Re: vittime del dovere
Inviato: gio set 17, 2015 10:37 am
da panorama
riconoscimento della pensione privilegiata indiretta, quale vedova.
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1) - rappresentava la ricorrente che il coniuge era deceduto in data 22.3.1996
2) - Con provvedimento .... del 24.2.1997, veniva negato il riconoscimento della causa di servizio per la citata patologia.
3) - In data 5.7.2010, la ricorrente presentava nuovamente istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, a seguito di quanto emerso dalle indagini condotte dalla Procura di Padova circa le condizioni ambientali in cui si trovava ad operare tutto il personale militare e civile in servizio al lOR.O.C Monte Venda.
4) - In data 25.10.2011, il Comitato di Verifica, con delibera n. ...../2011, riconosceva la dipendenza della patologia predetta da causa di servizio e concedeva l'equiparazione alle vittime del dovere.
5) - In data 31.5.2012, quindi, .... presentava domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata indiretta.
6) - In data 11.12.2013, con foglio n. 4/107224/ A.M., veniva trasmesso il decreto del Ministero della Difesa n. 218/3, con cui la domanda di pensione privilegiata indiretta veniva dichiarata inammissibile “CONSIDERATO che per l'infermità "OMISSIS", causa iniziale dell'infermità letale, risulta essere stata chiesta la dipendenza da causa di servizio in data 05.07.2010, OLTRE il termine di CINQUE anni dalla data di conoscibilità della patologia (22.03.1996 data del decesso del M.lb OMISSIS) e che, pertanto, la richiedente è decaduta dal diritto alla pensione privilegiata ordinaria indiretta ai sensi della precitata normativa”.
LA CORTE DEI CONTI scrive:
7) - Il giudizio verte sul riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere la pensione privilegiata indiretta, per il decesso del coniuge dipeso da causa di servizio e negato per avere la ricorrente chiesto la dipendenza da causa di servizio e la pensione privilegiata oltre il termine di decadenza quinquennale.
8) - Ad avviso di questo Giudice, il combinato disposto delle norme innanzi riportate va interpretato nel senso che deve ritenersi tempestiva la domanda di trattamento privilegiato indiretto proposta dal coniuge anche oltre il quinquennio, laddove il richiedente abbia proposto nel termine di cinque anni dal decesso del de cuius almeno la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha determinato il decesso.
9) - Nel caso di specie, per quel che risulta in atti (Verbale .... del 30.8.2011, del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, ..), già nel 1997, a solo un anno dal decesso del de cuius, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova dava atto dell’esito negativo dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio avvenuto con provvedimento n. ... del 24.2.1997, a seguito di domanda giudicata tempestiva.
10) - Già solo per questo, tempestivamente essendo stata presentata la prima domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, tempestiva deve ritenersi la domanda di pensione privilegiata proposta nel 2012.
11) - Ed in considerazione del diniego di detto riconoscimento, intervenuto nel 1997, la vedova non aveva proposto domanda di pensione privilegiata indiretta ritenendo, evidentemente, di non averne diritto, sulla base del provvedimento innanzi detto.
12) - Tuttavia, dopo avere ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, a seguito della revisione del primo provvedimento, e, quindi, dopo l’accertamento positivo della sussistenza del presupposto indispensabile per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata indiretta, ottenuto nel 2011, la ricorrente ha proposto domanda per ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata indiretta.
13) - In base al principio innanzi detto, solo dal secondo accertamento positivo della dipendenza da causa di servizio è iniziato a decorrere, quindi, nel caso di specie, il termine decadenziale e, pertanto, va ritenuta comunque tempestivamente prodotta la domanda di trattamento pensionistico privilegiato indiretto presentata nel 2012.
14) - Non risponderebbe, peraltro, a criteri di logicità ed equità giuridica l’addebitare alla ricorrente le conseguenze di un errore di giudizio dell’Amministrazione nella valutazione della sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha condotto al decesso il marito, non certamente riconducibile a colpevole inerzia della stessa.
N.B.: rileggi i punti n. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 14.
Per completezza, leggete interamente il tutto qui sotto.
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VENETO SENTENZA 118 10/07/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 118 2015 PENSIONI 10/07/2015
N. 118/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
Dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguente
SENTENZA N°
nel giudizio di pensione , iscritto al n. 29833/PM del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
F. A. M., OMISSIS ;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, 1° Reparto 2^ Divisione Pensioni Sottufficiali A.M. –M.M.;
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; la legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
UDITE, all’udienza del 10.7.2015, le parti presenti per come risulta dal verbale di udienza;
FATTO
Con atto depositato in data 14.7.2014, OMISSIS proponeva ricorso innanzi a questa Corte chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata indiretta, quale vedova del Maresciallo di I^ Cl. Sc. OMISSIS.
A tal fine, rappresentava la ricorrente che il coniuge era deceduto in data 22.3.1996, per “OMISSIS".
Con provvedimento n. 55/D/97 del 24.2.1997, veniva negato il riconoscimento della causa di servizio per la citata patologia.
In data 5.7.2010, la ricorrente presentava nuovamente istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, a seguito di quanto emerso dalle indagini condotte dalla Procura di Padova circa le condizioni ambientali in cui si trovava ad operare tutto il personale militare e civile in servizio al lOR.O.C Monte Venda.
In data 25.10.2011, il Comitato di Verifica, con delibera n. 33036/2011, riconosceva la dipendenza della patologia predetta da causa di servizio e concedeva l'equiparazione alle vittime del dovere.
In data 31.5.2012, quindi, OMISSIS presentava domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata indiretta.
In data 11.12.2013, con foglio n. 4/107224/ A.M., veniva trasmesso il decreto del Ministero della Difesa n. 218/3, con cui la domanda di pensione privilegiata indiretta veniva dichiarata inammissibile “CONSIDERATO che per l'infermità "OMISSIS", causa iniziale dell'infermità letale, risulta essere stata chiesta la dipendenza da causa di servizio in data 05.07.2010, OLTRE il termine di CINQUE anni dalla data di conoscibilità della patologia (22.03.1996 data del decesso del M.lb OMISSIS) e che, pertanto, la richiedente è decaduta dal diritto alla pensione privilegiata ordinaria indiretta ai sensi della precitata normativa”.
Con memoria depositata in data 29.6.2015, si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 10.7.2015, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il giudizio verte sul riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere la pensione privilegiata indiretta, per il decesso del coniuge dipeso da causa di servizio e negato per avere la ricorrente chiesto la dipendenza da causa di servizio e la pensione privilegiata oltre il termine di decadenza quinquennale.
L’art. 184 del DPR n. 1092 del 1973 prevede che: “In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilità deve presentare domanda all'ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio, salvo quanto disposto dall'ultimo comma.
La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 168.
La domanda non è ammessa qualora sia presentata oltre il termine di cinque anni dalla data del decesso del dante causa, salvo che quest'ultimo avesse già chiesto l'accertamento di cui all'art. 169.
Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio, la pensione privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni è liquidata d'ufficio.”.
L’art. 169 citato dispone che: “La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. (…)”.
Le disposizioni normative innanzi riportate pongono, senza dubbio, il termine perentorio quinquennale per la presentazione della domanda di trattamento privilegiato indiretto, termine scaduto il quale s’incorre nella decadenza del diritto pensionistico, salvo che entro cinque anni dalla cessazione del servizio il dipendente non abbia almeno chiesto la dipendenza dalla causa di servizio.
Ad avviso di questo Giudice, il combinato disposto delle norme innanzi riportate va interpretato nel senso che deve ritenersi tempestiva la domanda di trattamento privilegiato indiretto proposta dal coniuge anche oltre il quinquennio, laddove il richiedente abbia proposto nel termine di cinque anni dal decesso del de cuius almeno la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha determinato il decesso.
Nel caso di specie, per quel che risulta in atti (Verbale BLB n ACMO II1 13175 del 30.8.2011, del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, pag 1), già nel 1997, a solo un anno dal decesso del de cuius, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova dava atto dell’esito negativo dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio avvenuto con provvedimento n. 55/D/97 del 24.2.1997, a seguito di domanda giudicata tempestiva.
Già solo per questo, tempestivamente essendo stata presentata la prima domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, tempestiva deve ritenersi la domanda di pensione privilegiata proposta nel 2012.
Peraltro, valgono anche le seguenti considerazioni.
Le disposizioni innanzi dette debbono comunque essere inquadrate nell’ambito dei principi generali che, seppur espressamente dettati in materia di prescrizione, assumono rilievo anche in materia di decadenza, con l’obiettivo di accedere ad una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata.
Sulla base di tali principi, il termine quinquennale di decadenza non può che decorrere dal momento in cui un diritto può essere esercitato (Corte dei Conti, Sez. Lazio , sent. n. 538 del 17.6.2014).
Nel caso di specie, la norma prevede che l’istanza pensionistica di privilegio, diretta o indiretta o di reversibilità, debba essere presentata nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto o morte del lavoratore.
Tanto sulla base del presupposto che il momento della cessazione del servizio o quello della morte del lavoratore coincidano con quello di insorgenza del diritto a richiedere la prestazione pensionistica.
Laddove così non sia, il dies a quo della decadenza dovrà coincidere con detto momento.
E’ in tal senso che va letta la sentenza della Corte Costituzionale n. 323 dell’1/8/2008 che ha dichiarato l'illegittimità del sopra citato articolo "nella parte in cui non prevede che allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contraile, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.”.
Pur essendo attinente a fattispecie diversa, il principio che se ne ricava è quello della decorrenza del termine di decadenza dal momento in cui può essere fatto valere il diritto.
Ebbene, nel caso di specie, come innanzi detto, vi era stata una tempestiva attivazione per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia, che aveva determinato il decesso del marito.
Ed in considerazione del diniego di detto riconoscimento, intervenuto nel 1997, la vedova non aveva proposto domanda di pensione privilegiata indiretta ritenendo, evidentemente, di non averne diritto, sulla base del provvedimento innanzi detto.
Tuttavia, dopo avere ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, a seguito della revisione del primo provvedimento, e, quindi, dopo l’accertamento positivo della sussistenza del presupposto indispensabile per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata indiretta, ottenuto nel 2011, la ricorrente ha proposto domanda per ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata indiretta.
In base al principio innanzi detto, solo dal secondo accertamento positivo della dipendenza da causa di servizio è iniziato a decorrere, quindi, nel caso di specie, il termine decadenziale e, pertanto, va ritenuta comunque tempestivamente prodotta la domanda di trattamento pensionistico privilegiato indiretto presentata nel 2012.
Non risponderebbe, peraltro, a criteri di logicità ed equità giuridica l’addebitare alla ricorrente le conseguenze di un errore di giudizio dell’Amministrazione nella valutazione della sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha condotto al decesso il marito, non certamente riconducibile a colpevole inerzia della stessa.
Per quanto precede, la domanda pensionistica della ricorrente deve riconoscersi come tempestivamente prodotta e, conseguentemente, va affermato il diritto della stessa a vedesi riconosciuta la pensione privilegiata indiretta, con la decorrenza di legge.
In ragione della particolare complessità della fattispecie, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, in composizione monocratica con funzioni di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto della ricorrente alla pensione privilegiata indiretta.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia, il 10.7.2015.
IL GIUDICE
F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi
Depositato in Segreteria il 10/07/2015
IL FUNZIONARIO PREPOSTO
F.to Nadia Tonolo
Re: vittime del dovere
Inviato: mer set 23, 2015 5:24 pm
da luigi.fadda
Buongiorno,
volevo chiedere gentilmente, a chi eventualmente è a conoscenza, se la data di stabilizzazione della malattia, richiesta dal Ministero dell'Interno, è successiva all'emissione del decreto di "vittima del dovere. Mi spiego: dopo aver presentato la domanda nell'anno 2014, e aver effettuato la prescritta visita alla CMO nel mese di dicembre 2014, sono venuto a conoscenza informalmente, questa estate, che il Ministero aveva dato l'ok e avrebbe approntato i decreti concessivi a firma del Capo della Polizia. Mi sono tranquillizzato e sono rimasto in attesa. Poi, a seguito di una mia richiesta alla CMO del verbale relativo alla visita in questione, sono venuto a conoscenza che il Ministero aveva reinviato una nuova lettera con la richiesta di fissare la "data di stabilizzazione della malattia".
Grazie per le eventuali risposte
Luis
Re: R: vittime del dovere
Inviato: mer set 23, 2015 6:14 pm
da christian71
luigi.fadda ha scritto:Buongiorno,
volevo chiedere gentilmente, a chi eventualmente è a conoscenza, se la data di stabilizzazione della malattia, richiesta dal Ministero dell'Interno, è successiva all'emissione del decreto di "vittima del dovere. Mi spiego: dopo aver presentato la domanda nell'anno 2014, e aver effettuato la prescritta visita alla CMO nel mese di dicembre 2014, sono venuto a conoscenza informalmente, questa estate, che il Ministero aveva dato l'ok e avrebbe approntato i decreti concessivi a firma del Capo della Polizia. Mi sono tranquillizzato e sono rimasto in attesa. Poi, a seguito di una mia richiesta alla CMO del verbale relativo alla visita in questione, sono venuto a conoscenza che il Ministero aveva reinviato una nuova lettera con la richiesta di fissare la "data di stabilizzazione della malattia".
Grazie per le eventuali risposte
Luis
Salve Luis… premettendo che non sono un medico, posso dirti che una patologia si stabilizza quando ha fatto il suo decorso fisiologico e può essere definita non suscettibile di miglioramento… in altre parolo "nonostante le cure mediche del caso non potrai guarire più di così"… di solito la medicina legale ritiene che una patologia si stabilisca dopo 6 mesi di cure…
Secondo le CCMMOO una patologia potrà essere ascritta a categoria solo quando si sarà stabizzata… detto questo se tu prendi il tuo verbale della CMO che ti assegnava la categoria per la patologia che poi ti è stata valutata anche ai fini delle VdD, troverai indicata anche la data di stabilizzazione… ed è almeno quella che dovrebbe far fede…
ATTENZIONE però, perchè non tutte le CMO-VdD fanno le cose come dovrebbero… per esempio la quella di Roma a me ha dichiarato stabilizzata la mia patologia del 1996 (ascritta a categiria nel 1998) solo nel 2014, cioè il giorno che mi ha visitato…
Ed ora faccio io a te due domande:
Lo sai perchè vogliono conoscere la data di stabilizzazione della tua patologia???…
Quale CMO ti ha visitato per le VdD???
Saluti
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
Re: vittime del dovere
Inviato: mer set 23, 2015 7:12 pm
da luigi.fadda
Si, grazie, ho capito
sicuramente la data sarà quella della visita alla CMO (di Cagliari) ma la mia domanda era se la pratica al punto che è al momento è messa bene o ancora l'iter è lungo. Preciso che la dovrebbero firmare tra oggi o domani e rinviare alla Prefettura che a sua volta, chiaramente la invierà al Ministero.
Grazie ancora per le vostre eventuali risposte chiarificatrici
Re: vittime del dovere
Inviato: mer set 23, 2015 7:20 pm
da luigi.fadda
Grazie Christian,
per le tue domande posso dirti, e voglio essere positivo, che vogliono conoscere la data di stabilizzazione della malattia per la decorrenza dei vitalizi;
sono stato visitato dalla CMO di Cagliari.
Poi, potrò sapere qualche altra cosa quando potrò accedere agli atti e mi consegneranno copia, ma questo potrà accadere solamente quando sarà definita la pratica dalla CMO