Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

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Dal sito cislveneto.it
Rassegna stampa Veneto - Sabato, 22 Ottobre 2011

IL CORRIERE DELLE ALPI- Sabato, 22 Ottobre 2011


La pensione in anticipo per i lavoratori ex Alumix


FELTRE Dieci lavoratori della Sapa potranno andare in pensione in anticipo, a causa della esposizione all’amianto durante la loro vita lavorativa, quando la fabbrica di Feltre si chiamava ancora Alumix. E’ la conseguenza della sentenza della Corte di Appello, tribunale civile di Padova, nella causa intentata contro l’Inps. I dieci lavoratori, nove tuttora al lavoro e uno deceduto, si erano rivolti alla Fiom che li ha indirizzati allo studio Moro di Padova che ha curato la causa. Il tribunale civile di Belluno, nella sentenza di primo grado, aveva sì riconosciuto ai lavoratori l’esposizione all’amianto ma senza dare loro la possibilità del prepensionamento. Di diverso avviso invece la Corte di Appello che non solo ha riconosciuto l’esposizione, ma ha anche stabilito la possibilità di andare in pensione in anticipo: praticamente dieci anni di esposizione all’amianto valgono come quindici anni di lavoro. La vita in azienda, per questi dipendenti, viene accorciata dai 4 ai 7 anni. «Siamo molto soddisfatti di questo risultato», spiega il segretario provinciale della Fiom Alessandro Da Rugna, che parla anche a nome dell’Inca Cgil. Sono invece circa sessanta i lavoratori ex Alumix, ora in pensione, che hanno dato vita ad una causa ambientale di risarcimento contributivo nei confronti dell'Inps, anche loro per vedersi riconosciuta l'esposizione all'amianto (avendo lavorato nelle officine per almeno otto ore al giorno) e dunque per ottenere i contributi previdenziali per chi è soggetto all'inalazione prolungata della sostanza killer. La sentenza del giudice del lavoro in questo senso rappresenta un precedente importante, anche per altre aziende.
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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

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Per orientamento.

- primo maresciallo dell’aeronautica militare con la qualifica di addetto “impiego e manutenzione antincendio”.
- Assume di essere stato esposto continuativamente all’amianto in relazione alle sue funzioni in materia di antincendio.
- non può essere messa in dubbio la sua esposizione all’amianto, come risulta da certificazione medica rilasciata in data 6 ottobre 2010 dall’Azienda ospedaliera universitaria senese attestante la presenza, nel liquido di lavaggio bronco alveolare, di fibre di amianto - e in particolare di anfiboli, tra le fibre più dannose e aggressive.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 489 2011 Pensioni 22-03-2011

SENT 489/2011 REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano
la Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione
Lazio

Il Giudice unico delle pensioni nella persona del Consigliere
dott. Franco Mencarelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 68520/PM del registro di segreteria, presentato da P. N., assistito e rappresentato dall’avv. Ezio Bonanni presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 2,

avverso

l’INPDAP di Rieti per l’accertamento del diritto del ricorrente al beneficio contributivo della rivalutazione del periodo di esposizione qualificata all’amianto a fini pensionistici.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 16 marzo 2011, con l’assistenza del segretario sig. Alessandro Vinicola, l’avv. Carmen Vilardo per delega dell’avv. Ezio Bonanni per il ricorrente e la dott.ssa OMISSIS per l’INPDAP.

FATTO
P. N., già primo maresciallo dell’aeronautica militare con la qualifica di addetto “impiego e manutenzione antincendio”, è cessato dal servizio dal 31 dicembre 1995 venendo collocato in ausiliaria.
Assume di essere stato esposto continuativamente all’amianto in relazione alle sue funzioni in materia di antincendio per cui ha avanzato in data 9 giugno 2005 all’INAIL apposita istanza ex art. 13, comma 4, della legge n. 257 del 1992 modificato dal decreto-legge n. 169 del 1993 convertito nella legge n. 271 del 1993 e ancora modificato dalla legge n. 326 del 2003, finalizzata ad ottenere che l’intero periodo lavorativo – dal 1° ottobre 1968 sino a fine 1993 - venga moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25 con consequenziale adeguamento dell’entità della prestazione pensionistica.
In pari data presentava tra l’altro istanza all’INPDAP ai fini della concessione del predetto beneficio.
Mentre l’istanza all’INAIL non ha avuto ancora esito avendo potuto il P. produrre la necessaria documentazione solo a seguito della trasmissione degli atti concernenti il curriculum lavorativo da parte del Ministero della difesa il 6 ottobre 2009, in data 15 novembre 2007 l’INPDAP di Rieti rigettava la domanda volta ad ottenere il beneficio pensionistico richiesto, in assenza della certificazione INAIL.
Chiede conclusivamente che venga accertato e dichiarato il suo diritto alla concessione del beneficio in questione. Infatti non può essere messa in dubbio la sua esposizione all’amianto, come risulta da certificazione medica rilasciata in data 6 ottobre 2010 dall’Azienda ospedaliera universitaria senese attestante la presenza, nel liquido di lavaggio bronco alveolare, di fibre di amianto - e in particolare di anfiboli, tra le fibre più dannose e aggressive – e d’altra parte per l’accoglimento della domanda in ricorso è sufficiente la prova presuntiva dei fatti di guisa che si richiede l’ammissione di prova testimoniale e di accertamento tecnico al fine della conferma dello svolgimento delle mansioni implicanti l’esposizione all’amianto.
Con gli accessori di legge.
L’INPDAP eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione passiva risultando nella specie ordinatore secondario della spesa, atteso che l’intesa intervenuta tra l’Istituto previdenziale e il Ministero della difesa in ordine alla liquidazione dei trattamenti pensionistici relativi alla competenza di quest’ultimo prevede che l’INPDAP subentri al Ministero nell’applicazione dagli istituti pensionistici per le domande presentate a decorrere dal 1° ottobre 2005 nonché per la liquidazione delle pensioni decorrenti da tale data.
Nel merito rileva come l’istanza all’INAIL volta a beneficiare delle agevolazioni pensionistiche per i lavoratori del settore dell’amianto sia stata avanzata a grande distanza di tempo dalla cessazione dal servizio. Si aggiunge, in conformità dell’indirizzo giurisprudenziale prevalente, che è preclusa la possibilità di surrogare la certificazione INAIL, del resto, come confermato da parte ricorrente, non emessa stante l’assenza della richiesta documentazione.
L’INPDAP conclude pertanto per la reiezione del ricorso.
In via subordinata viene eccepita la prescrizione quinquennale
DIRITTO
Rileva il Giudice che l’eccezione dell’INPDAP di legittimazione passiva non può essere accolta. Ciò alla luce della considerazione della sostanziale unitarietà del procedimento di liquidazione dei trattamenti pensionistici come confermato dal fatto stesso del trasferimento della partita di pensione provvisoria del P. all’INPDAP medesimo, come dalla comunicazione dell’Aeronautica militare all’INPDAP in data 18 settembre 2001.
Nel merito rileva il Giudice come il ricorrente richieda che venga accertato il suo diritto alla rivalutazione, ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, del periodo contributivo in relazione all’addotta esposizione all’amianto.
In proposito va tuttavia osservato che le prescrizioni di cui alla richiamata normativa sull’amianto individuano nell’INAIL il soggetto competente al rilascio della dichiarazione attestante il rischio espositivo all’amianto dell’attività svolta, come emerge chiaramente dall’art. 3 comma 1 del D.M. 27 ottobre 2004.
Il ricorrente non ha prodotto la predetta certificazione, confermando d’altra parte che l’istanza relativa all’INAIL, da lui all’epoca prodotta, non era accompagnata dalla richiesta documentazione, fornita dall’Amministrazione della difesa solo nel 2009, come riportato in narrativa.
Ne segue, all’evidenza, che il procedimento avviatosi con la predetta istanza è tuttora pendente davanti all’INAIL, per cui resta sottratta a questo Giudice la possibilità di procedere ad attività istruttorie volte eventualmente a surrogare una inattività in materia dell’ente preposto istituzionalmente.
Conclusivamente il ricorso va respinto confermandosi l’impugnato il diniego dell’INPDAP.
Sussistono equi motivi per compensare le spese di giudizio
P. Q. M.
Il Giudice unico delle pensioni per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,
RESPINGE
il ricorso
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2011.
Il Giudice
f.to Franco Mencarelli

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22/03/2011
P. Il Direttore
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
f.to Paola ACHILLE
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Personale delle Ferrovie.

- Già dipendente delle Ferrovie dello Stato e, attualmente, di TRENITALIA S.p.A., con qualifica di operaio elettromeccanico per la manutenzione programmata/preventiva degli elettrotreni e dei locomotori.

- Per aver lavorato, dal 2 luglio 1979 al 31 dicembre 1992 presso la O.M.L. Officina manutenzione locomotori di Milano Centrale dove è stato esposto continuativamente a polveri e fibre di amianto in concentrazioni superiori ai valori soglia (100 fibre/litro per otto ore al giorno).

- L’U.M.L. Ministero della salute, con parere depositato il 21 marzo 2011, ha riconosciuto un’esposizione qualificata dell’interessato alle fibre di amianto, al pari di tutti i lavoratori appartenenti ai profili esecutivi ed operativi che hanno svolto attività di manutenzione presso le officine deposito locomotive, fino al 31 dicembre 1983, ossia per i soli periodi certificati dall’INAIL.

- Lavoratore esposto a rischio di amianto, per aver prestato servizio presso l’Officina manutenzione locomotori (O.M.L.) di Milano Centrale con una qualifica tecnica (prima operario qualificato, poi operaio specializzato, tecnico e primo tecnico), svolgendo mansioni di operaio qualificato, elettromeccanico, manutentore di veicoli e locomotive, dal 2 luglio 1979 al 31 dicembre 1983 presso il Deposito locomotive di Milano centrale, e successivamente, presso l’Officina G.R. S. Maria La Bruna e, ancora, fino al 2 ottobre 2003, presso il Deposito locomotive di Milano centrale.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA Sentenza 668 2011 Pensioni 11-11-2011


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Consigliere Dott. Adelisa Corsetti

nella pubblica udienza del 27 ottobre 2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 24253 del registro di segreteria, presentato dal Sig. A. M., nato il (omissis), rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Garlatti con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, alla Via Fontana, n. 28, giusta procura a margine del ricorso.
CONTRO l’INPS, sede di Milano.
PER il riconoscimento del diritto ai benefici previdenziali di cui all’art.13, co. 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori esposti a rischio di amianto.
VISTI: il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 21 luglio 2000, n. 205, e in particolare, gli artt. 5, 9 e 10.
UDITE le parti costituite e comparse come da verbale di udienza.
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso notificato alla controparte il 20 marzo 2007 e depositato il 30 marzo 2008, l’interessato, già dipendente delle Ferrovie dello Stato e, attualmente, di TRENITALIA S.p.A., con qualifica di operaio elettromeccanico per la manutenzione programmata/preventiva degli elettrotreni e dei locomotori, chiede il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 13, co. 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per aver lavorato, dal 2 luglio 1979 al 31 dicembre 1992 presso la O.M.L. Officina manutenzione locomotori di Milano Centrale dove è stato esposto continuativamente a polveri e fibre di amianto in concentrazioni superiori ai valori soglia (100 fibre/litro per otto ore al giorno). L’impugnativa tende alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’identica domanda proposta dinanzi al Giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario di Milano, in applicazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di translatio iudicii (C. cost. 12 marzo 2007, n. 77), attualmente recepita dall’art. 56, l. 18 giugno 2009, n. 69. L’azione civile è stata dichiarata estinta, per rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’istante, ritenuta la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sull’oggetto del contendere.
Nel merito, l’interessato invoca l’applicazione dell’art. 13, co. 8, l. 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dal d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito dalla l. 4 agosto 1993, n. 271, secondo il quale <<per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5>>. A tal fine, sostiene l’inapplicabilità, ratione temporis, delle nuove più restrittive disposizioni introdotte dall’art. 47, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, anche alla luce della norma di interpretazione autentica, in materia di successione delle leggi nel tempo, recata dall’art. 3, co. 132, l. 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui <<In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003>>. Allega le seguenti perizie, prodotte in altri giudizi da lavoratori dello stesso settore (O.M.L.): prof. Giovanni Catenacci depositata il 22 luglio 2005 presso il Tribunale di Monza (causa D’Amato c/INPS); prof. Antonio Colombi del 13 luglio 2006 dinanzi al Tribunale di Monza (causa Pellicone c/INPS).
L’INPS, costituito in giudizio con memoria depositata l’8 aprile 2009, in via pregiudiziale, rileva la necessità di estendere il contraddittorio all’INAIL e a TRENITALIA S.p.A. Nel merito, l’ente convenuto afferma l’infondatezza del ricorso, perché le lavorazioni considerate a rischio amianto sono soltanto quelle previste dalla tabella all. 8 di cui al t.u. n. 1124 del 1965, in relazione alle quali i valori soglia sono stati rideterminati con l’art. 3, co. 4, d.l. n. 169/1993, convertito dalla l. n. 271/1993, nonché con l’art. 16, l. n. 128/1998, a nulla rilevando le contrastanti affermazioni rese dalle perizie dei consulenti tecnici espletate in altri procedimenti giurisdizionali. Pertanto, chiede il rigetto del ricorso per mancata allegazione del superamento decennale della soglia di rischio (100 fibre/litro come valore medio per 8 ore al giorno) e, in subordine, l’incumulabilità del beneficio con il trattamento fruito ad altro titolo e la limitazione di esso nella decorrenza (dal 1° ottobre 2003) e nella misura (incremento dell’anzianità del 25% e ai soli fini del quantum di pensione).
Questa Sezione, con ordinanza 11 maggio 2009, n. 96/2009/C, ha disposto: a) l’integrazione del contradditorio nei confronti del datore di lavoro, per la correlazione sussistente tra il riconoscimento del beneficio e l’attività lavorativa soggetta all’esposizione a polveri di asbesto; b) l’acquisizione del parere dell’INAIL, in qualità di organo deputato alla verifica tecnica dei periodi di esposizione all’amianto, tenuto a provvedervi a mezzo della <<Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione>> (CON.T.A.R.P.); c) l’acquisizione del parere dell’U.M.L. Ministero della salute, per la complessiva valutazione del rischio da esposizione all’amianto sotto diversi profili:
a) elemento temporale: se il ricorrente nella sua attività lavorativa presso le Ferrovie dello Stato sia stato esposto al rischio morbigeno (polveri e fibre di amianto), in base alla specifica lavorazione praticata e all’ambiente ove essa si è svolta, per più di dieci anni;
b) soglia di rischio: se la concreta esposizione al rischio morbigeno di cui sopra sia stata di intensità tale da superare il valore limite suindicato di concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. In particolare, l’organo tecnico è stato chiamato a fare ricorso alla media ponderata riferita, su base annuale, alla quantificazione della esposizione quotidiana (calcolata su un periodo di riferimento di otto ore) e non già alla consistenza dell’esposizione complessivamente accertata in tutto l’arco di tempo – ultradecennale – oggetto di rivalutazione contributiva; sicché l’anno, nel corso del quale non fosse stato superato il valore limite suddetto, non doveva essere considerato utile ai fini del superamento del decennio occorrente.
Il CTU è stato invitato a pronunciarsi tenendo anche conto della documentazione in atti, ivi comprese le perizie assunte in giudizi su identico tema (tra cui, la citata perizia prof. Antonio Colombi depositata il 13 luglio 2006 dinanzi al Tribunale di Monza in causa Pellicone c/INPS).
L’INAIL, con nota depositata il 24 novembre 2010, ha trasmesso la certificazione di esposizione in modo diretto ed abituale alle polveri di amianto, in relazione alla domanda dell’interessato in data 23 maggio 2005, per il periodo dal 2 luglio 1979 al 31 dicembre 1983 (certificazione che ha tenuto conto della dichiarazione di R.F.I. S.p.A. emanata il 19 giugno 2007 e trasmessa all’INAIL il 23 giugno 2009). Nel parere della CON.T.A.R.P. regionale si richiamano le linee guida assunte dalla CON.T.A.R.P. centrale, circa le condizioni di inquinamento da amianto in concentrazioni superiori a quelle ammesse dalla legge all’interno dei reparti di manutenzione rotabili sino a tutto il 1983, con la conseguenza che devono considerarsi esposti, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui è causa, i lavoratori appartenenti alle qualifiche tecniche (personale esecutivo, tecnico, specializzato e di manovalanza).
L’U.M.L. Ministero della salute, con parere depositato il 21 marzo 2011, ha riconosciuto un’esposizione qualificata dell’interessato alle fibre di amianto, al pari di tutti i lavoratori appartenenti ai profili esecutivi ed operativi che hanno svolto attività di manutenzione presso le officine deposito locomotive, fino al 31 dicembre 1983, ossia per i soli periodi certificati dall’INAIL. Ciò pur considerando, sulla falsariga di quanto affermato dalle linee guida della CON.T.A.R.P. centrale, che <<una più attenta ed efficiente organizzazione in presenza di amianto si raggiunge presumibilmente solo dopo il 1986>>. In ogni caso, il parere del CTU è negativo, in quanto la sommatoria dei periodi certificati (2 luglio 1979-31 dicembre 1983) non consente di raggiungere la soglia temporale necessaria alla concessione del beneficio richiesto.
Rete ferroviaria S.p.A., con memoria di costituzione in giudizio depositata il 7 settembre 2011, dopo aver fornito all’INAIL il curriculum lavorativo dell’interessato, ha insistito per il rigetto del ricorso per infondatezza.
Il patrocinante di parte, con memoria integrativa depositata il 14 ottobre 2011, ha chiesto l’accoglimento del ricorso in conformità alle valutazioni tecniche compiute dal CTU Prof. Pietro Alberto Bertazzi con memoria depositata l’11 luglio 2011 nel ricorso proposto dal Sig. Rocco Fuccillo c/INPS, avente analogo contenuto.
All’udienza, udite le parti comparse, si è data lettura del dispositivo di cui si illustrano i motivi in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’oggetto del contendere concerne il riconoscimento del diritto ai benefici previdenziali di cui all’art. 13, co. 8, l. 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, in favore di un lavoratore esposto a rischio di amianto, per aver prestato servizio presso l’Officina manutenzione locomotori (O.M.L.) di Milano Centrale con una qualifica tecnica (prima operario qualificato, poi operaio specializzato, tecnico e primo tecnico), svolgendo mansioni di operaio qualificato, elettromeccanico, manutentore di veicoli e locomotive, dal 2 luglio 1979 al 31 dicembre 1983 presso il Deposito locomotive di Milano centrale, e successivamente, presso l’Officina G.R. S. Maria La Bruna e, ancora, fino al 2 ottobre 2003, presso il Deposito locomotive di Milano centrale.
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
2. In via pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione della Corte sulla materia del contendere, alla luce del consolidato orientamento che considera irrilevante, nelle controversie che attengono alla concessione dei benefici di cui all’art. 13, co. 8, l. 27 marzo 1992 n. 257, la carenza di un provvedimento di liquidazione della pensione e, quindi, la pendenza di un rapporto di lavoro da parte del soggetto chiedente tutela (Cass., sez. un., 8 novembre 2006, n. 23733). L’indirizzo è coerente con la ratio sottesa alla applicazione dei benefici in favore dei lavoratori esposti all’amianto che, ad avviso della Corte costituzionale, non era quella di conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro, pur ritenendo, il Giudice delle leggi che questa logica non fosse scalfita dalla circostanza che tra i beneficiari fossero annoverati anche coloro che, pur non avendo ancora raggiunto l’anzianità contributiva massima, avessero maturato, prima dell’entrata in vigore della l. n. 257/1992, anche senza l’aumento figurativo della contribuzione, i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia e fossero stati collocati in quiescenza in epoca successiva (C. cost., 31 ottobre 2002, n. 434, richiamata dall’ordinanza 9 luglio 2009, n. 210).
3. Sotto altro profilo, la giurisdizione della Corte dei conti, nelle controversie pensionistiche relative ai benefici ex art. 13, l. n. 257/1992, in favore di personale delle Ferrovie dello Stato, è stata ribadita da Cass., sez. un., 9 gennaio 2008, n. 171/ord., secondo cui il giudice contabile accerta e valuta i fatti con gli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario; sicché, il menzionato giudice è tenuto ad accertare l'esposizione all'amianto ed a conoscere della certificazione rilasciata dall'INAIL con la stessa pienezza di poteri del giudice ordinario (in precedenza, cfr. Cass. sez. un., 19 gennaio 2007, n. 1134; id., sez. un., 10 gennaio 2007, n. 221; id., sez. un., 8 novembre 2006, n. 23732). In particolare, le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 171/2008 hanno chiarito che <<la giurisdizione della Corte dei Conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (Cass. sez. un. 11 febbraio 1993 n. 5329; Cass. sez. un. 6 maggio 1993 n. 10297), e quindi può e deve accertare l'esposizione all'amianto e conoscere della certificazione Inail relativa con la stessa pienezza del giudice ordinario. Del Giudice contabile si deve predicare, come già affermato per quello amministrativo (ex plurimis e da ultimo Corte Cost. 27 aprile 2007 n. 140), che esso assicura la tutela piena dei diritti soggettivi ad esso devoluti>>; sicché la pienezza di cognizione sulla controversia, da parte del Giudice delle pensioni, anche con riguardo alla certificazione INAIL (mediante accertamento meramente incidentale dell’esposizione alle fibre di amianto, effettuato ai soli fini dell’attribuzione del beneficio pensionistico e non suscettibile di passare in cosa giudicata, come ritenuto da Cass., sez. lav., 19 giugno 2002, n. 8937), ha consentito di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità della normativa concernente la devoluzione delle controversie alla Corte dei conti, in quanto è assicurata la tutela piena dei diritti soggettivi ad essa devoluti.
4. Prima di entrare nel merito della controversia (spettanza o meno della rivalutazione dell’anzianità contributiva, in relazione al superamento della soglia di rischio prevista dalla normativa sull’esposizione a polveri di asbesto), è bene riassumere i termini della richiesta di parte attrice, in punto di stretto diritto. Il petitum consiste nell’applicazione dell’art. 13, co. 8, l. n. 257/1992, che prevede la rivalutazione dell’anzianità di servizio con applicazione del coefficiente di 1,5, anziché delle più restrittive disposizioni introdotte dall’art. 47, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326.
L’art. 13, co. 8, l. n. 257/1992, come sostituito dall'art. 1, co. 1, d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito dalla l. 4 agosto 1993, n. 271, dispone che: <<Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5>>.
La predetta disciplina è stata modificata dall'art. 47, co. 1, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, che ha stabilito, con decorrenza 1° ottobre 2003, la riduzione del coefficiente di rivalutazione del servizio da 1,5 a 1,25, nonché l'applicabilità del predetto moltiplicatore al solo fine della determinazione delle prestazioni pensionistiche e non anche a quello della maturazione del diritto a pensione.
Le nuove regole, eliminando ogni riferimento agli iscritti all’assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, hanno individuato come beneficiari delle predette disposizioni <<i lavoratori>> così superando la preclusione presente nella previgente disciplina.
Sotto questo profilo, deve essere respinta l’eccezione sollevata dall’INPS, tendente ad includere la categoria dei ferrovieri tra quelle che, al momento della maturazione dei benefici, non erano coperte dalla tutela assicurativa intestata alla gestione INAIL, in quanto il predetto personale fruiva, fino al 1° gennaio 1996, di una tutela assicurativa contro gli infortuni corrispondente a quella contemplata dal d.P.R. n. 1124/1965 (v. memoria INPS depositata l’8 aprile 2009, pag. 7). La tesi trova conferma nell’orientamento del Giudice delle leggi che, con sentenza 22 aprile 2002, n. 127, ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 13, co, 8, l. n. 257/1992, nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio pensionistico ivi contemplato ai lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a., atteso che tale disposizione si presta ad essere interpretata in modo da comprendere nel previsto beneficio previdenziale, in presenza dei richiesti presupposti, anche i lavoratori delle Ferrovie dello Stato.
5. Con l’art. 47, co. 1, d.l. n. 269/2003, si precisa che la rivalutazione contributiva si applica a condizione che i lavoratori, per un periodo non inferiore a 10 anni, siano stati esposti all'amianto, stabilendo che, ai predetti fini, assume rilievo soltanto una esposizione nella concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno (art. 47, co. 3). Con la nuova normativa si consolida il ruolo di certificazione dell’INAIL (art. 47, co. 4) e si introduce un termine di decadenza (fissato in 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo) entro il quale i lavoratori interessati, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare la relativa domanda alla competente sede dell'INAIL (art. 47, co. 5).
La nuova disciplina (art. 47, co. 6-bis) contiene un regime derogatorio, facendo <<salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento>>.
Il decreto attuativo, emanato il 27 ottobre 2004, all’art. 1, opera una distinzione tra lavoratori già soggetti all’assicurazione INAIL e quelli non coperti dalla predetta tutela, definendo la procedura per il rilascio della certificazione da parte dell’ente preposto.
A fronte delle incertezze derivanti dall’applicazione della clausola derogatoria e dal discrimine temporale tra i due regimi, il legislatore è intervenuto con norma interpretativa. Di qui la previsione dell’art. 3, co. 132, primo periodo, l. 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui <<In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003>>. Il comma prosegue: <<La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data>>.
Il disallineamento tra le condizioni previste dall’art. 47, d.l. n. 269/2003 (deroga in favore dei soggetti che hanno maturato il diritto a pensione) e quelle indicate dalla norma di interpretazione autentica (deroga in favore dei soggetti che hanno maturato il diritto alla rivalutazione contributiva) è stato ricondotto a sistema dal giudice di legittimità che, con orientamento consolidato, ha accolto l’opzione interpretativa che induce a <<ritenere: a) che per “maturazione” del diritto al beneficio deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) che, tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva>>. L’opzione proviene da duplice ragione: 1) la rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione; 2) il legislatore ha espresso l'intento, ricostruito secondo un'interpretazione orientata dal principio costituzionale di ragionevolezza, di escludere dall'applicazione della nuova disciplina anche coloro che avessero già avviato una procedura amministrativa per l'accertamento dell'esposizione all'amianto (cfr. Cass., sez. lav., 15 luglio 2005, n. 15008; id., 18 novembre 2004, n. 21862).
Tanto premesso, il ricorrente non rientra in alcuna delle fattispecie derogatorie di cui all’art. 47, co. 6-bis, d.l. n. 269/2003, poiché non ha conseguito il diritto a pensione né ha avviato il procedimento amministrativo prima del 2 ottobre 2003 (è in atti la domanda del 23 maggio 2005), per cui i periodi di esposizione qualificata all’amianto, secondo i parametri di legge, devono essere rivalutati di un coefficiente pari a 1,25.
6. In merito all’accertamento del periodo di esposizione qualificata alle polveri di amianto, occorre ricordare che il giudice di legittimità (Cass., sez. lav., 26 febbraio 2009, n. 4650) ha chiarito che, ai fini del superamento della soglia di esposizione all'amianto (concentrazione media della soglia di 100 fibre/litro come valore medio giornaliero su otto ore al giorno), deve essere considerato ciascuno degli anni utili compresi nel periodo contributivo ultradecennale da rivalutare; sicché è da escludere che possa farsi riferimento ad una ponderazione media ultradecennale, con compensazione del maggior valore di esposizione all'amianto riscontrato in alcuni anni con il valore minore, inferiore alla soglia minima, accertato in altri anni. D'altra parte, il riferimento testuale, nella legge, al superamento dei <<dieci anni>> depone, logicamente, per un accertamento effettuato anno per anno, così come induce a rivalutare l’intero periodo lavorativo (e non soltanto il periodo eccedente i dieci anni).
7. Il diniego dell’INPS alla riliquidazione della pensione dell’interessato è motivato dal mancato rilascio, da parte dell’INAIL, della certificazione attestante l’esposizione pluridecennale e qualificata all’amianto.
L’attestazione è, poi, intervenuta nel corso del giudizio, a seguito del tardivo deposito del curriculum lavorativo da parte del datore di lavoro che, tuttavia, ha certificato il superamento dei valori soglia soltanto per il periodo dal 2 luglio 1979 al 31 dicembre 1983. Aggiunge l’U.M.L. Ministero della salute, consultato dal Giudice, che <<pur ampliando tale periodo fino al 31 dicembre 1986 tenendo conto delle linee guida della CON.T.A.R.P.>> non si raggiunge il valore soglia richiesto dalla legge, in quanto <<Dopo tale data infatti sicuramente presso il Deposito Locomotive di Milano Centrale, impianto di manutenzione corrente, non sono state più svolte operazioni di decoibentazione o comunque interventi diretti su amianto, per cui è ragionevole presupporre che il superamento delle 100 ff/l non sia possibile>>.
Le predette conclusioni, circa l’assenza del rischio amianto nel valore soglia richiesto dalla legge, per il periodo successivo al 31 dicembre 1983, sono poste in discussione dal parere reso dal CTU Prof. Pietro Alberto Bertazzi su causa analoga (depositato l’11 luglio 2011 nel giudizio Fuccillo c/INPS e trasfuso agli atti di causa con memoria integrativa di parte), riguardante un soggetto che, al pari del ricorrente, ha svolto attività di manutenzione nello stesso ambiente lavorativo (Officina di deposito locomotive di Milano centrale), e con il medesimo profilo professionale.
Il CTU ha concentrato la propria indagine sul rischio amianto presente presso le Officine manutenzione rotabili, i Depositi locomotive e le Squadre di rialzo di Milano centrale, ossia negli ambienti di lavoro classificati, in base al piano di bonifica posto in essere da F.S. in data 1° marzo 1983, come <<aree, binari e locali banalizzati>>. Trattandosi di ambienti dedicati alla manutenzione corrente (c.d. manutenzione di primo livello), seppure svolte su rotabili con presenza di manufatti e materiali contenenti amianto, non fu prevista alcuna modifica strutturale dei locali nelle quali si eseguivano le relative lavorazioni, ingiustamente declassate come attività prive di rischi per la brevità e la discontinuità della loro esecuzione. Diversamente si è, invece, proceduto per le lavorazioni effettuate nelle zone classificate come A1, A2 e B, nelle quali è stata prevista la costruzione di ambienti separati, chiusi ermeticamente e allestiti all’interno. L’ingiustificato declassamento della dannosità della contaminazione ambientale nei depositi e officine manutenzione locomotive, nel 1983, è stata interpretata alla luce delle conoscenze allora disponibili (alla fine degli anni ’70 la British Occupational Hygiene Society aveva avanzato la proposta di un valore soglia pari a 1.000 fibre/litro), secondo le quali appariva ragionevole che attività comportanti esposizioni intorno alla soglia di rischio fossero da considerare non rischiose per la salute quando svolte in maniera discontinua, saltuaria o per periodi brevi. L’evoluzione delle conoscenze sulla dannosità dell’amianto ha condotto ad un adeguamento della normativa, sicché l’art. 24, d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, già prevedeva che un lavoratore esposto, anche una sola ora al giorno, per tutti i giorni della sua attività lavorativa, ad una contaminazione ambientale superiore alle 800 fibre/litro fosse da considerare a rischio, perché l’esposizione, espressa come media ponderata su un periodo di 8 ore, calcolata nell’arco della settimana, supera il valore limite di 100 fibre/litro. In tal senso, il CTU addebita l’incongruità di alcune scelte alle macroscopiche differenze tra i criteri di valutazione succedutisi nel tempo. Con riferimento agli ambienti banalizzati, le conclusioni del CTU depongono per una presunta, ma non certa, fine del rischio di esposizione a rischio amianto al termine dell’anno 1989, considerando che l’attenzione per le attività polverose ed esponenti sia aumentata a seguito della obbligatorietà della segnalazione della presenza di amianto e delle raccomandazioni d’uso e manipolazione dello stesso come sostanza cancerogena. Al riguardo, è significativa la 2^ direttiva F.S. sui requisiti dei locali A e B, emanata a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 215, sull’etichettatura dei manufatti contenenti amianto. Pur in assenza di riferimento ai locali banalizzati, è ragionevole supporre un generale aumento della sensibilità sul rischio asbestosi anche negli ambienti di lavoro che, in passato, non avevano subito alcuna innovazione tecnologica né interventi strutturali atti a migliorare le condizioni di sicurezza e contenere i rischi per la salute dei lavoratori. La limitazione al 1989 del periodo di fine esposizione viene desunta anche da un monitoraggio eseguito nel Deposito locomotive di Roma S. Lorenzo che attesta una progressiva decontaminazione degli ambienti di lavoro nelle officine di manutenzione corrente, i cui risultati sono stati estesi e generalizzati a tutti i depositi ed officine manutenzione locomotive.
Gli esiti della citata perizia tecnica, acquisita agli atti di causa, sono sufficienti a dirimere la questione controversa, incentrata sulla permanenza del periodo di esposizione all’amianto per il periodo successivo al 31 dicembre 1983, in presenza di una favorevole certificazione INAIL per il periodo precedente. Le valutazioni eseguite dal CTU sulle condizioni dell’ambiente lavorativo del Deposito locomotive di Milano centrale sono assolutamente pertinenti al caso di specie, riguardando un lavoratore appartenente allo stesso profilo professionale e impegnato in attività similari. Le conclusioni raggiunte appaiono convincenti e suffragate da studi scientifici puntualmente documentati nel testo dell’elaborato peritale, per cui deve essere riconosciuta la rivalutazione del periodo dal 2 luglio 1979 al 31 dicembre 1989 con il coefficiente di 1,25, per le ragioni esposte al punto 5.
Le spese di lite sono liquidate in via equitativa nella somma di € 1.300,00 (diconsi milletrecento/00).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica
ACCOGLIE
il ricorso proposto dal Sig. A. M. e, per l’effetto riconosce il diritto ai benefici previdenziali di cui all’art. 13, co. 8, l. n. 257/1992, per il periodo dal 2 luglio 1979 al 31 dicembre 1989, con applicazione del coefficiente di 1,25.
Condanna l’ente previdenziale al rimborso delle spese di giudizio, quantificate in via equitativa in € 1.300,00.
Così deciso in Milano, il 27 ottobre 2011.
IL GIUDICE
(Adelisa Corsetti)
Depositata in Segreteria l’11/11/2011
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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

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Sentenza per esposizione AMIANTO per dipendente delle Ferrovie, ricorso ACCOLTO.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA Sentenza 669 2011 Pensioni 11-11-2011


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Consigliere Dott. Adelisa Corsetti

nella pubblica udienza del 27 ottobre 2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 24254 del registro di segreteria, presentato dal Sig. L. M. B., nato il (omissis), rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Garlatti con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, alla Via Fontana, n. 28, giusta procura a margine del ricorso.

CONTRO l’INPS, sede di Milano.

PER il riconoscimento del diritto ai benefici previdenziali di cui all’art.13, co. 8, legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori esposti a rischio di amianto.
VISTI: il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 21 luglio 2000, n. 205, e in particolare, gli artt. 5, 9 e 10.
UDITE le parti costituite e comparse come da verbale di udienza.
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso notificato alla controparte il 23 febbraio 2007 e depositato il 13 marzo 2007, l’interessato, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, in quiescenza dal 31 dicembre 1992, chiede il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 13, co. 8, l. 27 marzo 1992, n. 257, per aver lavorato, dal 26 gennaio 1970 al 31 dicembre 1992 presso l’Officina manutenzione locomotori (O.M.L.) di Milano Centrale dove è stato esposto continuativamente a polveri e fibre di amianto in concentrazioni superiori ai valori soglia (100 fibre/litro per otto ore al giorno). L’impugnativa tende alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’identica domanda proposta dinanzi al Giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario di Milano, in applicazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di translatio iudicii (C. cost. 12 marzo 2007, n. 77), attualmente recepita dall’art. 56, l. 18 giugno 2009, n. 69. L’azione civile è stata dichiarata estinta, per rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’istante, ritenuta la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sull’oggetto del contendere.
Nel merito, l’interessato invoca l’applicazione dell’art. 13, co. 8, l. 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dal d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito dalla l. 4 agosto 1993, n. 271, secondo il quale <<per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5>>. A tal fine, sostiene l’inapplicabilità, ratione temporis, delle nuove più restrittive disposizioni introdotte dall’art. 47, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, anche alla luce della norma di interpretazione autentica, in materia di successione delle leggi nel tempo, recata dall’art. 3, co. 132, l. 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui <<In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003>>. Allega le seguenti perizie prodotte in altri giudizi da lavoratori dello stesso settore (O.M.L.): dott.ssa Antonella Piga depositata il 9 dicembre 2003 presso il Tribunale di Monza (causa Pulli c/INAIL); prof. Antonio Colombi presentata il 13 luglio 2006 dinanzi al Tribunale di Monza (causa Pellicone c/INPS).
L’INPS costituito in giudizio con memoria depositata l’8 aprile 2009, in via pregiudiziale, rileva la necessità di estendere il contraddittorio all’INAIL e a TRENITALIA S.p.A. Nel merito, l’ente convenuto afferma l’infondatezza del ricorso, perché le lavorazioni considerate a rischio amianto sono soltanto quelle previste dalla tabella all. 8 di cui al t.u. n. 1124 del 1965, in relazione alle quali i valori soglia sono stati rideterminati con l’art. 3, co. 4, d.l. n. 169/1993, convertito dalla l. n. 271/1993, nonché con l’art. 16, l. n. 128/1998, a nulla rilevando le contrastanti affermazioni rese dalle perizie dei consulenti tecnici espletate in altri procedimenti giurisdizionali. Pertanto, chiede il rigetto del ricorso per mancata allegazione del superamento decennale della soglia di rischio (100 fibre/litro come valore medio per 8 ore al giorno) e, in subordine, l’incumulabilità del beneficio con il trattamento fruito ad altro titolo e la limitazione di esso nella decorrenza (dal 1° ottobre 2003) e nella misura (incremento dell’anzianità del 25% e ai soli fini del quantum di pensione).
Questa Sezione, con ordinanza 11 maggio 2009, n. 97/2009/C, ha disposto: a) l’integrazione del contradditorio nei confronti del datore di lavoro, per la correlazione sussistente tra il riconoscimento del beneficio e l’attività lavorativa soggetta all’esposizione a polveri di asbesto; b) l’acquisizione del parere dell’INAIL, in qualità di organo deputato alla verifica tecnica dei periodi di esposizione all’amianto, tenuto a provvedervi a mezzo della <<Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione>> (CON.T.A.R.P.); c) l’acquisizione del parere dell’U.M.L. Ministero della salute, per la complessiva valutazione del rischio da esposizione all’amianto sotto diversi profili:
a) elemento temporale: se il ricorrente nella sua attività lavorativa presso le Ferrovie dello Stato sia stato esposto al rischio morbigeno (polveri e fibre di amianto), in base alla specifica lavorazione praticata e all’ambiente ove essa si è svolta, per più di dieci anni;
b) soglia di rischio: se la concreta esposizione al rischio morbigeno di cui sopra sia stata di intensità tale da superare il valore limite suindicato di concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. In particolare, l’organo tecnico è stato chiamato a fare ricorso alla media ponderata riferita, su base annuale, alla quantificazione della esposizione quotidiana (calcolata su un periodo di riferimento di otto ore) e non già alla consistenza dell’esposizione complessivamente accertata in tutto l’arco di tempo – ultradecennale – oggetto di rivalutazione contributiva; sicché l’anno, nel corso del quale non fosse stato superato il valore limite suddetto, non doveva essere considerato utile ai fini del superamento del decennio occorrente.
Il CTU è stato invitato a pronunciarsi tenendo anche conto della documentazione in atti, ivi comprese le perizie assunte in giudizi su identico tema (tra cui, la citata perizia prof. Antonio Colombi depositata il 13 luglio 2006 dinanzi al Tribunale di Monza in causa Pellicone c/INPS).
L’INAIL, con nota depositata il 24 novembre 2010, ha trasmesso la certificazione di esposizione in modo diretto ed abituale alle polveri di amianto, in relazione alla domanda dell’interessato in data 15 marzo 2004, per il periodo dal 26 gennaio 1970 al 31 dicembre 1983 (certificazione che ha tenuto conto della dichiarazione di R.F.I. S.p.A. emanata il 1° dicembre 2005 e trasmessa all’INAIL l’8 settembre 2009). Nel parere della CON.T.A.R.P. regionale si richiamano le linee guida assunte dalla CON.T.A.R.P. centrale, circa le condizioni di inquinamento da amianto in concentrazioni superiori a quelle ammesse dalla legge all’interno dei reparti di manutenzione rotabili sino a tutto il 1983, con la conseguenza che devono considerarsi esposti, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui è causa, i lavoratori appartenenti alle qualifiche tecniche (personale esecutivo, tecnico, specializzato e di manovalanza).
L’U.M.L. Ministero della salute, con parere depositato il 21 marzo 2011, ha riconosciuto un’esposizione qualificata dell’interessato alle fibre di amianto, al pari di tutti i lavoratori appartenenti ai profili esecutivi ed operativi che hanno svolto attività di manutenzione presso le officine deposito locomotive, fino al 31 dicembre 1983, ossia per i soli periodi certificati dall’INAIL. Ciò pur considerando, sulla falsariga di quanto affermato dalle linee guida della CON.T.A.R.P. centrale, che <<una più attenta ed efficiente organizzazione in presenza di amianto si raggiunge presumibilmente solo dopo il 1986>>. In ogni caso, il parere del CTU è favorevole, in quanto la sommatoria dei periodi certificati (26 gennaio 1970-31 dicembre 1983) consente di raggiungere la soglia temporale necessaria alla concessione del beneficio richiesto.
Rete ferroviaria S.p.A., con memoria di costituzione in giudizio depositata il 7 settembre 2011, dopo aver fornito all’INAIL il curriculum lavorativo dell’interessato, ha insistito per il rigetto del ricorso per infondatezza.
Il patrocinante di parte, con memoria integrativa depositata il 14 ottobre 2011, ha chiesto l’accoglimento del ricorso in conformità al predetto parere medico legale.
All’udienza, udite le parti comparse, si è data lettura del dispositivo di cui si illustrano i motivi in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’oggetto del contendere concerne il riconoscimento del diritto ai benefici previdenziali di cui all’art. 13, co. 8, l. 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, in favore di un lavoratore esposto a rischio di amianto, per aver prestato servizio presso l’Officina manutenzione locomotori (O.M.L.) di Milano Centrale con una qualifica tecnica (prima operario qualificato, poi operaio specializzato, tecnico e primo tecnico), svolgendo mansioni di aggiustatore meccanico, attrezzista, riparatore di apparecchiature e attrezzature, manutentore di impianti ad aria, dal 26 gennaio 1970 al 31 dicembre 1992.
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
2. La giurisdizione della Corte dei conti, nelle controversie pensionistiche relative ai benefici ex art. 13, l. n. 257/1992, in favore di personale delle Ferrovie dello Stato, è stata ribadita da Cass., sez. un., 9 gennaio 2008, n. 171/ord., secondo cui il giudice contabile accerta e valuta i fatti con gli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario; sicché, il menzionato giudice è tenuto ad accertare l'esposizione all'amianto ed a conoscere della certificazione rilasciata dall'INAIL con la stessa pienezza di poteri del giudice ordinario (in precedenza, cfr. Cass. sez. un., 19 gennaio 2007, n. 1134; id., sez. un., 10 gennaio 2007, n. 221; id., sez. un., 8 novembre 2006, n. 23732). In particolare, le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 171/2008 hanno chiarito che <<la giurisdizione della Corte dei Conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (Cass. sez. un. 11 febbraio 1993 n. 5329; Cass. sez. un. 6 maggio 1993 n. 10297), e quindi può e deve accertare l'esposizione all'amianto e conoscere della certificazione Inail relativa con la stessa pienezza del giudice ordinario. Del Giudice contabile si deve predicare, come già affermato per quello amministrativo (ex plurimis e da ultimo Corte Cost. 27 aprile 2007 n. 140), che esso assicura la tutela piena dei diritti soggettivi ad esso devoluti>>; sicché la pienezza di cognizione sulla controversia, da parte del Giudice delle pensioni, anche con riguardo alla certificazione INAIL (mediante accertamento meramente incidentale dell’esposizione alle fibre di amianto, effettuato ai soli fini dell’attribuzione del beneficio pensionistico e non suscettibile di passare in cosa giudicata, come ritenuto da Cass., sez. lav., 19 giugno 2002, n. 8937), ha consentito di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità della normativa concernente la devoluzione delle controversie alla Corte dei conti, in quanto è assicurata la tutela piena dei diritti soggettivi ad essa devoluti.
3. L’interessato è destinatario dei benefici previsti dall’art. 13, co. 8, l. n. 257 del 1992, pur avendo presentato domanda il 15 marzo 2004, ossia in epoca successiva al pensionamento, avvenuto il 31 dicembre 1992.
Al riguardo, l’interpretazione consolidata esclude dalla platea dei beneficiari soltanto coloro che alla data di entrata in vigore della legge (28 aprile 1992) fossero in posizione di quiescenza, oltre a coloro che avessero, a quella data, già maturato il massimo di contribuzione a fini pensionistici. In particolare, la Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare che la ratio sottesa alla applicazione dei benefici in favore dei lavoratori esposti all’amianto non era quella di conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro. Tuttavia, ha ritenuto che questa logica non fosse scalfita dalla circostanza che tra i beneficiari fossero annoverati anche coloro che, pur non avendo ancora raggiunto l’anzianità contributiva massima, avessero maturato, prima dell’entrata in vigore della l. n. 257/1992, anche senza l’aumento figurativo della contribuzione, i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia e fossero stati collocati in quiescenza in epoca successiva (C. cost., 31 ottobre 2002, n. 434, richiamata dall’ordinanza 9 luglio 2009, n. 210; per la giurisprudenza di legittimità, cfr. ex multis, Cass., sez. lav., 17 gennaio 2005, n. 757).
4. Prima di entrare nel merito della controversia (spettanza o meno della rivalutazione dell’anzianità contributiva, in relazione al superamento della soglia di rischio prevista dalla normativa sull’esposizione a polveri di asbesto), è bene riassumere i termini della richiesta di parte attrice, in punto di stretto diritto. Il petitum consiste nell’applicazione dell’art. 13, co. 8, l. n. 257/1992, che prevede la rivalutazione dell’anzianità di servizio con applicazione del coefficiente di 1,5, anziché delle più restrittive disposizioni introdotte dall’art. 47, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326.
L’art. 13, co. 8, l. n. 257/1992, come sostituito dall'art. 1, co. 1, d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito dalla l. 4 agosto 1993, n. 271, dispone che: <<Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5>>.
La predetta disciplina è stata modificata dall'art. 47, co. 1, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, che ha stabilito, con decorrenza 1° ottobre 2003, la riduzione del coefficiente di rivalutazione del servizio da 1,5 a 1,25, nonché l'applicabilità del predetto moltiplicatore al solo fine della determinazione delle prestazioni pensionistiche e non anche a quello della maturazione del diritto a pensione.
Le nuove regole, eliminando ogni riferimento agli iscritti all’assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, hanno individuato come beneficiari delle predette disposizioni <<i lavoratori>> così superando la preclusione presente nella previgente disciplina.
Sotto questo profilo, deve essere respinta l’eccezione sollevata dall’INPS, tendente ad includere la categoria dei ferrovieri tra quelle che, al momento della maturazione dei benefici, non erano coperte dalla tutela assicurativa intestata alla gestione INAIL, in quanto il predetto personale fruiva, fino al 1° gennaio 1996, di una tutela assicurativa contro gli infortuni corrispondente a quella contemplata dal d.P.R. n. 1124/1965 (v. memoria INPS depositata l’8 aprile 2009, pag. 7). La tesi trova conferma nell’orientamento del Giudice delle leggi che, con sentenza 22 aprile 2002, n. 127, ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 13, co, 8, l. n. 257/1992, nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio pensionistico ivi contemplato ai lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a., atteso che tale disposizione si presta ad essere interpretata in modo da comprendere nel previsto beneficio previdenziale, in presenza dei richiesti presupposti, anche i lavoratori delle Ferrovie dello Stato.
5. Con l’art. 47, co. 1, d.l. n. 269/2003, si precisa che la rivalutazione contributiva si applica a condizione che i lavoratori, per un periodo non inferiore a 10 anni, siano stati esposti all'amianto, stabilendo che, ai predetti fini, assume rilievo soltanto una esposizione nella concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno (art. 47, co. 3). Con la nuova normativa si consolida il ruolo di certificazione dell’INAIL (art. 47, co. 4) e si introduce un termine di decadenza (fissato in 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo) entro il quale i lavoratori interessati, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare la relativa domanda alla competente sede dell'INAIL (art. 47, co. 5).
La nuova disciplina (art. 47, co. 6-bis) contiene un regime derogatorio, facendo <<salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento>>.
Il decreto attuativo, emanato il 27 ottobre 2004, all’art. 1, opera una distinzione tra lavoratori già soggetti all’assicurazione INAIL e quelli non coperti dalla predetta tutela, definendo la procedura per il rilascio della certificazione da parte dell’ente preposto.
A fronte delle incertezze derivanti dall’applicazione della clausola derogatoria e dal discrimine temporale tra i due regimi, il legislatore è intervenuto con norma interpretativa. Di qui la previsione dell’art. 3, co. 132, primo periodo, l. 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui <<In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003>>. Il comma prosegue: <<La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data>>.
Il disallineamento tra le condizioni previste dall’art. 47, d.l. n. 269/2003 (deroga in favore dei soggetti che hanno maturato il diritto a pensione) e quelle indicate dalla norma di interpretazione autentica (deroga in favore dei soggetti che hanno maturato il diritto alla rivalutazione contributiva) è stato ricondotto a sistema dal giudice di legittimità che, con orientamento consolidato, ha accolto l’opzione interpretativa che induce a <<ritenere: a) che per “maturazione” del diritto al beneficio deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) che, tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva>>. L’opzione proviene da duplice ragione: 1) la rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione; 2) il legislatore ha espresso l'intento, ricostruito secondo un'interpretazione orientata dal principio costituzionale di ragionevolezza, di escludere dall'applicazione della nuova disciplina anche coloro che avessero già avviato una procedura amministrativa per l'accertamento dell'esposizione all'amianto (cfr. Cass., sez. lav., 15 luglio 2005, n. 15008; id., 18 novembre 2004, n. 21862).
Tanto premesso, il ricorrente rientra nella fattispecie derogatoria di cui all’art. 47, co. 6-bis, d.l. n. 269/2003, avendo conseguito diritto a pensione anteriormente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per cui i periodi di esposizione qualificata all’amianto, secondo i parametri di legge, devono essere rivalutati di un coefficiente pari a 1,5.
6. In merito all’accertamento del periodo di esposizione qualificata alle polveri di amianto, occorre ricordare che il giudice di legittimità (Cass., sez. lav., 26 febbraio 2009, n. 4650) ha chiarito che, ai fini del superamento della soglia di esposizione all'amianto (concentrazione media della soglia di 100 fibre/litro come valore medio giornaliero su otto ore al giorno), deve essere considerato ciascuno degli anni utili compresi nel periodo contributivo ultradecennale da rivalutare; sicché è da escludere che possa farsi riferimento ad una ponderazione media ultradecennale, con compensazione del maggior valore di esposizione all'amianto riscontrato in alcuni anni con il valore minore, inferiore alla soglia minima, accertato in altri anni. D'altra parte, il riferimento testuale, nella legge, al superamento dei <<dieci anni>> depone, logicamente, per un accertamento effettuato anno per anno, così come induce a rivalutare l’intero periodo lavorativo (e non soltanto il periodo eccedente i dieci anni).
7. Il diniego dell’INPS alla riliquidazione della pensione dell’interessato è motivato dal mancato rilascio, da parte dell’INAIL, della certificazione attestante l’esposizione pluridecennale e qualificata all’amianto.
L’attestazione è, infatti, intervenuta nel corso del giudizio, a seguito del tardivo deposito del curriculum lavorativo da parte del datore di lavoro che ha certificato il superamento dei valori soglia per il periodo dal 26 gennaio 1970 al 31 dicembre 1983. Il periodo di esposizione ultradecennale è confermato dall’U.M.L. Ministero della salute, consultato dal Giudice, che ha riconosciuto un’esposizione qualificata dell’interessato alle fibre di amianto per gli stessi periodi certificati dall’INAIL, trattandosi di lavoratore appartenente ad un profilo tecnico/operativo che ha svolto attività di manutenzione presso l’officina deposito locomotive di Milano centrale.
Tuttavia il CTU, nella parte motiva del parere, espone che <<una più attenta ed efficiente organizzazione in presenza di amianto si raggiunge presumibilmente solo dopo il 1986>>, facendo propria un’osservazione contenuta nelle linee guida della CON.T.A.R.P. centrale. Ciò induce il giudicante a verificare se il periodo di esposizione qualificata non sia superiore a quello certificato dall’INAIL dovendosi escludere <<che la certificazione INAIL abbia valore assoluto ed esclusivo, ai fini del riconoscimento del beneficio>>. L’avviso è stato, da ultimo, ribadito da C. conti, sez. III, 26 luglio 2011, n. 591, richiamandosi al consolidato orientamento del giudice di legittimità (Cass., sez. lav. n. 171/2008/ord.) che riconosce al giudice contabile pienezza di poteri nell’accertamento dei presupposti della rivalutazione contributiva (nella giurisprudenza di merito, cfr. C. conti, sez. Piemonte, 11 maggio 2010, n. 66; id., sez. Liguria, 14 ottobre 2008, n. 584).
Nella specie, le risultanze processuali, liberamente valutabili dal Giudice secondo <<il suo prudente apprezzamento>> (art. 116 c.p.c.), depongono per una dilatazione del periodo di esposizione qualificata almeno sino al 31 dicembre 1986, tenuto conto della perdurante condizione di inquinamento da dispersione di polveri di asbesto, nell’O.M.L. di Milano centrale, sino a tale data, e delle mansioni effettivamente svolte dall’interessato sino al collocamento a riposo. Quest’ultima circostanza è documentata nella dichiarazione del datore di lavoro (dichiarazione R.F.I. S.p.A. emanata il 1° dicembre 2005 e trasmessa all’INAIL l’8 settembre 2009), da cui risulta la qualifica tecnica posseduta dal ricorrente (prima operario qualificato, poi operaio specializzato, tecnico e primo tecnico), nonché le mansioni effettivamente svolte (aggiustatore meccanico, attrezzista, riparatore di apparecchiature e attrezzature, manutentore di impianti ad aria). La permanenza della condizione di esposizione a rischio amianto, almeno sino al 31 dicembre 1986, è stata riconosciuta dal CTU, sia pure indirettamente (con riferimento alle linee guida della CON.T.A.R.P. centrale), oltre ad essere documentata dai lavori dei consulenti tecnici di parte relativi a cause analoghe, depositati in atti in quanto (cfr. perizia prof. Antonio Colombi depositata il 13 luglio 2006 dinanzi al Tribunale di Monza in causa Pellicone c/INPS). Da questi emerge la gradualità del processo di decontaminazione dall’amianto, avviato con la costruzione di appositi locali per la decoibentazione dei veicoli, con una concentrazione di fibre di amianto ancora superiore ai valori soglia sino a tutto il 1992. Le predette valutazioni sono coerenti con le affermazioni dell’UML Ministero Salute che, dopo aver descritto l’avvio della fase di messa in sicurezza degli impianti (iniziata con le direttive FS 1° aprile e 5 luglio 1983), ha ammesso che <<le procedure di sicurezza antiinquinamento non fossero consolidate agli inizi e che un’organizzazione dei lavori in presenza di amianto più attenta ed efficace si raggiunge solo dopo il 1986>>.
Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso merita accoglimento, dovendosi riconoscere la rivalutazione contributiva per il periodo dal 26 gennaio 1970 al 31 dicembre 1986, con applicazione del coefficiente di 1,5.
Dal riconoscimento del diritto come sopra specificato discende la spettanza, in applicazione dell’art. 429, co. 3, c.p.c. (giusta interpretazione delle Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/2002/QM depositata il 18 ottobre 2002), degli interessi nella misura di legge e della rivalutazione monetaria - in base agli indici ISTAT di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c. nella misura in cui l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi – da liquidarsi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.
Le spese di lite sono liquidate in via equitativa nella somma di € 1.300,00 (diconsi milletrecento/00).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica
ACCOGLIE
Il ricorso proposto dal Sig. L. M. B. e, per l’effetto, riconosce il diritto alla riliquidazione della pensione, con attribuzione dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, co. 8, l. n. 257/1992, per il periodo dal 26 gennaio 1970 al 31 dicembre 1986, con applicazione del coefficiente di 1,5, oltre agli interessi legali e all’eventuale credito differenziale da svalutazione monetaria sulle somme spettanti, da liquidarsi con effetto dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.
Condanna l’ente previdenziale al rimborso delle spese di giudizio, quantificate in via equitativa in € 1.300,00.
Così deciso in Milano, il 27 ottobre 2011.
IL GIUDICE
(Adelisa Corsetti) .
Depositata in Segreteria l’11/11/2011
IL DIRIGENTE
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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

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Anche se non riguarda il personale della Polfer ma è giusto secondo me aggiornare anche questa pagina per notizia.
Nell'area Carabinieri l'ho messa già.

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AMIANTO nei locali alloggio marinai a bordo della Nave Moto Officina Costiera (MOC).

Questa sentenza della Corte dei Conti sez. Toscana riguarda i benefici per l'esposizione all'amianto ed è stato chiamato in giudizio il Ministero della Difesa in quanto ex Amministrazione di appartenenza, l’INPDAP in qualità di Ente previdenziale e l’INAIL, onde ottenere la supervalutazione dei periodi di servizio prestati dall’interessato.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 45 2012 Pensioni 26-01-2012

SENTENZA N. 45/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del GIUDICE UNICO Cons.Carlo GRECO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, iscritto al n.57108/PC del registro di Segreteria, proposto da T. B. nato a “omissis” rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio LALLI del Foro di Carrara con studio in via S.Martino n.13, avverso la mancata applicazione dei benefici ex art.13, comma 8, della Legge n.257/92.
Alla pubblica udienza del 30 novembre 2011, con l'assistenza del segretario Lina PELLINO, udito l’Avv.Ilaria UNGARI all’uopo delegato per la parte ricorrente, l’Avv.Marisa PETRILLO per l’INAIL e la D.ssa Rosa CAIRA per l’INPDAP, non comparsa l’Amministrazione della Difesa;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Visto il decreto legge 15 novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in legge 20 dicembre 1996 n.639;
Vista la legge 21 luglio 2000 n.205;
Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe parte attrice ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa in quanto ex Amministrazione di appartenenza, l’INPDAP in qualità di Ente previdenziale e l’INAIL, onde ottenere la supervalutazione dei periodi di servizio prestati dall’interessato, oggetto di esposizione all'amianto.
In particolare, con richiamo alla motivazioni già espresse nell’ordinanza n.1/2011 resa all’udienza del 15 dicembre 2010, preso atto della mancata pronuncia sul punto di causa da parte dell’INAIL, è stata disposta la nomina di un CTU onde appurare l’esposizione o meno, durante l'attività lavorativa, alle fibre di amianto per i periodi:
a) 21 luglio 1986 – 31 dicembre 1996;
b) 1°gennaio 1997 – 18 giugno 2007.
Al riguardo, mentre l’INAIL ha provveduto alla nomina del proprio consulente, la parte ricorrente non ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà, rimettendosi all’esito della perizia d’ufficio.
In esecuzione a quanto sopra il CTU nominato ha rassegnato proprio atto peritale accogliendo le richieste di parte per il periodo sub a).
Alla discussione orale mentre la parte ricorrente si è richiamata al tenore della perizia, l’INAIL ha depositato un proprio elaborato tecnico e l’INPDAP ha chiesto di essere sollevata da ogni onere di giustizia.
Considerato in

DIRITTO

Nel merito della pretesa questo Giudice, nel prendere atto della indagine tecnica espletata dal CTU Ing. S. P., ritiene che l’interessato abbia subito esposizioni all’amianto oltre i limiti di legge, per il periodo lavorativo sub. a).
Al riguardo non si ritengono fondate le argomentazioni contrarie introdotte dall’INAIL in quanto trattasi sostanzialmente delle stesse argomentazioni già sottoposte all’esame del CTU (cfr. all. 16 atto peritale P.) e confutate dalla stesso (cfr. pagg. 24-26) a cui è stato allegato l’esito di un accertamento eseguito nei locali alloggio marinai a bordo della Nave Moto Officina Costiera (MOC) 1204 il 31 ottobre 1996, il cui esito dovrebbe retrodatarsi al 31 dicembre 1992.
In realtà la bonifica della nave citata, dai documenti trasmessi dalla Direzione Arsenale M.M. (all. 14 atto peritale) sembra avvenuta non prima dell’anno 1997 ed esattamente dal 7 gennaio 1997 con la rimozione di kg 11.040 di materiale contenente amianto (all. 12 atto di citazione) nel periodo marzo – agosto 1997.
Per le considerazioni che precedono, con ampio riferimento alle argomentazioni di cui sopra, il ricorso si appalesa fondato e, come tale, va accolto ordinando all’INPDAP competente per territorio la supervalutazione di legge dei servizi resi con esposizione all’amianto.
L’esito del presente giudizio comporta, diversamente da quanto eccepito dall’INPDAP, l’addebito delle spese di consulenza in quanto, considerata l’INAIL come mera struttura tecnica di supporto all’INPDAP, gli oneri della vicenda, non costituendo omissioni contributive a carico dell’ex datore di lavoro, non possono che ricadere sull’Istituto previdenziale ed indirettamente sulla collettività (leggasi finanza statale).
Sussistono, invece, motivi apprezzabili per dichiarare compensate le spese di giustizia.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in esame, proposto da T. B. e, per l’effetto, ordina all’INPDAP di procedere alla supervalutazione di legge dei periodi di esposizione all’amianto accertati dal CTU:
a) 21 luglio 1986 – 31 dicembre 1996;
Dispone di porre definitivamente a carico dell’INPDAP il compenso dovuto al Consulente tecnico d’ufficio, di cui ad apposito decreto di liquidazione in data odierna.
Spese di giustizia compensate.
Così deciso in Firenze previa lettura del dispositivo, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 30 novembre 2011.
IL GIUDICE UNICO
F.TO Carlo Greco

Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2012
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
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Tutela vittime del dovere per patologie asbesto correlate, e riconoscimento delle relative prestazioni previdenziali e indennitario risarcitorie
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Osservatorio Nazionale Amianto


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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

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Ricorso ACCOLTO.
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1) - a decorrere dall’11/7/1994 è titolare di pensione ordinaria diretta quale ex dipendente del Ministero della Difesa Arsenale Marina Militare La Spezia.

2) - Il Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno La Spezia con il provvedimento oggetto di gravame, ha respinto la domanda in data 4/6/2013, con la quale il sig. G.. chiedeva la riliquidazione della pensione con il calcolo dei benefici previsti per i lavoratori esposti all’amianto.

3) - Il diniego è stato motivato, in conformità del parere espresso dall’INPS Gestione dipendenti Pubblici il 19/7/2013, in quanto “la pertinente domanda deve essere prodotta necessariamente in costanza di attività di servizio”.

La CORTE DEI CONTI precisa:

4) - Tanto premesso, il beneficio in questione trova applicazione nei confronti dei soggetti che, come il ricorrente, erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992, ed hanno presentato domanda dopo la cessazione dal servizio.
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LIGURIA SENTENZA 122 29/10/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LIGURIA SENTENZA 122 2014 PENSIONI 29/10/2014



Sent. 122/2014


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sull’istanza di provvedimento cautelare relativo al ricorso iscritto al n. 19561 del registro di Segreteria, proposto da G. G., nato il ……. a La Spezia, e ivi domiciliato in Via …….., contro il Ministero della Difesa, Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno La Spezia, avverso la nota provvedimento prot. n. UP/PEN 33441 in data 14/10/2013 del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno La Spezia.

Chiamata la causa nella camera di consiglio del 24 ottobre 2014, nessuno è comparso.

FATTO

Il sig. G. G. a decorrere dall’11/7/1994 è titolare di pensione ordinaria diretta quale ex dipendente del Ministero della Difesa Arsenale Marina Militare La Spezia.

L’INAIL sede di La Spezia in data 3/5/2013 e in seguito alla domanda del G.. del 7/6/2005, ha certificato che lo stesso è affetto da malattia professionale causata da esposizione all’amianto, riconosciuta dall’Istituto stesso ed ha dichiarato che il G.. è stato esposto all’amianto dall’1/1/1968 al 19/7/1975.

Il Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno La Spezia con il provvedimento oggetto di gravame, ha respinto la domanda in data 4/6/2013, con la quale il sig. G.. chiedeva la riliquidazione della pensione con il calcolo dei benefici previsti per i lavoratori esposti all’amianto. Il diniego è stato motivato, in conformità del parere espresso dall’INPS Gestione dipendenti Pubblici il 19/7/2013, in quanto “la pertinente domanda deve essere prodotta necessariamente in costanza di attività di servizio”.

Dalla documentazione contenuta nel fascicolo amministrativo trasmesso dal Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno La Spezia, si evince che il periodo oggetto di certificazione di esposizione all’amianto (1/1/1968 – 19/7/1975) è stato ricongiunto ai sensi dell’art. 2 legge n. 29/1979 (decreto del Comandante in Comando in Capo del Dipartimento M. M. Alto Tirreno n. 1432 dell’1/6/1994).

Il sig. G. G., con il ricorso proposto davanti a questa Corte, ha addotto l’illegittimità del diniego del Comando in Capo del Dipartimento M. M. Alto Tirreno, sostenendo che, come chiarito dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, i benefici in argomento non spettano a coloro che sono cessati dal servizio prima dell’entrata in vigore della legge n. 257/1992, ma spettano a coloro che hanno fruito della pensione in vigenza di detta legge.

Il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero della Difesa, nella persona del Comandante in Capo del Dipartimento M. M. Alto Tirreno, ad emettere il decreto di riliquidazione della pensione ordinaria con le maggiorazioni previste per i lavoratori esposti all’amianto e a trasmettere detto decreto all’I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P. di La Spezia, erogatore della pensione per conto del Ministero della Difesa. A supporto della domanda giudiziale, ha richiamato la certificazione INAIL sull’esposizione all’amianto e sul riconoscimento della malattia professionale (asbestosi).

L’interessato, inoltre, assumendo la sussistenza del fumus boni iuris, ha chiesto, in via cautelare ed urgente, di ordinare all’I.N.P.S. il pagamento della pensione comprensiva dei benefici in argomento.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorrente, cessato dal servizio dal 11/7/1994, invocando l’applicazione dell’art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992 n. 257, chiede l’applicazione del beneficio della rivalutazione contributiva per il periodo dal 1/1/1968 al 19/7/1975, per il quali l’INAIL ha emesso certificazione di esposizione all’amianto, con conferimento di rendita per la malattia “asbestosi”.

Questo giudice, attesa la manifesta fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, per emettere, nell’odierna camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la decisione in “forma semplificata”.

La legge 27 marzo 1992 n. 257, riguardante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, all’art. 13 comma 8, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993 n. 271, dispone: “Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.

Il comma 7 dello stesso articolo stabilisce “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”.

L’art. 47, del decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto, a decorrere dal 1/10/2003, delle modificazioni nella disciplina in argomento al comma 4 ha statuito che “La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall’INAIL”.

Tanto premesso, il beneficio in questione trova applicazione nei confronti dei soggetti che, come il ricorrente, erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992, ed hanno presentato domanda dopo la cessazione dal servizio. La tesi secondo cui il beneficio in argomento può essere chiesto ed ottenuto soltanto in attività per consentire il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all’amianto, alla quale si è ispirato il Ministero della Difesa, Marina Militare , non trova riscontro nell’orientamento giurisprudenziale maggioritario e ormai consolidato che considera tra i destinatari dei benefici in argomento i soggetti in attività di servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992, ancorché abbiano presentato domanda in data successiva al loro collocamento a riposo (tra le tante cfr. Corte dei conti: Sez. Liguria sent. n. 851/2006; Sez. I Centrale n. 69/2006, n. 534/2007, n. 388/2008; Sez. Friuli Venezia Giulia n. 1/2005; Sez. Veneto n. 179/2004, n. 196/2008; Sez. Seconda d’Appello sent. n. 91/2009; Sez. Terza d’Appello, sent. n. 328/2013; Sez. Prima d’Appello sent. n. 203/2014).

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato avvalorato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione laddove (Sez. Lavoro, sent. n. 17528 del 9/12/2002; Sez. Lavoro sent. n. 8182 del 28/4/2004; Sez. Lavoro 17/1/2005 n. 757) ha chiarito che “[…] le sole situazioni che si pongono come ostative all’applicazione dell’art. 13, ottavo comma, sono quelle nelle quali l’interessato, al momento dell’entrata in vigore della legge n. 257/1992, abbia definitivamente cessato l’attività lavorativa e acquisito il diritto a una pensione..” “Per converso, il beneficio va riconosciuto ai lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità, o di vecchiaia ovvero di inabilità con decorrenza successiva alla entrata in vigore della legge n. 257/92, giusta il principio per cui la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi, con i vantaggi dalle stesse ritraibili) al momento di acquisizione del diritto. Costoro, pur avendo maturato i requisiti richiesti anche senza la prevista maggiorazione, possano tuttavia giovarsene per migliorare la prestazione, opportunamente comunicando all’ente previdenziale l’avvenuta esposizione all’amianto” (sent. n. 757/2005).

Detto ciò, nel merito il ricorso è fondato.

L’INAIL con certificazione emessa in data 3/5/2013 ha dichiarato che il signor G. G. è stato esposto all’amianto per l’attività lavorativa prestata nel periodo dall’1/1/1968 al 19/7/1975.

Benché detto periodo sia inferiore ai dieci anni previsti dalla normativa sopra richiamata, il soggetto ha ugualmente diritto al beneficio della rivalutazione contributiva.

Egli, infatti, rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 13 comma 7 della legge n. 257/1992, e dall’art. 47, comma 3, del decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il legislatore del 1992 al predetto comma 7 dell’art. 13, per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’INAIL, ha previsto l’applicazione del coefficiente di rivalutazione contributiva al periodo di provata esposizione all’amianto senza subordinare il riconoscimento del beneficio alla durata del servizio prestato a rischio amianto.

Il legislatore del 2003 nel predetto art. 47, comma 3, dopo aver richiesto per il riconoscimento del beneficio un’esposizione non inferiore a dieci anni con una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno ha stabilito che “I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.

In sostanza i soggetti che abbiano contratto una malattia professionale riconosciuta dall’INAIL per il servizio prestato con esposizione all’amianto hanno diritto al beneficio della rivalutazione contributiva a prescindere dalla durata del servizio stesso e dalla c.d. “esposizione qualificata” (100 fibre/litro), esposizione, questa, peraltro, certificata dall’INAIL nei confronti del sig. G...

L’INAIL, inoltre, nella predetta certificazione del 3/5/2013 ha dichiarato che il sig. G.. è affetto da malattia professionale causata da esposizione all’amianto. Il ricorrente ha prodotto anche il provvedimento in data 22/11/1995 con il quale l’INAIL gli ha conferito la rendita per l’infermità “Asbestosi con fibrosi interstiziale ed enfisema bolloso”.

Nella fattispecie sono presenti tutti i presupposti voluti dalla legge per il riconoscimento del beneficio di cui è causa e, pertanto, il ricorso va accolto con riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, facendo applicazione del coefficiente di rivalutazione contributiva dell’1,5 da calcolare sul servizio prestato dall’1/11/1968 al 19/7/1975.

Per effetto dell’art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, infatti, il coefficiente moltiplicatore va individuato nell’1,5, in quanto l’interessato alla data del 2/10/2003 aveva già maturato il diritto a pensione.

Sulle somme spettanti, si applica, il maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo (Cfr.: Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002).

Le spese si compensano.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE
Il ricorso n. 19561, proposto da G. G. e, per l’effetto, condanna il Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno La Spezia a riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del coefficiente di rivalutazione contributiva dell’1,5 da calcolare sul periodo di servizio dall’1/1/1968 al 19/7/1975.

Sulle somme che saranno corrisposte per effetto della presente sentenza è dovuto il maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo.

Le spese si compensano.

Così deciso in Genova il 24 ottobre 2014.
IL GIUDICE
f.to (Maria Riolo)

deposito in segreteria 29 ottobre 2014

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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

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Ricorso ACCOLTO.
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LIGURIA SENTENZA 115 15/10/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LIGURIA SENTENZA 115 2014 PENSIONI 15/10/2014



Sent.115/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 19379 del registro di Segreteria, proposto da F. V., nato a ….., elettivamente domiciliato in Genova, ………., presso lo studio dell’avv. Iside B. Storace, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Rita Lasagna, contro l’I.N.P.D.A.P. ora I.N.P.S. (ex art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214).

Nella pubblica udienza del 30 settembre 2014, sono sentiti i testimoni sig. S. S. e sig. A. I., in presenza dell’Avv. Jgor Giacchino, su delega dell’Avv. Rita Lasagna, per la parte ricorrente e dell’Avv. Patrizia Sanguineti per l’I.N.P.S.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 12/4/2001, l’INAIL sede di Genova certificava che il signor F. V., nel periodo dal 11/11/1974 al 3/9/1988, è stato esposto all’amianto per il servizio svolto come manutentore elettrico alle dipendenze della Ditta IMCO s.p.a. (11/11/1974 – 17/7/1985) e della Ditta Vassalli (18/7/1985 – 27/1/1986) presso ILVA e alle dipendenze della Ditta CAMEVA (28/1/1986 – 3/9/1988).

I suddetti periodi sono stati ricongiunti, ex lege n. 29/1970, con provvedimento dell’I.N.P.D.A.P. in data 4/12/1995.

Con atto in data 9/6/2010, l’I.N.P.D.A.P. sede di Genova respingeva la domanda di pensione di anzianità avanzata dal F.. il 29/4/2010 per mancanza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dalla legge, specificando che le maggiorazioni per l’esposizione all’amianto non potevano essere riconosciute perché, eliminando il periodo del servizio militare , l’esposizione riconosciuta dall’INAIL dall’11/11/1974 al 17/07/1985 per il lavoro prestato presso le ditte IMCO e Vassalli risultava essere inferiore ai dieci anni, aggiungendo che se l’INAIL avesse riconosciuto anche il periodo lavorativo prestato presso Cameva si sarebbe proceduto all’applicazione delle maggiorazioni in questione. A quest’ultimo riguardo, l’I.N.P.D.A.P. intendeva riferirsi alla lettera dell’INAIL in data 31/3/2010 di contenuto diverso della certificazione già emessa.

Nel ricorso proposto davanti a questa Corte con il patrocinio degli Avvocati Storace e Lasagna, il signor F.. chiede che sia dichiarato il proprio diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva prevista dalla legge n. 257/1992, per il periodo lavorativo dall’11/9/1974 al 3/9/1988, con condanna dell’I.N.P.D.A.P. all’applicazione del coefficiente 1.5, o in subordine dell’1,25, sull’intero periodo di esposizione all’amianto.

I difensori del ricorrente contestano principalmente l’illegittimità del diniego dell’I.N.P.D.A.P, sostenendo che, a fronte di una prova privilegiata sulla sussistenza dell’esposizione all’amianto, rappresentata dalla certificazione positiva dell’INAIL del 12/4/2001, in assenza di alcun provvedimento di riesame di detta certificazione, l’Istituto previdenziale era obbligato a provvedere all’accredito della maggiorazione contributiva di cui è causa. Né poteva assumere alcun rilievo la comunicazione dell’INAIL sulla c.d. “mancata conferma” in quanto la stessa si riferirebbe ad un procedimento del tutto sconosciuto al ricorrente e all’Istituto previdenziale.

In ogni caso, secondo i difensori, la semplice ed immotivata revoca della certificazione del 12/4/2001, in assenza di specifiche indagini, si configurerebbe come una sorta di autotutela arbitraria.

La difesa, richiamando, giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha dedotto che l’INAIL non ha il potere di certificare il difetto di esposizione all’amianto e che in caso di diniego dell’INAIL, l’esposizione possa essere provata altrimenti anche mediante apposita CTU. L’attestazione dell’INAIL, secondo la difesa, si configura come atto di certezza giuridica qualora certifichi l’esistenza dei requisiti per il beneficio previdenziale. Se i requisiti di esposizione non sono accertati dall’INAIL, L’Istituto può negare l’attestazione, ma non può certificare l’inesistenza dell’esposizione, lasciando libero il lavoratore di chiedere l’accertamento del proprio diritto in sede giurisdizionale.

Sulla c.d. “mancata conferma” della certificazione, la parte ricorrente ha richiamato giurisprudenza del Tribunale di Genova, sostenendo la non idoneità della stessa a far venir meno gli effetti della certificazione già rilasciata, in quanto detta “mancata conferma” non è supportata dal necessario procedimento di riesame e dal conseguente atto di revoca o annullamento della certificazione stessa. Né l’I.N.P.D.A.P. ha allegato elementi di prova diretti a contrastare la positiva certificazione già emessa dall’INAIL.

Secondo la difesa, gli addetti alla manutenzione elettrica, fossero essi dipendenti dell’ILVA o di aziende che lavoravano in appalto, sono compresi nella “griglia” dei riconoscimenti ministeriali.

I difensori adducono la mancanza di elementi che possano giustificare il ripensamento dell’INAIL, non supportato dagli Atti di Indirizzo Ministeriale, né da nuovi pareri della Con. T.A.R.P. Liguria.

Secondo i difensori per l’accoglimento del ricorso è sufficiente la verifica che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente rientrino tra quelle di cui agli atti d’indirizzo ed ai pareri Contarp, circostanza questa che essi ritengono documentalmente provata e di cui si può chiedere conferma al datore di lavoro, senza che sia necessario accertare il superamento della soglia di rischio di cui agli artt. 24 e 31 del D. Lgs. n. 277/1991, per cui il riscontro giudiziale tra mansioni ed atto d’indirizzo, costituendo prova privilegiata, può sostituire la certificazione ritirata dall’INAIL.

La difesa ha argomentato, inoltre, sulla legittimazione passiva dell’I.N.P.D.A.P., sul difetto di legittimazione passiva dell’INAIL, sull’inapplicabilità al ricorrente della normativa di cui all’art. 47 D.L. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003.

Nel chiedere l’accoglimento del ricorso, i difensori, ai fini delle spese da porre a carico dell’I.N.P.D.A.P. con distrazione nei loro confronti, hanno indicato il valore della causa nell’importo di € 25.900,01

In via istruttoria la difesa chiedeva:

- acquisizione di informative presso le ditte IMCO s.p.a, Vassalli s.r.l., Cameva s.p.a. sulle prestazioni di lavoro del ricorrente;

- acquisizione di informative presso l’INAIL sul rischio amianto dell’attività lavorativa del ricorrente;

- acquisizione d’informative presso l’ASL sull’attività di bonifica dall’amianto negli ambienti lavorativi del ricorrente;

- acquisizione del fascicolo amministrativo presso l’INAIL e presso l’I.N.P.D.A.P.;

- ammissione della prova testimoniale con deduzione di n. 32 capitoli di prova, indicando come testimoni i signori C. A. M., S. S., M. A., A. I., tutti residenti in Genova;

- acquisizione dei libri sociali.

Con memoria dell’Avv. Patrizia Sanguineti pervenuta il 27/9/2013, si è costituita in giudizio l’Avvocatura I.N.P.S. – Gestione ex I.N.P.D.A.P. - .

La difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del diniego dell’I.N.P.S., derivante dalla sussistenza di un periodo di esposizione all’amianto, così come certificato dall’I.N.A.I.L., inferiore a dieci anni richiesti dalla legge per il riconoscimento del beneficio di cui è causa. In particolare, ha evidenziato che l’INAIL con la nota del 31/3/2010 ha comunicato all’Istituto Previdenziale la mancata conferma della dichiarazione di esposizione all’amianto per il periodo dal 28/1/1986 al 3/9/1988, e che dal restante periodo, per il quale la dichiarazione di esposizione all’amianto è stata confermata, vanno detratti i periodi di cassa integrazione e il servizio militare , così giungendo ad un periodo inferiore ai dieci anni.

La difesa ha dedotto che l’Istituto Previdenziale ha doverosamente preso atto delle determinazioni dell’INAIL, non potendosi discostare dalla certificazione negativa INAIL per il periodo 28/1/1986 – 3/9/1988. Ha sostenuto, inoltre, che sull’attività svolta dal ricorrente alle dipendenze della Ditta CAMEVA non risulta la prova che detto servizio sia stato prestato presso l’ILVA di Cornigliano e che nessun rilievo può assumere la C.T.U. prodotta dal ricorrente resa davanti al Tribunale di Genova, riguardando essa altro lavoratore non dipendente della Ditta CAMEVA.

Secondo la difesa I.N.P.S, il riconoscimento del beneficio contributivo richiesto dal ricorrente non può prescindere dall’accertamento rigoroso della sussistenza dell’esposizione all’amianto nella concentrazione richiesta dalla legge.

In via subordinata alla richiesta di rigetto del ricorso, la difesa I.N.P.S. chiedeva, in via istruttoria, di ordinare all’INAIL il deposito di tutta la documentazione relativa alla posizione del sig. F.. e, in particolare, quella a fondamento del provvedimento di revoca/annullamento del 31/3/2010.
L’Istituto Previdenziale chiedeva anche l’acquisizione dei pareri resi dalla ConT.A.R.P. e/o delle relazioni tecniche relative all’attività svolta dalla società CAMEVA s.p.a.

All’udienza del 7/10/2013, questo giudice, con ordinanza n. 109/2013, ha interpellato l’INAIL per conoscere i motivi della mancata conferma della dichiarazione di esposizione all’amianto per il servizio dal 28/1/1986 al 3/9/1988, prestato dal ricorrente alle dipendenze della Ditta CAMEVA S.p.A.

La risposta è pervenuta il 14/11/2013.

All’udienza del 3/2/2014, con ordinanza n. 13/2014, questo giudice ha interpellato l’ASL 3 Genovese chiedendo di far conoscere se presso la Ditta CAMEVA s.p.a. di Genova (fallita il 7/11/1988), siano stati effettuati ispezioni e accertamenti sotto il profilo della presenza di amianto o se la stessa Ditta sia stata interessata da attività di bonifica dall’amianto, trasmettendo l’eventuale documentazione esistente.

Con la stessa ordinanza è stata ammessa la prova testimoniale dedotta, fissando l’udienza del 10/6/2014, rinviata al 15 luglio 2014 per motivi istituzionali.

L’ASL 3 Genovese ha risposto con nota pervenuta il 27/3/2014 ed ha comunicato che dalle ricerche effettuate non risulta documentazione in merito ad ispezioni od accertamenti sulla Ditta CAMEVA spa.

All’udienza del 15/7/2014 sono stati sentiti come testimoni i signori C. A. M., M. A., residenti in Genova.

Con ordinanza n. 50/2011 è stata disposta l’audizione dei testimoni A. I. e S. S..

All’odierna pubblica udienza, dopo aver sentito i suddetti testimoni, le pari hanno concluso nel merito.

Il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, previa, ove occorra, C.T.U.

Il difensore dell’I.N.P.S. ha concluso come in atti.

Il giudizio è stato definito con sentenza, dando lettura del dispositivo in aula, con riserva da parte del giudice fino a 60 giorni di tempo per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, per il periodo lavorativo prestato dall’11/11/1974 al 3/9/1988, chiede l’applicazione del beneficio della rivalutazione contributiva previsto per i lavoratori esposti all’amianto.

Prima di esaminare il merito del ricorso occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.

La legge 27 marzo 1992 n. 257, riguardante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, all’art. 13 comma 8, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993 n. 271, dispone: “Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.

L’art. 47, del decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto, a decorrere dall’1/10/2003, delle modificazioni nella disciplina in argomento: al comma 1 ha modificato il coefficiente moltiplicatore di cui all’art. 13, comma 8, della suddetta legge n. 257/1992, riducendolo da 1,5 a 1,25 (maggiorazione di un anno di contribuzione ogni quattro anni) ed ha disposto l’applicazione del coefficiente moltiplicatore ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Al comma 3, ha stabilito che “i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno..”, precisando che tali limiti non riguardano i soggetti per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto.

Il comma 4 dell’art. 47 ha statuito che “La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall’INAIL”.

L’art. 47, comma 6 bis, del D.L. n. 269/2003 ha disposto che “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257….”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 132 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, “In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2/10/2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data….”.

Tanto premesso, nel caso di specie, l’INAIL sede di Genova con provvedimento del 12/4/2001, certificava che il signor F. V., nel periodo dal 11/11/1974 al 3/9/1988, è stato esposto all’amianto per il servizio svolto come manutentore elettrico alle dipendenze della Ditta IMCO s.p.a. (11/11/1974 – 17/7/1985), della Ditta Vassalli (18/7/1985 – 27/1/1986) e della Ditta CAMEVA (28/1/1986 – 3/9/1988).

Sennonché l’I.N.P.D.A.P. sede di Genova, nel respingere la domanda di pensione di anzianità avanzata dal F.. il 29/4/2010 per mancanza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dalla legge, ha specificato che le maggiorazioni per l’esposizione all’amianto non potevano essere riconosciute perché, eliminando il periodo del servizio militare , l’esposizione riconosciuta dall’INAIL dall’11/11/1974 al 17/07/1985 per il lavoro prestato presso le ditte IMCO e VASSALLI risultava essere inferiore ai dieci anni, aggiungendo che se l’INAIL avesse riconosciuto anche il periodo lavorativo prestato presso Cameva si sarebbe proceduto all’applicazione delle maggiorazioni in questione.

L’INAIL, infatti, in un secondo momento, con lettera in data 31/3/2010 confermava l’esposizione all’amianto per il periodo dal 11/11/1974 al 17/07/1985 svolto alle dipendenze della ditta IMCO spa e dal 18/07/1985 al 27/01/1986 alle dipendenze della VASSALLI srl. e NON confermava, il periodo dal 28/1/1986 al 03/9/1988 riguardante il servizio alle dipendenze della Ditta CA.ME.VA. spa”.

Detto ciò e in disparte ogni valutazione sulla legittimità del procedimento seguito dall’I.N.A.I.L. per escludere la sussistenza dell’esposizione all’amianto per il periodo dal 28/1/1986 al 3/9/1988, ciò che rileva in questa sede è stabilire se, ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio della rivalutazione contributiva, vi sia stata o no esposizione all’amianto anche per il periodo lavorativo dal 28/1/1986 al 3/9/1988.

I difensori del ricorrente hanno contestato nel merito la “mancata conferma” dell’esposizione per il periodo in questione, assumendo che l’interessato nel periodo dal 11/4/1974 al 30/9/1988 e, quindi anche nel periodo in cui era alle dipendenze della CAMEVA, ha ricoperto le mansioni di addetto alla manutenzione elettrica, lavorando all’interno dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano nei reparti a caldo, occupandosi della demolizione delle vecchie linee elettriche per l’alimentazione dei carroponti e degli impianti di produzione e partecipando alla sostituzione degli elementi frenanti.

L’istituto Assicurativo, interpellato da questo giudice in sede istruttoria, ha chiarito il motivo della sopravvenuta esclusione dell’esposizione all’amianto per il periodo lavorativo dal 28/1/1986 al 3/9/1988, rappresentando che nel periodo in cui il ricorrente è stato alle dipendenze della Ditta IMCO e della Ditta Vassalli risultava aver prestato attività lavorativa presso lo stabilimento siderurgico di Genova Cornigliano in reparti per i quali gli Atti di Indirizzo Ministeriali - n. 475 dell’8/3/2001 e n. 562 del 17/4/2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - prevedono il riconoscimento dei benefici amianto anche per i riparatori elettrici, mentre, per il periodo in cui è stato alle dipendenze della Ditta CAMEVA la dichiarazione di servizio redatta dal Curatore Dott. Giuliano Termanini non riportava alcuna indicazione riguardante il luogo di lavoro ove operava il sig. F. V. e dalla stessa dichiarazione non risultava alcuna attività effettuata in appalto presso lo stabilimento dell’ITALSIDER di Genova Cornigliano.

L’INAIL, pertanto, ha modificato la certificazione già messa perché, mentre per l’attività lavorativa alle dipendenze di IMCO e Vassalli la documentazione di servizio (emessa, rispettivamente, dal Direttore della Ditta, dall’Amministratore delegato della Società) specificava che l’attività di “elettricista manutentore” è stata resa presso ITALSIDER_ILVA (reparti agglomerazione-acciaieria-altoforno-gallerie), la stessa specificazione non era contenuta nell’attestazione di servizio riguardante la Ditta CAMEVA (rilasciata dal curatore fallimentare), dove è stata indicata soltanto la qualifica di Operaio elettricista.

Ebbene, le deposizioni testimoniali acquisite in giudizio convergono nell’affermazione del fatto che anche dopo il fallimento della ditta Vassalli i dipendenti, transitati nella Ditta CO.ME.PI o nella Ditta CAMEVA, hanno continuato a svolgere la stessa attività lavorativa prestata precedentemente. I testimoni C. A., A. I., S. S., riferiscono la presenza del sig. F.. nei luoghi di ITALSIDER ILVA spa di Genova Cornigliano con le stesse mansioni e modalità precedentemente svolte alle dipendenze di IMCO e di Vassalli. E’ emerso, nello specifico, che immediatamente dopo il fallimento della Vassalli, il F.. ha prestato servizio presso l’ITALSIDER di Novi Ligure per un breve periodo, rientrando all’ITALSIDER di Genova Cornigliano tra la fine del 1986 e l’inizio del 1987.

L’insufficiente attestazione di servizio emessa dal curatore fallimentare della Ditta CAMEVA risulta, pertanto, integrata con le dichiarazioni testimoniali.

Questo giudice ritiene, quindi, che anche per il servizio in questione, dal 28/1/1986 al 3/9/1988, possano valere le considerazioni svolte dall’INAIL, che, con riferimento agli atti di Indirizzo Ministeriale n. 475 dell’8/3/2001 e n. 562 del 17/4/2001, ha riconosciuto l’esposizione all’amianto per il servizio alle dipendenze della Ditta IMCO e della Ditta Vassalli

Ne deriva che la positiva certificazione emessa inizialmente dall’INAIL con riferimento all’intero periodo lavorativo dall’11/11/1974 al 3/9/1988, può ritenersi conforme ai suddetti Atti di Indirizzo Ministeriale, laddove è previsto il riconoscimento dei benefici per i Riparatori elettrici “…dipendenti delle imprese che hanno operato in attività di manutenzione degli impianti…e in tutte quelle attività già riconosciute come esposte all’amianto per i lavoratori dei seguenti stabilimenti siderurgici…ILVA Cornigliano “Oscar Sinigaglia Genova”.

Sulla rilevanza delle valutazioni contenute negli atti d’indirizzo ministeriali, ai fini della sussistenza dell’esposizione all’amianto nei valori richiesti dalla legge, occorre evidenziare che il Ministero del Lavoro ha adottato gli atti stessi, oltre che sulla base della documentazione prodotta dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei verbali delle Aziende Sanitarie Locali, anche sulla base delle verifiche e degli accertamenti tecnici svolti dall’INAIL.

Va soggiunto, inoltre, che l’art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002 n. 179, ha confermato la validità delle certificazioni rilasciate dall’INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della medesima sulla base degli atti d’indirizzo emessi dal Ministero del lavoro. La legge, quindi, nel dare certezza ai lavoratori che avevano ricevuto le positive certificazioni dell’INAIL con riferimento agli atti d’indirizzo ministeriale, ha implicitamente ammesso l’affidabilità degli accertamenti a fondamento degli atti d’indirizzo medesimi, legittimando la presunzione della sussistenza dell’esposizione nei valori richiesti dalla legge nei confronti dei soggetti rientranti nella previsione degli Atti di Indirizzo stessi.

Per le argomentazioni svolte, ricorrono i presupposti per l’accoglimento del gravame e il riconoscimento del diritto del ricorrente alla rivalutazione contributiva con applicazione del coefficiente dell’1,5 al periodo lavorativo prestato nell’arco temporale dall’11/11/1974 al 3/9/1988, che, al netto del servizio di leva e dei periodi di cassa integrazione indicati nell’estratto conto assicurativo emesso dall’INPS (allegato n. 4 prodotto dal ricorrente), risulta (anni 11 mesi 5 e giorni 7) comunque superiore al decennio richiesto dalla legge per il riconoscimento del beneficio di cui è causa

Data la complessità della materia, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

ACCOGLIE

Il ricorso n. 19379, proposto da F. V., e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente all’applicazione del beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla legge n. 257/1992 con applicazione del coefficiente dell’1,5 al periodo lavorativo prestato nell’arco temporale dall’11/11/1974 al 3/9/1988, escludendo il servizio militare e i periodi di cassa integrazione.

Le spese si compensano
Visto l’art. 53, c. 2, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, il giudice si riserva fino a 60 giorni di tempo per il deposito della sentenza.

Così deciso in Genova il 30 settembre 2014.

IL GIUDICE
f.to (Maria Riolo)

Deposito in Segreteria 15 ottobre 2014

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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

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mesotelioma pleurico ed esposizione a polveri d'amianto.

Non si tratta di personale Polfer ma di personale militare.

Ricorso ACCOLTO.
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1) - che il coniuge ha svolto per circa ventisei anni servizio presso la base di Sigonella, nelle cui strutture è diffusamente presente l'amianto. Tale dato troverebbe riscontro nel decreto interministeriale del 01/07/2007, emanato dal Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Ambiente, ai fini dell'individuazione degli interventi di bonifica da effettuare su aree militari dimesse o attive, che include, nell'elenco degli interventi di bonifica da amianto da effettuare, la base militare di Sigonella con la dicitura “bonifica da amianto delle coperture e delle coibentazioni d'impianti vari”;

Il resto leggetelo qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CATANIA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201501760 - Public 2015-06-26 -


N. 01760/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. S. D'A. e G. S., con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Catania, in via Milano 42/a;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comitato di Verifica per le cause di servizio - Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
- del decreto n. …/ del 10 dicembre 2012 con il quale è stata respinta la richiesta di concessione di equo indennizzo;
- di ogni altro atto precedente e susseguente o, comunque, collegato con il provvedimento impugnato, ivi compreso, il parere espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio n. …/2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame, la signora OMISSIS - vedova dell’Aiutante ATG “E” OMISSIS deceduto in data 10 gennaio 2011 per mesotelioma pleurico - ha impugnato il parere del Comitato di Verifica e il successivo decreto del Ministero della Difesa, che hanno rispettivamente denegato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta patologia e la concessione dell’equo indennizzo. Parte ricorrente premette:

- che il coniuge ha prestato servizio dal 1972 al 1998 presso il comando 41º Stormo di Sigonella, con il ruolo di elettromeccanico di bordo e dal 1998 al 2001, data del congedo, presso la direzione 11° RMV di Sigonella dove ha comunque svolto le medesime mansioni;

- che nel corso del 2010 è stata diagnosticata la patologia sopra indicata che ha causato il decesso nel 2011.

- che con parere n. …./2012 del 6 novembre 2012, il Comitato di verifica per le causa di servizio ha ritenuto l’infermità non dipendente da causa di servizio “in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concorsualità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col contempo possano essere evoluto in senso metaplastico, in considerazione che dal rapporto informativo non ci sono elementi che possono far pensare a disposizione rischi specifici (amianto) causa o concausa dell’affezione de quo”.

- e che con successivo decreto n. …. del 10 dicembre 2012, il Ministero della Difesa ha denegato la concessione dell’equo indennizzo.

La signora OMISSIS ha, quindi, impugnato i predetti provvedimenti, deducendo un unico articolato motivo di ricorso nel quale ha censurato i vizi di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, la ricorrente sostiene:

- che la patologia tumorale contratta dal coniuge è notoriamente correlata all'esposizione a polveri d'amianto e la stessa può manifestarsi anche a distanza di moltissimi anni dall'avvenuta esposizione alle polveri di amianto;

- che il coniuge ha svolto per circa ventisei anni servizio presso la base di Sigonella, nelle cui strutture è diffusamente presente l'amianto. Tale dato troverebbe riscontro nel decreto interministeriale del 01/07/2007, emanato dal Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Ambiente, ai fini dell'individuazione degli interventi di bonifica da effettuare su aree militari dimesse o attive, che include, nell'elenco degli interventi di bonifica da amianto da effettuare, la base militare di Sigonella con la dicitura “bonifica da amianto delle coperture e delle coibentazioni d'impianti vari”;

- che il Comitato di verifica avrebbe, quindi, omesso di valutare specifici fattori di rischio strettamente connessi al servizio degli impieghi del militare;

- che, infine, anche il decreto di diniego n. …./2012 sarebbe privo di motivazione poiché si limita a respingere la richiesta di equo indennizzo presentata dalla ricorrente limitandosi a richiamare per relationem, il parere espresso dal Comitato di verifica.

L’amministrazione intimata si è costituita con mera memoria di stile e non ha formulato specifiche controdeduzioni né ha contestato i fatti esposti dalla ricorrente, limitandosi a chiedere l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva.

Con memoria del 16 aprile 2015 parte ricorrente ha insistito nelle proprie difese e alla pubblica udienza del 27 maggio 2015, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio esamina la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio; la stessa deve essere disattesa in quanto, nonostante la valenza endoprocedimentale del parere reso dal predetto Comitato, laddove come nella specie vengano dedotte censure fondate sul difetto di motivazione del suddetto parere, incombe in capo al ricorrente l'onere di impugnativa del parere medesimo, con conseguente legittimazione passiva del Comitato di Verifica. Nel merito, il ricorso è fondato, secondo quanto di seguito precisato.

Va premesso che per giurisprudenza costante, gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni di scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454).

Il sindacato giurisdizionale si incentra dunque prevalentemente sul difetto di motivazione o di istruttoria inficiante il parere espresso dal Comitato di Verifica, unico organo competente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza ontologica e giuridica di un’infermità da causa di servizio.

Nel caso in esame, il Comitato di verifica per le cause di servizio, si è limitato ad escludere la dipendenza da causa di servizio della patologia contratta dal ricorrente in quanto “nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica (…)”, senza esprimere alcuno specifico riferimento (nemmeno sotto il profilo della negativa incidenza concausale) alle modalità di svolgimento del servizio presso una sede di servizio inserita nell’allegato B del decreto interministeriale del 1 giugno 2007 e soggetta ad intervento di bonifica “in riserva di programmazione” per presenza di amianto in vari fabbricati; inoltre, a fronte di una grave patologia notoriamente correlata all’esposizione alle polveri di amianto, la formula stereotipata utilizzata dal comitato non appare adeguata a confutare i precisi elementi forniti dalla parte ricorrente sulle modalità di svolgimento del servizio, elementi questi non contestati dall’amministrazione resistente.

I superiori rilievi integrano i dedotti vizi di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione del parere impugnato e determinano la necessità della rinnovazione del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e della complessiva attività istruttoria, affinché la fattispecie possa essere rivalutata, tenendo conto delle osservazioni e della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, nonché di ogni altro elemento fornito dal Ministero della Difesa e utile alla ricostruzione ed esatta delimitazione dei precedenti di servizio e dei fatti assunti a presupposto dell’invocata pretesa indennitaria.

In base alle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’amministrazione di pronunziarsi nuovamente sulla sussistenza o meno della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal dipendente, nei termini sopra precisati.

Le spese seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza),
accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione dovrà adottare in sede di riedizione del potere, nei termini precisati in motivazione.

Condanna le amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1500,00 (euro millecinquecento/00) oltre I.V.A., C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2015
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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

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non so se può interessare a qualcuno.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 91 01/03/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 91 2016 PENSIONI 01/03/2016



91/2016

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai Sigg.ri magistrati:
dott. Claudio GALTIERI Presidente
dott. Mauro OREFICE Consigliere
dott.ssa Rita LORETO Consigliere
dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere
dott.ssa Fernanda FRAIOLI Consigliere relatrice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico di appello, iscritto al n. 48098 del registro di Segreteria proposto da CIARLETTI Natalino ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Bruno Aguglia e Luciano Drisaldi, nei confronti dell’INPS e avverso la sentenza n. 520 depositata il 16 giugno 2014, resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;

Visti gli atti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 16 giugno 2015 la relatrice Consigliere dott.ssa Fernanda FRAIOLI, l’avv. Bruno Aguglia per i ricorrenti e l’avv. Luigi Caliulo, per l’INPS.

FATTO

Con l’odierno appello, i sigg.ri CIARLETTI Natalino, TORRELLI Alessandro, FARAONE Luciano, SHALLER Annarita, MEGNA Gioacchino, INDELICATO Alfonso, DI TOMMASO Annamaria e PERUZZI Giuseppe, ricorrono avverso la sentenza n. 520/14 con cui la Sezione Giurisdizionale Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’INPS per vedersi riconosciuto il diritto al beneficio contributivo della rivalutazione del trattamento pensionistico per il periodo di esposizione qualificata all’amianto nell’ambiente di lavoro.

Segnatamente, il Ministero delle Poste, successivamente modificato giuridicamente, ma fisicamente presente nella medesima struttura edilizia di Viale Europa n. 175/190 in Roma.

L’inammissibilità del giudice di prime cure si fonda sull’assunto che:

 gli odierni ricorrenti non avrebbero avuto dall’INAIL, soggetto deputato a rilasciarlo, la certificazione attestante la sussistenza della malattia, come professionale, a causa dell’esposizione all’amianto,

 non hanno avanzato ricorsi in sede giurisdizionale avverso eventuali (anzi certe, visto che l’Istituto mai ha risposto alle loro richieste) omissioni da parte dell’INAIL degli incombenti al rilascio delle certificazioni di cui trattasi,

 che il ricorso de quo non risulta volto direttamente al riconoscimento agli interessati della maggiorazione del trattamento pensionistico invocato, quanto piuttosto a supplire – mediante l’adizione del giudice contabile – alla mancanza di tale certificazione.

Nell’odierno appello, invece, i ricorrenti rispondono in modo puntuale evidenziando di aver compiutamente documentato tanto la presenza per tutti gli anni in oggetto nella sede indicata, nonché le richieste, rimaste inevase, all’INAIL.

Richiamando giurisprudenza sul punto, poi, evidenziano che il giudice di prime cure ben aveva la possibilità di espletare un’attività istruttoria finalizzata all’acquisizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria, e non presente agli atti, ma non ha così proceduto, come pure non ha considerato fatti notori (come la specifica funzione dell’INAIL di verificare la dispersione nell’aria del quantitativo di amianto oltre i limiti di legge).

L’INPS, costituitasi in giudizio, pur convenendo sulla fondatezza di quanto sostenuto dai ricorrenti in merito alla non necessarietà dell’attestazione INAIL, ritiene che la sentenza che si avversa si basa su altro elemento, ovvero la mancata prova da parte dei ricorrenti, delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda proposta e che, al di là della possibilità del giudice di effettuare una propria attività istruttoria, incombe, pur sempre sulla parte l’onere probatorio delle proprie istanze.

All’odierna pubblica udienza, l’avv. Bruno Aguglia e l’avv. Luigi Caliulo sostanzialmente si riportano alle richieste di cui ai rispettivi atti depositati.

DIRITTO

La fattispecie odierna ha ad oggetto l’ammissibilità o meno a valutazione del giudice contabile di una richiesta di riconoscimento dei benefici di cui all’art. 13, co. 8, della Legge n. 257/92, siccome modificata dalla legge n. 271/93, in assenza di certificazione da parte dell’INAIL attestante l’effettiva esposizione all’amianto degli odierni appellanti ai fini dei relativi benefici previdenziali ad essa connessi.

Si legge nella sentenza di primo grado che il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto i ricorrenti non hanno presentato a supporto le certificazioni rilasciate in proposito dall’INAIL, siccome obbligatoriamente prevede la legge a seguito di apposita richiesta che deve essere effettuata dagli interessati che abbiano svolto un’attività lavorativa sottoposta all’esposizione di tale oncogena sostanza.

Per tale motivo, ha ritenuto il giudice di prime cure che il ricorso presentato “non risulta volto direttamente al riconoscimento agli interessati della maggiorazione del trattamento economico pensionistico invocato ai sensi dell’art. 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992……………Esso appare invece teso a supplire, grazie all’invocato intervento del Giudice unico delle pensioni adito sulla base del preteso mancato riconoscimento da parte dell’INPS del beneficio pensionistico in questione pur in assenza della prescritta obbligatoria certificazione dell’INAIL, appunto alla mancanza di tale certificazione.

Certificazione, invece, da ritenere indispensabile, in base all’art……….per la concessione da parte dell’ente previdenziale dei benefici pensionistici richiesti, e ex lege non surrogabile dagli interventi di altre sia pure qualificate istituzioni, come invece, postulato dai ricorrenti”.

Va subito detto che l’appello è fondato e, pertanto, da accogliere nella misura di cui avanti in motivazione.

Erra, infatti, il giudice di prime cure ove afferma che solo tale certificazione è idonea al riconoscimento e successivo ottenimento dei benefici pensionistici in quanto essa, per quanto ritenuta necessaria dagli stessi articoli di legge che cita a sostegno della propria decisione, in realtà non è l’unico elemento che il giudice deve porre a fondamento della sua decisione circa la spettanza o meno dei benefici.

Maggiormente nel caso di specie ove i ricorrenti hanno – senza infingimenti o scarsa chiarezza – evidenziato che alle numerose istanze presentate all’INAIL al preciso fine di ottenere la documentazione di cui trattasi, mai hanno ricevuto risposta alcuna.

Ciò nonostante scrive il giudice in sentenza di rilevare “che agli atti constano esclusivamente le istanze avanzate dai ricorrenti in varie date, all’INAIL volte ad ottenere ai fini dei relativi benefici il rilascio della dichiarazione attestante l’effettiva esposizione all’amianto”(!)

E ancora che “le istanze di certificazione avanzate e depositate in atti contengono, a differenza di quanto previsto dall’apposita modulistica, solo l’individuazione di periodi di attività svolti in ambienti lavorativi prospettati genericamente come esposti all’amianto; dunque mera esposizione generica senza che sia possibile il riscontro della sussistenza dell’esposizione richiesta dalla legge. Riscontro peraltro di pertinenza dell’INAIL”.

Orbene, si inganna il giudice di primo grado nell’affermare quanto avanti riportato posto che ad opera della giurisprudenza è avvenuto un chiaro superamento della mancanza di certificazione INAIL e consente di sindacare, anche a prescindere da essa, le condizioni lavorative e l’esposizione all’amianto con piena possibilità probatoria di fronte al giudice (Sez. I appello 17 dicembre 2014, n. 1297).

Ciò naturalmente in presenza di ben altri fatti ed elementi a disposizione del giudice per pronunciarsi in merito.

Tutti presenti nella fattispecie in esame, posto che risultano prodotti – ad eccezione delle suddette certificazioni, dal momento che nemo ad impossibilia tenetur – documentazione di servizio da cui emerge che tutti hanno lavorato nei locali incriminati per un periodo che oscilla tra il 1981 ed il 1983 come data iniziale, fino al 10 ottobre 1999, data di ultimazione dei lavori di bonifica, nonché depositato varie favorevoli sentenze del giudice ordinario riguardanti soggetti dipendenti da altre società (TELECOM ed IRITEL) versanti nella medesima situazione.

Quindi, elementi tutti idonei a consentire una valutazione complessiva della situazione sottopostagli dai ricorrenti ben potendo disporre di indicazione specifica della collocazione posseduta nel periodo (che , peraltro, ammette di conoscere a pag. 9 della sentenza); entità dell’esposizione al lamentato rischio; individuazione dei valori di concentrazione di fibre di amianto aerodisperse ai quali potrebbero essere stati esposti

Ma un ulteriore passaggio idoneo a determinare un’esposizione degli interessati alle fibre di amianto, ben poteva venire da un’attività istruttoria orientata che il giudice di primo grado è facultato ad espletare, proprio per addivenire compiutamente a determinare se le condizioni di legge per l’attribuzione del beneficio sussistessero o meno.

Alla quale, però, non ha proceduto, senza alcun impedimento apparente se non la propria determinazione di procedere in tal senso.

Ed allora, visto che a parere di questo Collegio ciò non basta, si ritiene di aderire a quanto disposto in occasione consimile dalla Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello che ha statuito il principio di diritto secondo il quale la certificazione INAIL non costituisce l’unica prova dell’esposizione all’amianto ed anzi, può essere vinta da altra prova contraria.

Con sentenza n. 672/2011, ritenendo l’appello proposto meritevole di accoglimento, ha, infatti, affermato che “in assenza di una concreta valutazione di merito della controversia in primo grado la quale tenga in considerazione anche mezzi istruttori diversi dalle certificazioni INAIL, l’impugnata sentenza vada annullata con rinvio degli atti al Giudice di prime cure perché, in diversa composizione, proceda al pieno esame ed alla conseguente definizione della causa”.

Posto che, scrive ancora il giudice d’appello, “spetta al giudice delle pensioni, nel primo grado di giudizio, ogni valutazione circa la sussistenza del presupposto di fatto (esposizione all’amianto) in ragione del quale va riconosciuto il diritto al beneficio previdenziale di cui al più volte richiamato art. 13, comma 8, della l. n° 257/1882 e che, a tal fine, il prudente apprezzamento del giudicante deve fondarsi non solo sulla certificazione INAIL, ma anche sulle risultanze di altri mezzi probatori quali testimonianze e consulenze tecniche”.

Anche nel caso di specie, esattamente come in quello di cui alla citata sentenza, si ritiene sia stato violato il potere-dovere istruttorio del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c. che lungi dall’essere attività meramente discrezionale, deve essere esercitata “ove sussistano ragionevoli probabilità di accertare attraverso essi la verità” come tiene a precisare Cass. n. 11353/2004 e di “esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso”.

Circostanza, quest’ultima, neppure presa in considerazione nonostante le parti ricorrenti avessero svolto richieste istruttorie volte ad acquisire una mole di documentazione (ripetuta a pag. 11 della memoria di costituzione nell’odierno appello), nonché sollecitato a vagliare quella depositata da cui emerge la contaminazione lamentata del sito e di cui fa parte la CTU disposta dal giudice civile adito da altri lavoratori in simile situazione.

Con l’aggravante che parte di tale documentazione ben poteva tenere luogo – almeno sostanzialmente – della certificazione mancante, perchè non rilasciata dall’INPS.

Per quanto esposto, il ricorso pertanto deve essere accolto con consequenziale annullamento della sentenza e rimessione della causa al primo giudice, in differente composizione affinchè proceda al pieno esame ed alla compiuta definizione della causa.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

ACCOGLIE

l’appello proposto avverso la sentenza in epigrafe e

RINVIA
al primo giudice in differente composizione affinchè si pronunci sul merito, siccome esposto in motivazione.

Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 giugno 2015.
LA RELATRICE IL PRESIDENTE
F.to Cons. Fernanda FRAIOLI F.to Claudio GALTIERI


Depositata in Segreteria il 1/3/2016


IL DIRIGENTE
F.to Massimo BIAGI
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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

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Accolto

Dipendente delle FF.SS.
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1) - Il ricorrente ha asserito di essere stato esposto all’ amianto per un periodo ultradecennale ed in concentrazioni superiori alla soglia di 0,1 fibre per centimetro cubo,

2) - Il sig. P.. ha riferito di essersi attivato, in via amministrativa, solo dopo l’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 269/2003 e di aver diritto, per tale ragione, all’applicazione del coefficiente rivalutativo di 1,25 per l’intero periodo lavorativo compreso tra il 3.12.1984 ed il 31.12.1995.

La Corte dei Conti precisa:

3) - Con provvedimento assunto all’udienza del 20.9.2017 è stato ordinato all’I.N.A.I.L. di produrre copia della documentazione relativa alla domanda presentata dal ricorrente ai fini del conseguimento dei benefici previsti dall’art. 13, co. 8, della legge n. 257/1992, ed a Ferrovie dello Stato Italiane di depositare una relazione informativa in merito all’attività lavorativa svolta dal ricorrente nel periodo compreso tra il 3.12.1984 ed il 31.12.1995, nonché di riferire in ordine ad eventuali pause dell’attività lavorativa riconducibili a cause diverse dalla fruizione d ferie e riposi compensativi.

4) - Deve aggiungersi che, per il lavoratore, l’interesse ad agire sussiste sin dal momento della consapevolezza dell’esposizione ultradecennale all’amianto, non assumendo alcun significativo rilievo la vicinanza o meno del pensionamento.

5) - Nell’attuale quadro giurisprudenziale, il beneficio della rivalutazione contributiva viene a configurarsi come un diritto dotato di una propria specificità, essendo ancorato a presupposti distinti da quelli in presenza dei quali sorge il diritto al trattamento pensionistico (cfr., ex multis, Cass. 16128/2015; id. n. 2351/2015; id. n. 2501/2015).

6) - L’ autonomia di tale situazione giuridica rispetto al diritto a pensione ed il carattere costitutivo dell’azione diretta al riconoscimento della rivalutazione contributiva inducono a confermare la sussistenza dell’interesse dei soggetti esposti all’amianto a far valere, con tempestività, le proprie ragioni, potendo gli stessi incorrere, in caso di inerzia, nella declaratoria di prescrizione del diritto.

7) - osserva questo Giudice come la fattispecie all’esame rientri nel campo di applicazione dell’art. 47 del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003, norma che, oltre a ridurre il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, da 1,5 a 1,25 , ha previsto l’operatività di tale maggiorazione ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non anche per la maturazione del diritto alla pensione .

Per chi è interessato può leggere il tutto qui sotto.
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FRIULI VENEZIA GIULIA SENTENZA 1 16/01/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA SENTENZA 1 2018 PENSIONI 16/01/2018
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL
FRIULI VENEZIA GIULIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13882 del registro di Segreteria, proposto da Carlo P.., nato a Napoli il OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Belleli, presso il cui studio, in Trieste, alla Via Ginnastica n. 24 ha eletto domicilio, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio, nei confronti dell’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Formicola, Luca Iero e Marilina Rando, giusta procura generale alle liti per notaio P. Castellini di Roma, rep. n. 77778, rogito n. 19476 del 23.12.2011;

Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2018, con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Alessandra Vidulli, uditi l’avv. Bruno Belleli per il ricorrente e l’avv. Marilisa Rando per l’I.N.P.S.;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto in
FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il sig. Carlo P.., premesso di aver lavorato alle dipendenze di Trenitalia s.p.a. (già Ferrovie dello Stato) dal 3.12.1984, ha convenuto in giudizio l’I.N.P.S. per vedersi riconoscere i benefici previsti dall’art. 13, co. 8, della legge n. 257/1992, dalla data di entrata in servizio al 31.12.1995.

Il ricorrente ha asserito di essere stato esposto all’ amianto per un periodo ultradecennale ed in concentrazioni superiori alla soglia di 0,1 fibre per centimetro cubo, avendo prestato servizio, dapprima nella Squadra Rialzo di Trieste Campo Marzio e, successivamente, presso il Deposito Locomotive di Trieste e l’Officina Manutenzione Rotabili di Trieste.

Secondo quanto affermato dal sig. P.., l’ esposizione all’amianto conseguente agli interventi di manutenzione, riparazione e sostituzione di lamiere, pannellature e componenti del materiale rotabile, effettuate in ambienti chiusi e senza dispositivi di protezione, sarebbe durata, quanto meno, fino alla completa attuazione del c.d. piano ENEA (anni 1993 – 1995), che ha comportato la rottamazione di un gran numero di rotabili contenenti amianto e gli interventi di bonifica effettuati presso le Officine Generali Riparazioni.

Il sig. P.. ha riferito di essersi attivato, in via amministrativa, solo dopo l’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 269/2003 e di aver diritto, per tale ragione, all’applicazione del coefficiente rivalutativo di 1,25 per l’intero periodo lavorativo compreso tra il 3.12.1984 ed il 31.12.1995. Quanto all’interesse ad agire, il ricorrente ha sostenuto che ove la richiesta di attribuzione dei benefici pensionistici venisse rinviata al momento del pensionamento potrebbero aversi difficoltà nella prova dell’esposizione all’amianto; nel contempo ha rimarcato che il raggiungimento del limite massimo pensionabile nel settore di appartenenza - circostanza che renderebbe priva di concreta utilità la maggiorazione contributiva - deve considerarsi un’evenienza futura e del tutto incerta.

Costituitosi in giudizio con memoria depositata il 23.8.2017, l’I.N.P.S. ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire; nel merito ha rilevato come la fase di accertamento dell’ esposizione all’amianto rientri nelle competenze proprie dell’I.N.A.I.L., sicchè in mancanza della prevista certificazione, ovvero in presenza di una certificazione negativa, l’Ente previdenziale non avrebbe la possibilità di riconoscere il beneficio richiesto. Ad avviso dell’Istituto resistente, la mancanza di una domanda di riconoscimento dell’esposizione all’amianto prima dell’entrata in vigore della disciplina introdotta dal D.L. n. 269/2003 potrebbe consentire, in caso di accoglimento del ricorso, l’ applicazione del coefficiente rivalutativo di 1,25 , utile ai fini della misura del trattamento pensionistico ma non anche per la maturazione del diritto a pensione . Nel rimarcare, infine, come al tempo del pensionamento l’interessato potrebbe non avere alcun giovamento dalla rivalutazione contributiva in relazione al prevedibile superamento del tetto massimo pensionabile di 37 anni di servizio, l’Ente previdenziale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, ovvero per la sua reiezione.

Con provvedimento assunto all’udienza del 20.9.2017 è stato ordinato all’I.N.A.I.L. di produrre copia della documentazione relativa alla domanda presentata dal ricorrente ai fini del conseguimento dei benefici previsti dall’art. 13, co. 8, della legge n. 257/1992, ed a Ferrovie dello Stato Italiane di depositare una relazione informativa in merito all’attività lavorativa svolta dal ricorrente nel periodo compreso tra il 3.12.1984 ed il 31.12.1995, nonché di riferire in ordine ad eventuali pause dell’attività lavorativa riconducibili a cause diverse dalla fruizione d ferie e riposi compensativi.

Acquisiti gli elementi istruttori richiesti, all’udienza del 16.1.2018 è stata esperita la prova testimoniale; all’esito dell’incombente istruttorio, le parti sono state invitate alla discussione. L’ avv. Belleli, richiamando la sentenza n. 17/2012, resa da questa Sezione in fattispecie similare, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. La difesa dell’I.N.P.S., nel dichiarare di non opporsi ad un’eventuale valutazione, ai fini del decidere, degli elaborati peritali prodotti dal ricorrente, si è rimessa alle decisioni del Giudice.

La causa è stata, quindi, decisa mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza, sulla base delle seguenti ragioni in

DIRITTO

In via preliminare all’esame del merito va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo questo Giudice che l’ interesse alla tutela giudiziale debba riconoscersi anche con riferimento ad un beneficio contributivo che incide unicamente sulla misura del trattamento di quiescenza e non anche sul diritto a pensione , e ciò nella considerazione che dalla conoscenza dell’esatto ammontare del trattamento di quiescenza possono scaturire decisioni di rilievo circa la permanenza o le dimissioni dal servizio.

Quanto alla tesi dell’I.N.P.S. secondo cui l’assicurato, proseguendo il rapporto di lavoro, potrebbe ottenere, ancor prima del pensionamento, la massima anzianità contributiva prevista nel regime previdenziale di appartenenza, non conseguendo, pertanto, alcun vantaggio dall’applicazione dell’art. 13, co. 8, della legge n. 257/1992, questa Sezione ha già avuto modo di osservare come il verificarsi di tale evenienza richieda una futura continuità lavorativa di cui l’interessato non può avere alcuna certezza (C.d.C., Sez. Friuli Venezia Giulia, n. 13/2016).

Deve aggiungersi che, per il lavoratore, l’interesse ad agire sussiste sin dal momento della consapevolezza dell’esposizione ultradecennale all’amianto, non assumendo alcun significativo rilievo la vicinanza o meno del pensionamento. Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il proprio diritto” (Cass. n. 2351/2015).

Nell’attuale quadro giurisprudenziale, il beneficio della rivalutazione contributiva viene a configurarsi come un diritto dotato di una propria specificità, essendo ancorato a presupposti distinti da quelli in presenza dei quali sorge il diritto al trattamento pensionistico (cfr., ex multis, Cass. 16128/2015; id. n. 2351/2015; id. n. 2501/2015). L’ autonomia di tale situazione giuridica rispetto al diritto a pensione ed il carattere costitutivo dell’azione diretta al riconoscimento della rivalutazione contributiva inducono a confermare la sussistenza dell’interesse dei soggetti esposti all’amianto a far valere, con tempestività, le proprie ragioni, potendo gli stessi incorrere, in caso di inerzia, nella declaratoria di prescrizione del diritto.

Respinta, pertanto, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, osserva questo Giudice come la fattispecie all’esame rientri nel campo di applicazione dell’art. 47 del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003, norma che, oltre a ridurre il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, da 1,5 a 1,25 , ha previsto l’operatività di tale maggiorazione ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non anche per la maturazione del diritto alla pensione .

Dalla documentazione acquisita agli atti di causa ed, in particolare, dall’attestazione rilasciata da Trenitalia s.p.a. in data 8.8.2007, si evince che il sig. Pizzuti ha svolto l’attività di capo tecnico dal 3.12.1984 al 2.12.1992 (presso la Squadra Rialzo di Trieste Capo Marzio ed il Deposito Locomotive di Trieste) e quella di capo tecnico superiore dal 3.12.1992 al 31.12.1995 (presso la Squadra Rialzo di Trieste Campo Marzio e l’Officina Manutenzione Rotabili Trieste).

La prova testimoniale esperita in corso di causa ha confermato non solo la presenza di amianto all’interno dei mezzi di trazione e dei carri sottoposti alle attività di manutenzione e riparazione, ma anche la dispersione, nelle officine, delle polveri di amianto contenute nei materiali soggetti a lavorazione e la mancanza di idonei dispositivi di protezione. Per quanto attiene, invece, alla prova dell’ esposizione in concentrazioni superiori al valore soglia di 0,1 ff/cc previsto dall’ art. 24 del decreto legislativo n. 277/1991, va osservato come il ricorrente abbia prodotto, in atti, le consulenze tecniche d’ufficio esperite nei giudizi n. 430/02 R.G. e 453/02 del Tribunale di Trieste, proposti ad istanza di dipendenti delle Ferrovie dello Stato che hanno prestato servizio presso la Squadra Rialzo Campo Marzio, il Deposito Locomotive e l’Officina Manutenzione Rotabili di Trieste negli anni 1982 – 1995.

Quanto alla possibilità di valutare, ai fini del decidere, le risultanze di elaborati tecnici raccolti in altri giudizi, giova ricordare come la giurisprudenza di legittimità ammetta pacificamente tale opzione, “stante il principio del libero convincimento desumibile dall’art. 116 c.p.c., per il quale il giudice civile può porre a fondamento delle sue decisioni anche elementi di prova emersi in altro giudizio tra le stesse parti o anche tra parti diverse, come nel caso delle consulenze tecniche” (così: Cass. n. 28855/2008; vd. anche, Cass. n. 15714/2001; id. n. 5682/2001).

Avendo il ricorrente svolto l’attività di capo tecnico e capo tecnico superiore nei medesimi ambienti di lavoro che hanno formato oggetto di esame nelle consulenze tecniche versate in atti, reputa questo Giudice che gli accertamenti e le conclusioni espresse negli elaborati peritali – avuto riguardo, anche, alla non opposizione alla loro valutazione da parte dell’I.N.P.S. -, possano essere utilizzati, per esigenze di economia processuale, nell’ambito dell’odierno giudizio.

E’ bene evidenziare come nelle richiamate consulenze abbiano formato oggetto di valutazione non solo le lavorazioni effettuate dagli addetti all’attività di manutenzione e riparazione del materiale, ma anche le diverse situazioni che hanno dato luogo all’ esposizione all’ amianto, sostanza che, nel periodo in riferimento, ha trovato largo impiego all’interno dei convogli ferroviari. Dall’esame degli elaborati peritali si evince, in particolare, che tali attività venivano svolte in ambienti circoscritti e che la dispersione delle fibre di amianto all’interno degli stessi era favorita dal movimento d’aria che si creava a causa degli aerotermi e dell’utilizzo dell’aria compressa. In siffatto contesto deve ritenersi, altresì, significativa la precisazione secondo cui solo a partire dalla fine dell’anno 1995 sono stati effettuati concreti interventi di bonifica sul materiale rotabile, in conformità alle specifiche prescrizioni dettate dall’U.S.L. n. 10 di Firenze e sulla base dei protocolli di verifica stabiliti dall’E.N.E.A..

Ciò premesso, è opinione di questo Giudice che l’esito delle prove testimoniali e le valutazioni espresse nelle consulenze tecniche - confermative dell’esposizione del ricorrente a concentrazioni di polveri di amianto in misura superiore a 0,1 ff/cc. -, offrano un quadro ben più completo ed attendibile di quello delineato nella relazione informativa delle Ferrovie dello Stato e nel parere generale reso dalla CON.T.A.R.P., consentendo di ritenere provato che, per il sig. P.., l’attività di capo tecnico e capo tecnico superiore svolta dal 3.12.1984 al 31.12.1995 - periodo sostanzialmente sovrapponibile a quelli che hanno formato oggetto di valutazione nei richiamati elaborati peritali - abbia comportato un’esposizione alle polveri di amianto in concentrazioni superiori alla soglia di 0,1 ff/cc..

Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, va conclusivamente riconosciuto il diritto sig. Carlo P.. al conseguimento della rivalutazione contributiva prevista dall’ art. 13, co. 8, della legge n. 257/1992, come modificato dall'art. 47, co. 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 - con l’applicazione del coefficiente di 1,25 – per l’intero periodo lavorativo compreso dal 3.12.1984 al 31.12.1995. Tale beneficio deve ritenersi operante nei limiti utili al raggiungimento della massima anzianità di servizio nell’ordinamento di appartenenza (Cass. n. 757/2005).

Tenuto conto della novità delle questioni relative all’interesse ad agire, si ravvisano i presupposti per dichiarare l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, dichiara, nei termini di cui in motivazione, il diritto del ricorrente a conseguire il beneficio della rivalutazione contributiva prevista dall’ art. 13, co. 8, della legge n. 257/1992, come modificato dall'art. 47, co. 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 - con l’applicazione del coefficiente di 1,25 – dal 3.12.1984 al 31.12.1995; dichiara l’integrale compensazione delle spese di lite.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Trieste nella pubblica udienza del 16 gennaio 2018.
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Giancarlo Di Lecce
f.to


Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2018


per IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
IL FUNZIONARIO ADDETTO
dott.ssa Alessandra Vidulli
f.to
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