MAURO1964 ha scritto:Scusa Gino,
ma come si fa a dire così su due piedi se non conosciamo i dati del precedente mod PA04?
Ciao come sempre.
MAURO1964
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ciao Mauro1964.- Faccio presente che cmq sia, al collega in questione gli devono adeguare l'importo
di pensione inerente all'ultimo contratto.-
......Inoltre il collega se ci dà ulteriori dati le saremmo grati.-
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....i misteriosi 6 scatti.-
Art. 4.
Maggiorazione della base pensionabile
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo
13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma
9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2,
comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma
15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito
dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21
della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla
base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal
servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del
collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla
contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresi',
attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo
pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma
3, calcolata in relazione ai limiti di eta' anagrafica previsti per
il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai
commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti
aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e
speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del
tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico e'
computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva
e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' progressivamente incrementato secondo le
percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto.
Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico e'
liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura
ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello
stipendio.
4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio
di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti
del personale che esercita la facolta' di opzione prevista
dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.
Note all'art. 4:
- L'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804
(Norme per l'attuazione dell'art. 16-quater della legge
18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art.
12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato), cosi'
recita:
"Art. 13. - Ai generali ed ai colonnelli nella
posizione di a disposizione, all'atto della cessazione
dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione
dell'indennita' di buonuscita sono attribuiti, in luogo
della promozione, soppressa con l'art. 1 della presente
legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a
qualsiasi altro beneficio spettante.
(Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono
attribuiti, in luogo della promozione dal giorno
antecedente a quello del raggiungimento del limite di
eta', soppressa con l'art. 1 della presente legge,
anche ai generali e ai colonnelli in servizio
permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o
che siano stati valutati una o piu' volte giudicati idonei
ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui al
presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili
con il beneficio previsto dall'art. 2, secondo comma,
della legge 24 maggio 1970, n. 336)".
- Il comma 9-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio
1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e
modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n.
574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali
delle Forze armate e della Guardia di finanza) inserito
dall'art. 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n.
404, cosi' recita: "9-bis. A tutti gli ufficiali e' data la
facolta' di chiedere in luogo della promozione di cui
al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la
cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di
stipendio ai soli fini pensionistici e della
liquidazione della indennita' di buonuscita. In tal caso
gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare
ad anzianita', di cui all'art. 34 della legge 20 settembre
1980, n. 574, con decorrenza dal giorno succcessivo alla
loro cessazione dal servizio. Detta facolta' di opzione e'
riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali
cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1985".
- Il comma 15-bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1987, n. 458 (Misure urgenti per la concessione di
miglioramenti economici al personale militare e per la
riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e
militari dello Stato e del personale ad essi
collegato ed equiparato), come sostituito dall'art. 11
della legge (8 agosto 1990, n. 231, cosi' recita: "15-bis.
Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22
luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e
marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano
dal servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente
inabili al servizio incondizionato o perche'
deceduti, sono attribuiti, ai soli fini
pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di
buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio,
ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e
gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche
ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano
dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a
condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio
effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si
tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria
di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".
- L'art. 32 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196
(Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate) cosi'
recita:
"Art. 32 (Disposizioni diverse) - 1. Ai volontari di
truppa in servizio permanente delle Forze armate
compete il trattamento stipendiale previsto per gli
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla
base della corrispondenza dei gradi di cui alla tabella
"A/1" allegata al presente decreto, fatta eccezione
del trattamento accessorio e dell'indennita' pensionabile
di cui all'art. 43, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n.
121.
2. Ad essi sono attribuite le indennita' operative, di
cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennita'
militare nelle misure percepite dal sergente o gradi
corrispondenti, nonche' il compenso per prestazioni
straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge
8 agosto 1990, n. 231.
3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa
in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
nonche' dell'art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14
novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della
legge 8 agosto 1990, n. 231".
- L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232
(Copertura per le spese derivanti dall'applicazione
dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di polizia) e' il seguente:
"Art. 21 (Modifica dell'art. 6-bis del decretolegge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472). - 1. Al personale
della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei
commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e
agenti, al personale appartenente ai
corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del
personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnicoscientifica o tecnica ed al personale delle Forze
di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal
servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente
inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti
ai fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a
qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno
del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio
ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i
benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'art. 2, commi 5, 6 e
10 e all'art. 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche al personale che chieda di essere collocato in
quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di
eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di
collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e
non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono
maturate entrambe le predette anzianita'; per il
personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e
trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il predetto
termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto
personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello di presentazione della domanda; per
le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la
decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo
e' fissata per il 1 luglio 1991.
3-bis. Al personale dirigente indicato nel
diciannovesimo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile
1981, n. 121, come sostituito dall'art. 20 della legge 10
ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale
dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi
dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e
2, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804".
- L'art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992, cosi' recita:
"Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle
pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS,
l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo
relativo alle anzianita' contributive acquisite
anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con
riferimento alla data di decorrenza della pensione
secondo la normativa vigente precedentemente alla data
anzidetta che a tal fine resta confermata in via
transitoria, anche per quanto concerne il periodo di
riferimento per la determinazione della retribuzione
pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente
all'importo del trattamento pensionistico relativo
alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1
gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente
decreto".
- Il comma 9 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, cosi'
recita: "9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per
le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, si applica, ai fini della
determinazione della base contributiva e pensionabile,
l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e
assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in
servizio all'estero".
- Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995,
cosi' recita: "23. Per i lavoratori di cui ai commi
12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione
della sussistenza dei requisiti di anzianita'
contributiva e anagrafica previsti dalla normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via
transitoria come integrata dalla presente legge. Ai
medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la
liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente
con le regole del sistema contributivo, ivi comprese
quelle relative ai requsiti di accesso alla prestazione
di cui al comma 19, a condizione che abbiano
maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a
quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".
- Il secondo comma dell'art. 17 della legge 5 maggio
1976, n. 187 (Riordinamento di indennita' ed altri
provvedimenti per le Forze armate) cosi' recita: "A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di
impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con
percezione delle relative indennita', e' computato con
l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono altresi' considerati validi ai fini della
attribuzione del predetto beneficio anche i periodi
gia' computati per l'attribuzione dell'indennita' e dei
relativi aumenti triennali di cui all'art. 10 della legge
27 maggio 1970, n. 365, e alla tabella VIII annessa alla
legge predetta. L'aumento non e' cumulabile con quello
previsto dall'art. 20 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n.1092".
- Gli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), cosi' recitano:
"Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su
costa). - Il servizio prestato dai militari della
Marina a bordo di navi in armamento o in riserva e'
aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il
servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo
di guerra. E' pure aumentato di un terzo il servizio
di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo
degli agenti di custodia, nonche' dagli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il beneficio di cui al precedente comma compete
anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come
medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su
navi mercantili che trasportano emigranti e al
personale civile, compreso quello operaio,
dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo
delle navi militari.
Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o
in riserva dai militari addetti alle macchine e' aumentato
di due quinti.
Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il
servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla
costa in tempo di guerra e' aumentato della meta'.
Art. 20 (Servizio di volo). - Il servizio di volo,
prestato con percezione delle relative indennita'
mensili, e' aumentato di un terzo.
Art. 21 (Servizio di confine). - Il servizio prestato ai
confini di terra come sottufficiale o militare di truppa
del Corpo della guardia di finanza e' computato con
l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo
per il tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso
in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto
servizio fosse stato prestato senza interruzione.
Art. 22 (Servizio prestato nei reparti di correzione
o negli stabilimenti militari di pena). - Il servizio del
personale militare addetto ai reparti di correzione o agli
stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di
un quinto".
- Il quinto comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre
1973, n. 838 (Ordinamento degli uffici degli addetti
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio
all'estero e trattamento economico del personale della
Difesa ivi destinato) e' il seguente: "Al personale di
cui al secondo comma del precedente articolo si
applicano, inoltre, le norme che regolano, per il
personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai
fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto
nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate".
- Il quinto comma dell'art. 3 della legge 27 maggio
1977, n. 284 (Adeguamento e riordinamento di indennita'
alle forze di polizia ed al personale civile degli
istituti penitenziari), cosi' recita: "Ai fini della
liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio
comunque prestato con percezione dell'indennita' per
servizio di istituto o di quelle indennita' da essa
assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n.
967, e' computato con l'aumento di un quinto".
- Per il testo della tabella A allegata alla legge n.
335/1995, si veda in nota all'art. 3.