Ing.ArchAMM ha scritto: ↑mer giu 05, 2024 2:39 pm
Buongiorno, vi espongo il caso.
Ufficiale in spe che per patologia non dipendente da causa di servizio, dopo mesi di convalescenza viene giudicato dalla cmo idoneo al transito nei ruoli civili.
Tutti gli accertamenti presso le infermerie durante tutto il periodo di convalescenza (inclusa la valutazione della
Cmo) sono stati effettuati per delega presso le strutture territorialmente competenti per località di residenza dell’ufficiale, per via della patologia cronicizzata che rende impossibili lunghi spostamenti fino al comando di appartenenza (distante oltre 1000km),
Al fine di ottenere nulla osta effettuazione visita per delega, ogni volta al comando sono state trasmesse certificazioni di specialisti di strutture pubbliche attestanti lo stato patologico, in seguito alle quali il comando ha rilasciato autorizzazione.
In quale sede e cosa è opportuno nuovamente produrre e come farsi assistere affinché le procedure di transito possano esitare in in assegnazione presso una sede di servizio compatibile con la patologia del soggetto ?
Grazi a chi saprà fornire qualche info utile
Buon pomeriggio Ing.ArchAMM e buon pomeriggio a tutti.
Allego la sentenza n.2547/2024 del Tar Veneto sperando possa essere utile.
Sempre con l'auspicio che lo possa essere a chiunque si venga a trovare in questo genere di pastoie e cercando di essere il più possibile sintetico, cerco di contestualizzare antefatto.
Appuntato GdF, arruolato 2009, in servizio a Venezia, riformato ottobre 2021 per patologia non d.c.s., idoneo al transito ex art. 14, comma 5, legge 266/99.
Presentata istanza di transito richiedendo formalmente l'assegnazione alla regione Puglia, provincia Lecce (luogo d’origine).
1° intoppo – la GdF dispone che la domanda venga formulata nel rispetto delle sedi previste dal famoso art.2 del famigerato D.M. (Lecce non c'è).
Si integra la domanda specificando che “qualora non possa essere accolta l'assegnazione alla Provincia di Lecce, richiesta con l'istanza prodotta in data 22/10/2021, opta esprimendo preferenza per la sede di Pescara della Commissione Tributaria Provinciale.”.
Dopo un anno esatto arriva convocazione per la C.T.P. di Pescara senza alcun cenno riguardo la preferita sede di Lecce (obbligo di motivazione cui la P.A. è tenuta).
Altra istanza a ribadire l’assegnazione alla regione Puglia, provincia Lecce ed altra riconferma di Pescara da parte del M.e.f.
Ricorso al Tar Veneto che viene respinto e impugnato al CdS il quale, prima con decreto presidenziale (899/2023 del 03.03.2023) e poi con ordinanza (1229/2023 del 29.03.2023), accoglie il ricorso rimandando al Tar con specifica indicazione circa il “necessario approfondimento nel merito circa la possibilità di indicazione di sedi diverse da quelle tabellari”.
Nel frattempo il Mef impone prima l’ultimatum alla presentazione e poi, decorso il termine indicato, determina la rinuncia ed il decadimento dal diritto soggettivo al transito.
Il 04.08.2023 – sentenza n. 1154/2023, il Tar Veneto annulla tutti i provvedimenti del Mef sancendo che “…il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei
provvedimenti impugnati, da cui discende l’obbligo per l’Amministrazione di
rimettere la ricorrente nei termini per poter esprimere le proprie preferenze di sede
alla luce delle previsioni di entrambi i decreti ministeriali, il n. 47860 del 18 aprile
2013 e n. 99077 del 20 luglio 2017, valutando altresì motivatamente la sussistenza o
meno dei presupposti per l’eventuale assegnazione, qualora richiesta, in sedi
diverse da quelle tabellari.”
Il mese di ottobre 2023, a due anni dalla prima istanza, il Co.Ge. GdF riapre la procedura di transito in ossequio alla sentenza del Tar.
Ovviamente non più istanza di transito, ma di “Assegnazione alla sede di servizio” – ovviamente di Lecce.
2° intoppo – il Mef, in ossequio all’antico adagio che “quello che ti spetta non ti tocca e quello che ti tocca non ti spetta”, fra minacce di archiviazione definitiva, assegnazione alla Rag. Terr. Dello Stato di Venezia e orecchie da mercante, conclude sancendo che a Lecce non c’è posto.
Il 29 ottobre 2024 – sentenza 2547/2024, il Tar Veneto , sancisce che “L’amministrazione è dunque tenuta ad esaminare l’istanza del … … prescindendo da tale termine e ad assumere una motivata determinazione sulla richiesta … … di essere assegnato a «a qualunque sede del M.E.F. ubicata nella provincia di Lecce».”.
Il 30.10.2024 la sentenza viene notificata al Mef ed al Co.Ge. GdF.
Morale della favola, il 31.12.2024 (proprio così il 31 dicembre), arriva via pec il provvedimento di assegnazione, udite udite, alla Corte di Giustizia Tributaria di … LECCE.
Ennesima riprova che in questo strano Paese che è l'Italia, non basta avere ragione, ma bisogna trovare chi te la da (anche alzando il tono della voce o dello scontro che dir si voglia).
Ed in questo il mitico avv. Manlio Davide Ferrario (utente AERONATICA) ha avuto un ruolo da indiscusso protagonista.
Un caro saluto a tutti con particolare a NONNO ALBERTO.