SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Feed - CARABINIERI

Gianfranco64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 919
Iscritto il: mer feb 21, 2018 8:36 am

Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Gianfranco64 »

Scusate, ho letto piu volte la sentenza, MA NON COMPRENDO QUELLO CHE HA SCRITTO IL GIUDICE.

Il ricorso è dunque infondato alla luce della condivisa recente interpretazione giurisprudenziale secondo cui “Quale che sia la disposizione applicabile ai militari, va però rilevato che l’articolo 4 della legge 30 aprile 1997, n. 165, espressamente intervenendo nella materia disciplinata sia dall’articolo 6-bis che dall’articolo 1, comma 15-bis citati ha espressamente escluso l’applicazione dei benefici ivi previsti nel caso di cessazione dal servizio a domanda (salvo pagamento della restante contribuzione previdenziale calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito) 1,sicché anche se si ritenesse che ai ricorrenti fosse applicabile l’articolo 6-bis in forza dell’articolo 1911 citato comunque non spetterebbe loro il beneficio perché esso è stato escluso per i collocamenti a riposo a domanda dalle previsioni dell’articolo 4 della legge 165 del 1997 che è tuttora in vigore non essendo stata abrogata (in questo senso T.R.G.A. Trento, 1 luglio 2021, n. 114) 2. Né potrebbe obiettarsi che la disciplina del citato articolo 4 si riferisca soltanto alla determinazione della base pensionabile e non influisca quindi sulla indennità di fine rapporto. [color=#FF0000]3[/color] La disposizione dell’articolo 4 infatti ha ad oggetto “i benefici” indicati dalle varie disposizioni citate (tra cui il 6-bis del d.l. n. 379 per effetto del richiamo all’articolo 21 della legge 232 del 1990) e quindi ha una efficacia non limitata all’ambito previdenziale tanto più che il trattamento in contestazione pur costituendo una forma di retribuzione differita ha un’indubbia funzione previdenziale; 4 in definitiva l’articolo 4 citato ha chiaramente voluto ripristinare l’originario ambito applicativo del beneficio del riconoscimento dei sei scatti stipendiali limitandolo – coerentemente con la sua originaria ratio di carattere premiale – ai casi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di età e con esclusione del collocamento a riposo a domanda (salvo “pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito”, come dispone il comma 4)” 5 (TAR Campania, Napoli, VI, 12 novembre 2021, n. 7221). In conclusione, il ricorso in quanto infondato va rigettato

Mi è parso di capire che non sia stata indicata formalmente la norma applicabile, ma qualsiasi essa sia , varrebbe quanto indicato dall'art 4 L. 165/97.
Dunque il ricorso verte sul pagamento dei sei scatti sul Tfs, i ricorrenti indicano i limiti di età dei 55 e 35 di contributi. il giudice non accoglie in quanto l'art.4 non indica tali limiti , ma esclude nel caso di pensione di anzianità salvo pagamento della contribuzione previdenziale .
poi indica che l'art 4 è riferito solo al sistema previdenziale, poi dice che il trattamento in contestazione pur costituendo una forma di retribuzione differita ha un’indubbia funzione previdenziale;
Per ultimo
in definitiva l’articolo 4 citato ha chiaramente voluto ripristinare l’originario ambito applicativo del beneficio del riconoscimento dei sei scatti stipendiali limitandolo – coerentemente con la sua originaria ratio di carattere premiale – ai casi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di età e con esclusione del collocamento a riposo a domanda (salvo “pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito”, come dispone il comma 4)

Io no ho capito nulla.
Quale sarebbe la norma che regolamenta i sei scatti sul TFS?
L'art 4 L.165/97 incide sula sulla pensione o anche sul TFS?
Se tale articolo incide solo sulla pensione, poichè il ricorso riguarda la determinazione del Tfs, perchè il giudice esclude i 55/35 previsti da altre leggi.?
Ancora oggi non ho capito il famoso " salvo pagamento della restante contribuzione" , cosa si intende?
A che titolo i misti effettuano un pagamento di retribuzione ai sensi dell'art. 4 comma 2 fino a 60 anni.
Se qualcuno avesse delle risposte gli sarei infinitamente grato.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Ogni Giudice interpreta in maniera autonoma, infatti ne vedremo delle belle a livello Regionale e poi presso il Consiglio di Stato tra 3 o 4 anni (Vds. fine faccenda art. 54 e moltiplicatore).
Salvo che poi il CdS non chiede l'intervento Adunanza Plenaria per un chiarimento definitivo.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar Piemonte dichiara il ricorso inammissibile.

1) - Osserva il Collegio che, perché sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, è essenziale che esso riguardi l'esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo; il silenzio - rifiuto può infatti formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia dell'Amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti (sul punto, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1754).

N.B.: altro ancora potete leggerlo nell'allegato.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar di Bolzano oggi ha pubblicato 2 sentenze, la n. 35 e 36 che ha accolto i ricorsi dei colleghi della GdF aventi i dovuti requisiti.

Si legge:

15. Con l’adozione del D.Lgs. n. 66/2010 il legislatore delegato ha fatto una scelta ben precisa, attribuendo anche al personale di polizia militarizzato i benefici di cui all’art. 6bis del D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni, dalla legge 20.11.1987, n. 472. Ed il fatto che il comma 15bis dell’art. 1 del D.L. n. 379/1987 (successivamente sostituito dall’art. 11 comma 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231, poi abrogato dall’art. 2268, punto 872 del Codice militare) non sia stato fatto oggetto di abrogazione espressa ad opera dell’art. 2268 del Codice militare (che – come detto – ha invece abrogato la norma sostitutiva) nulla toglie al fatto che esso sia comunque venuto meno per abrogazione tacita per incompatibilità rispetto alla disciplina posta dall’art. 6bis del D.L. n. 387/1987, ex art. 2267 del D.Lgs n. 66/2010, dopo il suo richiamo ad opera dell’art. 1911 del medesimo D.Lgs.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar Valle D'Aosta (rispetto a prima sentenza n. 63/2021) questa volta rigetta il ricorso dei ricorrenti.

1) - Il segnalato precedente costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1231/2019 non è del tutto pertinente, in quanto, pur riconoscendo l’attuale operatività dell’art. 6 bis, è relativo al caso di un prefetto, collocato a riposo dal Ministero dell’Interno per raggiungimento del massimo di anzianità contributiva, ed è con riferimento alla normativa specifica per la tipologia di personale che è stata esclusa ogni decadenza, osservando che “l’art. 3 bis D.L. n. 387/1987, nell’estendere ai dirigenti della carriera prefettizia i benefici de quibus alla condizione che si tratti di personale “che cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2”, fa testuale riferimento ai presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio de quo (ergo, alle categorie di personale cui esso è destinato), piuttosto che alle relative condizioni procedimentali: ciò in quanto il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico.”.

N.B.: Altri motivi potete leggerli nell'allegata sentenza.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar Lazio oggi pubblica 2 sentenze di rigetto,

1) - appartenenti tutti al Corpo Forestale dello Stato e che si sono congedati - a domanda - potendo contare, al momento della stessa, sul doppio requisito, alcuni anche da oltre 5 anni e quindi in prescrizione e altri no;

2) - appartenenti alla Polizia di Stato, posti in quiescenza a domanda – all’atto della cessazione dal servizio hanno chiesto che venissero loro attribuiti, i 6 scatti.

N.B: il contesto del rigetto è tutto uguale.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar Lazio il 3 Marzo pubblica 1 sentenza di rigetto su 2 CC.

- ) L’INPS, pur avendo provveduto ad attribuire loro i previsti sei scatti nel computo della base pensionabile non li ha calcolati nel TFS per il sig. M., mentre, per il sig. C., che deve ancora percepirlo,
- ) l’INPS .... a mezzo pec del 7.12.2020 ha asserito che questa voce non deve essere calcolata nel computo del TFS.

- ) Come al solito il Giudice di questo Tar, fa riferimento alla sentenza del T.A.R. Trento, sez. I, 114/2021, ove viene preso in esame l'art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 e si legge:

1) - Inoltre, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 4, "Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito".

2) - Dunque - posto che l'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990, al pari dell'art. 21 della legge n. 232/1990, che ha sostituito l'art. 6-bis, comma 1, del decreto legge n. 387/1987, è espressamente richiamato nell'art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, che esclude l'automatico riconoscimento del beneficio in questione in caso di collocamento in congedo a domanda - il Collegio ritiene che, come correttamente osservato dall'I.N.P.S. nelle proprie difese, ai ricorrenti non spetti il beneficio stesso perché essi sono stati posti in congedo a domanda, avendo conseguito il requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di contributi di servizio utile, con la conseguenza che nei loro confronti trova applicazione il secondo comma dello stesso art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, il quale prevede l'attribuzione sei scatti stipendiali subordinatamente al previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale. Tale pagamento nel caso dei ricorrenti non è stato eseguito (sul punto non vi è contestazione) >> (T.A.R. Trento, sez. I, 1° luglio 2021, n.114).

N.B.: a mio avviso, oltre ad allegare il prospetto di liquidazione nel ricorso, è molto importante allegare anche i Cedolini di pensione ove si evince che mensilmente l'INPS trattiene la quota di pagamento dei 6 SCATTI con inizio dal mese di ......... fino al raggiungimento del 60° anno di età anagrafica, giusto per trasparenza visto che l'INPS ignora sempre e non ne menziona negli atti, in modo da permettere al giudice di esprimersi correttamente circa la prova dell'evidenza. Inoltre, visto che molti partono a razzo nello scrivere nel ricorso che si aveva 55 anni e 35 di servizio effettivo, sarebbe meglio abbandonare questo concetto e procedere in direzione che chi va in pensione a domanda è tenuto al pagamento della relativa contribuzione previdenziale fino al raggiungimento dei 60 anni di età anagrafica. Quindi, l'INPS ho procede al calcolo direttamente nel TFS e poi rateizzando la contribuzione per come ha fatto sino ad oggi (come avviene per un prestito bancario/postale), oppure, in automatico procede alla ulteriore riliquidazione allo scadere del 60 anno di età o in alternativa alla fine dell'ultima rata.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar di Catania oggi pubblica 2 sentenze positive a favore dei colleghi della GdF, i cui ricorsi sono stati discussi il 9 Marzo.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Tar Catania accoglie con sentenza n. 743.

Tar Lazio invece rigetta 2 ricorsi, 1 dei CC. e 1 della GdF. (ho messo le 2 sentenze su unico PDF).
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar di Catania con la sentenza n. 756/2022 accoglie il ricorso di un collega della PolStato
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Allego soltanto la sentenza del Tar F.V.G. (Trieste) n. 152 che rigetta il ricorso perchè appartengono all'E.I.

Inoltre, il Tar di Trieste con sentenza n. 153 accoglie il ricorso per alcuni e per alcuni NO del personale della GdF;

Con la n. 154, 155 e 156, ricorsi singoli ed individuali accolti con riferimento ad appartenenti alla GdF

Con la n. 157 respinto per 1 e inammissibile per l’altro ricorrente, in quanto ancora non liquidato il TFS., entrambi appartenenti all’E.I.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar di Catania con n.9 sentenze, la n. 805, 808, 809, 813, 814, 820, 821, 822 e 823 pubblicate il 24/03/2022, Accoglie i ricorsi.

Invece, con la n. 802 dichiara il ricorso inammissibile e compensa fra le parti le spese di giudizio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Sentenze Appellate ad oggi risultano:
Tar Veneto 2022, la n. 2, n. 3 e n. 6 (tutte favorevoli ai ricorrenti);

Tar Napoli 2021, la n. 7749 (App. n. 2067/2022) e 7221 (App. n. 109/2022) ;
Tar Catania 2021 la n. 3663 (App. n. 106/2022) e 2962 (App. 1310/2021) ;
Tar Milano la n. 1184 (App. n. 9773/2021) ; ;
Tar Trieste la n. 384, n. 378, n. 376, n. 133 e 144.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar Liguria pubblica 3 sentenze, la n. 246 su GdF, perso, la n. 247 inammissibile per 2 motivi e la n. 248 su GdF, rigetta.

- 247, riguarda personale GdF, PolStato e per 2 non indicato a quale Corpo appartenevano, infatti si legge:

1) - Innanzitutto perché, per costante giurisprudenza, il ricorso collettivo è ammissibile soltanto qualora esso postuli la completa identità delle situazioni sostanziali e processuali dei singoli ricorrenti (cfr., per tutte e da ultimo, T.A.R. Lazio, III bis, 28/5/2021, n. 6315), situazione che non è predicabile nei confronti dei ricorrenti, posto che è diversa la normativa specificamente applicabile in materia alla Polizia di Stato (art. 6-bis commi 1 e 2 del D.L. 21.9.1987, n. 387) rispetto a quella riguardante la Guardia di Finanza (art. 1 comma 15-bis del D.L. 16.9.1987, n. 379).

2) - Secondariamente, perché per i ricorrenti N. M. e P. G. non è neppure specificato se essi fossero finanzieri o poliziotti, cioè i fatti che connotano specificamente – ex art. 40 c.p.a. - la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente.

3) - Ed è noto che, “in ambito amministrativo, è inammissibile il ricorso collettivo che non specifichi le condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, atteso che ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda proposta” (Cons. di St., VI, 15.1.2021, n. 476 T.A.R. Sicilia Catania, III, 24.6.2021, n. 2041; T.A.R. Lombardia Brescia, I, 3.6.2021, n. 506).

N.B.: allego solo la n. 246.

P.S.: nella 246 si legge > Un’interpretazione estensiva che pretendesse di applicare i benefici di cui all’art. 6-bis commi 1 e 2 del D.L. 21.9.1987, n. 387 anche a personale non appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si porrebbe dunque in contrasto, oltre che con il tenore letterale della disposizione eccezionale, anche con l’art. 81 Cost., in quanto il D.L. n. 387/1987 ha autorizzato la copertura finanziaria del solo D.P.R. n. 150/1987, e dunque – deve ritenersi - delle nuove spese ivi specificamente previste in favore del (solo) personale della Polizia di Stato.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar di Reggio Calabria rigetta,
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi