Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.
Inviato: dom gen 05, 2020 4:38 pm
L'Amministrazione della GdF perde l'appello presso il CdS
1) - è stato posto in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio il 17 settembre 1996, salvo poi essere congedato per il medesimo motivo con decorrenza 20 maggio 1998. E’ di tutta evidenza, pertanto, che nel periodo di riferimento non ha potuto fruire delle ferie per causa non riconducibile alla sua volontà.
----------------------------------------------------------------------
SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201904434
Pubblicato il 27/06/2019
N. 04434/2019 REG. PROV. COLL.
N. 03129/2008 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3129 del 2008, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze -Comando Generale della Guardia di Finanza- in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, n. 1866/2007, resa tra le parti, concernente la corresponsione di indennità sostitutiva della licenza ordinaria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2019 il Consigliere Antonella Manzione e udito per il Ministero dell’economia e delle finanze l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza del 28 febbraio 2007, n. 1866, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata, già maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, per l’annullamento della determinazione con la quale era stata rigettata la sua istanza di corresponsione dell'indennità sostitutiva della licenza ordinaria, non fruita negli anni 1996, 1997 e 1998 in ragione di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Secondo il T.A.R. l'art. 47, comma 7, del d. P.R. n. 395/1995, nel prevedere l’irrinunciabilità del diritto alla licenza ordinaria «non esclude in via assoluta la corresponsione dell’indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito». Essendo tale credito retributivo risalente al 1996, «dalla data di maturazione dello stesso fino al soddisfo è dovuta, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, la maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi».
2. L’Amministrazione appellante contesta la sentenza del T.A.R. deducendone l’erroneità, con conseguente richiesta di reiezione del ricorso di primo grado, salvo per l’anno 1998, in relazione al quale andrebbe dichiarata l’avvenuta cessazione della materia del contendere, giusta la sopravvenienza della diversa disciplina contrattuale che per il quadriennio 1998-2002 ha riconosciuto la monetizzabilità del congedo non fruito (anche) per infermità (d. P.R. 16 marzo 1999, n. 254).
3. All’udienza pubblica del 28 maggio 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni del giudice di prime cure, il che implica la reiezione dell’appello e l’integrale conferma dell’impugnata sentenza.
5. Il Maresciallo aiutante della Guardia di Finanza -OMISSIS-, in servizio presso il Comando Compagnia di Velletri, è stato posto in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio il 17 settembre 1996, salvo poi essere congedato per il medesimo motivo con decorrenza 20 maggio 1998.
E’ di tutta evidenza, pertanto, che nel periodo di riferimento non ha potuto fruire delle ferie per causa non riconducibile alla sua volontà.
6. Il disconoscimento della corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non fruite, secondo il Ministero dell’economia e delle finanze conseguirebbe alla differente formulazione dell’art. 47 del richiamato d. P.R. n. 395/1995, concernente la disciplina della “licenza ordinaria” del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare ( Arma dei carabinieri e, per quanto qui di interesse, Guardia di finanza), rispetto a quanto sancito dall’art. 14, che regolamenta invece il congedo ordinario del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e, fino ad epoca recente, Corpo Forestale dello Stato): solo la norma da ultimo richiamata, infatti, prevede espressamente il pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito all’atto della cessazione del rapporto di lavoro qualora «a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio» (comma 14).
7. Il Collegio al riguardo non può non richiamare quanto affermato di recente dalla Sezione in relazione ad identica fattispecie, che ha ravvisato nel provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995, recepito nel richiamato d. P.R. n. 395/1995, un’anticipazione del relativo principio, ancorché poi esplicitato solo nel successivo d. P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (art. 55), concernente la successiva tornata contrattuale (Cons. Stato, Sez. II, 15 aprile 2019, n. 2446).
Pur a fronte di un panorama giurisprudenziale eterogeneo al riguardo, esso è da considerarsi peraltro espressivo «di un principio più generale di riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo di licenza ordinaria, dei giorni in cui il dipendente non abbia prestato servizio in quanto collocato in aspettativa per infermità, vale a dire per fatto a lui non imputabile» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2004, n. 8245; nonché Sez. VI, 26 maggio 1999, n. 670).
8. In verità, il panorama giurisprudenziale relativo al riconoscimento del compenso sostitutivo delle ferie, ove non godute, si palesa meno denso. La tesi favorevole, cui il Collegio aderisce, sviluppa tuttavia proprio l’opzione ermeneutica che ha portato a considerare “maturabili” le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio: il fattore comune del loro mancato godimento per causa non imputabile al lavoratore, non può far ritenere preclusa anche l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. II, n. 2446, cit. supra, nonché Sez. VI, 7 maggio 2001, n. 2520).
9. Seppur con riferimento al più vasto ambito del rapporto di pubblico impiego in generale, decisiva è apparsa, a sostegno del computo del periodo di assenza ai fini della maturazione delle ferie, la considerazione che la ratio del diritto costituzionale al riposo annuale -data dalla necessità di garantire la reintegrazione delle energie psico-fisiche ed il soddisfacimento di esigenze familiari, anche attraverso lo svolgimento di attività culturali, ricreative e ludiche- impone che a tal fine debba farsi riferimento pure ai periodi di assenza dal lavoro per effetto di patologia che, per definizione, non consente il raggiungimento di dette finalità. «Da tale premessa si deve trarre il logico corollario che, quanto meno nel caso in cui la patologia sia di gravità tale da non consentire il soddisfacimento delle esigenze di ristoro e di ricreazione di cui si è detto, le ferie non possano essere concettualmente godute nel corso del periodo di assenza dal lavoro per motivi di malattia» (v. ancora Cons. Stato, n. 670/1999). Quanto detto, rileva la Sezione, non può non valere in relazione alla monetizzabilità del congedo, diversamente inutiliter maturato nei periodi di assenza dal servizio, ove ne consegua la cessazione del rapporto di lavoro.
10. Alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto e conseguentemente deve essere confermata la sentenza di prime cure e corrisposta la richiesta indennità per gli anni 1996 e 1997. Per l’anno 1998, invece, resta ferma l’erogazione eventualmente già avvenuta in attuazione della nota 74746 del 14 marzo 2000.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. II, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 1866/2007.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Fulvio Rocco, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Manzione Fabio Taormina
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
1) - è stato posto in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio il 17 settembre 1996, salvo poi essere congedato per il medesimo motivo con decorrenza 20 maggio 1998. E’ di tutta evidenza, pertanto, che nel periodo di riferimento non ha potuto fruire delle ferie per causa non riconducibile alla sua volontà.
----------------------------------------------------------------------
SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201904434
Pubblicato il 27/06/2019
N. 04434/2019 REG. PROV. COLL.
N. 03129/2008 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3129 del 2008, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze -Comando Generale della Guardia di Finanza- in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, n. 1866/2007, resa tra le parti, concernente la corresponsione di indennità sostitutiva della licenza ordinaria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2019 il Consigliere Antonella Manzione e udito per il Ministero dell’economia e delle finanze l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza del 28 febbraio 2007, n. 1866, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata, già maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, per l’annullamento della determinazione con la quale era stata rigettata la sua istanza di corresponsione dell'indennità sostitutiva della licenza ordinaria, non fruita negli anni 1996, 1997 e 1998 in ragione di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Secondo il T.A.R. l'art. 47, comma 7, del d. P.R. n. 395/1995, nel prevedere l’irrinunciabilità del diritto alla licenza ordinaria «non esclude in via assoluta la corresponsione dell’indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito». Essendo tale credito retributivo risalente al 1996, «dalla data di maturazione dello stesso fino al soddisfo è dovuta, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, la maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi».
2. L’Amministrazione appellante contesta la sentenza del T.A.R. deducendone l’erroneità, con conseguente richiesta di reiezione del ricorso di primo grado, salvo per l’anno 1998, in relazione al quale andrebbe dichiarata l’avvenuta cessazione della materia del contendere, giusta la sopravvenienza della diversa disciplina contrattuale che per il quadriennio 1998-2002 ha riconosciuto la monetizzabilità del congedo non fruito (anche) per infermità (d. P.R. 16 marzo 1999, n. 254).
3. All’udienza pubblica del 28 maggio 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni del giudice di prime cure, il che implica la reiezione dell’appello e l’integrale conferma dell’impugnata sentenza.
5. Il Maresciallo aiutante della Guardia di Finanza -OMISSIS-, in servizio presso il Comando Compagnia di Velletri, è stato posto in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio il 17 settembre 1996, salvo poi essere congedato per il medesimo motivo con decorrenza 20 maggio 1998.
E’ di tutta evidenza, pertanto, che nel periodo di riferimento non ha potuto fruire delle ferie per causa non riconducibile alla sua volontà.
6. Il disconoscimento della corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non fruite, secondo il Ministero dell’economia e delle finanze conseguirebbe alla differente formulazione dell’art. 47 del richiamato d. P.R. n. 395/1995, concernente la disciplina della “licenza ordinaria” del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare ( Arma dei carabinieri e, per quanto qui di interesse, Guardia di finanza), rispetto a quanto sancito dall’art. 14, che regolamenta invece il congedo ordinario del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e, fino ad epoca recente, Corpo Forestale dello Stato): solo la norma da ultimo richiamata, infatti, prevede espressamente il pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito all’atto della cessazione del rapporto di lavoro qualora «a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio» (comma 14).
7. Il Collegio al riguardo non può non richiamare quanto affermato di recente dalla Sezione in relazione ad identica fattispecie, che ha ravvisato nel provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995, recepito nel richiamato d. P.R. n. 395/1995, un’anticipazione del relativo principio, ancorché poi esplicitato solo nel successivo d. P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (art. 55), concernente la successiva tornata contrattuale (Cons. Stato, Sez. II, 15 aprile 2019, n. 2446).
Pur a fronte di un panorama giurisprudenziale eterogeneo al riguardo, esso è da considerarsi peraltro espressivo «di un principio più generale di riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo di licenza ordinaria, dei giorni in cui il dipendente non abbia prestato servizio in quanto collocato in aspettativa per infermità, vale a dire per fatto a lui non imputabile» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2004, n. 8245; nonché Sez. VI, 26 maggio 1999, n. 670).
8. In verità, il panorama giurisprudenziale relativo al riconoscimento del compenso sostitutivo delle ferie, ove non godute, si palesa meno denso. La tesi favorevole, cui il Collegio aderisce, sviluppa tuttavia proprio l’opzione ermeneutica che ha portato a considerare “maturabili” le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio: il fattore comune del loro mancato godimento per causa non imputabile al lavoratore, non può far ritenere preclusa anche l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. II, n. 2446, cit. supra, nonché Sez. VI, 7 maggio 2001, n. 2520).
9. Seppur con riferimento al più vasto ambito del rapporto di pubblico impiego in generale, decisiva è apparsa, a sostegno del computo del periodo di assenza ai fini della maturazione delle ferie, la considerazione che la ratio del diritto costituzionale al riposo annuale -data dalla necessità di garantire la reintegrazione delle energie psico-fisiche ed il soddisfacimento di esigenze familiari, anche attraverso lo svolgimento di attività culturali, ricreative e ludiche- impone che a tal fine debba farsi riferimento pure ai periodi di assenza dal lavoro per effetto di patologia che, per definizione, non consente il raggiungimento di dette finalità. «Da tale premessa si deve trarre il logico corollario che, quanto meno nel caso in cui la patologia sia di gravità tale da non consentire il soddisfacimento delle esigenze di ristoro e di ricreazione di cui si è detto, le ferie non possano essere concettualmente godute nel corso del periodo di assenza dal lavoro per motivi di malattia» (v. ancora Cons. Stato, n. 670/1999). Quanto detto, rileva la Sezione, non può non valere in relazione alla monetizzabilità del congedo, diversamente inutiliter maturato nei periodi di assenza dal servizio, ove ne consegua la cessazione del rapporto di lavoro.
10. Alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto e conseguentemente deve essere confermata la sentenza di prime cure e corrisposta la richiesta indennità per gli anni 1996 e 1997. Per l’anno 1998, invece, resta ferma l’erogazione eventualmente già avvenuta in attuazione della nota 74746 del 14 marzo 2000.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. II, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 1866/2007.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Fulvio Rocco, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Manzione Fabio Taormina
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.