CERTIFICATO MEDICO

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panorama
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Re: CERTIFICATO MEDICO

Messaggio da panorama »

per notizia

l’art. 748 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, impone al militare, nei casi di assenza per motivi di salute, di inviare senza ritardo il certificato medico recante la prognosi e la diagnosi affinchè venga verificata la persistenza dell’idoneità psico-fisica ad attività istituzionali.

-------------------------------------------------------------------------------
Art. 748

Comunicazioni dei militari

1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi e' destinato a sostituirlo.

2. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.

3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando la malattia da cui il militare e' affetto e il luogo in cui si trova ricoverato.

4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - o
in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotta i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende.

5. Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:

a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;

b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.


Diabolikus

Re: CERTIFICATO MEDICO

Messaggio da Diabolikus »

panorama ha scritto:per notizia

l’art. 748 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, impone al militare, nei casi di assenza per motivi di salute, di inviare senza ritardo il certificato medico recante la prognosi e la diagnosi affinchè venga verificata la persistenza dell’idoneità psico-fisica ad attività istituzionali.

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Art. 748

Comunicazioni dei militari

1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi e' destinato a sostituirlo.

2. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.

3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando la malattia da cui il militare e' affetto e il luogo in cui si trova ricoverato.

4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - o
in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotta i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende.

5. Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:

a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;

b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
___________________

Con il dovuto rispetto, ritengo sia utile sottolineare che hai postato la precedente formulazione dell'art.748 del T.U.R.O.M., che è stato rinovellato dal D.P.R. 40/2012 come di seguito riportato:

1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente
il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.

2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonché, al competente organo della sanità militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell’economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite la sanità militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalità per l’eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanità militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute, e del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano



....omissis.......

Come già ribadito in altri interventi, per coloro che intendano avvalersi della privacy, vige la disciplina del "doppio certificato", che assicura la preclusione della conoscenza dei dati sensibili solo al "datore di lavoro" (superiore diretto e/o C.te di Reparto) [cfr. art.1059 co. 6bis TUROM].

Il Direttore dell'Infermeria Presidiaria DEVE invece sempre conoscere la diagnosi, per le finalità di tutela della salute del militare stesso e di verifica, in qualsiasi momento, del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti richiesti per l'idoneità al s.m.i., nonchè per la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro.

La conoscenza di tali dati sensibili (diagnosi - stato di salute e malattie) sono altresì conoscibili da personale "non sanitario" (addetti agli Uffici personali ed assimilati), appositamente abilitato al trattamento (es.: abilitazione ai sistemi Pers2000 e Sigma), per le finalità di rilevante interesse pubblico nella gestione del rapporto di impiego (cfr. art. 112 D.lgs. 196/2003 ed art.1059 co.1 TUROM).

Sperando di aver contribuito.

Saluti.

Diabolikus.
gino59
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Re: CERTIFICATO MEDICO

Messaggio da gino59 »

Diabolikus ha scritto:
panorama ha scritto:per notizia

l’art. 748 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, impone al militare, nei casi di assenza per motivi di salute, di inviare senza ritardo il certificato medico recante la prognosi e la diagnosi affinchè venga verificata la persistenza dell’idoneità psico-fisica ad attività istituzionali.

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Art. 748

Comunicazioni dei militari

1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi e' destinato a sostituirlo.

2. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.

3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando la malattia da cui il militare e' affetto e il luogo in cui si trova ricoverato.

4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - o
in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotta i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende.

5. Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:

a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;

b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
___________________

Con il dovuto rispetto, ritengo sia utile sottolineare che hai postato la precedente formulazione dell'art.748 del T.U.R.O.M., che è stato rinovellato dal D.P.R. 40/2012 come di seguito riportato:

1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente
il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.

2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonché, al competente organo della sanità militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell’economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite la sanità militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalità per l’eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanità militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute, e del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano



....omissis.......

Come già ribadito in altri interventi, per coloro che intendano avvalersi della privacy, vige la disciplina del "doppio certificato", che assicura la preclusione della conoscenza dei dati sensibili solo al "datore di lavoro" (superiore diretto e/o C.te di Reparto) [cfr. art.1059 co. 6bis TUROM].

Il Direttore dell'Infermeria Presidiaria DEVE invece sempre conoscere la diagnosi, per le finalità di tutela della salute del militare stesso e di verifica, in qualsiasi momento, del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti richiesti per l'idoneità al s.m.i., nonchè per la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro.

La conoscenza di tali dati sensibili (diagnosi - stato di salute e malattie) sono altresì conoscibili da personale "non sanitario" (addetti agli Uffici personali ed assimilati), appositamente abilitato al trattamento (es.: abilitazione ai sistemi Pers2000 e Sigma), per le finalità di rilevante interesse pubblico nella gestione del rapporto di impiego (cfr. art. 112 D.lgs. 196/2003 ed art.1059 co.1 TUROM).

Sperando di aver contribuito.

Saluti.

Diabolikus.
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....Ragazzi, utenti...........è ritornato un pezzo da 90 .- Bentornato Diabolikus
panorama
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Re: CERTIFICATO MEDICO

Messaggio da panorama »

Centro Tutela Consumatori Utenti
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SI DEVE GARANTIRE IL CONSENSO INFORMATO PER I DATI SANITARI SENSIBILI

Sono due su tre i pazienti altoatesini che rifiutano l’archiviazione e la memorizzazione accentrata dei loro dati sanitari, come si evince da sondaggi effettuati dal CTCU e dai medici di base.

La messa in rete del sistema informativo sanitario altoatesino, che si sta attualmente delineando, non sembra però tener conto di ciò.

Per questo motivo il Direttivo del CTCU si è occupato della questione, ed in particolare di quello della sicurezza dei dati, che – si sa – non viene garantita nemmeno per i “dati bancari” in Svizzera.

L’idea di fondo, ovvero quella di permettere a ogni medico trattante di accedere a tutti i dati registrati dei suoi pazienti, senza dover dare il la a un dispendioso e macchinoso via vai di documentazione, di evitare la duplicazione di esami, di mettere a disposizione dati per l’emergenza, cartelle cliniche, risultati di esami fatti e relative diagnosi, di documentare la somministrazione di farmaci e di evitare incoerenze in medicazioni e trattamenti è auspicabile per un sistema sanitario efficiente.

In questo però va dato anche spazio al consenso informato dei pazienti.

Per principio, i dati sanitari di ogni persona possono essere archiviati e tenuti a disposizione soltanto con l’espresso consenso del paziente.

Se tale consenso viene rilasciato, servono anche strumenti adatti per garantire la tutela della privacy. Deve essere il paziente che dispone dei suoi dati; il principio dell’accesso agli stessi da parte di terzi è pertanto da elaborare con estrema accuratezza.

Il CTCU ritiene pertanto necessario l’introduzione di un sistema di raccolta e trattamento dei dati dei pazienti sulla falsariga di quello adottato in Austria.

Un gruppo di lavoro che comprenda tutte le parti, quindi anche rappresentanti del CTCU, dovrebbe valutare e decidere tutti i delicati aspetti della questione.

Ma al momento, i responsabili non paiono volerne sentir parlare.
panorama
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Re: CERTIFICATO MEDICO

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Garante Privacy: stop alla raccolta dei dati sulla religione dei ricoverati


Il Garante Privacy si pronuncia in favore di uno stop alla raccolta sistematica di dati sulla religione delle persone ricoverate nelle strutture sanitarie.

Questa non può essere fatta in modo indiscriminato, attraverso questionari da compilare al momento del ricovero: tali dati possono essere raccolti solo per garantire assistenza religiosa e spirituale o per rispettare le volontà espresse in vita dai pazienti.

Lo rende noto l’Autorità nell’odierna newsletter.

“Le strutture sanitarie non possono raccogliere in maniera sistematica e preventiva informazioni sulle convinzioni religiose dei pazienti”.

“Le strutture – prosegue il Garante – possono trattare tali informazioni solo se il malato richieda di usufruire dell’assistenza religiosa e spirituale o se ciò risulti indispensabile nello svolgimento dei servizi necroscopici per rispettare le volontà espresse in vita dal paziente”.

Questo è quanto stabilito con un provvedimento generale adottato dopo diverse segnalazioni.

Sotto i riflettori dell’Autorità è finita infatti la prassi di numerose strutture sanitarie di somministrare ai pazienti, al momento del ricovero, questionari volti ad acquisire informazioni relative anche al loro credo religioso: questa è stata giudicata dal Garante non in linea con la regole dettate in materia fin dal 2005.

“Già durante i lavori preparatori dello schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili da parte delle regioni, l’Autorità aveva affermato, infatti, che le strutture sanitarie possono raccogliere dati sulle convinzioni religiose solo se questi sono finalizzati a garantire ai ricoverati l’assistenza religiosa e spirituale tramite i ministri di culto delle diverse confessioni religiose (bisogno di conforto o di sacramento al letto) o per la preparazione della salma nell’ambito del servizio necroscopico.

Le richieste di assistenza religiosa e spirituale – spiega l’Authority – possono essere comunicate verbalmente dal paziente, da un familiare o un convivente, al personale di reparto, che provvederà a trasmetterle alla direzione sanitaria”.

Un’altra novità e tutela per le persone ricoverate prevede la possibilità di poter esprimere la propria volontà sulla scelta del regime alimentare e delle terapie cui essere sottoposte (come il rifiuto delle trasfusioni), senza dover dichiarare le eventuali motivazioni che ne sono alla base.

Il Garante Privacy ha ritenuto, infatti, che in questi casi il trattamento del dato sul credo religioso da parte delle strutture sanitarie non sia indispensabile.

Il provvedimento generale dell’Autorità è stato inviato alle regioni e alle province autonome per la divulgazione presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale.
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Re: CERTIFICATO MEDICO

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Salute, Garante Privacy: no informazioni nelle attestazioni dell’ospedale


No alle informazioni sulla salute nelle attestazioni dell’ospedale.

A dirlo è il Garante Privacy che precisa: nelle certificazioni rilasciate ai pazienti o ai loro accompagnatori per attestare la presenza in ospedale e giustificare ad es. l’assenza dal lavoro, non devono essere riportate indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione, il timbro con la specializzazione del sanitario, o comunque informazioni che possano far risalire allo stato di salute.

Il principio è stato ribadito nell’istruttoria avviata dal Garante privacy a seguito della segnalazione di un paziente, il quale lamentava una violazione della privacy a causa dalla presenza di informazioni sulla salute nelle certificazioni rilasciate da un policlinico.

A differenza di quanto accaduto in altre strutture sanitarie in cui gli era stata rilasciata una attestazione di carattere generico, in quella del policlinico era indicato il reparto – dal quale si poteva evincere la patologia sofferta – e il timbro con la specializzazione dell’operatore sanitario.

A seguito dell’intervento del Garante il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera ha immediatamente inviato a tutto il personale sanitario una nuova modulistica – priva dell’indicazione del reparto ove si è recato il paziente- e precise raccomandazioni per mettersi in regola con le disposizioni dettate dal Garante.

Fin dal 2005, l’Autorità ha, infatti, adottato un provvedimento generale in cui ha prescritto l’adozione di specifiche procedure per prevenire la conoscenza, da parte di estranei, dello stato di salute di un paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l’indicazione della struttura o del reparto in cui è stato visitato o ricoverato.

Tali cautele devono essere osservate anche nella stesura delle certificazioni richieste per fini amministrative (ad es. per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare ad un concorso).
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Re: CERTIFICATO MEDICO

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Gravidanza, Garante Privacy: più tutele nell’invio dei certificati all’Inps
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Servono maggiori garanzie a tutela della privacy delle lavoratrici madri, a cominciare dal’invio del certificato medico all’Inps.

E’ quanto chiede il Garante nel suo parere su uno schema di decreto interministeriale elaborato dal Ministero del lavoro che detta le modalità tecniche per la predisposizione e l’invio all’Inps dei certificati medici di gravidanza, interruzione di gravidanza e parto.

In base al Testo unico sulla maternità e paternità, questi certificati devono essere inviati all’Inps direttamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale, esclusivamente per via telematica, utilizzando lo stesso sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia.

Lo schema di decreto del Ministero, che ha già recepito diverse indicazioni fornite dal Garante nel corso di precedenti incontri, presenta ancora dei profili che devono essere ulteriormente perfezionati.

A cominciare dal fatto che bisogna prevedere che l’invio telematico dei certificati, come stabilito dalla normativa, non sia automatico, ma avvenga su richiesta della lavoratrice per consentirle di potersi avvalere dei diritti che l’ordinamento le riconosce (interruzione della gravidanza, non riconoscimento del figlio, parto in anonimato).

Occorre, infatti, scongiurare il rischio che si instauri la prassi dell’invio automatico dei certificati senza verificare che la donna sia una lavoratrice e che voglia avvalersi dei benefici erogati dall’Inps.

Nello schema inoltre, deve essere inserita una specifica disposizione che preveda l’adozione di idonee misure di sicurezza a protezione dei dati.

Particolare attenzione poi, deve essere, riservata ai dati che, in base alla normativa di settore o ai principi del Codice privacy, possono essere inclusi nei certificati.

Nello schema vanno quindi evitate le diciture che possono risultare generiche o ambigue, o che possono arrecare lesioni alla riservatezza delle lavoratrici.

L’Autorità ha chiesto, ad esempio, che sia espunta dal certificato di interruzione di gravidanza l’informazione sulle condizioni del feto al momento della nascita (vivo, morto), poiché ininfluente (e quindi eccedente e non pertinente) ai fini della fruizione dei periodi di assenza dal lavoro per malattia o degli eventuali benefici previdenziali o assistenziali.

Ulteriori modifiche richieste dal Garante riguardano il perfezionamento dello schema per evitare che il datore di lavoro venga a sapere informazioni che non deve conoscere e l’individuazione, anche per categorie, delle strutture sanitarie competenti all’invio dei certificati.
LuGiuFe
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Re: CERTIFICATO MEDICO

Messaggio da LuGiuFe »

Il certificato medico, alla pari di qualsiasi impiegato della Pubblica Amministrazione è composto da due parti. La prima contenente diagnosi e prognosi ed è destinato all'Amministrazione Sanitaria (per i militari le Infermerie Presidiarie), la seconda parte, contenente solo la prognosi è destinato al "datore di lavoro". E' fatto obbligo ad ognuno (tranne i civili per i quali provvede direttamente il medico di base), di trasmettere, in busta chiusa al Presidio Sanitario Militare, il certificato contenente la diagnosi e prognosi. Il medico di base può, ovviamente in casi che lo richiedono, concedere al paziente sino a 90 giorni, al termine dei quali l'interessato dovrà affluire in Infermeria per l'eventuale prosecuzione della "Malattia". Attenzione, parliamo ancora di malattia e non di convalescenza. La malattia,ovviamente, perdura sino alla scomparsa del sintomo che ebbe a generare la patologia. Il passaggio successivo può essere quello di "convalescente" e quindi non idoneo al S.M.I. o parzialmente non idoneo e quindi assegnato a servizi c.d. "interni" sino a ristabilita fisicità. Spero di essere stato di aiuto.
Non entro nel merito delle patologie già riconosciute SI dipendenti e No dipendente, poiché queste poche righe diventerebbero un trattato e non mi sembra il caso.
Auguri.
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