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Re: LICENZE

Inviato: lun lug 23, 2012 10:41 pm
da lory61
delta81 ha scritto:ragazzi qualcuno mi risponde
Caro delta81, non succede tutti i sabati che uno decida di sposarsi e che, però, vuole utilizzare la licenza matrimoniale addirittura nell'anno successivo, diverso, a mio parere sarebbe se, tu ti sposi a settembre, e per motivi organizzativi, decidi di andare in viaggio di nozze a ottobre (faccio un esempio chiaramente), ecco che allora il posticipare la licenza collima e soddisfa le esigenze connesse a tale circostanza.
Sai, non è semplice rispondere!!!! Addirittura posso pensare che sia un caso limite nell'Arma intera, figuriamoci quì sul forum!!!!!!!
Io ho risposto al tuo appello perchè sei un bravo ragazzo, ma credimi, non è semplice soddisfarti!!!!! :?
Un saluto sincero e, ovviamente, auguri di un felice matrimonio!!!!! :) :)

Re: LICENZE

Inviato: mar lug 24, 2012 11:59 am
da Diabolikus
Perdonami, non volermene ma ritengo che sia una questione di rispetto, per chi ha profuso impegno nel cercare di fornire il proprio apporto, leggere il contenuto dei post che precedono, senza cercare la "frutta già sbucciata", considerato che all'interno degli stessi puoi tranquillamente trovare risposta al tuo quesito, al quale, peraltro, TI sei risposto da solo nel tuo post di apertura, citando la fonte "normativa".

Ricorda inoltre, se posso permettermi, che siamo spesso assoggettati all'arbitrarietà ed alla prassi non ortodossa di alcuni soggetti ai quali ci rivolgiamo, proprio perchè non ci documentiamo per sapere cosa ci spetta e cosa non.

Documentarsi vuol dire LEGGERE (e capire).

Quanto sopra, senza alcun intento di offesa e/o polemica, bensì solo e soltanto nel nostro interesse.

Saluti.

Diabolikus.

Re: LICENZE

Inviato: mer ago 15, 2012 1:39 am
da delta81
...ho risposto al tuo appello perchè sei un bravo ragazzo, ma credimi, non è semplice soddisfarti!!!!.... ?????? evito di risponderti.....

__________


Perdonami, non volermene ma ritengo che sia una questione di rispetto, per chi ha profuso impegno nel cercare di fornire il proprio apporto, leggere il contenuto dei post che precedono, senza cercare la "frutta già sbucciata", considerato che all'interno degli stessi puoi tranquillamente trovare risposta al tuo quesito, al quale, peraltro, TI sei risposto da solo nel tuo post di apertura, citando la fonte "normativa".

Ricorda inoltre, se posso permettermi, che siamo spesso assoggettati all'arbitrarietà ed alla prassi non ortodossa di alcuni soggetti ai quali ci rivolgiamo, proprio perchè non ci documentiamo per sapere cosa ci spetta e cosa non.

Documentarsi vuol dire LEGGERE (e capire).
Quanto sopra, senza alcun intento di offesa e/o polemica, bensì solo e soltanto nel nostro interesse.

Saluti.

La normativa è molto molto generica, c'è poco da capire....la domanda era per chi ne era a conoscenza ed aveva voglia di rispondere senza farne dell'ironia gratuita.... GRAZIE

Re: LICENZE

Inviato: mer ago 15, 2012 1:34 pm
da lory61
Scusami delta81, Tu hai evitato di rispondermi...............Io invece Ti ho risposto e, sebbene ci sia dentro anche dell'ironia (sappi che di questi tempi non gusta affatto), presumo di non essere stato ne volgare ne scortese, anzi se rileggi bene il post credo di essere stato piuttosto concreto nell'esposizione del pensiero!!!!!!!!!!
Tu, al contrario, con quel "evito di risponderti" non sei stato proprio "molto carino"!!!! :(
Ripensaci!!!!!!!!!

Re: LICENZE

Inviato: mer ago 15, 2012 5:01 pm
da fox62
Eh si, delta81 leggendo i post concordo pienamente con quanto scritto da lori61. Mi dispiace dirdelo ma forse ( uso il condizionale) fai parte della nuova Arma, che nulla ha che vedere, per abnegazione, senso di responsabilità, spirito di sacrificio etc, etc, etc,. Con i figli che l'Arma arruolò negli anni 70/inizi80. Anni in cui forse non eri ancora nato e adesso nascondendoti dietro una tastiera fai anche ironia alle domande che poni e non trovi la risposta voluta. Comunque pensa sempre prima di scrivere. Io anche non conoscendoti di persona ho già capito di che pasta sei fatto, nel senso che hai risposto in maniera non consone, a mio avviso a due pilastri del forun che sono lory61, e Diabolikus che se leggi quello che scrivono nei loro post ne capisci appieno lo spessore. Pertanto di auguro buon ferragosto e di saluto con i sensi della mia poca stima.

Re: LICENZE

Inviato: ven ago 17, 2012 3:12 pm
da delta81
Eh si, delta81 leggendo i post concordo pienamente con quanto scritto da lori61. Mi dispiace dirdelo ma forse ( uso il condizionale) fai parte della nuova Arma, che nulla ha che vedere, per abnegazione, senso di responsabilità, spirito di sacrificio etc, etc, etc,. SAREI IO QUELLO CHE DEVE PENSARE PRIMA DI SCRIVERE....MAI GENERALIZZARE, IL NOSTRO LAVORO E LA VECCHIA GUARDIA E' TRA LE PRIME COSE CHE INDIRETTAMENTE INSEGNA....
Con i figli che l'Arma arruolò negli anni 70/inizi80. Anni in cui forse non eri ancora nato e adesso nascondendoti dietro una tastiera C'E' ALTRO MODO IN UN FORUM PER ESPRIMERE IL PROPRIO PENSIERO???? fai anche ironia alle domande che poni e non trovi la risposta voluta. Comunque pensa sempre prima di scrivere. Io anche non conoscendoti di persona ho già capito di che pasta sei fatto, ED ANCHE IN QUESTO CASO, QUELLO SCORTESE SAREI IO.....

LE MIE PAROLE SONO STATE FRAINTESE; CHIEDO COMUNQUE SCUSA A lory61 E Diabolikus, LI RINGRAZIO PER IL TEMPO CHE MI HANNO DEDICATO ED AUGURO A TUTTI UNA BUONA GIORNATA!!!!

Re: LICENZE

Inviato: ven ago 17, 2012 8:01 pm
da lory61
Ciao delta81, io accetto di buon grado le Tue scuse, che comunque sono state corrette e puntuali.
Sono sicurissimo che anche fox62, che saluto e ringrazio di cuore, apprezzerà la Tua risposta, e se ha qualcosa da dire non esiterà a farlo!!!!!!

PS.= il mio "bravo ragazzo" era un modo di dire sincero e simpatico nei Tuoi confronti, per il solo fatto che sono 20 anni più vecchio, tutto qui!!!!!

Saluti

Re: LICENZE

Inviato: sab mar 30, 2013 4:15 pm
da panorama
Per notizia

Pag. 27 della pubblicazione del C.G.A. CC.

LICENZA PER MATRIMONIO (licenza straordinaria computabile nel limite massimo di 45 giorni annui)

a. Il beneficio:

(1) è un diritto soggettivo;
(2) compete nella misura di 15 giorni;
(3) è da porre in relazione con l’evento del connubio che lo origina, anche in un arco temporale non strettamente collimante con la celebrazione delle nozze, anteriormente o posteriormente ad essa, purchè la scelta soddisfi esigenze connesse a tale circostanza.

b. Non è consentito respingere la domanda di licenza, differendone o limitandone il periodo di godimento per esigenze di servizio. Infatti, la fruizione del beneficio non è soggetta a discrezionalità del Comandante che, a fronte della domanda dell’interessato, ha solo il potere di:

(1) controllare, richiedendo idonea certificazione, il reale verificarsi dell’evento per il quale è prevista la licenza;
(2) accertare che la relativa istanza venga proposta con congruo anticipo rispetto al periodo prescelto, che deve essere fissato entro un lasso di tempo dal matrimonio tale da rispettare il nesso di collegamento con l’evento.

Re: LICENZE

Inviato: mar apr 08, 2014 9:31 am
da panorama
licenza straordinaria per calamità.
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1) - Il ricorrente espone di svolgere nel tempo libero attività di volontariato con associazione accreditata presso l’albo della protezione civile della regione Abruzzo.

2) - il Comandante ha statuito di non concedere le licenze straordinarie richieste dal ricorrente per preminenti motivi di organico e di servizio, per svolgere attività di assistenza e supporto alla popolazione colpita dagli eventi sismici del 2012.

3) - Il ricorrente riferisce ulteriormente di avere quindi chiesto, ed ottenuto -per i medesimi periodi per i quali era stata chiesta la licenza straordinaria- di fruire della licenza ordinaria specificando che la stessa sarebbe stata utilizzata nelle operazioni di soccorso presso il campo “Abruzzo 2”.

4) - Con il ricorso in esame si censurano i predetti dinieghi e se ne chiede l’annullamento con conseguente condanna dell’amministrazione al reintegro del periodo di licenza ordinaria utilizzato in sostituzione di quella straordinaria.

IL TAR DI PESCARA scrive:

5) - Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

6) - In accoglimento della ulteriore domanda, va altresì disposto che l’amministrazione reintegri il ricorrente nel godimento della licenza ordinaria per complessivi dieci giorni.

Giusto x completezza vi rimando alla lettura qui sotto per meglio comprendere i vari passaggi dei fatti.
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03/04/2014 201400148 Sentenza 1


N. 00148/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. G. S., con domicilio eletto presso lo G. S. in Pescara, via Marco Polo 3;

contro
Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo di Chieti), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede della stessa domiciliato in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

per l'annullamento
delle Determinazioni n. … del 18 luglio 2012 e n. …. del 30 agosto 2012 con le quali il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo di Chieti ha statuito di non concedere le licenze straordinarie richieste dal ricorrente per preminenti motivi di organico e di servizio; nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori l'avv. G. S. per la parte ricorrente, l'avv. distrettuale dello Stato Domenico Pardi per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente espone di essere Maresciallo capo in servizio permanente nell’Arma dei Carabinieri ed attualmente presso l’Ufficio …. del Centro nazionale amministrativo in Chieti e di svolgere nel tempo libero attività di volontariato con associazione accreditata presso l’albo della protezione civile della regione Abruzzo. Deduce di aver presentato due successive istanze di concessione di periodi di licenza straordinaria per svolgere attività di assistenza e supporto alla popolazione colpita dagli eventi sismici verificatisi nel territorio emiliano tra il 20 e il 29 maggio 2012, che -benché corredate da parere favorevole del Capo Sezione e, la prima, anche del Capo Ufficio- erano tuttavia respinte dal Comandante del Centro “per preminenti motivi di organico e di servizio” nella considerazione che l’assenza veniva a verificarsi “in concomitanza con una maggiore riduzione della forza effettiva del Reparto di appartenenza, a causa delle assenze per la fruizione delle licenze di altri militari, che non consente un ulteriore depauperamento delle risorse disponibili”.

Il ricorrente riferisce ulteriormente di avere quindi chiesto, ed ottenuto -per i medesimi periodi per i quali era stata chiesta la licenza straordinaria- di fruire della licenza ordinaria specificando che la stessa sarebbe stata utilizzata nelle operazioni di soccorso presso il campo “Abruzzo 2” nel comune di …… (MO).

Con il ricorso in esame si censurano i predetti dinieghi e se ne chiede l’annullamento con conseguente condanna dell’amministrazione al reintegro del periodo di licenza ordinaria utilizzato in sostituzione di quella straordinaria.

Il ricorrente premette che la regolamentazione della materia si rinviene nel “compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi” approvato il 25 giugno 2004 dal Comandante generale dell’Arma che stabilisce che “la licenza straordinaria a) ha lo scopo di permettere al personale di assentarsi dal servizio in presenza di specifiche situazioni legittimanti … b) è subordinata alle esigenze di servizio” ed è concessa dal Comandante del Corpo. L’ipotesi di “soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali” è disciplinata da apposito paragrafo in cui sono stabiliti i limiti temporali (90 giorni annui, di cui massimo trenta continuativi, elevabili a 180 e 60), i presupposti legittimanti (tra cui la richiesta di intervento alle operazioni di soccorso effettuata dal Dipartimento della Protezione civile all’organizzazione di volontariato cui il militare è iscritto) ed i parametri di giudizio che ne regolamentano la concessione (“il beneficio può essere concesso solo se le eventuali e prioritarie esigenze di servizio, valutabili di volta in volta dal Comandante del Corpo, non siano impeditive al suo rilascio”).

Il ricorrente evidenzia quindi che le disposizioni interne che regolamentano l’istituto manifestano il particolare favore dell’Arma verso l’impegno volontario del personale in attività di soccorso, deducendone conseguenze invalidanti nei confronti della motivazione del diniego, che invece presupporrebbe il carattere recessivo della licenza straordinaria rispetto alla licenza ordinaria. Se la licenza straordinaria non è infatti concedibile ogni qualvolta vi siano militari in licenza ordinaria, ciò vuol dire, sostiene il ricorrente, che l’utilizzo dell’istituto viene ad essere precluso nei periodi tradizionalmente feriali così stabilendosi una incongrua “recessività della licenza straordinaria”.

L’erronea logica seguita si manifesterebbe ulteriormente nella contraddittorietà del comportamento complessivo dell’amministrazione, che ha reiteratamente negato la licenza straordinaria salvo consentire al militare di fruire nei medesimi giorni della licenza ordinaria: “a rigore, se il problema era di non potere fare a meno dell’unità lavorativa in relazione a gravi quanto irrimediabili carenze d’organico nel frangente temporale considerato, allora non avrebbe dovuto essere concessa, o comunque avrebbe dovuto essere differita, anche la licenza ordinaria” (pagg. 12 e 13 del ricorso, concetto ribadito a pag. 16).

La motivazione sarebbe peraltro inidonea a sostenere il diniego in quanto fondata su esigenze di servizio eventuali e non in atto, come dimostrano i pareri favorevoli degli immediati superiori gerarchici che avrebbero dovuto imporre una specifica confutazione delle valutazioni in essi espresse.

Il riferimento successivo, espresso dal Capo Ufficio che così si adeguava al precedente diniego, allo stravolgimento organizzativo conseguente all’ipotesi di generalizzato ricorso a tale tipo di licenza, manifesterebbe peraltro una motivazione sottesa che svilisce l’istituto in manifesto contrasto con lo spirito delle disposizioni regolamentari.

La difesa dell’amministrazione è affidata al “rapporto circostanziato” del Comando del Centro Nazionale Amministrativo, allegato alle produzioni della difesa statale.

Richiamate le disposizioni in materia, evidenziato il potere organizzativo del datore di lavoro di fissare il periodo di godimento dei permessi spettanti al dipendente, l’amministrazione segnala la situazione di carenza organica nella Sezione in questione nonché il consistente aumento dei carichi di lavoro in conseguenza di nuove funzioni attribuite dalla legislazione recente (si cita l’obbligo di rilascio, a richiesta dell’interessato, della certificazione del ……. introdotto dall’art. 24 d.l. 201/2011, la cui elaborazione fa capo proprio all’ufficio cui è addetto il ricorrente), circostanze tali da evidenziare il legittimo esercizio della discrezionalità attribuita al Comandante del CNA. L’amministrazione esclude quindi che via sia una contraddizione nel diverso esito delle richieste di licenze straordinarie ed ordinarie, essendo il diniego delle prime e l’accoglimento delle seconde determinato dalla diversità di competenze, facendo capo la concessione della licenza straordinaria ad organo “la cui valutazione … si basa su aspetti, condizioni e motivazioni di più generale respiro” rispetto a quella effettuata dal diretto superiore che ha concesso la licenza ordinaria, con la finalità di “garantire l’indispensabile continuità ed efficienza del servizio istituzionale che il Centro Nazionale Amministrativo garantisce nel delicato comparto di cui è competente”.

Il collegio ritiene essere evidente che la concessione della licenza straordinaria dipende da una valutazione discrezionale dell’autorità competente e che il riferimento ad una particolare carenza di organico riscontrata nella situazione organizzativa in cui si colloca l’ufficio del ricorrente è astrattamente in grado di sostenere il diniego. Appaiono infatti infondate le censure del ricorrente che contestano all’amministrazione di avere svalutato l’istituto e privilegiato la licenza ordinaria, ritenendo il collegio che l’insufficienza di personale rispetto alla necessità di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali sia da annoverare tra le situazioni astrattamente idonee a precludere la concessione della licenza straordinaria . Visto che il ricorrente non sostiene che il favor regolamentare verso lo svolgimento delle attività di soccorso imponesse il richiamo in servizio del personale in licenza o la revisione della programmazione delle ferie, non si vede infatti che altro modo –se non negando l’assenso ad ulteriori richieste- l’amministrazione poteva garantirsi la presenza in servizio di un contingente di personale adeguato al corretto espletamento delle funzioni istituzionali.

E tuttavia, se è infondato ritenere che il diniego rappresenti l’espressione di una sottostante avversione verso l’istituto, va constatato che la valutazione delle concrete esigenze di servizio è invece caratterizzata dalla contraddittorietà censurata in ricorso.

L’amministrazione evidenzia che il Comandante aveva dettato in precedenza i criteri da adottare per il rilascio delle licenze, disponendo che non potesse essere superato “un terzo della forza in assenza”, e che nel periodo in questione “l’intero CNA era al limite del terzo della forza in assenza”, situazione tale da escludere persino la concessione di licenze ordinarie, a maggior ragione di quelle non programmate. E tuttavia l’esistenza di una situazione preclusiva è esclusa dal comportamento complessivo dell’amministrazione, i cui provvedimenti non sono coerentemente preordinati a garantire la presenza del ricorrente così da evitare di lasciare sguarnito l’ufficio, essendo stato allo stesso consentito di allontanarsi comunque dal servizio, sia pure ad un titolo diverso da quello richiesto in via principale. E’ in tale prospettiva manifestamente contraddittorio che il medesimo giorno (29 agosto 2012) il Capo Ufficio, anche “in relazione alla oggettiva situazione organica della …. sezione dell’Ufficio …..”, da un lato propendeva “per la contrarietà alla concessione” della licenza straordinaria mentre dall’altro concedeva al ricorrente la licenza ordinaria “per recarsi a …… (MO)”, così evidenziando l’assenza di esigenze di servizio “preminenti” sull’opposto interesse manifestato attraverso le istanze.

Per quanto la concessione della licenza ordinaria ed il diniego di quella straordinaria siano il risultato di valutazioni finali effettuate da organi diversi, resta il fatto che alla base di entrambe vi è lo stesso presupposto, ossia l’aderenza ai “criteri da adottare per il rilascio delle licenze” e quindi la necessità che i provvedimenti in materia non determinino il superamento del limite del terzo di forza assente. La concessione della licenza ordinaria evidenzia che la situazione delle assenze “era al limite del terzo” senza che tale tetto fosse stato tuttavia raggiunto, dovendosi ritenere la conformità del provvedimento del Capo Ufficio ai predetti “criteri” dettati con lettera del 23 novembre 2011.

E’ perciò insufficiente la motivazione fornita riguardo alle “preminenti esigenze di servizio”, tenuto conto della situazione concreta (“di volta in volta”) anche alla luce dei pareri favorevoli degli immediati superiori gerarchici e del fatto che l’esistenza di un simile obiettivo impedimento sembra manifestamente esclusa dalla concessione della licenza ordinaria.

Avendo la stessa amministrazione escluso la necessità della presenza in servizio del ricorrente, sembra arbitrario consentire l’assenza a titolo di licenza ordinaria ma non straordinaria: una volta riscontrati i presupposti previsti dalla norma regolamentare e verificata la presenza di un margine di licenze concedibili rispetto al limite del terzo e comunque l’insussistenza di altre preclusive preminenti esigenze di servizio, non sembra cioè ammissibile che l’amministrazione possa accogliere un tipo di istanze e respingerne altre.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

In accoglimento della ulteriore domanda, va altresì disposto che l’amministrazione reintegri il ricorrente nel godimento della licenza ordinaria per complessivi dieci giorni.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 1.500(millecinquecento) oltre accessori di legge.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie con gli effetti indicati in motivazione. Spese a carico dell’amministrazione soccombente liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2014

Re: LICENZE

Inviato: gio mag 21, 2020 10:49 am
da panorama
per i colleghi CC.,


CGA 20 maggio 2020

"Cessione delle ferie"

Re: LICENZE

Inviato: dom mag 31, 2020 10:11 pm
da panorama
UNARMA scrive sulla Cessione delle ferie