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Re: equo indennizzo

Inviato: gio feb 21, 2013 5:34 pm
da pietro17
jonny64 ha scritto:Grazie gino59 dei complimenti,ma al momento non ho preso un centesimo, già che siamo nel discorso, il 1° marzo devo ritornate alla C.M.O. per L'aggravamento di nr. 6 cause di servizio, tutte riconosciute dal cdv, per varie fratture da incidenti stradali, al momento ho l'8 cat. A massima, secondo la tua esperienza che categoria mi potrebbero dare?? saluti a tutto il Forum App.s. CC
Scusa se mi intrometto ma, per fare un minimo di calcolo bisogna sapere alcuni dati.

Le 6 malattie per le quali devi fare la visita per l'aggravamento non rientrano nell'8^categoria già concessa?

Se non rientrano, all'epoca della richiesta di riconoscimento, come ti sono state classificate?

Saluti.

equo indennizzo

Inviato: gio feb 21, 2013 6:11 pm
da jonny64
Ciao Piertro 17,le sei cause si servizio che ho fatto domanda di aggravamento riconosciute a suo tempo non sono state classificate, quella che mi hanno riconosciuto l'aggravamento nel 2012 avevo la cat. B massima che non centrano con le altre 6, non so se mi sono spiegato.

Re: equo indennizzo

Inviato: gio feb 21, 2013 7:43 pm
da pietro17
Per jonny hai un mp.

equo indennizzo

Inviato: gio feb 21, 2013 9:00 pm
da jonny64
Ok gazie Pietro17

Re: equo indennizzo

Inviato: ven feb 22, 2013 9:13 pm
da gino59
jonny64 ha scritto:Grazie gino59 dei complimenti,ma al momento non ho preso un centesimo, già che siamo nel discorso, il 1° marzo devo ritornate alla C.M.O. per L'aggravamento di nr. 6 cause di servizio, tutte riconosciute dal cdv, per varie fratture da incidenti stradali, al momento ho l'8 cat. A massima, secondo la tua esperienza che categoria mi potrebbero dare?? saluti a tutto il Forum App.s. CC



:arrow: Non ho nessuna esperienza in merito.- cmq, cerca che ci sono vari esempi.-Ciao

equo indennizzo

Inviato: sab feb 23, 2013 12:48 am
da jonny64
Grazie ciao

Re: equo indennizzo

Inviato: mar mar 26, 2013 10:23 pm
da panorama
revisione di equo indennizzo per aggravamento dell’infermità nonché per l’accertamento del diritto alla revisione dell’equo indennizzo.

1) - l’organo incaricato della verificazione affermava che. “l’infermità in diagnosi , alla data del 16/12/93 era evoluta in senso peggiorativo rispetto a quella ordinariamente riconosciuta e, pertanto, meritevole di ASCRIVILITA’ A TABELLA “A” CTG 8^ MISURA MINIMA , DPR 834/1981, ai fini dell’equo indennizzo e da parsi in cumulo con le altre infermità già riconosciute Si dipendenti da causa di servizio.

Il resto leggetelo qui sotto.

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25/03/2013 201300530 Sentenza 1


N. 00530/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00465/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2003, proposto da:
C. S., rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Porta D'Archi, 10/27-28;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento
del decreto 23.1.2003 n. 143 nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorrente la revisione di equo indennizzo per aggravamento dell’infermità “sinusite frontale con interessamento del nervo trigemino” nonché per l’accertamento del diritto alla revisione dell’equo indennizzo e richiesta risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato il 2 aprile 2003 al Ministero della difesa e depositato il successivo 9 aprile 2003 il sig. S. C., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe, chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione dell’equo indennizzo, già concesso con provvedimento 7 luglio 1998, relativamente all’aggravamento dell’infermità “sinusite frontale con interessamento del nervo trigemino”.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.

All’udienza pubblica del 27 gennaio 2011 il ricorso è passato in decisione.

Il Collegio con ordinanza 7 febbraio 2011 n. 248 disponeva verificazione, incaricandone la Commissione medico legale presso l’Ospedale militare di Milano, affinché accertasse l’eventuale aggravamento della menomazione dell’integrità fisica del ricorrente in relazione all’infermità “sinusite frontale con interessamento del nervo trigemino”.

Con verbale 16 marzo 2011 n. 74 l’organo incaricato della verificazione affermava che. “l’infermità in diagnosi , alla data del 16/12/93 era evoluta in senso peggiorativo rispetto a quella ordinariamente riconosciuta e, pertanto, meritevole di ASCRIVILITA’ A TABELLA “A” CTG 8^ MISURA MINIMA , DPR 834/1981, ai fini dell’equo indennizzo e da parsi in cumulo con le altre infermità già riconosciute Si dipendenti da causa di servizio e non oggetto del presente accertamento medico legale”.

All’udienza pubblica del 14 febbraio 2013 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO
Il ricorso in esame è rivolto avverso il provvedimento di parziale accoglimento dell’istanza di riconoscimento dell’aggravamento delle infermità in relazione alla quali era stato concesso l’equo indennizzo.

Il ricorso è fondato.

L’organo verificato ha, infatti, riconosciuto che: “l’infermità in diagnosi, alla data del 16/12/93 era evoluta in senso peggiorativo rispetto a quella ordinariamente riconosciuta e, pertanto, meritevole di ASCRIVILITA’ A TABELLA “A” CTG 8^ MISURA MINIMA, DPR 834/1981, ai fini dell’equo indennizzo e da parsi in cumulo con le altre infermità già riconosciute Si dipendenti da causa di servizio e non oggetto del presente accertamento medico legale”.

Il provvedimento impugnato va annullato.

Deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla revisione dell’equo indennizzo per l’aggravamento dell’infermità “sinusite frontale con interessamento del nervo trigemino” .

Sussistendone tutti gli elementi, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno da liquidarsi nella misura pari all’interesse legale sulla differenza dell’ammontare dell’equo indennizzo spettante al ricorrente, per effetto del riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità “sinusite frontale con interessamento del nervo trigemino”, dalla data del 14.12.1993 al saldo.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Accerta il diritto del ricorrente alla revisione dell’equo indennizzo per l’aggravamento dell’infermità “sinusite frontale con interessamento del nervo trigemino”.

Condanna l’amministrazione resistente al risarcimento del danno da liquidarsi nella misura pari all’interesse legale sulla differenza dell’ammontare dell’equo indennizzo spettante al ricorrente, per effetto del riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità “sinusite frontale con interessamento del nervo trigemino”, rispetto a quello originariamente liquidato, dalla data del 14.12.1993 al saldo.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4000, 000 (quattromila/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2013

Re: equo indennizzo

Inviato: dom giu 16, 2013 10:06 am
da panorama
sentenza esemplare del Consiglio di Stato che "bacchetta" il Comitato di Verifica (poiché fa il duro) su:

diniego equo indennizzo

La resistente è la sig.ra M. T. L., vedova ed erede del Maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare OMISSIS già in servizio presso il Gruppo Radar dell’A.M. di Otranto, (di reiezione della domanda prodotta a suo tempo dal defunto sottufficiale di concessione di equo indennizzo).

Ci sono state varie vicende e vari ricorsi per lo stesso motivo.

Vi invito ha leggere la sentenza nella sua interezza al fine di capirne le vicende/motivazioni.

Ricorso nuovamente ACCOLTO al CdS. in favore della stessa.

Buona lettura.

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13/06/2013 201303291 Sentenza 4


N. 03291/2013REG.PROV.COLL.
N. 05643/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5643 del 2012, proposto da:
T. M. L., rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Bocca di Leone 78 (St.Bdl);

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 00404/2012, resa tra le parti, concernente diniego equo indennizzo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Alfredo Caggiula (su delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani) e Cristina Gerardis ( Avv.Stato )
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La sig.ra M. T. L., vedova ed erede del Maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare OMISSIS già in servizio presso il Gruppo Radar dell’A.M. di Otranto , impugnava innanzi al Tar della Puglia sezione di Lecce il decreto del Ministero della Difesa del 30 ottobre 2006 di reiezione della domanda prodotta a suo tempo dal defunto sottufficiale di concessione di equo indennizzo unitamente ai presupposti parei del Comitato di Verifica della cause di servizio ( CVCS ) n.254 del 30/9/2005 en.36 del 10/5/2006.

L’adito Tribunale con sentenza n.131/2009 accoglieva il proposto gravame e questa Sezione nel rigettare l’appello proposto dall’Amministrazione con sentenza n.6352/2009 confermava il dispositivo della gravata decisione sia pure con diversa motivazione.

In particolare, questo giudice d’appello riteneva fondate le censure di omessa valutazione di documentazione rilevante e di difetto di motivazione dedotte col ricorso di primo grado, giudicando sussistenti i denunciati vizi di legittimità con riferimento sia alla determinazione negativamente assunta sia ai pareri resi dal Comitato di Verifica delle cause di servizio. peraltro libera ed impregiudicata la potestà valutativa di merito dell’Amministrazione cui faceva implicito rinvio per le definitive determinazioni.

Successivamente , il Ministero intimato richiedeva con nota dell’11/11/2009 al Comitato di verifica un nuovo parere reso con delibera dell’11/12/2009 che confermava i precedenti negativi avvisi; quindi con decreto della Direzione Generale della Previdenza Militare veniva emesso “un nuovo provvedimento negativo sulla base delle nuove motivazioni espresse dal Comitato di verifica”.

L’interessata sul rilievo che l’Amministrazione si era sottratto all’obbligo di conformarsi alle statuizioni rese con la decisione n.6352/2009 proponeva ricorso per la corretta esecuzione del giudicato derivante da detta sentenza e questa Sezione con decisione 691/2011 accoglieva il gravame per ottemperanza.

In quella sede questo giudice aveva modo di precisare come nella sentenza di merito fosse stato adeguatamente messo in risalto la consistenza dell’obbligo motivazionale a posto a carico dell’amministrazione relativamente all’onere di prendere in considerazione e di rendere espressamente conto dei dati contenuti in documentazione rilevante ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di che trattasi, rilevando il mancato adempimento alle statuizioni giurisdizionali, con conseguente ordine alla P.A. di “provvedere alla esatta e leale esecuzione del giudicato”.

Il Ministero con nota del 10/3/2011 invitava il Comitato di verifica ad esprimere di nuovo parere sulla vicenda in conformità della sentenza n.691/2011 e sulla base della delibera del predetto Organismo assunta nell’adunanza n.7/11 del 25/3/2011 , adottava il decreto n.2760/N del 27/4/2011 con cui confermava di non riconoscere come dipendenti da causa di servizio le infermità sofferte dal maresciallo OMISSIS e respingeva, conseguentemente l’istanza di equo indennizzo a suo tempo presentata.

La sig.ra OMISSIS impugnava i suddetti atti e provvedimenti innanzi al Tar della Puglia che con sentenza n.404/2012 ha respinto il ricorso e avverso tale decisum , ritenuto errato ed ingiusto è insorta l’interessata a mezzo dell’appello all’esame.

In particolare, secondo parte appellante il giudice di prime cure ha travisato i contenuti delle pronunce emesse da questa Sezione che imponevano al Comitato di Verifica prima e al Ministero poi di verificare il carteggio relativo al Maresciallo OMISSIS e di dare puntuale esternazione dei contenuti di siffatta documentazione e ciò non può non inficiare le prese statuizioni.. Insiste poi nell’affermare la sussistenza degli elementi obliterati dal TAR e non confutati dall’Amministrazione in ordine alla fondatezza della domanda di equo indennizzo.

Si è costituito in giudizio per resistere l’intimato Ministero.

Con ordinanza n.3307/2012 questa Sezione in accoglimento di relativa istanza cautelare sospendeva l’esecutività dell’impugnata sentenza.

Il Ministero della Difesa con decreto n.5512/C del 15/10/2012 , in ottemperanza a quanto disposto con il provvedimento cautelare assunto da questo Consiglio di Stato, conferiva alla sig.ra OMISSIS e agli altri eredi del maresciallo OMISSIS l’equo indennizzo nella misura di euro 28.211,78, “salvo recupero di esito sfavorevole dell’appello”.

All’odierna udienza pubblica la causa viene trattenuta per la decisione.

DIRITTO

L’appello si appalesa fondato, con riforma dell’impugnata sentenza.

Il Collegio è chiamato verificare la legittimità o meno del decreto ministeriale n.2760 del 27/4/2011 con cui l’Amministrazione nel rideterminarsi, in pretesa esecuzione del dictum reso da questa Sezione con la sentenza n.691/2011 sulla istanza di equo indennizzo avanzata dalla sig.ra OMISSIS, ha nuovamente rigettato, sulla scorta del parere espresso dal Comitato di verifica assunto nella seduta del 25 marzo 2011, la domanda di concessione del beneficio in parola.

Ebbene, con riferimento agli atti oggetto della controversia all’attualità in rassegna ancora una volta il Collegio deve censurare l’operato della P.A. in ragione della sussistenza di vizi di legittimità già rilevati a suo carico sia in sede di giudizio di merito che di ottemperanza qui instaurati sempre in relazione alla vicenda di che trattasi e ora ancora una volta rinvenibili in determinazioni (parere del Comitato di Verifica prima e decreto conclusivo di reiezione del Ministero poi ) che solo formalmente appaiono conformative delle statuizioni rese da questo giudice, ma che in realtà continuano per come “confezionate” a disattendere quanto precipuamente sancito dalla Sezione.

Dunque, con le già rese statuizioni di questa Sezione è stata censurata a carico dell’Amministrazione procedente il comportamento immotivato ed omissivo tenuto in relazione alla documentazione che questa Sezione ha giudicato essenziale al fine di stabilire la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dall’allora marito dell’attuale appellante, il maresciallo dell’A.M. OMISSIS.

In particolare, la documentazione ritenuta rilevante per valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie sofferte dal defunto sottufficiale e l’ambiente di lavoro in cui questi ha a suo tempo svolto il servizio d’istituto è quella costituita dalla relazione del 23 febbraio 2002 del Comandante del 32° Gruppo Radar dell’A.M.: in ordine a tali documenti si è inequivocabilmente sancito l’obbligo dell’Amministrazione di prendere in considerazione i dati, le notizie e gli elementi di giudizio ivi contenuti suindicati e di darne altresì adeguata contezza, ma tali adempimenti non risultano siano stati adeguatamente assolti .

Invero, reinvestito della questione, il Comitato di verifica si è limitato nel confermare il suo negativo avviso tenendo conto “ del congruo carteggio delle relazioni a firma del dott. V… dell’11/2/2002 e dei rapporti informativi a firma del ten.col. P…. del 23/3/2002 e del ten. col. G…..”: così espressa la “valutazione” resa non dà contezza dei documenti per i quali il giudice aveva richiamato la necessità che fossero oggetto specifico apprezzamento, avendo l’organo consultivo fornito una “motivazione” che come si evince dalla lettura posta a sostegno del parere non pare minimamente rispettosa dell’obbligo motivazionale nella consistenza fissata dal dictum giurisdizionale , risolvendosi quindi in una vera e propria “ non motivazione”.

E che una precipua presa di posizione sul punto fosse assolutamente necessaria da parte del Comitato di verifica lo si evince dal fatto che nella prefata documentazione si attestava l’esistenza di circostanze volte ad evidenziare la connessione tra affezioni sofferte ed ambiente di lavoro e nella specie quanto rappresentato dalla stessa Amministrazione viene in sostanza baipassato, fatta eccezione ad un generico riferimento all’intervenuto carteggio.

Se così è, il giudizio tecnico- discrezionale reso dall’Organo a ciò preposto si rivela manchevole, per non essersi dato carico di adempiere puntualmente all’obbligo motivazionale nei termini consustanziali pure chiaramente messi in evidenza da questo giudicante ; il Ministero dal canto suo, nel recepire pedissequamente il parere del comitato di verifica con l’opposto , ultimo diniego incorre nelle stesse manchevolezze, sicchè la relativa determinazione non può non incorrere nelle censure fondatamente dedotte in gravame , rivelandosi l’operato della P.A, complessivamente considerato, posto in essere in sostanziale elusione dei parametri di giudizio fissati da questa Sezione con le citate sentenze .

Parimenti, alla luce delle osservazioni sopra esposte le statuizioni rese dal TAR in ordine ad un intervenuto,”adeguato assolvimento” dell’obbligo motivazionale sancito dalle pronunce del giudice di appello devono ritenersi errate, per non aver il primo giudice colto il deficit motivazionale e in definitiva valutativo da parte del Comitato di verifica su un punto qualificante circa i profili di connessione causale e concausale tra attività svolta e infermità denunciata.

Le osservazioni di cui sopra comportano l’accoglimento del proposto appello, con relativa riforma dell’impugnata sentenza.

Sussistono, peraltro, giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di prime cure con annullamento degli atti ivi impugnati.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente FF
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2013

Re: equo indennizzo

Inviato: dom giu 22, 2014 9:33 pm
da Gervasi Pietro
[quote="gervasi pietro"]stamattina ho avuto la bella sorpresa sul mio conto corrente dell’equo indennizzo , non dico la cifra perche mi vergogno davanti a quelle persone che prendono una miseria . posso dirvi solo che sicuramente sono stato incorporato in quelli prima del 1995 . Una semplice domanda . Appena ho la PPO sicuramente dovrò restituire la metà . Mi chiedo ma la meta si restituisce appena diventa definitiva ? e se invece viene concessa solo per quattro anni poi altri quattro e poi basta si deve restituire lo stesso la metà ?[/quota
ciao a tutti . non ho trovata nessuna risposta certa al quesito . Qualcuno e in grado di darmi una risposta certa .
Domanda :Una semplice domanda . Appena ho la PPO sicuramente dovrò restituire la metà . Mi chiedo ma la meta si restituisce appena diventa definitiva ? e se invece viene concessa solo per quattro anni poi altri quattro e poi basta si deve restituire lo stesso la metà ?[/
grazie

Re: equo indennizzo

Inviato: lun giu 23, 2014 8:59 am
da italiauno61
buongiorno @Gervasi Pietro,
la risposta sta nella legge che stabilisce che in caso di concessione di pensione privilegiata ordinaria, da questa dovrà essere recuperata la metà dell'importo dell'equo indennizzo concesso. La legge non indica nulla rispetto al fatto che questa sia concessa inizialmente per quattro anni e che sia rinnovabile (peraltro è prassi che sia così...) , pertanto penso proprio che vedrai comparire la riduzione che però avrà effetto SOLTANTO sull'aumento dovuto per trattamento pensionistico di privilegio ( ovvero sul 10 per cento...).

Re: equo indennizzo

Inviato: lun giu 23, 2014 12:47 pm
da bio
Scusate, e se uno viene Riformato Totale con la tabellare; devo restituire ugualmente l'equo indennizzo o una tantum percepita? Grazie Bio.

Re: equo indennizzo

Inviato: lun giu 23, 2014 2:30 pm
da italiauno61
bio ha scritto:Scusate, e se uno viene Riformato Totale con la tabellare; devo restituire ugualmente l'equo indennizzo o una tantum percepita? Grazie Bio.
Non cambia nulla. A fronte di un equo indennizzo/indennità speciale una tantum percepiti, c'è sempre un recupero del 50 per cento in sede di concessione di pensione privilegiata.

Re: equo indennizzo

Inviato: lun giu 23, 2014 2:53 pm
da bio
Grazie italiauno61.

Re: equo indennizzo

Inviato: lun giu 23, 2014 3:45 pm
da Antonio_1961
Gervasi Pietro ha scritto:
gervasi pietro ha scritto:stamattina ho avuto la bella sorpresa sul mio conto corrente dell’equo indennizzo , non dico la cifra perche mi vergogno davanti a quelle persone che prendono una miseria . posso dirvi solo che sicuramente sono stato incorporato in quelli prima del 1995 . Una semplice domanda . Appena ho la PPO sicuramente dovrò restituire la metà . Mi chiedo ma la meta si restituisce appena diventa definitiva ? e se invece viene concessa solo per quattro anni poi altri quattro e poi basta si deve restituire lo stesso la metà ?[/quota
ciao a tutti . non ho trovata nessuna risposta certa al quesito . Qualcuno e in grado di darmi una risposta certa .
Domanda :Una semplice domanda . Appena ho la PPO sicuramente dovrò restituire la metà . Mi chiedo ma la meta si restituisce appena diventa definitiva ? e se invece viene concessa solo per quattro anni poi altri quattro e poi basta si deve restituire lo stesso la metà ?[/
grazie
Per il momento goditi una bella crociera...poi si vedrà...

Re: equo indennizzo

Inviato: lun giu 23, 2014 4:04 pm
da Antonio_1961
Gervasi Pietro ha scritto:
gervasi pietro ha scritto:stamattina ho avuto la bella sorpresa sul mio conto corrente dell’equo indennizzo , non dico la cifra perche mi vergogno davanti a quelle persone che prendono una miseria . posso dirvi solo che sicuramente sono stato incorporato in quelli prima del 1995 . Una semplice domanda . Appena ho la PPO sicuramente dovrò restituire la metà . Mi chiedo ma la meta si restituisce appena diventa definitiva ? e se invece viene concessa solo per quattro anni poi altri quattro e poi basta si deve restituire lo stesso la metà ?[/quota
ciao a tutti . non ho trovata nessuna risposta certa al quesito . Qualcuno e in grado di darmi una risposta certa .
Domanda :Una semplice domanda . Appena ho la PPO sicuramente dovrò restituire la metà . Mi chiedo ma la meta si restituisce appena diventa definitiva ? e se invece viene concessa solo per quattro anni poi altri quattro e poi basta si deve restituire lo stesso la metà ?[/
grazie
Cmq la cifra puoi anche dirla senza vergogna, tanto su questo forum siamo tutti super capitalisti.