IPERTONO visivo.

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Albyyy3
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Re: IPERTONO visivo.

Messaggio da Albyyy3 »

panorama ha scritto:oggi vengo a sapere che devo rifare l'istanza in quanto la CM. 2^ di Bari dal 01/01/2013 non c'è più e che la nuova istanza devo indirizzarla alla CM. 2^ di Roma, competente quale nuova giurisdizione di giudizio.
Ciao panorama.. io sn stato alla CMO di Bari il 12 dic 2012 per visita sulla mia idoneità per delega, in quanto la mia CMO di competenza è PD e conoscendo bene i colleghi che ci lavorano sulle C.d.S. non mi hanno detto assolutamente nulla al riguardo.. stò cercando di rintracciare un Aps che ci lavora.. appena ritorna raggiungibile (l'ho appena chiamato al cell) mi farò spiegare per bene la situazione quale sia..


Occhio per occhio e.... il Mondo diventa cieco (Mohandas Karamchand Gandhi)
panorama
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Re: IPERTONO visivo.

Messaggio da panorama »

l'uso dei farmaci per la depressione è anche concausa della manifestazione del glaucoma; ciò in quanto, a causa della depressione, si è costretti a sottoporsi a terapia con triciclici, “farmaci in grado di portare ad evidenza clinica il glaucoma”.

TRICICLICI

FARMACI ANTIDEPRESSIVI


Gli effetti degli antidepressivi concernono differenti organi sistemi ed apparati:

OMISSIS

-altri effetti collaterali

Sia pur raramente, gli antidepressivi triciclici possono indurre effetti collaterali ematologici (diminuzione del numero dei globuli bianchi e delle piastrine, aumento degli eosinofili e dei linfociti ipo o iperglicemia, iponatriemia, ecc), dermatologici (ipersudorazione, rash, porpora, petecchie, prurito, orticaria, dermatiti, edema facciale, fotosensibilizzazione cutanea ecc.).
Piu' frequenti invece sono gli effetti collaterali a carico dell'occhio e la funzione visiva quali midriasi con possibile presbiopia, cicloplegia con talora visione offuscata, riduzione della lacrimazione, e insorgenza, in soggetti predisposti, di glaucoma ad angolo acuto, patologia che rappresenta una controindicazione assoluta all'impiego di antidepressivi con attivita' anticolinergica.
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Re: IPERTONO visivo.

Messaggio da panorama »

Legge 3 aprile 2001, n. 138


"Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n. 93)


Art. 1.

(Campo di applicazione).

1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.

Art. 2.

(Definizione di ciechi totali).

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;

b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;

c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.


Art. 3.

(Definizione di ciechi parziali).

1. Si definiscono ciechi parziali:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.


Art. 4.

(Definizione di ipovedenti gravi).

1. Si definiscono ipovedenti gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.


Art. 5.

(Definizione di ipovedenti medio-gravi).

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.


Art. 6.

(Definizione di ipovedenti lievi).

1. Si definiscono ipovedenti lievi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.


Art. 7.

(Accertamenti oculistici per la patente di guida).

1. Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono impugnabili, ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato ordinario.
panorama
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Re: IPERTONO visivo.

Messaggio da panorama »

servizio prestato come dattilografo.
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La Corte dei Conti rigetta:

1) - infermità: "OD esiti di distacco di retina con visus residuo ombre e luci; OS esiti di distacco di retina con visus residuo 5-6/10”.
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LAZIO SENTENZA 166 26/05/2016


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 166 2016 PENSIONI 26/05/2016



Sent. 166 /2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Pres. Ivan De Musso

nella pubblica udienza del 14 aprile 2016, con l'assistenza del segretario dott. Marco Olivieri Sangiacomo;
udito 1’ Avv. Andrea Musacchio, su delega degli Avv.ti D. e P. Bonaiuti per la parte ricorrente;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 066619/PM del registro di Segreteria promosso dal sig. W. D. G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Bonaiuti e Paolo Bonaiuti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Omissis, via R. Grazioli Lante n. 16,

AVVERSO
il decreto n. 36 del Ministero della Difesa del 14 marzo 2006.

FATTO

Il sig. W. D. G., già sottufficiale dei Carabinieri , in congedo assoluto per riforma dal 12 ottobre 2001, in data 19 ottobre 2001 chiese trattamento pensionistico di privilegio per ‘infermità "OD esiti di distacco di retina con visus residuo ombre e luci; OS esiti di distacco di retina con visus residuo 5-6/10”;

Detta istanza venne rigettata con il provvedimento impugnato, emesso in conformità con il parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di servizio il quale, nella seduta del 21 febbraio 2005, malgrado l’esito della visita medica collegiale da parte della C.M.O. di Roma che, nel verbale n. D201/0744 del 10 ottobre 2001 non negò un possibile ruolo concausale del servizio prestato come dattilografo;

La difesa del ricorrente si duole dell'erroneità del parere del Comitato di verifica, anche alla luce dell’avviso del consulente di parte dott. Fiorani il quale, nella sua relazione depositata in atti, assume che “il lavoro svolto come dattilografo ed addetto ai video terminali per lunghissimi anni, in condizioni non ottimali di luminosità, ha causato quelle sollecitazioni meccaniche soprarichiamate, sul corpo vitreo che stanno alla base del successivo distacco della retina”;

All’udienza del 19 dicembre 2011 il Giudice Unico di questa Sezione, con ordinanza n. 270/2012 ha disposto l’acquisizione di un dettagliato rapporto informativo sulle mansioni effettivamente svolte dal sottufficiale nel periodo 1972-2001. Il Comando Carabinieri , con nota dell’8 gennaio 2014 ha trasmesso tutti i rapporti informativi relativi al periodo d’interesse;

Con ordinanza n. 350/2014 questo stesso giudice ha investito la Sezione Speciale del C.M.L. presso la Corte dei conti del quesito: “Se e in quale misura l’applicazione a strumenti di videoscrittura possa aver svolto ruolo causale o concausale nell’insorgenza dell’infermità diagnosticata dalla C.M.O. di Roma, con il verbale del 21.02.2005 nonché con l’altro verbale del 12 ottobre 2001;

La Sezione Speciale del C.M.L. presso la Corte di conti ha fatto pervenire il proprio parere in data 27.04.2015.

In esso il predetto organo tecnico si esprime nei seguenti termini: «Sulla base dell’esame della documentazione in atti e successivamente acquisita nonché delle considerazioni dianzi espresse, questa Sezione Speciale del Collegio Medico Legale ritiene che l’impiego a strumenti di videoscrittura (svolto dal 1991 al 2000) non abbia svolto alcun ruolo causale o concausale efficiente e determinante in un soggetto affetto da grave miopia nell’insorgenza dell’infermità “OD esiti di distacco di retina con visus residuo ombre e luce OS esiti di distacco di retina con visus residuo 5-6/10”, che pertanto è da ritenersi NON dipendente da causa di servizio.>> In data 04.09.2015 gli Avv.ti D. e P. Bonaiuti hanno depositato note di udienza con allegata perizia medico-legale del doti. C.M. Fiorani contestando le conclusioni del parere del C.M.L. e insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 16.09.2015 l’Avv. D. Bonaiuti ha insistito, in via principale, per l’accoglimento del ricorso e, in via subordinata, per l’acquisizione di un ulteriore parere medico-legale.

In accoglimento della richiesta subordinata del difensore del ricorrente veniva disposta con ordinanza n. 232/2015 l’acquisizione di un ulteriore parere medico-legale del Ministero della Salute il quale, in data 25.11.2015 ha fatto pervenire il suo avviso del seguente tenore:

“Dopo attento esame degli atti, tenuto conto della storia clinica, in risposta al quesito posto in ordinanza si ritiene che la determinazione del distacco di retina bilaterale sia rapportabile alla condizione di miopia elevata di cui è portatore il W. D. G. senza poter attribuire un ruolo causale o concausale all’attività di videoscrittura svolta dallo stesso dal 1991 al 2000. La condizione di miopia elevata è determinata da una costituzione anatomica del bulbo oculare che risulta di dimensioni accresciute rispetto alla norma e quindi determinata da fattori endogeno costituzionali. Tale condizione è notoriamente associata in senso statistico alla presenza di degenerazioni periferiche vitreo retiniche. La presenza di queste degenerazioni, che sono caratterizzate dalla concomitanza di assottigliamenti del tessuto retinico associati ad aumentata del vitro soprastante, costituisce una evidente predisposizione alla formazione di lesioni aderenza di continuo in forma di fori o rotture retiniche dalle quali può penetrare progressivamente una quantità di vitreo liquefatto tra la neuro retina e l’epitelio pigmentato, determinando un simultaneo distacco della retina. L’attività di videoscrittura praticata dal ricorrente non può essere considerata, per criterio qualitativo quantitativo e modale, significativa dal punto di vista etiopatogenetico in riferimento sia alla miopia che al conseguente distacco di retina. Tale attività lavorativa non comporta infatti una sollecitazione eccezionale sulla capacità “trattiva” del vitreo nelle aree degenerative rispetto a qualsiasi altra comune attività. Tra i fattori responsabili della accentuazione della forza trattiva virale nel contesto delle aree degenerative sono da ricordare le condizioni di disidratazione sistematica, anche relativa, nonché la sollecitazione meccanica determinata da traumi o scuotimenti in grado di provocare sommovimenti della gelatina vitreale all’interno del bulbo. Infine si segnala che l’impegno della funzione visiva, di per se stesso, non può essere considerato comparabile all’azione di trauma."

In data 29.01.2016 gli Avv.ti D. e P. Bonaiuti hanno depositato note di udienza con le quali, confortati anche dalle perizie mediche di parte del dott. Fiorani e del dott. Mochi, contestano le valutazioni medico-legali da ultimo espresse dall’U.M.L. ed insistono per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 09.02.2016 l’Avv. Musacchio, delegato dagli Avv.ti Bonaiuti, ha sottolineato come i disagi lavorativi cui è stato sottoposto per più di venti anni il ricorrente non possono non aver influito, sotto il profilo perlomeno concausale, nella genesi e/o nell’aggravamento della patologia oculare di cui è affetto il Sig. W. D. G., infermità che meriterebbe di essere classificata nella V ctg..

Con ordinanza n. 34/2015 il GUP ha chiesto al ricorrente di depositare ogni ulteriore documentazione in suo possesso relativa all’infermità sofferta.

Gli avvocati patrocinanti hanno depositato, oltre ad una serie di documentazione, note autorizzate nelle quali insistono per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza odierna l’Avv. Musacchio si è riportato alle argomentazioni scritte ed insistito per l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

I due pareri medico-legali acquisiti nel corso del processo – alle cui argomentazioni integralmente ci si riporta - concordano nel ritenere, dal punto di vista scientifico secondo le attuali conoscenze mediche, l’assenza di un collegamento etiopatogenetico determinante dell’infermità oculare sofferta dal Sig. W. D. G. dall’attività lavorativa di applicazione ai video terminali, né sotto il profilo causale né quello concausale, atteso, inoltre, che il ricorrente ha svolto l’attività di dattilografo con l’uso di videoterminali solo nell’ultimo periodo del rapporto lavorativo (1991-2000), periodo in cui l’infermità visiva, sotto l’aspetto di grave miopia, si era già manifestata.

I due pareri medico-legali convincono il giudicante che l’insorgenza dell’infermità "OD esiti di distacco di retina con visus residuo ombre e luci; OS esiti di distacco di retina con visus residuo 5-6/10” non può riconoscersi dipendente da causa o concausa di servizio.

Le conclusioni dei pareri medico-legali acquisiti convincono il giudicante sulla genetica predisposizione del ricorrente all’infermità di cui è affetto all’occhio sx atteso che il medesimo – come attestato dalle sue stesse dichiarazioni anamnestiche – “non ha mai visto” dall’occhio dx anche anteriormente all’assunzione del rapporto lavorativo.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

PQM

Il Giudice Unico delle Pensioni

Respinge il ricorso.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma il 14 aprile 2016.

Il GUP
F.to Pres. Ivan De Musso

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26/05/2016


Per il Dirigente
F.to Enrico Occhigrossi
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