Re: Causa di servizio e visita fiscale
Inviato: ven apr 27, 2012 10:08 pm
Basta fare un giro in internet per trovare una circolare del ministero della difesa diretta al proprio personale civile " M_D GCIV Prot.n. 68304 del 7.10.2011" che recita " Sono rimaste immutate le cause di esenzione dal suddetto regime di reperibilità come già indicate nella circolare della scrivente n. 36735 del 26 maggio 2011 (di quest'ultima circolare allego una parte in basso).
La circolare datata 15.3.2010 del dipartimento della funzione pubblica, indirizzata anche al ministero della difesa, specifica che nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare dell'incaricato A.S.L., lo stesso non andrebbe incontro a responsabilità per il fatto e all'applicazione delle relative sanzioni.
Per malattia dipendente da causa di servizio sono esentati dalla visita fiscale i dipendenti civili del ministero della difesa a maggior ragione lo sono i dipendenti militari.
http://difesa.usb.it/fileadmin/archivio ... iscali.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA ... 202011.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegati.unina.it/ateneo/circola ... Parere.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao Rambo
5. Situazioni particolari: sussistono, inoltre, situazioni particolari per le quali
l’Amministrazione deve conoscere la diagnosi ai fini dell’esenzione dalle decurtazioni
economiche (assenza per malattia dipendente da causa di servizio o da infortunio) e dal
regime di reperibilità connesso alle visite fiscali (a tal fine il Decreto 18.12.2009, n. 206,
prevede le fattispecie di assenze riconducibili a: patologie gravi che richiedono terapie
salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
stati patologici sottesi e connessi alla situazione di invalidità riconosciuta). In tali ipotesi
permane l’obbligo per il medico di trasmettere per via telematica l’ “attestato” di malattia ai
fini della giustificazione dell’assenza mentre ai fini degli effetti specifici previsti dal regime
particolare il lavoratore avrà l’onere di presentare il “certificato” di malattia (modulo
telematico rilasciato dal medico in forma cartacea su richiesta del dipendente) completo dei
necessari dati e informazioni inserite nei campi predisposti per la diagnosi e per le note
ulteriori.
La circolare datata 15.3.2010 del dipartimento della funzione pubblica, indirizzata anche al ministero della difesa, specifica che nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare dell'incaricato A.S.L., lo stesso non andrebbe incontro a responsabilità per il fatto e all'applicazione delle relative sanzioni.
Per malattia dipendente da causa di servizio sono esentati dalla visita fiscale i dipendenti civili del ministero della difesa a maggior ragione lo sono i dipendenti militari.
http://difesa.usb.it/fileadmin/archivio ... iscali.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA ... 202011.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegati.unina.it/ateneo/circola ... Parere.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao Rambo
5. Situazioni particolari: sussistono, inoltre, situazioni particolari per le quali
l’Amministrazione deve conoscere la diagnosi ai fini dell’esenzione dalle decurtazioni
economiche (assenza per malattia dipendente da causa di servizio o da infortunio) e dal
regime di reperibilità connesso alle visite fiscali (a tal fine il Decreto 18.12.2009, n. 206,
prevede le fattispecie di assenze riconducibili a: patologie gravi che richiedono terapie
salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
stati patologici sottesi e connessi alla situazione di invalidità riconosciuta). In tali ipotesi
permane l’obbligo per il medico di trasmettere per via telematica l’ “attestato” di malattia ai
fini della giustificazione dell’assenza mentre ai fini degli effetti specifici previsti dal regime
particolare il lavoratore avrà l’onere di presentare il “certificato” di malattia (modulo
telematico rilasciato dal medico in forma cartacea su richiesta del dipendente) completo dei
necessari dati e informazioni inserite nei campi predisposti per la diagnosi e per le note
ulteriori.