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Re: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308

Inviato: dom lug 26, 2015 6:51 am
da panorama
LEGGE 3 giugno 1981, n. 308
Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti. (GU n.164 del 17-6-1981 )
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OMISSIS

Art. 5.

Ai superstiti dei militari di cui al precedente articolo 1 nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.


Art. 6.

Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.
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assunzione diretta
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Il TAR precisa:

1) - Il Collegio rileva che il caso sottoposto la suo esame è del tutto per tutto identico a quello oggetto della sentenza di questo Tribunale 28 gennaio 2001 n. 200, per quanto risulta passata in giudicato ed eseguita dall’Amministrazione intimata mediante l’assunzione di altro fratello dell’agente deceduto in servizio.

2) - la norma invocata dalla parte ricorrente non contiene limiti temporali per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio né impedisce che la sua applicazione avvenga a favore di due o anche più fratelli.

Ricorso ACCOLTO

(N.B.: rileggi sopra nuovamente il punto 2).

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CAMPOBASSO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500272 - Public 2015-06-26 -

N. 00272/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2014, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Campobasso, Via Berlinguer, N. 1;

contro
Ministero dell'Interno in Pers. del Ministro P.T., Dip. della Pubbl. Sic. Direzione Centr. Per Le Ris. Umane Serv. Pers. Tecn. Scient e Profess..Ii Divis., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, 124;

per l'annullamento del provv. n. 333-E/101.3/1-460 prot. n. … del 02 gennaio 2014 notificato il 07.1.14 emesso dal ministero dell'Interno - Dip. della Pubblica Sicurezza Direz. Centrale per le Risorse Umane con cui è stata respinta la richiesta di assunzione diretta nel ruolo del personale della polizia di Stato avanzata dal ricorrente, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno in Pers. del Ministro P.T. e di Dip. della Pubbl. Sic. Direzione Centr. Per Le Ris. Umane Serv. Pers. Tecn. Scient e Profess..Ii Divis.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Collegio rileva che il caso sottoposto la suo esame è del tutto per tutto identico a quello oggetto della sentenza di questo Tribunale 28 gennaio 2001 n. 200, per quanto risulta passata in giudicato ed eseguita dall’Amministrazione intimata mediante l’assunzione di altro fratello dell’agente deceduto in servizio.

Ne consegue che il Collegio non può che costatare la fondatezza del gravame e l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto:

1)- 1)-La speciale elargizione prevista dagli artt. 5 e 6 L. 3 giugno 1981 n. 308 a favore dei superstiti dei militari appartenenti alle Forze di polizia caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico si estende anche agli agenti ausiliari della Polizia di Stato di servizio di leva Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 20 febbraio 1998 n. 313, 18 gennaio 1997 n. 11 e 29 febbraio 1996 n. 227).

2)-.In tema di speciale elargizione ai superstiti di cui agli artt. 5 e 6 L. 3 giugno 1981 n. 308, il decesso di un agente ausiliario della Polizia di Stato a seguito di una raffica accidentale di mitraglietta da parte di un collega, durante una operazione di vigilanza esterna ad un penitenziario, integra il nesso eziologico tra l'operazione di polizia e l'evento letale, che fa dipendere l'evento da un rischio specificamente attinente all'operazione stessa (cfr. . 2.Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 7 marzo 1996 n. 354 e, IV Sez., 19 luglio 1993 n. 727).

3)-L'art. 3 comma 2 L. 27 ottobre 1973 n. 629, come modificato dall'art. 1 L. 13 agosto 1980 n. 466, tende ad allargare l'ambito di riferimento delle vittime del dovere a quegli operatori che hanno perso la vita non proprio in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, ma pur sempre nell'espletamento delle loro funzioni di polizia, quando queste presentino aspetti oggettivi di esposizione a rischio.

4)-la norma invocata dalla parte ricorrente non contiene limiti temporali per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio né impedisce che la sua applicazione avvenga a favore di due o anche più fratelli.

Tanto basta per far constatare che il ricorso è fondato e che il provvedimento impugnato deve essere annullato con salvezza degli ulteriori provvedimento che l’Amministrazione dovrà adottare in relazione alla domanda del ricorrente,

Le spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accogli e , per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, liquida in complessivi €1000,00, oltre Iva e Cassa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente. manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Orazio Ciliberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2015

Re: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308

Inviato: mar nov 22, 2016 10:23 pm
da panorama
La sentenza del TAR Lazio, sez. I bis 10650/2012 per la quale si chiede l'esecuzione del giudicato è qui pubblicata.

Nuovamente ACCOLTO

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201611573, - Public 2016-11-21 -


Pubblicato il 21/11/2016


N. 11573/2016 REG.PROV.COLL.
N. 13228/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13228 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Gentile C.F. GNTGCR66A11D086Q, Ugo Vetere C.F. VTRGUO69L28A773X, con domicilio eletto presso Studio Legale Vetere Ruggiero in Roma, piazza Mazzini, 8 Scala G Int. 6;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l' esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza TAR Lazio, sez. I bis 10650/2012.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 28 settembre 2016 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Torna per la terza volta all’esame della Sezione la controversia concernente il diniego della speciale elargizione prevista dagli artt. 1 e 6 della legge 3.6.1981 n. 308 richiesta dal ricorrente in qualità di genitore di un militare di leva morto il 22.6.1988 in seguito ad un tentativo di suicidio durante un periodo di congedo.

La spettanza di tale beneficio era stata negata dalla PA una prima volta con decreto del 22 marzo 1995 (confermata con decreto n. 9 del 12.7.1999 che aveva respinto il ricorso gerarchico) adducendo, quale motivo ostativo, che il militare al momento del decesso si trovava in licenza e, quindi, la fattispecie non è stata considerata compresa tra quelle previste dall’art. 1 della legge n. 308 del 1981, come novellato dalla legge n. 280 del 1991.

Con sentenza n. 5436/2005 questo Tribunale aveva accolto in parte il ricorso presentato avverso il suddetto decreto, ritenendo che l’Amministrazione avesse erroneamente fatto applicazione di una disposizione entrata in vigore successivamente al fatto per il quale era stata chiesta l’elargizione (l’art. 1 della legge n. 280/91 che ha modificato l’art. 1 della legge 308/81) in violazione del principio di irretroattività delle leggi sancito dall’art. 11 delle disp. prel. cc.; rigettava invece la domanda tesa ad accertare il diritto ad ottenere la speciale elargizione di cui alla legge 3 giugno 1981, n. 308 rinviando all’Amministrazione “la valutazione degli elementi di fatto della vicenda ed, in particolare, stabilire se ricorre o meno il nesso di causalità che lega l’evento dannoso all’espletamento del servizio militare”.

Il Ministero della difesa, in esecuzione della citata sentenza, si rideterminava con un nuovo atto di diniego (decreto n. 2 del 30.9.2005), con cui respingeva nuovamente l’istanza di elargizione, adducendo, quale motivo ostativo, l’insussistenza del nesso di causalità in ragione del fatto che il militare si trovava in licenza.

Detto atto veniva impugnato con nuovo ricorso lamentandone l’elusività, in quanto la PA non avrebbe ottemperato all’ordine del giudice, limitandosi ad affermare genericamente l’insussistenza del nesso di causalità in base alla sola circostanza che il militare si trovasse in licenza al momento del decesso, che, però, non è di per se solo, sufficiente motivo per escludere la “causa dell’adempimento di un servizio o di un’attività di servizio”.

Con sentenza n. 10650/2012 il Tribunale aveva accolto il ricorso, ancora una volta mediante una pronuncia volta a chiarire l’esatta interpretazione della normativa applicabile, precisando che gli artt. 1 e 6 della legge n. 308/81 prevedevano, quale condizione per l’elargizione del beneficio, il verificarsi di “un evento dannoso” che cagioni la morte del militare: “non dunque durante il servizio ma nel periodo di servizio”, concludendo, pertanto, che nel senso che “il provvedimento impugnato tuttavia non motiva in ordine all’assenza di un nesso di causalità tra il decesso e il periodo di servizio, limitandosi a dire che il figlio del ricorrente non è morto durante un’attività di servizio”.

Con il ricorso in esame il ricorrente agisce in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza predetta - notificata in data 22.1.2013 e non impugnata - lamentando che, nonostante la notifica di un formale atto di diffida in data 4.7.2013, l’Amministrazione non avesse provveduto.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria formale.

Con ordinanza n. 4508/2016 sono stati disposti incombenti istruttori volti a chiarire lo stato del procedimento al fine, anche, di impulsarne la conclusione. Con nota del 19.5.2016 PA rappresenta di aver adottato il decreto n. 255 del 18.05.2016 con cui respingeva nuovamente l’istanza di elargizione, adducendo nuovamente, quale motivo ostativo, la circostanza che il militare si trovasse in licenza.

Avverso tale ulteriore atto di rifiuto il ricorrente presentava motivi aggiunti, eccependone la nullità dell'intervenuto decreto perché adottato in violazione/elusione del giudicato e, comunque, in subordine chiedendone l’annullamento per violazione e falsa applicazione della 1. n. 308/81, nel testo vigente ratione temporis —eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione dell'art. 3,1. n. 241/90, per difetto di congrua motivazione.

Alla Camera di consiglio del 29.9.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il decreto n. 255 del 18.05.2016 l’Amministrazione respinge nuovamente l’istanza di elargizione del beneficio previsto dagli artt. 1 e 6 della legge 3.6.1981 n. 308, adducendo nuovamente, quale motivo ostativo, la circostanza che il militare si trovasse in licenza al momento dell’evento dannoso che ne ha provocato la morte (per suicidio), come si evince dalla formulazione testuale del provvedimento, ove precisa che il beneficio non spetta “poiché il decesso è avvenuto in licenza breve per suicidio non può essere riconosciuto il beneficio della speciale elargizione atteso che nei casi di decesso in licenza il legislatore prevede solo l'ipotesi dell'itinere; la fattispecie non può neanche sussumersi nella previsione di cui all'art. 1896 COM in quanto la norma presuppone oltre alla circostanza del servizio anche il nesso causale tra il fatto letale e l'assolvimento degli obblighi di servizio).

Ancora una volta, pertanto, l’Amministrazione ripropone il motivo ostativo già esaminato nelle sentenze soprarichiamate, il cui dictum è stato ripetutamente eluso dalla resistente.

Ed infatti già con la sentenza del 2005 era stato chiarito che la normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie fosse quella dettata originariamente dall’art. 1 della legge 308/81, che prevedeva che “sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari (…) i quali subiscano per causa di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica” e che non potesse essere applicata, stante il principio di irretroattività sancito dall’art. 11 preleggi, la normativa sopravvenuta costituita dall'art. 1, l. 14 agosto 1991, n. 280, il quale, aveva aggiunto all’art. 1 della legge 308/81, la seguente precisazione “sono esclusi dal presente beneficio i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione”.

Tanto la sentenza del 2005 quanto quella del 2012 soprarichiamate – che implicitamente prendono posizione su una complessa problematica che ha visto fronteggiare diversi orientamenti giurisprudenziali (in senso restrittivo vedi, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 778/2008, sez. VI 3424/2006, sez. IV, n. 2731/2000; TAR Lazio, sez. Latina, 04-02-1991, n. 17.per l’opposta posizione vedi, invece, TAR Abruzzo, sez. Pescara, n. 402/1998; Cons. st., Sez. III par. 16.1.1992 n. 602; nonché 16.6.92) - hanno annullato i provvedimenti negativi fondati sulla posizione di “militare in licenza” del figlio del ricorrente – condizione ostativa solo per gli eventi dannosi verificatosi successivamente all’entrata in vigore della versione novellata dell’art. 1 della legge 308/81- , ed hanno rinviato l’affare all’Amministrazione perché si pronunciasse sull’effettiva esistenza dell’unica condizione prevista dalla normativa in materia per la concessione del beneficio in contestazione, cioè l’aver “subito per causa di servizio un evento dannoso che provochi la morte” .

Nemmeno in sede di ulteriore riesame l’Amministrazione ha provveduto ad effettuare un’adeguata ed approfondita indagine sulla riconducibilità dell’evento dannoso (suicidio) al servizio militare prestato dal figlio dal ricorrente, come avrebbe dovuto, tenendo conto di tutto il complesso intreccio fattuale richiamato già nella prima sentenza del 2005 (“In data 15 dicembre 1987, -OMISSIS- (figlio del ricorrente) veniva arruolato presso l’-OMISSIS-, per prestare servizio militare di leva. Giunto al Corpo il 17/12/1987 veniva ricoverato presso l’Ospedale Militare di Torino e, poi, inviato in congedo per venti giorni. In data 5/1/1988, l’Ospedale Militare di Catanzaro - presso il quale l’-OMISSIS- era ricoverato con -OMISSIS- – riteneva il militare idoneo al servizio. -OMISSIS-, quindi, raggiungeva il Corpo di appartenenza il 7/1/1988, ed il successivo 22 gennaio veniva trasferito presso la 28^ -OMISSIS-. In data 1/6/1988 l’-OMISSIS- riusciva ad ottenere una licenza breve. Giunto a casa portava familiari ed amici a conoscenza dello stato di coartazione psichica cui era sottoposto in caserma, che gli aveva procurato la sindrome ansioso depressiva. Al momento di rientrare in caserma, con un arma da fuoco, l’-OMISSIS- tentava di porre fine alla propria esistenza, ed il giorno 21/6/1988 decedeva a causa della ferita che si era procurato”).

L’insieme di elementi e circostanze sopra ricordate è stato del tutto ignorato dall’Amministrazione che ha ritenuto, semplicisticamente, che il semplice fatto che la morte fosse avvenuta durante la licenza “ha evidentemente prodotto l’interruzione del nesso di causalità”, come sostenuto nel rapporto difensivo trasmesso con nota del 26.9.2016. Si tratta di un inammissibile tentativo di giustificare ex post l’omessa valutazione dell’influenza delle condizioni di servizio sull’insorgenza e lo sviluppo della patologia che può aver indotto il militare al suicidio, nesso di causalità che – ove riconosciuto – non viene certo meno per il fatto che l’azione finale si sia materialmente realizzata nelle circostanze di tempo e di luogo considerate.

Ne consegue che l’atto di diniego in contestazione risulta palesemente elusivo del giudicato formatosi sulle due sentenze soprarichiamate in quanto, da un lato, reitera motivi ostativi già ritenuti inconsistenti e, dall’altro lato, non esamina, come avrebbe dovuto in esecuzione delle sentenze in parola, la questione dell’esistenza del nesso causale tra l’evento mortale (suicidio) ed il servizio svolto.

Alla luce delle circostanze sopraesposte il ricorso in esame ed i motivi aggiunti vanno accolti e, per conseguenza, va dichiarata la nullità dell’atto di diniego in esame, va dichiarato l’obbligo della PA di dare piena ed esatta esecuzione al giudicato rideterminandosi sull’istanza del ricorrente, previa verifica dell’esistenza o meno del nesso causale con il servizio svolto, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza. In caso di inerzia, a tanto provvederà, in qualità di commissario ad acta - che sarà attivato su istanza di parte - il Dirigente responsabile del servizio sanitario psichiatrico aeronautica militare nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso per l’ottemperanza in esame ed i motivi aggiunti, per l’effetto:

- dichiara la nullità dell’atto di diniego impugnato con i motivi aggiunti;

- ordina al Ministero della Difesa di dare piena e completa esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, provvedendo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza a riesaminare l’istanza del ricorrente come indicato in motivazione;

- nomina Commissario ad acta il Dirigente responsabile del servizio sanitario psichiatrico dell’aeronautica militare p.t., che provvederò, anche a mezzo di delegato, nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta).

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessive Euro 2.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e persone comunque citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Paola Patatini, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati

Re: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308

Inviato: mer nov 23, 2016 1:13 pm
da oreste.vignati
complimenti al sempre puntuale panorama, vergogna per chi ha trattato da parte del ministero difesa l'iter del giovane militare, condoglianze ed onore ai familiari del giovane militare.
oltre questo rimane solo il giudizio divino.