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PPO e valutazioni CMO - INPS
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Madamone64
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- Iscritto il: dom set 13, 2026 8:31 am
Re: PPO e valutazioni CMO - INPS
Buongiorno. Grazie Nonno Alberto farò tesoro e probabilmente utilizzerò il tuo suggerimento in toto. Un solo appunto: ero consapevole dei limiti di decisionali degli enti ai quali mi sono rivolto, ma il mio intento disatteso era quello di far rilevare come nel mio caso non si tratto di un mero errore di valutazione, ma di procedura. Peccando un attimo di presunzione ritengo che la riposta dell'ispettorato, l'unica ricevuta, sia più "salomonica" che logica. Concludo aggiungendo che inizialmente anche l'INPS mi aveva chiaramente ma informalmente telefonicamente ammesso che non capivano cosa fosse accaduto. Loro stessi, anche nella tematica delle tempistiche, si erano fatti inviare da me la copia del verbale CMO precedente per compararlo con l'ultimo; avevano sostenuto che secondo i loro schemi avrebbero sommato le 4 + 4 annualità riconducibili ai due verbali e mi avrebbero liquidato solo un quinto anno raggiungendo la soglia massima prevista per legge. Poi hanno cambiato idea e si sono chiusi a riccio. Non sono proprio convinto che sia stata rispettata pienamente la procedura e quindi da li il ritenere interessante rivolgersi all'Ispettorato della Funzione Pubblica per una valutazione sul sistema adoperato ma la riposta è inequivocabile. Se avrai piacere di seguirmi ti aggiornerò in futuro delle mie iniziative, ripeto sicuramente basandomi sul tuo prezioso quanto ormai logico suggerimento. Grazie ancora. Max
- nonno Alberto
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Re: PPO e valutazioni CMO - INPS
@Madamone64Madamone64 ha scritto: mar ott 06, 2026 11:14 am Buongiorno. Grazie Nonno Alberto farò tesoro e probabilmente utilizzerò il tuo suggerimento in toto. Un solo appunto: ero consapevole dei limiti di decisionali degli enti ai quali mi sono rivolto, ma il mio intento disatteso era quello di far rilevare come nel mio caso non si tratto di un mero errore di valutazione, ma di procedura. Peccando un attimo di presunzione ritengo che la riposta dell'ispettorato, l'unica ricevuta, sia più "salomonica" che logica. Concludo aggiungendo che inizialmente anche l'INPS mi aveva chiaramente ma informalmente telefonicamente ammesso che non capivano cosa fosse accaduto. Loro stessi, anche nella tematica delle tempistiche, si erano fatti inviare da me la copia del verbale CMO precedente per compararlo con l'ultimo; avevano sostenuto che secondo i loro schemi avrebbero sommato le 4 + 4 annualità riconducibili ai due verbali e mi avrebbero liquidato solo un quinto anno raggiungendo la soglia massima prevista per legge. Poi hanno cambiato idea e si sono chiusi a riccio. Non sono proprio convinto che sia stata rispettata pienamente la procedura e quindi da li il ritenere interessante rivolgersi all'Ispettorato della Funzione Pubblica per una valutazione sul sistema adoperato ma la riposta è inequivocabile. Se avrai piacere di seguirmi ti aggiornerò in futuro delle mie iniziative, ripeto sicuramente basandomi sul tuo prezioso quanto ormai logico suggerimento. Grazie ancora. Max
Guardando all'obiettivo finale ed evitando di disperdere energie in ulteriori richieste di chiarimenti o in un lungo e costoso ricorso alla Corte dei Conti, la soluzione più concreta e risolutiva rimane presentare una nuova domanda di aggravamento, come già da traccia fornita.
Inserendo dettagliatamente le motivazioni della storia procedurale, la CMO prenderà atto della situazione sanando il vizio di forma del verbale 2025 e formulando una corretta classificazione che l'INPS non potrà più ignorare.
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Madamone64
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- Messaggi: 14
- Iscritto il: dom set 13, 2026 8:31 am
Re: PPO e valutazioni CMO - INPS
Buongiorno: ho riflettuto molto sulla scelta di pubblicare o meno questa nota. Mi perviene dopo la nuova istanza di PPO ed un messaggio INPS che sostiene dell’esistenza ostativa di una delibera che le “autorità” dovevano emettere: si tratta di questa, attinente a fatti e circostanze del 2025 e di una domanda di PPO reiettata. Il ricorso che ebbi modo di presentare a gennaio doveva ritenersi respinto dopo 90 giorni nel silenzio/rigetto. Invece INPS cavalca il tema con un provvedimento interno, la commissione valuta le loro stesse decisioni a fronte dei ricorsi. Singolare ciò accada dopo la nuova domanda di PPO che a questo punto dovrò comprendere che fine farà. In sostanza, è evidente, fanno ciò che vogliono. Non ho forse nemmeno più la voglia di portare avanti questa storia, è imbarazzante e leggo una certa prevaricazione fatta da burocrati che consapevoli del rischio zero a fronte di tali atteggiamenti, forse provano anche piacere a farlo… Non ho altre spiegazioni ma non posso dedicare la mia esistenza x 190 euro in più al mese sulla pensione. Mi dispiace solo aver speso la mia vita per un qualcosa che oggi comprendo non abbia alcun riscontro… Spero invece che leggendo quanto segue possiate farne tesoro per eventuali istruzioni di pratiche. Io non saprei come farle meglio, ma è evidente che non basta. Un rinnovo di ringraziamenti a Nonno Alberto per i suoi suggerimenti. Max
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Deliberazione n. 414
OGGETTO: Ricorso n. 752600279 del 07/01/2026 proposto dal sig.
identificativo codice fiscale
Direzione Provinciale di:
ALESSANDRIA - Gestione Dipendenti Pubblici di Alessandria
IL COMITATO DI VIGILANZA PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI CIVILI
E MILITARI DELLO STATO E LORO SUPERSTITI
Seduta del 12/10/2026
- VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, recante norme in materia di ricorsi
a m m i n i s t r a t i v i ;
- VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante norme di riorganizzazione dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTO l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 che, in attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, ha istituito Istituto
Nazionale di Previdenza dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.), ed
ha previsto la costituzione dei Comitati di Vigilanza delle gestioni autonome con il
compito, tra gli altri, di decidere sui ricorsi proposti dagli interessati alle prestazioni
dell'Istituto;
- VISTI gli artt. 2 e 8 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368;
- VISTO l'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, attribuendo le relative funzioni all'INPS;
n. 201, convertito con
n. 214, che ha soppresso l'INPDAP,
- VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del MEF del 3 febbraio
2025 concernente la ricostituzione dei Comitati di Vigilanza delle gestioni autonome ex
INPDAP, ed in particolare del Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali dei
dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti;
- RILEVATO che in data 06.11.2025
di inabilità di privilegio;
• presentava domanda di pensione
- OSSERVATO che, con provvedimento del 24.12.2025 la sede INPS di Torino respingeva
tale domanda, osservando che per le patologie indicate in domanda era già stata
concessa l'indennità una tantum per un numero di annualità pari a 4;
- VISTO il ricorso presentato da in data 07/01/2026, con il quale
contesta il summenzionato provvedimento in quanto eccepisce un'evoluzione in
aggravamento della patologia e pertanto una condizione di peggioramento della
pregressa, ignorata nel provvedimento impugnato;
- VISTO che, con verbale modello BL/B - n. MI121003533 del 18.10.2021, al ricorrente
a veniva riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità una
tantum per l'importo corrispondente a 4 annualità, per l'insorgere di due patologie che
venivano dalla commissione medica ritenute dipendenti da causa di servizio; tali
patologie venivano infatti iscritte entrambe alla tab. B allegata al D.P.R. 834/1981;
- ESAMINATA la relazione predisposta dagli Uffici, in merito al ricorso indicato in oggetto,
nella quale sono esposti gli elementi principali concernenti il provvedimento impugnato
e le motivazioni relative, nonché le eccezioni sollevate nel ricorso medesimo;
- RILEVATO che, con atto n. TO012021942606, la sede INPS di Torino liquidava al sig.
•pensione ordinaria diretta di anzianita, con la concessione di indennità
Una Tantum per 4 annualità sulla base del verbale BL/B N. MI121003533 del
18/10/2021 della C.M.O. di Milano, per le patologie 13) Artrosi Lombo sacrale e 14)
Ernia discale L5 S1;
- OSSERVATO che in data 06/11/2025 l'iscritto presentava domanda di aggravamento
pensione di privilegio, sulla base del nuovo processo verbale BL/B 125002087 del
03/09/2025 della CMO di Milano;
- RILEVATO che, in data 03.09.2025, il Centro Ospedaliero Militare di Milano, chiamato a
pronunciarsi sulla richiesta di aggravamento delle patologie che avevano portato alla
concessione dell'idennità una tantum, disponeva che le due infermità di cui al
precedente verbale venissero riunite nell'unica infermità "Artrosi lombosacrale con
discopatie multiple e segni di sofferenza radicolare cronica L5S1 accertata
strumentalmente";
- OSSERVATO che la motivazione della commissione medica alla suddetta riunione di
patologie, riportata nel campo "osservazioni o note" del verbale BL/B n. MI125002087
del 03.09.2025 è la seguente: "le infermità di cui al punto Artrosi lombosacrale/ernia
discale L5S1 [...] interessando lo stesso distretto anatomico, il rachide lombo-sacrale ed
avendo la medesima eziologia ovvero trattasi di patologie a carattere cronico
degenerative vengono riunite nell'infermità di cui al punto 1";
- OSSERVATO pertanto che nel verbale, seppur con un cambio di nomenclatura della
patologia, la CMO confermava l'ascrivibilità della patologia alla Tabella B allegata al
D.P.R. 834/1981 - 4 annualità.;
- VISTI gli artt. 67 e 69 del DPR n. 1092/73 e l'articolo 4 della legge n. 9/1980;
- VISTO l'art. 7 del DPR n. 738/1981;
- VISTO il DPR 29 ottobre 2001, n. 461;
- LETTA la nota operativa INPDAP n. 27 del 25/07/2007;
- PRESO ATTO che e infermità iscritte alla Tabella "A danno origine alla pensione
privilegiata, quelle alla Tabella "B" danno diritto ad indennità una tantum, quelle alla
Tabella "E" danno diritto all'attribuzione di assegni di superinvalidità, quelle alla Tabella
"F", infine, disciplinano i casi di cumulo d'infermita;
- CONSIDERATO che nel caso in esame appare chiaro che la decisione del Centro
Ospedaliero Militare di Milano, col verbale del 03.09.2025, è stata di operare una mera
riclassificazione delle stesse patologie già accertate col precedente verbale, in modo da
valutare la patologia dell'iscritto nella sua complessità e che tale intenzione si manifesta
nell'uso dell'espressione "le infermità artrosi lombosacrale/ernia discale L5/S1 [...]
vengono RIUNITE nell'infermità di cui al punto 1";
- RITENUTO pertanto che il provvedimento impugnato abbia correttamente applicato il
verbale medico, escludendo la sussistenza di un aggravamento;
- RITENUTO quindi che l'esame e la valutazione degli elementi acquisiti in sede istruttoria
non facciano ritenere suscettibile di modifica il provvedimento impugnato;
Su proposta del Direttore Generale,
Delibera
la reiezione del ricorso presentato dal sig.
IL SEGRETARIO
• Firmato digitalmente da
FEDERICO GRECHI
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
MARIO CANDORE
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Deliberazione n. 414
OGGETTO: Ricorso n. 752600279 del 07/01/2026 proposto dal sig.
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IL COMITATO DI VIGILANZA PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI CIVILI
E MILITARI DELLO STATO E LORO SUPERSTITI
Seduta del 12/10/2026
- VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, recante norme in materia di ricorsi
a m m i n i s t r a t i v i ;
- VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante norme di riorganizzazione dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTO l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 che, in attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, ha istituito Istituto
Nazionale di Previdenza dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.), ed
ha previsto la costituzione dei Comitati di Vigilanza delle gestioni autonome con il
compito, tra gli altri, di decidere sui ricorsi proposti dagli interessati alle prestazioni
dell'Istituto;
- VISTI gli artt. 2 e 8 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368;
- VISTO l'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, attribuendo le relative funzioni all'INPS;
n. 201, convertito con
n. 214, che ha soppresso l'INPDAP,
- VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del MEF del 3 febbraio
2025 concernente la ricostituzione dei Comitati di Vigilanza delle gestioni autonome ex
INPDAP, ed in particolare del Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali dei
dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti;
- RILEVATO che in data 06.11.2025
di inabilità di privilegio;
• presentava domanda di pensione
- OSSERVATO che, con provvedimento del 24.12.2025 la sede INPS di Torino respingeva
tale domanda, osservando che per le patologie indicate in domanda era già stata
concessa l'indennità una tantum per un numero di annualità pari a 4;
- VISTO il ricorso presentato da in data 07/01/2026, con il quale
contesta il summenzionato provvedimento in quanto eccepisce un'evoluzione in
aggravamento della patologia e pertanto una condizione di peggioramento della
pregressa, ignorata nel provvedimento impugnato;
- VISTO che, con verbale modello BL/B - n. MI121003533 del 18.10.2021, al ricorrente
a veniva riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità una
tantum per l'importo corrispondente a 4 annualità, per l'insorgere di due patologie che
venivano dalla commissione medica ritenute dipendenti da causa di servizio; tali
patologie venivano infatti iscritte entrambe alla tab. B allegata al D.P.R. 834/1981;
- ESAMINATA la relazione predisposta dagli Uffici, in merito al ricorso indicato in oggetto,
nella quale sono esposti gli elementi principali concernenti il provvedimento impugnato
e le motivazioni relative, nonché le eccezioni sollevate nel ricorso medesimo;
- RILEVATO che, con atto n. TO012021942606, la sede INPS di Torino liquidava al sig.
•pensione ordinaria diretta di anzianita, con la concessione di indennità
Una Tantum per 4 annualità sulla base del verbale BL/B N. MI121003533 del
18/10/2021 della C.M.O. di Milano, per le patologie 13) Artrosi Lombo sacrale e 14)
Ernia discale L5 S1;
- OSSERVATO che in data 06/11/2025 l'iscritto presentava domanda di aggravamento
pensione di privilegio, sulla base del nuovo processo verbale BL/B 125002087 del
03/09/2025 della CMO di Milano;
- RILEVATO che, in data 03.09.2025, il Centro Ospedaliero Militare di Milano, chiamato a
pronunciarsi sulla richiesta di aggravamento delle patologie che avevano portato alla
concessione dell'idennità una tantum, disponeva che le due infermità di cui al
precedente verbale venissero riunite nell'unica infermità "Artrosi lombosacrale con
discopatie multiple e segni di sofferenza radicolare cronica L5S1 accertata
strumentalmente";
- OSSERVATO che la motivazione della commissione medica alla suddetta riunione di
patologie, riportata nel campo "osservazioni o note" del verbale BL/B n. MI125002087
del 03.09.2025 è la seguente: "le infermità di cui al punto Artrosi lombosacrale/ernia
discale L5S1 [...] interessando lo stesso distretto anatomico, il rachide lombo-sacrale ed
avendo la medesima eziologia ovvero trattasi di patologie a carattere cronico
degenerative vengono riunite nell'infermità di cui al punto 1";
- OSSERVATO pertanto che nel verbale, seppur con un cambio di nomenclatura della
patologia, la CMO confermava l'ascrivibilità della patologia alla Tabella B allegata al
D.P.R. 834/1981 - 4 annualità.;
- VISTI gli artt. 67 e 69 del DPR n. 1092/73 e l'articolo 4 della legge n. 9/1980;
- VISTO l'art. 7 del DPR n. 738/1981;
- VISTO il DPR 29 ottobre 2001, n. 461;
- LETTA la nota operativa INPDAP n. 27 del 25/07/2007;
- PRESO ATTO che e infermità iscritte alla Tabella "A danno origine alla pensione
privilegiata, quelle alla Tabella "B" danno diritto ad indennità una tantum, quelle alla
Tabella "E" danno diritto all'attribuzione di assegni di superinvalidità, quelle alla Tabella
"F", infine, disciplinano i casi di cumulo d'infermita;
- CONSIDERATO che nel caso in esame appare chiaro che la decisione del Centro
Ospedaliero Militare di Milano, col verbale del 03.09.2025, è stata di operare una mera
riclassificazione delle stesse patologie già accertate col precedente verbale, in modo da
valutare la patologia dell'iscritto nella sua complessità e che tale intenzione si manifesta
nell'uso dell'espressione "le infermità artrosi lombosacrale/ernia discale L5/S1 [...]
vengono RIUNITE nell'infermità di cui al punto 1";
- RITENUTO pertanto che il provvedimento impugnato abbia correttamente applicato il
verbale medico, escludendo la sussistenza di un aggravamento;
- RITENUTO quindi che l'esame e la valutazione degli elementi acquisiti in sede istruttoria
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Re: PPO e valutazioni CMO - INPS
Madamone64 ha scritto: mer ott 14, 2026 1:02 pm Buongiorno: ho riflettuto molto sulla scelta di pubblicare o meno questa nota. Mi perviene dopo la nuova istanza di PPO ed un messaggio INPS che sostiene dell’esistenza ostativa di una delibera che le “autorità” dovevano emettere: si tratta di questa, attinente a fatti e circostanze del 2025 e di una domanda di PPO reiettata. Il ricorso che ebbi modo di presentare a gennaio doveva ritenersi respinto dopo 90 giorni nel silenzio/rigetto. Invece INPS cavalca il tema con un provvedimento interno, la commissione valuta le loro stesse decisioni a fronte dei ricorsi. Singolare ciò accada dopo la nuova domanda di PPO che a questo punto dovrò comprendere che fine farà. In sostanza, è evidente, fanno ciò che vogliono. Non ho forse nemmeno più la voglia di portare avanti questa storia, è imbarazzante e leggo una certa prevaricazione fatta da burocrati che consapevoli del rischio zero a fronte di tali atteggiamenti, forse provano anche piacere a farlo… Non ho altre spiegazioni ma non posso dedicare la mia esistenza x 190 euro in più al mese sulla pensione. Mi dispiace solo aver speso la mia vita per un qualcosa che oggi comprendo non abbia alcun riscontro… Spero invece che leggendo quanto segue possiate farne tesoro per eventuali istruzioni di pratiche. Io non saprei come farle meglio, ma è evidente che non basta. Un rinnovo di ringraziamenti a Nonno Alberto per i suoi suggerimenti. Max
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Deliberazione n. 414
OGGETTO: Ricorso n. 752600279 del 07/01/2026 proposto dal sig.
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E MILITARI DELLO STATO E LORO SUPERSTITI
Seduta del 12/10/2026
- VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, recante norme in materia di ricorsi
a m m i n i s t r a t i v i ;
- VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante norme di riorganizzazione dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTO l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 che, in attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, ha istituito Istituto
Nazionale di Previdenza dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.), ed
ha previsto la costituzione dei Comitati di Vigilanza delle gestioni autonome con il
compito, tra gli altri, di decidere sui ricorsi proposti dagli interessati alle prestazioni
dell'Istituto;
- VISTI gli artt. 2 e 8 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368;
- VISTO l'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, attribuendo le relative funzioni all'INPS;
n. 201, convertito con
n. 214, che ha soppresso l'INPDAP,
- VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del MEF del 3 febbraio
2025 concernente la ricostituzione dei Comitati di Vigilanza delle gestioni autonome ex
INPDAP, ed in particolare del Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali dei
dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti;
- RILEVATO che in data 06.11.2025
di inabilità di privilegio;
• presentava domanda di pensione
- OSSERVATO che, con provvedimento del 24.12.2025 la sede INPS di Torino respingeva
tale domanda, osservando che per le patologie indicate in domanda era già stata
concessa l'indennità una tantum per un numero di annualità pari a 4;
- VISTO il ricorso presentato da in data 07/01/2026, con il quale
contesta il summenzionato provvedimento in quanto eccepisce un'evoluzione in
aggravamento della patologia e pertanto una condizione di peggioramento della
pregressa, ignorata nel provvedimento impugnato;
- VISTO che, con verbale modello BL/B - n. MI121003533 del 18.10.2021, al ricorrente
a veniva riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità una
tantum per l'importo corrispondente a 4 annualità, per l'insorgere di due patologie che
venivano dalla commissione medica ritenute dipendenti da causa di servizio; tali
patologie venivano infatti iscritte entrambe alla tab. B allegata al D.P.R. 834/1981;
- ESAMINATA la relazione predisposta dagli Uffici, in merito al ricorso indicato in oggetto,
nella quale sono esposti gli elementi principali concernenti il provvedimento impugnato
e le motivazioni relative, nonché le eccezioni sollevate nel ricorso medesimo;
- RILEVATO che, con atto n. TO012021942606, la sede INPS di Torino liquidava al sig.
•pensione ordinaria diretta di anzianita, con la concessione di indennità
Una Tantum per 4 annualità sulla base del verbale BL/B N. MI121003533 del
18/10/2021 della C.M.O. di Milano, per le patologie 13) Artrosi Lombo sacrale e 14)
Ernia discale L5 S1;
- OSSERVATO che in data 06/11/2025 l'iscritto presentava domanda di aggravamento
pensione di privilegio, sulla base del nuovo processo verbale BL/B 125002087 del
03/09/2025 della CMO di Milano;
- RILEVATO che, in data 03.09.2025, il Centro Ospedaliero Militare di Milano, chiamato a
pronunciarsi sulla richiesta di aggravamento delle patologie che avevano portato alla
concessione dell'idennità una tantum, disponeva che le due infermità di cui al
precedente verbale venissero riunite nell'unica infermità "Artrosi lombosacrale con
discopatie multiple e segni di sofferenza radicolare cronica L5S1 accertata
strumentalmente";
- OSSERVATO che la motivazione della commissione medica alla suddetta riunione di
patologie, riportata nel campo "osservazioni o note" del verbale BL/B n. MI125002087
del 03.09.2025 è la seguente: "le infermità di cui al punto Artrosi lombosacrale/ernia
discale L5S1 [...] interessando lo stesso distretto anatomico, il rachide lombo-sacrale ed
avendo la medesima eziologia ovvero trattasi di patologie a carattere cronico
degenerative vengono riunite nell'infermità di cui al punto 1";
- OSSERVATO pertanto che nel verbale, seppur con un cambio di nomenclatura della
patologia, la CMO confermava l'ascrivibilità della patologia alla Tabella B allegata al
D.P.R. 834/1981 - 4 annualità.;
- VISTI gli artt. 67 e 69 del DPR n. 1092/73 e l'articolo 4 della legge n. 9/1980;
- VISTO l'art. 7 del DPR n. 738/1981;
- VISTO il DPR 29 ottobre 2001, n. 461;
- LETTA la nota operativa INPDAP n. 27 del 25/07/2007;
- PRESO ATTO che e infermità iscritte alla Tabella "A danno origine alla pensione
privilegiata, quelle alla Tabella "B" danno diritto ad indennità una tantum, quelle alla
Tabella "E" danno diritto all'attribuzione di assegni di superinvalidità, quelle alla Tabella
"F", infine, disciplinano i casi di cumulo d'infermita;
- CONSIDERATO che nel caso in esame appare chiaro che la decisione del Centro
Ospedaliero Militare di Milano, col verbale del 03.09.2025, è stata di operare una mera
riclassificazione delle stesse patologie già accertate col precedente verbale, in modo da
valutare la patologia dell'iscritto nella sua complessità e che tale intenzione si manifesta
nell'uso dell'espressione "le infermità artrosi lombosacrale/ernia discale L5/S1 [...]
vengono RIUNITE nell'infermità di cui al punto 1";
- RITENUTO pertanto che il provvedimento impugnato abbia correttamente applicato il
verbale medico, escludendo la sussistenza di un aggravamento;
- RITENUTO quindi che l'esame e la valutazione degli elementi acquisiti in sede istruttoria
non facciano ritenere suscettibile di modifica il provvedimento impugnato;
Su proposta del Direttore Generale,
Delibera
la reiezione del ricorso presentato dal sig.
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@Madamone64
Ciao!
Nella nuova istanza di aggravamento, che sono certo tu abbia già presentato, la CMO saprà correggere l'errore pregresso e porre fine a questo disagio.
Affronta questo prossimo passaggio con tranquillità, perché ci sono ottime probabilità che la questione si risolva come deve.Un caro saluto!
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Madamone64
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Re: PPO e valutazioni CMO - INPS
Grazie nonno Alberto; oggi ho avuto modo di interloquire con una dipendente dell'INPS di Alessandria previa richiesta di contatto telefonico; ovvio che il quesito era mirato a chiarire la loro risposta insensata alla mia domanda di PPO presentata recentemente, ribadisco per tutti copiando ed incollando il testo così come suggerito da nonno Alberto integrandolo con alcuni punti salienti che ritenevo sottolineare. Pur risparmiandomi in eccessi, ho voluto evitare alla mia interlocutrice un bagno di miserie... Ha recitato un copione scritto, ovvero ha sostenuto esclusivamente che loro hanno chiuso quel ricorso e che hanno recepito la nuova domanda e che, udite... udite..., stanno predisponendo un nuovo invio in CMO. Non è riuscita a chiarirmi cosa intendessero nel messaggio con il quale asserivano di non poter procedere alla nuova trattazione senza una delibera sul ricorso che ribadisco io avevo presentato a gennaio 2026 e riferito all'ultima istanza di PPO poi naufragata. Avevo ritenuto da Aprile 2026 rigettato quel ricorso con la procedura del silenzio/rigetto che l'INPS applica per legge dopo 90 giorni dalla data di presentazione. Poi lo stesso ente con una procedura incredibile, ovvero giudica il ricorso con una commissione interna, a fronte del contenuto della nuova istanza di PPO, quella elaborata da nonno Alberto per intenderci, ha ritenuto necessario deliberare il 12 ottobre 2026, quindi oltre dove mesi dal ricorso, e pochi giorni dopo la nuova istanza di PPO, quello che vi ho riportato nei posto precedenti, a conferma del rigetto. Non trovo alcuna logica in tutto questo; è paradossale a fronte di un verbale compilato con diversi evidenti contraddizioni che non ci sia la possibilità di un'interlocuzione tra glie enti preposti e necessiti invece una battaglia senza esclusione di colpi. Non mi sono mai rivolto ad un patronato, al sindacato di settore che aimè conosco bene, o ad un legale; ultimamente ho dei congiunti che hanno una problematica riportata come proponenti causa al Tribunale del Lavoro; il legale, un luminare, strapagato a prescindere, a fronte di una sintesi sulla mia questione, credo precisa, mi ha bacchettato sul ricorso eventuale alla Corte dei Conti, sostenendo, per carità erano chiacchiere informali magari non ci siamo capiti, come a suo avviso la competenza sarebbe stata sempre e anche nel mio caso del Tribunale del lavoro. Non credo sia una questione di incapacità, ma una mancanza specifica di esperienze pregresse. Ciò comporta che l'esistenza di un forum come questo diventa vitale e mi auspicherei non solo una sistema "lente" per ricercare episodi similari, ma una vera e propria biblioteca dei precedenti. Ritengo poi paradossale aver intuito e scoperto che all'INPS, almeno nel mio caso, non pervengano gli atti pregressi sulla condizione dalle patologie già riconosciute dipendenti da CDS; mi era parso di intuirlo quando nel 2025 l'INPS di Alessandria a fronte di un mio sollecito a definire la pratica poi cassata con il rigetto, mi avesse chiesto di trasmettergli informalmente la copia del verbale CMO precedente, sostenendo che quello trasmesso dall'Amministrazione fosse illeggibile. Mi parve strano, poiché io ho la stessa copia ed era quella che avevo inoltrato alla domanda correlata poiché la mia istanza di PPO era intesa ad un aggravamento delle pregresse persino già indennizzate con annualità una tantum. Poi scartabellando in questi giorni ho trovato un "vecchio" verbale della CMO di Torino datato 2010. Detto verbale, sicuramente prodotto alla CMO nel 2021, data di elargizione delle annualità una tantum in ragione della mia istanza di PPO dell'epoca, evidenziava alla patologia
12 di quindici esistenti, tutte riconosciute CDS da anni precedenti, un'ascrizione alla tabella B ma per patologie diverse da quelle che poi mi avevano concesso le indennità. Le patologie riguardano la colonna cervicale e mensicopatie bilaterali (ovvero ad entrambe le ginocchia) quindi un contesto morboso in parte correlato a quello oggetto di discussione oggi e altro, quello alle ginocchia, diverso ma sicuramente influente sul discorso delle valutazioni. Questa svista è sicuramente colpa mia, anche se ho ben chiaro il ricordo che mi lamentai di questo in CMO sia nel 2021 che nel 2025, ma mi venne indicato che loro avrebbero discusso solo di alcune delle patologie tra le tante. Ovvio dunque che non fanno un'anamnesi sul cartaceo e tantomeno la fa l'INPS. In questi giorni, e mi scuso con nonno Alberto di non averlo fatto e detto subito, ho integrato la nuova domanda di PPO mettendo in risalto la tabella B delle patologie di cui al verbale del 2010 con una ricostruzione formale e dettagliata dei passaggi che ritengo siano stati saltati. Chiudo ribadendo che trovo anacronistico scontrarsi con uffici che dovrebbero istruire ed invece agiscono con metodologie di prevaricazioni, inutili e dispendiose. INPS poteva recepire le mie lagnanze ed interfacciarsi con la CMO a chiarimento, ma non lo ha voluto fare preferendo un percorso a ostacoli per finire poi a fare figure da quattro soldi... Grazie per l'attenzione. Max
12 di quindici esistenti, tutte riconosciute CDS da anni precedenti, un'ascrizione alla tabella B ma per patologie diverse da quelle che poi mi avevano concesso le indennità. Le patologie riguardano la colonna cervicale e mensicopatie bilaterali (ovvero ad entrambe le ginocchia) quindi un contesto morboso in parte correlato a quello oggetto di discussione oggi e altro, quello alle ginocchia, diverso ma sicuramente influente sul discorso delle valutazioni. Questa svista è sicuramente colpa mia, anche se ho ben chiaro il ricordo che mi lamentai di questo in CMO sia nel 2021 che nel 2025, ma mi venne indicato che loro avrebbero discusso solo di alcune delle patologie tra le tante. Ovvio dunque che non fanno un'anamnesi sul cartaceo e tantomeno la fa l'INPS. In questi giorni, e mi scuso con nonno Alberto di non averlo fatto e detto subito, ho integrato la nuova domanda di PPO mettendo in risalto la tabella B delle patologie di cui al verbale del 2010 con una ricostruzione formale e dettagliata dei passaggi che ritengo siano stati saltati. Chiudo ribadendo che trovo anacronistico scontrarsi con uffici che dovrebbero istruire ed invece agiscono con metodologie di prevaricazioni, inutili e dispendiose. INPS poteva recepire le mie lagnanze ed interfacciarsi con la CMO a chiarimento, ma non lo ha voluto fare preferendo un percorso a ostacoli per finire poi a fare figure da quattro soldi... Grazie per l'attenzione. Max
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Re: PPO e valutazioni CMO - INPS
Madamone64 ha scritto: gio ott 15, 2026 11:52 am Grazie nonno Alberto; oggi ho avuto modo di interloquire con una dipendente dell'INPS di Alessandria previa richiesta di contatto telefonico; ovvio che il quesito era mirato a chiarire la loro risposta insensata alla mia domanda di PPO presentata recentemente, ribadisco per tutti copiando ed incollando il testo così come suggerito da nonno Alberto integrandolo con alcuni punti salienti che ritenevo sottolineare. Pur risparmiandomi in eccessi, ho voluto evitare alla mia interlocutrice un bagno di miserie... Ha recitato un copione scritto, ovvero ha sostenuto esclusivamente che loro hanno chiuso quel ricorso e che hanno recepito la nuova domanda e che, udite... udite..., stanno predisponendo un nuovo invio in CMO. Non è riuscita a chiarirmi cosa intendessero nel messaggio con il quale asserivano di non poter procedere alla nuova trattazione senza una delibera sul ricorso che ribadisco io avevo presentato a gennaio 2026 e riferito all'ultima istanza di PPO poi naufragata. Avevo ritenuto da Aprile 2026 rigettato quel ricorso con la procedura del silenzio/rigetto che l'INPS applica per legge dopo 90 giorni dalla data di presentazione. Poi lo stesso ente con una procedura incredibile, ovvero giudica il ricorso con una commissione interna, a fronte del contenuto della nuova istanza di PPO, quella elaborata da nonno Alberto per intenderci, ha ritenuto necessario deliberare il 12 ottobre 2026, quindi oltre dove mesi dal ricorso, e pochi giorni dopo la nuova istanza di PPO, quello che vi ho riportato nei posto precedenti, a conferma del rigetto. Non trovo alcuna logica in tutto questo; è paradossale a fronte di un verbale compilato con diversi evidenti contraddizioni che non ci sia la possibilità di un'interlocuzione tra glie enti preposti e necessiti invece una battaglia senza esclusione di colpi. Non mi sono mai rivolto ad un patronato, al sindacato di settore che aimè conosco bene, o ad un legale; ultimamente ho dei congiunti che hanno una problematica riportata come proponenti causa al Tribunale del Lavoro; il legale, un luminare, strapagato a prescindere, a fronte di una sintesi sulla mia questione, credo precisa, mi ha bacchettato sul ricorso eventuale alla Corte dei Conti, sostenendo, per carità erano chiacchiere informali magari non ci siamo capiti, come a suo avviso la competenza sarebbe stata sempre e anche nel mio caso del Tribunale del lavoro. Non credo sia una questione di incapacità, ma una mancanza specifica di esperienze pregresse. Ciò comporta che l'esistenza di un forum come questo diventa vitale e mi auspicherei non solo una sistema "lente" per ricercare episodi similari, ma una vera e propria biblioteca dei precedenti. Ritengo poi paradossale aver intuito e scoperto che all'INPS, almeno nel mio caso, non pervengano gli atti pregressi sulla condizione dalle patologie già riconosciute dipendenti da CDS; mi era parso di intuirlo quando nel 2025 l'INPS di Alessandria a fronte di un mio sollecito a definire la pratica poi cassata con il rigetto, mi avesse chiesto di trasmettergli informalmente la copia del verbale CMO precedente, sostenendo che quello trasmesso dall'Amministrazione fosse illeggibile. Mi parve strano, poiché io ho la stessa copia ed era quella che avevo inoltrato alla domanda correlata poiché la mia istanza di PPO era intesa ad un aggravamento delle pregresse persino già indennizzate con annualità una tantum. Poi scartabellando in questi giorni ho trovato un "vecchio" verbale della CMO di Torino datato 2010. Detto verbale, sicuramente prodotto alla CMO nel 2021, data di elargizione delle annualità una tantum in ragione della mia istanza di PPO dell'epoca, evidenziava alla patologia
12 di quindici esistenti, tutte riconosciute CDS da anni precedenti, un'ascrizione alla tabella B ma per patologie diverse da quelle che poi mi avevano concesso le indennità. Le patologie riguardano la colonna cervicale e mensicopatie bilaterali (ovvero ad entrambe le ginocchia) quindi un contesto morboso in parte correlato a quello oggetto di discussione oggi e altro, quello alle ginocchia, diverso ma sicuramente influente sul discorso delle valutazioni. Questa svista è sicuramente colpa mia, anche se ho ben chiaro il ricordo che mi lamentai di questo in CMO sia nel 2021 che nel 2025, ma mi venne indicato che loro avrebbero discusso solo di alcune delle patologie tra le tante. Ovvio dunque che non fanno un'anamnesi sul cartaceo e tantomeno la fa l'INPS. In questi giorni, e mi scuso con nonno Alberto di non averlo fatto e detto subito, ho integrato la nuova domanda di PPO mettendo in risalto la tabella B delle patologie di cui al verbale del 2010 con una ricostruzione formale e dettagliata dei passaggi che ritengo siano stati saltati. Chiudo ribadendo che trovo anacronistico scontrarsi con uffici che dovrebbero istruire ed invece agiscono con metodologie di prevaricazioni, inutili e dispendiose. INPS poteva recepire le mie lagnanze ed interfacciarsi con la CMO a chiarimento, ma non lo ha voluto fare preferendo un percorso a ostacoli per finire poi a fare figure da quattro soldi... Grazie per l'attenzione. Max
@Madamone64
Caro Max, puoi stare tranquillo: la tua pratica è stata sbloccata ufficialmente dall'INPS e la procedura è ora indirizzata verso un sicuro buon esito.
Quella dicitura "AGGRAVATA TABELLA B" scritta in passato dalla CMO verrà corretta e valutata nel giusto senso; inoltre, grazie all'integrazione del verbale del 2010 che hai già depositato, la CMO valuterà più criteri.
Ottimo lavoro.
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Madamone64
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Re: PPO e valutazioni CMO - INPS
Buonasera a tutti. Ricevo oggi alle ripetute lagnanze e seguiti sul sistema INPS RISPONDE, che serve anche ad inoltrare le integrazione di domande presentate , il seguente messaggio in più risposte: "Buongiorno, in riferimento alla Sua istanza di pensione di privilegio si comunica che è già stata richiesta convocazione a visita presso la CMO di Milano, allegando la documentazione prodotta. Distinti saluti..." Mi chiedo se tutto questo davvero non poteva essere evitato con il buon senso e la capacità di interagire tra le parti; non mi sono mai avvalso di patronati, legali, sindacati o altro, sin dalla domanda di pensione eppure è possibile fare tutto. Credo davvero che molte situazioni si generino, o meglio vogliano generarle per la necessità di tenere in piedi un "carrozzone" che spende di più di quello che spenderebbe concedendo, quando corretto ovvio. Di fronte alla logica anche una negazione sarebbe accettabile, ma creare ad arte situazioni per allungare il brodo e condurti a certi percorsi lo trovo indecente. Non posso che rinnovare i miei ringraziamenti a nonno Alberto, non solo per l'indirizzamento pratico nel riassumere gli intenti che avevo e dovevo materializzare in uno scritto, ma anche per l'invito alla calma ed alla ragione; rimane il senso di impotenza nei rapporti con un sistema che solo fino a ieri era parte della vita professionale di ciascuno di noi e improvvisamente, senza motivo apparente, diventa invece un qualcosa da evitare. Non mollo e vediamo il finale di questa vicenda. Max
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