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Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI
Inviato: lun ago 11, 2014 6:29 pm
da a.b_2013@libero
Buongiorno, ho trovato il Vostro forum facendo una ricerca internet sulla Associazione europea operatori polizia;
- espongo il mio caso:
1) nel luglio scorso ho avuto modo di parcheggiare l'auto in una località balneare (Marina di Ragusa), strada dove l'accesso ed il parcheggio sono (erano) consentiti dal lunedì al venerdì;
2) verso fine luglio è comparsa una "transenna" con il cartello ZTL accesso vietato dalle 17,00 alle 14,00 del giorno successivo (cartello tondo, fondo bianco bordato di rosso e pannello supplementare con indicazione degli orari);
3) ovviamente mi adeguo e...parcheggio altrove;
4) da qualche giorno, l'accesso alla ZTL è presidiato da persone con divisa con foggia militare con lo stemma "Associazione europea operatori polizia" che regolamentano l'accesso, richiamano...all'ordine chi pretenderebbe di transitare ecc...
5) non v'è dubbio che, se esiste una ZTL, le regole vanno rispettate;
6) mi sembra però che, alla luce del provvedimento ministeriale (Questore di Roma) datato 2010, confermato dal TAR Lazio nel 2012 e dal Consiglio di Stato nel 2013, il fatto che ci siano persone "private" che, nell'estate 2014, persistono ad utilizzare una divisa che, oltre alla dicitura "associazione europea..." riporta il termine "polizia" sia del tutto inaccettabile;
-- cosa si può fare per ottenere la cessazione di questo comportamento?
grazie per l'eventuale risposta
grazie
Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI
Inviato: mar ago 12, 2014 9:54 am
da panorama
Il Consiglio di Stato nella parte finale precisa quanto segue:
1) - A fronte di atti con efficacia che si rinnova nel tempo è consentito il potere di riesame dell’autorità amministrativa alla luce dello jus superveniens , ove per effetto di esso si determini una diversa graduazione delle posizioni di interesse del privato con il superiore interesse di rilevo pubblico al corretto svolgimento dell’attività autorizzata, né può invocarsi un consolidamento della situazione pregressa.
La scelta dell’ Amministrazione, espressione di un’ ampia sfera di discrezionalità, non si configura illogica – essendo intesa a prevenire ogni potenziale confusione e sovrapposizione del’attività esercitata dall’ A.E.O.P. con le funzioni delle forze di polizia o di altre pubbliche autorità – e per quanto su esposto non è priva di sostegno normativo in presenza del mutato quadro legislativo cui in precedenza è stato fatto richiamo. Essa è, quindi, indenne da ogni ascritto vizio di sviamento di potere trovando, appunto, la sua ragione giustificativa nello scopo di prevenzione innanzi evidenziato.
2) - Quanto al termine “polizia” che compare nella denominazione dell’ associazione - cui è fatto richiamo nelle premesse dell’atto impugnato - stante l’oggetto del provvedimento impugnato, che attiene all’uso della divisa nei limiti dei poteri attributi nella materia all’autorità di pubblica sicurezza, ogni valutazione in merito resta riservata all’autorità preposta alla tenuta del registro della associazioni di volontariato che ha a suo tempo provveduto all’iscrizione con la denominazione recante il termine che si contesta.
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Pertanto penso che le cose allo stato attuale sono cambiate e quindi regolarizzate.
Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI
Inviato: mar mar 22, 2016 11:04 pm
da panorama
Accolto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201603485 - Public 2016-03-22 -
N. 03485/2016 REG.PROV.COLL.
N. 15951/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15951 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Associazione Europea Operatori di Polizia Aeop Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaello Misasi, Apollonia Veronese, con domicilio eletto presso Raffaello Misasi in Roma, corso D'Italia, 102;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Roma - U.T.G. - Prefettura di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto adottato dal Questore della Provincia di Roma in data 13 ottobre 2014 e notificato il successivo 17 ottobre 2014 (doc. 1), con il quale è stata respinta l'istanza della ricorrente tesa ad ottenere l'autorizzazione all'uso dell'uniforme, dei fregi, dei distintivi e delle mostrine da dare in dotazione agli associati operatori volontari e ha invitato il Presidente dell'Associazione a modificare il nome dell'Associazione entro 30 giorni; di ogni altro atto comunque connesso, nonché per quanto occorrer possa dei pareri evocati nel decreto impugnato;
e per la condanna ex artt. 34, comma 1, lett. c) 2° cpv. e 31, comma 3, CPA, delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, all'adozione del provvedimento favorevole richiesto dall'associazione ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Roma e della Prefettura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2016 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, evidenziando quanto segue.
L'Associazione Europea Operatori di Polizia è un'associazione di volontariato apolitica, alla quale aderiscono oltre 15.000 iscritti, costituita il 24 novembre 1995 e da sempre presieduta e legalmente rappresentata dal signor Alessandro Cetti (cfr. atto costitutivo; doc. 2 di parte ricorrente), sia a livello nazionale sia a livello di articolazione territoriale romana.
Gli iscritti sono appartenenti alle Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza), pensionati delle suddette Forze dell'Ordine e, infine, privati cittadini. L'Associazione non ha scopo di lucro, tende alla realizzazione di iniziative di carattere sociale e al miglioramento della qualità di vita degli associati, e promuove interventi di sostegno e di solidarietà. Svolge la propria attività sull'intero territorio nazionale (cfr. Statuto; doc. 3 di parte ricorrente).
L'Associazione ricorrente è iscritta nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 194/01 come da comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2004.
L'Associazione, inoltre, è stata individuata e riconosciuta quale "Associazione di Protezione Ambientale" ex art. 13 Legge n, 349/86 con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 1261/2007 del 7 novembre 2007.
Per l'espletamento delle proprie finalità e per consentire la facile riconoscibilità dei volontari iscritti ed operanti sul territorio nazionale, l'Associazione ricorrente ha richiesto nel 2000 e ottenuto dalla Questura di Roma delegata dalla Prefettura l'autorizzazione all'uso di divise, stemmi e mostrine. Di tale iniziale autorizzazione è stata poi contestata dall'amministrazione anche l'efficacia e l'uso fattone dall'Associazione sull'intero territorio nazionale, fino al ritiro della stessa.
L'Associazione, pertanto, ha recentemente presentato plurime istanze presso le varie Prefetture italiane dei territori in cui opera e, quanto a Roma, presso la Questura di Roma delegata dalla Prefettura in questa materia (delega permanente n. 13455/60), anche modificando le divise ed i segni distintivi.
L'istanza presentata per Roma il 26 maggio 2014 è stata respinta con il provvedimento impugnato, sui seguenti presupposti: - nel nome dell'Associazione è presente il termine 'Polizia'; - i modelli presentati sarebbero confondibili con quelli delle Forze di Polizia.
Tuttavia, le altre Prefetture alle quali le articolazioni territoriali dell'Associazione ricorrente si sono rivolte o si stanno rivolgendo per ottenere la stessa autorizzazione nelle varie Province italiane, presentando ovunque le stesse divise, gli stessi stemmi e identici segni distintivi, si sono finora espresse in senso favorevole, rilasciando le autorizzazioni richieste (cfr. autorizzazioni Prefetture di Ferrara, Bologna, Padova, Rimini e Venezia; docc. 8, 9, 10, 11 e 12 di parte ricorrente).
In tutti i casi in cui l'istanza è stata accolta, le Prefetture hanno prima raccolto il parere favorevole del competente Comando Forza di Difesa Interregionale o Comando Militare, che si sono espressi in merito a divise identiche a quella oggetto del contestato provvedimento di diniego adottato dalla Questura di Roma, la quale ha negato l'autorizzazione assumendo la presunta similarità di segni e divise con quelle di Polizia, Polpen e Guardia Forestale.
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, parte ricorrente le ha impugnate deducendo le seguenti censure: violazione di legge artt. 230-254 R.D. 635/1940; errore nei presupposti, carenza di istruttoria; irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento di potere; ingiustizia e disparità di trattamento; difetto di istruttoria e sviamento sotto altro profilo; violazione artt. 2 e 18 Costituzione.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha affermato l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanze n.710/2015 (seguita dall’ordinanza n. 2301/2015) e n. 4671/2015, il TAR Lazio ha accolto le domande cautelari proposte da parte ricorrente.
In ottemperanza alla prima delle decisioni cautelari indicate, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento prot. n. 5682/2015 del 19 giugno 2015, con il quale ha indicato gli elementi della divisa e degli stemmi dell'Associazione ricorrente che dovrebbero essere modificati e/o radicalmente eliminati al fine di ottenere la richiesta autorizzazione.
Con memoria recante motivi aggiunti del 17.12.2015, la parte ricorrente ha impugnato anche il provvedimento prot. n. 5682/2015, deducendo i seguenti vizi: - difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità e sviamento (contestando la scelta della Questura di Roma di ritenere simili e quindi confondibili le rappresentazioni grafiche presenti su fregio da cappello e sulla placca da petto, asseritamente confondibili con quelle del Corpo Forestale dello Stato); - illogicità, sviamento e abnormità (posto che il provvedimento pretende che l'AEOP elimini definitivamente ogni tubolare, tutte le targhette, tutti gli alamari e i due berretti classici, maschile e femminile); - sviamento sotto altro profilo (in relazione all'emblema delle stellette).Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All’udienza del 1° marzo 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Dagli atti di causa emerge che il 26.5.2014 l’Associazione ricorrente ha chiesto (allegando un book fotografico) all’Amministrazione resistente l’approvazione all’uso della divisa, dei distintivi/fregi/mostrine, da dare in dotazione agli iscritti, associati operatori volontari.
In data 24.7.2014, la Questura di Roma ha trasmesso il book relativo ai modelli dei capi della divisa, al "Comando Militare della Capitale”, al “Ministero dell’Interno”, al "Ministero della Giustizia", "al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali” chiedendone il prescritto parere e rappresentando, contestualmente, che i profili di irregolarità presenti nella denominazione dell’associazione sarebbero stati sottoposti al vaglio del Ministero dell’Interno (all. 3 di parte resistente).
Tali Amministrazioni si sono espresse come segue: - in data 2.10.2014, il Comando Militare della Capitale ha espresso parere favorevole sentito il parere degli uffici del Comando Aeronautica Militare di Roma (all.4a di parte resistente); - in data 1.8.2014, il Ministero dell’Interno ha espresso parere contrario all'approvazione delle uniformi, dei distintivi, mostrine, fregi, in quanto riproducenti insegne analoghe a quelle identificative della Polizia di Stato; (all.4b di parte resistente); - in data 11.8.2014 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha espresso parere contrario in relazione al fregio nel quale l’elemento dei rami d’ulivo che circondano l'aquila dorata ad ali spiegate sembrava riprodurre quello in uso al Corpo forestale dello Stato (all.4c di parte resistente); - in data 18.8.2014 il Ministero della Giustizia ha espresso parere contrario in quanto alcuni capi, per foggia e tonalità di colore, erano risultati simili a quelli in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria e, comunque, la divisa di rappresentanza è risultata essere simile a quella precedentemente in uso a detto Corpo; inoltre, detta somiglianza avrebbe potuto ingenerare confusione.(all.4d di parte resistente).
Acquisiti i pareri indicati, con nota 7.8.2014 il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha rilevato l'irregolarità della denominazione, in quanto riportante il termine “Polizia” in violazione alle disposizioni normative vigenti richiamando una circolare del 20 novembre 1998 (all. 6 di parte resistente).
Il 3.10.2014, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha evidenziato come la ratio sottesa all’approvazione di uniformi e distintivi in uso alle guardie giurate risieda nella necessità della non confondibilità dei segni distintivi con quelli utilizzati dalle Forze dell’Ordine, dalle Forze Armate e quelli in dotazione agli addetti ai servizi di polizia locale, richiamando a tale proposito la circolare del 22.01.2007 (all.7 di parte resistente).
Conseguentemente, è stato emesso il provvedimento di rigetto del 13.10.2014 (impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio).
Successivamente, in ottemperanza alle sopra richiamate ordinanze cautelari adottate dal Collegio, l’Amministrazione ha emanato il provvedimento prot. n. 5682/2015 (impugnato con memoria recante motivi aggiunti del 17.12.2015), con il quale la Questura di Roma ha, sostanzialmente: - confermato il diniego ritenendo simili e, quindi, confondibili le rappresentazioni grafiche presenti su fregio da cappello e sulla placca da petto della divisa, asseritamente confondibili con quelle del Corpo Forestale dello Stato); - chiesto che l'AEOP eliminasse definitivamente ogni segno e parte della divisa ritenuta confondibile.
2. Ciò premesso, il Collegio rileva che – come correttamente osservato dall’Associazione ricorrente - l'art. 254 del R.D. n. 635/40 (Regolamento esecuzione TULPS applicabile sul punto anche alle Associazioni di volontariato) stabilisce che "le guardie particolari vestono l'uniforme o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal Prefetto ... Si applicano alla divisa ed al distintivo le disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento". Il richiamato articolo 230 prevede che "nessuna divisa o uniforme può essere adottata ... se non sia stata approvata dal Prefetto ... il Prefetto provvede sentito il comando della divisione militare".
Nel provvedimento impugnato, si premette che "l'Associazione Europea Operatori di Polizia — A.E. O.P. risulta essere tra i soggetti individuati dalla norma deputati a richiedere all'Autorità competente le autorizzazioni" oggetto del presente giudizio. E, sempre nelle premesse, sono correttamente richiamati i ricordati artt. 230 e 254 del R.D. 635/40.
La Questura di Roma non afferma di aver chiesto il previsto parere del Comando Militare, assumendo di aver interloquito solo con i Ministeri sopra ricordati.
Tuttavia, va osservato che il Comando Militare esprime il proprio parere sulla somiglianza o meno dei capi di divisa adottati unicamente dai vari Corpi militari.
Alcuni di questi Corpi sono stati smilitarizzati e, pertanto, il Comando Militare non fornisce il proprio parere su eventuali somiglianze di divise proposte con quelli in uso a Corpi smilitarizzati.
Al fine di non correre il rischio di approvare uniformi uguali o simili ai Corpi smilitarizzati, correttamente, l’Amministrazione interessa i rispettivi Uffici ministeriali a cui fanno capo detti Corpi (Ministero dell'Interno, per il Corpo della Polizia di Stato; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per il Corpo Forestale dello Stato; Ministero della Giustizia, per il Corpo della Polizia Penitenziaria).
Pertanto, tale censura deve essere respinta.
3. Va, invece accolta, la censura con la quale l’Associazione ricorrente contesta che il diniego di autorizzazione possa basarsi sull’uso del termine ‘Polizia’.
Infatti, tenuto conto di quanto affermato dal Consiglio di Stato con decisione n.3736/13 (adottata all’esito di un giudizio analogo), l’accertamento in merito all’eventuale incompatibilità con l’attuale normativa della denominazione dell’associazione è demandata all’autorità preposta alla tenuta del registro delle associazioni di volontariato che, a suo tempo, ha provveduto alla sua iscrizione con tale denominazione, e dunque non può costituire motivo di rigetto dell’istanza di autorizzazione.
4. Va accolta anche la censura con la quale la parte ricorrente ha rilevato la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione resistente, osservando che in cinque occasioni l’autorizzazione è stata rilasciata alla medesima Associazione dalla Prefetture di Bologna, Rimini, Venezia, Ferrara e Padova (docc. 8 – 12 di parte ricorrente), mentre, la Questura di Roma, nel pronunciarsi in ordine alla medesima divisa, è andata di contrario avviso, pur esprimendosi su istanze concernenti identiche divise, identici stemmi e mostrine.
Il Collegio ritiene che la discrasia tra le decisioni della Questura di Roma rispetto alle altre Prefetture indicate non abbia una adeguata giustificazione e, dunque, gli atti impugnati devono ritenersi frutto di eccesso di potere, anche ove fosse presente qualche similitudine fra i segni proposti dall'Associazione ricorrente e quelli in uso ad alcune Forze di Polizia.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Italo Volpe, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2016
Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI
Inviato: mer set 14, 2016 3:56 pm
da panorama
SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201603832
- Public 2016-09-08 -
Pubblicato il 08/09/2016
N. 03832/2016REG.PROV.COLL.
N. 04575/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello numero di registro generale 4575 del 2016, proposto da:
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Roma, Questura di Roma, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Aeop - Associazione Europea Operatori di Polizia - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaello Misasi (C.F. MSSRFL75R16D086G), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso d'Italia n. 102;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione I ter, n. 03485/2016, resa tra le parti, concernente autorizzazione all'uso dell'uniforme da dare in dotazione agli operatori volontari
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Aeop - Associazione Europea Operatori di Polizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti e l’avvocato Giovanni Pasquale Mosca su delega dell’avvocato Raffaello Misasi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 15951/14, con il quale l’Associazione Europea Operatori di Polizia – Aeop Onlus – impugnava il decreto in data 13 ottobre 2014 con il quale il Questore della Provincia di Roma ha respinto l'istanza della suddetta Associazione volta a ottenere l'autorizzazione all'uso dell'uniforme, dei fregi, dei distintivi e delle mostrine da dare in dotazione agli associati operatori volontari e ha invitato il Presidente dell'Associazione a modificare il nome dell'Associazione entro 30 giorni; l’impugnazione era estesa a ogni altro atto comunque connesso, nonché per quanto occorrer possa ai pareri evocati nel decreto impugnato;
Considerato che con il suddetto gravame l’Associazione ricorrente lamentava violazione di legge (artt. 230-254 R.D. 635/1940), errore nei presupposti, carenza di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà, sviamento di potere, ingiustizia e disparità di trattamento, difetto di istruttoria e sviamento sotto altro profilo e violazione degli artt. 2 e 18 Costituzione, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna, ex artt. 34, comma 1, lett. c) 2° cpv. e 31, comma 3, CPA, delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, all'adozione del provvedimento favorevole richiesto;
Visti i motivi aggiunti con i quali la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Roma n. 5682/2015 in data 19 giugno 2015, reso in sede di esecuzione di ordinanze cautelari del Tribunale Amministrativo adito, recante l’indicazione degli elementi della divisa e degli stemmi dell’Associazione che dovrebbero essere modificati o eliminati al fine di ottenere la richiesta autorizzazione, lamentando difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità, sviamento e abnormità;
Vista la sentenza in epigrafe, n. 3485 in data 22 marzo 2016, con la quale il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione I ter, ha accolto il ricorso, condividendo la censura con la quale la ricorrente ha contestato che il diniego di autorizzazione possa basarsi sull’uso del termine “Polizia” e la censura relativa alla contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione che in altre sedi ha autorizzato l’uso dei segni distintivi di cui ora si tratta;
Visto il ricorso in epigrafe, rubricato al n. 4582/2016, con il quale il Ministero dell’Interno, unitamente alla Prefettura e alla Questura di Roma, propongono appello avverso la predetta sentenza, contestandone i presupposti e chiedendo la sua riforma e il rigetto del ricorso di primo grado;
Vista la memoria con la quale l’Associazione appellata chiede il rigetto dell’appello.
Considerato che l’appello risulta manifestamente fondato, e che il giudizio può quindi essere definito con sentenza in forma semplificata;
Avvisate le parti della suddetta possibilità all’udienza camerale di trattazione, senza che le stesse manifestassero obiezioni al riguardo;
Rilevato che l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza dispone di ampia discrezionalità riguardo l’approvazione delle divise e degli stemmi delle associazioni di volontariato che, come l’appellata, svolgono attività di supporti a quella delle organizzazioni pubbliche, operanti in tale settore, al fine di evitare pericolose confusioni fra le organizzazioni private e quelle pubbliche;
Ritenuto che se pure l’Associazione appellata sia stata autorizzata a inserire la parola “Polizia” nella propria denominazione, la stessa sia foriera di palesi equivoci, per cui il suo utilizzo comporta la necessità di rendere le divise e gli stemmi dei volontari immediatamente distinguibili da quelli degli operatori delle forze dell’ordine;
Rilevato che l’art. 2, terzo comma, del d.m. 8 agosto 2009 espressamente vieta l’utilizzo di uniformi, emblemi, simboli e altri segni distintivi o denominazioni riconducibili anche indirettamente alle forze dell’ordine;
Vista la sentenza di questo Consiglio di Stato, Sezione III, 11 luglio 2013, n. 3763;
Ritenuto che non appare manifestamente illogica e risulta invece conforme al dettato normativo appena richiamato la valutazione dell’Amministrazione la quale, ravvisando il fatto che alcuni elementi dell’abbigliamento dei volontari riproducono insegne analoghe a quelle identificative della Polizia di Stato, che alcuni capi per foggia e colore sono simili a quelli in dotazione al Corpo di Polizia Penitenziaria, che la divisa di rappresentanza risulta simile a quella precedentemente in uso al medesimo Corpo e che i rami d’ulivo circondanti l’aquila dorata ad ali spiegate sembrerebbero riprodurre il fregio inserito nell’abbigliamento del Corpo Forestale dello Stato, ha negato la richiesta autorizzazione;
Ribadito che l’utilizzo, autorizzato, del termine “Polizia” nella denominazione dell’Associazione imponga particolare cautela per evitare ulteriori confusioni fra questa e le forze dell’ordine;
Ritenuto che la sentenza appellata non possa essere condivisa nemmeno nella parte in cui afferma che le determinazioni impugnate in primo grado sono inficiate dalla contraddittorietà con l’impostazione seguita da altre strutture periferiche del Ministero dell’Interno; fermo restando, infatti, come appaia palesemente opportuno che l’attività dei diversi uffici periferici sia coordinata quanto meno qualora riguardi associazioni operanti su tutto il territorio nazionale, l’operato del Questore di Roma, che in base a quanto appena argomentato sfugge alla censura di illogicità e costituisce quindi legittimo esercizio della discrezionalità, non può essere condizionato dalle valutazioni di altri uffici che hanno sottovalutato le problematiche che hanno suggerito l’adozione del provvedimento impugnato;
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere l’appello e, in riforma della sentenza gravata, respingere il ricorso di primo grado;
Ritenuto che le spese di entrambi i gradi del giudizio debbano essere integralmente compensate fra le parti, in ragione della novità delle questioni trattate
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) - definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 4575/2016 - lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente spese e onorari dei due gradi del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni Luigi Maruotti
IL SEGRETARIO