una determinazione espressa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se antecedente, dalla notifica della presente sentenza, con l’avvertenza che, in caso di perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione, si provvederà alla nomina del Commissario ad acta a mera istanza di parte.
Condanna il Ministero della Difesa alla corresponsione, a favore del ricorrente, della somma di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti del Ministero dell’Economia.
OMISSIS
--------------------------------------------------------
Omissis
DIRITTO
Il Collegio rileva che il d.p.r. n. 461/2001 non prevede direttamente un termine complessivo di conclusione del procedimento di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ma individua una serie di sub procedimenti, per ciascuno dei quali indica un distinto termine finale:
- in particolare, l’art. 5 si sofferma sui tempi della prima fase istruttoria,
- l’art. 7 sull’invio al Comitato di verifica per le cause di servizio del verbale della Commissione medico ospedaliera,
- l’art. 11 detta la tempistica concernente il parere del Comitato,
- l’art. 14 fa riferimento all’atto finale, il cui termine di adozione decorre dall’acquisizione del parere del Comitato.
Orbene, la somma dei periodi massimi di durata di ogni sub procedimento porta alla definizione della durata massima del procedimento complessivo, deputato alla definizione dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio (TAR Lombardia, Milano, III, 24.3.2009, n. 1974).
Ciò considerato, risulta che l’Amministrazione, nonostante il termine finale sia decorso alcuni mesi prima della notifica del gravame, non ha ancora adottato la determinazione conclusiva, cosicché non è stato dato seguito al giudizio espresso interinalmente, in data 17.10.2012, dal -OMISSIS-.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa di concludere il procedimento con una determinazione espressa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se antecedente, dalla notifica della presente sentenza, con l’avvertenza che, in caso di perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione, si provvederà alla nomina del Commissario ad acta a mera istanza di parte.
Condanna il Ministero della Difesa alla corresponsione, a favore del ricorrente, della somma di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti del Ministero dell’Economia.
OMISSIS
Re: causa di servizio
EPICONDILITE
Il Tar di Genova in questi giorni scrive:
L’atto non risulta invece appagante nel giustificare il diniego del riconoscimento per quel che riguarda l’epicondilite.
Si tratta infatti di una malattia comune a coloro che svolgono attività di dattilografia, per cui l’esclusione della derivazione dell’infermità dal lavoro svolto si appalesa apodittica, in quanto non correlata alla considerazione delle mansioni a cui l’interessato venne destinato per anni.
Il Tar di Genova in questi giorni scrive:
L’atto non risulta invece appagante nel giustificare il diniego del riconoscimento per quel che riguarda l’epicondilite.
Si tratta infatti di una malattia comune a coloro che svolgono attività di dattilografia, per cui l’esclusione della derivazione dell’infermità dal lavoro svolto si appalesa apodittica, in quanto non correlata alla considerazione delle mansioni a cui l’interessato venne destinato per anni.
Re: causa di servizio
- intempestiva la istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità
- erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 1 della L. n. 417/1926 e 3 del R.D. n. 1024/1928.
IL TAR che accoglie il ricorso scrive:
1) - Il ricorrente quindi fondatamente richiama una copiosa giurisprudenza favorevole del G.A. , secondo la quale “per verificare il rispetto del termine semestrale imposto (oggi) dall'art. 2 d.P.R. n. 461 del 2001 e fissato per la proposizione della domanda di riconoscimento di dipendenza dell'infermità da causa di servizio e per la liquidazione dell'equo indennizzo, si deve necessariamente tenere conto del momento in cui la diagnosi dei danni effettivamente subiti e delle patologie in atto abbia raggiunto sufficiente grado di certezza ed identificazione” (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. II, sent. 28 marzo 2013, n. 5717).
Il resto leggetelo qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------------
10/07/2014 201402018 Sentenza 3
N. 02018/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04420/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4420 del 2004, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Lanfranch e Vittoria Fazio, con domicilio eletto presso Francesco Martines in Catania, viale XX Settembre 43 (St. Natullo);
contro
Commissione Medica Ospedaliera di Seconda Istanza – Palermo; Commissione Medica Ospedaliera di I^ Grado – Messina; Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
-della determinazione 143/AB del 07/06/2003, prot. 791/2001/ML4 della Commissione Medica di seconda istanza di Palermo, che ha ritenuto intempestiva la istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità contratta dal ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale n. AB 1480 del 27/04/2000 della C.M.O. di 1^ istanza di Messina;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto, consequenziale a quelli sopra impugnati o esecutivo degli stessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Medica Ospedaliera di Seconda Istanza - Palermo e di Ministero della Difesa e di Commissione Medica Ospedaliera di I^ Grado - Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. -OMISSIS-, in forza all’Arma dei Carabinieri con il grado di Maresciallo Capo, proponeva in data 13/11/1997, istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di talune patologie manifestatesi nel periodo prestato presso la Stazione Carabinieri OMISSIS. Sottoposto a visita collegiale presso la C.M.O. di Messina, benché l’analisi clinica avesse condotto la Commissione a ritenere dipendente da causa di servizio la patologia “-OMISSIS-”, quest’ultima rilevava altresì la tardività dell’istanza proposta rispetto al termine individuato dall’art. 1 della L n. 416/1926 e 3 del R.D. n. 1024/1928. Ritenendo errata tale statuizione, il Sig. -OMISSIS- presentava ricorso alla C.M.O. di II° grado di Palermo; la quale però, con determinazione 143/AB del 07/06/2003 prot. 791/2001/ML4, ribadiva la impossibilità di procedere al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia indicata in precedenza per la tardività nella presentazione della relativa istanza.
Il Sig. -OMISSIS- proponeva allora ricorso con atto notificato il 07/07/2004, e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 21/07/2004, ivi lamentando la erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 1 della L n. 416/1926 e 3 del R.D. n. 1024/1928, eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento dei fatti, , difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria, violazione del giusto provvedimento ed illegittimità manifesta.
Si costituiva in giudizio per l’Amministrazione intimata la Difesa Erariale, con memoria meramente formale depositata in segreteria il 22/07/2004.
Il Collegio ritiene fondata la dedotta censura di erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 1 della L. n. 417/1926 e 3 del R.D. n. 1024/1928.
Infatti l’Amministrazione intimata ha ritenuto che il termine decadenziale semestrale previsto da quelle norme decorresse dalla data di sottoposizione del ricorrente a visita collegiale presso la C.M.O. di Messina il 13/02/1997, piuttosto che dal momento della conoscenza del definitivo cronicizzarsi della relativa infermità, sopravvenuta soltanto il 13/11/1997 a seguito di ulteriori esami che il ricorrente aveva effettuato presso il proprio medio curante (i cui esiti risultano certificati da un documento redatto in pari data da tale sanitario, che è stato prodotto in giudizio fra gli allegati al ricorso). Il ricorrente quindi fondatamente richiama una copiosa giurisprudenza favorevole del G.A. , secondo la quale “per verificare il rispetto del termine semestrale imposto (oggi) dall'art. 2 d.P.R. n. 461 del 2001 e fissato per la proposizione della domanda di riconoscimento di dipendenza dell'infermità da causa di servizio e per la liquidazione dell'equo indennizzo, si deve necessariamente tenere conto del momento in cui la diagnosi dei danni effettivamente subiti e delle patologie in atto abbia raggiunto sufficiente grado di certezza ed identificazione” (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. II, sent. 28 marzo 2013, n. 5717).
Dichiarato pertanto assorbito ogni altro motivo di ricorso relativo alla forma del provvedimento impugnato e/o al procedimento svolto al fine della sua adozione, il Collegio accoglie il ricorso in epigrafe, annullando il provvedimento con esso impugnato, e salva ogni ulteriore statuizione che l’Amministrazione intimata dovrà prendere per esitare l’istanza tempestivamente inoltrata dal ricorrente in data 13/11/1997.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione intimata alla refusione delle spese processuali nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), più IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
- erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 1 della L. n. 417/1926 e 3 del R.D. n. 1024/1928.
IL TAR che accoglie il ricorso scrive:
1) - Il ricorrente quindi fondatamente richiama una copiosa giurisprudenza favorevole del G.A. , secondo la quale “per verificare il rispetto del termine semestrale imposto (oggi) dall'art. 2 d.P.R. n. 461 del 2001 e fissato per la proposizione della domanda di riconoscimento di dipendenza dell'infermità da causa di servizio e per la liquidazione dell'equo indennizzo, si deve necessariamente tenere conto del momento in cui la diagnosi dei danni effettivamente subiti e delle patologie in atto abbia raggiunto sufficiente grado di certezza ed identificazione” (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. II, sent. 28 marzo 2013, n. 5717).
Il resto leggetelo qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------------
10/07/2014 201402018 Sentenza 3
N. 02018/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04420/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4420 del 2004, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Lanfranch e Vittoria Fazio, con domicilio eletto presso Francesco Martines in Catania, viale XX Settembre 43 (St. Natullo);
contro
Commissione Medica Ospedaliera di Seconda Istanza – Palermo; Commissione Medica Ospedaliera di I^ Grado – Messina; Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
-della determinazione 143/AB del 07/06/2003, prot. 791/2001/ML4 della Commissione Medica di seconda istanza di Palermo, che ha ritenuto intempestiva la istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità contratta dal ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale n. AB 1480 del 27/04/2000 della C.M.O. di 1^ istanza di Messina;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto, consequenziale a quelli sopra impugnati o esecutivo degli stessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Medica Ospedaliera di Seconda Istanza - Palermo e di Ministero della Difesa e di Commissione Medica Ospedaliera di I^ Grado - Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. -OMISSIS-, in forza all’Arma dei Carabinieri con il grado di Maresciallo Capo, proponeva in data 13/11/1997, istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di talune patologie manifestatesi nel periodo prestato presso la Stazione Carabinieri OMISSIS. Sottoposto a visita collegiale presso la C.M.O. di Messina, benché l’analisi clinica avesse condotto la Commissione a ritenere dipendente da causa di servizio la patologia “-OMISSIS-”, quest’ultima rilevava altresì la tardività dell’istanza proposta rispetto al termine individuato dall’art. 1 della L n. 416/1926 e 3 del R.D. n. 1024/1928. Ritenendo errata tale statuizione, il Sig. -OMISSIS- presentava ricorso alla C.M.O. di II° grado di Palermo; la quale però, con determinazione 143/AB del 07/06/2003 prot. 791/2001/ML4, ribadiva la impossibilità di procedere al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia indicata in precedenza per la tardività nella presentazione della relativa istanza.
Il Sig. -OMISSIS- proponeva allora ricorso con atto notificato il 07/07/2004, e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 21/07/2004, ivi lamentando la erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 1 della L n. 416/1926 e 3 del R.D. n. 1024/1928, eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento dei fatti, , difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria, violazione del giusto provvedimento ed illegittimità manifesta.
Si costituiva in giudizio per l’Amministrazione intimata la Difesa Erariale, con memoria meramente formale depositata in segreteria il 22/07/2004.
Il Collegio ritiene fondata la dedotta censura di erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 1 della L. n. 417/1926 e 3 del R.D. n. 1024/1928.
Infatti l’Amministrazione intimata ha ritenuto che il termine decadenziale semestrale previsto da quelle norme decorresse dalla data di sottoposizione del ricorrente a visita collegiale presso la C.M.O. di Messina il 13/02/1997, piuttosto che dal momento della conoscenza del definitivo cronicizzarsi della relativa infermità, sopravvenuta soltanto il 13/11/1997 a seguito di ulteriori esami che il ricorrente aveva effettuato presso il proprio medio curante (i cui esiti risultano certificati da un documento redatto in pari data da tale sanitario, che è stato prodotto in giudizio fra gli allegati al ricorso). Il ricorrente quindi fondatamente richiama una copiosa giurisprudenza favorevole del G.A. , secondo la quale “per verificare il rispetto del termine semestrale imposto (oggi) dall'art. 2 d.P.R. n. 461 del 2001 e fissato per la proposizione della domanda di riconoscimento di dipendenza dell'infermità da causa di servizio e per la liquidazione dell'equo indennizzo, si deve necessariamente tenere conto del momento in cui la diagnosi dei danni effettivamente subiti e delle patologie in atto abbia raggiunto sufficiente grado di certezza ed identificazione” (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. II, sent. 28 marzo 2013, n. 5717).
Dichiarato pertanto assorbito ogni altro motivo di ricorso relativo alla forma del provvedimento impugnato e/o al procedimento svolto al fine della sua adozione, il Collegio accoglie il ricorso in epigrafe, annullando il provvedimento con esso impugnato, e salva ogni ulteriore statuizione che l’Amministrazione intimata dovrà prendere per esitare l’istanza tempestivamente inoltrata dal ricorrente in data 13/11/1997.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione intimata alla refusione delle spese processuali nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), più IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
Re: causa di servizio
Quando il lavoro fa male alla salute e da diritto alla pensione privilegiata
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lavoro usurante quello che ha compromesso l'esistenza di un sovrintendente della Polizia di Stato.
I giudici contabili gli riconoscono la pensione privilegiata per la patologia cardiaca causata dallo stress subìto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Corte dei Conti PUGLIA SENTENZA 563 28/07/2014
1) - si nega il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per l'infermità " pregresso infarto del miocardio in soggetto gia sottoposto a p.t.c.a. + stent e ipertensione arteriosa" e del relativo trattamento pensionistico privilegiato
2) - I giudici contabili hanno ammesso che le mansioni svolte dal poliziotto “possano essere considerate assimilabili ad un fattore di rischio cronico agente in modo continuo, intenso, in grado di assumere un particolare significato di “noxa patogena”, tale da poter assurgere a vero e proprio lavoro “usurante” per l’attività cardiaca, perché determinante uno squilibrio nell’organismo a causa dell’interessamento e coinvolgimento del muscolo cardiaco rispetto ad altri distretti dell’organismo.
3) - Il servizio svolto aveva assunto un “quantum” stressogeno di notevole rilevanza medico-legale in grado di favorire concausalmente in un soggetto l’insorgenza più rapida della cardiopatia ischemica manifestatasi sotto forma di angina pectoris”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lavoro usurante quello che ha compromesso l'esistenza di un sovrintendente della Polizia di Stato.
I giudici contabili gli riconoscono la pensione privilegiata per la patologia cardiaca causata dallo stress subìto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Corte dei Conti PUGLIA SENTENZA 563 28/07/2014
1) - si nega il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per l'infermità " pregresso infarto del miocardio in soggetto gia sottoposto a p.t.c.a. + stent e ipertensione arteriosa" e del relativo trattamento pensionistico privilegiato
2) - I giudici contabili hanno ammesso che le mansioni svolte dal poliziotto “possano essere considerate assimilabili ad un fattore di rischio cronico agente in modo continuo, intenso, in grado di assumere un particolare significato di “noxa patogena”, tale da poter assurgere a vero e proprio lavoro “usurante” per l’attività cardiaca, perché determinante uno squilibrio nell’organismo a causa dell’interessamento e coinvolgimento del muscolo cardiaco rispetto ad altri distretti dell’organismo.
3) - Il servizio svolto aveva assunto un “quantum” stressogeno di notevole rilevanza medico-legale in grado di favorire concausalmente in un soggetto l’insorgenza più rapida della cardiopatia ischemica manifestatasi sotto forma di angina pectoris”.
Re: causa di servizio
I poliziotti rischiano l'infarto
Le mansioni del poliziotto sono altamente stressanti ed in grado di favorire l'insorgenza di un infarto. Non e' richiesta l'inidoneità al servizio per il riconoscimento del trattamento privilegiato.
La Corte dei Conti nella sentenza del 9 aprile 2014 ha riconosciuto ad un poliziotto il trattamento pensionistico privilegiato per infermità dipendente da "cardiopatia ischemica acuta infarto infero laterale" in quanto tale patologia scaturisce da una molteplicità di fattori quali la familiarità, l'obesità, l'iperlipedemia, il diabete mellito, l'ipertensione arteriosa, ma anche da particolari condizioni di stress psico-fisico.
Lo stretto rapporto tra lo stess psico-fisico e l'innesco di meccanismi fisiopatologici per avere un'incidenza nel determinismo delle patologie cardiache deve essere continuo, intenso, fonte di patema per l'individuo e tale da assurgere a fattore usurante per il muscolo cardiaco e per la funzione circolatoria.
Tali circostanze sono state riconosciute dalla Corte dei Conti nelle rituali attività svolte dal Poliziotto in quanto caratterizzate da forti responsabilità decisionali con conseguente tensione psitica costante ed intensa.
La Corte dei Conti ha, quindi, considerato l'attività svolta dal Poliziotto ascrivibile ad un fattore di rischio cronico ed intenso sul cuore riconoscendo, pertanto, una concausalità nell'insorgenza dell'infarto del miocardio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALABRIA SENTENZA 93 14/04/2014
Le mansioni del poliziotto sono altamente stressanti ed in grado di favorire l'insorgenza di un infarto. Non e' richiesta l'inidoneità al servizio per il riconoscimento del trattamento privilegiato.
La Corte dei Conti nella sentenza del 9 aprile 2014 ha riconosciuto ad un poliziotto il trattamento pensionistico privilegiato per infermità dipendente da "cardiopatia ischemica acuta infarto infero laterale" in quanto tale patologia scaturisce da una molteplicità di fattori quali la familiarità, l'obesità, l'iperlipedemia, il diabete mellito, l'ipertensione arteriosa, ma anche da particolari condizioni di stress psico-fisico.
Lo stretto rapporto tra lo stess psico-fisico e l'innesco di meccanismi fisiopatologici per avere un'incidenza nel determinismo delle patologie cardiache deve essere continuo, intenso, fonte di patema per l'individuo e tale da assurgere a fattore usurante per il muscolo cardiaco e per la funzione circolatoria.
Tali circostanze sono state riconosciute dalla Corte dei Conti nelle rituali attività svolte dal Poliziotto in quanto caratterizzate da forti responsabilità decisionali con conseguente tensione psitica costante ed intensa.
La Corte dei Conti ha, quindi, considerato l'attività svolta dal Poliziotto ascrivibile ad un fattore di rischio cronico ed intenso sul cuore riconoscendo, pertanto, una concausalità nell'insorgenza dell'infarto del miocardio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALABRIA SENTENZA 93 14/04/2014
Re: causa di servizio
PolStato
------------------------------------------------------------------------
Ricorso per
per la condanna
dell’amministrazione resistente a risarcire il danno subito da S. G. a seguito di infortunio sul luogo di lavoro a causa della violazione da parte del datore di lavoro della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e, quindi, per violazione dell’art. 2087 c.c.
1) - scivolava dalle scale
2) - la caduta è stata provocata dal particolare stato di logoramento degli scalini percorsi per raggiungere lo spogliatoio e dalla mancanza di un efficace dispositivo antiscivolo.
3) - Quest’ultimo dato è confermato dalla documentazione fotografica depositata dal ricorrente, documentazione che rende palese il marcato stato di usura della scala, caratterizzata da gradini particolarmente consunti, con limitate tracce di strisce antisdrucciolamento, del tutto usurate e in molte parti radicalmente assenti.
IL TAR riconosce al collega:
4) - condanna l’amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di 15.768,29 Euro, sulla quale dovranno essere corrisposti gli interessi al saggio legale dalla data di deposito della presente sentenza e sino all’effettivo pagamento;
Ricorso Accolto
Anche nell'Arma siamo in molte sedi in queste condizioni.
Preciso che la causa di servizio e una strada a se mentre il risarcimento del danno ne è un'altra. Quindi si devono percorrere entrambe le strade.
Per completezza leggete qui sotto nel caso possa servire da guida a qualcuno oggi o un domani.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/07/2014 201402145 Sentenza 4
N. 02145/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01475/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2011, proposto da:
S. G., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Virzo, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Milano, via Foro Buonaparte, 70;
contro
Ministero dell'Interno Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1;
per la condanna
dell’amministrazione resistente a risarcire il danno subito da S. G. a seguito di infortunio sul luogo di lavoro a causa della violazione da parte del datore di lavoro della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e, quindi, per violazione dell’art. 2087 c.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente agisce per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno asseritamente sofferto a seguito di infortunio sul luogo di lavoro.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
All’udienza del 14 maggio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni formulate dalle parti risulta che: 1) G. S. è Agente Scelto della Polizia di Stato e presta servizio a Milano presso OMISSIS; 2) il giorno 25 settembre 2010, alle fine del turno di servizio 07/13, mentre si recava nei locali adibiti a spogliatoi, l’Agente G.. scivolava dalle scale che dal piano terra portano al primo piano, colpendo nell’urto la spalla sinistra; 3) l’incidente si verificava alla presenza dell’Agente Scelto L. M.; 4) G.. si recava presso l’infermeria della Caserma e i medici gli consigliavano di effettuare un controllo specifico presso il Pronto Soccorso; 5) l’Agente si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, ove, sottoposto a visita medica e ad esami clinici, gli veniva diagnosticata la frattura composta del margine paracromiale della clavicola con conseguente applicazione di un tutore.
Sulla base delle risultanze di fatto ora indicate, il ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno subito per effetto della violazione della disciplina in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e, più in generale, dell’art. 2087 c.c., qualificando la responsabilità come contrattuale.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
Va evidenziato che l’amministrazione non contesta i dati di fatto riferiti dal ricorrente e confermati dalle relazioni di servizio redatte sia da G.., sia dall’Agente Scelto L. M., presente al momento dell’infortunio.
Ne deriva che non sono contestati né l’infortunio in sé, né i tempi e i modi della sua verificazione, con particolare riferimento al fatto, evidenziato dal ricorrente, che la caduta è stata provocata dal particolare stato di logoramento degli scalini percorsi per raggiungere lo spogliatoio e dalla mancanza di un efficace dispositivo antiscivolo.
Quest’ultimo dato è confermato dalla documentazione fotografica depositata dal ricorrente, documentazione che rende palese il marcato stato di usura della scala, caratterizzata da gradini particolarmente consunti, con limitate tracce di strisce antisdrucciolamento, del tutto usurate e in molte parti radicalmente assenti.
Simili risultanze fotografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, ai sensi dell’art. 2712 c.c., poiché l’amministrazione non ne ha disconosciuta la conformità ai fatti e alle cose medesime.
Emerge così la violazione da parte dell’amministrazione, in quanto datore di lavoro del ricorrente, dell’art. 2087 c.c., che esprime un principio generale riferibile anche al pubblico impiego e che impone al datore di lavoro di adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.
Invero, risponde a criteri di ragionevolezza e di comune esperienza, prima ancora che a previsioni normative (art. 16 d.p.r. 1955 n 547 e art. 113 d.l.vo 2008 n. 81), la necessità che le scale che collegano i diversi locali di svolgimento del luogo di lavoro siano oggetto di adeguata manutenzione e dotate di dispositivi antisdrucciolamento, concretamente idonei a prevenire cadute.
Simili accorgimenti risultano del tutto carenti nel caso di specie, in quanto sia le dichiarazioni del ricorrente, sia la documentazione fotografica evidenziano che la scala ove è caduto G.. presentava al tempo dell’incidente, uno stato di evidente degrado, con mancanza di effettivi dispositivi idonei ad evitare scivolamenti.
Trattandosi della violazione di obblighi inerenti al rapporto di lavoro, la responsabilità correlata assume natura contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., sicché in applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, grava sul lavoratore danneggiato l’onere di allegare e provare sia il rapporto contrattuale e sia l’inadempimento del datore di lavoro e, come già evidenziato, tale onere risulta soddisfatto nel caso concreto.
Corrispondentemente, il datore di lavoro può evitare la responsabilità solo se fornisce la prova di avere adottato le misure di prevenzione necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, ma tale prova non è stata fornita dall’amministrazione, sicché risultano dimostrati i presupposti della sua responsabilità contrattuale rispetto all’infortunio subito da G...
In ordine alla quantificazione del danno, G.. produce una relazione medica – redatta dal dottor OMISSIS, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, operante presso l’Ospedale “L.Sacco” di Milano – in ordine alla quantificazione del danno biologico.
In applicazione dei noti criteri tabellari emergenti dalle tabelle in uso presso il Tribunale Ordinario di Milano, il tecnico, dopo avere confermato le risultanze cliniche già riferite in ordine alla lesione sofferta da G.., determina il danno biologico permanente patito da G.. nella percentuale del 6%, pari a 9.696,00 Euro, cui si aggiunge una inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 40, quantificata in 4.450,00 Euro, una inabilità temporanea al 50% per 10 giorni, quantificata in 853,12 Euro e una inabilità temporanea al 25%, sempre per 10 giorni, quantificata in 284,37 Euro.
Vale precisare che anche queste risultanze, relative alla misura del danno biologico sofferto dal ricorrente e medicalmente accertato sulla base dei dati clinici già richiamati, non sono contestate dall’amministrazione resistente.
G.. lamenta, altresì, un danno esistenziale, quantificato in Euro 2.000,00 e un danno morale soggettivo, inteso come dolore e sofferenza, quantificato nel 25% del danno biologico permanente, ossia in 2.424,00 Euro.
Nondimeno, il danno esistenziale non può essere riconosciuto, atteso che, come chiarito da consolidata giurisprudenza, esso non integra una autonoma voce di danno, ma è compreso nel danno biologico risarcibile in dipendenza della lesione dell’integrità psico fisica medicalmente accertata e complessivamente intesa, ancorché derivante da inadempimento contrattuale.
Sotto altro profilo, la natura dell’infortunio subito e il tipo di cure approntate per la guarigione, seppure sono compatibili con l’esistenza di un pregiudizio morale in senso stretto, in coerenza con l’id quod plerumque accidit, rendono del tutto esorbitante la quantificazione effettuata dal ricorrente.
In particolare, il Tribunale ritiene equo quantificare il danno morale nella percentuale del 5% del danno biologico permanente, sicché esso ammonta ad Euro 484,80.
Del resto, il debito risarcitorio integra un debito di valore, sicché esso è quantificato ai valori attuali, fermo restando che dal momento della liquidazione giudiziale, ossia dalla data di deposito della presente sentenza, il debito si trasforma in debito di valuta, sicché devono essere corrisposti anche gli interessi al saggio legale sino al momento dell’effettiva soddisfazione.
In definitiva, il ricorso è fondato e l’amministrazione deve essere condannata a risarcire al ricorrente il danno biologico e il danno morale soggettivo patiti in conseguenza dell’infortunio verificatosi sul luogo di lavoro in data 25.09.2010, danni complessivamente quantificati in 15.768,29 Euro.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:
1) condanna l’amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di 15.768,29 Euro, sulla quale dovranno essere corrisposti gli interessi al saggio legale dalla data di deposito della presente sentenza e sino all’effettivo pagamento;
2) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2014
------------------------------------------------------------------------
Ricorso per
per la condanna
dell’amministrazione resistente a risarcire il danno subito da S. G. a seguito di infortunio sul luogo di lavoro a causa della violazione da parte del datore di lavoro della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e, quindi, per violazione dell’art. 2087 c.c.
1) - scivolava dalle scale
2) - la caduta è stata provocata dal particolare stato di logoramento degli scalini percorsi per raggiungere lo spogliatoio e dalla mancanza di un efficace dispositivo antiscivolo.
3) - Quest’ultimo dato è confermato dalla documentazione fotografica depositata dal ricorrente, documentazione che rende palese il marcato stato di usura della scala, caratterizzata da gradini particolarmente consunti, con limitate tracce di strisce antisdrucciolamento, del tutto usurate e in molte parti radicalmente assenti.
IL TAR riconosce al collega:
4) - condanna l’amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di 15.768,29 Euro, sulla quale dovranno essere corrisposti gli interessi al saggio legale dalla data di deposito della presente sentenza e sino all’effettivo pagamento;
Ricorso Accolto
Anche nell'Arma siamo in molte sedi in queste condizioni.
Preciso che la causa di servizio e una strada a se mentre il risarcimento del danno ne è un'altra. Quindi si devono percorrere entrambe le strade.
Per completezza leggete qui sotto nel caso possa servire da guida a qualcuno oggi o un domani.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/07/2014 201402145 Sentenza 4
N. 02145/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01475/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2011, proposto da:
S. G., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Virzo, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Milano, via Foro Buonaparte, 70;
contro
Ministero dell'Interno Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1;
per la condanna
dell’amministrazione resistente a risarcire il danno subito da S. G. a seguito di infortunio sul luogo di lavoro a causa della violazione da parte del datore di lavoro della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e, quindi, per violazione dell’art. 2087 c.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente agisce per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno asseritamente sofferto a seguito di infortunio sul luogo di lavoro.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
All’udienza del 14 maggio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni formulate dalle parti risulta che: 1) G. S. è Agente Scelto della Polizia di Stato e presta servizio a Milano presso OMISSIS; 2) il giorno 25 settembre 2010, alle fine del turno di servizio 07/13, mentre si recava nei locali adibiti a spogliatoi, l’Agente G.. scivolava dalle scale che dal piano terra portano al primo piano, colpendo nell’urto la spalla sinistra; 3) l’incidente si verificava alla presenza dell’Agente Scelto L. M.; 4) G.. si recava presso l’infermeria della Caserma e i medici gli consigliavano di effettuare un controllo specifico presso il Pronto Soccorso; 5) l’Agente si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, ove, sottoposto a visita medica e ad esami clinici, gli veniva diagnosticata la frattura composta del margine paracromiale della clavicola con conseguente applicazione di un tutore.
Sulla base delle risultanze di fatto ora indicate, il ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno subito per effetto della violazione della disciplina in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e, più in generale, dell’art. 2087 c.c., qualificando la responsabilità come contrattuale.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
Va evidenziato che l’amministrazione non contesta i dati di fatto riferiti dal ricorrente e confermati dalle relazioni di servizio redatte sia da G.., sia dall’Agente Scelto L. M., presente al momento dell’infortunio.
Ne deriva che non sono contestati né l’infortunio in sé, né i tempi e i modi della sua verificazione, con particolare riferimento al fatto, evidenziato dal ricorrente, che la caduta è stata provocata dal particolare stato di logoramento degli scalini percorsi per raggiungere lo spogliatoio e dalla mancanza di un efficace dispositivo antiscivolo.
Quest’ultimo dato è confermato dalla documentazione fotografica depositata dal ricorrente, documentazione che rende palese il marcato stato di usura della scala, caratterizzata da gradini particolarmente consunti, con limitate tracce di strisce antisdrucciolamento, del tutto usurate e in molte parti radicalmente assenti.
Simili risultanze fotografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, ai sensi dell’art. 2712 c.c., poiché l’amministrazione non ne ha disconosciuta la conformità ai fatti e alle cose medesime.
Emerge così la violazione da parte dell’amministrazione, in quanto datore di lavoro del ricorrente, dell’art. 2087 c.c., che esprime un principio generale riferibile anche al pubblico impiego e che impone al datore di lavoro di adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.
Invero, risponde a criteri di ragionevolezza e di comune esperienza, prima ancora che a previsioni normative (art. 16 d.p.r. 1955 n 547 e art. 113 d.l.vo 2008 n. 81), la necessità che le scale che collegano i diversi locali di svolgimento del luogo di lavoro siano oggetto di adeguata manutenzione e dotate di dispositivi antisdrucciolamento, concretamente idonei a prevenire cadute.
Simili accorgimenti risultano del tutto carenti nel caso di specie, in quanto sia le dichiarazioni del ricorrente, sia la documentazione fotografica evidenziano che la scala ove è caduto G.. presentava al tempo dell’incidente, uno stato di evidente degrado, con mancanza di effettivi dispositivi idonei ad evitare scivolamenti.
Trattandosi della violazione di obblighi inerenti al rapporto di lavoro, la responsabilità correlata assume natura contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., sicché in applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, grava sul lavoratore danneggiato l’onere di allegare e provare sia il rapporto contrattuale e sia l’inadempimento del datore di lavoro e, come già evidenziato, tale onere risulta soddisfatto nel caso concreto.
Corrispondentemente, il datore di lavoro può evitare la responsabilità solo se fornisce la prova di avere adottato le misure di prevenzione necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, ma tale prova non è stata fornita dall’amministrazione, sicché risultano dimostrati i presupposti della sua responsabilità contrattuale rispetto all’infortunio subito da G...
In ordine alla quantificazione del danno, G.. produce una relazione medica – redatta dal dottor OMISSIS, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, operante presso l’Ospedale “L.Sacco” di Milano – in ordine alla quantificazione del danno biologico.
In applicazione dei noti criteri tabellari emergenti dalle tabelle in uso presso il Tribunale Ordinario di Milano, il tecnico, dopo avere confermato le risultanze cliniche già riferite in ordine alla lesione sofferta da G.., determina il danno biologico permanente patito da G.. nella percentuale del 6%, pari a 9.696,00 Euro, cui si aggiunge una inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 40, quantificata in 4.450,00 Euro, una inabilità temporanea al 50% per 10 giorni, quantificata in 853,12 Euro e una inabilità temporanea al 25%, sempre per 10 giorni, quantificata in 284,37 Euro.
Vale precisare che anche queste risultanze, relative alla misura del danno biologico sofferto dal ricorrente e medicalmente accertato sulla base dei dati clinici già richiamati, non sono contestate dall’amministrazione resistente.
G.. lamenta, altresì, un danno esistenziale, quantificato in Euro 2.000,00 e un danno morale soggettivo, inteso come dolore e sofferenza, quantificato nel 25% del danno biologico permanente, ossia in 2.424,00 Euro.
Nondimeno, il danno esistenziale non può essere riconosciuto, atteso che, come chiarito da consolidata giurisprudenza, esso non integra una autonoma voce di danno, ma è compreso nel danno biologico risarcibile in dipendenza della lesione dell’integrità psico fisica medicalmente accertata e complessivamente intesa, ancorché derivante da inadempimento contrattuale.
Sotto altro profilo, la natura dell’infortunio subito e il tipo di cure approntate per la guarigione, seppure sono compatibili con l’esistenza di un pregiudizio morale in senso stretto, in coerenza con l’id quod plerumque accidit, rendono del tutto esorbitante la quantificazione effettuata dal ricorrente.
In particolare, il Tribunale ritiene equo quantificare il danno morale nella percentuale del 5% del danno biologico permanente, sicché esso ammonta ad Euro 484,80.
Del resto, il debito risarcitorio integra un debito di valore, sicché esso è quantificato ai valori attuali, fermo restando che dal momento della liquidazione giudiziale, ossia dalla data di deposito della presente sentenza, il debito si trasforma in debito di valuta, sicché devono essere corrisposti anche gli interessi al saggio legale sino al momento dell’effettiva soddisfazione.
In definitiva, il ricorso è fondato e l’amministrazione deve essere condannata a risarcire al ricorrente il danno biologico e il danno morale soggettivo patiti in conseguenza dell’infortunio verificatosi sul luogo di lavoro in data 25.09.2010, danni complessivamente quantificati in 15.768,29 Euro.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:
1) condanna l’amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di 15.768,29 Euro, sulla quale dovranno essere corrisposti gli interessi al saggio legale dalla data di deposito della presente sentenza e sino all’effettivo pagamento;
2) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2014
Re: causa di servizio
Messaggio da Carlo F11 »
panorama ha scritto:Comunico che il Comitato di verifica per le cause di servizio sta ritenendo che l’infermità Linfoma non Hodgkin non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio.
Ho trovato 2 sentenze del Tar che boccia altrettanto i ricorsi proposti.
A me l'hanno riconosciuta ma non facevo normale servizio di caserma ne tantomeno sono andato all'estero. Riconosciuta in data 10-06-2010 3^ cat tab. A
Re: causa di servizio
Scusa Carlo ma senza entrare nei minimi dettagli, se vuoi spiegare un po' meglio. Dici che non facevi nè servizi di caserma nè missioni estere. Scusa se mi permetto di chiederti ciò ma più chiarezza può servire ad altri.
Ti ringrazio.
Saluti.
Ti ringrazio.
Saluti.
-
- Appena iscritto
- Messaggi: 1
- Iscritto il: gio set 04, 2014 1:31 pm
Re: causa di servizio
Messaggio da Guido Rossi »
Buongiorno.
Navigando su internet ho notato che era stata postata la sentenza sulla trombosi cronica.
Sono il figlio del ricorrente, che ha curato, unitamente allo studio legale presso il quale lavoro, la complessa pratica per il riconoscimento della dipendenza come causa di servizio.
"Complessa perché non vi erano precedenti in Italia"
Inizialmente ero rimasto basito dall'inerzia nonché noncuranza con la quale il Ministero aveva trattato la questione; e dal suo atteggiamento irriguardoso e scorretto.
Purtroppo, nell'esercizio della mia complessa professione continuo a notare questo ingiustificato accanimento verso le forze dell'ordine nonché verso i veri rappresentanti dello stato.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza abbiamo anche provveduto a notificare il ricorso per danni dovuti dall'illegittima condotta tenuta dall'amministrazione.
Spero davvero che in futuro ci sia "un'inversione di rotta" ed una seria e attenta valutazione (avverso granitiche patologie da riconoscere subito come dipendenti da causa di sevizio) da parte dell'ente presso il quale uomini come voi fanno parte.
Disponibile per qualsiasi tipo di problematica, lascio qui il mio recapito telefonico 340.6321790
E.mail Guidorossi88@hotmail.com
Cordiali Saluti
Dott. Guido Rossi
Navigando su internet ho notato che era stata postata la sentenza sulla trombosi cronica.
Sono il figlio del ricorrente, che ha curato, unitamente allo studio legale presso il quale lavoro, la complessa pratica per il riconoscimento della dipendenza come causa di servizio.
"Complessa perché non vi erano precedenti in Italia"
Inizialmente ero rimasto basito dall'inerzia nonché noncuranza con la quale il Ministero aveva trattato la questione; e dal suo atteggiamento irriguardoso e scorretto.
Purtroppo, nell'esercizio della mia complessa professione continuo a notare questo ingiustificato accanimento verso le forze dell'ordine nonché verso i veri rappresentanti dello stato.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza abbiamo anche provveduto a notificare il ricorso per danni dovuti dall'illegittima condotta tenuta dall'amministrazione.
Spero davvero che in futuro ci sia "un'inversione di rotta" ed una seria e attenta valutazione (avverso granitiche patologie da riconoscere subito come dipendenti da causa di sevizio) da parte dell'ente presso il quale uomini come voi fanno parte.
Disponibile per qualsiasi tipo di problematica, lascio qui il mio recapito telefonico 340.6321790
E.mail Guidorossi88@hotmail.com
Cordiali Saluti
Dott. Guido Rossi
Re: causa di servizio
dell’illegittimità del silenzio
mantenuto dal Ministero della Difesa sull'istanza prodotta per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio (infortunio avvenuto in sede, in servizio e per servizio)
IL TAR di Milano scrive:
1) - che in base all’art. 2, comma 1, della L. n. 241/90: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”;
2) - che, dunque, alla luce della citata norma, il dovere di pronunciarsi sussiste anche laddove la domanda sia, per ipotesi, manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata;
IL TAR precisa:
3) - che alla luce di quanto sopra a nulla rileva, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente amministrazione, che la mancata conclusione del procedimento sia riconducibile allo scioglimento del reparto al quale apparteneva l’interessato e alle conseguenti difficoltà nell’acquisizione di tutta la documentazione necessaria;
4) - che, pertanto, l’inerzia mantenuta dall’autorità adita sull’istanza del ricorrente è ingiustificata e contraria al dovere di provvedere
Ricorso ACCOLTO.
--------------------------------------------------------------------
10/09/2014 201402337 Sentenza 1
N. 02337/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fontana, n. 18
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio
mantenuto dal Ministero della Difesa sull'istanza prodotta dal ricorrente in data 21.3.2005 per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio (infortunio avvenuto in sede, in servizio e per servizio) della patologia "ampia lesione in sede insertiva anteriore del tendine sovraspinato con versamento nella borsa sottoacromiale";
per la condanna alla conclusione del procedimento entro un termine certo, con la preventiva nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza oltre il termine fissato, con indicazione anche per esso di un termine certo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22, comma 8, del D.lgs. 30.6.2003, n. 196;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS-, ex Sottufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana - all’epoca dell’istanza di cui è causa in servizio presso la 112ª Squadriglia Radar Remota di Mortara (Pavia) -, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “ampia lesione in sede insertiva anteriore del tendine sovraspinato con versamento nella borsa sottoacromiale”;
che il ricorrente ha domandato, altresì, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento da parte del Ministero;
che in base all’art. 2, comma 1, della L. n. 241/90: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”;
che, dunque, alla luce della citata norma, il dovere di pronunciarsi sussiste anche laddove la domanda sia, per ipotesi, manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata;
Ritenuto:
che alla luce di quanto sopra a nulla rileva, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente amministrazione (relazione depositata in data 14.5.2014), che la mancata conclusione del procedimento sia riconducibile allo scioglimento del reparto al quale apparteneva l’interessato e alle conseguenti difficoltà nell’acquisizione di tutta la documentazione necessaria;
che, pertanto, l’inerzia mantenuta dall’autorità adita sull’istanza del ricorrente è ingiustificata e contraria al dovere di provvedere;
che, conseguentemente, il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare l’obbligo del Ministero di pronunciarsi sull’istanza del ricorrente;
che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza presentata dal ricorrente ed il conseguente obbligo della medesima amministrazione di provvedere (previa acquisizione dei necessari pareri), entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta il Prefetto di Pavia o suo delegato, il quale provvederà sull’istanza nel successivo termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza alla vista Autorità con comunicazione, a cura del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione per provvedere.
Condanna l’intimato Ministero al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate nella somma forfettaria di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge e al rimborso di quanto pagato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Roberto Lombardi, Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
mantenuto dal Ministero della Difesa sull'istanza prodotta per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio (infortunio avvenuto in sede, in servizio e per servizio)
IL TAR di Milano scrive:
1) - che in base all’art. 2, comma 1, della L. n. 241/90: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”;
2) - che, dunque, alla luce della citata norma, il dovere di pronunciarsi sussiste anche laddove la domanda sia, per ipotesi, manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata;
IL TAR precisa:
3) - che alla luce di quanto sopra a nulla rileva, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente amministrazione, che la mancata conclusione del procedimento sia riconducibile allo scioglimento del reparto al quale apparteneva l’interessato e alle conseguenti difficoltà nell’acquisizione di tutta la documentazione necessaria;
4) - che, pertanto, l’inerzia mantenuta dall’autorità adita sull’istanza del ricorrente è ingiustificata e contraria al dovere di provvedere
Ricorso ACCOLTO.
--------------------------------------------------------------------
10/09/2014 201402337 Sentenza 1
N. 02337/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fontana, n. 18
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio
mantenuto dal Ministero della Difesa sull'istanza prodotta dal ricorrente in data 21.3.2005 per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio (infortunio avvenuto in sede, in servizio e per servizio) della patologia "ampia lesione in sede insertiva anteriore del tendine sovraspinato con versamento nella borsa sottoacromiale";
per la condanna alla conclusione del procedimento entro un termine certo, con la preventiva nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza oltre il termine fissato, con indicazione anche per esso di un termine certo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22, comma 8, del D.lgs. 30.6.2003, n. 196;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS-, ex Sottufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana - all’epoca dell’istanza di cui è causa in servizio presso la 112ª Squadriglia Radar Remota di Mortara (Pavia) -, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “ampia lesione in sede insertiva anteriore del tendine sovraspinato con versamento nella borsa sottoacromiale”;
che il ricorrente ha domandato, altresì, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento da parte del Ministero;
che in base all’art. 2, comma 1, della L. n. 241/90: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”;
che, dunque, alla luce della citata norma, il dovere di pronunciarsi sussiste anche laddove la domanda sia, per ipotesi, manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata;
Ritenuto:
che alla luce di quanto sopra a nulla rileva, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente amministrazione (relazione depositata in data 14.5.2014), che la mancata conclusione del procedimento sia riconducibile allo scioglimento del reparto al quale apparteneva l’interessato e alle conseguenti difficoltà nell’acquisizione di tutta la documentazione necessaria;
che, pertanto, l’inerzia mantenuta dall’autorità adita sull’istanza del ricorrente è ingiustificata e contraria al dovere di provvedere;
che, conseguentemente, il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare l’obbligo del Ministero di pronunciarsi sull’istanza del ricorrente;
che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza presentata dal ricorrente ed il conseguente obbligo della medesima amministrazione di provvedere (previa acquisizione dei necessari pareri), entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta il Prefetto di Pavia o suo delegato, il quale provvederà sull’istanza nel successivo termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza alla vista Autorità con comunicazione, a cura del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione per provvedere.
Condanna l’intimato Ministero al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate nella somma forfettaria di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge e al rimborso di quanto pagato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Roberto Lombardi, Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
-
- Consigliere
- Messaggi: 528
- Iscritto il: ven lug 22, 2011 2:41 pm
- Località: Studio medico: Firenze, Via della Mattonaia 35 - tel. 055 23 45 154
Re: causa di servizio
Messaggio da Dott.ssa Astore »
Ottima quella sentenza...la conoscevo...
Se decide di fare ricorso al TAR vanno fatti accertamenti strumentali specifici ed una relazione medico legale.
Se vuole l'aiuto io.
Cordialmente
Lucia Astore
Se decide di fare ricorso al TAR vanno fatti accertamenti strumentali specifici ed una relazione medico legale.
Se vuole l'aiuto io.
Cordialmente
Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
Rispondi
320 messaggi
-
Pagina 12 di 22
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- 22
- Prossimo
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE