Perso, ma la posto giusto per la curiosità di qualcuno che mi ha fatto richiesta su ciò che scrivevano adesso le CdC. regionali.
Ecco cosa contiene ora la sentenza della CdC Toscana n. 206 del 20/05/2019 circa la questione del "Moltiplicatore" ma, sotto la stessa data ne stanno altre.
1) - L’INPS ha rigettato la domanda ed il Comando Generale non ha risposto.
2) - A sostegno della sua posizione l’INPS ha citato recenti precedenti di questa Sezione (119 – 120 / 2019) nonché della Prima Sezione Centrale di Appello (31/2019).
3) - Recente giurisprudenza delle Sezioni Centrali di Appello di questa Corte, intervenendo in una situazione di contrasto nella giurisprudenza in primo grado, ha ritenuto che la norma in oggetto vada interpretata alla luce delle norme del C.O.M. che disciplinano l’istituto dell’ausiliaria e, in particolare: OMISSIS OMISSIS (sez. II app. 7.2.2019 n. 29; sez. I app. 18.2.2019 n. 31).
4) - Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 13/2019QM depositata il 6 maggio 2019, hanno dichiarato improcedibile la questione di massima sollevata stante la formazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale appena rappresentato da parte delle Sezioni di Appello Centrali.
5) - Come noto, infatti, l’istituto dell’ausiliaria consente al personale militare, che cessa dal servizio per sopraggiunti limiti di età e con il raggiungimento di almeno 40 anni di servizio effettivo, di rimanere, su base volontaria e con apposita richiesta scritta, a disposizione dell’amministrazione per essere richiamato, a richiesta, in servizio.
6) - A fronte della disponibilità manifestata, il personale collocato in ausiliaria ha diritto alla relativa indennità, per la disponibilità offerta all’amministrazione; il militare collocato in ausiliaria, infatti, non può assumere altri impieghi e contravvenendo a tale disposizione, decade.
7) - In alternativa alla suddetta indennità, al personale che non transita in ausiliaria perché non prevista o perché non in possesso dei requisiti psicofisici per accedervi, l’ordinamento ha previsto l’applicazione dei benefici di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs. 165/1997, così come meglio chiarito anche da giurisprudenza conforme di questa Corte (Corte conti Lombardia n. 224/2018).
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 206 Pubblicazione 20/05/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere, MARIA RITA MICCI in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 61321 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 15 marzo 2019 e proposto dal Sig: G.. SALVATORE NATO A OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Filoia ed elettivamente domiciliato in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci 18, presso lo studio del difensore, per delega in calce al ricorso . Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo PEC
renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it;
contro
INPS rappresentato e difeso dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli (
avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it –
avv.antonella.francescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it), in virtù di procura rilasciata dal legale rappresentante dell’Istituto e depositata preso la Cancelleria di questa Sezione).
per
il riconoscimento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione con un aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, come stabilito dall’art. 3, comma 7, D.Lgs 165 del 1997.
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 15 maggio 2019, celebrata con l’assistenza del Segretario Simonetta Agostini, l’avv. Renzo Filoia per il ricorrente, l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
Il sig. G.. SALVATORE, Appuntato Sc. dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo assoluto per riforma in quanto “Non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nei CC” a decorrere dal 25 settembre 2017. Egli è stato, quindi, escluso ex art. 992 D.Lgs 66/2010 dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria in quanto non più in possesso dei requisiti psico-fisici.
Conseguentemente l’INPS lo ha ritenuto non destinatario del diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs 165/1977.
Con diffida in data 15 gennaio 2019 il ricorrente ha chiesto al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-Centro Nazionale Amministrativo-Chieti e all’INPS di Firenze il ricalcolo della pensione ex art. 3, comma 7, D.Lgs 165/1977.
L’INPS ha rigettato la domanda ed il Comando Generale non ha risposto.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di dichiarare nullo il provvedimento emesso dall’INPS con il quale è stato determinato erroneamente il calcolo percentuale della base pensionabile del trattamento pensionistico; di riconoscere il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con il beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, D.Lgs 165/1977; con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì in cui è transitato in pensione sino all’effettivo pagamento e con vittoria di spese e onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 3 aprile 2019 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso. L’INPS ha ritenuto che al ricorrente, collocato in congedo con titolarità di pensione diretta di inabilità, non compete il diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs n. 165/1977 in quanto dispensato dal servizio per fisica inabilità e non per il raggiungimento dei limiti di età. Secondo l’INPS il beneficio di cui all’art. 3, comma 7. D.Lgs 165/1977 non può prescindere dalla cessazione del servizio per raggiunti limiti di età ed al relativo accesso all’istituto dell’ausiliaria. L’art. 3, comma 1, D.Lgs 165/1977, stabilendo che il collocamento in ausiliaria può avvenire esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, esclude la possibilità di accedere all’ausiliaria in caso di pensionamento anticipato.
A sostegno della sua posizione l’INPS ha citato recenti precedenti di questa Sezione (119 – 120 / 2019) nonché della Prima Sezione Centrale di Appello (31/2019).
Con memoria del 2 maggio 2019 il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 15 maggio 2019 le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
Ritenuto in
DIRITTO
Dalla documentazione prodotta risulta che il ricorrente, è stato collocato in congedo non per limiti di età, ma per riforma, essendo stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare. Non essendo in possesso, alla data del pensionamento, dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, non gli è stato riconosciuto il diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.lgs 165/1977.
L’art. 3, comma 7, d.lgs 165/1977 stabilisce che: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”. La norma, pacificamente, è tuttora in vigore in quanto il D.lgs 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) espressamente prevede l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 del predetto art. 3 D.lgs 165/1977 (art. 2268, comma 1, n. 930).
Recente giurisprudenza delle Sezioni Centrali di Appello di questa Corte, intervenendo in una situazione di contrasto nella giurisprudenza in primo grado, ha ritenuto che la norma in oggetto vada interpretata alla luce delle norme del C.O.M. che disciplinano l’istituto dell’ausiliaria e, in particolare: dell’art. 992 il quale stabilisce che il collocamento in ausiliaria avviene esclusivamente a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età o a domanda e, in presenza del raggiungimento del limite di età, se vi sia la volontà dell’interessato a continuare a prestare servizio ai sensi dell’art. 886; dell’art. 995 il quale prevede che, al termine del periodo di durata dell’ausiliaria, il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto “a seconda dell’età e della idoneità”; dell’art. 996 che disciplina il transito in ausiliaria dalla riserva qualora cessino le cause della non idoneità e degli artt. 1864 “ Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria” e 1865 “Trattamento di quiescenza del personale alternativo all’istituto dell’ausiliaria”. Sulla base di tali norme, la predetta giurisprudenza ha ritenuto, che l’art. 3, comma 7, D.Lgs n. 165/1997: “opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, id est per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, optare per il beneficio contributivo in questione, “in alternativa” al collocamento o alla permanenza (a seconda dei casi) in ausiliaria. Atteso che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come “alternativo all’ausiliaria”, occorre imprescindibilmente che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d’età…L’avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (art. 1864 COM), oppure-in alternativa-avvalersi del beneficio contributivo previsto dall’art. 3 comma 7 citato (art. 1865 COM).” (sez. II app. 7.2.2019 n. 29; sez. I app. 18.2.2019 n. 31).
Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 13/2019QM depositata il 6 maggio 2019, hanno dichiarato improcedibile la questione di massima sollevata stante la formazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale appena rappresentato da parte delle Sezioni di Appello Centrali.
Come noto, infatti, l’istituto dell’ausiliaria consente al personale militare, che cessa dal servizio per sopraggiunti limiti di età e con il raggiungimento di almeno 40 anni di servizio effettivo, di rimanere, su base volontaria e con apposita richiesta scritta, a disposizione dell’amministrazione per essere richiamato, a richiesta, in servizio.
A fronte della disponibilità manifestata, il personale collocato in ausiliaria ha diritto alla relativa indennità, per la disponibilità offerta all’amministrazione; il militare collocato in ausiliaria, infatti, non può assumere altri impieghi e contravvenendo a tale disposizione, decade.
In alternativa alla suddetta indennità, al personale che non transita in ausiliaria perché non prevista o perché non in possesso dei requisiti psicofisici per accedervi, l’ordinamento ha previsto l’applicazione dei benefici di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs. 165/1997, così come meglio chiarito anche da giurisprudenza conforme di questa Corte (Corte conti Lombardia n. 224/2018).
In applicazione di tale principio il ricorrente, collocato in congedo prima del raggiungimento del limite d’età, in quanto cessato dal servizio il 24 MAGGIO 2017 per infermità non dipendente da causa di servizio, non ha diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.lgs 165/1977.
Alla luce di quanto sin qui rappresentato, in conformità al recente orientamento giurisprudenziale, poc’anzi citato, delle Sezioni Centrali di Appello nonché di questa stessa Sezione regionale, il ricorso in esame non è ritenuto meritevole di accoglimento e, come tale, deve essere rigettato.
Stante l’esistenza di contrasti giurisprudenziali che caratterizzano la vicenda in esame, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, rigetta il ricorso presentato da G.. SALVATORE ed iscritto al n. 61321 del registro di Segreteria.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, all’udienza del 15 MAGGIO 2019.
IL GIUDICE
F.to Maria Rita Micci
Depositato in Segreteria il 20/05/2019
Pubblicata il 20/05/2019
Il Direttore della Segreteria
F.to Paola Altini
Sentenza n.206/2019