Quale prestito mi consigliate?
Re: Quale prestito mi consigliate?
ATTENTI AI “PICCOLI PRESTITI”!
Sanzione complessiva di 300.000 euro a Deutsche bank e società sportiva Napoli per i messaggi ingannevoli e contraddittori sui costi da sostenere per sottoscrivere l’abbonamento alle partite di calcio del Napoli (provvedimento Agcm n. 23506).
Ridotta a 285.000 euro la sanzione alla Agos per inadeguata informazione ai clienti sulle caratteristiche e costi delle rate (sentenza Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 14).
Confermata sanzione a Italcredi (sentenza Tar n. 5103).
Sanzionata Sparkasse (provvedimento Agcm n. 23653).
Sanzione complessiva di 300.000 euro a Deutsche bank e società sportiva Napoli per i messaggi ingannevoli e contraddittori sui costi da sostenere per sottoscrivere l’abbonamento alle partite di calcio del Napoli (provvedimento Agcm n. 23506).
Ridotta a 285.000 euro la sanzione alla Agos per inadeguata informazione ai clienti sulle caratteristiche e costi delle rate (sentenza Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 14).
Confermata sanzione a Italcredi (sentenza Tar n. 5103).
Sanzionata Sparkasse (provvedimento Agcm n. 23653).
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Euribor, Procura di Trani: inchiesta penale per manipolazione mercati
La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta penale per manipolazione dei mercati sui tassi Libor ed Euribor. Lo annunciano Federconsumatori e Adusbef, avendo avuto conferma che il pm Michele Ruggiero della Procura di Trani, che da anni indaga sulle carte revolving emesse dalla Barclays Bank, ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando i reati di truffa aggravata e grave manipolazione dei mercati. Il pm Ruggero ha delegato la Guardia di Finanza all’acquisizione dei documenti ed ha costituito un gruppo di esperti indipendenti per accertare la manipolazione aggravata dei tassi.
Le Associazioni dei consumatori stimano danni ai mutuatari italiani per almeno 3 miliardi di euro. Adusbef e Federconsumatori, che nei giorni scorsi hanno presentato diverse denunce ad alcune Procure della Repubblica per manipolazione dei mercati sui tassi Euribor, ricordano che la pena prevista per i reati di manipolazione dei mercati è di 12 anni di carcere.
La notizia odierna si incrocia con quella che arriva da Bruxelles: sono finite nel mirino dell’Antitrust europeo 4 banche sospettate di aver contribuito a manipolare l’Euribor. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Credit Agricole, Hsbc, Deutsche Bank e Societé Generale farebbero parte di un “cerchio”, con al centro operatori di Barclays, dedito alla tentata manipolazione del tasso interbancario a cui è legato l’andamento dei mutui variabili.
Tornando in Italia Adusbef e Federconsumatori hanno organizzato per lunedì 23 luglio una conferenza stampa in cui illustreranno tutte le iniziative che stanno mettendo in campo dopo la denuncia depositata a maggio 2010 alla Procura della Repubblica di Trani sulle agenzie di rating Moody’s e Standard & Poor’s. “Oltre a costituirci parte civile, stiamo dando vita alla più grande class action di tutti i tempi, anche a fronte dell’analisi relativa ai danni erariali per il nostro Paese effettuata da parte della Corte dei Conti, pari a ben 120 miliardi di euro” dichiarano Elio Lannutti e Rosario Trefiletti, Presidenti di Adusbef e Federconsumatori. Sui siti delle due Associazioni sono già presenti i moduli da compilare per costituirsi parte civile nei procedimenti avviati nei confronti di Moody’s e Standard & Poor’s.
La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta penale per manipolazione dei mercati sui tassi Libor ed Euribor. Lo annunciano Federconsumatori e Adusbef, avendo avuto conferma che il pm Michele Ruggiero della Procura di Trani, che da anni indaga sulle carte revolving emesse dalla Barclays Bank, ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando i reati di truffa aggravata e grave manipolazione dei mercati. Il pm Ruggero ha delegato la Guardia di Finanza all’acquisizione dei documenti ed ha costituito un gruppo di esperti indipendenti per accertare la manipolazione aggravata dei tassi.
Le Associazioni dei consumatori stimano danni ai mutuatari italiani per almeno 3 miliardi di euro. Adusbef e Federconsumatori, che nei giorni scorsi hanno presentato diverse denunce ad alcune Procure della Repubblica per manipolazione dei mercati sui tassi Euribor, ricordano che la pena prevista per i reati di manipolazione dei mercati è di 12 anni di carcere.
La notizia odierna si incrocia con quella che arriva da Bruxelles: sono finite nel mirino dell’Antitrust europeo 4 banche sospettate di aver contribuito a manipolare l’Euribor. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Credit Agricole, Hsbc, Deutsche Bank e Societé Generale farebbero parte di un “cerchio”, con al centro operatori di Barclays, dedito alla tentata manipolazione del tasso interbancario a cui è legato l’andamento dei mutui variabili.
Tornando in Italia Adusbef e Federconsumatori hanno organizzato per lunedì 23 luglio una conferenza stampa in cui illustreranno tutte le iniziative che stanno mettendo in campo dopo la denuncia depositata a maggio 2010 alla Procura della Repubblica di Trani sulle agenzie di rating Moody’s e Standard & Poor’s. “Oltre a costituirci parte civile, stiamo dando vita alla più grande class action di tutti i tempi, anche a fronte dell’analisi relativa ai danni erariali per il nostro Paese effettuata da parte della Corte dei Conti, pari a ben 120 miliardi di euro” dichiarano Elio Lannutti e Rosario Trefiletti, Presidenti di Adusbef e Federconsumatori. Sui siti delle due Associazioni sono già presenti i moduli da compilare per costituirsi parte civile nei procedimenti avviati nei confronti di Moody’s e Standard & Poor’s.
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Manipolazione tassi Euribor e Libor, Commissione UE: reato penalmente perseguibile
Dall’Europa arriva un chiaro no alla manipolazione dei mercati che può diventare un reato perseguibile penalmente. Sulla scia del recente scandalo sui tassi Libor ed Euribor, la Commissione Europea ha adottato oggi alcune modifiche alle proposte di regolamento e di direttiva in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, comprese sanzioni penali, adottate inizialmente il 20 ottobre 2011. Le modifiche prevedono un chiaro divieto della manipolazione dei parametri, tra cui il Libor e l’Euribor, che può avere gravi conseguenze per l’integrità del mercato, causando notevoli perdite per i consumatori e gli investitori.
“I recenti scandali sulle gravi manipolazioni dei tassi di prestito interbancari da parte delle banche hanno fatto crollare la fiducia del pubblico – ha dichiarato Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria per la Giustizia – Occorre un intervento a livello UE per porre fine alle azioni criminali nel settore bancario e il diritto penale può costituire un forte deterrente. Per questo motivo proponiamo oggi norme valide in tutta l’UE per affrontare questo genere di abusi del mercato e colmare le lacune normative. Un rapido accordo sulle proposte consentirà di ridare al pubblico e agli investitori la fiducia necessaria in questo settore essenziale dell’economia”.
Michel Barnier, Commissario per il Mercato interno e i servizi, ha aggiunto: “Le indagini internazionali in corso sulla manipolazione del Libor hanno messo in luce un ulteriore esempio di comportamenti scandalosi da parte delle banche. Ho voluto fare in modo che le proposte legislative sugli abusi di mercato presentate dalla Commissione prevedano un divieto assoluto di tali pratiche inammissibili. Per questo, dopo averne discusso con il Parlamento europeo, sono intervenuto rapidamente per modificare le proposte presentate dalla Commissione al fine di assicurare che la manipolazione dei parametri sia un chiaro illecito, sanzionato penalmente in tutti i paesi.”
La Commissione ha adottato le seguenti modifiche alla proposta di regolamento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, adottata il 20 ottobre 2011:
modifica del campo di applicazione del regolamento proposto al fine di includervi i parametri;
modifica delle definizioni al fine di includere la definizione di parametro, che si basa, ampliandola, sulla definizione di “valore di riferimento” contenuta nella proposta di regolamento relativo ai mercati degli strumenti finanziari; sono stati inclusi parametri quali i tassi di interesse e le merci;
modifica della definizione di reato di manipolazione del mercato (articolo al fine di includervi la manipolazione o la tentata manipolazione dei parametri, e
modifica dei considerando al fine di giustificare l’ampliamento del campo di applicazione e l’estensione della previsione di reato alla manipolazione dei parametri.
La Commissione ha adottato modifiche anche alla proposta di direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato:
modifica delle definizioni al fine di inserirvi la definizione di parametro;
modifica del reato di manipolazione del mercato al fine di includervi la manipolazione dei parametri stessi, e
modifica del reato di “istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo di commettere un reato” al fine di includervi i comportamenti di questo tipo finalizzati alla manipolazione dei parametri.
In questa fase la Commissione non propone di fissare tipi e livelli minimi di sanzioni penali, ma intende imporre a ogni Stato membro di prevedere sanzioni penali nel diritto interno per punire la manipolazione dei parametri.
Dall’Europa arriva un chiaro no alla manipolazione dei mercati che può diventare un reato perseguibile penalmente. Sulla scia del recente scandalo sui tassi Libor ed Euribor, la Commissione Europea ha adottato oggi alcune modifiche alle proposte di regolamento e di direttiva in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, comprese sanzioni penali, adottate inizialmente il 20 ottobre 2011. Le modifiche prevedono un chiaro divieto della manipolazione dei parametri, tra cui il Libor e l’Euribor, che può avere gravi conseguenze per l’integrità del mercato, causando notevoli perdite per i consumatori e gli investitori.
“I recenti scandali sulle gravi manipolazioni dei tassi di prestito interbancari da parte delle banche hanno fatto crollare la fiducia del pubblico – ha dichiarato Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria per la Giustizia – Occorre un intervento a livello UE per porre fine alle azioni criminali nel settore bancario e il diritto penale può costituire un forte deterrente. Per questo motivo proponiamo oggi norme valide in tutta l’UE per affrontare questo genere di abusi del mercato e colmare le lacune normative. Un rapido accordo sulle proposte consentirà di ridare al pubblico e agli investitori la fiducia necessaria in questo settore essenziale dell’economia”.
Michel Barnier, Commissario per il Mercato interno e i servizi, ha aggiunto: “Le indagini internazionali in corso sulla manipolazione del Libor hanno messo in luce un ulteriore esempio di comportamenti scandalosi da parte delle banche. Ho voluto fare in modo che le proposte legislative sugli abusi di mercato presentate dalla Commissione prevedano un divieto assoluto di tali pratiche inammissibili. Per questo, dopo averne discusso con il Parlamento europeo, sono intervenuto rapidamente per modificare le proposte presentate dalla Commissione al fine di assicurare che la manipolazione dei parametri sia un chiaro illecito, sanzionato penalmente in tutti i paesi.”
La Commissione ha adottato le seguenti modifiche alla proposta di regolamento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, adottata il 20 ottobre 2011:
modifica del campo di applicazione del regolamento proposto al fine di includervi i parametri;
modifica delle definizioni al fine di includere la definizione di parametro, che si basa, ampliandola, sulla definizione di “valore di riferimento” contenuta nella proposta di regolamento relativo ai mercati degli strumenti finanziari; sono stati inclusi parametri quali i tassi di interesse e le merci;
modifica della definizione di reato di manipolazione del mercato (articolo al fine di includervi la manipolazione o la tentata manipolazione dei parametri, e
modifica dei considerando al fine di giustificare l’ampliamento del campo di applicazione e l’estensione della previsione di reato alla manipolazione dei parametri.
La Commissione ha adottato modifiche anche alla proposta di direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato:
modifica delle definizioni al fine di inserirvi la definizione di parametro;
modifica del reato di manipolazione del mercato al fine di includervi la manipolazione dei parametri stessi, e
modifica del reato di “istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo di commettere un reato” al fine di includervi i comportamenti di questo tipo finalizzati alla manipolazione dei parametri.
In questa fase la Commissione non propone di fissare tipi e livelli minimi di sanzioni penali, ma intende imporre a ogni Stato membro di prevedere sanzioni penali nel diritto interno per punire la manipolazione dei parametri.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Mutui, cambiano le regole per accedere al Fondo di solidarietà
Con la riforma Fornero, entrata in vigore lo scorso 18 luglio, sono cambiate alcune regole per accedere al Fondo di solidarietà per i mutuatari in difficoltà, introdotto nel 2008 e operativo dal 2010. Sono stati confermati i requisiti per i richiedenti, titolari di un contratto di mutuo: l’immobile da acquistare deve essere l’abitazione principale (sono quindi escluse case appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9); il mutuo deve essere attivo da almeno un anno; l’ importo erogato non può superare i 250.000 euro; il reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 30.000 euro annui.
Altroconsumo spiega, però, che c’è una novità: l’obbligo per le banche di sospendere l’ammortamento dei mutui nei casi in cui il mutuatario debba far fronte ai seguenti eventi accaduti nei 3 anni precedenti la richiesta:
licenziamento dal rapporto di lavoro subordinato anche per controversie individuali, ad eccezione di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
morte o riconoscimento di handicap grave, oppure di invalidità civile non inferiore all’80%.
Non potranno essere più ammessi al beneficio, restando dunque esclusi rispetto alle linee guida precedenti, gli accadimenti dei seguenti eventi:
il pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per almeno 5.000 euro all’anno;
le spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale della casa per cui è stato erogato il mutuo per almeno 5.000 euro;
l’aumento della rata del mutuo a tasso variabile rispetto alla rata precedente (a causa della fluttuazione del tasso d’interesse) di almeno il 25% per le rate semestrali e del 20% per le rate mensili.
Chi riesce a beneficiare del Fondo ottiene la sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. Il Fondo rimborsa esclusivamente: i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca; gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, ma soltanto per la quota corrispondente al parametro di riferimento (cioè all’Euribor o all’Irs).
Resta invece a carico del mutuatario dopo la fine della sospensione, oltre che la quota capitale, anche la quota interessi delle rate per la parte determinata dallo spread. Inoltre la legge prevede anche che la sospensione non comporti l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avvenga senza richiesta di garanzie aggiuntive; sia concedibile anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione se il beneficio è durato fino ad un massimo di diciotto mesi.
Dunque possono accedere anche i mutuatari che, ad esempio, hanno già beneficiato di un periodo di sospensione grazie al piano famiglie dell’Abi o ad iniziative autonome della banca.
La sospensione invece non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
ritardo nei pagamenti delle rate superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, o per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
fruizione di agevolazioni pubbliche;
mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio morte, invalidità permanente o perdita del lavoro, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Al momento, sul sito della Consap che gestisce il Fondo, si legge che il nuovo Regolamento attuativo è in via di emanazione: solo a quel punto sarà possibile fare nuove richieste. Attualmente restano valide quelle presentate fino al 17 luglio 2012.
Con la riforma Fornero, entrata in vigore lo scorso 18 luglio, sono cambiate alcune regole per accedere al Fondo di solidarietà per i mutuatari in difficoltà, introdotto nel 2008 e operativo dal 2010. Sono stati confermati i requisiti per i richiedenti, titolari di un contratto di mutuo: l’immobile da acquistare deve essere l’abitazione principale (sono quindi escluse case appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9); il mutuo deve essere attivo da almeno un anno; l’ importo erogato non può superare i 250.000 euro; il reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 30.000 euro annui.
Altroconsumo spiega, però, che c’è una novità: l’obbligo per le banche di sospendere l’ammortamento dei mutui nei casi in cui il mutuatario debba far fronte ai seguenti eventi accaduti nei 3 anni precedenti la richiesta:
licenziamento dal rapporto di lavoro subordinato anche per controversie individuali, ad eccezione di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
morte o riconoscimento di handicap grave, oppure di invalidità civile non inferiore all’80%.
Non potranno essere più ammessi al beneficio, restando dunque esclusi rispetto alle linee guida precedenti, gli accadimenti dei seguenti eventi:
il pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per almeno 5.000 euro all’anno;
le spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale della casa per cui è stato erogato il mutuo per almeno 5.000 euro;
l’aumento della rata del mutuo a tasso variabile rispetto alla rata precedente (a causa della fluttuazione del tasso d’interesse) di almeno il 25% per le rate semestrali e del 20% per le rate mensili.
Chi riesce a beneficiare del Fondo ottiene la sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. Il Fondo rimborsa esclusivamente: i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca; gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, ma soltanto per la quota corrispondente al parametro di riferimento (cioè all’Euribor o all’Irs).
Resta invece a carico del mutuatario dopo la fine della sospensione, oltre che la quota capitale, anche la quota interessi delle rate per la parte determinata dallo spread. Inoltre la legge prevede anche che la sospensione non comporti l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avvenga senza richiesta di garanzie aggiuntive; sia concedibile anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione se il beneficio è durato fino ad un massimo di diciotto mesi.
Dunque possono accedere anche i mutuatari che, ad esempio, hanno già beneficiato di un periodo di sospensione grazie al piano famiglie dell’Abi o ad iniziative autonome della banca.
La sospensione invece non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
ritardo nei pagamenti delle rate superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, o per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
fruizione di agevolazioni pubbliche;
mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio morte, invalidità permanente o perdita del lavoro, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Al momento, sul sito della Consap che gestisce il Fondo, si legge che il nuovo Regolamento attuativo è in via di emanazione: solo a quel punto sarà possibile fare nuove richieste. Attualmente restano valide quelle presentate fino al 17 luglio 2012.
Re: Quale prestito mi consigliate?
POLIZZE VITA LEGATE AI MUTUI
CTCU: OCCHIO ALLE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 1 LUGLIO
Dal 1 luglio è entrato in vigore il Regolamento ISVAP (n.40 del 3 maggio 2012), attuativo della legge sulle liberalizzazioni (legge n.27/2012), che fissa i contenuti minimi che devono avere le polizze vita collegate allerogazione di un mutuo o di un credito al consumo.
Nel caso in cui lerogazione del finanziamento venga condizionata alla sottoscrizione di una polizza vita, la banca o altra intermediario finanziario devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alla stessa banca o allo stesso intermediario finanziario proponente il mutuo, riconoscendo al cliente al cliente la possibilità di ricercare sul mercato una polizza vita più conveniente (entro 10 giorni lavorativi dalla consegna dei preventivi).
La polizza eventualmente scelta deve essere accettata dalla banca, purché corrispondente alle condizioni minime stabilite, e senza alcuna modifica nei tassi del prestito concesso. Per agevolare il confronto dei preventivi, è stato anche previsto un fac simile standardizzato.
Maggiori informazioni: http://www.centroconsumatori.it/assicurazione" onclick="window.open(this.href);return false;
CTCU: OCCHIO ALLE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 1 LUGLIO
Dal 1 luglio è entrato in vigore il Regolamento ISVAP (n.40 del 3 maggio 2012), attuativo della legge sulle liberalizzazioni (legge n.27/2012), che fissa i contenuti minimi che devono avere le polizze vita collegate allerogazione di un mutuo o di un credito al consumo.
Nel caso in cui lerogazione del finanziamento venga condizionata alla sottoscrizione di una polizza vita, la banca o altra intermediario finanziario devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alla stessa banca o allo stesso intermediario finanziario proponente il mutuo, riconoscendo al cliente al cliente la possibilità di ricercare sul mercato una polizza vita più conveniente (entro 10 giorni lavorativi dalla consegna dei preventivi).
La polizza eventualmente scelta deve essere accettata dalla banca, purché corrispondente alle condizioni minime stabilite, e senza alcuna modifica nei tassi del prestito concesso. Per agevolare il confronto dei preventivi, è stato anche previsto un fac simile standardizzato.
Maggiori informazioni: http://www.centroconsumatori.it/assicurazione" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Quale prestito mi consigliate?
IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI: COME NON PAGARLA
Porta un po di chiarezza sullargomento imposta di bollo un Decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze (Decreto 24/05/2012, pubblicato GU 01/06/2012).
Per quanto riguarda gli estratti di conto corrente e i rendiconti di libretti a risparmio (bancari o postali), dal 1 gennaio 2012, limposta ammonta a 34,20 euro, se il cliente è persona fisica, e a 100 euro se il cliente è persona giuridica.
Il decreto conferma che rimangono esclusi dallapplicazione dellimposta di bollo i depositi minimi, cioè quelli che non superano la giacenza media di 5000 euro e risultano intestati ad una persona fisica.
Limposta non è inoltre dovuta qualora il valore della giacenza media risulti negativo.
Attenzione però: in caso di più rapporti di conto corrente o di libretti identicamente intestati, limposta di bollo è dovuta con riferimento a ciascun rapporto e libretto. Non solo: più conti e/o depositi intestati allo stesso cliente, intrattenuti presso la stessa banca, singolarmente inferiori ai 5000 euro, ma complessivamente superiori a tale soglia, sono invece imponibili e quindi si paga limposta.
Per quanto riguarda invece la giacenza ed il periodo di riferimento per il calcolo dellimposta, il decreto specifica che se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dellanno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso danno, limposta è rapportata al periodo rendicontato. Ergo: anche per stabilire se limposta vada applicata o meno ad es. nel primo (o in un) trimestre dellanno, il valore medio di giacenza da considerare sarà quello del periodo rendicontato di riferimento (in questo il caso il trimestre).
Porta un po di chiarezza sullargomento imposta di bollo un Decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze (Decreto 24/05/2012, pubblicato GU 01/06/2012).
Per quanto riguarda gli estratti di conto corrente e i rendiconti di libretti a risparmio (bancari o postali), dal 1 gennaio 2012, limposta ammonta a 34,20 euro, se il cliente è persona fisica, e a 100 euro se il cliente è persona giuridica.
Il decreto conferma che rimangono esclusi dallapplicazione dellimposta di bollo i depositi minimi, cioè quelli che non superano la giacenza media di 5000 euro e risultano intestati ad una persona fisica.
Limposta non è inoltre dovuta qualora il valore della giacenza media risulti negativo.
Attenzione però: in caso di più rapporti di conto corrente o di libretti identicamente intestati, limposta di bollo è dovuta con riferimento a ciascun rapporto e libretto. Non solo: più conti e/o depositi intestati allo stesso cliente, intrattenuti presso la stessa banca, singolarmente inferiori ai 5000 euro, ma complessivamente superiori a tale soglia, sono invece imponibili e quindi si paga limposta.
Per quanto riguarda invece la giacenza ed il periodo di riferimento per il calcolo dellimposta, il decreto specifica che se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dellanno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso danno, limposta è rapportata al periodo rendicontato. Ergo: anche per stabilire se limposta vada applicata o meno ad es. nel primo (o in un) trimestre dellanno, il valore medio di giacenza da considerare sarà quello del periodo rendicontato di riferimento (in questo il caso il trimestre).
Re: Quale prestito mi consigliate?
Intesa San Paolo, al via gli annunci sulla class action di Altroconsumo
Sono partiti sulla stampa gli annunci, ordinati dal giudice, per informare i consumatori interessati alla class action che Altroconsumo sta portando avanti contro Intesa Sanpaolo per le commissioni di scoperto di conto non dovute (applicate dopo il 15 agosto 2009). Come previsto dalla legge sulla class action, il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Torino a giugno scorso ha disposto di diffondere indicazioni sull’azione di classe affinché tutti gli interessati possano essere informati.
La class action chiede il risarcimento dei costi illeciti fatti pagare ai correntisti di Intesa Sanpaolo, come “Commissioni per scoperto di conto (Csc)”, sui conti non affidati, cioè sui conti ai quali, al momento dell’apertura, non è concesso un fido. Spese che sono state introdotte dalla banca in sostituzione delle commissioni di massimo scoperto abolite per legge nel 2009.
La Corte d’appello di Torino ha ritenuto che Altroconsumo rappresenti adeguatamente gli interessi dei correntisti e che la class action non possa essere bloccata sul nascere, come richiesto da Intesa Sanpaolo. Presto l’Associazione fornirà altri dettagli per partecipare all’azione; la raccolta formale delle adesioni comincerà a fine settembre. Ad oggi, fa sapere Altroconsumo, sono 500 gli utenti che hanno partecipato attivamente sostenendo la campagna dell’associazione.
Sono partiti sulla stampa gli annunci, ordinati dal giudice, per informare i consumatori interessati alla class action che Altroconsumo sta portando avanti contro Intesa Sanpaolo per le commissioni di scoperto di conto non dovute (applicate dopo il 15 agosto 2009). Come previsto dalla legge sulla class action, il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Torino a giugno scorso ha disposto di diffondere indicazioni sull’azione di classe affinché tutti gli interessati possano essere informati.
La class action chiede il risarcimento dei costi illeciti fatti pagare ai correntisti di Intesa Sanpaolo, come “Commissioni per scoperto di conto (Csc)”, sui conti non affidati, cioè sui conti ai quali, al momento dell’apertura, non è concesso un fido. Spese che sono state introdotte dalla banca in sostituzione delle commissioni di massimo scoperto abolite per legge nel 2009.
La Corte d’appello di Torino ha ritenuto che Altroconsumo rappresenti adeguatamente gli interessi dei correntisti e che la class action non possa essere bloccata sul nascere, come richiesto da Intesa Sanpaolo. Presto l’Associazione fornirà altri dettagli per partecipare all’azione; la raccolta formale delle adesioni comincerà a fine settembre. Ad oggi, fa sapere Altroconsumo, sono 500 gli utenti che hanno partecipato attivamente sostenendo la campagna dell’associazione.
Re: Quale prestito mi consigliate?
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Osservatorio: cessione del quinto, non è esclusiva dei pensionati Inps e Inpdap
SuperMoney, portale di confronto leader nel settore della richiesta di prestiti, riceve ogni giorno numerosissime richieste di informazione da parte di consumatori interessati a richiedere un prestito. Gran parte di esse si riferisce in particolare alla cosiddetta cessione del quinto dello stipendio o pensione. Ecco qui di seguito le principali caratteristiche di questo finanziamento.
Cosa è
Stiamo innanzitutto parlando di un prestito personale, che si caratterizza per delle rate, rimborsate attraverso una trattenuta diretta sulla busta paga o sulla pensione. Il massimo importo erogabile è pari al 20% dello stipendio, da qui la sua denominazione cessione del quinto.
A chi si rivolge
La cessione del quinto è riservata a lavoratori dipendenti e pensionati. Per questi ultimi, è possibile accedere al finanziamento se la pensione è erogata dall’Inps o dall’Inpdap, ma anche, ed è questo che molti non sanno, da altri enti previdenziali, come ad esempio Inarcassa.
Grazie infatti al decreto 313 del 2006 emanato dal Ministero delle Finanze, i diversi enti previdenziali possono attuare condizioni contrattuali più favorevoli ai pensionati rispetto a quelle medie di mercato. Ogni ente può quindi stabilire una propria normativa in materia di cessione del quinto, specificando tutti i dettagli sulle clausole. I pensionati interessati possono chiedere informazioni anche presso gli sportelli dedicati presso le sedi dell’ente previdenziale di riferimento.
Come ottenerlo
Chi fosse interessato a richiedere un prestito con cessione del quinto, dovrà semplicemente inoltrare la richiesta alla banca o all’istituto finanziario scelto, che provvederà a coinvolgere il datore di lavoro. Sarà quindi obbligo di quest’ultimo concedere che le rate vengano trattenute direttamente dalla busta paga. Nel caso in cui il richiedente sia un pensionato, il ruolo precedentemente ricoperto dal datore di lavoro spetta all’ente previdenziale.
Prima di stipulare un contratto, il consiglio è quello di fare riferimento a siti di confronto. Resta inoltre utile rivolgersi ad istituti specializzati nella cessione del quinto come Pitagora SpA o IBL Banca.
La riproduzione di questo contenuto è autorizzata esclusivamente includendo il link di riferimento alla fonte Help Consumatori e il link al sito SuperMoney.eu
Osservatorio: cessione del quinto, non è esclusiva dei pensionati Inps e Inpdap
SuperMoney, portale di confronto leader nel settore della richiesta di prestiti, riceve ogni giorno numerosissime richieste di informazione da parte di consumatori interessati a richiedere un prestito. Gran parte di esse si riferisce in particolare alla cosiddetta cessione del quinto dello stipendio o pensione. Ecco qui di seguito le principali caratteristiche di questo finanziamento.
Cosa è
Stiamo innanzitutto parlando di un prestito personale, che si caratterizza per delle rate, rimborsate attraverso una trattenuta diretta sulla busta paga o sulla pensione. Il massimo importo erogabile è pari al 20% dello stipendio, da qui la sua denominazione cessione del quinto.
A chi si rivolge
La cessione del quinto è riservata a lavoratori dipendenti e pensionati. Per questi ultimi, è possibile accedere al finanziamento se la pensione è erogata dall’Inps o dall’Inpdap, ma anche, ed è questo che molti non sanno, da altri enti previdenziali, come ad esempio Inarcassa.
Grazie infatti al decreto 313 del 2006 emanato dal Ministero delle Finanze, i diversi enti previdenziali possono attuare condizioni contrattuali più favorevoli ai pensionati rispetto a quelle medie di mercato. Ogni ente può quindi stabilire una propria normativa in materia di cessione del quinto, specificando tutti i dettagli sulle clausole. I pensionati interessati possono chiedere informazioni anche presso gli sportelli dedicati presso le sedi dell’ente previdenziale di riferimento.
Come ottenerlo
Chi fosse interessato a richiedere un prestito con cessione del quinto, dovrà semplicemente inoltrare la richiesta alla banca o all’istituto finanziario scelto, che provvederà a coinvolgere il datore di lavoro. Sarà quindi obbligo di quest’ultimo concedere che le rate vengano trattenute direttamente dalla busta paga. Nel caso in cui il richiedente sia un pensionato, il ruolo precedentemente ricoperto dal datore di lavoro spetta all’ente previdenziale.
Prima di stipulare un contratto, il consiglio è quello di fare riferimento a siti di confronto. Resta inoltre utile rivolgersi ad istituti specializzati nella cessione del quinto come Pitagora SpA o IBL Banca.
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Re: Quale prestito mi consigliate?
Il Salva-Italia modifica il Codice del Consumo: mutuo e c/c anche in banche diverse
“E’ considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.” Così il decreto Salva-Italia ha modificato il Codice del Consumo portando maggiore libertà ai consumatori.“Ora è possibile chiedere un prestito alla banca A e tenere il proprio conto presso la banca B. In questo modo i consumatori hanno la possibilità di scegliere in assoluta libertà fra le offerte presenti sul mercato” commenta Walther Andreaus, direttore del CTCU, sottolineando che lo stesso principio vale anche per le coperture assicurative “imposte”: anche qui il consumatore ha la facoltà di scegliere quella che più si addice alle sue esigenze.
Sempre con lo stesso decreto – aggiunge il Direttore – il legislatore ha anche stabilito che, per le sole pratiche commerciali scorrette, le “microimprese” siano equiparate ai consumatori. Ciò significa che anche per le piccole imprese vale la tutela in tema di pratiche commerciali ingannevoli (cfr. D.lgs. 206/2005, art. 18 e 19).
I clienti bancari, ai quali l’intermediario bancario o finanziario richieda di subordinare l’erogazione del finanziamento alla stipula di contratti aggiuntivi, faranno pertanto bene a documentare questi fatti. Il Centro Tutela Consumatori Utenti si dice pronto a segnalare eventuali abusi alle competenti autorità (AGCM).
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può infatti sanzionare la pratica commerciale scorretta con sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso delle pratiche sopra menzionate la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro (cfr. art. 27, comma 9, D.lgs. 206/2005).
“E’ considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.” Così il decreto Salva-Italia ha modificato il Codice del Consumo portando maggiore libertà ai consumatori.“Ora è possibile chiedere un prestito alla banca A e tenere il proprio conto presso la banca B. In questo modo i consumatori hanno la possibilità di scegliere in assoluta libertà fra le offerte presenti sul mercato” commenta Walther Andreaus, direttore del CTCU, sottolineando che lo stesso principio vale anche per le coperture assicurative “imposte”: anche qui il consumatore ha la facoltà di scegliere quella che più si addice alle sue esigenze.
Sempre con lo stesso decreto – aggiunge il Direttore – il legislatore ha anche stabilito che, per le sole pratiche commerciali scorrette, le “microimprese” siano equiparate ai consumatori. Ciò significa che anche per le piccole imprese vale la tutela in tema di pratiche commerciali ingannevoli (cfr. D.lgs. 206/2005, art. 18 e 19).
I clienti bancari, ai quali l’intermediario bancario o finanziario richieda di subordinare l’erogazione del finanziamento alla stipula di contratti aggiuntivi, faranno pertanto bene a documentare questi fatti. Il Centro Tutela Consumatori Utenti si dice pronto a segnalare eventuali abusi alle competenti autorità (AGCM).
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può infatti sanzionare la pratica commerciale scorretta con sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso delle pratiche sopra menzionate la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro (cfr. art. 27, comma 9, D.lgs. 206/2005).
Re: Quale prestito mi consigliate?
Mutui legati a polizze o c/c, CRTCU: consumatori più liberi di scegliere
I consumatori che chiedono un prestito o stipulano un mutuo con una banca sono oggi più liberi nella scelta e più tutelati dalle pratiche commerciali ingannevoli. Il Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti di Trento ricorda che il “decreto Salva-Italia” (L. 27/2012) ha modificato il Codice del Consumo, per cui si considera “scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.” Questa norma vale per prestiti, mutui ed altri contratti che rientrano nella definizione di “mutuo” secondo il Codice Civile (Art. 1813).
“Questa clausola porta più libertà ai consumatori che chiedono un prestito – commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU – Ora è possibile chiedere un prestito alla banca A e tenere il proprio conto presso la banca B. In questo modo i consumatori hanno la possibilità di scegliere in assoluta libertà fra le offerte presenti sul mercato.” Stesso principio vale anche per le coperture assicurative “imposte”: il consumatore ha la facoltà di scegliere quella che più si addice alle sue esigenze.
Sempre con lo stesso decreto è stato, inoltre, stabilito che, per le sole pratiche commerciali scorrette, le “microimprese” sono equiparate ai consumatori, quindi vale la stessa tutela in tema di pratiche commerciali sleali (Codice del Consumo, art. 18 e 19). I clienti bancari sono quindi invitati a documentare le eventuali scorrettezze della banca e segnalarle al CRTCU che inoltrerà la cosa all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale può sanzionare la pratica commerciale scorretta con multe da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso delle pratiche sopra menzionate la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro (Codice del Consumo, art. 27, comma 9).
I consumatori che chiedono un prestito o stipulano un mutuo con una banca sono oggi più liberi nella scelta e più tutelati dalle pratiche commerciali ingannevoli. Il Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti di Trento ricorda che il “decreto Salva-Italia” (L. 27/2012) ha modificato il Codice del Consumo, per cui si considera “scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.” Questa norma vale per prestiti, mutui ed altri contratti che rientrano nella definizione di “mutuo” secondo il Codice Civile (Art. 1813).
“Questa clausola porta più libertà ai consumatori che chiedono un prestito – commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU – Ora è possibile chiedere un prestito alla banca A e tenere il proprio conto presso la banca B. In questo modo i consumatori hanno la possibilità di scegliere in assoluta libertà fra le offerte presenti sul mercato.” Stesso principio vale anche per le coperture assicurative “imposte”: il consumatore ha la facoltà di scegliere quella che più si addice alle sue esigenze.
Sempre con lo stesso decreto è stato, inoltre, stabilito che, per le sole pratiche commerciali scorrette, le “microimprese” sono equiparate ai consumatori, quindi vale la stessa tutela in tema di pratiche commerciali sleali (Codice del Consumo, art. 18 e 19). I clienti bancari sono quindi invitati a documentare le eventuali scorrettezze della banca e segnalarle al CRTCU che inoltrerà la cosa all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale può sanzionare la pratica commerciale scorretta con multe da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso delle pratiche sopra menzionate la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro (Codice del Consumo, art. 27, comma 9).
Re: Quale prestito mi consigliate?
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Osservatorio: estratto conto, come e quando contestarlo
Tenere costantemente sotto controllo il proprio conto corrente bancario è possibile grazie ad un documento che periodicamente viene inviato direttamente dalla banca: l’estratto conto. Capita spesso però che per pigrizia o per una scarsa informazione, questo documento venga ritenuto meno importante di quello che realmente è.
Innanzitutto è bene sapere che estratto conto riassume i saldi ordinati per valuta e individua il conteggio delle competenze del periodo, compresi tutti gli interessi, le spese e le commissioni bancarie. Diverso invece il caso dell’estratto conto inviato nell’ultimo periodo dell’anno, che deve riportare un riepilogo delle spese annuali sostenute per la tenuta del conto corrente e per i vari servizi, con l’indicazione del numero di operazioni effettuate. I costi relativi ad eventuali affidamenti e sconfinamenti devono essere, invece, separati.
Nel caso in cui l’estratto conto ricevuto dovesse contenere degli errori, l’utente ha a disposizione 60 giorni dalla data di ricezione per procedere alla contestazione, mentre la banca ha l’obbligo di rispondere entro massimo 30 giorni. Superato il termine di 60 giorni, l’estratto conto errato si considera approvato e l’utente non potrà più contestarlo.
Vi sono comunque dei casi particolari in cui è possibile procedere alla contestazione oltre il termine massimo di 60 giorni:
nel caso di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni il limite slitta a 6 mesi dalla data di ricezione.
Mentre se si tratta di errori sostanziali, come addebiti indebiti e spese non dovute per contratto o l’errata applicazione degli interessi, il termine può arrivare addirittura a 10 anni.
Ma veniamo alla procedura necessaria per la contestazione. Questa richiede l’invio di una lettera alla propria banca tramite raccomandata A/R. La lettera di contestazione deve essere accompagnata da una fotocopia dell’estratto conto e la copia di un qualsiasi documento che aiuti a provare l’errore. Nel caso in cui, dopo avvenuto reclamo, l’istituto di credito non rispondesse in alcun modo, il cliente può ricorrere all’arbitro bancario (ABF), un organismo di risoluzione delle liti tra banche e clienti, attivabile però solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l’intermediario.
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Osservatorio: estratto conto, come e quando contestarlo
Tenere costantemente sotto controllo il proprio conto corrente bancario è possibile grazie ad un documento che periodicamente viene inviato direttamente dalla banca: l’estratto conto. Capita spesso però che per pigrizia o per una scarsa informazione, questo documento venga ritenuto meno importante di quello che realmente è.
Innanzitutto è bene sapere che estratto conto riassume i saldi ordinati per valuta e individua il conteggio delle competenze del periodo, compresi tutti gli interessi, le spese e le commissioni bancarie. Diverso invece il caso dell’estratto conto inviato nell’ultimo periodo dell’anno, che deve riportare un riepilogo delle spese annuali sostenute per la tenuta del conto corrente e per i vari servizi, con l’indicazione del numero di operazioni effettuate. I costi relativi ad eventuali affidamenti e sconfinamenti devono essere, invece, separati.
Nel caso in cui l’estratto conto ricevuto dovesse contenere degli errori, l’utente ha a disposizione 60 giorni dalla data di ricezione per procedere alla contestazione, mentre la banca ha l’obbligo di rispondere entro massimo 30 giorni. Superato il termine di 60 giorni, l’estratto conto errato si considera approvato e l’utente non potrà più contestarlo.
Vi sono comunque dei casi particolari in cui è possibile procedere alla contestazione oltre il termine massimo di 60 giorni:
nel caso di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni il limite slitta a 6 mesi dalla data di ricezione.
Mentre se si tratta di errori sostanziali, come addebiti indebiti e spese non dovute per contratto o l’errata applicazione degli interessi, il termine può arrivare addirittura a 10 anni.
Ma veniamo alla procedura necessaria per la contestazione. Questa richiede l’invio di una lettera alla propria banca tramite raccomandata A/R. La lettera di contestazione deve essere accompagnata da una fotocopia dell’estratto conto e la copia di un qualsiasi documento che aiuti a provare l’errore. Nel caso in cui, dopo avvenuto reclamo, l’istituto di credito non rispondesse in alcun modo, il cliente può ricorrere all’arbitro bancario (ABF), un organismo di risoluzione delle liti tra banche e clienti, attivabile però solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l’intermediario.
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Re: Quale prestito mi consigliate?
Intesa SanPaolo, Altroconsumo invita ad aderire alla class action
Può essere capitato a tutti i correntisti Intesa SanPaolo che, forse inconsapevolmente, dopo essere andati in rosso sul conto corrente hanno pagato oltre agli interessi passivi, anche una commissione “illecita” chiamata “CSC commissione di scoperto di conto”. Considerata illecita questa prassi, Altroconsumo ha presentato al Tribunale di Torino un’azione collettiva risarcitoria contro Intesa Sanpaolo s.p.a. per le commissioni di scoperto di conto applicate ai correntisti in rosso dopo il 15 agosto 2009 (una class action è possibile in Italia solo per eventi successivi a questa data). L’Associazione invita i correntisti a prendere visione dei propri estratti conti passati e, qualora vi siano le condizioni, a partecipare alla class action.
Può essere capitato a tutti i correntisti Intesa SanPaolo che, forse inconsapevolmente, dopo essere andati in rosso sul conto corrente hanno pagato oltre agli interessi passivi, anche una commissione “illecita” chiamata “CSC commissione di scoperto di conto”. Considerata illecita questa prassi, Altroconsumo ha presentato al Tribunale di Torino un’azione collettiva risarcitoria contro Intesa Sanpaolo s.p.a. per le commissioni di scoperto di conto applicate ai correntisti in rosso dopo il 15 agosto 2009 (una class action è possibile in Italia solo per eventi successivi a questa data). L’Associazione invita i correntisti a prendere visione dei propri estratti conti passati e, qualora vi siano le condizioni, a partecipare alla class action.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Sic, Garante Privacy: cancellare dopo un anno ritardi di 2 rate (poi pagate)
I dati di chi ha pagato in ritardo due rate di un prestito o di un mutuo non possono essere conservati nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic) per più di un anno. Le vecchie centrali di rischio vanno puntualmente aggiornate e devono contenere informazioni esatte. Ad affermarlo è il Garante Privacy, chiamato in causa da un cittadino che ha ritenuto illegittima la presenza del suo nominativo in un Sic oltre il temine previsto dal codice deontologico.
Il cittadino ha mandato, come prevede la normativa, una prima richiesta di cancellazione direttamente alla “centrale rischi” privata. Nonostante questo la segnalazione continuava ad essere presente nel data base della società, cui accedono banche e finanziarie per verificarne l’affidabilità e la solvibilità prima di concedere finanziamenti.
Per far cancellare la segnalazione di insolvenza dal Sic è stato necessario l’avvio di un’istruttoria e l’invito del Garante a soddisfare le richieste del ricorrente. La centrale rischi è stata condannata a pagare al cliente 500 euro per le spese del procedimento.
I dati di chi ha pagato in ritardo due rate di un prestito o di un mutuo non possono essere conservati nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic) per più di un anno. Le vecchie centrali di rischio vanno puntualmente aggiornate e devono contenere informazioni esatte. Ad affermarlo è il Garante Privacy, chiamato in causa da un cittadino che ha ritenuto illegittima la presenza del suo nominativo in un Sic oltre il temine previsto dal codice deontologico.
Il cittadino ha mandato, come prevede la normativa, una prima richiesta di cancellazione direttamente alla “centrale rischi” privata. Nonostante questo la segnalazione continuava ad essere presente nel data base della società, cui accedono banche e finanziarie per verificarne l’affidabilità e la solvibilità prima di concedere finanziamenti.
Per far cancellare la segnalazione di insolvenza dal Sic è stato necessario l’avvio di un’istruttoria e l’invito del Garante a soddisfare le richieste del ricorrente. La centrale rischi è stata condannata a pagare al cliente 500 euro per le spese del procedimento.
Re: Quale prestito mi consigliate?
Garante Privacy, ok impronta digitale per cassette sicurezza delle banche
L’accesso alle cassette di sicurezza self service delle banche può avvenire attraverso il riconoscimento dell’impronta digitale. L’ok arriva dal Garante Privacy che ha autorizzato una banca ad installare un sistema automatizzato per la gestione delle cassette di sicurezza che consente ai clienti, attraverso l’uso delle impronte digitali, di accedere tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, senza l’intervento del personale dell’istituto di credito.
Secondo la verifica effettuata dall’Autorità, infatti, questo sistema non comporta la creazione di un archivio di dati biometrici, poiché l’impronta digitale, anzi il dato criptato (codice numerico ricavato alla prima rilevazione), è conservato esclusivamente nella smart card in possesso del cliente. Per accedere alle cassette di sicurezza il cliente deve autenticarsi mediante un codice PIN e il confronto tra la propria impronta digitale e il template memorizzato sulla smart card.
Il Garante ha stabilito che il trattamento dei dati biometrici è lecito e proporzionato: lo scopo perseguito dalla banca, infatti, è l’innalzamento della sicurezza e la garanzia al cliente di un servizio continuativo. Va, però, richiesto un consenso scritto e il cliente deve essere informato della possibilità di un accesso alternativo alle cassette di sicurezza, senza l’uso dell’impronta digitale. Chi non vuole utilizzare questo sistema di riconoscimento, infatti, può accedere alle cassette di sicurezza in modalità tradizionali, ma solo durante l’orario di apertura dello sportello e previa identificazione personale.
La banca deve notificare all’Autorità il trattamento dei dati biometrici prima dell’inizio delle operazioni e deve designare per iscritto il personale incaricato del trattamento dei dati, fornendo adeguate istruzioni alle quali attenersi.
L’accesso alle cassette di sicurezza self service delle banche può avvenire attraverso il riconoscimento dell’impronta digitale. L’ok arriva dal Garante Privacy che ha autorizzato una banca ad installare un sistema automatizzato per la gestione delle cassette di sicurezza che consente ai clienti, attraverso l’uso delle impronte digitali, di accedere tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, senza l’intervento del personale dell’istituto di credito.
Secondo la verifica effettuata dall’Autorità, infatti, questo sistema non comporta la creazione di un archivio di dati biometrici, poiché l’impronta digitale, anzi il dato criptato (codice numerico ricavato alla prima rilevazione), è conservato esclusivamente nella smart card in possesso del cliente. Per accedere alle cassette di sicurezza il cliente deve autenticarsi mediante un codice PIN e il confronto tra la propria impronta digitale e il template memorizzato sulla smart card.
Il Garante ha stabilito che il trattamento dei dati biometrici è lecito e proporzionato: lo scopo perseguito dalla banca, infatti, è l’innalzamento della sicurezza e la garanzia al cliente di un servizio continuativo. Va, però, richiesto un consenso scritto e il cliente deve essere informato della possibilità di un accesso alternativo alle cassette di sicurezza, senza l’uso dell’impronta digitale. Chi non vuole utilizzare questo sistema di riconoscimento, infatti, può accedere alle cassette di sicurezza in modalità tradizionali, ma solo durante l’orario di apertura dello sportello e previa identificazione personale.
La banca deve notificare all’Autorità il trattamento dei dati biometrici prima dell’inizio delle operazioni e deve designare per iscritto il personale incaricato del trattamento dei dati, fornendo adeguate istruzioni alle quali attenersi.
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