Come già scritto, l’art.58 D.P.R. 1092/73 recante il “Testo Unico delle Nome sul Trattamento di Quiescenza dei Dipendenti Civili e Militari dello Stato” statuisce testualmente che:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? ... ;1092!vig=
Art. 58.
(Non cumulabilita' delle rate di pensione con gli assegni di
attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio)
Al personale militare cessato dal servizio permanente o
continuativo per infermita', per non idoneita' agli uffici del grado
o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle
norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di
quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle
leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli
di attivita'.
Pertanto al dipendente in questo specifico caso al personale militare “(…) non competono le rate del trattamento di
quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle
leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli
di attivita'."
La norma parla espressamente di “personale militare”, tuttavia, nell’ordinamento giuridico italiano sono in vigore le Preleggi, che si applicano anche nel diritto amministrativo, ovverosia leggi ordinarie di rango “paracostituzionale” che si pongono appena al di sotto della Costituzione e, poiché statuiscono disposizioni generali sono poste, alla stessa stregua della Costituzione, al di sopra delle altre leggi eccetto i casi in cui vengano espressamente derogate da un’altra legge ordinaria.
Ai sensi dell’art.12 comma 2 delle Preleggi si applica il cd “criterio analogico” secondo il quale qualora vi sia una lacuna normativa o quando un caso o una materia non siano espressamente disciplinati si applicano la norme previste per casi simili o materie analoghe.
Ed infatti l’art.12 comma 1 e soprattutto
comma 2 delle Preleggi statuisce testualmente che:
“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore .
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.”
Ai sensi dell’art.12 comma 2 delle Preleggi anche al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria si applica l’art.58 (Non cumulabilita' delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio) del D.P.R. 1092/73 “Testo Unico delle Nome sul Trattamento di Quiescenza dei Dipendenti Civili e Militari dello Stato” in quanto per il personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziari a riguardo e, a differenza del personale militare, appunto non c’è una precisa disposizione.