sospensione cautelare dal servizio
-
- Appena iscritto
- Messaggi: 3
- Iscritto il: mar lug 26, 2011 8:15 pm
Re: sospensione cautelare dal servizio
Messaggio da solitario83 »
Grazie per la gentile risposta a malato49 i miei avvocati non hanno ritenuto opportuno impugnare il provvedimento di sospensione al TAR poiché è previsto dal nuovo ordinamento militare la sospensione precauzionale per alcuni reati tra cui la concussione.
Per il collega gazzella61 credo che sia un po prevenuto nel rispondermi in questo modo non conoscendo realmente i fatti e le circostanze del mio procedimento, tengo comunque a precisare che sono solo imputato e non ho ancora iniziato il processo, come avrete ben letto non ho inserito il mio commento per ottenere pareri dai colleghi su come difendermi in giudizio ma bensì "chiedo ai colleghi che hanno già "purtroppo" patito tale barbaria di contattarmi per confrontarci e darmi delle dritte su come comportarmi in questo periodo".
Perchè come ben sapete da sospeso percepisco il 50% dello stipendio ed avendo famiglia e unico stipendio la situazione è più tosto critica.
Grazie
Per il collega gazzella61 credo che sia un po prevenuto nel rispondermi in questo modo non conoscendo realmente i fatti e le circostanze del mio procedimento, tengo comunque a precisare che sono solo imputato e non ho ancora iniziato il processo, come avrete ben letto non ho inserito il mio commento per ottenere pareri dai colleghi su come difendermi in giudizio ma bensì "chiedo ai colleghi che hanno già "purtroppo" patito tale barbaria di contattarmi per confrontarci e darmi delle dritte su come comportarmi in questo periodo".
Perchè come ben sapete da sospeso percepisco il 50% dello stipendio ed avendo famiglia e unico stipendio la situazione è più tosto critica.
Grazie
Re: sospensione cautelare dal servizio
Per orientamento se può interessare a qualcuno.
"Sospeso disciplinarmente dall’impiego per la durata di dodici mesi" perché: (alla guida di un’autovettura nonostante fosse sotto l’influenza di sostanze alcooliche e stupefacenti).
- Concluso la procedura “de qua” – è intercorso un lasso di tempo pari (non già a 90, ma) a 155 giorni.
- Orbene; la riscontrata violazione del disposto dell’art.1392, comma 4, del d.lg. n.”66” non può che indurre il Collegio (che condivide l’orientamento giurisprudenziale, formatosi già sotto l’impero dell’art.120 TUICS, secondo il quale la locuzione “il procedimento…si estingue decorsi 90 giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta” sta – ovviamente – a significare che il termine “de quo” ha carattere perentorio).
Per i motivi di cui sopra il Tar ha accolto il ricorso.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 04983/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07639/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7639/2011, proposto dal signor OMISSIS;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
del provvedimento, notificatogli il 6.7.2011, con cui lo si è sospeso disciplinarmente dall’impiego per la durata di dodici mesi.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2012, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor OMISSIS ha impugnato (con contestuale, e fruttuosa, richiesta di tutela cautelare) il provvedimento – notificatogli il 6.7.2011 – con cui lo si è sospeso disciplinarmente dall’impiego per la durata di dodici mesi.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.5.2012, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la sostanziale fondatezza.
Ed invero; pur concordando con la principale tra argomentazioni svolte dalla difesa erariale (che ha giustamente evidenziato come la condotta dello OMISSIS, postosi alla guida di un’autovettura nonostante fosse sotto l’influenza di sostanze alcooliche e stupefacenti, risultasse – si cita testualmente – “in netto contrasto con il contegno esemplare che ciascun militare deve tenere in ogni circostanza… a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione”): e pur tenendo presente
-che l’Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare i fatti (che sono, come nella circostanza) disciplinarmente rilevanti;
-che le valutazioni da essa compiute, sul punto, sono (pertanto) insindacabili – da parte del giudice della legittimità – se non sotto il profilo della manifesta illogicità (nel caso di specie, obiettivamente irriscontrabile);
-che il provvedimento impugnato (cfr., “ex plurimis”, C.d.S., IV, n.4392/2007) non ha carattere ricettizio e
-che il procedimento disciplinare di cui è causa (iniziatosi, con la contestazione degli addebiti, l’1.12.2010) si è pertanto concluso nei termini all’uopo previsti dall’ordinamento (essendo stata emanata, la cennata determinazione ministeriale, il 22.6.2011),
si deve nondimeno osservare (e, sotto questo particolare profilo, le censure mosse dal ricorrente colgono – come si suol dire – “nel segno”) che – tra l’atto (del 16.1.2011) col quale il Comandante logistico dell’Aeronautica militare ha proposto di definire la posizione dello OMISSIS e l’atto (ad esso immediatamente successivo) col quale il Responsabile della Direzione Generale per il Personale Militare (accogliendo, solo parzialmente, una simile proposta) ha, appunto, concluso la procedura “de qua” – è intercorso un lasso di tempo pari (non già a 90, ma) a 155 giorni.
Orbene; la riscontrata violazione del disposto dell’art.1392, comma 4, del d.lg. n.”66” non può che indurre il Collegio (che condivide l’orientamento giurisprudenziale, formatosi già sotto l’impero dell’art.120 TUICS, secondo il quale la locuzione “il procedimento…si estingue decorsi 90 giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta” sta – ovviamente – a significare che il termine “de quo” ha carattere perentorio) a ritenere – come si è detto – fondata (e, per ciò stesso, meritevole di accoglimento) la proposta impugnativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
-accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento constituentene oggetto;
-condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 16 maggio 2012, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2012
"Sospeso disciplinarmente dall’impiego per la durata di dodici mesi" perché: (alla guida di un’autovettura nonostante fosse sotto l’influenza di sostanze alcooliche e stupefacenti).
- Concluso la procedura “de qua” – è intercorso un lasso di tempo pari (non già a 90, ma) a 155 giorni.
- Orbene; la riscontrata violazione del disposto dell’art.1392, comma 4, del d.lg. n.”66” non può che indurre il Collegio (che condivide l’orientamento giurisprudenziale, formatosi già sotto l’impero dell’art.120 TUICS, secondo il quale la locuzione “il procedimento…si estingue decorsi 90 giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta” sta – ovviamente – a significare che il termine “de quo” ha carattere perentorio).
Per i motivi di cui sopra il Tar ha accolto il ricorso.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 04983/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07639/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7639/2011, proposto dal signor OMISSIS;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
del provvedimento, notificatogli il 6.7.2011, con cui lo si è sospeso disciplinarmente dall’impiego per la durata di dodici mesi.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2012, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor OMISSIS ha impugnato (con contestuale, e fruttuosa, richiesta di tutela cautelare) il provvedimento – notificatogli il 6.7.2011 – con cui lo si è sospeso disciplinarmente dall’impiego per la durata di dodici mesi.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.5.2012, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la sostanziale fondatezza.
Ed invero; pur concordando con la principale tra argomentazioni svolte dalla difesa erariale (che ha giustamente evidenziato come la condotta dello OMISSIS, postosi alla guida di un’autovettura nonostante fosse sotto l’influenza di sostanze alcooliche e stupefacenti, risultasse – si cita testualmente – “in netto contrasto con il contegno esemplare che ciascun militare deve tenere in ogni circostanza… a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione”): e pur tenendo presente
-che l’Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare i fatti (che sono, come nella circostanza) disciplinarmente rilevanti;
-che le valutazioni da essa compiute, sul punto, sono (pertanto) insindacabili – da parte del giudice della legittimità – se non sotto il profilo della manifesta illogicità (nel caso di specie, obiettivamente irriscontrabile);
-che il provvedimento impugnato (cfr., “ex plurimis”, C.d.S., IV, n.4392/2007) non ha carattere ricettizio e
-che il procedimento disciplinare di cui è causa (iniziatosi, con la contestazione degli addebiti, l’1.12.2010) si è pertanto concluso nei termini all’uopo previsti dall’ordinamento (essendo stata emanata, la cennata determinazione ministeriale, il 22.6.2011),
si deve nondimeno osservare (e, sotto questo particolare profilo, le censure mosse dal ricorrente colgono – come si suol dire – “nel segno”) che – tra l’atto (del 16.1.2011) col quale il Comandante logistico dell’Aeronautica militare ha proposto di definire la posizione dello OMISSIS e l’atto (ad esso immediatamente successivo) col quale il Responsabile della Direzione Generale per il Personale Militare (accogliendo, solo parzialmente, una simile proposta) ha, appunto, concluso la procedura “de qua” – è intercorso un lasso di tempo pari (non già a 90, ma) a 155 giorni.
Orbene; la riscontrata violazione del disposto dell’art.1392, comma 4, del d.lg. n.”66” non può che indurre il Collegio (che condivide l’orientamento giurisprudenziale, formatosi già sotto l’impero dell’art.120 TUICS, secondo il quale la locuzione “il procedimento…si estingue decorsi 90 giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta” sta – ovviamente – a significare che il termine “de quo” ha carattere perentorio) a ritenere – come si è detto – fondata (e, per ciò stesso, meritevole di accoglimento) la proposta impugnativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
-accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento constituentene oggetto;
-condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 16 maggio 2012, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2012
Re: sospensione cautelare dal servizio
- "Sospensione disciplinare dal servizio per mesi 4”, comportante ai sensi dell’art. 7 della legge 1.2.1989 n. 53 una detrazione di anzianità.
- l’ufficiale accertatore, con nota 20.2.2009, comunicava all’interessato l’avvio dell’accertamento avvertendolo della facoltà di prendere visione degli atti e di presentare atti, memorie e documenti e, successivamente, in data 31.3.2009, redigeva la relazione finale nella quale – dato atto che l’inquisito aveva esaminato gli atti e rinunciato a presentare proprie deduzioni difensive- ricapitolati i fatti, concludeva con la richiesta che lo OMISSIS fosse deferito ad una commissione di disciplina, giudicando le responsabilità emerse incompatibili con lo stato di appuntato, in quanto gravemente lesive del prestigio dell’istituzione;
IL TAR HA PRECISATO:
- Va rilevato (cfr. riepilogativamente sul punto: Ad. Plen. 29 gennaio 2009 n. 1) che le uniche sentenze assolutorie con efficacia vincolante nel giudizio disciplinare sono quelle di assoluzione con formula piena, divenute irrevocabili, vale a dire quelle pronunce che escludono la sussistenza del fatto o la commissione del medesimo da parte dell'imputato perché, in tali casi mancherebbe del tutto l'infrazione relativa.
- Le sentenze assolutorie con formula diversa da quelle ora accennate non hanno efficacia vincolante nel procedimento disciplinare giacché, in tali ipotesi, il fatto commesso dall'impiegato non integra gli estremi di un illecito penale ma può configurarsi come illecito disciplinare. Sono diversi, infatti, i criteri e i parametri di valutazione della liceità disciplinare rispetto a quelli rilevanti in sede penale, fondandosi il giudizio disciplinare sulla trasgressione di norme deontologiche giuridicamente rilevanti e non sulla violazione di norme penali.
Il resto potete leggerlo voi direttamente circa le conclusioni che hanno portato il Tar ha respingere il ricorso.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ..... del 2009, proposto da:
OMISSIS
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento n. OMISSIS., datato 13.8.2009, notificato in data 8.9.2009, con il quale il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha determinato "la sospensione disciplinare dal servizio per mesi 4 dell'Appuntato Scelto in servizio permanente OMISSIS, nato a OMISSIS, a decorrere dalla data di notifica della presente determinazione", con precisazione che "il presente provvedimento dà luogo ad una detrazione di anzianità, ai sensi dell'art. 7 della legge 1-2-1989 n. 53";
FATTO
Con ricorso notificato l’8.10.2009 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 22, OMISSIS, Appuntato Scelto dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento del 13.8.2009, con il quale il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha determinato "la sospensione disciplinare dal servizio per mesi 4”, comportante ai sensi dell’art. 7 della legge 1.2.1989 n. 53 una detrazione di anzianità
Il ricorrente articola le seguenti doglianze:
1) Violazione di legge: art. 9 Legge 18.10.1961 n. 1168 e art. 14 L. n. 382/1978; difetto di motivazione;
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di motivazione;
3) Illegittimità di ogni caso del provvedimento disciplinare come adottato.
Si è costituita in giudizio, in data 9.11.2009, l’intimata Amministrazione militare, con memoria difensiva con cui l’Avvocatura dello Stato contesta le prospettazioni di parte ricorrente chiedendo il rigetto del gravame.
In pari data la difesa erariale ha depositato fascicolo documentale.
Alla Camera di consiglio dell’11.11.2009 (ord. N. 693/09) la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Con atto depositato in data 17.1.2012 il difensore del ricorrente ha presentato istanza di prelievo ex art. 71, c. 2 c.p.a.
In vista della pubblica udienza le parti hanno depositato scritti difensivi, con i quali hanno illustrato le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 2.5.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, l’appuntato scelto dei Carabinieri OMISSIS impugna il provvedimento del 13.8.2009, con il quale gli è stata inflitta "la sospensione disciplinare dal servizio per mesi 4”
In punto di fatto, va rilevato che:
- il Comandante della Regione Carabinieri Lombardia, con nota del 27.1.2009, incaricava il cap. OMISSIS di svolgere nei confronti dell’App. OMISSIS un accertamento disciplinare - ai sensi dell’art. 38 della L. 18.10.1961 n. 1168 sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dei Carabinieri - per il seguente addebito: “OMISSIS. Fatti avvenuti in OMISSIS in data 8 giugno 2002. Comportamento contrario alle finalità dell’Arma e gravemente lesivo del prestigio dell’Istituzione. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 10 ottobre 2008 (divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2008) dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al delitto di furto, non dovendo l’azione penale essere iniziata per difetto di querela” (doc. n. 2 dell’Amministrazione);
- l’ufficiale accertatore, con nota 20.2.2009, comunicava all’interessato l’avvio dell’accertamento avvertendolo della facoltà di prendere visione degli atti e di presentare atti, memorie e documenti (doc. n. 6 del ricorrente) e, successivamente, in data 31.3.2009, redigeva la relazione finale (cfr. il doc. n. 4 dell’Amministrazione) nella quale – dato atto che l’inquisito aveva esaminato gli atti e rinunciato a presentare proprie deduzioni difensive- ricapitolati i fatti, concludeva con la richiesta che lo OMISSIS fosse deferito ad una commissione di disciplina, giudicando le responsabilità emerse incompatibili con lo stato di appuntato, in quanto gravemente lesive del prestigio dell’istituzione;
- il Comandante regionale per la Lombardia, con atto del 20.4.2009, (prodotto dalla resistente Amministrazione come doc. n. 5) non concordava però con la proposta di deferimento alla commissione di disciplina, ritenendo congrua - tenuto conto dei precedenti e del comportamento tenuto dopo il fatto dal militare e considerato che la sanzione disciplinare di stato appare eccessiva rispetto al fatto commesso - la sanzione della sospensione dal servizio;
- il Vice Comandante generale dell’Arma, quale delegato del Comandante generale, con atto 7.5.2009 (doc. n. 6 Amm.ne) comunicava al Ministero della Difesa di essersi determinato a non deferire il militare ad una commissione di disciplina e ad infliggere allo OMISSIS la sanzione della sospensione dal servizio per mesi quattro ai sensi dell’art. 37, lettera a) della L. 18.10.1961 n. 1168;
- il Ministero, con nota del 2.7.2009, esprimeva l’assentimento a tali proposte da parte del Direttore generale del Personale militare (all. 7);
- con determina in data 13.8.2009, atto impugnato, il Vice Comandante generale dell’Arma infliggeva allo OMISSIS la sanzione sospensione dal servizio per mesi quattro (comportante, ai sensi dell’art. 7 della L. 1.2.1989 n. 53, una detrazione di anzianità per pari periodo).
Il ricorso non risulta fondato.
Va ricordato che la consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis: Cons. St., Sez. IV, 21 agosto 2006 n. 4841; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 22 giugno 2007 n. 1091; T.A.R. Lazio, Sez. II, 3 marzo 2011 n. 1982) afferma che - nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti ivi compreso il personale militare- l'Amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente, circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da infliggere; ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere attraverso tale procedimento tutelati. A ciò consegue che il provvedimento disciplinare sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, non potendo in nessun caso quest'ultimo sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che le valutazioni siano inficiate da travisamenti dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia inficiato da palese irrazionalità .
In altri termini (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 marzo 2009 n. 2377) il giudice amministrativo non può apprezzare nuovamente fatti che sono stati ritenuti in sede disciplinare meritevoli di affermazione di responsabilità, appartenendo all'ambito discrezionale la valutazione che di tali fatti ha reso l'autorità
Amministrativa.
Tale premessa depotenzia le tre censure articolate dal ricorrente.
Con il primo motivo, viene contestata l’applicabilità al caso di specie della sanzione della sospensione, prevista dall’art. 9 della L. 18.10.1961 n. 1168, per fatti di notevole gravità, mentre sarebbe mancata qualsiasi motivazione nel provvedimento in ordine alla notevole gravità del fatto contestato, sostenendo che, essendo avvenuto il fatto al di fuori del servizio, non è stata data prova della lesione del prestigio dell’Arma.
Fermo restando che l’apprezzamento della gravità del fatto attiene al merito, deve rilevarsi che il fatto addebitato - costituito (cfr. l’addebito contestato) dall’essersi impossessato di due CD musicali per un valore complessivo di euro 38,80, sottraendoli dagli scaffali di vendita di un centro commerciale – si configura palesemente di estrema gravità per l’immagine dell’Arma e del suo appartenente che, al di là del configurarsi di un illecito penale perseguibile o meno, ne risulta comunque appannata.
Parimente infondate risultano le altre due censure articolate dal ricorrente, le quali, in quanto strettamente connesse, vanno disaminate congiuntamente
Con il secondo motivo, si nega che la sentenza penale n. …../08 contenga, come invece affermato nel provvedimento, alcuna statuizione sfavorevole allo OMISSIS, trattandosi di sentenza di proscioglimento e non di condanna.
Con il terzo motivo viene poi contestato che si sia verificato il furto, sostenendo che dalla disamina degli interrogatori dei testi risulterebbe esclusa anche tale evenienza.
Va rilevato (cfr. riepilogativamente sul punto: Ad. Plen. 29 gennaio 2009 n. 1) che le uniche sentenze assolutorie con efficacia vincolante nel giudizio disciplinare sono quelle di assoluzione con formula piena, divenute irrevocabili, vale a dire quelle pronunce che escludono la sussistenza del fatto o la commissione del medesimo da parte dell'imputato perché, in tali casi mancherebbe del tutto l'infrazione relativa.
Le sentenze assolutorie con formula diversa da quelle ora accennate non hanno efficacia vincolante nel procedimento disciplinare giacché, in tali ipotesi, il fatto commesso dall'impiegato non integra gli estremi di un illecito penale ma può configurarsi come illecito disciplinare. Sono diversi, infatti, i criteri e i parametri di valutazione della liceità disciplinare rispetto a quelli rilevanti in sede penale, fondandosi il giudizio disciplinare sulla trasgressione di norme deontologiche giuridicamente rilevanti e non sulla violazione di norme penali.
Nella fattispecie, la sentenza si è conclusa (“visto l’art. 529 c.p.”) con la dichiarazione di “non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in ordine al delitto ascrittogli, non dovendo l’azione penale essere iniziata per difetto di querela”; ma il giudice ha evidenziato, in motivazione, che “non è stata, invero, raggiunta la prova del fatto che l’imputato, impossessatosi dei due CD musicali che alla cassa dell’ipermercato ancora teneva sotto la camicia, abbia in effetti strappato le confezioni degli stessi. …Non sussistendo, pertanto, certezze sulla contestata violenza sulle cose per lacerazione della confezione dei CD, il fatto in questione deve essere qualificato sotto l’ipotesi di furto semplice, per il quale deve solo rilevarsi che mai fu proposta querela”.
La tesi di parte ricorrente, secondo cui dagli interrogatori in sede di dibattimento penale emergerebbe l’insussistenza del furto, non solo non trova conferma ma anzi risulta espressamente smentita dalla motivazione redatta dal giudice penale.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura di pubblico impiego della controversia, per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Carmine Russo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
- l’ufficiale accertatore, con nota 20.2.2009, comunicava all’interessato l’avvio dell’accertamento avvertendolo della facoltà di prendere visione degli atti e di presentare atti, memorie e documenti e, successivamente, in data 31.3.2009, redigeva la relazione finale nella quale – dato atto che l’inquisito aveva esaminato gli atti e rinunciato a presentare proprie deduzioni difensive- ricapitolati i fatti, concludeva con la richiesta che lo OMISSIS fosse deferito ad una commissione di disciplina, giudicando le responsabilità emerse incompatibili con lo stato di appuntato, in quanto gravemente lesive del prestigio dell’istituzione;
IL TAR HA PRECISATO:
- Va rilevato (cfr. riepilogativamente sul punto: Ad. Plen. 29 gennaio 2009 n. 1) che le uniche sentenze assolutorie con efficacia vincolante nel giudizio disciplinare sono quelle di assoluzione con formula piena, divenute irrevocabili, vale a dire quelle pronunce che escludono la sussistenza del fatto o la commissione del medesimo da parte dell'imputato perché, in tali casi mancherebbe del tutto l'infrazione relativa.
- Le sentenze assolutorie con formula diversa da quelle ora accennate non hanno efficacia vincolante nel procedimento disciplinare giacché, in tali ipotesi, il fatto commesso dall'impiegato non integra gli estremi di un illecito penale ma può configurarsi come illecito disciplinare. Sono diversi, infatti, i criteri e i parametri di valutazione della liceità disciplinare rispetto a quelli rilevanti in sede penale, fondandosi il giudizio disciplinare sulla trasgressione di norme deontologiche giuridicamente rilevanti e non sulla violazione di norme penali.
Il resto potete leggerlo voi direttamente circa le conclusioni che hanno portato il Tar ha respingere il ricorso.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ..... del 2009, proposto da:
OMISSIS
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento n. OMISSIS., datato 13.8.2009, notificato in data 8.9.2009, con il quale il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha determinato "la sospensione disciplinare dal servizio per mesi 4 dell'Appuntato Scelto in servizio permanente OMISSIS, nato a OMISSIS, a decorrere dalla data di notifica della presente determinazione", con precisazione che "il presente provvedimento dà luogo ad una detrazione di anzianità, ai sensi dell'art. 7 della legge 1-2-1989 n. 53";
FATTO
Con ricorso notificato l’8.10.2009 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 22, OMISSIS, Appuntato Scelto dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento del 13.8.2009, con il quale il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha determinato "la sospensione disciplinare dal servizio per mesi 4”, comportante ai sensi dell’art. 7 della legge 1.2.1989 n. 53 una detrazione di anzianità
Il ricorrente articola le seguenti doglianze:
1) Violazione di legge: art. 9 Legge 18.10.1961 n. 1168 e art. 14 L. n. 382/1978; difetto di motivazione;
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di motivazione;
3) Illegittimità di ogni caso del provvedimento disciplinare come adottato.
Si è costituita in giudizio, in data 9.11.2009, l’intimata Amministrazione militare, con memoria difensiva con cui l’Avvocatura dello Stato contesta le prospettazioni di parte ricorrente chiedendo il rigetto del gravame.
In pari data la difesa erariale ha depositato fascicolo documentale.
Alla Camera di consiglio dell’11.11.2009 (ord. N. 693/09) la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Con atto depositato in data 17.1.2012 il difensore del ricorrente ha presentato istanza di prelievo ex art. 71, c. 2 c.p.a.
In vista della pubblica udienza le parti hanno depositato scritti difensivi, con i quali hanno illustrato le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 2.5.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, l’appuntato scelto dei Carabinieri OMISSIS impugna il provvedimento del 13.8.2009, con il quale gli è stata inflitta "la sospensione disciplinare dal servizio per mesi 4”
In punto di fatto, va rilevato che:
- il Comandante della Regione Carabinieri Lombardia, con nota del 27.1.2009, incaricava il cap. OMISSIS di svolgere nei confronti dell’App. OMISSIS un accertamento disciplinare - ai sensi dell’art. 38 della L. 18.10.1961 n. 1168 sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dei Carabinieri - per il seguente addebito: “OMISSIS. Fatti avvenuti in OMISSIS in data 8 giugno 2002. Comportamento contrario alle finalità dell’Arma e gravemente lesivo del prestigio dell’Istituzione. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 10 ottobre 2008 (divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2008) dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al delitto di furto, non dovendo l’azione penale essere iniziata per difetto di querela” (doc. n. 2 dell’Amministrazione);
- l’ufficiale accertatore, con nota 20.2.2009, comunicava all’interessato l’avvio dell’accertamento avvertendolo della facoltà di prendere visione degli atti e di presentare atti, memorie e documenti (doc. n. 6 del ricorrente) e, successivamente, in data 31.3.2009, redigeva la relazione finale (cfr. il doc. n. 4 dell’Amministrazione) nella quale – dato atto che l’inquisito aveva esaminato gli atti e rinunciato a presentare proprie deduzioni difensive- ricapitolati i fatti, concludeva con la richiesta che lo OMISSIS fosse deferito ad una commissione di disciplina, giudicando le responsabilità emerse incompatibili con lo stato di appuntato, in quanto gravemente lesive del prestigio dell’istituzione;
- il Comandante regionale per la Lombardia, con atto del 20.4.2009, (prodotto dalla resistente Amministrazione come doc. n. 5) non concordava però con la proposta di deferimento alla commissione di disciplina, ritenendo congrua - tenuto conto dei precedenti e del comportamento tenuto dopo il fatto dal militare e considerato che la sanzione disciplinare di stato appare eccessiva rispetto al fatto commesso - la sanzione della sospensione dal servizio;
- il Vice Comandante generale dell’Arma, quale delegato del Comandante generale, con atto 7.5.2009 (doc. n. 6 Amm.ne) comunicava al Ministero della Difesa di essersi determinato a non deferire il militare ad una commissione di disciplina e ad infliggere allo OMISSIS la sanzione della sospensione dal servizio per mesi quattro ai sensi dell’art. 37, lettera a) della L. 18.10.1961 n. 1168;
- il Ministero, con nota del 2.7.2009, esprimeva l’assentimento a tali proposte da parte del Direttore generale del Personale militare (all. 7);
- con determina in data 13.8.2009, atto impugnato, il Vice Comandante generale dell’Arma infliggeva allo OMISSIS la sanzione sospensione dal servizio per mesi quattro (comportante, ai sensi dell’art. 7 della L. 1.2.1989 n. 53, una detrazione di anzianità per pari periodo).
Il ricorso non risulta fondato.
Va ricordato che la consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis: Cons. St., Sez. IV, 21 agosto 2006 n. 4841; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 22 giugno 2007 n. 1091; T.A.R. Lazio, Sez. II, 3 marzo 2011 n. 1982) afferma che - nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti ivi compreso il personale militare- l'Amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente, circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da infliggere; ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere attraverso tale procedimento tutelati. A ciò consegue che il provvedimento disciplinare sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, non potendo in nessun caso quest'ultimo sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che le valutazioni siano inficiate da travisamenti dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia inficiato da palese irrazionalità .
In altri termini (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 marzo 2009 n. 2377) il giudice amministrativo non può apprezzare nuovamente fatti che sono stati ritenuti in sede disciplinare meritevoli di affermazione di responsabilità, appartenendo all'ambito discrezionale la valutazione che di tali fatti ha reso l'autorità
Amministrativa.
Tale premessa depotenzia le tre censure articolate dal ricorrente.
Con il primo motivo, viene contestata l’applicabilità al caso di specie della sanzione della sospensione, prevista dall’art. 9 della L. 18.10.1961 n. 1168, per fatti di notevole gravità, mentre sarebbe mancata qualsiasi motivazione nel provvedimento in ordine alla notevole gravità del fatto contestato, sostenendo che, essendo avvenuto il fatto al di fuori del servizio, non è stata data prova della lesione del prestigio dell’Arma.
Fermo restando che l’apprezzamento della gravità del fatto attiene al merito, deve rilevarsi che il fatto addebitato - costituito (cfr. l’addebito contestato) dall’essersi impossessato di due CD musicali per un valore complessivo di euro 38,80, sottraendoli dagli scaffali di vendita di un centro commerciale – si configura palesemente di estrema gravità per l’immagine dell’Arma e del suo appartenente che, al di là del configurarsi di un illecito penale perseguibile o meno, ne risulta comunque appannata.
Parimente infondate risultano le altre due censure articolate dal ricorrente, le quali, in quanto strettamente connesse, vanno disaminate congiuntamente
Con il secondo motivo, si nega che la sentenza penale n. …../08 contenga, come invece affermato nel provvedimento, alcuna statuizione sfavorevole allo OMISSIS, trattandosi di sentenza di proscioglimento e non di condanna.
Con il terzo motivo viene poi contestato che si sia verificato il furto, sostenendo che dalla disamina degli interrogatori dei testi risulterebbe esclusa anche tale evenienza.
Va rilevato (cfr. riepilogativamente sul punto: Ad. Plen. 29 gennaio 2009 n. 1) che le uniche sentenze assolutorie con efficacia vincolante nel giudizio disciplinare sono quelle di assoluzione con formula piena, divenute irrevocabili, vale a dire quelle pronunce che escludono la sussistenza del fatto o la commissione del medesimo da parte dell'imputato perché, in tali casi mancherebbe del tutto l'infrazione relativa.
Le sentenze assolutorie con formula diversa da quelle ora accennate non hanno efficacia vincolante nel procedimento disciplinare giacché, in tali ipotesi, il fatto commesso dall'impiegato non integra gli estremi di un illecito penale ma può configurarsi come illecito disciplinare. Sono diversi, infatti, i criteri e i parametri di valutazione della liceità disciplinare rispetto a quelli rilevanti in sede penale, fondandosi il giudizio disciplinare sulla trasgressione di norme deontologiche giuridicamente rilevanti e non sulla violazione di norme penali.
Nella fattispecie, la sentenza si è conclusa (“visto l’art. 529 c.p.”) con la dichiarazione di “non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in ordine al delitto ascrittogli, non dovendo l’azione penale essere iniziata per difetto di querela”; ma il giudice ha evidenziato, in motivazione, che “non è stata, invero, raggiunta la prova del fatto che l’imputato, impossessatosi dei due CD musicali che alla cassa dell’ipermercato ancora teneva sotto la camicia, abbia in effetti strappato le confezioni degli stessi. …Non sussistendo, pertanto, certezze sulla contestata violenza sulle cose per lacerazione della confezione dei CD, il fatto in questione deve essere qualificato sotto l’ipotesi di furto semplice, per il quale deve solo rilevarsi che mai fu proposta querela”.
La tesi di parte ricorrente, secondo cui dagli interrogatori in sede di dibattimento penale emergerebbe l’insussistenza del furto, non solo non trova conferma ma anzi risulta espressamente smentita dalla motivazione redatta dal giudice penale.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura di pubblico impiego della controversia, per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Carmine Russo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Re: sospensione cautelare dal servizio
Per togliere ogni dubbio.
- Sospensione precauzionale dall’impiego per: "associazione per delinquere", "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuato", "concorso in abuso d'ufficio, continuato" e "concorso nel reato continuato di concussione".
1)- il Ministero della Difesa ha dichiarato cessata al 22 ottobre 2010 la sospensione precauzionale dall’impiego disposta con decreto del 6 giugno 2006 nei riguardi del ricorrente e sotto la stessa data ha disposto la sospensione dal servizio del predetto militare ai sensi del combinato disposto degli articoli 919, comma 3 lett. a), e 917, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010;
2)- Il ricorrente, Maresciallo aiutante ufficiale di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri, ha impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio gli atti specificati in epigrafe, concretanti:
- la cessazione della sospensione precauzionale dall’impiego disposta nei confronti del sottufficiale;
- la contestuale sospensione dal servizio ad altro titolo normativo, vale a dire ai sensi del combinato disposto degli articoli 919, comma 3 lett. a), e 917, comma 1, del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66, combinato disposto in virtù del quale, scaduto il quinquennio della sospensione precauzionale facoltativa, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’Amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, può disporre, previa contestazione degli addebiti, la sospensione precauzionale durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n..... omissis
contro
il Ministero della Difesa - Comando generale dell'Arma dei carabinieri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
del decreto n. …..-7/2011 del 30 marzo 2011, con il quale il Ministero della Difesa ha dichiarato cessata al 22 ottobre 2010 la sospensione precauzionale dall’impiego disposta con decreto n. 1073 del 6 giugno 2006 nei riguardi del ricorrente e sotto la stessa data ha disposto la sospensione dal servizio del predetto militare ai sensi del combinato disposto degli articoli 919, comma 3 lett. a), e 917, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010; nonché della proposta di sospensione dal servizio del Maresciallo OMISSIS formulata il 4.03.2011 dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri; nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi in parte qua gli atti di contestazione degli addebiti del 18 febbraio 2011 e del 18 marzo 2011, in relazione all’applicazione della sospensione dal servizio prevista dall’art. 919, comma 3 lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il cons. Giancarlo Luttazi;
Difese come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Il ricorrente, Maresciallo aiutante ufficiale di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri, ha impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio gli atti specificati in epigrafe, concretanti: la cessazione della sospensione precauzionale dall’impiego disposta nei confronti del sottufficiale; la contestuale sospensione dal servizio ad altro titolo normativo, vale a dire ai sensi del combinato disposto degli articoli 919, comma 3 lett. a), e 917, comma 1, del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66, combinato disposto in virtù del quale, scaduto il quinquennio della sospensione precauzionale facoltativa, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’Amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, può disporre, previa contestazione degli addebiti, la sospensione precauzionale durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado.
I motivi del ricorso introduttivo sono i seguenti:
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti – Violazione art. 919 del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66 - Errata e carente motivazione - Eccesso di potere per difetto del presupposto;
2) Eccesso di potere per sviamento - Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 919, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66 - Violazione dell'articolo 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
3) Violazione dell'articolo 27 della Costituzione - Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, vessatorietà;
4) Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 919, comma 3, del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66 con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una memoria.
2. - Con ordinanza n. …./2011 l’istanza cautelare in ricorso è stata accolta ai fini del riesame con la seguente motivazione: "atteso che il ricorso appare prima facie fondato dal momento che il provvedimento gravato non evidenzia le valutazioni specifiche sul piano oggettivo e soggettivo ai fini dell’adozione della sospensione precauzionale previste dalle norme ".
L’ordinanza ha altresì fissato la trattazione della causa nel merito alla pubblica udienza del 10 gennaio 2012.
Con decreto n. ….-7/2011 del 15 novembre 2001, in dichiarata esecuzione della citata ordinanza di sospensione n. …../2011, l’Amministrazione:
- ha sospeso, a decorrere dalla data della citata ordinanza cautelare n. …./2001, gli effetti del pure citato decreto n. …..-7/2011 del 30 marzo 2011, impugnato con il ricorso introduttivo;
- ha contestualmente ripristinato e confermato – con nuova motivazione – la sospensione dal servizio disposta con quel decreto n. ….-7/2011 del 30 marzo 2011.
Il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti il citato decreto n. …..-7/2011 del 15 novembre 2001 e la presupposta nota n. …./D-252-2002 del 19 settembre 2011 (recante la conferma, da parte del Capo di Stato maggiore della Legione carabinieri Lazio, delle valutazioni già precedentemente espresse con nota pari numero del 31 gennaio 2011 in merito all'opportunità della sospensione dal servizio disposta con l'atto impugnato dal ricorso introduttivo), rubricando le seguenti censure:
1) Nuova totale violazione dell'articolo 919, comma 3, del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66 - Violazione ed elusione dell'ordinanza di sospensiva n. …./2011 - Eccesso di potere per totale difetto di istruttoria, per l'assenza di motivazione, per illogicità, per vessatorietà, per difetto del presupposto - Eccesso di potere per sviamento - Violazione dell'articolo 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2) Domanda di condanna al risarcimento e/o all'indennizzo;
3) Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 919, comma 3, del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66 con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
3. - Nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2012 la trattazione della causa è stata rinviata.
Nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2012 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il gravame va respinto giacché:
- il ricorso introduttivo è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte infondato;
- i motivi aggiunti sono infondati;
- la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
1.0 – Il decreto n. ……-7/2011 del 30 marzo 2011, impugnato con il ricorso introduttivo, ha disposto:
- la cessazione di una sospensione precauzionale dall’impiego (precedentemente disposta, da ultimo, con decreto ministeriale n. …. /III-9/2006 del 6 giugno 2006 nei confronti del sottufficiale ricorrente perché imputato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Velletri per i delitti di "associazione per delinquere", "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuato", "concorso in abuso d'ufficio, continuato" e "concorso nel reato continuato di concussione");
- la contestuale sospensione dal servizio ad altro titolo, vale a dire ai sensi del combinato disposto degli articoli 919, comma 3 lett. a), e 917 comma 1, decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66, combinato disposto in virtù del quale, scaduto il quinquennio della sospensione precauzionale facoltativa, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’Amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, può disporre, previa contestazione degli addebiti, la sospensione precauzionale durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado.
Il ricorso introduttivo rubrica quattro ordini di censure, le quali in sintesi affermano:
a) la mancata chiara esternazione delle valutazioni alla base dell’atto impugnato;
b1) la specifica violazione della normativa di riferimento;
c1) la illegittimità costituzionale dell'articolo 919, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010.
I motivi aggiunti - proposti in esito alla applicazione data dall'Amministrazione (con il decreto n. …./III-7/2011 del 15 novembre 2001) alla ordinanza cautelare di questo T.a.r. n. …./2011 - rubricano tre ordini di censure, le quali in sintesi affermano:
d) la violazione della citata ordinanza cautelare n. …./2011;
b2) la già denunciata specifica violazione della normativa di riferimento;
c2) la già denunciata illegittimità costituzionale dell'articolo 919, comma 3, del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66;
e) il diritto del ricorrente al risarcimento e/o all'indennizzo.
Relativamente alla censura sub a) non vi è più interesse del ricorrente, poiché l'Amministrazione - nell’eseguire col decreto n. …../III-7/2011 del 15 novembre 2001 la citata ordinanza cautelare n. …../2011 e nel confermare con esso la sospensione precauzionale contestata col ricorso introduttivo – ha nuovamente esternato le valutazioni alla base dell’atto impugnato. Sicché, sotto questo profilo, l'indagine va trasferita sul suddetto nuovo provvedimento n. …./III-7/2011 del 15 novembre 2001, delibando la censura sopra indicata sub d); che risulta infondata, come di seguito esposto.
1.1 – La testé richiamata ordinanza cautelare di questo T.a.r. n. …./2011 aveva rilevato, ai fini di un riesame, che nel decreto di sospensione precauzionale n. …/III-7/2011 del 30 marzo 2011 non erano previamente evidenziate valutazioni specifiche sul piano oggettivo e soggettivo.
In esecuzione dell'ordinanza l’Autorità emanante, col successivo decreto n. …./III-7/2011 del 15 novembre 2001 (nel confermare la sospensione precauzionale già disposta con il suddetto precedente decreto n. …/III-7/2011 del 30 marzo 2011), ha rilevato in motivazione:
- di avere ulteriormente acquisito le valutazioni del Capo di stato maggiore della Legione carabinieri Lazio circa l'opportunità che nei riguardi del ricorrente, allo scadere del quinquennio di sospensione precauzionale, venisse applicata una ulteriore sospensione dal servizio ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010;
- di avere comunicato al ricorrente l'avvio del nuovo procedimento teso al riesame della sua posizione di stato;
- di avere conseguentemente acquisito dal ricorrente le sue memorie.;
- di averle ritenute ininfluenti poiché, nella circostanza, la valutazione a cui l'Amministrazione era tenuta riguardava non già l'accertamento delle circostanze e dei fatti addebitati, il cui esame si svolge nell'ambito del pertinente procedimento penale e/o disciplinare, bensì l'incidenza delle suddette circostanze sull'ordinario svolgersi della cosa pubblica e sul dovere di salvaguardare il prestigio dell'Amministrazione;
- di aver tenuto presente le seguenti circostanze: 1) che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza l'istituto la sospensione dal servizio ha la precipua funzione di allontanare dal servizio il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare, in quanto la sua permanenza nell'Amministrazione potrebbe arrecare a quest’ultima pregiudizio al buon andamento e al prestigio; 2) che l'esigenza cautelare della sospensione è ricollegabile nella fattispecie alla pendenza di accuse particolarmente gravi e al conseguente pericolo derivante dal permanere del dipendente in servizio; 3) che il ricorrente, infatti, è sottoposto a procedimento di disciplinare per fatti di eccezionale gravità dai quali può derivare la perdita del grado e che pertanto il suo impiego in attività di istituto, stante la gravità delle imputazioni, risulta di pregiudizio al decoro e al prestigio dell'Amministrazione militare e di grave turbativa al servizio.
Questa motivazione espone adeguatamente le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a (ri)adottare la contestata sospensione precauzionale; sicché la ordinanza cautelare del T.a.r. appare correttamente eseguita, e risulta conseguentemente infondata la censura indicata sub d) nel precedente capo 1.0.
1.2.0 – Quelle ragioni esposte nel nuovo provvedimento n. …/III-7/2011 del 15 novembre 2001, peraltro, appaiono effettivamente sussistenti e adeguate a giustificare la sospensione precauzionale, sì che ne risulta pure l’inesistenza di tutti i restanti vizi denunciati: la deviata ed erronea applicazione della normativa di riferimento e la incostituzionalità della normativa applicata.
1.2.1 - Quanto alla censura di deviata ed erronea applicazione della normativa di riferimento il Collegio osserva - ferma restando la considerazione, correttamente espressa nell’impugnato decreto n. …./III-7/2011 del 15 novembre 2001, che la valutazione circa l'applicabilità della sospensione precauzionale riguardava non già l'accertamento in sé delle circostanze e dei fatti addebitati ma l'incidenza sul servizio in generale di quegli addebiti in fase di accertamento – che a fronte della circostanza, incontestata, dell’esistenza di accuse tuttora in fase di accertamento (e certamente gravi, specie se si consideri che esse riguardano un sottufficiale, di grado elevato, dell'Arma dei carabinieri) appare corretta l'applicazione del combinato disposto degli articoli 919, comma 3 lett. a), e 917, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 (combinato disposto in virtù del quale, scaduto il quinquennio della sospensione precauzionale facoltativa, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’Amministrazione può disporre la sospensione precauzionale durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato); e la valutazione, alla base dell’impugnato provvedimento, circa la eccezionale gravità degli addebiti e circa i conseguenti gravi effetti negativi sul servizio in generale, appare priva di gravi vizi logici o palesi carenze valutative.
Pertanto le impugnate determinazioni appaiono prive dei vizi in argomento.
1.2.2 - Quanto alla questione di legittimità costituzionale - secondo cui il citato articolo 919, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010 violerebbe gli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione nella parte in cui rimetterebbe alla sostanziale insindacabile discrezionalità dell'Amministrazione militare la facoltà di sospendere precauzionalmente dall'impiego il militare anche dopo la scadenza del termine di cinque anni, termine che sarebbe considerato dalla Corte costituzionale vera e propria clausola di garanzia sia per la sospensione precauzionale obbligatoria sia per la sospensione precauzionale facoltativa – quel dubbio di legittimità appare manifestamente infondato.
Infatti, come rilevato proprio dalla Corte costituzionale, quando la sospensione cautelare sia di applicazione discrezionale, nel senso che in tanto può essere adottata, in quanto l'autorità competente riscontri in concreto la sussistenza delle esigenze cautelari che la motivano, e può essere mantenuta solo fino a quando tali esigenze permangano, allora si deve escludere che sia costituzionalmente necessaria la determinazione di un limite massimo di durata, oltre il quale la misura non possa essere mantenuta, pur permanendo, in ipotesi, le esigenze cautelari (così la sentenza della Corte 23 ottobre-2 novembre 2000, n. 454; v. anche la sentenza 3 - 22 luglio 2003, n. 264).
2. - Il gravame, in conclusione, va respinto poiché:
- il ricorso introduttivo è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte infondato;
- i motivi aggiunti sono infondati;
- la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Peraltro il Collegio ravvisa nella fattispecie elementi (tra i quali il non ancora definitivo accertamento degli addebiti al ricorrente) tali da suggerire la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il gravame in epigrafe, così come precisato in motivazione al capo 2.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 febbraio 2012.
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
- Sospensione precauzionale dall’impiego per: "associazione per delinquere", "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuato", "concorso in abuso d'ufficio, continuato" e "concorso nel reato continuato di concussione".
1)- il Ministero della Difesa ha dichiarato cessata al 22 ottobre 2010 la sospensione precauzionale dall’impiego disposta con decreto del 6 giugno 2006 nei riguardi del ricorrente e sotto la stessa data ha disposto la sospensione dal servizio del predetto militare ai sensi del combinato disposto degli articoli 919, comma 3 lett. a), e 917, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010;
2)- Il ricorrente, Maresciallo aiutante ufficiale di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri, ha impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio gli atti specificati in epigrafe, concretanti:
- la cessazione della sospensione precauzionale dall’impiego disposta nei confronti del sottufficiale;
- la contestuale sospensione dal servizio ad altro titolo normativo, vale a dire ai sensi del combinato disposto degli articoli 919, comma 3 lett. a), e 917, comma 1, del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66, combinato disposto in virtù del quale, scaduto il quinquennio della sospensione precauzionale facoltativa, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’Amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, può disporre, previa contestazione degli addebiti, la sospensione precauzionale durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n..... omissis
contro
il Ministero della Difesa - Comando generale dell'Arma dei carabinieri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
del decreto n. …..-7/2011 del 30 marzo 2011, con il quale il Ministero della Difesa ha dichiarato cessata al 22 ottobre 2010 la sospensione precauzionale dall’impiego disposta con decreto n. 1073 del 6 giugno 2006 nei riguardi del ricorrente e sotto la stessa data ha disposto la sospensione dal servizio del predetto militare ai sensi del combinato disposto degli articoli 919, comma 3 lett. a), e 917, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010; nonché della proposta di sospensione dal servizio del Maresciallo OMISSIS formulata il 4.03.2011 dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri; nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi in parte qua gli atti di contestazione degli addebiti del 18 febbraio 2011 e del 18 marzo 2011, in relazione all’applicazione della sospensione dal servizio prevista dall’art. 919, comma 3 lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il cons. Giancarlo Luttazi;
Difese come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Il ricorrente, Maresciallo aiutante ufficiale di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri, ha impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio gli atti specificati in epigrafe, concretanti: la cessazione della sospensione precauzionale dall’impiego disposta nei confronti del sottufficiale; la contestuale sospensione dal servizio ad altro titolo normativo, vale a dire ai sensi del combinato disposto degli articoli 919, comma 3 lett. a), e 917, comma 1, del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66, combinato disposto in virtù del quale, scaduto il quinquennio della sospensione precauzionale facoltativa, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’Amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, può disporre, previa contestazione degli addebiti, la sospensione precauzionale durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado.
I motivi del ricorso introduttivo sono i seguenti:
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti – Violazione art. 919 del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66 - Errata e carente motivazione - Eccesso di potere per difetto del presupposto;
2) Eccesso di potere per sviamento - Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 919, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66 - Violazione dell'articolo 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
3) Violazione dell'articolo 27 della Costituzione - Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, vessatorietà;
4) Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 919, comma 3, del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66 con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una memoria.
2. - Con ordinanza n. …./2011 l’istanza cautelare in ricorso è stata accolta ai fini del riesame con la seguente motivazione: "atteso che il ricorso appare prima facie fondato dal momento che il provvedimento gravato non evidenzia le valutazioni specifiche sul piano oggettivo e soggettivo ai fini dell’adozione della sospensione precauzionale previste dalle norme ".
L’ordinanza ha altresì fissato la trattazione della causa nel merito alla pubblica udienza del 10 gennaio 2012.
Con decreto n. ….-7/2011 del 15 novembre 2001, in dichiarata esecuzione della citata ordinanza di sospensione n. …../2011, l’Amministrazione:
- ha sospeso, a decorrere dalla data della citata ordinanza cautelare n. …./2001, gli effetti del pure citato decreto n. …..-7/2011 del 30 marzo 2011, impugnato con il ricorso introduttivo;
- ha contestualmente ripristinato e confermato – con nuova motivazione – la sospensione dal servizio disposta con quel decreto n. ….-7/2011 del 30 marzo 2011.
Il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti il citato decreto n. …..-7/2011 del 15 novembre 2001 e la presupposta nota n. …./D-252-2002 del 19 settembre 2011 (recante la conferma, da parte del Capo di Stato maggiore della Legione carabinieri Lazio, delle valutazioni già precedentemente espresse con nota pari numero del 31 gennaio 2011 in merito all'opportunità della sospensione dal servizio disposta con l'atto impugnato dal ricorso introduttivo), rubricando le seguenti censure:
1) Nuova totale violazione dell'articolo 919, comma 3, del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66 - Violazione ed elusione dell'ordinanza di sospensiva n. …./2011 - Eccesso di potere per totale difetto di istruttoria, per l'assenza di motivazione, per illogicità, per vessatorietà, per difetto del presupposto - Eccesso di potere per sviamento - Violazione dell'articolo 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2) Domanda di condanna al risarcimento e/o all'indennizzo;
3) Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 919, comma 3, del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66 con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
3. - Nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2012 la trattazione della causa è stata rinviata.
Nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2012 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il gravame va respinto giacché:
- il ricorso introduttivo è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte infondato;
- i motivi aggiunti sono infondati;
- la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
1.0 – Il decreto n. ……-7/2011 del 30 marzo 2011, impugnato con il ricorso introduttivo, ha disposto:
- la cessazione di una sospensione precauzionale dall’impiego (precedentemente disposta, da ultimo, con decreto ministeriale n. …. /III-9/2006 del 6 giugno 2006 nei confronti del sottufficiale ricorrente perché imputato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Velletri per i delitti di "associazione per delinquere", "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuato", "concorso in abuso d'ufficio, continuato" e "concorso nel reato continuato di concussione");
- la contestuale sospensione dal servizio ad altro titolo, vale a dire ai sensi del combinato disposto degli articoli 919, comma 3 lett. a), e 917 comma 1, decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66, combinato disposto in virtù del quale, scaduto il quinquennio della sospensione precauzionale facoltativa, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’Amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, può disporre, previa contestazione degli addebiti, la sospensione precauzionale durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado.
Il ricorso introduttivo rubrica quattro ordini di censure, le quali in sintesi affermano:
a) la mancata chiara esternazione delle valutazioni alla base dell’atto impugnato;
b1) la specifica violazione della normativa di riferimento;
c1) la illegittimità costituzionale dell'articolo 919, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010.
I motivi aggiunti - proposti in esito alla applicazione data dall'Amministrazione (con il decreto n. …./III-7/2011 del 15 novembre 2001) alla ordinanza cautelare di questo T.a.r. n. …./2011 - rubricano tre ordini di censure, le quali in sintesi affermano:
d) la violazione della citata ordinanza cautelare n. …./2011;
b2) la già denunciata specifica violazione della normativa di riferimento;
c2) la già denunciata illegittimità costituzionale dell'articolo 919, comma 3, del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66;
e) il diritto del ricorrente al risarcimento e/o all'indennizzo.
Relativamente alla censura sub a) non vi è più interesse del ricorrente, poiché l'Amministrazione - nell’eseguire col decreto n. …../III-7/2011 del 15 novembre 2001 la citata ordinanza cautelare n. …../2011 e nel confermare con esso la sospensione precauzionale contestata col ricorso introduttivo – ha nuovamente esternato le valutazioni alla base dell’atto impugnato. Sicché, sotto questo profilo, l'indagine va trasferita sul suddetto nuovo provvedimento n. …./III-7/2011 del 15 novembre 2001, delibando la censura sopra indicata sub d); che risulta infondata, come di seguito esposto.
1.1 – La testé richiamata ordinanza cautelare di questo T.a.r. n. …./2011 aveva rilevato, ai fini di un riesame, che nel decreto di sospensione precauzionale n. …/III-7/2011 del 30 marzo 2011 non erano previamente evidenziate valutazioni specifiche sul piano oggettivo e soggettivo.
In esecuzione dell'ordinanza l’Autorità emanante, col successivo decreto n. …./III-7/2011 del 15 novembre 2001 (nel confermare la sospensione precauzionale già disposta con il suddetto precedente decreto n. …/III-7/2011 del 30 marzo 2011), ha rilevato in motivazione:
- di avere ulteriormente acquisito le valutazioni del Capo di stato maggiore della Legione carabinieri Lazio circa l'opportunità che nei riguardi del ricorrente, allo scadere del quinquennio di sospensione precauzionale, venisse applicata una ulteriore sospensione dal servizio ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010;
- di avere comunicato al ricorrente l'avvio del nuovo procedimento teso al riesame della sua posizione di stato;
- di avere conseguentemente acquisito dal ricorrente le sue memorie.;
- di averle ritenute ininfluenti poiché, nella circostanza, la valutazione a cui l'Amministrazione era tenuta riguardava non già l'accertamento delle circostanze e dei fatti addebitati, il cui esame si svolge nell'ambito del pertinente procedimento penale e/o disciplinare, bensì l'incidenza delle suddette circostanze sull'ordinario svolgersi della cosa pubblica e sul dovere di salvaguardare il prestigio dell'Amministrazione;
- di aver tenuto presente le seguenti circostanze: 1) che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza l'istituto la sospensione dal servizio ha la precipua funzione di allontanare dal servizio il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare, in quanto la sua permanenza nell'Amministrazione potrebbe arrecare a quest’ultima pregiudizio al buon andamento e al prestigio; 2) che l'esigenza cautelare della sospensione è ricollegabile nella fattispecie alla pendenza di accuse particolarmente gravi e al conseguente pericolo derivante dal permanere del dipendente in servizio; 3) che il ricorrente, infatti, è sottoposto a procedimento di disciplinare per fatti di eccezionale gravità dai quali può derivare la perdita del grado e che pertanto il suo impiego in attività di istituto, stante la gravità delle imputazioni, risulta di pregiudizio al decoro e al prestigio dell'Amministrazione militare e di grave turbativa al servizio.
Questa motivazione espone adeguatamente le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a (ri)adottare la contestata sospensione precauzionale; sicché la ordinanza cautelare del T.a.r. appare correttamente eseguita, e risulta conseguentemente infondata la censura indicata sub d) nel precedente capo 1.0.
1.2.0 – Quelle ragioni esposte nel nuovo provvedimento n. …/III-7/2011 del 15 novembre 2001, peraltro, appaiono effettivamente sussistenti e adeguate a giustificare la sospensione precauzionale, sì che ne risulta pure l’inesistenza di tutti i restanti vizi denunciati: la deviata ed erronea applicazione della normativa di riferimento e la incostituzionalità della normativa applicata.
1.2.1 - Quanto alla censura di deviata ed erronea applicazione della normativa di riferimento il Collegio osserva - ferma restando la considerazione, correttamente espressa nell’impugnato decreto n. …./III-7/2011 del 15 novembre 2001, che la valutazione circa l'applicabilità della sospensione precauzionale riguardava non già l'accertamento in sé delle circostanze e dei fatti addebitati ma l'incidenza sul servizio in generale di quegli addebiti in fase di accertamento – che a fronte della circostanza, incontestata, dell’esistenza di accuse tuttora in fase di accertamento (e certamente gravi, specie se si consideri che esse riguardano un sottufficiale, di grado elevato, dell'Arma dei carabinieri) appare corretta l'applicazione del combinato disposto degli articoli 919, comma 3 lett. a), e 917, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 (combinato disposto in virtù del quale, scaduto il quinquennio della sospensione precauzionale facoltativa, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’Amministrazione può disporre la sospensione precauzionale durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato); e la valutazione, alla base dell’impugnato provvedimento, circa la eccezionale gravità degli addebiti e circa i conseguenti gravi effetti negativi sul servizio in generale, appare priva di gravi vizi logici o palesi carenze valutative.
Pertanto le impugnate determinazioni appaiono prive dei vizi in argomento.
1.2.2 - Quanto alla questione di legittimità costituzionale - secondo cui il citato articolo 919, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010 violerebbe gli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione nella parte in cui rimetterebbe alla sostanziale insindacabile discrezionalità dell'Amministrazione militare la facoltà di sospendere precauzionalmente dall'impiego il militare anche dopo la scadenza del termine di cinque anni, termine che sarebbe considerato dalla Corte costituzionale vera e propria clausola di garanzia sia per la sospensione precauzionale obbligatoria sia per la sospensione precauzionale facoltativa – quel dubbio di legittimità appare manifestamente infondato.
Infatti, come rilevato proprio dalla Corte costituzionale, quando la sospensione cautelare sia di applicazione discrezionale, nel senso che in tanto può essere adottata, in quanto l'autorità competente riscontri in concreto la sussistenza delle esigenze cautelari che la motivano, e può essere mantenuta solo fino a quando tali esigenze permangano, allora si deve escludere che sia costituzionalmente necessaria la determinazione di un limite massimo di durata, oltre il quale la misura non possa essere mantenuta, pur permanendo, in ipotesi, le esigenze cautelari (così la sentenza della Corte 23 ottobre-2 novembre 2000, n. 454; v. anche la sentenza 3 - 22 luglio 2003, n. 264).
2. - Il gravame, in conclusione, va respinto poiché:
- il ricorso introduttivo è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte infondato;
- i motivi aggiunti sono infondati;
- la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Peraltro il Collegio ravvisa nella fattispecie elementi (tra i quali il non ancora definitivo accertamento degli addebiti al ricorrente) tali da suggerire la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il gravame in epigrafe, così come precisato in motivazione al capo 2.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 febbraio 2012.
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
-
- Altruista
- Messaggi: 137
- Iscritto il: sab giu 02, 2012 3:20 pm
Re: sospensione cautelare dal servizio
Messaggio da imparziale »
Bravo Panorama,hai fatto bene a rifrescare la memoria a quei colleghi che sfortunatamente si trovano in questa situazione- Che dopo la scadenza del quinquienno ,si può essere nuovamente sospesi-Per i militari e comparto sicurezza ad ordinamento militare e proprio previsto dal regolamento militare nr.66 /2010.Mentre per le forze di polizia ad ordinamento civile non vi e norma che lo prevede,ma lo stesso il Ministero dell'Interno in alcuni casi particolari mette atto la seconda sospensione- Spesso quando il dipendente sospeso,in tale situazione commette altro reato anche di lieve entità-
Re: sospensione cautelare dal servizio
Lo messa esposta per evitare che alcuni dicono cose non vere.
Nel forum Polizia, oggi, ne ho messa una sulla destituzione di un loro collega e parla anche della Difesa Tecnica ed altro.
ciao
Nel forum Polizia, oggi, ne ho messa una sulla destituzione di un loro collega e parla anche della Difesa Tecnica ed altro.
ciao
Re: sospensione cautelare dal servizio
il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego emesso nei suoi confronti ai sensi degli art. 919, terzo comma, lett. a) e 917, primo comma, del D. L.vo n. 66 del 2010;
L'interessato sosteneva, in buona sostanza, l’inapplicabilità al caso in esame della nuova disciplina della sospensione precauzionale così come fissata dal nuovo codice dell’ordinamento militare, bensì la disciplina previgente che limita a 5 anni il periodo massimo di sospensione in pendenza di un procedimento penale non ancora definitiva con sentenza irrevocabile;
Il Tar Lazio ha detto:
il primo provvedimento di sospensione dal servizio del ricorrente, non impugnato dal ricorrente, era stato adottato ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge 1168 del 1961, la quale non prevedeva il periodo massimo di sospensione non superiore a cinque anni, qualora fosse ancora pendente un procedimento penale;
Considerato, peraltro, che nelle more la suddetta legge è stata abrogata a seguito della entrata in vigore del D. L.vo n. 66 del 2010, il quale, all’art. 919, terzo comma, consente all’Amministrazione di disporre la sospensione dal servizio del graduato sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di eccezionale gravità;
Ricorso perso.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 10479/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05531/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5531 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Donata Giorgia Cappelluto, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego, emesso nei confronti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego emesso nei suoi confronti ai sensi degli art. 919, terzo comma, lett. a) e 917, primo comma, del D. L.vo n. 66 del 2010;
Considerato che il ricorrente, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, contesta il gravato provvedimento deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo, in buona sostanza, l’inapplicabilità al caso in esame della nuova disciplina della sospensione precauzionale così come fissata dal nuovo codice dell’ordinamento militare, bensì la disciplina previgente che limita a cinque anni il periodo massimo di sospensione in pendenza di un procedimento penale non ancora definitiva con sentenza irrevocabile;
Considerato che l’assunto del ricorrente non appare condivisibile, atteso che il primo provvedimento di sospensione dal servizio del ricorrente, non impugnato dal ricorrente, era stato adottato ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge 1168 del 1961, la quale non prevedeva il periodo massimo di sospensione non superiore a cinque anni, qualora fosse ancora pendente un procedimento penale;
Considerato, peraltro, che nelle more la suddetta legge è stata abrogata a seguito della entrata in vigore del D. L.vo n. 66 del 2010, il quale, all’art. 919, terzo comma, consente all’Amministrazione di disporre la sospensione dal servizio del graduato sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di eccezionale gravità;
Considerato che anche la censura con la quale si lamenta la mancata indicazione nel provvedimento impugnato dei termini per la difesa del ricorrente non si appalesa fondata, atteso che in calce al suddetto provvedimento sono stati espressamente indicati sia i termini di legge che l’Autorità a cui è possibile ricorrere;
Considerato, infine, che anche la doglianza circa una carenza motivazionale del gravato provvedimento non è fondata, atteso che lo stesso appare sufficientemente motivato con il richiamo all’atto di contestazione degli addebiti debitamente notificato al ricorrente e sulla circostanza della pendenza presso la Corte di Appello di Bologna del procedimento penale a carico dello stesso;
Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012
L'interessato sosteneva, in buona sostanza, l’inapplicabilità al caso in esame della nuova disciplina della sospensione precauzionale così come fissata dal nuovo codice dell’ordinamento militare, bensì la disciplina previgente che limita a 5 anni il periodo massimo di sospensione in pendenza di un procedimento penale non ancora definitiva con sentenza irrevocabile;
Il Tar Lazio ha detto:
il primo provvedimento di sospensione dal servizio del ricorrente, non impugnato dal ricorrente, era stato adottato ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge 1168 del 1961, la quale non prevedeva il periodo massimo di sospensione non superiore a cinque anni, qualora fosse ancora pendente un procedimento penale;
Considerato, peraltro, che nelle more la suddetta legge è stata abrogata a seguito della entrata in vigore del D. L.vo n. 66 del 2010, il quale, all’art. 919, terzo comma, consente all’Amministrazione di disporre la sospensione dal servizio del graduato sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di eccezionale gravità;
Ricorso perso.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 10479/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05531/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5531 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Donata Giorgia Cappelluto, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego, emesso nei confronti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego emesso nei suoi confronti ai sensi degli art. 919, terzo comma, lett. a) e 917, primo comma, del D. L.vo n. 66 del 2010;
Considerato che il ricorrente, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, contesta il gravato provvedimento deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo, in buona sostanza, l’inapplicabilità al caso in esame della nuova disciplina della sospensione precauzionale così come fissata dal nuovo codice dell’ordinamento militare, bensì la disciplina previgente che limita a cinque anni il periodo massimo di sospensione in pendenza di un procedimento penale non ancora definitiva con sentenza irrevocabile;
Considerato che l’assunto del ricorrente non appare condivisibile, atteso che il primo provvedimento di sospensione dal servizio del ricorrente, non impugnato dal ricorrente, era stato adottato ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge 1168 del 1961, la quale non prevedeva il periodo massimo di sospensione non superiore a cinque anni, qualora fosse ancora pendente un procedimento penale;
Considerato, peraltro, che nelle more la suddetta legge è stata abrogata a seguito della entrata in vigore del D. L.vo n. 66 del 2010, il quale, all’art. 919, terzo comma, consente all’Amministrazione di disporre la sospensione dal servizio del graduato sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di eccezionale gravità;
Considerato che anche la censura con la quale si lamenta la mancata indicazione nel provvedimento impugnato dei termini per la difesa del ricorrente non si appalesa fondata, atteso che in calce al suddetto provvedimento sono stati espressamente indicati sia i termini di legge che l’Autorità a cui è possibile ricorrere;
Considerato, infine, che anche la doglianza circa una carenza motivazionale del gravato provvedimento non è fondata, atteso che lo stesso appare sufficientemente motivato con il richiamo all’atto di contestazione degli addebiti debitamente notificato al ricorrente e sulla circostanza della pendenza presso la Corte di Appello di Bologna del procedimento penale a carico dello stesso;
Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012
Re: sospensione cautelare dal servizio
Questa sentenza del Tar Sardegna riguarda la sospensione disciplinare dall'impiego a seguito di incidente stradale
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il Tar ha precisato alcune cose giuste e che io condivido pienamente, eccone alcune:
1) - i fatti oggetto della sanzione disciplinare non sono attinenti né riferibili all'attività di servizio;
2) - i fatti si sono verificati mentre il ricorrente si trovava in viaggio con la propria famiglia e non durante l’attività lavorativa;
3) - dall’analisi compiuta emergeva effettivamente l’insussistenza di correlazione fra condotta e sfera lavorativa;
4) - -la colpa attribuita al ricorrente per l'incidente automobilistico non ha determinato una lesione al prestigio della forza armata d'appartenenza ed in particolare una violazione del Regolamento militare;
5) - -la sanzione irrogata, con riferimento all’art. 36 del DPR 545 del 18.7.1986 (che descrive il “contegno del militare” che in generale è tenuto ad assumere, rispettando una serie di indicazioni contenute nella norma), non è pertinente per rendere rilevante la condotta colposa automobilistica;
Ricorso Accolto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
28/01/2013 201300067 Sentenza 1
N. 00067/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2010, proposto da:
M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pala, con domicilio eletto presso avv. Stefano Piras in Cagliari, via Garibaldi N.18;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale Personale Militare, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa n. …./3-9/2010 del 9 maggio 2010, notificato al ricorrente il 7.06.2010 con il quale è stata disposta la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi due del ricorrente;
- nonchè di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ai provvedimenti su richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Mario Tambasco, in sostituzione dell'avv. Paola Pala, per il ricorrente e l'avv.to dello Stato Annabella Risi per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso consegnato per la notifica il 29 luglio 2010 e depositato il 15/10 il ricorrente ha impugnato il decreto di sospensione disciplinare dall'impiego per due mesi, formulando le seguenti censure:
1) violazione dell'articolo 66 della legge 599 del 31/7/1954 - incompetenza del direttore generale - titolarità del potere sanzionatorio in capo all'autorità che ha disposto l'inchiesta formale;
2) eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione-omessa autonoma valutazione della rilevanza dei fatti - insussistenza di inadempienze di carattere disciplinare in relazione agli articoli 9, 10 e 36 del regolamento di disciplina militare d.p.r. 545 del 18/7/1986 - approfondito esame compiuto dall'ufficiale inquirente - mancata manifestazione delle ragioni di dissenso da parte del direttore generale
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura chiedendo il rigetto del ricorso
All’udienza del 9 gennaio 2013 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
Con sentenza del Tribunale di Nuoro depositata il 16 gennaio 2009 il ricorrente è stato condannato per “omicidio colposo”, a seguito di incidente automobilistico avvenuto il ....8.2005 (con morte dell’altro conducente a distanza di alcuni mesi, il ......2005), a quattro mesi di reclusione (pena sospesa) e a tre mesi di sospensione della patente.
A seguito della conoscenza della sentenza il Comando di La Spezia ordinava l'inchiesta disciplinare l'8 settembre 2009.
Con approfondita relazione dell'ufficiale inquirente del 9 novembre 2009 è stata espletata una specifica e dettagliata valutazione dei fatti, proponendo l'archiviazione (inapplicabilità di sanzioni per insussistenza di correlazioni con il rapporto lavorativo).
Anche il Comando concordava con la proposta di archiviazione (cfr. nota del 7 dicembre 2009).
Di diverso avviso, in sede di elaborazione del provvedimento finale, è stato invece il vicedirettore del Ministero, il quale ha ritenuto con il provvedimento impugnato del 19 maggio 2010 di irrogare al ricorrente la sanzione “di stato” di due mesi di “sospensione dal servizio”, senza peraltro compiere una particolare valutazione autonoma dei fatti, apponendo una generica motivazione di lesione del giuramento prestato e delle regole di convivenza.
Il Collegio ritiene che:
-i fatti oggetto della sanzione disciplinare non sono attinenti né riferibili all'attività di servizio;
-i fatti si sono verificati mentre il ricorrente si trovava in viaggio con la propria famiglia e non durante l’attività lavorativa;
-i fatti sono stati oggetto di approfondita valutazione da parte dell’ufficiale inquirente (con la proposta di archiviazione);
-dall’analisi compiuta emergeva effettivamente l’insussistenza di correlazione fra condotta e sfera lavorativa;
-la colpa attribuita al ricorrente per l'incidente automobilistico non ha determinato una lesione al prestigio della forza armata d'appartenenza ed in particolare una violazione del Regolamento militare;
-la sanzione irrogata, con riferimento all’art. 36 del DPR 545 del 18.7.1986 (che descrive il “contegno del militare” che in generale è tenuto ad assumere, rispettando una serie di indicazioni contenute nella norma), non è pertinente per rendere rilevante la condotta colposa automobilistica;
-in sintesi, in sede di assunzione del provvedimento finale, manca un giudizio di effettiva e concreta “incidenza” dei fatti (inosservanza di uno stop, ad un incrocio , nella conduzione dell’auto privata) sui doveri propri del rapporto di impiego.
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero al pagamento di euro 2.500 in favore del ricorrente oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2013
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il Tar ha precisato alcune cose giuste e che io condivido pienamente, eccone alcune:
1) - i fatti oggetto della sanzione disciplinare non sono attinenti né riferibili all'attività di servizio;
2) - i fatti si sono verificati mentre il ricorrente si trovava in viaggio con la propria famiglia e non durante l’attività lavorativa;
3) - dall’analisi compiuta emergeva effettivamente l’insussistenza di correlazione fra condotta e sfera lavorativa;
4) - -la colpa attribuita al ricorrente per l'incidente automobilistico non ha determinato una lesione al prestigio della forza armata d'appartenenza ed in particolare una violazione del Regolamento militare;
5) - -la sanzione irrogata, con riferimento all’art. 36 del DPR 545 del 18.7.1986 (che descrive il “contegno del militare” che in generale è tenuto ad assumere, rispettando una serie di indicazioni contenute nella norma), non è pertinente per rendere rilevante la condotta colposa automobilistica;
Ricorso Accolto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
28/01/2013 201300067 Sentenza 1
N. 00067/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2010, proposto da:
M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pala, con domicilio eletto presso avv. Stefano Piras in Cagliari, via Garibaldi N.18;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale Personale Militare, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa n. …./3-9/2010 del 9 maggio 2010, notificato al ricorrente il 7.06.2010 con il quale è stata disposta la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi due del ricorrente;
- nonchè di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ai provvedimenti su richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Mario Tambasco, in sostituzione dell'avv. Paola Pala, per il ricorrente e l'avv.to dello Stato Annabella Risi per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso consegnato per la notifica il 29 luglio 2010 e depositato il 15/10 il ricorrente ha impugnato il decreto di sospensione disciplinare dall'impiego per due mesi, formulando le seguenti censure:
1) violazione dell'articolo 66 della legge 599 del 31/7/1954 - incompetenza del direttore generale - titolarità del potere sanzionatorio in capo all'autorità che ha disposto l'inchiesta formale;
2) eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione-omessa autonoma valutazione della rilevanza dei fatti - insussistenza di inadempienze di carattere disciplinare in relazione agli articoli 9, 10 e 36 del regolamento di disciplina militare d.p.r. 545 del 18/7/1986 - approfondito esame compiuto dall'ufficiale inquirente - mancata manifestazione delle ragioni di dissenso da parte del direttore generale
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura chiedendo il rigetto del ricorso
All’udienza del 9 gennaio 2013 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
Con sentenza del Tribunale di Nuoro depositata il 16 gennaio 2009 il ricorrente è stato condannato per “omicidio colposo”, a seguito di incidente automobilistico avvenuto il ....8.2005 (con morte dell’altro conducente a distanza di alcuni mesi, il ......2005), a quattro mesi di reclusione (pena sospesa) e a tre mesi di sospensione della patente.
A seguito della conoscenza della sentenza il Comando di La Spezia ordinava l'inchiesta disciplinare l'8 settembre 2009.
Con approfondita relazione dell'ufficiale inquirente del 9 novembre 2009 è stata espletata una specifica e dettagliata valutazione dei fatti, proponendo l'archiviazione (inapplicabilità di sanzioni per insussistenza di correlazioni con il rapporto lavorativo).
Anche il Comando concordava con la proposta di archiviazione (cfr. nota del 7 dicembre 2009).
Di diverso avviso, in sede di elaborazione del provvedimento finale, è stato invece il vicedirettore del Ministero, il quale ha ritenuto con il provvedimento impugnato del 19 maggio 2010 di irrogare al ricorrente la sanzione “di stato” di due mesi di “sospensione dal servizio”, senza peraltro compiere una particolare valutazione autonoma dei fatti, apponendo una generica motivazione di lesione del giuramento prestato e delle regole di convivenza.
Il Collegio ritiene che:
-i fatti oggetto della sanzione disciplinare non sono attinenti né riferibili all'attività di servizio;
-i fatti si sono verificati mentre il ricorrente si trovava in viaggio con la propria famiglia e non durante l’attività lavorativa;
-i fatti sono stati oggetto di approfondita valutazione da parte dell’ufficiale inquirente (con la proposta di archiviazione);
-dall’analisi compiuta emergeva effettivamente l’insussistenza di correlazione fra condotta e sfera lavorativa;
-la colpa attribuita al ricorrente per l'incidente automobilistico non ha determinato una lesione al prestigio della forza armata d'appartenenza ed in particolare una violazione del Regolamento militare;
-la sanzione irrogata, con riferimento all’art. 36 del DPR 545 del 18.7.1986 (che descrive il “contegno del militare” che in generale è tenuto ad assumere, rispettando una serie di indicazioni contenute nella norma), non è pertinente per rendere rilevante la condotta colposa automobilistica;
-in sintesi, in sede di assunzione del provvedimento finale, manca un giudizio di effettiva e concreta “incidenza” dei fatti (inosservanza di uno stop, ad un incrocio , nella conduzione dell’auto privata) sui doveri propri del rapporto di impiego.
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero al pagamento di euro 2.500 in favore del ricorrente oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2013
Re: sospensione cautelare dal servizio
Messaggio da vorreisapere »
ciao scusa se mi intrometto nella questione.La sospensione dal servizio avviene qualora ce' un rinvio a giudizio non vine stabilita' per la condanna.Il massimo della sospensione sono 5 anni se nel frattempo non hai terminato i 3 gradi di giudizio vrrai riammsso in servizio.Tieni prsente che se la condanna non supera i 3 anni l'la commission di disciplina non puo' congdarti anche se faranno di tutto per farlo.Quello che e' importante e che nella condanna non ti aplicano l'interdizione dai publici uffici con questa pena accessoria sara' difficile.Io conosco dei colleghi che hanno una pena di 28 mesi per concussione e sono in servizio,li conosco personalmente conosco la loro vicenda in fondo.Perche' tini presente che se la pena non supera i 3 anni la penae e' condizionale,percio' non mollare se la commission di disciplina stabilisc la perdita dl grado in questo caso ce' il congedo,ma tu non frmarti fai ricorso,magari ci vorra' del tempo,ma in base alla lgge non possono congedarti con una pna inferiore ai 3 anni.Ciao e in bocca al lupo
Re: sospensione cautelare dal servizio
sospensione disciplinare dal servizio di mesi uno.
1) - In data 23.3.2005, al termine di una esercitazione militare, il ricorrente ha partecipato ad un incontro conviviale con i commilitoni, utilizzando altresì un automezzo militare per recarsi nell’abitato di Martina Franca per ritirare e trasportare generi alimentari finalizzati alla consumazione dell’evento conviviale di cui sopra, consistente in sostanza in una grigliata, comunque autorizzata e consentita dagli ufficiali presenti i quali pure partecipavano all’incontro conviviale di che trattasi.
2) - Da tale vicenda è scaturita la contestazione disciplinare nei termini sopra evidenziati.
3) - Ciò premesso, in disparte l’intervenuta assoluzione perché il fatto non sussiste di cui alla citata sentenza del Tribunale penale di Taranto, dalla documentazione in atti emerge che l’incontro conviviale di che trattasi, pur non essendo formalmente autorizzato dal Comando, era stato tuttavia autorizzato e consentito dagli ufficiali presenti.
4) - Il ricorrente, prosciolto dagli addebiti disciplinari riguardanti la partecipazione alla grigliata, è stato tuttavia sanzionato disciplinarmente per l’uso indebito del mezzo militare, sanzione oggetto del ricorso in esame.
Ricorso Accolto.
Auguri al collega.
Mi chiedo: ma il comandante non poteva prendere pure parte alla grigliata??
Il resto potete leggerlo direttamente qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
30/01/2013 201300112 Sentenza 2
N. 00112/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01560/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso Marco Palieri in Bari, c/o Avv.F.Paparella via Venezia, 14;
contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale Personale Militare - Ministero Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del decreto prot. n. dpgm/iii/9/^/4^/a.m., d.m. n. 0142/iii/-9/2006 del 28 aprile 2006, notificato il 7 giugno 2006, con cui il direttore generale per il personale militare del ministero della difesa ha comminato al ricorrente la sanzione di stato della sospensione disciplinare dal servizio di mesi uno, e di ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, con particolare riferimento a quelli ivi richiamati, come ad esempio, la proposta dell'ufficiale inquirente.
visti i motivi aggiunti con istanza cautelare d'urgenza depositati il 24 luglio 2008;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame OMISSIS, aviere capo presso il OMISSIS, battaglione protettore delle forze, dell’aeronautica militare, impugna il provvedimento di cui in epigrafe con cui gli è stata inflitta la sanzione di stato della sospensione dal servizio per mesi uno.
Deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione degli artt. 26 e 30 del d.lgs. 196/2005. Violazione degli artt. 4,5,14,25,42,56 ss. del d.p.r. 545/1986. Violazione degli artt. 4, 13, 14 l. 382/1978. Violazione del D.M. 15 settembre 1955. Violazione degli artt. 21 e 63 della l. 599/1954. Violazione art. 97 Cost. Violazione art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
In data 8.11.2007 il ricorrente ha proposto istanza cautelare in relazione al pregiudizio rinveniente dalla intervenuta esclusione dello stesso dalla partecipazione al concorso interno per esami a 350 posti per l’ammissione al dodicesimo corso sergenti, esclusione supportata dalla sanzione disciplinare oggetto del ricorso in esame.
Con ordinanza di questo Tribunale 1066/2007 del 24.11.2007, confermata dal Consiglio di Stato sez. IV con ordinanza 1335/08 del 12.3.08, l’istanza cautelare di che trattasi è stata respinta.
In data 24.7.2008 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti riproponendo istanza cautelare, sia in relazione all’intervenuta sentenza del Tribunale penale di Taranto n. 591/07 del 25.3.2008, divenuta irrevocabile, con cui il ricorrente è stato assolto dal reato ascrittogli (inerente alla vicenda disciplinare per cui è causa), con la formula del perché il fatto non sussiste; sia in relazione alla pubblicazione del bando per l’ammissione al tredicesimo corso sergenti, atteso che la sanzione disciplinare irrogata gli avrebbe precluso la partecipazione.
L’istanza cautelare di che trattasi è stata accolta dapprima con decreto presidenziale 391/08 del 24.7.2008 e, quindi, con ordinanza di questo Tribunale n. 453/2008.
All’udienza del 13 dicembre 20123 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso principale è fondato e meritevole di accoglimento.
Appare necessario premettere una breve ricostruzione in fatto della vicenda per cui è causa.
In data 23.3.2005, al termine di una esercitazione militare, il ricorrente ha partecipato ad un incontro conviviale con i commilitoni, utilizzando altresì un automezzo militare per recarsi nell’abitato di Martina Franca per ritirare e trasportare generi alimentari finalizzati alla consumazione dell’evento conviviale di cui sopra, consistente in sostanza in una grigliata, comunque autorizzata e consentita dagli ufficiali presenti i quali pure partecipavano all’incontro conviviale di che trattasi.
Da tale vicenda è scaturita la contestazione disciplinare nei termini sopra evidenziati.
Ciò premesso, in disparte l’intervenuta assoluzione perché il fatto non sussiste di cui alla citata sentenza del Tribunale penale di Taranto, dalla documentazione in atti emerge che l’incontro conviviale di che trattasi, pur non essendo formalmente autorizzato dal Comando, era stato tuttavia autorizzato e consentito dagli ufficiali presenti.
Il ricorrente, prosciolto dagli addebiti disciplinari riguardanti la partecipazione alla grigliata, è stato tuttavia sanzionato disciplinarmente per l’uso indebito del mezzo militare, sanzione oggetto del ricorso in esame.
Alla stregua di quanto sopra risulta fondato il primo motivo di censura, nella parte in cui deduce eccesso di potere sotto vari profili, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia.
Ed invero, l’uso del mezzo militare, comunque consentito dagli ufficiali presenti, risulta inscindibilmente e funzionalmente connesso, per rapporto di strumentalità, con l’incontro conviviale in sé considerato, apparendo effettivamente contraddittoria l’irrogazione della sanzione disciplinare di stato solo relativamente all’uso del mezzo, viceversa necessario all’acquisto dei generi alimentari utilizzati per l’incontro conviviale.
Stante l’autorizzazione degli ufficiali presenti, ancorché non equiparabile a quella del Comandante di cui all’art. 42 d.p.r. 545/86, non può infatti ritenersi che il comportamento posto in essere possa denotare scarso senso di responsabilità o incompatibilità con lo stato di militare.
Il ricorso principale va dunque accolto.
Sono viceversa inammissibili i motivi aggiunti proposti dal ricorrente in data 8.11.2007 e 24.11.2008, per evidente difetto dei relativi presupposti processuali, atteso che non attengono all’impugnazione di alcun provvedimento ulteriore, né contengono profili di censura nuovi rispetto a quelli già dedotti nel ricorso principale.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Dichiara inammissibili i motivi aggiunti proposti dal ricorrente in data 8.11.2007 e 24.11.2008.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2013
1) - In data 23.3.2005, al termine di una esercitazione militare, il ricorrente ha partecipato ad un incontro conviviale con i commilitoni, utilizzando altresì un automezzo militare per recarsi nell’abitato di Martina Franca per ritirare e trasportare generi alimentari finalizzati alla consumazione dell’evento conviviale di cui sopra, consistente in sostanza in una grigliata, comunque autorizzata e consentita dagli ufficiali presenti i quali pure partecipavano all’incontro conviviale di che trattasi.
2) - Da tale vicenda è scaturita la contestazione disciplinare nei termini sopra evidenziati.
3) - Ciò premesso, in disparte l’intervenuta assoluzione perché il fatto non sussiste di cui alla citata sentenza del Tribunale penale di Taranto, dalla documentazione in atti emerge che l’incontro conviviale di che trattasi, pur non essendo formalmente autorizzato dal Comando, era stato tuttavia autorizzato e consentito dagli ufficiali presenti.
4) - Il ricorrente, prosciolto dagli addebiti disciplinari riguardanti la partecipazione alla grigliata, è stato tuttavia sanzionato disciplinarmente per l’uso indebito del mezzo militare, sanzione oggetto del ricorso in esame.
Ricorso Accolto.
Auguri al collega.
Mi chiedo: ma il comandante non poteva prendere pure parte alla grigliata??
Il resto potete leggerlo direttamente qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
30/01/2013 201300112 Sentenza 2
N. 00112/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01560/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso Marco Palieri in Bari, c/o Avv.F.Paparella via Venezia, 14;
contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale Personale Militare - Ministero Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del decreto prot. n. dpgm/iii/9/^/4^/a.m., d.m. n. 0142/iii/-9/2006 del 28 aprile 2006, notificato il 7 giugno 2006, con cui il direttore generale per il personale militare del ministero della difesa ha comminato al ricorrente la sanzione di stato della sospensione disciplinare dal servizio di mesi uno, e di ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, con particolare riferimento a quelli ivi richiamati, come ad esempio, la proposta dell'ufficiale inquirente.
visti i motivi aggiunti con istanza cautelare d'urgenza depositati il 24 luglio 2008;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame OMISSIS, aviere capo presso il OMISSIS, battaglione protettore delle forze, dell’aeronautica militare, impugna il provvedimento di cui in epigrafe con cui gli è stata inflitta la sanzione di stato della sospensione dal servizio per mesi uno.
Deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione degli artt. 26 e 30 del d.lgs. 196/2005. Violazione degli artt. 4,5,14,25,42,56 ss. del d.p.r. 545/1986. Violazione degli artt. 4, 13, 14 l. 382/1978. Violazione del D.M. 15 settembre 1955. Violazione degli artt. 21 e 63 della l. 599/1954. Violazione art. 97 Cost. Violazione art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
In data 8.11.2007 il ricorrente ha proposto istanza cautelare in relazione al pregiudizio rinveniente dalla intervenuta esclusione dello stesso dalla partecipazione al concorso interno per esami a 350 posti per l’ammissione al dodicesimo corso sergenti, esclusione supportata dalla sanzione disciplinare oggetto del ricorso in esame.
Con ordinanza di questo Tribunale 1066/2007 del 24.11.2007, confermata dal Consiglio di Stato sez. IV con ordinanza 1335/08 del 12.3.08, l’istanza cautelare di che trattasi è stata respinta.
In data 24.7.2008 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti riproponendo istanza cautelare, sia in relazione all’intervenuta sentenza del Tribunale penale di Taranto n. 591/07 del 25.3.2008, divenuta irrevocabile, con cui il ricorrente è stato assolto dal reato ascrittogli (inerente alla vicenda disciplinare per cui è causa), con la formula del perché il fatto non sussiste; sia in relazione alla pubblicazione del bando per l’ammissione al tredicesimo corso sergenti, atteso che la sanzione disciplinare irrogata gli avrebbe precluso la partecipazione.
L’istanza cautelare di che trattasi è stata accolta dapprima con decreto presidenziale 391/08 del 24.7.2008 e, quindi, con ordinanza di questo Tribunale n. 453/2008.
All’udienza del 13 dicembre 20123 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso principale è fondato e meritevole di accoglimento.
Appare necessario premettere una breve ricostruzione in fatto della vicenda per cui è causa.
In data 23.3.2005, al termine di una esercitazione militare, il ricorrente ha partecipato ad un incontro conviviale con i commilitoni, utilizzando altresì un automezzo militare per recarsi nell’abitato di Martina Franca per ritirare e trasportare generi alimentari finalizzati alla consumazione dell’evento conviviale di cui sopra, consistente in sostanza in una grigliata, comunque autorizzata e consentita dagli ufficiali presenti i quali pure partecipavano all’incontro conviviale di che trattasi.
Da tale vicenda è scaturita la contestazione disciplinare nei termini sopra evidenziati.
Ciò premesso, in disparte l’intervenuta assoluzione perché il fatto non sussiste di cui alla citata sentenza del Tribunale penale di Taranto, dalla documentazione in atti emerge che l’incontro conviviale di che trattasi, pur non essendo formalmente autorizzato dal Comando, era stato tuttavia autorizzato e consentito dagli ufficiali presenti.
Il ricorrente, prosciolto dagli addebiti disciplinari riguardanti la partecipazione alla grigliata, è stato tuttavia sanzionato disciplinarmente per l’uso indebito del mezzo militare, sanzione oggetto del ricorso in esame.
Alla stregua di quanto sopra risulta fondato il primo motivo di censura, nella parte in cui deduce eccesso di potere sotto vari profili, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia.
Ed invero, l’uso del mezzo militare, comunque consentito dagli ufficiali presenti, risulta inscindibilmente e funzionalmente connesso, per rapporto di strumentalità, con l’incontro conviviale in sé considerato, apparendo effettivamente contraddittoria l’irrogazione della sanzione disciplinare di stato solo relativamente all’uso del mezzo, viceversa necessario all’acquisto dei generi alimentari utilizzati per l’incontro conviviale.
Stante l’autorizzazione degli ufficiali presenti, ancorché non equiparabile a quella del Comandante di cui all’art. 42 d.p.r. 545/86, non può infatti ritenersi che il comportamento posto in essere possa denotare scarso senso di responsabilità o incompatibilità con lo stato di militare.
Il ricorso principale va dunque accolto.
Sono viceversa inammissibili i motivi aggiunti proposti dal ricorrente in data 8.11.2007 e 24.11.2008, per evidente difetto dei relativi presupposti processuali, atteso che non attengono all’impugnazione di alcun provvedimento ulteriore, né contengono profili di censura nuovi rispetto a quelli già dedotti nel ricorso principale.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Dichiara inammissibili i motivi aggiunti proposti dal ricorrente in data 8.11.2007 e 24.11.2008.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2013
Re: sospensione cautelare dal servizio
Il Consiglio di Stato si pronuncia sul superamento del termine di 90 giorni.
L'Appello del M.D. è stato accolto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 01031/2013REG.PROV.COLL.
N. 06608/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6608 del 2012, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Settimio Catalisano, con domicilio eletto presso Settimio Catalisano in Roma, via Paola Falconieri, 110;
e con l'intervento di
ad opponendum:
T.A.R. Lazio - Roma: Sezione i Bis;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 04983/2012, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 04983/2012, resa tra le parti, concernente sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso al TAR del Lazio il signor OMISSIS , maresciallo di prima classe, impugnava il provvedimento – notificatogli il 6.7.2011 – recante la sospensione disciplinare dall’impiego per la durata di dodici mesi. Tale provvedimento veniva adottato in relazione a due sentenze emesse in sede penale nei confronti del ricorrente: la prima, recante dichiarazione di non doversi procedere penalmente nei confronti del ricorrente in ordine al reato di OMISSIS;
la seconda, irrogante, in accordo tra le parti, la pena di sei mesi di arresto (ed Euro tremila di ammenda), per il reato di guida in stato di alterazione psichica per uso di OMISSIS. Valutate le due pronunzie, il Ministero avviava quindi il procedimento disciplinare che si concludeva con la sanzione sopra menzionata.
1.1.- Con la sentenza epigrafata, il Tribunale amministrativo, ha accolto il ricorso proposto , ravvisando la violazione dell’art. 1392, comma 4, del decreto leg.vo n.66/2010, poiché tra l’atto propositivo della sanzione e quello successivo, di conclusione della procedura, risultano decorsi più di 90 giorni. In sintesi il TAR ha ritenuto che detta disposizione, nello stabilire che “in ogni caso” tra un atto e l’altro del procedimento (nella fattispecie, tra la proposta sanzionatoria e l’adozione della misura) non possano intercorrere più di 90 giorni, rivesta un carattere di residuale di “chiusura” e sia pertanto applicabile alla fattispecie in questione.
2.- Il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento alla stregua di mezzi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente sentenza (v. infra, punti 3 e 3.1)
2.1.- Si è costituito nel giudizio il sig. OMISSIS con controricorso (in data 26.9.2012), resistendo al gravame ed esponendo le proprie argomentazioni difensive, che si intendono qui riportate.
2.2.- Con ordinanza cautelare (n.3988/2002) la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza, proposta parimenti dall’ appellante.
2.3.- Alla pubblica udienza del 21.12.2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3.- L’appello in esame è sostenuto da due motivi, i quali, nell’argomentare la legittimità della contestata sospensione disciplinare, affrontano rispettivamente sia la questione del superamento del termine di 90 giorni tra un atto e l’altro del procedimento disciplinare, sia la problematica della discrezionalità e della proporzionalità nell’esercizio del potere disciplinare dell’amministrazione militare, entrambi oggetto dei motivi formulati in primo grado. Poiché la sentenza gravata si fonda sull’accoglimento unicamente del primo motivo (inerente il superamento del predetto termine) ed avendo il TAR respinto l’ altra censura, detta problematica esaurisce il contenzioso proposto al Collegio.
3.1.- In merito, ad avviso del Ministero, nonostante che tra l’atto in data 18.1.2011, recante la proposta di definire la posizione dello OMISSIS, e la data di adozione del provvedimento disciplinare siano decorsi più di 90 giorni, ciò non può ritenersi concretizzare la violazione dell’ art. 1392, comma 4, del decreto leg.vo n.66/2010, nel senso di determinare l’effetto estintivo del procedimento; l’appellante si richiama in proposito agli orientamenti giurisprudenziali (Cons di Stato, aa.pp. n.1/2004 e 4/2000) per i quali l’applicabilità dell’art. 1392 risulterebbe esclusa dal rispetto del termine finale per la conclusione del procedimento, nonchè ad altri indirizzi (Cons. di Stato, a.g. n.1/09 e Corte Cost. n.197/1999) espressi sulla natura endoprocedimentale del termine (ma con riferimento all’applicabilità dell’art. 120 del t.u. n. 10/1957), sostenendo che i medesimi risulterebbero disattesi dalla interpretazione accolta dal TAR, che, come già riportato, ha riscontrato la violazione del termine di 90 giorni. Il motivo è fondato, per le ragioni che seguono.
3.2.- Va premesso che l’individuazione del termine di 90 giorni da rispettare tra atti endoprocedimentali del processo disciplinare non può, nel caso in esame, avvenire alla stregua dell’art. 1392 del decreto n.66/2010, che pur risulterebbe applicabile “ratione temporis” al provvedimento sanzionatorio (datato 22.6.2011); tale quadro normativo reca infatti i principi generali del procedimento sanzionatorio ordinario attivabile nei confronti del personale militare, ma nessuna disposizione contiene con riferimento ai procedimenti disciplinari avviati a seguito di sentenza penale; su tale tema viene dunque in rilievo la disciplina della legge n. 19/1990, la quale , regolando specificamente i termini del procedimento disciplinare che si colleghi a sentenza di condanna, viene a rivestire carattere speciale rispetto alla cennata disposizione del codice militare. La stessa valenza detto testo esplica rispetto all’analoga norma per il personale civile (art. 120 t.u. n.10/1957, che peraltro sembra inapplicabile “ratione materiae”, non riguardando l’impiego militare ).
3.3.- Così focalizzato il quadro normativo di riferimento, il Collegio non può che richiamarsi alla giurisprudenza formatasi sul punto, in particolare per effetto di Cons. di Stato, a.p., n. 1/2004, ma anche già precedentemente a questa (cfr., per il principio, C.G.A.R.S. 11 giugno 2002, n. 308; Sez. VI 13 maggio 2002, n. 2550, 22 marzo 2002, n. 1651 e 18 aprile 2001, n. 2339; Sez. IV 1° febbraio 2001, n. 369 e 26 giugno 2000, n. 3605; Ad. pl. 26 giugno 2000, n. 15). Secondo questo orientamento:
a) “l’art. 9 della legge n. 19/1990, va interpretato nel senso onde l’Amministrazione procedente è tenuta a concludere il procedimento disciplinare nel termine di complessivi duecentosettanta (270) giorni da quando ha avuto notizia della condanna penale del dipendente incolpato. Tale termine complessivo si ricava sommando al termine di 180 giorni imposto per l’inizio del procedimento disciplinare (e decorrente dalla ridetta notizia) quello di “successivi” 90 giorni imposto appunto per la conclusione del procedimento disciplinare “.
B) il secondo termine (di 90 giorni) “decorre dalla ”scadenza virtuale” del primo, sicché il tempo che non può essere superato, a pena di violazione della perentorietà del termine, è quello totale di duecentosettanta giorni desumibile dalla legge” .
Sono invece inconferenti gli altri indirizzi invocati dall’appello (Cons. di Stato, a.g. n.1/09 e Corte Cost. n.197/1999), espressi sulla natura endoprocedimentale del termine e con riferimento all’applicabilità dell’art. 120 del t.u. n. 10/1957, e ciò per la ragione già sopra indicata.
4. Accertato che l’atto sanzionatorio rispetta detto termine, l’appello risulta pertanto meritevole di accoglimento, con le conseguenze di legge.
5.- Le spese di entrambi i gradi di presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c), tenuto conto che si tratta di giurisprudenza sufficientemente consolidata già prima della proposizione del ricorso di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,
accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato al pagamento , in favore del Ministero della difesa, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in Euro tremila (3.000), oltre accessori.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2012 , dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con l’intervento dei signori:
Anna Leoni, Presidente FF
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2013
L'Appello del M.D. è stato accolto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 01031/2013REG.PROV.COLL.
N. 06608/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6608 del 2012, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Settimio Catalisano, con domicilio eletto presso Settimio Catalisano in Roma, via Paola Falconieri, 110;
e con l'intervento di
ad opponendum:
T.A.R. Lazio - Roma: Sezione i Bis;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 04983/2012, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 04983/2012, resa tra le parti, concernente sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso al TAR del Lazio il signor OMISSIS , maresciallo di prima classe, impugnava il provvedimento – notificatogli il 6.7.2011 – recante la sospensione disciplinare dall’impiego per la durata di dodici mesi. Tale provvedimento veniva adottato in relazione a due sentenze emesse in sede penale nei confronti del ricorrente: la prima, recante dichiarazione di non doversi procedere penalmente nei confronti del ricorrente in ordine al reato di OMISSIS;
la seconda, irrogante, in accordo tra le parti, la pena di sei mesi di arresto (ed Euro tremila di ammenda), per il reato di guida in stato di alterazione psichica per uso di OMISSIS. Valutate le due pronunzie, il Ministero avviava quindi il procedimento disciplinare che si concludeva con la sanzione sopra menzionata.
1.1.- Con la sentenza epigrafata, il Tribunale amministrativo, ha accolto il ricorso proposto , ravvisando la violazione dell’art. 1392, comma 4, del decreto leg.vo n.66/2010, poiché tra l’atto propositivo della sanzione e quello successivo, di conclusione della procedura, risultano decorsi più di 90 giorni. In sintesi il TAR ha ritenuto che detta disposizione, nello stabilire che “in ogni caso” tra un atto e l’altro del procedimento (nella fattispecie, tra la proposta sanzionatoria e l’adozione della misura) non possano intercorrere più di 90 giorni, rivesta un carattere di residuale di “chiusura” e sia pertanto applicabile alla fattispecie in questione.
2.- Il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento alla stregua di mezzi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente sentenza (v. infra, punti 3 e 3.1)
2.1.- Si è costituito nel giudizio il sig. OMISSIS con controricorso (in data 26.9.2012), resistendo al gravame ed esponendo le proprie argomentazioni difensive, che si intendono qui riportate.
2.2.- Con ordinanza cautelare (n.3988/2002) la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza, proposta parimenti dall’ appellante.
2.3.- Alla pubblica udienza del 21.12.2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3.- L’appello in esame è sostenuto da due motivi, i quali, nell’argomentare la legittimità della contestata sospensione disciplinare, affrontano rispettivamente sia la questione del superamento del termine di 90 giorni tra un atto e l’altro del procedimento disciplinare, sia la problematica della discrezionalità e della proporzionalità nell’esercizio del potere disciplinare dell’amministrazione militare, entrambi oggetto dei motivi formulati in primo grado. Poiché la sentenza gravata si fonda sull’accoglimento unicamente del primo motivo (inerente il superamento del predetto termine) ed avendo il TAR respinto l’ altra censura, detta problematica esaurisce il contenzioso proposto al Collegio.
3.1.- In merito, ad avviso del Ministero, nonostante che tra l’atto in data 18.1.2011, recante la proposta di definire la posizione dello OMISSIS, e la data di adozione del provvedimento disciplinare siano decorsi più di 90 giorni, ciò non può ritenersi concretizzare la violazione dell’ art. 1392, comma 4, del decreto leg.vo n.66/2010, nel senso di determinare l’effetto estintivo del procedimento; l’appellante si richiama in proposito agli orientamenti giurisprudenziali (Cons di Stato, aa.pp. n.1/2004 e 4/2000) per i quali l’applicabilità dell’art. 1392 risulterebbe esclusa dal rispetto del termine finale per la conclusione del procedimento, nonchè ad altri indirizzi (Cons. di Stato, a.g. n.1/09 e Corte Cost. n.197/1999) espressi sulla natura endoprocedimentale del termine (ma con riferimento all’applicabilità dell’art. 120 del t.u. n. 10/1957), sostenendo che i medesimi risulterebbero disattesi dalla interpretazione accolta dal TAR, che, come già riportato, ha riscontrato la violazione del termine di 90 giorni. Il motivo è fondato, per le ragioni che seguono.
3.2.- Va premesso che l’individuazione del termine di 90 giorni da rispettare tra atti endoprocedimentali del processo disciplinare non può, nel caso in esame, avvenire alla stregua dell’art. 1392 del decreto n.66/2010, che pur risulterebbe applicabile “ratione temporis” al provvedimento sanzionatorio (datato 22.6.2011); tale quadro normativo reca infatti i principi generali del procedimento sanzionatorio ordinario attivabile nei confronti del personale militare, ma nessuna disposizione contiene con riferimento ai procedimenti disciplinari avviati a seguito di sentenza penale; su tale tema viene dunque in rilievo la disciplina della legge n. 19/1990, la quale , regolando specificamente i termini del procedimento disciplinare che si colleghi a sentenza di condanna, viene a rivestire carattere speciale rispetto alla cennata disposizione del codice militare. La stessa valenza detto testo esplica rispetto all’analoga norma per il personale civile (art. 120 t.u. n.10/1957, che peraltro sembra inapplicabile “ratione materiae”, non riguardando l’impiego militare ).
3.3.- Così focalizzato il quadro normativo di riferimento, il Collegio non può che richiamarsi alla giurisprudenza formatasi sul punto, in particolare per effetto di Cons. di Stato, a.p., n. 1/2004, ma anche già precedentemente a questa (cfr., per il principio, C.G.A.R.S. 11 giugno 2002, n. 308; Sez. VI 13 maggio 2002, n. 2550, 22 marzo 2002, n. 1651 e 18 aprile 2001, n. 2339; Sez. IV 1° febbraio 2001, n. 369 e 26 giugno 2000, n. 3605; Ad. pl. 26 giugno 2000, n. 15). Secondo questo orientamento:
a) “l’art. 9 della legge n. 19/1990, va interpretato nel senso onde l’Amministrazione procedente è tenuta a concludere il procedimento disciplinare nel termine di complessivi duecentosettanta (270) giorni da quando ha avuto notizia della condanna penale del dipendente incolpato. Tale termine complessivo si ricava sommando al termine di 180 giorni imposto per l’inizio del procedimento disciplinare (e decorrente dalla ridetta notizia) quello di “successivi” 90 giorni imposto appunto per la conclusione del procedimento disciplinare “.
B) il secondo termine (di 90 giorni) “decorre dalla ”scadenza virtuale” del primo, sicché il tempo che non può essere superato, a pena di violazione della perentorietà del termine, è quello totale di duecentosettanta giorni desumibile dalla legge” .
Sono invece inconferenti gli altri indirizzi invocati dall’appello (Cons. di Stato, a.g. n.1/09 e Corte Cost. n.197/1999), espressi sulla natura endoprocedimentale del termine e con riferimento all’applicabilità dell’art. 120 del t.u. n. 10/1957, e ciò per la ragione già sopra indicata.
4. Accertato che l’atto sanzionatorio rispetta detto termine, l’appello risulta pertanto meritevole di accoglimento, con le conseguenze di legge.
5.- Le spese di entrambi i gradi di presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c), tenuto conto che si tratta di giurisprudenza sufficientemente consolidata già prima della proposizione del ricorso di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,
accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato al pagamento , in favore del Ministero della difesa, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in Euro tremila (3.000), oltre accessori.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2012 , dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con l’intervento dei signori:
Anna Leoni, Presidente FF
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2013
Re: sospensione cautelare dal servizio
sospensione cautelare dal servizio
Il M.I. ha posto un:
Quesito in ordine all’applicazione dell’art. 4 della legge n. 97 del 27 marzo 2001.
Ecco il Parere espresso del Consiglio di Stato
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/07/2013 201301780 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 22/05/2013
Numero 03458/2013 e data 26/07/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 maggio 2013
NUMERO AFFARE 01780/2013
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Quesito in ordine all’applicazione dell’art. 4 della legge n. 97 del 27 marzo 2001;
LA SEZIONE
Vista la relazione 333-a.u.c./-d del 19/04/2013 con la quale il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza ha formulato il quesito in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Francesco Bellomo;
PREMESSO:
Con il quesito in oggetto il Ministero dell’interno chiede di pronunciarsi sull’esatta interpretazione dell’art. 4 della legge n. 97 del 27 marzo 2001, (“Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche”), secondo cui:
“1. Nel caso di condanna, anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’art. 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione, anche non definitiva, e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato”.
Il quesito verte, in particolare, sulla possibilità di ritenere, in applicazione del comma 2 della citata disposizione, che la sospensione cautelare perda efficacia nell’ipotesi prevista dall’art. 623, comma 1, lett. c) c.p.p., di annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, della sentenza di condanna.
L’ipotesi che il quesito pone è quella di un dipendente condannato in appello – a seguito di parziale riforma della sentenza di primo grado, che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di cui agli articoli 605, comma 2, n. 2) e 317 c.p. – a due anni e otto mesi di reclusione per concussione, dichiarando l’estinzione dell’altro reato oggetto di condanna in primo grado.
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna per concussione, con rinvio ad altra sezione, ritenendo che la decisione di appello fosse viziata dalla valutazione di una prova decisiva (le dichiarazioni della parte offesa rese in fase di indagini preliminari), siccome acquisita in violazione di legge.
Il supremo giudice ha ritenuto che la lettura della dichiarazione assunta in assenza di contraddittorio è vietata, ai sensi degli articoli 526, comma 1-bis e 512 c.p.p., qualora non sia accertato che l’irripetibilità della deposizione dipenda da una libera scelta del dichiarante, e tale scelta non può essere desunta dalla mancata presentazione in dibattimento, non giustificata sulla base di consistenti motivi oggettivi.
Il Ministero riferente, pur negando l’equiparazione tra una decisione di annullamento con rinvio e la sentenza di proscioglimento o di assoluzione, anche non definitiva, che legittimerebbe la riammissione in servizio del dipendente, ritiene che, in casi come quello oggetto del quesito, il dipendente non possa considerarsi più nella posizione di condannato, in quanto in attesa di nuovo giudizio.
CONSIDERATO:
In ordine alla questione posta, le problematiche interpretative che vengono in rilievo sono due, ossia, in successione logica:
1) se nel perimetro dell’art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 27 marzo 2001 ricada l’ipotesi dell’annullamento con rinvio della sentenza di condanna pronunciato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c) c.p.p. ;
2) in caso negativo, se, comunque, detta ipotesi possa integrare una situazione nella quale la sospensione cautelare dal servizio perda efficacia, per essere venuto meno il suo presupposto, ossia la sentenza di condanna.
Per rispondere al primo quesito occorre una breve riflessione sulla natura e sugli effetti della pronuncia di annullamento con rinvio adottata alla Corte di cassazione.
La distinzione tra annullamento senza rinvio e annullamento con rinvio riposa sostanzialmente nella differenza tra le ipotesi in cui la Corte con la propria pronuncia rescindente può e deve definire l’iter processuale, e quelle nelle quali tale possibilità è preclusa dalla necessità dello svolgimento di un ulteriore giudizio di merito, di natura rescissoria, la cui effettuazione la Corte deve demandare ad un giudice di rinvio.
Volendo valorizzare un diverso criterio discretivo, pure efficacemente proposto in dottrina, l’annullamento con rinvio è dovuto laddove il provvedimento impugnato sia astrattamente compatibile con l’ordinamento giuridico, ma sia in concreto illegale in relazione al caso di specie, talché il giudice di rinvio ha il compito di rinnovare la decisione per conformarla alla legge. È dovuto, invece, l’annullamento senza rinvio, laddove il provvedimento impugnato sia tipicamente contra o extra legem ed il giudizio di rinvio non sia necessario o perché la sentenza di annullamento esaurisce il thema decidendum oppure perché la Corte può adottare i provvedimenti consequenziali.
Con specifico riguardo all’ipotesi di annullamento della sentenza di condanna, il rinvio è disposto quando vi sia un percorso logico alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza annullata, che possa condurre ad una condanna dell’imputato. Per converso, l’annullamento postula sempre che il vizio accertato infici il giudizio di responsabilità dell’imputato.
Dunque, la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, da un lato, non definendo il giudizio, non può essere equiparata ad una sentenza di assoluzione o di proscioglimento, dall’altro, evidenziando un vizio di legittimità nella decisione di merito, influisce sulla posizione di condannato dell’imputato.
In relazione al problema della conservazione o meno della sospensione cautelare erogata in sede disciplinare, è rilevante distinguere a seconda che l’annullamento abbia ad oggetto una sentenza di condanna a conferma, anche parziale, della pronuncia di primo grado, ovvero in riforma della stessa.
Nella seconda ipotesi, infatti, una volta annullata la sentenza di appello, viene meno il titolo della sospensione cautelare, poiché l’unica sentenza di condanna era, appunto, quella annullata.
Una prima conclusione può, quindi ricavarsi: benché l’annullamento con rinvio non ricada tra le sentenze contemplate dall’art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 27 marzo 2001, qualora esso abbia ad oggetto una sentenza di condanna emessa in riforma di una sentenza di assoluzione o di proscioglimento, l’effetto è analogo a quello previsto dalla citata disposizione.
Qualora, invece, l’annullamento intervenga in un processo dove vi è stata condanna in entrambi i gradi di merito, questo meccanismo non opera e, tuttavia, non può sostenersi automaticamente che la condizione dell’imputato sia definita dalla sentenza di condanna emessa in primo grado, poiché il giudizio di appello ha natura sostitutiva ed il rilievo in sede di legittimità di un vizio nell’accertamento della responsabilità può riflettersi per intero sulla posizione dell’imputato.
Utili elementi provengono, a tal riguardo, dall’art. 624-bis c.p.p., secondo cui “La Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d’appello, dispone la cessazione delle misure cautelari”.
Parte della giurisprudenza limita tale effetto alle sentenze di annullamento senza rinvio ed a quella di annullamento con rinvio se la misura cautelare è stata emessa contestualmente alla sentenza di appello, ma appare preferibile, non solo sul piano letterale, ma anche su quello logico-sistematico, la tesi prevalente in dottrina, secondo cui la caducazione delle misure cautelari deve essere disposta anche qualora l’annullamento travolga il giudizio di responsabilità.
Ed è propria questa l’ipotesi in cui la sospensione cautelare non può non perdere efficacia a seguito dell’annullamento con rinvio, posto che la pronuncia della Cassazione demolisce il fondamento della condanna da cui è gravato il dipendente pubblico.
Fermo restando che tale principio è chiamato ad operare ogniqualvolta il vizio accertato in sede di legittimità infici – in fatto o in diritto – il ragionamento giudiziario posto alla base della ritenuta responsabilità dell’imputato, la Sezione è chiamata a valutare situazioni del tipo di quella delineata nel quesito.
Ebbene, in casi del genere, essendo stata ritenuta dalla Cassazione l’inutilizzabilità di una prova decisiva ai fini dell’affermazione di colpevolezza, è evidente che la posizione dell’imputato è sostanzialmente mutata, anche rispetto alla sentenza di primo grado, formalmente non attinta, che quella prova aveva utilizzato.
Resta da stabilire quale sia la copertura normativa della soluzione patrocinata, atteso che l’art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 27 marzo 2001 non è direttamente applicabile.
È intuitivo che, se la legge prevede la sospensione dal servizio nel caso di condanna”, venuto meno tale presupposto, venga meno il suo effetto. Tuttavia, proprio la presenza del secondo comma, che prevede espressamente tale conseguenza nei soli casi di assoluzione o proscioglimento, impone all’interprete una rigorosa dimostrazione, cui si procede.
La disposizione normativa si presenta sempre in una forma o schema fondamentale che rivela la descrizione di un fatto o stato di cose collegato ad un altro fatto o stato di cose mediante un nesso d’implicazione («se ... allora») o connessione normativa («per modo che»), per cui ad un termine condizionante (protasi) è connesso un termine condizionato (apodosi).
Il suo schema completo può essere pertanto raffigurato nel modo seguente: «È prescritto che se A allora B», dove il termine «è prescritto che» è l’operatore logico di comando. Ma, così intesa e rappresentata, la struttura della norma giuridica esprime al tempo stesso la sua funzione esclusiva, che è appunto quella di prescrivere incondizionatamente. In sintesi può dirsi che la struttura formalmente condizionale è una struttura sostanzialmente imperativa, formulata in termini ipotetici per assumere il carattere generale, astratto, ripetitivo proprio delle norme giuridiche.
Questa struttura riproduce lo schema causale, ma è preferibile sostituire i concetti di causa ed effetto con quelli di antecedente e conseguente: E (l’effetto giuridico), è conseguenza di F (il fatto), in base alla regola N (la disposizione normativa).
Nella fattispecie legale, dunque, l’antecedente F è la premessa minore, la disposizione normativa N è la premessa maggiore, il conseguente E è la conclusione. Le premesse sono note, la conclusione è l’elemento ignoto che l’attivazione del meccanismo normativo consente di fissare, rappresentando la statuizione della norma. Quando tale statuizione è certa, come accade nella grandissima parte delle disposizioni dell’ordinamento giuridico, la fattispecie legale dà luogo ad un’inferenza logica di tipo deduttivo (“se F, allora E”).
Così ad esempio nell’art. 2043 del codice civile: “se è commesso un fatto illecito [se F], sussiste l’obbligo di risarcire il danno [allora E]”.
Si può quindi affermare che condizione sufficiente perché nasca l’obbligo di risarcire il danno è che si sia verificato un fatto illecito, così come condizione necessaria perché vi sia fatto illecito è che sorga l’obbligo di risarcire il danno. Infatti, se questo non sorge, ad esempio perché il fatto è commesso per legittima difesa, il fatto dannoso è privo del connotato di illiceità.
Così, condizione sufficiente perché vi sia sospensione cautelare dal servizio è l’esistenza di una pronuncia di condanna per determinati reati, condizione necessaria perché vi sia una condanna per determinati reati è che sorga l’effetto di sospensione cautelare dal servizio.
Se la sentenza di condanna viene meno, quale che ne sia il meccanismo, la conseguenza della sospensione cessa di essere necessaria.
In conclusione, in ipotesi di annullamento con rinvio che infici il giudizio di responsabilità penale del dipendente contenuto nella sentenza di condanna, la sospensione cautelare viene meno.
Apparendo la fonte normativa oggetto dell’interpretazione non espressa in modo completo, si dispone la trasmissione del presente avviso e degli atti del procedimento anche al Presidente del Consiglio ai sensi sell’art 58, r.d. 21 aprile 1942, n. 444.
P.Q.M.
Esprime il parere di cui in motivazione. Dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio ai sensi sell’art 44, r.d. 21 aprile 1942, n. 444.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
Il M.I. ha posto un:
Quesito in ordine all’applicazione dell’art. 4 della legge n. 97 del 27 marzo 2001.
Ecco il Parere espresso del Consiglio di Stato
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/07/2013 201301780 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 22/05/2013
Numero 03458/2013 e data 26/07/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 maggio 2013
NUMERO AFFARE 01780/2013
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Quesito in ordine all’applicazione dell’art. 4 della legge n. 97 del 27 marzo 2001;
LA SEZIONE
Vista la relazione 333-a.u.c./-d del 19/04/2013 con la quale il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza ha formulato il quesito in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Francesco Bellomo;
PREMESSO:
Con il quesito in oggetto il Ministero dell’interno chiede di pronunciarsi sull’esatta interpretazione dell’art. 4 della legge n. 97 del 27 marzo 2001, (“Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche”), secondo cui:
“1. Nel caso di condanna, anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’art. 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione, anche non definitiva, e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato”.
Il quesito verte, in particolare, sulla possibilità di ritenere, in applicazione del comma 2 della citata disposizione, che la sospensione cautelare perda efficacia nell’ipotesi prevista dall’art. 623, comma 1, lett. c) c.p.p., di annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, della sentenza di condanna.
L’ipotesi che il quesito pone è quella di un dipendente condannato in appello – a seguito di parziale riforma della sentenza di primo grado, che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di cui agli articoli 605, comma 2, n. 2) e 317 c.p. – a due anni e otto mesi di reclusione per concussione, dichiarando l’estinzione dell’altro reato oggetto di condanna in primo grado.
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna per concussione, con rinvio ad altra sezione, ritenendo che la decisione di appello fosse viziata dalla valutazione di una prova decisiva (le dichiarazioni della parte offesa rese in fase di indagini preliminari), siccome acquisita in violazione di legge.
Il supremo giudice ha ritenuto che la lettura della dichiarazione assunta in assenza di contraddittorio è vietata, ai sensi degli articoli 526, comma 1-bis e 512 c.p.p., qualora non sia accertato che l’irripetibilità della deposizione dipenda da una libera scelta del dichiarante, e tale scelta non può essere desunta dalla mancata presentazione in dibattimento, non giustificata sulla base di consistenti motivi oggettivi.
Il Ministero riferente, pur negando l’equiparazione tra una decisione di annullamento con rinvio e la sentenza di proscioglimento o di assoluzione, anche non definitiva, che legittimerebbe la riammissione in servizio del dipendente, ritiene che, in casi come quello oggetto del quesito, il dipendente non possa considerarsi più nella posizione di condannato, in quanto in attesa di nuovo giudizio.
CONSIDERATO:
In ordine alla questione posta, le problematiche interpretative che vengono in rilievo sono due, ossia, in successione logica:
1) se nel perimetro dell’art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 27 marzo 2001 ricada l’ipotesi dell’annullamento con rinvio della sentenza di condanna pronunciato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c) c.p.p. ;
2) in caso negativo, se, comunque, detta ipotesi possa integrare una situazione nella quale la sospensione cautelare dal servizio perda efficacia, per essere venuto meno il suo presupposto, ossia la sentenza di condanna.
Per rispondere al primo quesito occorre una breve riflessione sulla natura e sugli effetti della pronuncia di annullamento con rinvio adottata alla Corte di cassazione.
La distinzione tra annullamento senza rinvio e annullamento con rinvio riposa sostanzialmente nella differenza tra le ipotesi in cui la Corte con la propria pronuncia rescindente può e deve definire l’iter processuale, e quelle nelle quali tale possibilità è preclusa dalla necessità dello svolgimento di un ulteriore giudizio di merito, di natura rescissoria, la cui effettuazione la Corte deve demandare ad un giudice di rinvio.
Volendo valorizzare un diverso criterio discretivo, pure efficacemente proposto in dottrina, l’annullamento con rinvio è dovuto laddove il provvedimento impugnato sia astrattamente compatibile con l’ordinamento giuridico, ma sia in concreto illegale in relazione al caso di specie, talché il giudice di rinvio ha il compito di rinnovare la decisione per conformarla alla legge. È dovuto, invece, l’annullamento senza rinvio, laddove il provvedimento impugnato sia tipicamente contra o extra legem ed il giudizio di rinvio non sia necessario o perché la sentenza di annullamento esaurisce il thema decidendum oppure perché la Corte può adottare i provvedimenti consequenziali.
Con specifico riguardo all’ipotesi di annullamento della sentenza di condanna, il rinvio è disposto quando vi sia un percorso logico alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza annullata, che possa condurre ad una condanna dell’imputato. Per converso, l’annullamento postula sempre che il vizio accertato infici il giudizio di responsabilità dell’imputato.
Dunque, la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, da un lato, non definendo il giudizio, non può essere equiparata ad una sentenza di assoluzione o di proscioglimento, dall’altro, evidenziando un vizio di legittimità nella decisione di merito, influisce sulla posizione di condannato dell’imputato.
In relazione al problema della conservazione o meno della sospensione cautelare erogata in sede disciplinare, è rilevante distinguere a seconda che l’annullamento abbia ad oggetto una sentenza di condanna a conferma, anche parziale, della pronuncia di primo grado, ovvero in riforma della stessa.
Nella seconda ipotesi, infatti, una volta annullata la sentenza di appello, viene meno il titolo della sospensione cautelare, poiché l’unica sentenza di condanna era, appunto, quella annullata.
Una prima conclusione può, quindi ricavarsi: benché l’annullamento con rinvio non ricada tra le sentenze contemplate dall’art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 27 marzo 2001, qualora esso abbia ad oggetto una sentenza di condanna emessa in riforma di una sentenza di assoluzione o di proscioglimento, l’effetto è analogo a quello previsto dalla citata disposizione.
Qualora, invece, l’annullamento intervenga in un processo dove vi è stata condanna in entrambi i gradi di merito, questo meccanismo non opera e, tuttavia, non può sostenersi automaticamente che la condizione dell’imputato sia definita dalla sentenza di condanna emessa in primo grado, poiché il giudizio di appello ha natura sostitutiva ed il rilievo in sede di legittimità di un vizio nell’accertamento della responsabilità può riflettersi per intero sulla posizione dell’imputato.
Utili elementi provengono, a tal riguardo, dall’art. 624-bis c.p.p., secondo cui “La Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d’appello, dispone la cessazione delle misure cautelari”.
Parte della giurisprudenza limita tale effetto alle sentenze di annullamento senza rinvio ed a quella di annullamento con rinvio se la misura cautelare è stata emessa contestualmente alla sentenza di appello, ma appare preferibile, non solo sul piano letterale, ma anche su quello logico-sistematico, la tesi prevalente in dottrina, secondo cui la caducazione delle misure cautelari deve essere disposta anche qualora l’annullamento travolga il giudizio di responsabilità.
Ed è propria questa l’ipotesi in cui la sospensione cautelare non può non perdere efficacia a seguito dell’annullamento con rinvio, posto che la pronuncia della Cassazione demolisce il fondamento della condanna da cui è gravato il dipendente pubblico.
Fermo restando che tale principio è chiamato ad operare ogniqualvolta il vizio accertato in sede di legittimità infici – in fatto o in diritto – il ragionamento giudiziario posto alla base della ritenuta responsabilità dell’imputato, la Sezione è chiamata a valutare situazioni del tipo di quella delineata nel quesito.
Ebbene, in casi del genere, essendo stata ritenuta dalla Cassazione l’inutilizzabilità di una prova decisiva ai fini dell’affermazione di colpevolezza, è evidente che la posizione dell’imputato è sostanzialmente mutata, anche rispetto alla sentenza di primo grado, formalmente non attinta, che quella prova aveva utilizzato.
Resta da stabilire quale sia la copertura normativa della soluzione patrocinata, atteso che l’art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 27 marzo 2001 non è direttamente applicabile.
È intuitivo che, se la legge prevede la sospensione dal servizio nel caso di condanna”, venuto meno tale presupposto, venga meno il suo effetto. Tuttavia, proprio la presenza del secondo comma, che prevede espressamente tale conseguenza nei soli casi di assoluzione o proscioglimento, impone all’interprete una rigorosa dimostrazione, cui si procede.
La disposizione normativa si presenta sempre in una forma o schema fondamentale che rivela la descrizione di un fatto o stato di cose collegato ad un altro fatto o stato di cose mediante un nesso d’implicazione («se ... allora») o connessione normativa («per modo che»), per cui ad un termine condizionante (protasi) è connesso un termine condizionato (apodosi).
Il suo schema completo può essere pertanto raffigurato nel modo seguente: «È prescritto che se A allora B», dove il termine «è prescritto che» è l’operatore logico di comando. Ma, così intesa e rappresentata, la struttura della norma giuridica esprime al tempo stesso la sua funzione esclusiva, che è appunto quella di prescrivere incondizionatamente. In sintesi può dirsi che la struttura formalmente condizionale è una struttura sostanzialmente imperativa, formulata in termini ipotetici per assumere il carattere generale, astratto, ripetitivo proprio delle norme giuridiche.
Questa struttura riproduce lo schema causale, ma è preferibile sostituire i concetti di causa ed effetto con quelli di antecedente e conseguente: E (l’effetto giuridico), è conseguenza di F (il fatto), in base alla regola N (la disposizione normativa).
Nella fattispecie legale, dunque, l’antecedente F è la premessa minore, la disposizione normativa N è la premessa maggiore, il conseguente E è la conclusione. Le premesse sono note, la conclusione è l’elemento ignoto che l’attivazione del meccanismo normativo consente di fissare, rappresentando la statuizione della norma. Quando tale statuizione è certa, come accade nella grandissima parte delle disposizioni dell’ordinamento giuridico, la fattispecie legale dà luogo ad un’inferenza logica di tipo deduttivo (“se F, allora E”).
Così ad esempio nell’art. 2043 del codice civile: “se è commesso un fatto illecito [se F], sussiste l’obbligo di risarcire il danno [allora E]”.
Si può quindi affermare che condizione sufficiente perché nasca l’obbligo di risarcire il danno è che si sia verificato un fatto illecito, così come condizione necessaria perché vi sia fatto illecito è che sorga l’obbligo di risarcire il danno. Infatti, se questo non sorge, ad esempio perché il fatto è commesso per legittima difesa, il fatto dannoso è privo del connotato di illiceità.
Così, condizione sufficiente perché vi sia sospensione cautelare dal servizio è l’esistenza di una pronuncia di condanna per determinati reati, condizione necessaria perché vi sia una condanna per determinati reati è che sorga l’effetto di sospensione cautelare dal servizio.
Se la sentenza di condanna viene meno, quale che ne sia il meccanismo, la conseguenza della sospensione cessa di essere necessaria.
In conclusione, in ipotesi di annullamento con rinvio che infici il giudizio di responsabilità penale del dipendente contenuto nella sentenza di condanna, la sospensione cautelare viene meno.
Apparendo la fonte normativa oggetto dell’interpretazione non espressa in modo completo, si dispone la trasmissione del presente avviso e degli atti del procedimento anche al Presidente del Consiglio ai sensi sell’art 58, r.d. 21 aprile 1942, n. 444.
P.Q.M.
Esprime il parere di cui in motivazione. Dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio ai sensi sell’art 44, r.d. 21 aprile 1942, n. 444.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
Re: sospensione cautelare dal servizio
Per comprendere al meglio l'argomento del quesito posto dal M.I. al CdS
---------------------------------------------------------------------------------------------
LEGGE 27 marzo 2001, n. 97
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. (GU n.80 del 5-4-2001 )
Entrata in vigore della legge: 6-4-2001
Art. 4.
(Sospensione a seguito di condanna non definitiva).
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto e' successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.
---------------------------------------------------------------------------------------------
LEGGE 27 marzo 2001, n. 97
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. (GU n.80 del 5-4-2001 )
Entrata in vigore della legge: 6-4-2001
Art. 4.
(Sospensione a seguito di condanna non definitiva).
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto e' successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.
Re: sospensione cautelare dal servizio
Messaggio da lnrd75 »
Ciao io purtroppo nn posso e nn so ancora risponderti circa cosa possa accadere circa le decisioni che l'amm.ne prenderà dopo la condanna definitiva della Cassazione. Per quello che mi riguarda a me è capitato per reati diversi dai tuoi (io falso ed omissione) di essere stato condannato in primo grado ad un anno e due mesi. ho ricorso in appello e anche qui mi hanno confermato il tutto senza sconto di neanche un giorno e a Roma hanno Cassato la stessa pena rendendola definitiva. Questo per dirti purtroppo che cambieranno i giudici, cambieranno le corti, le sedi di giudizio, ma credimi in tre anni di processo (abbreviato) ho avuto modo di toccare con mano che con noi nn si piegano anzi se possono ci distruggono ! e di brutto. nn voglio scoraggiarti caro collega ma sono conciso, reale e ti porto il mio esempio appunto, visto che tu hai chiesto aiuto in questo forum come all'epoca feci io. Non mi hanno mai sospeso dal servizio ma ora dice che dovranno riunirsi e decidere su cosa fare. Anche qui c'è chi dice che mi sospenderanno, chi dice di no... ti aggiornerò.
Auguri buon forum a te
Auguri buon forum a te
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE