per notizia, (Occhio se vi capita una cosa del genere)
Ricorso Accolto al TAR sez. di Lecce nel 2013 ma il Ministero della Difesa successivamente, facendo Appello sempre nel 2013, aveva chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR cosa che è stata negata sul fatto che, in relazione all’abolizione della L. n.416/1926 e s.m.i. da parte dell’art. 2268 del D.lgs. n.66/2010, il congedo assoluto si consolida comunque solo in seguito all’accertamento definitivo di 2° istanza della “non idoneità”; nonché che, tutto il periodo durante il quale l’appellato è stato ricoverato in un ospedale militare precedente all’accertamento definitivo di cui sopra, deve essere considerato come “attività di servizio” a tutti gli effetti e non può essere computato nel periodo di “aspettativa per infermità”. Detto Appello nel 2019 è stato dichiarato PERENTO.
- applicazione dell’articolo 929 del d. lgs 19 marzo 2010 n.66, recante “Codice dell’ordinamento militare”.
1) - lamenta di essere cessato dal servizio permanente per infermità e di essere stato, altresì, collocato in congedo assoluto a decorrere dalla data del 18 aprile 2012 di cui al Verbale della CMO di Taranto e non per come dovrebbe essere, dalla successiva data del 3 ottobre 2012 avanti alla Commissione Medica di 2° istanza di Bari, con la conseguenza che il collocamento in congedo assoluto avrebbe dovuto aver inizio a partire da tale ultima data.
Il tutto qui sotto.
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SENTENZA BREVE sede di LECCE, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201301151,
N. 01151/2013 REG. PROV. COLL.
N. 00581/2013 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2013, proposto da:
M. G, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso Danilo Lorenzo in Lecce, via 95° Rgt Fanteria, 157;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
del provvedimento, emesso a mezzo Teledispaccio, n. MDGMIL/1/II/5/3/2013/0021426 datato 23.1.2013, notificato il 24.1.2013 e del relativo decreto n. 243/2013 datato 23.1.2013, nello stesso indicato, con cui il Ministero della Difesa comunicava la decorrenza della cessazione dal servizio permanente ed il relativo collocamento in congedo assoluto del ricorrente nonchè di tutti gli atti ed i verbali allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. D. Lorenzo per il ricorrente e avv. dello Stato I. Piracci;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il 1° maresciallo G.. lamenta di essere cessato dal servizio permanente per infermità e di essere stato, altresì, collocato in congedo assoluto a decorrere dalla data del 18 aprile 2012.
L’interessato sostiene che l’amministrazione militare avrebbe dovuto dare diversa e più favorevole decorrenza al provvedimento, in considerazione delle sue ripercussioni sul versante del trattamento pensionistico spettantegli, in applicazione dell’articolo 929 del d. lgs 19 marzo 2010 n.66, recante “Codice dell’ordinamento militare”.
Nella specie è, infatti, accaduto che il ricorrente è stato sottoposto ad accertamenti sanitari una prima volta proprio il 18 aprile 2012 innanzi alla seconda Commissione Medica Ospedaliera di Taranto; e, in ultima istanza, nella successiva data del 3 ottobre 2012 avanti alla Commissione medica di 2° istanza di Bari, con la conseguenza che il collocamento in congedo assoluto avrebbe dovuto aver inizio a partire da tale ultima data .
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento nel merito, siccome infondato.
La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 16 maggio 2013 nelle forme di cui all’articolo 60 del c.p.a.
Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.
La norma di cui all’articolo 929 del Codice dell’Ordinamento Militare stabilisce che il provvedimento che decreta la cessazione del militare dal servizio permanente per infermità con contestuale collocamento in congedo assoluto del medesimo decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo.
La nozione di accertamento sanitario definitivo evoca senz’altro il cristallizzarsi del giudizio sanitario di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato conseguente all’esaurimento dei mezzi di reclamo interni all’amministrazione, che l’ordinamento mette a disposizione dell’interessato.
Nella fattispecie concreta, la definitivà di detto accertamento sanitario è maturata al momento della formulazione del giudizio da parte della Commissione Medica di 2^ istanza di Bari, innanzi alla quale il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico per contestare la legittimità della prima valutazione di inidoneità formulata nei suoi confronti.
Ma la data di decorrenza del collocamento in congedo assoluto del ricorrente doveva essere proprio quella in cui è stato confermato il giudizio di non idoneità in via permanente al servizio militare incondizionato, cioè quella del 3 ottobre 2012, coerentemente a quanto previsto dall’articolo 929 sopra citato.
Il provvedimento impugnato merita, pertanto, di essere annullato avendo letteralmente omesso di considerare la circostanza sopra passata in rassegna.
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento annullato per quanto in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2013
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ORDINANZA CAUTELARE sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201304196
N. 04196/2013 REG. PROV. CAU.
N. 07079/2013 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7079 del 2013, proposto da:
Ministero Della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
M. G., rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Coccioli, con domicilio eletto presso Marina Milli in Roma, via Marianna Dionigi 29;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 01151/2013, resa tra le parti, concernente decorrenza della cessazione dal servizio permanente con collocamento in congedo assoluto
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M. G.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati nessuno presente;
Considerato che:
-- esattamente l’appellato ricorda che, in relazione all’abolizione della L. n.416/1926 e s.m.i. da parte dell’art. 2268 del D.lgs. n.66/2010, il congedo assoluto si consolida comunque solo in seguito all’accertamento definitivo di 2° istanza della “non idoneità”;
-- che, tutto il periodo durante il quale l’appellato è stato ricoverato in un ospedale militare precedente all’accertamento definitivo di cui sopra, deve essere considerato come “attività di servizio” a tutti gli effetti e non può essere computato nel periodo di “aspettativa per infermità”.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7079/2013).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013
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DECRETO DECISORIO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201901105
Pubblicato il 29/08/2019
N. 01105/2019 REG. PROV. PRES.
N. 07079/2013 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 7079 del 2013, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il sig. M. G., rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Coccioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marina Milli in Roma, P.le Clodio n. 8 Sc. C;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Puglia - Sez. Staccata di Lecce: Sezione II n. 1151/2013, resa tra le parti, concernente la decorrenza della cessazione dal servizio permanente con collocamento in congedo assoluto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 38 e 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 30 settembre 2013;
Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, comma 1, cod. proc.amm. in data 4 ottobre 2018, e che lo stesso è stato ricevuto in pari data.
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, comma 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve ritenersi perento.
P.Q.M.
Dichiara perento l'appello rg.n. 7079 del 2013.
Spese compensate del secondo grado di giudizio.
La Segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell'art. 85, comma 2, cod. proc. amm.;
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 28 agosto 2019.
Il Presidente
Luigi Maruotti
IL SEGRETARIO
decreto definitivo di pensione
Re: decreto definitivo di pensione
CdC d'Appello Siciliana n. 105 resa pubblica il 19/12/2024 con Rif. CdC Siciliana di primo grado n. 66/2023. Interessante.
1) - Il ricorrente ha usufruito del trattamento provvisorio di quiescenza col "sistema misto", con applicazione dell’aliquota di pensionabilità pari al 2,33% prevista dall’art. 44 del D.P.R. n. 1093/73 per i dipendenti pubblici.
Successivamente il trattamento pensionistico è stato rideterminato con il decreto di pensione definitiva con applicazione dell’aliquota di pensionabilità del 2,20%.
Conseguentemente, in applicazione della predetta decretazione definitiva di pensione è scaturito un indebito pari ad € 3.101,89 che l’INPS ha recuperato con trattenute mensili sui cedolini di pensione.
1) - Il ricorrente ha usufruito del trattamento provvisorio di quiescenza col "sistema misto", con applicazione dell’aliquota di pensionabilità pari al 2,33% prevista dall’art. 44 del D.P.R. n. 1093/73 per i dipendenti pubblici.
Successivamente il trattamento pensionistico è stato rideterminato con il decreto di pensione definitiva con applicazione dell’aliquota di pensionabilità del 2,20%.
Conseguentemente, in applicazione della predetta decretazione definitiva di pensione è scaturito un indebito pari ad € 3.101,89 che l’INPS ha recuperato con trattenute mensili sui cedolini di pensione.
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