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Re: Atac: da oggi bus e metro gratis per le forze dell'ordin

Inviato: lun gen 02, 2012 7:59 pm
da zica
jak ha scritto:
zica ha scritto:Le forze dell'ordine sono operative 24 ore su 24......si ha per questo l'obbligo di intervenire in qualsiasi caso ed in ogni luogo......anche se stai mangiando la pizza con la ragazza......ecco perchè si giustifica il fatto di non dover pagare i mezzi pubblici anche se si sta in borghese....e non si tratta certo di un privilegio..........
Scusami ma la mia non voleva affatto essere una polemica...ANZI!
Intendevo dire che solo a chi è in divisa(cioè colui che in quel preciso momento è al lavoro,e deve spostarsi x la città x LAVORO,io sono d accordo nel nn far pagare i mezzi pubblici,mentre a chiunque sia un appartenente delle FF.OO anche se 24/24 in servizio non credo sia cosa giusta non far pagare...
saluti
Carissimo iak...anche la mia di certo..non vuole essere un motivo di polemica..anzi ...volevo solo far presente.....che ......svariate volte ad appartenenti delle Forze dell'Ordine è capitato di dover intervenire anche se "fuori servizio" ed in borghese (Abbiamo sempre un nostro codice deontologico...ed è un vanto!!..di tutti ....appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine).....anche sui mezzi pubblici...tutto qui !! ..le Amministrazioni locali lo sanno bene.......quindi alla fine il buon senso sembra sia prevalso..e speriamo che sempre prevarrà...........evviva !!!!!....é quello che penso io.... Ciao

Re: Atac: da oggi bus e metro gratis per le forze dell'ordin

Inviato: lun gen 02, 2012 9:57 pm
da lory61
jak ha scritto:
zica ha scritto:Le forze dell'ordine sono operative 24 ore su 24......si ha per questo l'obbligo di intervenire in qualsiasi caso ed in ogni luogo......anche se stai mangiando la pizza con la ragazza......ecco perchè si giustifica il fatto di non dover pagare i mezzi pubblici anche se si sta in borghese....e non si tratta certo di un privilegio..........
Scusami ma la mia non voleva affatto essere una polemica...ANZI!
Intendevo dire che solo a chi è in divisa(cioè colui che in quel preciso momento è al lavoro,e deve spostarsi x la città x LAVORO,io sono d accordo nel nn far pagare i mezzi pubblici,mentre a chiunque sia un appartenente delle FF.OO anche se 24/24 in servizio non credo sia cosa giusta non far pagare...
saluti
Questa volta sono d'accordo in toto con jak.
Quella del 24 su 24 è una vecchia storia, talmente vecchia caro ZICA, che la parola "obbligo" se non ti conoscono personalmente, lascia il tempo che trova e, ne sono sicuro, tu in fonfo in fondo, visto che hai tanti anni di servizio, sarai anche un pò d'accordo con noi!!!!!!!!!!!!!!!!
Auguroni a tutti

Re: Atac: da oggi bus e metro gratis per le forze dell'ordin

Inviato: lun gen 02, 2012 10:12 pm
da zica
...scusa lory...non me ne volere.....il mio obbligo è dettato dal giuramento che ho fatto nei confronti dello Stato.....che poi principalmente per me è anche di carattere morale....e senza togliere niente a nessuno personalmente a me è capitato di intervenire anche se fuori dal servizio....poi ognuno ha la sua storia...............

Re: Atac: da oggi bus e metro gratis per le forze dell'ordin

Inviato: lun gen 02, 2012 10:35 pm
da lory61
zica ha scritto:...scusa lory...non me ne volere.....il mio obbligo è dettato dal giuramento che ho fatto nei confronti dello Stato.....che poi principalmente per me è anche di carattere morale....e senza togliere niente a nessuno personalmente a me è capitato di intervenire anche se fuori dal servizio....poi ognuno ha la sua storia...............
Caro zica forse sono stato frainteso, io d'altra parte sono molto diretto nelle cose è quindi qualche volta posso sembrare esagerato!!!!! Sul giuramento di fedeltà allo Stato con me sfondi una porta aperta!!!!!!!! Sul fatto che ad ognuno di noi possa o meno essere capitato di intervenire, sai ho prestato 32 anni e più nell'Arma, quindi lascio alla tua libera immaginazione!!!!!!! Il mio è un discorso molto più generale e moderno nel vero senso del termine ed anche dei tempi che sono molto, molto, molto cambiati. Sono cambiate le generazioni. Certa gente purtroppo i nostri privilegi non li accetta e noi purtroppo ci dovremmo adeguare. A malincuore!
In conclusione ZICA rispetto la tua idea, e forse non riesco a farti comprendere la mia.
Salutoni

Re: Atac: da oggi bus e metro gratis per le forze dell'ordin

Inviato: lun gen 02, 2012 11:03 pm
da zica
...si lory capisco benissimo.....è che oramai la parola "privilegio" è attualmente tanto "di moda".....e questo personalmente a me dà tanto fastidio......a noi che ci sbattiamo a destra e manca per far sì che le nostre benedette Istituzioni possano rimanere in piedi.....scusami ma stò un po giu....ciao

Re: Atac: da oggi bus e metro gratis per le forze dell'ordin

Inviato: mar gen 03, 2012 12:16 am
da lory61
zica ha scritto:...si lory capisco benissimo.....è che oramai la parola "privilegio" è attualmente tanto "di moda".....e questo personalmente a me dà tanto fastidio......a noi che ci sbattiamo a destra e manca per far sì che le nostre benedette Istituzioni possano rimanere in piedi.....scusami ma stò un po giu....ciao
Seppur virtualmente ti sono vicino ZICA. Un abbraccio sincero.

Re: Atac: da oggi bus e metro gratis per le forze dell'ordin

Inviato: mer gen 04, 2012 10:47 am
da GiorgioM
D.P.R. 15-3-2010 n. 90 Art. 236 Facoltà dei militari dell’Arma dei carabinieri - Il personale dell’Arma dei carabinieri, se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento, ha diritto di circolare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano.

L.Regione Lazio 16-6-2003 n. 16 18. Per la circolazione per motivi di servizio sui mezzi del trasporto pubblico di cui all'articolo 2 della L.R. n. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri alle Forze di Polizia, alla Polizia penitenziaria, alla Guardia di Finanza, alla Polizia municipale ed alle altre forze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo delle capitanerie di porto, al personale dell'ANAS S.p.A. munito di tessera per l'espletamento del servizio di polizia stradale, all’Esercito, alla Marina militare, all’Aereonautica militare, al Corpo forestale ed ai corpi di vigilanza privata purché indossino la divisa di ordinanza del corpo o istituto di appartenenza, utilizzano la tessera di servizio.

Sono le leggi che ci permettono di viaggiare gratis sui mezzi pubblici. L'Atac ha solamente alzato un polverone inutile e quando si sono visti giustamente minacciati di denunce per resistenza a PU e interruzione di pubblico servizio hanno fatto un passo indietro.

Volevo anche aggiungere che se un militare e' NON IDONEO al SMI è chiaro che perda anche le funzioni di agente e/o ufficiale di PG e che quindi gli vada ritirata la tessera di riconoscimento e che, di conseguenza, per viaggiare sui mezzi pubblici debba fare il biglietto. Tecnicamente se fa un arresto lo fa da privato cittadino...

Saluti a tutti

Re: Atac: da oggi bus e metro gratis per le forze dell'ordin

Inviato: sab lug 14, 2012 5:16 pm
da panorama
Sono anni che ho nel mio archivio questa sentenza e oggi la voglio esporre a tutti i lettori sperando di fare cosa gradita.

La sentenza del Consiglio di Stato riguarda la TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO.

1) - Come rilevato dal Giudice di primo grado, l'impugnato decreto ministeriale in data 29 aprile 1997, nel determinare le caratteristiche della tessera personale di riconoscimento per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, aveva correttamente stabilito che: “il nuovo documento, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, è valido anche agli effetti del libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane”.

Per il resto lo potete leggere nella sentenza qui sotto. Inoltre il CdS a confermato la sentenza del Tar Lazio che aveva dato ragione al Ministero della Difesa.

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N. 4252/2007
Reg. Dec.
N. 8978 Reg.Ric.
Anno: 2001


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 8978/2001 proposto da Associazione Trasporti (ASSTRA), già federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali (FEDERTRASPORTI), con sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 80/A; ACFT S.P.A. gia' Azienda ACTF, Azienda Trasporti Consorziali Bologna (ATC) S.P.A., Consorzio Azienda Trasporti Forli'-CESENA (ATR) S.P.A. Azienda Della Mobilita' (CSTP S.p.A. gia' ATACS), Agenzia Trasporti Autoferrotranviari Comune Di Roma (ATAC) S.p.A., Consorzio Trasporti E Mobilita' (CTM) S.P.A., Azienda Perugina Della Mobilita' (APM) S.P.A., Azienda Per La Mobilita' Nell'area Cosentina (AMACO) S.P.A., Soc. Mobilita' Intercomunale (CONEROBUS) S.P.A. gia' COTRAN, Azienda Mobilita' Trasporti Autofiloviari Bari (AMTAB) S.p.A., Azienda Trasporti Area Fiorentina (ATAF) S.P.A., Azienda Trasporti Consorziali Bologna (ATC) S.P.A., Azienda Napoletana Mobilita' (ANM) S.P.A., Consorzio Trasporti Veneto Orientale (ATVO) S.P.A., Trasporti Riuniti Area Metropolitana Servizi (TRAM) S.P.A., Azienda Municipale Trasporti (AMT) S.p.A., Azienda Pubblici Autoservizi Mantova (APAM) S.P.A., Azienda Torinese Mobilita' E Trasporti (ATM) S.P.A. in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutte rappresentate e difese dall’avvocato Paolo Tesauro ed elettivamente domiciliate presso lo stesso in Roma, Largo Messico, n. 7;

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sez. I-bis, n. 2590/2001 del 29 marzo 2002.

Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 10 luglio 2007 il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti, l’avvocato Tesauro e l’avvocato dello Stato Tortora;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO
Con atto notificato il 19 luglio 2001, depositato il successivo 29 agosto, le associazioni e le società indicate in epigrafe, operanti nel settore del trasporto pubblico urbano, hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 2590/2001, che aveva respinto i ricorsi delle medesime intesi all’annullamento del decreto del Ministro della difesa, in data 29 aprile 1997, relativo alla adozione di una tessera personale di riconoscimento per il personale dell’Arma dei carabinieri, attributiva del diritto alla circolazione gratuita sui mezzi urbani, ai sensi del R.D.L. 2 aprile 1925, n. 382.

Il primo giudice aveva ritenuto ancora in vigore l’anzidetta normativa, finalizzata in sostanza a garantire la sicurezza del trasporto, considerando che la sicurezza pubblica costituisce una materia non oggetto di trasferimento agli enti locali, e considerando, altresì, che il vantaggio in tal modo apportato alla attività in parola escluderebbe comunque un aggravio per il bilancio delle aziende esercenti.

Le appellanti contestano tali statuizioni, insistendo in particolare sulla incompatibilità della normativa di cui sopra rispetto al vigente assetto delle competenze nel settore.

Si è costituito il Ministero della difesa deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 10 luglio 2007.

DIRITTO

La Sezione ritiene che l'appello sia infondato.

Come rilevato dal Giudice di primo grado, l'impugnato decreto ministeriale in data 29 aprile 1997, nel determinare le caratteristiche della tessera personale di riconoscimento per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, aveva correttamente stabilito che: “il nuovo documento, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, è valido anche agli effetti del libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane”.

Va in proposito rammentato che la norma citata ha disposto testualmente quanto segue: “Gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri Reali in divisa o muniti di uno speciale segno di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa, limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma”.

Osserva il Collegio che trattasi di disposizioni con ogni evidenza preordinate ad agevolare la presenza di militari dei carabinieri, sui mezzi di trasporto pubblici, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza delle persone, ritenute preminenti dal legislatore dell'epoca ma che, come sembra pacifico, possono considerarsi pienamente giustificate anche nel momento attuale, tenuto conto della particolare vulnerabilità dei mezzi in discorso e dell'allarme sociale causato dal verificarsi di possibili episodi delittuosi in simili contesti.

La circostanza che i gestori del servizio di trasporto possano in tal modo perdere gli introiti derivanti dal pagamento dei biglietti non assume, quindi, rilievo determinante ai fini di inquadrare la fattispecie nella materia dei trasporti pubblici locali, che attualmente risulta attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, ed è pertanto sottratta alla competenza statale (ed in ispecie del Ministero della difesa).

Deve, al contrario, prendersi atto della palese finalità della norma, preordinata, come si è già rilevato, a favorire la prevenzione e la repressione dei reati sui mezzi di pubblico trasporto, e la norma stessa appare, pertanto, attinente alla materia della pubblica sicurezza, per la quale la competenza legislativa resta riserva allo Stato.

Tanto premesso deve escludersi che la norma del R.D.L. n. 382/1925 in parola, come sostenuto dalle associazioni e società appellanti, possa ritenersi ormai abrogata per la sopravvenuta attribuzione alle Regioni della competenza legislativa in materia di trasporto, il che avrebbe comportato la conseguente illegittimità del decreto ministeriale impugnato.

Per quanto riguarda specificamente il profilo del danno da “lucro cessante” che per i gestori del servizio deriverebbe dall'applicazione del predetto decreto ministeriale, osserva il Collegio che – secondo le espresse indicazioni della surricordata norma primaria - l'uso gratuito nel mezzo di trasporto da parte dei militari viene disciplinato nelle modalità e limitato quantitativamente in modo tale che, come sottolineato in prime cure, la fruizione agevolata del servizio di trasporto piuttosto che costituire un onere, finisce, in concreto, per andare incontro alle esigenze dei gestori del trasporto per quel che concerne l'apprestamento delle necessarie misure di sicurezza del trasporto stesso.

Ciò posto è opportuno aggiungere che le doglianze prospettate dalle società appellanti, non tenendo adeguatamente conto dell’anzidetto circoscritto ambito applicativo della norma in discorso, sembrano soprattutto protese a paventare la possibilità di abusi da parte di singoli militari che, pur non sussistendone in concreto i presupposti, intendano fruire del trasporto gratuito per finalità esclusivamente attinenti alla propria vita privata; nonché a lamentare l’assenza di istruzioni chiarificatrici da parte degli Organi di comando agli appartenenti all'Arma per la corretta utilizzazione della tessera personale.
Ma, a parte la circostanza che, come è noto, i carabinieri anche al di fuori del servizio sono tenuti a prestare, all'occorrenza, la propria opera per far fronte ad esigenze di soccorso e di sicurezza, deve sottolinearsi che la fruizione gratuita del mezzo pubblico resta comunque riservata alle ipotesi in cui ricorrano le specifiche condizioni dettate dalla normativa primaria, con conseguente applicabilità delle normali sanzioni amministrative in caso di riscontrato abuso (cfr. in via analogica: Cass. Civile, Sez. lavoro, 9 marzo 2006, n. 5134).

Sulla scorta di quanto sopra esposte il decreto ministeriale impugnato risulta esente dalla censure dedotte dalle appellanti ed il ricorso in esame non può, pertanto, trovare accoglimento.

Nella peculiarità delle questioni oggetto di esame il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2007, con la partecipazione di:

Paolo Salvatore - Presidente
Pier Luigi Lodi Rel. Estensore - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere
Sergio De Felice - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pier Luigi Lodi Paolo Salvatore
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
li……31/07/2007………...

Re: Atac: da oggi bus e metro gratis per le forze dell'ordin

Inviato: sab lug 14, 2012 10:13 pm
da lino
Grazie Panorama veramente interessante la sentenza del consiglio di stato sulla questione.
personalmente non ho mai pagato su bus e metro' di tutta italia e negli ultimi anni neanche sui treni (regionali) dovevo fare regolare biglietto allora................mi sembra strano anche perche in particolare sui treni si rimaneva a disposizione del capotreno il quale non mancava di farti fare interventi di vario genere.
Concordo con zica le forze dell'ordine sono preziose sui servizi pubblici poiche' compiono il proprio dovere (tranne qualche eccezione spero rara ) e per questi enti sono una verra manna dal cielo a costo praticamente nullo.

Re: Atac: da oggi bus e metro gratis per le forze dell'ordin

Inviato: dom lug 15, 2012 9:17 am
da panorama
Anche se è del 2007 certamente tenerla nel mio archivio si impolverava così ho pensato di pubblicarla in modo che i lettori conoscano il contenuto. Così l'ho messa in circolo altrimenti nessuno avrebbe saputo nulla. Grazie alla mia opera gratuita di postare sentenze di ogni genere per il bene di tutti, quando digiti su internet un problema di FF.AA. o FF.PP. o altro che risulta pubblicato ti riporta sul sito GrNet ed è per quasto che alcuni sono venuti alla conoscenza del sito.

Re: Atac: da oggi bus e metro gratis per le forze dell'ordin

Inviato: sab set 08, 2012 11:03 am
da panorama
Trattamento differenziato tra invalidi per servizio e invalidi di guerra.

Ricorso proposto dal Presidente della sezione dell’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio Istituzionale - U.N.M.S. di Genova sulle tariffe agevolate sull'uso dei mezzi di trasporto pubblico poichè è stato riscontrato un trattamento differenziato tra invalidi per servizio e invalidi di guerra.

Questa è stata un'ottima iniziativa a difesa di tutti.

Speriamo che ciò sia attivato nel resto d'Italia nel caso che esistessero queste differenze di trattamento.

Complimenti per l'iniziativa del Presidente.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 01165/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
E. T., in proprio e quale Presidente della Sezione provinciale dell’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio Istituzionale - U.N.M.S., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bava, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Genova, via alla Porta degli Archi, 10/6;

contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Paola Pessagno, con domicilio eletto presso la sede della civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi, 9;

nei confronti di
Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
della deliberazione della Giunta comunale di Genova n. 82 del 24 marzo 2011, avente ad oggetto: “Revisione delle tariffe agevolate applicate da AMT s.p.a. per i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino G urbano genovese”, nella parte in cui viene disposto un trattamento differenziato tra invalidi per servizio e invalidi di guerra;

della deliberazione della Giunta comunale di Genova n. 187 del 30 giugno 2011, avente ad oggetto: “Revisione delle tariffe applicate da AMT s.p.a. per i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino G urbano genovese”, nella parte in cui viene disposto (rectius: confermato) un trattamento differenziato tra invalidi per servizio e invalidi di guerra (impugnata con motivi aggiunti);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 349 del 30 giugno 2011, di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti i motivi aggiunti notificati il 27 marzo 2012 e depositati il 4 aprile 2012;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 luglio 2012 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 14 aprile 2011 e depositato il 5 maggio 2011, il sig. T…., in proprio e quale legale rappresentante dell’U.N.M.S., impugna la deliberazione della Giunta comunale di Genova n. 82 del 24 marzo 2011, avente ad oggetto: “Revisione delle tariffe agevolate applicate da AMT s.p.a. per i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino G urbano genovese”, nella parte in cui viene disposto un trattamento differenziato tra invalidi per servizio e invalidi di guerra.

Il ricorrente sostiene che il trattamento differenziato tra invalidi di guerra (collocati nel gruppo 5 con tessera a prezzo politico di € 29,00 annui) e invalidi per servizio (collocati invece nel gruppo 4, ovvero 3 nel caso di invalidità al 100%, con tariffe ben meno favorevoli) si porrebbe in contrasto con l’equiparazione tra le due categorie che sarebbe, invece, operata dalla legge.

Deduce al riguardo 4 motivi di censura e chiede l’annullamento della deliberazione impugnata.

Con successivi motivi aggiunti, notificati il 27 marzo 2012 e depositati il 4 aprile 2012, impugna poi la sopravvenuta deliberazione della Giunta comunale di Genova n. 187 del 30 giugno 2011, deducendo censure analoghe a quelle già avanzate contro il primo provvedimento oppugnato.

Il ricorrente insiste, con successive memorie, per l’accoglimento del gravame e dei motivi aggiunti.

L’amministrazione comunale di Genova si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della deliberazione consiliare n. 123 del 22 dicembre 2010, con la quale sono stati approvati i criteri generali per la revisione del piano tariffario A.M.T. per il servizio di trasporto pubblico locale nel bacino urbano e la conseguente proposta tariffaria., sostenendo nel merito la piena legittimità del proprio operato.

Con successive memorie l’amministrazione comunale ha segnalato la sopravvenuta adozione di nuovo provvedimento (deliberazione n. 187/2011), che ha regolato ex novo la materia in senso più favorevole alla categoria degli invalidi per servizio, così determinando – a suo dire - la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Dopo la proposizione dei motivi aggiunti avverso la deliberazione n. 187/2011, la difesa comunale ha eccepito la loro tardività, in quanto proposti oltre il termine di decadenza decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione nell’albo pretorio (cioè dal 26 luglio 2011).

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 26 luglio 2012.

E’ preliminare ed assorbente l’esame dell’eccezione di tardiva impugnazione della sopravvenuta deliberazione della Giunta comunale n. 187/2011, avanzata dalla difesa dell’amministrazione.

Al riguardo il collegio osserva che, come rilevato dallo stesso ricorrente, la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che quando nelle more del giudizio sia emanato un nuovo provvedimento avente il medesimo o analogo contenuto di quello in origine impugnato ma non meramente confermativo e incidente sulla medesima pretesa del ricorrente, viene ad integrarsi l'ipotesi della sopravvenuta carenza di interesse, posto che il ricorrente non ha più interesse a coltivare il giudizio, poiché anche se il primo provvedimento venisse annullato, nessun vantaggio ne deriverebbe al ricorrente medesimo, il quale risulterebbe impedito nel raggiungimento del suo scopo, proprio dal permanere della vigenza del secondo provvedimento (C.S., III, 5 dicembre 2011, n. 6393; cfr. pure, fra le altre, C.S., IV, 7 novembre 1978, n. 958 e 12 maggio 2008, n. 2193; C.S., V, 28 settembre 1979, n. 573; 31 luglio 1979 n. 543 e 14 luglio 2009; n. 6684; C.S., III, 8 luglio 2011, n. 4773).

Ciò posto, occorre osservare che, nella fattispecie, il Comune ha provveduto dopo la proposizione del ricorso, previa rinnovata istruttoria, a rivedere l’impianto tariffario degli abbonamenti agevolati, adottando un provvedimento che modifica in parte – in senso più favorevole - le previsioni relative al gruppo 4 (in cui rientrano gli invalidi del lavoro e per servizio dal 30% al 99%). Ne consegue, attesa la natura impugnatoria dell’instaurato giudizio, che è venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso principale, dato che le regole che Egli intende comunque contestare sono ormai contenute in altro e successivo provvedimento.

Quest’ultimo è stato in effetti impugnato con motivi aggiunti, dei quali il Comune eccepisce però la tardività.

Il collegio ritiene tale eccezione fondata.

Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte attorea, la deliberazione n. 187/2011 – dalla quale il ricorrente non è evidentemente menzionato, né può considerarsi “destinatario” - non è atto di cui possa considerarsi “richiesta la notificazione individuale” (cfr. C.S., IV, 4 maggio 2012, n. 2588; T.A.R. Liguria, I, 3 maggio 2012, n. 623), sicché essa avrebbe dovuto essere impugnata, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. entro sessanta giorni “dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione”, nella specie avvenuta, per i quindici giorni prescritti dall’art. 124, comma 1, del D.Lg.vo n. 267/2000, a partire dall’11 luglio 2011.

Ne consegue che la stessa avrebbe dovuto essere contestata, tenendo conto della sospensione feriale dei termini, entro il 9 novembre 2011, mentre i motivi aggiunti risultano notificati solo il 27 marzo 2012 e devono dunque dichiararsi irricevibili, per tardività.

In relazione alle considerazioni fin qui svolte, l’impugnativa in esame va dichiarata improcedibile, nella parte in cui è rivolta avverso la deliberazione n. 82/2011 (ricorso principale) ed irricevibile in quella concernente la deliberazione n. 187/2011 (motivi aggiunti).

Sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di annullamento relativa alla deliberazione n. 82/2011 ed irricevibile quella concernente la deliberazione n. 187/2011, ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2012