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Re: Carta Europea della Disabilità

Inviato: dom dic 08, 2024 8:21 pm
da panorama
Ok,

Gli accessi sono molti e quindi il sistema va lento o potrebbe dare errore visto che è successo ad altri.

.

Re: Carta Europea della Disabilità

Inviato: mar feb 25, 2025 10:42 am
da panorama
Disability Card: con l’approvazione definitiva assistenza e diritti garantiti in tutta Europa

Dal sito OMAR
OSERVATORIOMALATTIERARE

Link

https://www.osservatoriomalattierare.it/


Allegato se d'interesse

Link sito internet

https://www.osservatoriomalattierare.it ... tta-europa

Direttiva 2024/2841

https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... F2841%2Foj).


sito dedicato

https://www.disabilitycard.it/

Re: Carta Europea della Disabilità

Inviato: mar feb 25, 2025 11:16 pm
da creanza
Ho presentato istanza on line con il portale predisposto da Inps, mi è stata rigettata due volte con la motivazione che l'inabilità e successiva al 2010.
Ad altri colleghi, la stessa sede provinciale INPS ha concesso la ced pur non avendo l'inabilità antecedente il 2010.

Re: Carta Europea della Disabilità

Inviato: gio feb 27, 2025 12:22 pm
da creanza
Per adesso non ho approfondito per altre pratiche in sospeso con Inps, poi andrò alla carica dove mi spiegheranno la disparità di trattamento con altri colleghi nelle mie stesse condizioni e l'hanno ricevuta. Ppo A/8.

Re: Carta Europea della Disabilità

Inviato: gio feb 27, 2025 1:31 pm
da panorama
Attivate anche voi i vostri Sindaci dei comuni, perché perdere questa occasione che riguarda noi e i civili famigliari ??

Poco fa ho inviato una PEC al Sindaco e al Protocollo del mio comune di residenza, giusto per stimolarlo, questo il testo sperando che stipulano la convenzione.

Info Carta Europea della Disabilità (CED)

Egr. sig. Sindaco, gradirei sapere se codesto Comune è a conoscenza della Carta Europea della Disabilità (CED) o ”EU Disability Card” degli Stati Membri, circa la possibilità di poter agevolare i possessori e loro accompagnatore, inoltre, la stessa contiene al suo interno dati sensibili personali sull’invalidità, recepita anche in Italia dal Ministro per le disabilità – Presidenza del Consiglio dei Ministri -.

La Carta Europea della Disabilità sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali attestanti la condizione di disabilità.

Detta Card si richiede tramite portale INPS che verifica se spetta o no.

Inoltre faccio presente che già diversi Comuni ed Enti hanno sottoscritto e stipulato la convenzione come si evince dal portale del Ministro per le disabilità - Presidenza del Consiglio dei Ministri –.

La Carta Europea Disabilità è un documento che permette alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici e privati, gratuitamente o a tariffe agevolate.

Allego un Fac-simile di richiesta convenzione ai fini della “Carta Europea Disabilità”.

Nell’attesa di una vostra gentile risposta, porgo cordiali saluti.

Firmato
MOLTO SERIO

Re: Carta Europea della Disabilità

Inviato: dom apr 06, 2025 8:18 pm
da panorama
- Direttiva UE 2024/2841 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che istituisce la Carta Europea della Disabilità e la Carta Europea del Parcheggio per le persone con disabilità.

Altri provvedimenti

Autorità Garante Nazionale dei diritti per le persone con disabilità

Dal 1 gennaio 2025 è operativo il Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità istituito con decreto legislativo del 5 febbraio 2024 n. 20 in linea con le direttive e con le raccomandazioni internazionali, e con i principi sanciti dalla legge delega n. 227/2021 che ha previsto il riordino delle disposizioni in materia di disabilità con l’adozione di decreti attuativi e, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera f) ha indicato i principi e criteri direttivi.

Re: Carta Europea della Disabilità

Inviato: mer gen 21, 2026 11:18 am
da panorama
Dal portale INPS,
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Riforma della disabilità: le novità e il ruolo dell’Istituto

Online la brochure con le indicazioni sui nuovi processi di accertamento sanitario.

Pubblicazione: 17 ottobre 2025

È online la brochure che illustra la riforma della disabilità e il ruolo centrale dell’Istituto nei processi di accertamento sanitario.

La riforma della disabilità (decreto legislativo 62/2024) ha introdotto diversi cambiamenti in termini di tutela e assistenza, ma soprattutto relativamente alla modalità di riconoscimento della disabilità. In tal senso, l’INPS è diventato titolare unico dell’accertamento sanitario, attraverso la valutazione di base che prende avvio tramite la trasmissione del nuovo certificato medico introduttivo.

Il 1° gennaio 2025 ha segnato l’avvio della prima fase della sperimentazione sulla valutazione di base in nove province. Il 30 settembre è partita la seconda fase sperimentale. La brochure fornisce le informazioni su riforma, valutazione di base, processi di riconoscimento della disabilità, sedi sperimentali e Disability Card.

ALLEGO > la brochure

Re: Carta Europea della Disabilità

Inviato: ven gen 23, 2026 8:08 pm
da mauri64
Comunicato Stampa
INPS INFORMA

Disability Card: aggiornamento sulle attività in corso

Re: Carta Europea della Disabilità

Inviato: mer feb 25, 2026 3:34 pm
da panorama
Articolo 17 della LEGGE 13 giugno 2025, n. 91 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024.


Art. 17

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

1. Il Governo é delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare le disposizioni vigenti in materia al fine del corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e in particolare dell'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) introduzione della disciplina volta a individuare le autorita' competenti a livello centrale e territoriale per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841, ivi comprese le funzioni di rilascio e rinnovo a titolo gratuito, anche in caso di rinnovo per smarrimento o danneggiamento, della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita';

c) introduzione di una disciplina che, ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva (UE) 2024/2841, individui il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e i comuni quali autorita' competenti a svolgere i compiti ivi previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorita';

d) prevedere che le autorita' competenti di cui alla lettera b) si avvalgano della societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', anche nella versione digitale, con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare
un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, comunque con l'impiego del codice QR di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/2841;

e) fissazione in dieci anni del termine di validita' della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita';

f) previsione delle modalita' tecniche che consentano l'adozione della versione digitale della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', nel rispetto delle specifiche tecniche che la Commissione europea adottera', nell'ambito del portafoglio dell'identita' digitale a livello dell'Unione;

g) garantire, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/2841, la parita' di trattamento ai cittadini dell'Unione titolari della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', quando si trovano in viaggio o in visita in Italia, rispetto ai titolari della carta europea della disabilita' residenti in Italia, prevedendo nel contempo che, nel caso in cui le condizioni speciali e favorevoli previste per la persona con disabilita' includano condizioni favorevoli anche per le persone che accompagnano o assistono la persona con disabilita', le stesse siano garantite anche a queste ultime;

h) previsione di procedure volte a garantire la sostituzione dei contrassegni di parcheggio per le persone con disabilita' gia' esistenti a livello nazionale, che si deve concludere entro la data del 5 dicembre 2029;

i) disciplinare la responsabilita' del trattamento dei dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla stampa della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', nonche' le modalita' con le quali i soggetti responsabili garantiscono la sicurezza, l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai presenti fini;

l) disciplinare le modalita' con cui le autorita' di cui alla lettera b), secondo le rispettive competenze, rendono disponibili sui siti internet istituzionali le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale o sulle condizioni e strutture di parcheggio da destinare alle persone con disabilita', nonche' le informazioni generali sull'uso della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita';

m) garantire mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le modalità di consultazione attiva e di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

n) individuare il sistema di tutela anche ai sensi degli articoli 16 e 17 della direttiva (UE) 2024/2841 e definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, prevedendo che il relativo gettito sia versato al bilancio della Stato per essere successivamente riassegnato al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere b), d) e f), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'Amministrazione individuata ai sensi del comma 2, lettera b), provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b), d) e f). In caso di scostamento dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Note all'art. 17:
- La direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, é pubblicata nella GUUE 14 novembre 2024, Serie L.

- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

- Si riporta il testo del comma 563 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:

«563. Al fine di agevolare l'accesso a benefici,
supporti ed opportunita' utili alla promozione dei diritti
delle persone con disabilita', con decreto del Ministro per
la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture
e dei trasporti e per i beni e le attivita' culturali,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio
della Carta europea della disabilita' in Italia e sono
determinate le modalita' per l'individuazione degli aventi
diritto e per la realizzazione e la distribuzione della
stessa a cura dell'INPS. Esclusivamente per le medesime
finalita', l'INPS consente ai soggetti pubblici e privati e
alle associazioni di tutela delle persone con disabilita'
maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a
livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore
delle persone con disabilita', l'accesso, temporaneo e
limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse
all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta
dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie
contenute nei verbali di accertamento dello stato di
invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dalla
legge, attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello
strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, individua la tipologia di
dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili
necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle
predette informazioni nonche' le misure necessarie alla
tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. Le
caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente
comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate
dalla Commissione europea ai fini del reciproco
riconoscimento dello stato di disabilita' dei cittadini
negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalita' di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021.».

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559 recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»:

«Art.1. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato
in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa
verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e
approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, comprensivo del piano riguardante la gestione
del patrimonio immobiliare. Le azioni della societa'
derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono
attribuite al Tesoro dello Stato 3.

2. Sino alla trasformazione in società per azioni,
l'Istituto conserva la personalità giuridica di ente
pubblico economico, é sottoposto alla vigilanza del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed e' disciplinato dalla presente legge.».

- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 8.

- Per i riferimenti all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano note all'articolo 1.

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica»:

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -

Omissis

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.».

- Si riporta il testo del comma 210 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»:

«210. Al fine di assicurare un'efficiente
programmazione delle politiche per l'inclusione,
l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con
disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'
con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di
euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.».