Re: pensioni
Inviato: ven mar 02, 2012 1:41 am
GRAZIE PANORAMA,MA SU QUESTA SENTENZA NN CI VEDO CHIARO...PARLANDO CON UN AVVOCATO E CON PIU' PERSONE,MI DICONO CHE EFFETTIVAMENTE VISTO CHE SONO ANDATO IN CONGEDO A DOMANDA PRIMA DEL 1992,MI ASPETTA PARTE DI PENSIONE...TUTTI I MODI STO' CERCANDO DI AVERE PIU' NOTIZIE CERTE SU QUESTO E DOPO' DI CHE' MI METTERO' IN AZIONE....CIAO E GRAZIE.panorama ha scritto:Requisiti per la pensione.
Per opportuna notizia,
questa sentenza della Corte dei Conti sez- Lombardia è utile al caso.
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA Sentenza 760 2011 Pensioni 20-12-2011
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.760/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
pronuncia la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27119 del registro di Segreteria, proposto dal sig. Antonio R., nato a OMISSIS il ../08/1969, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe CONDOSTA, contro l’Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Lombardia.
Udito, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2011, l’avv. Giuseppe CONDOSTA per il ricorrente. Non costituita l’amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con ricorso depositato il 23/06/2011, il ricorrente, ex Appuntato dei Carabinieri, congedatosi dal servizio in data 31/12/2002 senza aver conseguito il diritto a pensione, ha chiesto che sia accertato e riconosciuto il suo diritto alla maggiorazione del quinto del servizio utile a pensione ex art. 3, comma 5 della legge n. 284 del 1977.
In sintesi, espone il ricorrente che l’amministrazione resistente avrebbe errato nel provvedere alla costituzione della sua posizione assicurativa presso l’INPS, in quanto ha tenuto conto solo del servizio effettivo da lui prestato, mentre avrebbe dovuto considerare anche l’aumento di un quinto del suddetto servizio, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 284/1977 e dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo una corretta interpretazione di detta normativa (in tal senso è stata richiamata giurisprudenza di questa Sezione e delle sezioni centrali d’appello).
L’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
Nell’udienza del 15 dicembre 2011, il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in
DIRITTO
La questione sulla quale si incentra il presente giudizio ha formato oggetto di due distinte pronunce delle Sezioni riunite di questa Corte (sentenze n. 8/2011/QM del 27-05-2011 e n. 11/2011/QM del 21-06-2011), di contenuto peraltro assolutamente convergente, con le quali sono state enunciate, rispettivamente, le seguenti massime di diritto:
- “ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’espressione <periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come <servizio effettivo> e non come <servizio utile>” (sentenza n. 8/2011);
- “all’ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’aumento del quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto, previsto dall’art. 3 della legge n. 284 del 27.5.1977” (sentenza n. 11/2011).
Il suddetto orientamento è stato motivato con la considerazione che l’articolo unico della legge n. 322 del 2.4.1958, abrogato solo dall’art. 12, comma 12 undecies, del d.l. n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010, aveva stabilito: “In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all’esclusione da detta assicurazione, dev’essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l’invalidità, le vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L’importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto”. In tal modo, secondo le SSRR., il legislatore aveva fatto espresso riferimento al “periodo di iscrizione” presso “forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, senza prevedere alcuna maggiorazione per particolari servizi.
Pertanto, se l’art. 124 d.P.R. n. 1092 del 1973 avesse voluto abbandonare questo criterio e riferirsi invece al “servizio utile”, comprensivo delle maggiorazioni previste per particolari servizi, l’avrebbe affermato espressamente. Ha invece disposto: “1. Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato. 2. L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato. 3. Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato …”.
In sostanza, è stato fatto riferimento al “periodo” in cui il militare ha “prestato” servizio, senza alcuna menzione delle maggiorazioni nel computo di periodi di servizio previste dallo stesso d.P.R. o anche, come nella fattispecie in esame, da una legge speciale.
D’altra parte, è stato evidenziato che nel sistema delineato dal d.P.R. n. 1092 del 1973 il “servizio utile”, comprensivo cioè delle maggiorazioni riconosciute per particolari servizi, non è un servizio rilevante a tutti gli effetti pensionistici in sostituzione di quello “effettivo”, come avverrebbe se si trattasse di un intangibile “patrimonio” o “status” previdenziale, sempre e comunque utilizzabile.
Ad esempio, il “servizio utile” viene considerato dall’art. 54 per la misura della pensione spettante al militare. Ma per la misura della “pensione spettante al personale civile” viene considerato dall’art. 44 solo dopo “l’anzianità di quindici anni di “servizio effettivo”, al fine di determinare gli aumenti spettanti appunto per ogni “ulteriore anno di servizio utile”. Il “servizio utile” viene poi considerato, insieme con quello “effettivo” e per il conseguimento del diritto a pensione del personale militare, dal primo comma dell’art. 52, che richiede appunto “una anzianità di almeno quindici ani di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo”. Ma per l’art. 42, il “servizio utile” non rileva per il conseguimento del diritto alla “pensione normale” del “dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio” (primo comma) e “nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal servizio” (secondo comma). E non viene parimenti in alcun modo considerato dall’art. 52 per il conseguimento del diritto a pensione da parte dei militari che “cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado” (terzo comma) e da parte dei “militari non appartenenti al servizio permanente e continuativo” (quarto comma).
In definitiva, ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, e in mancanza di qualsiasi richiamo alle maggiorazioni previste per specifici servizi, l’espressione “periodo di servizio prestato” deve intendersi come “servizio effettivo” e non come “servizio utile”.
Si è aggiunto che tale conclusione non contrasta con il fatto che per la costituzione della posizione assicurativa a favore del “personale militare volontario” sia l’art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che l’art. 1861, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 15.3.2010, che ha approvato il “codice dell’ordinamento militare”, aggiungono all’espressione “periodo di servizio prestato” l’aggettivo “effettivo”, che non si rinviene nell’art. 124 del d.P.R.
Ad avviso delle SSRR. si tratterebbe di una tralatizia ridondanza - l’art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973 deriva dall’art. 6, comma 1, della legge n. 447 del 10.6.1964 sulla costituzione della posizione assicurativa INPS per i “volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica” ove era appunto già contenuta l’espressione “per l’effettivo periodo di servizio prestato” - priva in realtà di effetti pratici.
Infatti, sia per la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS a favore dei militari in servizio permanente e continuativo, che per l’analoga costituzione di posizione assicurativa a favore di volontari, il d.P.R. n. 1092 del 1973 intende comunque riferirsi al servizio realmente, in concreto, effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione in ragione della particolare gravosità di alcuni servizi.
Con riguardo al fatto che l’interpretazione accolta finisca per comportare una differenza di trattamento per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito il diritto a pensione - a favore dei quali il “servizio utile”, comprensivo delle maggiorazioni riconosciute per alcuni servizi, viene considerato nel calcolo della misura del trattamento pensionistico - rispetto a quelli invece che non hanno conseguito il diritto pensione, a favore dei quali la costituzione della posizione assicurativa INPS considera il solo “servizio effettivo”, le SSRR. osservano che si tratta solo di uno dei vari cambiamenti di regime cui era soggetto, e in parte lo è ancora, il militare passato dal regime pensionistico “pubblico” a quello “privato” (a titolo esemplificativo è stato fatto richiamo alle rilevanti diversità tra un sistema pensionistico di tipo retributivo, quale quello a suo tempo delineato dal d.P.R. n. 1092 del 1973, e uno invece di tipo contributivo, quale quello vigente presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS).
Le considerazioni appena riportate, formulate nella sentenza n. 8/QM del 2011 con riferimento in genere alla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, sono state ritenute idonee anche per escludere che agli stessi fini possa essere considerato l’aumento del servizio previsto dall’art. 3, ultimo comma, della legge n. 284 del 25.5.1977, che ha disposto: “ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da esse assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, è computato con l’aumento del quinto”.
Si è solo evidenziato, ad abundantiam, che nella disposizione appena riportata viene espressamente precisato che l’aumento del “servizio comunque prestato” rileva (unicamente) “ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni”. E la “costituzione della posizione assicurativa” presso l’INPS evidentemente non consiste in una liquidazione o riliquidazione di pensione, ma solo in una ricongiunzione di servizi, come affermava espressamente il titolo della legge n. 322 del 2.4.1958.
Questa Sezione, condividendo integralmente le motivazioni per le quali le SSRR. hanno enunciato il principio di diritto sopra riportato, ritiene quindi che il ricorso debba essere rigettato.
Quanto alle spese del giudizio, non è luogo a pronuncia, in quanto l’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
il ricorso di Antonio R. è respinto.
Nulla per le spese.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di quindici giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Milano, nell’udienza del 15 dicembre 2011.
Il Giudice unico
(Antonio Marco CANU)
Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2011