Il CdS rigetta l'Appello proposta dal Ministero dell'Interno
1) - Il Ministero dell’Interno, con d.m. del 17 dicembre 2015, ha indetto un concorso per il conferimento di 320 posti di allievo vice-ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
2) - La signora -OMISSIS-, dopo aver superato la prova preselettiva e la prova scritta, è stata dichiarata non idonea al servizio per carenza dei requisiti psico-fisici previsti dal d.m. 30 giugno 2003, n. 198, con la motivazione “deficit staturale cm 157,6. Art. 3 comma 1 lett. b”, ed è stata conseguentemente esclusa dal concorso.
Il CdS precisa:
3) - L’appello è infondato e va respinto e, per l’effetto, deve essere confermata, sia pure con motivazione parzialmente diversa, la sentenza di primo grado.
4) - La legge n. 2 del 2015 ha perseguito la finalità di non precludere l’accesso ai corpi delle Forze armate in ragione della mancanza del solo requisito dell’altezza minima, ma di consentire la valutazione del soggetto aspirante in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi l’idoneità del soggetto allo svolgimento del servizio militare o d’istituto.
5) - Il regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2, è stato emanato con d.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2015, ed entrato in vigore il 13 gennaio 2016.
6) - Pertanto, costituisce un dato di fatto oggettivo che prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (21 gennaio 2016), il regolamento attuativo era entrato in vigore (13 gennaio 2016).
7) - L’entrata in vigore delle norme regolamentari, in sostanza, per effetto delle richiamate norme di legge preesistenti alla pubblicazione del bando, ha impedito in radice l’applicabilità delle norme precedenti, in quanto ormai abrogate e non più utilizzabili come parametri tecnici per l’operato delle commissioni mediche che devono valutare l’idoneità fisica dei candidati.

- A ciò deve aggiungersi che la previsione del bando non poteva comunque trovare certa applicazione per il possibile contrasto con la direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, in difetto di adeguata dimostrazione in ordine alla specificità delle mansioni che avrebbe potuto giustificare il permanere di una previsione escludente, generale ed astratta, fondata sul mero parametro dell’altezza, già peraltro sconfessato a livello normativo primario.
N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201900166 – Public 2019-01-08 -
Pubblicato il 08/01/2019
N. 00166/2019 REG. PROV. COLL.
N. 01775/2018 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1775 del 2018, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tagliamento, n. 76;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Quater, n. 9932 del 27 settembre 2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Giuseppe Naccarato e l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’Interno, con d.m. del 17 dicembre 2015, ha indetto un concorso per il conferimento di 320 posti di allievo vice-ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
La signora -OMISSIS-, dopo aver superato la prova preselettiva e la prova scritta, è stata dichiarata non idonea al servizio per carenza dei requisiti psico-fisici previsti dal d.m. 30 giugno 2003, n. 198, con la motivazione “deficit staturale cm 157,6. Art. 3 comma 1 lett. b”, ed è stata conseguentemente esclusa dal concorso.
Il T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Quater, con sentenza n. 9932 del 27 settembre 2017, ha accolto il ricorso proposto dall’interessata avverso il giudizio di inidoneità e la conseguente esclusione.
Di talché, il Ministero dell’Interno ha proposto il presente appello, articolato nelle seguenti doglianze:
- il requisito dell’altezza sarebbe un dato identitario, ben noto al soggetto partecipante, sicché l’interessata avrebbe dovuto impugnare immediatamente l’art. 2, lett. f), punto 2, del bando, in quanto addirittura preclusivo alla proposizione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale;
- la giurisprudenza in materia non sarebbe per nulla pacifica, segnando un’evoluzione contraddittoria; in particolare, è stato recentemente sostenuto che i limiti di altezza di cui alla previgente normativa non possono considerarsi immediatamente abrogati con l’entrata in vigore del regolamento e continuano ad applicarsi sino alla piena operatività dei nuovi criteri previsti dal d.p.r. in quanto, diversamente, si verificherebbe la situazione assurda che ai candidati ricompresi in graduatorie già approvate non potrebbe applicarsi alcun parametro: non quello dell’altezza, in quanto abrogato, e nemmeno quelli sostitutivi, individuati dal nuovo regolamento, che dispone soltanto per l’avvenire;
- il caso in esame rientrerebbe pienamente nella fattispecie descritta dall’art. 1, comma 4, della legge n. 2 del 2015, secondo cui, nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze Armate, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa, atteso che il bando di concorso è stato pubblicato dopo l’emanazione della legge n. 2 del 2015, ma prima dell’emanazione del regolamento, avvenuto in data 13 gennaio 2016;
- sussisterebbero seri dubbi in merito all’astratta possibilità che la legge n. 2 del 2015 potesse essere presupposto del bando prima dell’emanazione del regolamento di attuazione, atteso che, in primo luogo, non si comprenderebbe perché non potrebbero essere applicati i limiti di altezza se il bando di concorso è stato indetto prima della data in cui il d.p.r. dispone la non operatività dei limiti di altezza in materia di reclutamento fino ad allora previsti e, in secondo luogo, la legittimità della scelta operata dall’amministrazione sarebbe ancora al fatto che, al momento del bando, stante il vuoto regolamentare, una determinazione diversa sarebbe stata di fatto ineseguibile, mancando i parametri cui rapportare l’idoneità fisica dei candidati;
- in definitiva, nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici, avrebbe dovuto applicarsi la vigente normativa, che prevedeva i limiti di altezza;
- successivamente all’emanazione del bando e del nuovo regolamento sui parametri fisici, l’Amministrazione non avrebbe potuto applicare il d.p.r. n. 207 del 2015, ovvero operare una successiva modifica del bando di selezione, senza incorrere in vizi procedurali di disparità di trattamento, soprattutto per coloro che non avevano presentato domanda di partecipazione perché consapevoli di non possedere il requisito dell’altezza previsto;
- il giudice amministrativo non potrebbe annullare un atto in quanto applicativo di una norma che si ritenga superata dalla produzione legislativa ad essa successiva, vale a dire che l’illegittimità dell’atto non potrebbe essere rinvenuta nella irragionevolezza della normativa che ne sarebbe il presupposto;
- il giudice amministrativo non potrebbe disapplicare norme primarie ritenute incostituzionali, ma avrebbe potuto disapplicare la disposizione transitoria solo dopo la sua dichiarazione di incostituzionalità.
La signora -OMISSIS- ha contestato la fondatezza delle doglianze proposte ed ha concluso per il rigetto dell’appello; ha depositato, inoltre, successiva memoria a sostegno ed illustrazione delle proprie ragioni.
All’udienza pubblica del 6 dicembre 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato e va respinto e, per l’effetto, deve essere confermata, sia pure con motivazione parzialmente diversa, la sentenza di primo grado.
2.1. Il T.a.r. ha così statuito:
“Ritenuto, in particolare, che è fondata la censura formulata in ricorso in ordine all’illegittimità della esclusione per mancanza del requisito dell’altezza minima;
Considerato, in particolare, che a norma degli artt. 5, comma 3, e 6, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, attuativo della disciplina di cui alla l. 12 gennaio 2015, n. 2, per i bandi pubblicati successivamente al 13 gennaio 2016, non è più applicabile nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco;
Rilevato che ormai consolidata giurisprudenza ha valorizzato il precetto primario contenuto nella citata l. 2/2015 e i correlati principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale 15 aprile 1993, n. 163 e dalla direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, anche laddove si tratti di attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche, come quelle da svolgersi all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia, stabilendone la immediata operatività, ovvero, in altre parole, chiarendo che, ai fini dell’applicazione della predetta novella normativa, il discrimine temporale è costituito dal momento dell’arruolamento, di talché la disposizione deve trovare applicazione alle ammissioni nei ruoli successive alla data del 16 gennaio 2016 (tra altre, C. Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 855; 6 giugno 2017, n. 2706; Tar Lazio, Roma, I-bis, sentenze brevi 17 marzo 2017, n. 3632, e 13 luglio 2017, n. 8467; I-quater, ordinanze 14 settembre 2017, n. 4671 e 4696);
Rilevato che l’arruolamento conseguente al concorso di cui trattasi è sicuramente successivo a tale data;
Ritenuto che, per tutto quanto sopra, il ricorso deve essere accolto, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento degli atti gravati dalla ricorrente, nei limiti dell’interesse azionato in giudizio, misura che assorbe ogni altra domanda di accertamento e di condanna pure formulata in ricorso”.
2.2. Il corpus normativo in materia può essere così sinteticamente ricostruito.
La legge n. 2 del 2015 ha perseguito la finalità di non precludere l’accesso ai corpi delle Forze armate in ragione della mancanza del solo requisito dell’altezza minima, ma di consentire la valutazione del soggetto aspirante in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi l’idoneità del soggetto allo svolgimento del servizio militare o d’istituto.
L’art. 1, comma 1, della legge n. 2 del 2015, infatti, ha previsto che, al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall’art. 587 del d.P.R. n. 90 del 2010, con parametri atti a valutare l’idoneità fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma 1 dell’art. 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al d.lgs. n. 66 del 2010, è sostituita dalla seguente: “d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento”.
Il successivo comma 3 del richiamato art. 1 ha disposto che, “al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato” ed ha altresì precisato che “dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni”.
Il comma 4 dello stesso art. 1 ha poi stabilito che, “nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa”.
Il regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2, è stato emanato con d.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2015, ed entrato in vigore il 13 gennaio 2016.
L’art. 3 del regolamento è rubricato “parametri fisici” ed ha disposto che i candidati dei concorsi de quibus “devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella “A”, correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato”.
L’art. 5, comma 3, ha stabilito che “le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore”.
2.3. Il concorso per il conferimento di 320 posti di allievo vice-ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato cui ha partecipato la signora -OMISSIS- è stato indetto con d.m. in data 17 dicembre 2015 ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato, dall’art. 5 del bando, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire alla data del 21 gennaio 2016 (essendo stato il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 98 del 22 dicembre 2015).
Pertanto, costituisce un dato di fatto oggettivo che prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (21 gennaio 2016), il regolamento attuativo era entrato in vigore (13 gennaio 2016).
Di talché - ai sensi del citato art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 2 del 2015, essendo nelle more entrate in vigore le nuove disposizioni recante i parametri fisici per il reclutamento ed essendo state abrogate a tale data le precedenti norme sui limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi della specie - il bando di concorso deve ritenersi eterointegrato per effetto di legge, con la conseguenza che il numero 2 della lett. f), dell’art. 2 del bando doveva considerarsi automaticamente sostituito dal parametro di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 207 del 2015.
L’entrata in vigore delle norme regolamentari, in sostanza, per effetto delle richiamate norme di legge preesistenti alla pubblicazione del bando, ha impedito in radice l’applicabilità delle norme precedenti, in quanto ormai abrogate e non più utilizzabili come parametri tecnici per l’operato delle commissioni mediche che devono valutare l’idoneità fisica dei candidati.
D’altra parte, l’art. 2 del bando, al penultimo periodo, ha indicato che i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, facendo quindi riferimento ad una data in cui le previsioni regolamentari era già entrate in vigore.
Né può essere d’ostacolo alla detta esegesi la circostanza che l’art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2015 differisce l’applicazione delle disposizioni del regolamento ai bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data successiva alla sua entrata in vigore.
Infatti - a prescindere dalla considerazione che l’art. 5, comma 3, del regolamento è stato impugnato in primo grado dalla signora -OMISSIS-, in quanto idoneo a far sopravvivere, dopo l’avvenuta abrogazione della norma che lo disciplinava, un criterio di selezione discriminatorio e lesivo di fondamentali precetti costituzionali e che, nella memoria di appello, è chiaramente evidenziata sia l’entrata in vigore del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2005 in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, sia il contrasto tra la previsione contenuta nell’art. 5, comma 3, del detto regolamento e quanto disposto dalle norme primarie di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 2 del 2015 - la norma regolamentare non può comunque trovare applicazione, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti, per il suo contrasto con la fonte primaria, vale a dire con l’art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 2 del 2015 (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2014, n. 3623 in tema di disapplicazione, o di non applicazione, di atti regolamentari).
Tale esegesi, inoltre, non può ritenersi in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale che, in sintesi, afferma l’insensibilità del bando di concorso allo ius superveniens (cfr., per tutte, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2011).
Nel caso all’esame, tale indirizzo non può trovare applicazione, in primo luogo perché la norma primaria (art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 2 del 2015, che - fissando l’abrogazione delle precedenti norme e limitando l’applicazione delle stesse alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici - opera un rinvio alle norme regolamentari di futura produzione) è entrata in vigore ampiamente prima della pubblicazione del bando e, poi, perché, come si è detto, la norma regolamentare è divenuta efficace ed applicabile prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.
A ciò deve aggiungersi che la previsione del bando non poteva comunque trovare certa applicazione per il possibile contrasto con la direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, in difetto di adeguata dimostrazione in ordine alla specificità delle mansioni che avrebbe potuto giustificare il permanere di una previsione escludente, generale ed astratta, fondata sul mero parametro dell’altezza, già peraltro sconfessato a livello normativo primario.
Da tali considerazioni, discende che - dovendo ritenersi nel caso di specie il bando di concorso eterointegrato ai sensi del citato art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 2 del 2015, con la conseguenza che il requisito di cui al numero 2 della lett. f), dell’art. 2 del bando doveva considerarsi automaticamente sostituito dal parametro di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 207 del 2015 - nessun onere di immediata impugnazione di una clausola escludente sussisteva in capo all’interessata.
Analogamente, dovendosi fare applicazione dei parametri fisici di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 207 del 2015 - ai quali, ora per allora, dovrà essere sottoposta la signora -OMISSIS- in esecuzione della presente sentenza - nessun vuoto normativo poteva sussistere nel caso di specie, essendosi pienamente concretizzata la sostituzione del previgente parametro della mera altezza col parametro più complesso di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 207 del 2015.
Né, infine, può sussistere una disparità di trattamento rispetto ad altri potenziali aspiranti alla partecipazione al concorso, atteso che, come sottolineato più volte, le norme regolamentari, e tra queste l’art. 3 concernente i parametri fisici, sono entrate in vigore prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ed erano pienamente conoscibili dai possibili interessati in quanto pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 29 dicembre 2015.
3. Le spese del giudizio di appello, in ragione delle specifiche peculiarità della questione trattata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma, con motivazione parzialmente diversa, la sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Caponigro Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.