MAURO1964 ha scritto:vovoforum ha scritto:scusate se mi intrometto

ciao alex come stai? com'è finita poi con il discorso del cumulo redditi e pensione? mi ricordo che ne parlavano in un altro argomento. io alla fine ho rinunciato a lavorare quindi non so se è fattibile o no invece tu hai risolto? fai il cumulo e hai la decurtazione pensione oppure... sei a carico dell'amata suocera

cordialmente vovo
SALVE E SCUSATE SE MI INTROMETTO..
Io per il cumulo dei redditi da pensione ci ho sbattuto la testa per mesi a dx e sx. Tutti a dare le versioni più discordanti ma alla fine con l'aiuto di un avvocato specialista in materia di lavoro e di un valido funzionario dell'INPDAP ne sono venuto a capo.
Importante è non essere riformati con la categoria max dove nel Decreto si riporti "Inabilità assoluta permanente a
QUALSIASI MANSIONE".
In tutti gli altri casi ( anche quando la dicitura del decreto di riforma riporta "Inabilità assoluta e permanente ad ogni
PROFIQUO LAVORO.."), si può lavorare regolarmente entro però precise limitazioni:
a) Max 50 gg lavorativi annui
da dipendente a prescindere quale sia la mansione e/o il tipo di contratto e la remunerazione percepita;
b) superando i 50 gg. lavorativi annui si subisce una decurtazione sulla pensione (su tutto l'anno e non solo sui gg seguenti i 50) pari alla metà della differenza dell'importo della pensione e l'importo dell'assegno INPS pensione sociale che mi pare oggi si aggiri attorno ai 420,00 euro mensili. (spero di non sbagliare)
Es. reddito mensile da pensione 2.000,00 euro:
2.000,00 meno 420,00 = 1580,00
1580,00 : 2=
790,00 euro di trattenuta. (Che non è poco......)
c) Nel caso invece si svolga attività in proprio la trattenuta e pari al 50% dell'assegno di pensione percepito a prescindere dal reddito raggiunto nella libera professione.
Ovviamente, oltre alle trattenute sopra descritte, a fine anno si dovrà conguagliare i redditi ai fini IRPEF.
Attenzione: in caso di violazioni accertate le sanzioni sono pesanti. A prescindere dal tipo e entità della violazione, la sanzione è pari all'assegno di pensione ANNUALE!!!!!!!!! (Okkio quindi...)
Sperando di essere stato sufficientemente chiaro vi saluto.
MAURO1964

Ottimo contributo per gli utenti/colleghi.-
Circolare del Ministero dell’Interno n. 8996 del 26 ottobre 2012
[ Ricongiungimento e unità familiare ]
Assegno sociale INPS - L’importo per il 2012
Nuovo importo di 5.577 € l’anno
L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2012 è stato ritoccato dall’INPS a 429 €, pari a 5.577 € l’anno.
L’assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall’INPS a coloro che hanno almeno 65 anni di età e non arrivano a totalizzare un reddito annuo di 5.577 €, che spetta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari..
L’importo dell’assegno sociale è rilevante sotto diversi profili perché è il parametro:
per l’autorizzazione all’ingresso per il ricongiungimento familiare: lo straniero che chiede di essere autorizzato a farsi raggiungere dalle categorie stabilie dalla nuova normativa entrata in vigore il 5 novembre 2009, deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere;
per rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare e subordinato al possesso di questo requisito di reddito minimo (art. 9 TU);
ai fini di rilevare le condizioni economiche minime che devono essere garantite al lavoratore di cui si prevede l’assunzione tramite domanda di nulla osta attraverso le procedure previste dal Decreto Flussi.
Indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro, a prescindere dall’orario di lavoro, part-time o tempo pieno, vi debbono essere condizioni minime quanto meno pari all’importo dell’assegno sociale;
impossibile invece utilizzare l’importo dell’assegno sociale quale limite per il rinnovo del permesso di soggiorno o per l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, che invece devono prevedere una valutazione più complessa sulla situazione.
Ecco la nuova tabella dei redditi (L’importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità)
Richiedente - 5.577 € annui - 429 € mensili
1 familiare - 8.365,5 € annui - 643,5 € mensili
2 familiari - 11.154 € annuali - 858 € mensili
3 familiari - 13.942,5 € annuali - 1.072,5 € mensili
4 familiari - 16.731 € annuali - 1.287 € mensili
2 o più minori di 14 anni - 11.154 € annuali - 858€ mensili
2 o più minori di 14 anni e un familiare - 13.942,5

Cordialmente Gino59