Ciao Billj,
Ti ho già risposto a questa domanda, e comunque ho risposto a decine di domande simili.
E' sufficiente anche una patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio in passato ai fini di equo indennizzo dal Comitato di Verifica (anche se ascritta a tab.B o non ascrivibile a categoria) e ascritta successivamente al congedo oppure nel verbale di riforma totale ad almeno 8^ categoria AI FINI DI P.P.O."a vita" per aver diritto automaticamente alla pensione privilegiata a vita.
Tutte le altre patologie non servono a nulla se non a complicare l'iter burocratico, a meno che non si arrivi ad una delle prime categorie della tabella A sempre riferite a patologie tutte riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Comitato.
Saluti Roberto
Congedo a seguito di malattia
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Re: Congedo a seguito di malattia
Messaggio da Roberto Mandarino »
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: Congedo a seguito di malattia
ricorso Accolto
1) - la ricorrente è stata collocata in aspettativa per infermità allo stato degli atti non dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 517 e ha dichiarato la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 6 novembre 2013 e la collocazione in congedo assoluto, a norma degli artt. 923, comma 1, lettera b) e 929, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) - In particolare, in data 6 novembre 2013 è stato notificato alla parte ricorrente, …... , il verbale BL/B …... della Prima Commissione Medica Ospedaliera, di idoneità permanente al S.M.I. in modo assoluto, da collocare in congedo assoluto e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile.
3) - ha proposto ricorso avverso tale verbale innanzi alla Commissione Medica di seconda istanza, che l’ha invitata a presentarsi alla visita medica, fissata per la data del 16 dicembre 2013.
- La stessa ha comunicato, in data 12 dicembre 2013, di soffrire di una -OMISSIS- e, dunque, di essere impossibilitata a spostarsi dalla propria abitazione, chiedendo il rinvio della visita medica.
4) - La Commissione medica di seconda istanza ha provveduto a riconvocare la ricorrente alla data del 12 marzo 2014, ma, anche in questo caso, la stessa chiedeva il differimento della visita medica, stante la degenza della medesima in ospedale
5) - La Commissione medica di seconda istanza, con nota del 13.3.2014, ha provveduto a convocare, ancora una volta, la ricorrente, fissando la visita medica alla data del 10 aprile 2014, aggiungendo altresì che, in caso di mancata presentazione, avrebbe considerato il ricorso inevaso, in quanto alla predetta data sarebbero trascorsi oltre 5 mesi dal primo giudizio di permanente non idoneità, che, oltretutto, risulta essere stato espresso al termine del periodo massimo di aspettativa per temporanea non idoneità, previsto per il ruolo di appartenenza.
- Il medesimo atto ha rilevato che “la reiterata assenza alle convocazioni a visita, giustificata con motivi sanitari attestanti una condizione di temporanea non idoneità sussistente oltre il periodo massimo di aspettativa fruibile e già fruito , non può che confermare il giudizio di non idoneità già formulato in sede di Commissione di prima istanza”.
6) - La ricorrente, tuttavia, ha chiesto un ulteriore rinvio della visita in quanto ricoverata presso il Policlinico Umberto I, reparto di OMISSIS, per sostenere alcuni esami e successivamente, sottoporsi a intervento chirurgico.
7) - La Commissione medica di seconda istanza, con comunicazione n. ...... del 7 aprile 2014, ha ribadito quanto indicato con la comunicazione del 13.3.2014 e restituito il ricorso come inevaso.
- Parte ricorrente ha contestato la comunicazione del 7 aprile 2014 ma la Commissione, con provvedimento del 23 giugno 2014, ha ribadito il contenuto delle proprie precedenti comunicazioni, specificando altresì che il giudizio di non idoneità al servizio sarebbe stato espresso al termine del periodo massimo di aspettativa fruibile e che, in ogni caso, dalla certificazione sanitaria inviata a sostegno delle mancate presentazioni a visita presso la Commissione, emergerebbero patologie gravi e inabilitanti e, che, quindi, non sussisteva la possibilità di una nuova convocazione né di una visita domiciliare, né emergeva alcun elemento a favore di un possibile accoglimento del ricorso né di un Giudizio di idoneità al servizio militare.
IL TAR scrive:
9) - Con ordinanza del 28/12/2018 n. 12610/2018, il Collegio ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione in ordine al giorno in cui è decorso il termine finale del periodo massimo di aspettativa concesso nel quinquennio e sull’effettiva fruizione o computo dei giorni di licenza ordinaria 2012 e dei giorni di licenza straordinaria, e sui 95 giorni in cui la ricorrente sarebbe stata a disposizione degli organi sanitari.
10) - Come ha chiarito l’Amministrazione all’esito dell’ordinanza istruttoria del 28/12/2018 n. 12610/2018, il termine finale del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio dalla ricorrente non era decorso alla data del 6 novembre 2013, giorno in cui è stata giudicata permanentemente non idonea al servizio militare incondizionato.
11) - A questo punto, assumono rilievo le sole circostanze volte a inficiare l’esistenza della non idoneità permanente al servizio o le carenze procedimentali relativa al suindicato accertamento del 6 novembre 2013.
12) - Rileva, a questo punto, il Collegio la fondatezza della censura formulata dalla ricorrente in ordine alla circostanza che, a fronte del documentato impedimento della parte a presenziare alla visita medica del 10 aprile 2014, la Commissione medica di seconda istanza non ha disposto una visita domiciliare, ai sensi dell’art. art. 198, comma 10, del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 (Accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio).
13) - La norma in questione prevede, infatti, che “il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa”.
14) - A fonte dell’impedimento di parte ricorrente, quindi, sebbene ci fossero stati già due precedenti rinvii, sarebbe dovuto essere disposto un ulteriore rinvio oppure, come era nei poteri della Commissione, la visita a domicilio.
15) - Nel caso di effettivo impedimento per cause oggettive, quali quelle per motivi di salute (nel caso di specie il ricovero presso il Policlinico Umberto I, reparto di ....., per sostenere alcuni esami e successivamente, sottoporsi a intervento chirurgico), l’interessato non può essere privato della possibilità di esperire in pieno il ricorso dinanzi alla indicata Commissione volto alla verifica della sua effettiva inidoneità permanente al servizio.
16) - Per quanto indicato il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’atto gravato deve essere annullato, fatti salvi, come indicato, i successivi provvedimenti da parte dell’Amministrazione.
N.B.: rileggi i punti n. 11, 12, 13, 14 e 15 - 16.
Allego
1) - la ricorrente è stata collocata in aspettativa per infermità allo stato degli atti non dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 517 e ha dichiarato la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 6 novembre 2013 e la collocazione in congedo assoluto, a norma degli artt. 923, comma 1, lettera b) e 929, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) - In particolare, in data 6 novembre 2013 è stato notificato alla parte ricorrente, …... , il verbale BL/B …... della Prima Commissione Medica Ospedaliera, di idoneità permanente al S.M.I. in modo assoluto, da collocare in congedo assoluto e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile.
3) - ha proposto ricorso avverso tale verbale innanzi alla Commissione Medica di seconda istanza, che l’ha invitata a presentarsi alla visita medica, fissata per la data del 16 dicembre 2013.
- La stessa ha comunicato, in data 12 dicembre 2013, di soffrire di una -OMISSIS- e, dunque, di essere impossibilitata a spostarsi dalla propria abitazione, chiedendo il rinvio della visita medica.
4) - La Commissione medica di seconda istanza ha provveduto a riconvocare la ricorrente alla data del 12 marzo 2014, ma, anche in questo caso, la stessa chiedeva il differimento della visita medica, stante la degenza della medesima in ospedale
5) - La Commissione medica di seconda istanza, con nota del 13.3.2014, ha provveduto a convocare, ancora una volta, la ricorrente, fissando la visita medica alla data del 10 aprile 2014, aggiungendo altresì che, in caso di mancata presentazione, avrebbe considerato il ricorso inevaso, in quanto alla predetta data sarebbero trascorsi oltre 5 mesi dal primo giudizio di permanente non idoneità, che, oltretutto, risulta essere stato espresso al termine del periodo massimo di aspettativa per temporanea non idoneità, previsto per il ruolo di appartenenza.
- Il medesimo atto ha rilevato che “la reiterata assenza alle convocazioni a visita, giustificata con motivi sanitari attestanti una condizione di temporanea non idoneità sussistente oltre il periodo massimo di aspettativa fruibile e già fruito , non può che confermare il giudizio di non idoneità già formulato in sede di Commissione di prima istanza”.
6) - La ricorrente, tuttavia, ha chiesto un ulteriore rinvio della visita in quanto ricoverata presso il Policlinico Umberto I, reparto di OMISSIS, per sostenere alcuni esami e successivamente, sottoporsi a intervento chirurgico.
7) - La Commissione medica di seconda istanza, con comunicazione n. ...... del 7 aprile 2014, ha ribadito quanto indicato con la comunicazione del 13.3.2014 e restituito il ricorso come inevaso.

IL TAR scrive:
9) - Con ordinanza del 28/12/2018 n. 12610/2018, il Collegio ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione in ordine al giorno in cui è decorso il termine finale del periodo massimo di aspettativa concesso nel quinquennio e sull’effettiva fruizione o computo dei giorni di licenza ordinaria 2012 e dei giorni di licenza straordinaria, e sui 95 giorni in cui la ricorrente sarebbe stata a disposizione degli organi sanitari.
10) - Come ha chiarito l’Amministrazione all’esito dell’ordinanza istruttoria del 28/12/2018 n. 12610/2018, il termine finale del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio dalla ricorrente non era decorso alla data del 6 novembre 2013, giorno in cui è stata giudicata permanentemente non idonea al servizio militare incondizionato.
11) - A questo punto, assumono rilievo le sole circostanze volte a inficiare l’esistenza della non idoneità permanente al servizio o le carenze procedimentali relativa al suindicato accertamento del 6 novembre 2013.
12) - Rileva, a questo punto, il Collegio la fondatezza della censura formulata dalla ricorrente in ordine alla circostanza che, a fronte del documentato impedimento della parte a presenziare alla visita medica del 10 aprile 2014, la Commissione medica di seconda istanza non ha disposto una visita domiciliare, ai sensi dell’art. art. 198, comma 10, del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 (Accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio).
13) - La norma in questione prevede, infatti, che “il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa”.
14) - A fonte dell’impedimento di parte ricorrente, quindi, sebbene ci fossero stati già due precedenti rinvii, sarebbe dovuto essere disposto un ulteriore rinvio oppure, come era nei poteri della Commissione, la visita a domicilio.
15) - Nel caso di effettivo impedimento per cause oggettive, quali quelle per motivi di salute (nel caso di specie il ricovero presso il Policlinico Umberto I, reparto di ....., per sostenere alcuni esami e successivamente, sottoporsi a intervento chirurgico), l’interessato non può essere privato della possibilità di esperire in pieno il ricorso dinanzi alla indicata Commissione volto alla verifica della sua effettiva inidoneità permanente al servizio.
16) - Per quanto indicato il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’atto gravato deve essere annullato, fatti salvi, come indicato, i successivi provvedimenti da parte dell’Amministrazione.
N.B.: rileggi i punti n. 11, 12, 13, 14 e 15 - 16.
Allego
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Re: Congedo a seguito di malattia
per notizia, (Occhio se vi capita una cosa del genere)
Ricorso Accolto al TAR sez. di Lecce nel 2013 ma il Ministero della Difesa successivamente, facendo Appello sempre nel 2013, aveva chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR cosa che è stata negata sul fatto che, in relazione all’abolizione della L. n.416/1926 e s.m.i. da parte dell’art. 2268 del D.lgs. n.66/2010, il congedo assoluto si consolida comunque solo in seguito all’accertamento definitivo di 2° istanza della “non idoneità”; nonché che, tutto il periodo durante il quale l’appellato è stato ricoverato in un ospedale militare precedente all’accertamento definitivo di cui sopra, deve essere considerato come “attività di servizio” a tutti gli effetti e non può essere computato nel periodo di “aspettativa per infermità”. Detto Appello nel 2019 è stato dichiarato PERENTO.
- applicazione dell’articolo 929 del d. lgs 19 marzo 2010 n.66, recante “Codice dell’ordinamento militare”.
1) - lamenta di essere cessato dal servizio permanente per infermità e di essere stato, altresì, collocato in congedo assoluto a decorrere dalla data del 18 aprile 2012 di cui al Verbale della CMO di Taranto e non per come dovrebbe essere, dalla successiva data del 3 ottobre 2012 avanti alla Commissione Medica di 2° istanza di Bari, con la conseguenza che il collocamento in congedo assoluto avrebbe dovuto aver inizio a partire da tale ultima data.
Il tutto qui sotto.
---------------------
SENTENZA BREVE sede di LECCE, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201301151,
N. 01151/2013 REG. PROV. COLL.
N. 00581/2013 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2013, proposto da:
M. G, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso Danilo Lorenzo in Lecce, via 95° Rgt Fanteria, 157;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
del provvedimento, emesso a mezzo Teledispaccio, n. MDGMIL/1/II/5/3/2013/0021426 datato 23.1.2013, notificato il 24.1.2013 e del relativo decreto n. 243/2013 datato 23.1.2013, nello stesso indicato, con cui il Ministero della Difesa comunicava la decorrenza della cessazione dal servizio permanente ed il relativo collocamento in congedo assoluto del ricorrente nonchè di tutti gli atti ed i verbali allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. D. Lorenzo per il ricorrente e avv. dello Stato I. Piracci;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il 1° maresciallo G.. lamenta di essere cessato dal servizio permanente per infermità e di essere stato, altresì, collocato in congedo assoluto a decorrere dalla data del 18 aprile 2012.
L’interessato sostiene che l’amministrazione militare avrebbe dovuto dare diversa e più favorevole decorrenza al provvedimento, in considerazione delle sue ripercussioni sul versante del trattamento pensionistico spettantegli, in applicazione dell’articolo 929 del d. lgs 19 marzo 2010 n.66, recante “Codice dell’ordinamento militare”.
Nella specie è, infatti, accaduto che il ricorrente è stato sottoposto ad accertamenti sanitari una prima volta proprio il 18 aprile 2012 innanzi alla seconda Commissione Medica Ospedaliera di Taranto; e, in ultima istanza, nella successiva data del 3 ottobre 2012 avanti alla Commissione medica di 2° istanza di Bari, con la conseguenza che il collocamento in congedo assoluto avrebbe dovuto aver inizio a partire da tale ultima data .
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento nel merito, siccome infondato.
La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 16 maggio 2013 nelle forme di cui all’articolo 60 del c.p.a.
Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.
La norma di cui all’articolo 929 del Codice dell’Ordinamento Militare stabilisce che il provvedimento che decreta la cessazione del militare dal servizio permanente per infermità con contestuale collocamento in congedo assoluto del medesimo decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo.
La nozione di accertamento sanitario definitivo evoca senz’altro il cristallizzarsi del giudizio sanitario di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato conseguente all’esaurimento dei mezzi di reclamo interni all’amministrazione, che l’ordinamento mette a disposizione dell’interessato.
Nella fattispecie concreta, la definitivà di detto accertamento sanitario è maturata al momento della formulazione del giudizio da parte della Commissione Medica di 2^ istanza di Bari, innanzi alla quale il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico per contestare la legittimità della prima valutazione di inidoneità formulata nei suoi confronti.
Ma la data di decorrenza del collocamento in congedo assoluto del ricorrente doveva essere proprio quella in cui è stato confermato il giudizio di non idoneità in via permanente al servizio militare incondizionato, cioè quella del 3 ottobre 2012, coerentemente a quanto previsto dall’articolo 929 sopra citato.
Il provvedimento impugnato merita, pertanto, di essere annullato avendo letteralmente omesso di considerare la circostanza sopra passata in rassegna.
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento annullato per quanto in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2013
--------------------------------------------
ORDINANZA CAUTELARE sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201304196
N. 04196/2013 REG. PROV. CAU.
N. 07079/2013 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7079 del 2013, proposto da:
Ministero Della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
M. G., rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Coccioli, con domicilio eletto presso Marina Milli in Roma, via Marianna Dionigi 29;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 01151/2013, resa tra le parti, concernente decorrenza della cessazione dal servizio permanente con collocamento in congedo assoluto
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M. G.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati nessuno presente;
Considerato che:
-- esattamente l’appellato ricorda che, in relazione all’abolizione della L. n.416/1926 e s.m.i. da parte dell’art. 2268 del D.lgs. n.66/2010, il congedo assoluto si consolida comunque solo in seguito all’accertamento definitivo di 2° istanza della “non idoneità”;
-- che, tutto il periodo durante il quale l’appellato è stato ricoverato in un ospedale militare precedente all’accertamento definitivo di cui sopra, deve essere considerato come “attività di servizio” a tutti gli effetti e non può essere computato nel periodo di “aspettativa per infermità”.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7079/2013).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013
----------------------------------------------------------
DECRETO DECISORIO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201901105
Pubblicato il 29/08/2019
N. 01105/2019 REG. PROV. PRES.
N. 07079/2013 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 7079 del 2013, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il sig. M. G., rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Coccioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marina Milli in Roma, P.le Clodio n. 8 Sc. C;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Puglia - Sez. Staccata di Lecce: Sezione II n. 1151/2013, resa tra le parti, concernente la decorrenza della cessazione dal servizio permanente con collocamento in congedo assoluto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 38 e 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 30 settembre 2013;
Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, comma 1, cod. proc.amm. in data 4 ottobre 2018, e che lo stesso è stato ricevuto in pari data.
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, comma 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve ritenersi perento.
P.Q.M.
Dichiara perento l'appello rg.n. 7079 del 2013.
Spese compensate del secondo grado di giudizio.
La Segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell'art. 85, comma 2, cod. proc. amm.;
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 28 agosto 2019.
Il Presidente
Luigi Maruotti
IL SEGRETARIO
Ricorso Accolto al TAR sez. di Lecce nel 2013 ma il Ministero della Difesa successivamente, facendo Appello sempre nel 2013, aveva chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR cosa che è stata negata sul fatto che, in relazione all’abolizione della L. n.416/1926 e s.m.i. da parte dell’art. 2268 del D.lgs. n.66/2010, il congedo assoluto si consolida comunque solo in seguito all’accertamento definitivo di 2° istanza della “non idoneità”; nonché che, tutto il periodo durante il quale l’appellato è stato ricoverato in un ospedale militare precedente all’accertamento definitivo di cui sopra, deve essere considerato come “attività di servizio” a tutti gli effetti e non può essere computato nel periodo di “aspettativa per infermità”. Detto Appello nel 2019 è stato dichiarato PERENTO.
- applicazione dell’articolo 929 del d. lgs 19 marzo 2010 n.66, recante “Codice dell’ordinamento militare”.
1) - lamenta di essere cessato dal servizio permanente per infermità e di essere stato, altresì, collocato in congedo assoluto a decorrere dalla data del 18 aprile 2012 di cui al Verbale della CMO di Taranto e non per come dovrebbe essere, dalla successiva data del 3 ottobre 2012 avanti alla Commissione Medica di 2° istanza di Bari, con la conseguenza che il collocamento in congedo assoluto avrebbe dovuto aver inizio a partire da tale ultima data.
Il tutto qui sotto.
---------------------
SENTENZA BREVE sede di LECCE, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201301151,
N. 01151/2013 REG. PROV. COLL.
N. 00581/2013 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2013, proposto da:
M. G, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso Danilo Lorenzo in Lecce, via 95° Rgt Fanteria, 157;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
del provvedimento, emesso a mezzo Teledispaccio, n. MDGMIL/1/II/5/3/2013/0021426 datato 23.1.2013, notificato il 24.1.2013 e del relativo decreto n. 243/2013 datato 23.1.2013, nello stesso indicato, con cui il Ministero della Difesa comunicava la decorrenza della cessazione dal servizio permanente ed il relativo collocamento in congedo assoluto del ricorrente nonchè di tutti gli atti ed i verbali allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. D. Lorenzo per il ricorrente e avv. dello Stato I. Piracci;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il 1° maresciallo G.. lamenta di essere cessato dal servizio permanente per infermità e di essere stato, altresì, collocato in congedo assoluto a decorrere dalla data del 18 aprile 2012.
L’interessato sostiene che l’amministrazione militare avrebbe dovuto dare diversa e più favorevole decorrenza al provvedimento, in considerazione delle sue ripercussioni sul versante del trattamento pensionistico spettantegli, in applicazione dell’articolo 929 del d. lgs 19 marzo 2010 n.66, recante “Codice dell’ordinamento militare”.
Nella specie è, infatti, accaduto che il ricorrente è stato sottoposto ad accertamenti sanitari una prima volta proprio il 18 aprile 2012 innanzi alla seconda Commissione Medica Ospedaliera di Taranto; e, in ultima istanza, nella successiva data del 3 ottobre 2012 avanti alla Commissione medica di 2° istanza di Bari, con la conseguenza che il collocamento in congedo assoluto avrebbe dovuto aver inizio a partire da tale ultima data .
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento nel merito, siccome infondato.
La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 16 maggio 2013 nelle forme di cui all’articolo 60 del c.p.a.
Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.
La norma di cui all’articolo 929 del Codice dell’Ordinamento Militare stabilisce che il provvedimento che decreta la cessazione del militare dal servizio permanente per infermità con contestuale collocamento in congedo assoluto del medesimo decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo.
La nozione di accertamento sanitario definitivo evoca senz’altro il cristallizzarsi del giudizio sanitario di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato conseguente all’esaurimento dei mezzi di reclamo interni all’amministrazione, che l’ordinamento mette a disposizione dell’interessato.
Nella fattispecie concreta, la definitivà di detto accertamento sanitario è maturata al momento della formulazione del giudizio da parte della Commissione Medica di 2^ istanza di Bari, innanzi alla quale il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico per contestare la legittimità della prima valutazione di inidoneità formulata nei suoi confronti.
Ma la data di decorrenza del collocamento in congedo assoluto del ricorrente doveva essere proprio quella in cui è stato confermato il giudizio di non idoneità in via permanente al servizio militare incondizionato, cioè quella del 3 ottobre 2012, coerentemente a quanto previsto dall’articolo 929 sopra citato.
Il provvedimento impugnato merita, pertanto, di essere annullato avendo letteralmente omesso di considerare la circostanza sopra passata in rassegna.
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento annullato per quanto in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2013
--------------------------------------------
ORDINANZA CAUTELARE sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201304196
N. 04196/2013 REG. PROV. CAU.
N. 07079/2013 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7079 del 2013, proposto da:
Ministero Della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
M. G., rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Coccioli, con domicilio eletto presso Marina Milli in Roma, via Marianna Dionigi 29;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 01151/2013, resa tra le parti, concernente decorrenza della cessazione dal servizio permanente con collocamento in congedo assoluto
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M. G.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati nessuno presente;
Considerato che:
-- esattamente l’appellato ricorda che, in relazione all’abolizione della L. n.416/1926 e s.m.i. da parte dell’art. 2268 del D.lgs. n.66/2010, il congedo assoluto si consolida comunque solo in seguito all’accertamento definitivo di 2° istanza della “non idoneità”;
-- che, tutto il periodo durante il quale l’appellato è stato ricoverato in un ospedale militare precedente all’accertamento definitivo di cui sopra, deve essere considerato come “attività di servizio” a tutti gli effetti e non può essere computato nel periodo di “aspettativa per infermità”.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7079/2013).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013
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DECRETO DECISORIO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201901105
Pubblicato il 29/08/2019
N. 01105/2019 REG. PROV. PRES.
N. 07079/2013 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 7079 del 2013, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il sig. M. G., rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Coccioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marina Milli in Roma, P.le Clodio n. 8 Sc. C;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Puglia - Sez. Staccata di Lecce: Sezione II n. 1151/2013, resa tra le parti, concernente la decorrenza della cessazione dal servizio permanente con collocamento in congedo assoluto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 38 e 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 30 settembre 2013;
Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, comma 1, cod. proc.amm. in data 4 ottobre 2018, e che lo stesso è stato ricevuto in pari data.
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, comma 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve ritenersi perento.
P.Q.M.
Dichiara perento l'appello rg.n. 7079 del 2013.
Spese compensate del secondo grado di giudizio.
La Segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell'art. 85, comma 2, cod. proc. amm.;
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 28 agosto 2019.
Il Presidente
Luigi Maruotti
IL SEGRETARIO
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