Re: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308
Inviato: dom lug 26, 2015 6:51 am
LEGGE 3 giugno 1981, n. 308
Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti. (GU n.164 del 17-6-1981 )
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OMISSIS
Art. 5.
Ai superstiti dei militari di cui al precedente articolo 1 nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 6.
Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.
Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.
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assunzione diretta
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Il TAR precisa:
1) - Il Collegio rileva che il caso sottoposto la suo esame è del tutto per tutto identico a quello oggetto della sentenza di questo Tribunale 28 gennaio 2001 n. 200, per quanto risulta passata in giudicato ed eseguita dall’Amministrazione intimata mediante l’assunzione di altro fratello dell’agente deceduto in servizio.
2) - la norma invocata dalla parte ricorrente non contiene limiti temporali per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio né impedisce che la sua applicazione avvenga a favore di due o anche più fratelli.
Ricorso ACCOLTO
(N.B.: rileggi sopra nuovamente il punto 2).
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CAMPOBASSO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500272 - Public 2015-06-26 -
N. 00272/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2014, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Campobasso, Via Berlinguer, N. 1;
contro
Ministero dell'Interno in Pers. del Ministro P.T., Dip. della Pubbl. Sic. Direzione Centr. Per Le Ris. Umane Serv. Pers. Tecn. Scient e Profess..Ii Divis., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, 124;
per l'annullamento del provv. n. 333-E/101.3/1-460 prot. n. … del 02 gennaio 2014 notificato il 07.1.14 emesso dal ministero dell'Interno - Dip. della Pubblica Sicurezza Direz. Centrale per le Risorse Umane con cui è stata respinta la richiesta di assunzione diretta nel ruolo del personale della polizia di Stato avanzata dal ricorrente, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno in Pers. del Ministro P.T. e di Dip. della Pubbl. Sic. Direzione Centr. Per Le Ris. Umane Serv. Pers. Tecn. Scient e Profess..Ii Divis.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio rileva che il caso sottoposto la suo esame è del tutto per tutto identico a quello oggetto della sentenza di questo Tribunale 28 gennaio 2001 n. 200, per quanto risulta passata in giudicato ed eseguita dall’Amministrazione intimata mediante l’assunzione di altro fratello dell’agente deceduto in servizio.
Ne consegue che il Collegio non può che costatare la fondatezza del gravame e l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto:
1)- 1)-La speciale elargizione prevista dagli artt. 5 e 6 L. 3 giugno 1981 n. 308 a favore dei superstiti dei militari appartenenti alle Forze di polizia caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico si estende anche agli agenti ausiliari della Polizia di Stato di servizio di leva Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 20 febbraio 1998 n. 313, 18 gennaio 1997 n. 11 e 29 febbraio 1996 n. 227).
2)-.In tema di speciale elargizione ai superstiti di cui agli artt. 5 e 6 L. 3 giugno 1981 n. 308, il decesso di un agente ausiliario della Polizia di Stato a seguito di una raffica accidentale di mitraglietta da parte di un collega, durante una operazione di vigilanza esterna ad un penitenziario, integra il nesso eziologico tra l'operazione di polizia e l'evento letale, che fa dipendere l'evento da un rischio specificamente attinente all'operazione stessa (cfr. . 2.Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 7 marzo 1996 n. 354 e, IV Sez., 19 luglio 1993 n. 727).
3)-L'art. 3 comma 2 L. 27 ottobre 1973 n. 629, come modificato dall'art. 1 L. 13 agosto 1980 n. 466, tende ad allargare l'ambito di riferimento delle vittime del dovere a quegli operatori che hanno perso la vita non proprio in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, ma pur sempre nell'espletamento delle loro funzioni di polizia, quando queste presentino aspetti oggettivi di esposizione a rischio.
4)-la norma invocata dalla parte ricorrente non contiene limiti temporali per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio né impedisce che la sua applicazione avvenga a favore di due o anche più fratelli.
Tanto basta per far constatare che il ricorso è fondato e che il provvedimento impugnato deve essere annullato con salvezza degli ulteriori provvedimento che l’Amministrazione dovrà adottare in relazione alla domanda del ricorrente,
Le spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accogli e , per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, liquida in complessivi €1000,00, oltre Iva e Cassa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente. manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Orazio Ciliberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2015
Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti. (GU n.164 del 17-6-1981 )
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OMISSIS
Art. 5.
Ai superstiti dei militari di cui al precedente articolo 1 nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 6.
Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.
Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.
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assunzione diretta
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Il TAR precisa:
1) - Il Collegio rileva che il caso sottoposto la suo esame è del tutto per tutto identico a quello oggetto della sentenza di questo Tribunale 28 gennaio 2001 n. 200, per quanto risulta passata in giudicato ed eseguita dall’Amministrazione intimata mediante l’assunzione di altro fratello dell’agente deceduto in servizio.
2) - la norma invocata dalla parte ricorrente non contiene limiti temporali per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio né impedisce che la sua applicazione avvenga a favore di due o anche più fratelli.
Ricorso ACCOLTO
(N.B.: rileggi sopra nuovamente il punto 2).
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CAMPOBASSO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500272 - Public 2015-06-26 -
N. 00272/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2014, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Campobasso, Via Berlinguer, N. 1;
contro
Ministero dell'Interno in Pers. del Ministro P.T., Dip. della Pubbl. Sic. Direzione Centr. Per Le Ris. Umane Serv. Pers. Tecn. Scient e Profess..Ii Divis., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, 124;
per l'annullamento del provv. n. 333-E/101.3/1-460 prot. n. … del 02 gennaio 2014 notificato il 07.1.14 emesso dal ministero dell'Interno - Dip. della Pubblica Sicurezza Direz. Centrale per le Risorse Umane con cui è stata respinta la richiesta di assunzione diretta nel ruolo del personale della polizia di Stato avanzata dal ricorrente, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno in Pers. del Ministro P.T. e di Dip. della Pubbl. Sic. Direzione Centr. Per Le Ris. Umane Serv. Pers. Tecn. Scient e Profess..Ii Divis.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio rileva che il caso sottoposto la suo esame è del tutto per tutto identico a quello oggetto della sentenza di questo Tribunale 28 gennaio 2001 n. 200, per quanto risulta passata in giudicato ed eseguita dall’Amministrazione intimata mediante l’assunzione di altro fratello dell’agente deceduto in servizio.
Ne consegue che il Collegio non può che costatare la fondatezza del gravame e l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto:
1)- 1)-La speciale elargizione prevista dagli artt. 5 e 6 L. 3 giugno 1981 n. 308 a favore dei superstiti dei militari appartenenti alle Forze di polizia caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico si estende anche agli agenti ausiliari della Polizia di Stato di servizio di leva Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 20 febbraio 1998 n. 313, 18 gennaio 1997 n. 11 e 29 febbraio 1996 n. 227).
2)-.In tema di speciale elargizione ai superstiti di cui agli artt. 5 e 6 L. 3 giugno 1981 n. 308, il decesso di un agente ausiliario della Polizia di Stato a seguito di una raffica accidentale di mitraglietta da parte di un collega, durante una operazione di vigilanza esterna ad un penitenziario, integra il nesso eziologico tra l'operazione di polizia e l'evento letale, che fa dipendere l'evento da un rischio specificamente attinente all'operazione stessa (cfr. . 2.Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 7 marzo 1996 n. 354 e, IV Sez., 19 luglio 1993 n. 727).
3)-L'art. 3 comma 2 L. 27 ottobre 1973 n. 629, come modificato dall'art. 1 L. 13 agosto 1980 n. 466, tende ad allargare l'ambito di riferimento delle vittime del dovere a quegli operatori che hanno perso la vita non proprio in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, ma pur sempre nell'espletamento delle loro funzioni di polizia, quando queste presentino aspetti oggettivi di esposizione a rischio.
4)-la norma invocata dalla parte ricorrente non contiene limiti temporali per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio né impedisce che la sua applicazione avvenga a favore di due o anche più fratelli.
Tanto basta per far constatare che il ricorso è fondato e che il provvedimento impugnato deve essere annullato con salvezza degli ulteriori provvedimento che l’Amministrazione dovrà adottare in relazione alla domanda del ricorrente,
Le spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accogli e , per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, liquida in complessivi €1000,00, oltre Iva e Cassa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente. manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Orazio Ciliberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2015