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DATA: 15.02.2011
NEWS:
NUOVO CODICE MILITARE E TESTO UNICO (Decreto Legislativo nr. 66 del 15/3/2010 e D.p.R. 15.03.2010 nr.90) L’emanazione del Nuovo Codice e Testo Unico dei Regolamenti Militari, approvato con la sola complicità dei Vertici Militari e delle cosiddette Rappresentanze Militari che hanno barattato la loro Proroga al mandato con il Proprio Silenzio, a discapito di otre 300 Mila Uomini Con le stellette, ha proiettato i Militari, i Carabinieri ed i Finanzieri indietro di oltre 50 anni, abrogando ogni Diritto, pur guadagnato con enormi sacrifici, come quello del Diritto alla Difesa nei Procedimenti Disciplinari, al Contraddittorio nelle Note Caratteristiche, alla Partecipazione nei Procedimenti Amministrativi ed alla Vita Militare in tema di trasparenza. Con l’emanazione delle Nuove Norme Militari, che non sono affatto innovative, il Ministro della Difesa ha voluto dare ai Generali ogni potere, in ordine all’ingresso nelle Forze Armate, alla mobilità, alle carriere, alle destituzioni, agli incarichi, alle sanzioni disciplinari, ed a tutto quanto altro riguarda oltre 300 mila uomini con le stellette del Comparto Militare e di Sicurezza, proiettati in un futuro di “ terrore” nel poter perdere il proprio posto di lavoro, la propria serenità familiare, la propria serenità professionale, a vita, ovvero sia durante il servizio che una volta fuori servizio, ovvero in Congedo. Circostanza grave è l’applicazione del Nuovo Codice circa le Sanzioni di Stato, anche a tutti gli ex Carabinieri, seppur in Congedo Illimitato o Assoluto, da svariati anni ed oggi impegnati magari in Politica, in Giornalismo, in Organizzazioni Sindacali, o in Attività Sociali, e tanto per non meglio specificati “Motivi Disciplinari” sanciti e giudicati ad insindacabile giudizio dagli Ufficiali Generali dell’Arma in Servizio. I militari in Congedo, infatti, come sancito dal nuovo codice, possono incorrere nella “Perdita del Grado” anche a seguito di Provvedimenti di Archiviazione di vicende Penali, sanzione che viene fatta decorrere a carattere retroattivo e sospendere un emolumento pensionistico ricevuto a seguito di lesioni ed infermità causate dal servizio stesso. L'UNAC stà raccogliendo le centinaia le lettere che ex carabinieri stanno ricevendo di revoca della Propria Pensione a cui hanno diritto invece per “infermità” . Tensioni aggiunte alle tantissime già esistenti nelle Fila dell’Arma che vanno a discapito della Collettività in termini di rispondenza per la Sicurezza Sociale. All’Unione Nazionale Arma Carabinieri è stata richiesta la propria mobilitazione nazionale, con manifestazioni da svolgere innanzi alle Sedi del Ministero della Difesa e del Parlamento nonché innanzi alle sedi dei Comandi Militari dell’Arma dei Carabinieri di diverse Città Italiane, tra cui Bari, Napoli, Milano, Roma e Palermo. In Allegato alla presente una breve disamina su alcuni Articoli Incriminati del Nuovo Codice Militare. TUTTI I CARABINIERI IN SERVIZIO ED IN CONGEDO SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE. SALVAGUARDATE IL VOSTRO LAVORO, IL VOSTRO FUTURO. GLI INTERESSARI POSSONO INVIARE UNA E-MAIL CONTENETE I PROPRI RECAPITI AL SEGUENTE INDIRIZZO:
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presidenza@carabinieri-unione.it.-
AL MINISTRO DELLA DIFESA Interrogazione a Risposta scritta. Premesso che: Il Nuovo Codice dell’Ordinamento Militare, ed il Relativo Testo Unico -Decreto Legislativo nr. 66 del 15/3/2010 e D.p.R. 15.03.2010 nr.90 - hanno introdotto tra gli altri, alcune normative disciplinanti lo Status Militare di tutti gli Appartenenti alle Forze Armate e Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, ovvero Arma Carabinieri e Guardia di Finanza. In particolare, risultano essere state introdotte norme restrittive dei Diritti fondamentali garantiti anche per i Militari, dalla Carta Costituzionale, come il Diritto alla Difesa ed alla partecipazione nei Procedimenti Amministrativi, il Diritto alla Libertà di Associazione anche per la tutela dei propri interessi, ed il Diritto alla libera manifestazione del Pensiero. L’Unione Nazionale Arma Carabinieri, associazione nazionale, punto di riferimento da oltre 20 anni in termini assistenziali per tutti i Carabinieri in servizio ed in Congedo, e per gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia ad Ordinamento Militare, ha raccolto negli ultimi mesi una miriade di contenziosi aperti tra i Carabinieri di Base, operanti sul territorio, ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, i cui Generali dei vari Reparti Territoriali, nel dare interpretazione spesso arbitraria ed errata alle Nuove Norme introdotte – si ricorda con il solo coinvolgimento dell’ Ufficio Legislativo del Comando Generale ( retto da Ufficiali Generali e senza alcun coinvolgimento delle associazioni che rappresentano la “Base” dei Carabinieri e Finanzieri), penalizzano i Carabinieri dipendenti, costretti ad operare in un clima di minor serenità nel quotidiano servizio d’istituto di lotta alla criminalità e fatto grave penalizzano anche i Carabinieri costretti al Congedo forzato dalle Commissioni Mediche Militari, per aver contratto Infermità e Malattie a causa del proprio servizio svolto, e quindi mandati n Congedo Assoluto per non essere più idonei al servizio perché invalidi. In particolare, l’art.861 del Nuovo Codice, disciplina tra le Sanzioni Disciplinari di Stato , “ LA PERDITA DEL GRADO” che può essere disposta per vari motivi, tra cui quelli per RIMOZIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI, che produce LICENZIAMENTO IMMEDIATO per i Carabinieri in servizio, e Perdita della Pensione per i Carabinieri “Riformati” dal Servizio per aver subito lesioni ed infermità a causa del proprio lavoro, facendo tra l’altro discendere il malcapitato al ruolo di Militari di truppa dell’Esercito. L’art. 865 dispone infatti, per i Carabinieri e Finanzieri anche in Congedo Assoluto, perché “invalidi” , di subire la Sanzione di Stato della “perdita del Grado” quale sanzione disciplinare adottata a seguito di un procedimento disciplinare, nel quale l’interessato NON ha Diritto, per esempio, pur essendo un “civile” di farsi assistere da un Avvocato Difensore, o da un Sindacalista di Settore, ne di poter partecipare al proprio Procedimento attraverso l’estrazione di copia degli Atti ( legge 241/90 ) vietata dall’art. 1050 dello stesso Codice. Inoltre il procedimento medesimo anche nei confronti dei Carabinieri e Finanzieri “invalidi” , costringe gli stessi a notevoli spese di spostamenti e pernottamenti oltre che a sottostare al Giudizio svolto da una Commissione composta esclusivamente da Ufficiali in Servizio permanente, senza alcuna Garanzia di Difesa e contraddittorio, costringendo esclusivamente il Militare “inquisito” ad adire, le sole vie Giudiziarie Amministrative, ( essendo negato il Ricorso al Giudice del Lavoro ) già oberate da arretrati, e tanto solo a “provvedimento ormai emanato” naturalmente ad insindacabile giudizio di Ufficiali dell’Arma. L’Art. 1392 del Codice Militare inoltre al comma 3° stabilisce che il Carabiniere o Finanziere può subire “la perdita del grado” ovvero una SANZIONE DI STATO, anche quando si è di fronte ad un PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE del Procedimento Penale eventualmente a carico del Militare, che in tal caso diventerebbe PARTE LESA, ma verrebbe destituito lo stesso. In Sostanza viene data la POTESTA’ INSINDACABILE agli Ufficiali dell’Arma, di decidere della sorte di un Carabiniere, Finanziere e Militare, in servizio ed in Congedo, sostituendosi al GIUDICE NATURALE della CAUSA che invece né ha Disposto l’Archiviazione. E’ pur vero che l’Azione Disciplinare può essere intrapresa in maniera autonoma dall’amministrazione Militare, che ha il diritto di valutare la vicenda ambito “istituzione”, ma è anche vero che la stessa, non può sostituirsi negli “effetti” prodotti, sullo Status del Militare, al GIUDICE NATURALE. In altre parole, ci troviamo di fronte alla circostanza che un fatto Penalmente Rilevante, produce, comunque la PERDITA DEL GRADO e quindi la Destituzione e/o la Perdita della Pensione al Militare, sia in caso di Condanna che di Assoluzione e/o Archiviazione e/o Estinzione per altre causa del procedimento penale stesso. L’Art. 867, stabilisce infatti che per i Carabinieri in Congedo, “la perdita del Grado” viene inflitta dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri; L’Art. 880, stabilisce che anche il Militare in Congedo Assoluto ( pur non avendo più alcun obbligo militare perché divenuto inabile) è soggetto alle disposizioni di legge, riflettenti il Grado e la Disciplina; Considerato: Che, oltre a gravissimi effetti prodotti dalle Norme suddette nei confronti di tutti i Carabinieri in Servizio ed in Congedo, sotto il profilo Morale, Professionale e di mancanza di serenità, và evidenziato come nell’Ambito della Società Civile, sono tutt’ora operanti in sede Parlamentare, Giornalistica, Sindacale, Politica, dell’Avvocatura etc.etc. ex Carabinieri e Finanzieri in Congedo, i quali, essendo sottoposti dal Nuovo Codice, al “controllo” ( soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina art. 880 ) degli Ufficiali in Servizio dell’Arma che formano le Commissioni di Disciplina e ne ordinano le Inchieste Formali, si vedrebbero sottoposti ad Azione Disciplinare di Stato, ed essere RIMOSSI DAL GRADO, con decorrenza dalla data di Cessazione dal Servizio ( art.867 del Codice ) , e tanto PER MOTIVI DISCIPLINARI, magari per aver espresso un parere negativo in “ sede Parlamentare” nei confronti di Ufficiali dell’Arma superiori Gerarchici, in attività di Servizio, o per aver scritto un Articolo stampa in esercizio di attività giornalistica NON Gradito dal Comandante Generale dell’Arma, o ancor più grave, per aver esercitato in sede Politica “ una critica all’Istituzione Militare e di Polizia”, fatti tutti rientranti nelle Tipologie di applicazione della Sanzione di Stato. Tale situazione si pone in gravissimo contrasto con le norme che regolano un Stato Democratico, mettendo un potere incondizionato nelle mani di Dirigenti di Forza Armata, nei confronti di Cittadini, che oggi operano nella Società Civile in altri incarichi, che a torto o a ragione hanno svolto, per un periodo limitato della propria vita, il servizio militare. Si chiede Al Ministro Della Difesa a) Se debba subito emanare una norma correttiva di attuazione del Codice, che esclude l’applicabilità dello stesso in tema di Sanzioni Disciplinari di Stato e/o altro, nei confronti di CITTADINI CIVILI non più Militari, perché cessati dal Servizio Militare per qualsiasi ragione. b) Se nelle more di detto provvedimento legislativo, debba emanare subito una Circolare diretta a tutti i Comandi Generali delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento Militare, evidenziando la grave “situazione” venutasi a creare ed invitando situazioni correttive in tal senso; c) Se debba intervenire nel merito eliminando tutte le sperequazioni evidenziate con profili di incostituzionalità, penalizzanti i Diritti di tutti i Carabinieri e Finanzieri in servizio;