Circ. DAP. del 6 dic.2012 Monetizzazione congedo dureìante p

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angri62
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Re: Circ. DAP. del 6 dic.2012 Monetizzazione congedo

Messaggio da angri62 »

francois ha scritto:Vi allego, per opportuna conoscenza la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la circolare del Dipartimento di P.S. emanata il 14.1.2013 riguardante il pagamento delle ferie "CHARISSIMA"!!!!!!!! le devono pagare.
Buona serata a tutti gli utenti del forum.

scusa
è dopo il 6.7.12
cosa succede, nn si pagano?
saluti


francois

Re: Circ. DAP. del 6 dic.2012 Monetizzazione congedo dureìan

Messaggio da francois »

Buon pomeriggio a tutti gli utenti del forum, vi comunico che in data 25.01.2013 il MEF. ha provveduto ad accreditarmi sul conto corrente i 105 giorni di ferie maturate durante il periodo di aspettativa ovvero relative agli anni 2010, 2011 e 2012 fino al 6 di luglio 2012.
Ho inoltrato, alcuni giorni addietro, una ulteriore istanza volta ad ottenere la monetizzazione delle ferie maturate dal 01.7.2012 al 02.08.2012 nonchè le festività soppresse maturate anno 2011 e 2012 (4 + 2).
Vi terrò informati sugli sviluppi.
Saluti a tutti.
napo60
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Re: Circ. DAP. del 6 dic.2012 Monetizzazione congedo dureìan

Messaggio da napo60 »

----- CIAO FRANCOIS SONO NAPO60, SPERO CHE HAI PASSATO UNA BUONA PASQUA INSIEME ALLA TU FAMIGLIA, HO LETTO CHE HAI PRESENTATO ISTANZA PER IL RECUPERO DELL'IRPEF PAGATO SULLA CIFRA DELLE FERIE NON GODUTE, SE NON TI DISPIACE POSSIAMO SENTIRCI VIA TELEFONO, COSI' COGLIAMO L'OCCASIONE ANCHE PER SENTIRCI ? CIAO A PRESTO --- UN SALUTO A TUTTI I COLLEGHI.
panorama
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Re: Circ. DAP. del 6 dic.2012 Monetizzazione congedo dureìan

Messaggio da panorama »

compenso sostitutivo per congedi ordinari non fruiti per un totale di 44 giorni, quantificato in € 3.579,59.
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1) - La ricorrente è stata collocata a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza dall’1/11/2008. A far tempo dal 9/6/2008 e fino al collocamento a riposo la predetta è risultata assente per malattia sostanzialmente senza soluzione di continuità. Alla data di cessazione dal servizio la dipendente aveva maturato 44 giorni di congedo ordinario non fruiti.

IL TAR TOSCANA scrive:

2) - In proposito il Consiglio di Stato, sez. VI, ha ribadito nella sentenza 1 dicembre 2010 n. 8372, richiamando proprie precedenti decisioni: "Il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, costituzionalmente tutelata dall'art. 36".
Nella stessa sentenza sono enunciati altri principi che valgono anche nella presente controversia

3) - Nel caso in esame la ricorrente, prima del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (sottratto quindi alla disponibilità della dipendente) è rimasta a lungo assente dal servizio per malattia (quasi cinque mesi). Ciò le ha impedito di fruire del congedo ordinario maturato e, ancor prima, di programmarne la fruizione. Tale impossibilità, determinata da una causa non imputabile alla dipendente, non può ritorcersi contro di lei precludendole anche la monetizzazione del diritto, in via sostitutiva; la diversa conclusione a cui è pervenuto il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non può essere condivisa perché contrasta con i principi enunciati dal Consiglio di Stato nella sentenza precedentemente richiamata, che a loro volta trovano fondamento nell’art. 36 Cost.

Il resto leggetelo qui sotto.

Ricorso ACCOLTO.
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05/02/2014 201400237 Sentenza 1


N. 00237/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2011, proposto dalla sig.ra V. R., rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Montini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli 2;

contro
Ministero della giustizia in persona del Ministro p.t., Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione casa circondariale di Siena;

per l'accertamento
del diritto della ricorrente a percepire il compenso sostitutivo per congedi ordinari non fruiti, per un totale di quarantaquattro giorni, come previsto dall'art.14, comma 14, DPR n. 395/1995 e dall'art.18 comma 1 DPR n. 254/1999; e per la condanna del Ministero della giustizia, del Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria-Direzione casa circondariale di Siena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro o quello che sarà tenuto, alla corresponsione del compenso sostitutivo per congedi ordinari non fruiti, oltre ad interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria; previa, in ogni caso, la disapplicazione e/o dichiarazione di inefficacia e/o nullità delle note prot. n. 0379368 del 7.11.2008 e prot. n. 0113618 del 27.3.2009, entrambe del Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Direzione generale del personale e della formazione, e della lettera circolare n. 143083/1.1 del 27.10.1997 del Ministero di grazia e giustizia-Direzione generale del personale e della formazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) La sig.ra V. R. ha prestato servizio quale dipendente del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - dal 6/6/1983 al 31/10/2008; è stata collocata a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza dall’1/11/2008. A far tempo dal 9/6/2008 e fino al collocamento a riposo la predetta è risultata assente per malattia sostanzialmente senza soluzione di continuità. Alla data di cessazione dal servizio la dipendente aveva maturato 44 giorni di congedo ordinario non fruiti; in proposito il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, interpellato dalla Direzione della casa circondariale di Siena (presso cui l'interessata aveva prestato servizio), ha comunicato con nota del 3/11/2008 che alla sig.ra V. R. non poteva essere corrisposto il compenso sostitutivo del congedo ordinario non fruito, atteso che tale pagamento può essere disposto quando il congedo ordinario "non sia stato concesso per indifferibili esigenze di servizio e in tutti i casi in cui il mancato godimento non sia imputabile alla volontà del dipendente…".

Contro tale determinazione e per l'accertamento del diritto a percepire il compenso sostitutivo in questione l'interessata ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L'Amministrazione della giustizia ha fatto pervenire un rapporto corredato da documentazione.

La difesa della ricorrente ha depositato una memoria in vista dell'udienza del 22 gennaio 2014, in cui la causa è passata in decisione.

2) Il ricorso è fondato.

La disciplina del congedo ordinario per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare si rinviene, per quanto qui interessa, nell’art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 e nell’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254. Il citato art. 14 prevede:
" ……
7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
……………………
14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso".

Il citato art. 18 dispone:
"1. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
…………………".

Dalle disposizioni citate si evince in primo luogo che il congedo ordinario costituisce un diritto connaturato con il rapporto di lavoro e indisponibile e che la sua monetizzazione, in luogo della fruizione, può essere ammessa solo in via di eccezione. In proposito il Consiglio di Stato, sez. VI, ha ribadito nella sentenza 1 dicembre 2010 n. 8372, richiamando proprie precedenti decisioni: "Il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, costituzionalmente tutelata dall'art. 36".

Nella stessa sentenza sono enunciati altri principi che valgono anche nella presente controversia; si legge, in particolare, nella decisione citata:

"…il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità …, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. Tale principio non si fonda sul… art. 18 del d.P.R. n. 254/1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto qui invocato, ma sia meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione" in ipotesi diverse. "Infatti, nei casi in cui il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie…, anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a garanzia del lavoratore) non può certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute".

Nel caso in esame la ricorrente, prima del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (sottratto quindi alla disponibilità della dipendente) è rimasta a lungo assente dal servizio per malattia (quasi cinque mesi). Ciò le ha impedito di fruire del congedo ordinario maturato e, ancor prima, di programmarne la fruizione. Tale impossibilità, determinata da una causa non imputabile alla dipendente, non può ritorcersi contro di lei precludendole anche la monetizzazione del diritto, in via sostitutiva; la diversa conclusione a cui è pervenuto il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non può essere condivisa perché contrasta con i principi enunciati dal Consiglio di Stato nella sentenza precedentemente richiamata, che a loro volta trovano fondamento nell’art. 36 Cost.

3) Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere accolto. Conseguentemente:

- va riconosciuto il diritto della sig.ra V. R. a percepire dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il compenso sostitutivo per il congedo ordinario non fruito, per un totale di 44 giorni, quantificato in € 3.579,59 (somma indicata nel ricorso e non contestata dall'Amministrazione);

- va condannato il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alla corresponsione del suindicato importo, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio della ricorrente e fino al saldo.

Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'Amministrazione soccombente e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente:

a) riconosce il diritto della sig.ra V. R. a percepire dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il compenso sostitutivo per il congedo ordinario non fruito, per un totale di 44 giorni, quantificato in € 3.579,59;

b) condanna il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alla corresponsione del suindicato importo, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio della ricorrente e fino al saldo;

c) condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2014
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