Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI
Inviato: mar mar 12, 2013 6:41 pm
Ricorso straordinario al PDR di un Primo Dirigente della Polizia di Stato x il diniego monetizzazione del congedo ordinario maturato durante aspettativa per malattia ma non fruito nel 2001;
1) - diniego di accoglimento dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere la corresponsione del compenso sostituivo del congedo ordinario, asseritamente maturato, ma non fruito, durante l’aspettativa speciale in cui il ricorrente è stato collocato, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 339 del 1982 nel periodo ( 9 luglio 2001- 22 aprile 2002 ) immediatamente antecedente la dispensa dal servizio per fisica inabilità.
2) - Nelle more dell’accertamento della disponibilità ad autorizzare il transito di altre amministrazioni il OMISSIS è stato collocato nella posizione speciale di aspettativa prevista dall’art. 8 della legge n. 339 del 1982 a decorrere dal 9 luglio 2001 ( avendo esaurito in data 8 luglio 2001 il massimo dell’aspettativa concedibile ).
3) - Non avendo goduto delle ferie richiedeva all’amministrazione l’indennità sostituiva che veniva riconosciuta per il periodo corrispondente all’aspettativa per malattia ma non per il periodo goduto nella posizione di aspettativa speciale in attesa di transito in altri ruoli.
4) - Il provvedimento di diniego è dovuto alla motivazione per cui in tale periodo di aspettativa speciale non si maturano le ferie o diritto al congedo ordinario.
Il Consiglio di Stato nel ritenere il ricorso infondato, precisa:
5) - L’aspettativa di cui alla disposizione contenuta nell’art. 8 d.p.r. n. 339 del 1982, è un istituto sui generis, regolato da normativa speciale; trattasi, invero, di disciplina che deroga a quella posta per la generalità dei dipendenti civili dello stato dall’art. 68, 6º comma, t.u. imp. civ. stato (d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3), il quale, nel disporre che «il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza» si riferisce ad un’ aspettativa di carattere temporaneo dopo il quale il rapporto è destinato a riprendere e non ad un istituto avente il sostanziale effetto di “congelare” il rapporto in attesa del transito in altri ruoli (C. Stato, sez. VI, 30-12-2005, n. 7582).
Il resto potete leggerlo qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
11/03/2013 201211631 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 23/01/2013
Numero 01126/2013 e data 11/03/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 23 gennaio 2013
NUMERO AFFARE 11631/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da V. C., avverso diniego monetizzazione del congedo ordinario maturato durante aspettativa per malattia ma non fruito;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333/A/U.C. /3716/2567/PP in data 3 /12/2012 con la quale il Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il signor C. V., primo dirigente della Polizia di Stato, chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato contro la nota del Questore di Caltanissetta recante diniego di accoglimento dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere la corresponsione del compenso sostituivo del congedo ordinario, asseritamente maturato, ma non fruito, durante l’aspettativa speciale in cui il ricorrente è stato collocato, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 339 del 1982 nel periodo ( 9 luglio 2001- 22 aprile 2002 ) immediatamente antecedente la dispensa dal servizio per fisica inabilità.
Il ricorrente infatti, poco prima del provvedimento del 30 luglio 2001, della Commissione medica ospedaliera che lo aveva ritenuto “non idoneo permanentemente al servizio e da dispensare” aveva richiesto di transitare in corrispondente qualifica nei ruoli di altri Ministeri con istanza che, pur avendo determinato la concessione della speciale aspettativa di cui all’art. 8 della legge n. 339 del 1982, non aveva avuto successo, non avendo i Ministeri destinatari risposto favorevolmente.
Nelle more dell’accertamento della disponibilità ad autorizzare il transito di altre amministrazioni il OMISSIS è stato collocato nella posizione speciale di aspettativa prevista dall’art. 8 della legge n. 339 del 1982 a decorrere dal 9 luglio 2001 ( avendo esaurito in data 8 luglio 2001 il massimo dell’aspettativa concedibile ).
Non avendo goduto delle ferie richiedeva all’amministrazione l’indennità sostituiva che veniva riconosciuta per il periodo corrispondente all’aspettativa per malattia ma non per il periodo goduto nella posizione di aspettativa speciale in attesa di transito in altri ruoli.
Il provvedimento di diniego è dovuto alla motivazione per cui in tale periodo di aspettativa speciale non si maturano le ferie o diritto al congedo ordinario.
Il ricorrente ritiene l’atto viziato da eccesso di potere e da violazione di legge ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 254 del 1999, dovendo considerare maturato il diritto al congedo ordinario fino alla dispensa dal servizio.
Il Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
L’aspettativa di cui alla disposizione contenuta nell’art. 8 d.p.r. n. 339 del 1982, è un istituto sui generis, regolato da normativa speciale; trattasi, invero, di disciplina che deroga a quella posta per la generalità dei dipendenti civili dello stato dall’art. 68, 6º comma, t.u. imp. civ. stato (d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3), il quale, nel disporre che «il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza» si riferisce ad un’ aspettativa di carattere temporaneo dopo il quale il rapporto è destinato a riprendere e non ad un istituto avente il sostanziale effetto di “congelare” il rapporto in attesa del transito in altri ruoli (C. Stato, sez. VI, 30-12-2005, n. 7582).
Conviene riportare per intero il disposto normativo citato.
La norma recita : “Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, e' disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.
Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente.
L'Amministrazione alla quale e' stata inoltrata l’ istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovra' pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.
Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.”
Nulla la norma dispone circa il diritto alle ferie.
Le ferie , tuttavia , hanno ragione d’essere al fine di ritemprare le energie psico-fisiche del lavoratore ( Corte Cost. n. 66 del 1963 e Corte Cost. n. 189 del 1980 ) sicché il presupposto logico- giuridico del diritto costituzionale se sussiste nel periodo di malattia del lavoratore, che incolpevolmente non abbia potuto prestare servizio solo dovendosi fornire le giustificazioni del caso, non sussiste dopo il collocamento in aspettativa speciale, a seguito di giudizio di inidoneità a servizio, di durata massima di centocinquanta giorni , di cui all’art. 8 del d.p.r. n. 339 del 1982 avente lo scopo di permettere di garantire una temporanea sospensione del rapporto in attesa dell’assunzione in altri ruoli.
Va altresì considerato che è pacifico che il ricorrente sia stato, a decorrere dal 9 luglio 2001( giorno successivo al raggiungimento dell’aspettativa massima concedibile ), a seguito di domanda presentata dopo il giudizio di inidoneità al servizio, sicchè da tale data egli va considerato collocato in tale posizione di aspettativa speciale e non più in aspettativa per malattia avendo raggiunto il periodo temporale massimo di aspettativa retribuita concedibile, in data 8 luglio 2001 ( ai sensi degli articoli 68 e 70 del t.u. n. 3 del 1957 ).
Non rileva quindi l’invocato disposto dell’art.18 del d.p.r.n. 254 del 1999 che ha ad oggetto il diritto alle ferie durante l’aspettativa per infermità.
Egli inoltre non ha ricevuto alcun trattamento stipendiale durante il periodo di aspettativa speciale decorrente dal 9 luglio 2001 ( e questo è un tratto specifico del caso di specie che delinea un congelamento solo giuridico del rapporto a fini del transito ).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso sia infondato e meriti il rigetto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giancarlo Montedoro Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO
Massimiliano Salvatori
1) - diniego di accoglimento dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere la corresponsione del compenso sostituivo del congedo ordinario, asseritamente maturato, ma non fruito, durante l’aspettativa speciale in cui il ricorrente è stato collocato, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 339 del 1982 nel periodo ( 9 luglio 2001- 22 aprile 2002 ) immediatamente antecedente la dispensa dal servizio per fisica inabilità.
2) - Nelle more dell’accertamento della disponibilità ad autorizzare il transito di altre amministrazioni il OMISSIS è stato collocato nella posizione speciale di aspettativa prevista dall’art. 8 della legge n. 339 del 1982 a decorrere dal 9 luglio 2001 ( avendo esaurito in data 8 luglio 2001 il massimo dell’aspettativa concedibile ).
3) - Non avendo goduto delle ferie richiedeva all’amministrazione l’indennità sostituiva che veniva riconosciuta per il periodo corrispondente all’aspettativa per malattia ma non per il periodo goduto nella posizione di aspettativa speciale in attesa di transito in altri ruoli.
4) - Il provvedimento di diniego è dovuto alla motivazione per cui in tale periodo di aspettativa speciale non si maturano le ferie o diritto al congedo ordinario.
Il Consiglio di Stato nel ritenere il ricorso infondato, precisa:
5) - L’aspettativa di cui alla disposizione contenuta nell’art. 8 d.p.r. n. 339 del 1982, è un istituto sui generis, regolato da normativa speciale; trattasi, invero, di disciplina che deroga a quella posta per la generalità dei dipendenti civili dello stato dall’art. 68, 6º comma, t.u. imp. civ. stato (d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3), il quale, nel disporre che «il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza» si riferisce ad un’ aspettativa di carattere temporaneo dopo il quale il rapporto è destinato a riprendere e non ad un istituto avente il sostanziale effetto di “congelare” il rapporto in attesa del transito in altri ruoli (C. Stato, sez. VI, 30-12-2005, n. 7582).
Il resto potete leggerlo qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
11/03/2013 201211631 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 23/01/2013
Numero 01126/2013 e data 11/03/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 23 gennaio 2013
NUMERO AFFARE 11631/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da V. C., avverso diniego monetizzazione del congedo ordinario maturato durante aspettativa per malattia ma non fruito;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333/A/U.C. /3716/2567/PP in data 3 /12/2012 con la quale il Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il signor C. V., primo dirigente della Polizia di Stato, chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato contro la nota del Questore di Caltanissetta recante diniego di accoglimento dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere la corresponsione del compenso sostituivo del congedo ordinario, asseritamente maturato, ma non fruito, durante l’aspettativa speciale in cui il ricorrente è stato collocato, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 339 del 1982 nel periodo ( 9 luglio 2001- 22 aprile 2002 ) immediatamente antecedente la dispensa dal servizio per fisica inabilità.
Il ricorrente infatti, poco prima del provvedimento del 30 luglio 2001, della Commissione medica ospedaliera che lo aveva ritenuto “non idoneo permanentemente al servizio e da dispensare” aveva richiesto di transitare in corrispondente qualifica nei ruoli di altri Ministeri con istanza che, pur avendo determinato la concessione della speciale aspettativa di cui all’art. 8 della legge n. 339 del 1982, non aveva avuto successo, non avendo i Ministeri destinatari risposto favorevolmente.
Nelle more dell’accertamento della disponibilità ad autorizzare il transito di altre amministrazioni il OMISSIS è stato collocato nella posizione speciale di aspettativa prevista dall’art. 8 della legge n. 339 del 1982 a decorrere dal 9 luglio 2001 ( avendo esaurito in data 8 luglio 2001 il massimo dell’aspettativa concedibile ).
Non avendo goduto delle ferie richiedeva all’amministrazione l’indennità sostituiva che veniva riconosciuta per il periodo corrispondente all’aspettativa per malattia ma non per il periodo goduto nella posizione di aspettativa speciale in attesa di transito in altri ruoli.
Il provvedimento di diniego è dovuto alla motivazione per cui in tale periodo di aspettativa speciale non si maturano le ferie o diritto al congedo ordinario.
Il ricorrente ritiene l’atto viziato da eccesso di potere e da violazione di legge ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 254 del 1999, dovendo considerare maturato il diritto al congedo ordinario fino alla dispensa dal servizio.
Il Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
L’aspettativa di cui alla disposizione contenuta nell’art. 8 d.p.r. n. 339 del 1982, è un istituto sui generis, regolato da normativa speciale; trattasi, invero, di disciplina che deroga a quella posta per la generalità dei dipendenti civili dello stato dall’art. 68, 6º comma, t.u. imp. civ. stato (d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3), il quale, nel disporre che «il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza» si riferisce ad un’ aspettativa di carattere temporaneo dopo il quale il rapporto è destinato a riprendere e non ad un istituto avente il sostanziale effetto di “congelare” il rapporto in attesa del transito in altri ruoli (C. Stato, sez. VI, 30-12-2005, n. 7582).
Conviene riportare per intero il disposto normativo citato.
La norma recita : “Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, e' disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.
Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente.
L'Amministrazione alla quale e' stata inoltrata l’ istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovra' pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.
Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.”
Nulla la norma dispone circa il diritto alle ferie.
Le ferie , tuttavia , hanno ragione d’essere al fine di ritemprare le energie psico-fisiche del lavoratore ( Corte Cost. n. 66 del 1963 e Corte Cost. n. 189 del 1980 ) sicché il presupposto logico- giuridico del diritto costituzionale se sussiste nel periodo di malattia del lavoratore, che incolpevolmente non abbia potuto prestare servizio solo dovendosi fornire le giustificazioni del caso, non sussiste dopo il collocamento in aspettativa speciale, a seguito di giudizio di inidoneità a servizio, di durata massima di centocinquanta giorni , di cui all’art. 8 del d.p.r. n. 339 del 1982 avente lo scopo di permettere di garantire una temporanea sospensione del rapporto in attesa dell’assunzione in altri ruoli.
Va altresì considerato che è pacifico che il ricorrente sia stato, a decorrere dal 9 luglio 2001( giorno successivo al raggiungimento dell’aspettativa massima concedibile ), a seguito di domanda presentata dopo il giudizio di inidoneità al servizio, sicchè da tale data egli va considerato collocato in tale posizione di aspettativa speciale e non più in aspettativa per malattia avendo raggiunto il periodo temporale massimo di aspettativa retribuita concedibile, in data 8 luglio 2001 ( ai sensi degli articoli 68 e 70 del t.u. n. 3 del 1957 ).
Non rileva quindi l’invocato disposto dell’art.18 del d.p.r.n. 254 del 1999 che ha ad oggetto il diritto alle ferie durante l’aspettativa per infermità.
Egli inoltre non ha ricevuto alcun trattamento stipendiale durante il periodo di aspettativa speciale decorrente dal 9 luglio 2001 ( e questo è un tratto specifico del caso di specie che delinea un congelamento solo giuridico del rapporto a fini del transito ).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso sia infondato e meriti il rigetto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giancarlo Montedoro Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO
Massimiliano Salvatori