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Re: Riforma per obesità

Inviato: lun lug 30, 2012 6:32 pm
da panorama
Questa è nuova, perchè i campi magnetici stanno anche negli uffici delle caserme e nelle Centrali Operative.


Campi elettromagnetici e obesità, Codacons: no wi-fi vicino scuole e parchi


Uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports ha messo in luce che vi è una correlazione tra campi elettromagnetici e obesità. In particolare, lo studio ha rilevato che l’esposizione in utero a campi magnetici relativamente forti, come quelli generati dai forni a microonde o dai dispositivi wi-fi, aumentano il rischio di obesità nei bambini. Per i ricercatori vi sarebbe una crescita del 50% dei bambini obesi per le mamme che hanno avuto una esposizione media e dell’84% in caso di esposizione alta.Sulla base dei risultati dello studio, il Codacons chiede di interrompere “la corsa al wi fi che molti comuni hanno intrapreso: la connetività wi-fi sembra essere ormai diventata una gara politica in nome della modernità, peccato che nessuno sia ancora in grado di escludere possibili conseguenze negative sulla salute dell’uomo, come dimostra lo studio appena pubblicato”.

Per questo per l’Associazione di consumatori andrebbe almeno proibita l’installazione del wi-fi in prossimità di asili, scuole, parchi pubblici, ospedali, biblioteche ed altri luoghi sensibili frequentati da bambini e donne incinte.

Re: Riforma per obesità

Inviato: dom ago 05, 2012 11:01 am
da panorama
Questa notizia è tratta dal sito

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ARTICOLI SCIENTIFICI

FARMACI COME FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI DELL'AUMENTO DI PESO

Marwan El Ghoch e Riccardo Dalle Grave - Unità di Riabilitazione Nutrizionale - Casa di Cura Villa Garda - Garda (VR)

I farmaci che hanno un ruolo nell’aumento di peso non sono spesso considerati nella lista dei fattori di rischio per lo sviluppo o l’aggravamento dell’obesità. In genere, i farmaci implicati nell’aumento di peso minano gli sforzi di una persona atti a modificare il suo stile di vita, rendendo più difficile seguire linee guida alimentari salutari e adottare uno stile di vita attivo. Alcune di questi farmaci agiscono a livello ipotalamico alterando il senso di fame e di sazietà, attraverso meccanismi non completamente noti. Altri sembrano modificare la quantità e il tipo di cibo che una persona sceglie, ma nella maggior parte dei casi il meccanismo che favorisce l’incremento ponderale non è ancora completamente chiarito. L’interazione farmaci-assunzione di cibo è affrontata di rado nella letteratura medica ed è poco conosciuta.[1]
Scopi di questo articolo sono passare in rassegna le principali categorie di farmaci che si associano a un aumento di peso corporeo e suggerire alcune strategie per aiutare i pazienti a gestire questo problema.

Farmaci per il diabete di tipo 2
L'insulina, spesso prescritta nei pazienti con diabete di tipo 2 che non controllano la glicemia con la modificazione dello stile di vita e i farmaci antidiabetici orali, aumenta il senso di fame e favorisce l’incremento ponderale. Più stretto è il controllo glicemico raggiunto con l’insulina maggior è il suo effetto sull’appetito. Altri farmaci usati nel diabete di tipo 2 associati a un aumento di peso sono le sulfaniluree, che aumentano l'appetito stimolando la secrezione di insulina, e i glitazoni che stimolano l’adipogenesi, incoraggiando la divisione e la differenziazione delle cellule adipose.[2] In pratica si può verificare un effetto combinato di un aumento dell’appetito e un aumento del numero delle cellule adipose per accumulare l’energia introdotta in eccesso.[3]

Farmaci antipertensivi
I diuretici tiazidici, i calcio antagonisti, i beta-bloccanti, e gli alfa-bloccanti adrenergici possono favorire l'aumento di peso aumentando in generale l'appetito.[4] Maggiore è l’effetto centrale dei farmaci antipertensivi maggiore è l’effetto sull’aumento di peso.
I beta-bloccanti, inoltre, possono provocare l'aumento di peso attraverso altri tre meccanismi aggiuntivi:[3] (1) riducono la risposta cardiaca all'esercizio fisico e di conseguenza, i pazienti consumano meno calorie durante l’attività fisica; (2) aumentando il senso di stanchezza portano i pazienti a muoversi meno; (3) fanno selezionare ai pazienti cibi meno salutari e ricchi di calorie come conseguenza del loro effetto negativo sul tono dell’umore.
Fortunatamente, altri farmaci per trattare l’ipertensione, come gli ACE-inibitori e i sartani, sembrano aver un effetto neutro sul peso e perciò possono essere usati in modo preferenziale nei pazienti con obesità o ad alto rischio di aumentare di peso. Il loro impiego può, inoltre, far ridurre il dosaggio dei farmaci antipertensivi che favoriscono l’aumento di peso.[3]

Farmaci Antistaminici
Farmaci che bloccano i recettori H1 o attivano i recettori H3 aumentano il senso di fame riducendo l'attività centrale della leptina.5 Spesso antistaminici sono presenti nei preparati dei farmaci da banco e il paziente dovrebbe essere educato a riconoscerli.

Farmaci corticosteroidei
I corticosteroidi possono aumentare l'appetito favorendo la captazione del glucosio.[1] Inoltre, hanno un’azione sfavorevole sulla composizione corporea promuovendo l'aumento della massa grassa e la riduzione della massa magra che, riducendo il dispendio energetico, predispongono il paziente a un aumento di peso aggiuntivo.[1]
Il sesso femminile è influenzato negativamente dagli steroidi, come dimostra la mensile fluttuazione dei livelli ormonali nelle donne in età fertile. Durante la fase luteale premestruale, le donne assumono in media 270 kcal in più al giorno rispetto alla fase pre-ovulatoria.[6] Un sbilanciamento degli ormoni sessuali determinato da farmaci (es. contraccettivi ormonali, agenti che promuovono la fertilità, farmaci che prevengono la recidiva del cancro alla prostata o alla mammella) possono aumentare l'appetito e favorire l’incremento di peso.[3]

Farmaci Antiepilettici
È noto da molti anni che i farmaci usati per trattare l'epilessia aumentano l'appetito. Alcuni farmaci anticonvulsivanti più recenti possono invece avere l'effetto opposto: stabilizzare o addirittura sopprimere l’appetito.[3]

Farmaci psicoattivi
Qualsiasi farmaco che alteri i livelli di serotonina o dopamina a livello centrale sembra influenzare negativamente i centri ipotalamici della fame e sazietà. I risultati sono la stimolazione dell'appetito e l'incapacità di raggiungere la sazietà con un apporto normocalorico e, di conseguenza, è molto frequente osservare un aumento di peso nei pazienti che usano in modo prolungato queste classi di farmaci.[3] È stato, inoltre, osservato che i pazienti con malattie psichiatriche sono più a rischio di sviluppare la sindrome metabolica7 e hanno un’aspettativa di vita ridotta di circa 25 anni attribuita per la metà degli anni a malattie croniche associate all’obesità (es. diabete, malattie cardiovascolari e cancro).[8]
L’effetto di stimolazione dell’appetito degli antipsicotici atipici ha sollevato molta attenzione negli ultimi anni, in particolare sul loro uso nei bambini e adolescenti. Le indicazioni pediatriche di questi farmaci la cura della schizofrenia (età 13-17 anni), del disturbo bipolare (età 10-17 anni) e l’irritabilità nell’autismo (età 5-16 anni). L’aumento di peso nei bambini e negli adolescenti è di grande preoccupazione perché, oltre a influenzare la crescita in un modo non ancora completamente noto, aumenta il rischio di avere una condizione di obesità in età adulta.

Suggerimenti clinici
Tre sono le strategie cliniche generali per affrontare il problema dei farmaci che favoriscono l’aumento di peso. La prima è prescrive, se possibile, farmaci che non hanno oppure hanno un effetto limitato nell’alterare i meccanismi di fame e sazietà e nel favorire l’aumento di peso. Ad esempio per il diabete la metformina e gl incretino mimetici, per la depressione lo La seconda, quando la prescrizione di un farmaco che favorisce l’incremento ponderale è inevitabile, è informare il paziente sulla possibilità di questo effetto collaterale e aiutarlo ad adottare strategie di modificazione dello stile di vita per prevenire l’incremento ponderale. La nostra esperienza clinica e vari studi, indicano che un intervento di modificazione dello stile di vita basato sulla teoria e terapia cognitivo comportamentale, può essere efficace nell’aiutare a perdere peso nei pazienti con disturbi psichiatrici trattati con antipsicotici atipici[9] o con diabete di tipo 2[10] trattato trattati con farmaci che favoriscono l’aumento di peso.
Infine, è auspicabile che la ricerca farmacologica, visto che l’eccesso di peso colpisce circa il 40-50% della popolazione occidentale, aumenti gli sforzi per trovare farmaci efficaci che abbiano un effetto neutro sul peso corporeo.

Tabella 1. Esempi di farmaci che non favoriscono l’aumento di peso e patologie trattate

Farmaco Patologia
Metformina
Incretino mimetici Diabete

ACE Inibitori
Sartani Ipertensione arteriosa

Duloxetina
Agomelatina Depressione

Topiramato Epilessia

Aripiprazolo Psicosi


Bibliografia
1. Cheskin LJ, Bartlett SJ, Zayas R, Twilley CH, Allison DB, Contoreggi C. Prescription medications: a modifiable contributor to obesity. South Med J 1999;92:898-904.
2. Mitri J, Hamdy O. Diabetes medications and body weight. Expert Opin Drug Saf 2009;8:573-84.
3. Kohlstadt I. Medications as Modifiable Contributors to Weight Gain. A Role for Clinical Preventive Medicine. Medscape Diabetes & Endocrinology 03/24/2010.
4. Cooper-DeHoff RM, Wen S, Beitelshees AL, et al. Impact of abdominal obesity on incidence of adverse metabolic effects associated with antihypertensive medications. Hypertension 2010;55:61-8.
5. Jorgensen EA, Knigge U, Warberg J, Kjaer A. Histamine and the regulation of body weight. Neuroendocrinology 2007;86:210-4.
6. Gong EJ, Garrel D, Calloway DH. Menstrual cycle and voluntary food intake. Am J Clin Nutr 1989;49:252-8.
7. McEvoy JP, Meyer JM, Goff DC, et al. Prevalence of the metabolic syndrome in patients with schizophrenia: baseline results from the Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) schizophrenia trial and comparison with national estimates from NHANES III. Schizophr Res 2005;80:19-32.
8. Colton CW, Manderscheid RW. Congruencies in increased mortality rates, years of potential life lost, and causes of death among public mental health clients in eight states. Prev Chronic Dis 2006;3:A42.
9. Gabriele JM, Dubbert PM, Reeves RR. Efficacy of behavioural interventions in managing atypical antipsychotic weight gain. Obes Rev 2009;10:442-55.
10. Wing RR. Long-term effects of a lifestyle intervention on weight and cardiovascular risk factors in individuals with type 2 diabetes mellitus: four-year results of the Look AHEAD trial. Arch Intern Med 2010;170:1566-75.

Re: Riforma per obesità

Inviato: dom set 09, 2012 9:44 pm
da panorama
Questa sentenza NEGATIVA non parla di riforma ma:

1) - tratta l’inidoneità per il reclutamento di un volontario in ferma prefissata quadriennale che a seguito degli accertamenti sanitari hanno evidenziato come l'interessato (alto 1 metro e 82 centimetri; e pesante oltre 102 kg) presentasse un “indice di massa corporea” non conforme alle previsioni di cui all’art. 1 del D.M. 5.12.2005;

2) - che le caratteristiche morfologiche riscontrate nel soggetto in questione, dalle masse muscolari trofiche e (con tutto ciò che ne consegue in tema di possibili complicanze cardiovascolari) dal pannicolo adiposo sottocutaneo sovrarappresentato, comportano – effettivamente – l’inidoneità al(la prestazione del) servizio “de quo”.

Il resto potete leggerlo in sentenza.

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N. 07644/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03567/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 3567 del 2012, proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ravida', con domicilio eletto presso di questi in Roma, via Antonio Bertoloni 44/46;

contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento
del provvedimento (comunicatogli il 17.4.2012) con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento – nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica – di 3756 volontari in ferma prefissata quadriennale.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 30 agosto 2012, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il signor OMISSIS ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento (comunicatogli il 17.4.2012) con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento – nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica – di 3756 volontari in ferma prefissata quadriennale.

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 30.8.2012: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, al riguardo
-che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, “dovuta”) è la naturale conseguenza del giudizio formulato a seguito degli accertamenti sanitari ai quali l’interessato è stato regolarmente sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore: che hanno evidenziato come il OMISSIS (alto 1 metro e 82 centimetri; e pesante oltre 102 kg) presentasse un “indice di massa corporea” non conforme alle previsioni di cui all’art. 1 del D.M. 5.12.2005;

-che le caratteristiche morfologiche riscontrate nel soggetto in questione, dalle masse muscolari trofiche e (con tutto ciò che ne consegue in tema di possibili complicanze cardiovascolari) dal pannicolo adiposo sottocutaneo sovrarappresentato, comportano – effettivamente – l’inidoneità al(la prestazione del) servizio “de quo”.

Alla luce di tali constatazioni, il Collegio – rilevato che l’atto (presupposto) in questione (espressione di una valutazione di ordine tecnico: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non entro limiti tradizionalmente assai ristretti) non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che, soli, potrebbero invalidarlo – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1.500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 30 agosto 2012, con l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2012

Re: Riforma per obesità

Inviato: mer ott 05, 2016 11:21 am
da panorama
Non è una riforma ma bensì una partecipazione al concorso nei CC.

1) - incompatibilità dell’indice di massa corporea con quanto previsto dall’art. 587 del DPR n.90/2010 e dall’art.10 del bando

Ricorso al Tar respinto.
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SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201610006, - Public 2016-10-03 -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

OMISSIS

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti sanitari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva,

- del provvedimento n......, recante giudizio di inidoneità del ricorrente, con conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 1050 allievi carabinieri, riservato ai VFP delle forze armate - risarcimento danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 1050 allievi carabinieri in ferma quadriennale a seguito del giudizio di inidoneità sanitaria, riportato dallo stesso in data 18 aprile 2016, per l’accertata incompatibilità dell’indice di massa corporea con quanto previsto dall’art. 587 del DPR n.90/2010 e dall’art.10 del bando, essendogli stato in particolare riscontrato un indice di massa grassa del 27,1%;

Considerato inoltre che la verificazione - disposta dal Collegio con Ordinanza n. 8129/2016 - ha rilevato una percentuale di massa grassa pari a 28,2%, che “non risulta compatibile con il valore limite (22%) indicato nella tabella A allegata al Regolamento approvato con DPR n. 207 del 17 dicembre 2015” (in tali termini, p.3 della relazione della Commissione Medica del 14 settembre 2016, nominata dalla Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato);

Rilevato che la predetta verificazione sia stata correttamente svolta nel rispetto del contraddittorio e secondo le modalità indicate nella direttiva tecnica di riferimento, analiticamente indicate nella stessa relazione;

Ritenuto pertanto che le risultanze istruttorie, non contestate dal ricorrente e dalle quali il Collegio non intende discostarsi, comprovino l’infondatezza delle censure di parte;

Liquidate le spese secondo il principio di soccombenza, alla luce dei parametri di cui al DM n. 55/2014;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Re: Riforma per obesità

Inviato: mer mag 24, 2017 5:24 pm
da panorama
Appello al CdS perso.
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1) - inidoneità al concorso per il reclutamento di 32 ufficiali nei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissario militare marittimo e delle capitanerie di porto - mcp

2) - necessità di disapplicare i nuovi parametri per il reclutamento delle Forze Armate in relazione alla posizione dell’appellante, soggetto già in servizio permanente effettivo e di età superiore a 28 anni in quanto aveva già compiuto 42 anni.

Con questa sentenza il CdS precisa:

3) - deve anzitutto evidenziarsi che la principale critica appellatoria collide frontalmente con la disposizione di cui all’art. 929 comma I del decreto Legislativo 15.3.2010, n.66 secondo la quale “il militare, deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste”,
- ) - mentre per i concorsi per l’accesso alle qualifiche superiori vigono i precetti specifici relativi a dette qualifiche;
- ) - conseguentemente, come si evince anche dal punto n. 2 della Direttiva approvata con d.M. 4 giugno 2014 l’accertamento delle condizioni psicofisiche necessarie per la permanenza in spe è effettuato sulla scorta di diversi parametri;
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201604039
- Public 2016-09-30 -


Pubblicato il 30/09/2016

N. 04039/2016REG.PROV.COLL.
N. 06717/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6717 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Lima C.F. LMIMHL52T08F912Z, con domicilio eletto presso Mauro Stella in Roma, via Alfonso Miola 68;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge, costituitosi in giudizio;

nei confronti di
-OMISSIS-, -OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. per il LAZIO – Sede di ROMA- SEZIONE I BIS n. 09135/2016, resa tra le parti, concernente inidoneità al concorso per il reclutamento di 32 ufficiali nei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissario militare marittimo e delle capitanerie di porto - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’avvocato Claudio Cataldi (su delega di Lima) e l'avvocato dello Stato Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 9135/2016 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma - ha respinto il ricorso proposto dalla odierna parte appellante -OMISSIS-, teso ad ottenere l’annullamento del giudizio di inidoneità reso nei propri confronti al concorso per il reclutamento di 32 Ufficiali nei Ruoli Speciali dei Corpi di Stato Maggiore, del Genio Navale, delle Armi Navali, di Commissario Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto.

2. L’odierna parte appellante aveva impugnato il detto provvedimento prospettando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il Ministero della Difesa ed i Signori -OMISSIS- e -OMISSIS- si erano costituiti chiedendo il rigetto del gravame

4. Il T.a.r. - dato atto della circostanza che con Decreto n. 3738/16 era stata disposta una verificazione relativamente alla esclusione dell’originario ricorrente dal detto concorso e che il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale di Sanità, incaricato della verificazione, con verbale del 28 luglio, aveva confermato la causa di esclusione per la riscontrata percentuale di massa grassa pari al 27%, attraverso l’utilizzazione di un Analizzatore per il calcolo della massa corporea (bio-impedenzionometro) modello X contact 356 della Jawon,- in assenza di ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui era pervenuto l’organo di verificazione ha respinto il ricorso.

5. L’originario ricorrente rimasto soccombente, ha impugnato la detta decisione deducendo che il Tar aveva erroneamente omesso di pronunciarsi sulla domanda principale, che consisteva nella necessità di disapplicare i nuovi parametri per il reclutamento delle Forze Armate in relazione alla posizione dell’appellante, soggetto già in servizio permanente effettivo e di età superiore a 28 anni in quanto aveva già compiuto 42 anni.

6. In data 7.9.2016 il Ministero della Difesa parte appellata si è costituita depositando atto di stile.

7. In data 13.9.2016 l’appellante ha depositato una articolata memoria ribadendo le proprie difese e facendo presente che la invocata disapplicazione dei nuovi parametri per il reclutamento delle Forze Armate costituiva esigenza necessaria per garantire che i soggetti già in servizio, e di età superiore a quella minima per accedere all’impiego, nelle Forze Armate non venissero ingiustamente discriminati.

8. Alla odierna camera di consiglio del 29 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Stante la completezza del contraddittorio, la non necessità di disporre incombenti istruttorii e la mancata opposizione delle parti rese edotte dal Presidente del Collegio della possibile definizione del merito della controversia alla odierna camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare, la causa può essere decisa nel merito.

2. L’appello è infondato e va respinto in quanto:

a) deve anzitutto evidenziarsi che la principale critica appellatoria collide frontalmente con la disposizione di cui all’art. 929 comma I del decreto Legislativo 15.3.2010, n.66 secondo la quale “il militare, deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste”, mentre per i concorsi per l’accesso alle qualifiche superiori vigono i precetti specifici relativi a dette qualifiche; conseguentemente, come si evince anche dal punto n. 2 della Direttiva approvata con d.M. 4 giugno 2014 l’accertamento delle condizioni psicofisiche necessarie per la permanenza in spe è effettuato sulla scorta di diversi parametri;

b) sono rimasti inimpugnati sia il bando che il regolamento;

c) la richiesta disapplicazione non può avere luogo, e le tesi prospettate dall’appellante collidono con la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 18/05/2012, n. 2923 in punto di infungibilità degli accertamenti espletati dall’Amministrazione ove non affetti da macroscopici vizi);

d) ancora di recente, in sede cautelare (Cons. Stato, sez. IV ordinanza n.1607/2016) è stato esattamente rilevato che le modalità di accertamento dell’idoneità psicofisica e attitudinale degli aspiranti all’arruolamento nelle forze armate, nulla hanno a che vedere con la possibilità che i bandi di concorso prevedano requisiti ulteriori e diversificati per ciascuna tipologia di militari e che gli accertamenti degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate sono solo quelli effettuati dall'Amministrazione competente, nelle strutture previste e secondo le modalità e i tempi prescritti, con conseguente irrilevanza degli apprezzamenti resi da organi diversi da quelli competenti, non dotati delle specifiche competenze del settore e non provvisti della necessaria strumentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2011, n. 6377; Id., 25 febbraio 2013, n. 1115);

e) l’appello collide quindi con i principi ancora di recente ribaditi da questa Sezione nella decisione del 28.6.2016 n. 2870 dai quali il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi;

f) nella recente decisione di questa Sezione n. 3738/2016 (da intendersi integralmente richiamata e trascritta nel presente elaborato) sono state chiarite le ragioni per cui la recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata dall’appellante (sez. II, 13 novembre 2014, in causa C-416/13 “Perez”) è riferibile a una fattispecie strutturalmente differente (reclutamento di agenti di polizia locale, che non rientrano in un corpo militare) da quella che viene ora in discussione (cfr., sull’ambito applicativo della sentenza “Perez”, Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 345) e si mostrano invece decisive in senso contrario alle tesi dell’appellante le decisioni di segno diverso della C.G.U.E. (Grande sez., 12 gennaio 2010, in causa C- 229/08 “Wolf”; Grande sez., 13 settembre 2011, in causa C-447-09 “Prigge”), secondo le quali l’esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguate capacità fisiche può legittimare la previsione di limiti di età per la partecipazione a procedure selettive e di verifiche differenziate sui requisiti fisici;

g) il parere del Consiglio di Stato reso sullo schema di regolamento n. 207/2015 non stigmatizza il fatto che i requisiti per l’accesso alla carriera militare siano individuati in modo omogeneo ed astratto in relazione ad un normotipo di età non superiore a 28 anni; tale scelta non si rileva affetta da abnormità ed è suffragata da un’adeguata istruttoria sanitaria e medico-legale; inoltre il regolamento n. 207 è conforme alla legge n. 2/2015 di cui costituisce pedissequa attuazione.

3. Nessuna delle censure proposte da parte appellante è in grado di rimettere in discussione tali condivisibili approdi giurisprudenziali, dal che discende la reiezione dell’appello.

3.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

3.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

4. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento n. 55 del 2014.10.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge

Condanna parte appellante al pagamento, a favore dell’Amministrazione resistente e costituita, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre IVA e CPA e 15% a titolo di rimborso spese generali come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Taormina Vito Poli





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.