Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera
Inviato: mer gen 16, 2013 11:10 pm
1) - diritto all’indennità per i servizi esterni, prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 ed in conformità alle circolari GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07 e del 13/09/99.
Il TAR Lazo nell'accogliere il ricorso ha precisato:
2) - il calcolo degli interessi legali dovuti dalla p.a. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va, poi, effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive e delle ritenute fiscali in quanto ciò che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (Cons. Stato sez. IV n. 9227/03; Cons. Stato, sez. VI n. 3383/04).
3) - Come, poi, espressamente richiesto dai ricorrenti deve essere emessa statuizione di condanna nei confronti del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme in esame e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali.
Il resto potete leggerlo qui sotto.
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15/01/2013 201300320 Sentenza 1Q
N. 00320/2013 REG.PROV.COLL.
N. 07630/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7630 del 2009, proposto da
(congruo nr. di ricorrenti – Omissis - ) elettivamente domiciliati in Roma, via L. Caro n. 63 presso lo studio dell’avv. Antonino Galletti che li rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti di
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED INNOVAZIONE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'accertamento
del diritto all’indennità per i servizi esterni, prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 ed in conformità alle circolari GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07 e del 13/09/99,
la declaratoria della natura interpretativa delle predette circolari,
la disapplicazione delle circolari in esame nella parte in cui ritengono applicabili le relative disposizioni a partire dal 1 gennaio 2008
e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità in esame a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95, eventualmente anche a titolo risarcitorio od indennitario ex art. 2041 c.c., oltre interessi a rivalutazione monetaria, e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 25/09/09 e depositato il 30/09/09 (congruo nr. di ricorrenti – Omissis - ), appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, hanno chiesto l’accertamento del diritto all’indennità per i servizi esterni, prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 ed in conformità alle circolari GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07 e del 13/09/99, la declaratoria della natura interpretativa delle predette circolari, la disapplicazione delle circolari in esame nella parte in cui ritengono applicabili le relative disposizioni a partire dal 1 gennaio 2008 e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità in questione a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95, eventualmente anche a titolo risarcitorio od indennitario ex art. 2041 c.c., oltre interessi a rivalutazione monetaria, e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali.
Il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 23/06/12, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 6 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ai quali non sono riconducibili posizioni giuridiche soggettive direttamente riferibili a petitum e causa petendi invocati dagli odierni ricorrenti.
Nel merito, per il resto il ricorso è fondato e deve essere accolto.
A. S. (così corretto d’ufficio il nome del primo ricorrente quale effettivamente desumibile dal mandato ad litem e dalla documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia), (congruo nr. di ricorrenti – Omissis-), appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, chiedono l’accertamento del diritto all’indennità per i servizi esterni prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 ed in conformità alle circolari GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07 e del 13/09/99, la declaratoria della natura interpretativa delle predette circolari, la disapplicazione delle circolari in esame nella parte in cui ritengono applicabili le relative disposizioni a partire dal 1 gennaio 2008 e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità in questione a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95, eventualmente anche a titolo risarcitorio od indennitario ex art. 2041 c.c., oltre interessi a rivalutazione monetaria, e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali.
Dall’esame della normativa applicabile alla fattispecie emerge che l’art. 9 del D.P.R. n. 395/95 ha previsto in modo espresso la corresponsione di una specifica indennità per il personale di polizia “impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena”, ed, altresì, per il “personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”.
L’art. 11 D.P.R. n. 254/99 ha esteso l’indennità in esame “al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonchè tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi”.
L’art. 9 D.P.R. n. 164/02 ha, poi, specificato che l’indennità deve essere corrisposta “al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore”, ponendo tale limite minimo, ma senza stabilire alcunché in relazione all’ipotesi di turni aventi una durata superiore.
L’art. 8 comma 2° del D.P.R. n. 170/2007 ha espressamente riconosciuto in capo “al personale che, per esigenze eccezionali dell’Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni”, l’indennità per servizi esterni “in misura doppia”, con il limite, di natura finanziaria, della misura di 30 indennità per ciascun dipendente, nell’arco del mese; la decorrenza della disposizione in esame è stata fissata dall’art. 38 del medesimo testo normativo al 1° novembre 2007.
La questione giuridica oggetto di causa concerne la possibilità di riconoscere il beneficio dell’indennità per servizi esterni, prevista dalle norme richiamate, anche ai soggetti, quali gli odierni ricorrenti, che hanno espletato l’attività di “autista posta” o di addetto alla “sala regia”, “ufficio nucleo traduzioni e piantonamenti”, “ufficio servizi”, “ufficio conti correnti” e “ufficio comando” (si veda, in merito, il prospetto riepilogativo allegato alla nota prot. n. 18791 dell’11/08/11 redatta dal Ministero della Giustizia – Direzione della Casa Circondariale di Verona “Montorio”).
Dall’esame della norma di riferimento, ovvero l’art. 9 d.p.r. n. 395/95, si evince che la corresponsione dell’indennità è prevista in favore del personale “impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena”, ed, altresì, per il “personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”.
Il Tribunale ritiene che la nozione di attività presso “sezioni, reparti e, comunque, ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”, che legittima il riconoscimento dell’indennità in esame, ricomprenda tutti i servizi espletati all’interno della cinta muraria, che delimita istituzionalmente lo spazio destinato alla custodia dei detenuti, non potendosi operare, al fine dell’applicazione della disposizione, la distinzione tra i singoli spazi rientranti all’interno del perimetro e ciò anche in ragione della genericità della locuzione “ambienti in cui siano presenti detenuti o internati” la quale non richiede che, ai fini del riconoscimento del beneficio economico, la presenza dei detenuti nei locali sia stabile e permanente.
In quest’ottica le disposizioni della circolare GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07, la quale riconduce l’indennità a tutte le attività espletate presso “le postazioni di servizio istituite all’interno della cinta, atteso che questa delimita con certezza l’area all’interno della quale istituzionalmente risiede la popolazione detenuta”, sono da ritenersi effettivamente interpretative e ricognitive della normativa vigente come emerge dal fatto che la norma posta dall’amministrazione a fondamento di tale opzione ermeneutica è proprio l’art. 9 d.p.r. n. 395/95, senza che sull’ambito applicativo della stessa abbiano influito le disposizioni emanate successivamente in materia, di talchè sarebbe irragionevole farne decorrere alcuni dei relativi effetti solo dal 2008 come pretende il Ministero della Giustizia con la predetta circolare.
Ne consegue che tutte le mansioni espletate dai ricorrenti all’interno del muro di cinta (ivi compresa quelle di “autista posta” per la connessione di tale attività istituzionale con la gestione dei detenuti: così si esprime il paragrafo 2 della circolare del 13/12/07) legittimano l’attribuzione dell’indennità per servizi esterni purché, ovviamente, esistano gli ulteriori presupposti a tal fine richiesti dalla normativa vigente, ivi compreso quello dell’espletamento del servizio in esame per almeno tre ore consecutive (art. 9 d.p.r. n. 164/02).
Per questi motivi il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti di ottenere l’indennità per i servizi esterni prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 (qualora non effettivamente percepita e purchè esistano gli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa vigente ivi compreso quello dell’espletamento del servizio in esame per almeno tre ore consecutive ex art. 9 d.p.r. n. 164/02) a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95 fino al 31/12/07.
Su tali somme il Ministero, come richiesto dai ricorrenti, dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati in base ai seguenti principi richiamati dalle citate sentenze del Consiglio di Stato:
- trattandosi di ratei dei crediti retributivi spettanti per periodi successivi al 31 dicembre 1994, vanno riconosciuti i soli interessi legali al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo come previsto dall’art. 22 comma 36 della legge n. 724/94 (in questo senso Cons. Stato sez. VI, n. 8/2001; Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3);
- ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli interessi legali per gli emolumenti corrisposti tardivamente debbono essere calcolati sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi (così Cons. Stato sez. IV, n. 5177/04), in quanto gli interessi sono solo effetti del ritardo e non possono perciò essere inglobati "ab origine" nel contenuto del credito;
- il calcolo degli interessi legali dovuti dalla p.a. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va, poi, effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive e delle ritenute fiscali in quanto ciò che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (Cons. Stato sez. IV n. 9227/03; Cons. Stato, sez. VI n. 3383/04).
Come, poi, espressamente richiesto dai ricorrenti deve essere emessa statuizione di condanna nei confronti del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme in esame e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali.
La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione;
2) dichiara il diritto dei ricorrenti di ottenere l’indennità per i servizi esterni prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95 fino al 31/12/07, oltre interessi legali e secondo le modalità specificate in motivazione;
3) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme in esame e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali;
4) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2013
Il TAR Lazo nell'accogliere il ricorso ha precisato:
2) - il calcolo degli interessi legali dovuti dalla p.a. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va, poi, effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive e delle ritenute fiscali in quanto ciò che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (Cons. Stato sez. IV n. 9227/03; Cons. Stato, sez. VI n. 3383/04).
3) - Come, poi, espressamente richiesto dai ricorrenti deve essere emessa statuizione di condanna nei confronti del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme in esame e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali.
Il resto potete leggerlo qui sotto.
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15/01/2013 201300320 Sentenza 1Q
N. 00320/2013 REG.PROV.COLL.
N. 07630/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7630 del 2009, proposto da
(congruo nr. di ricorrenti – Omissis - ) elettivamente domiciliati in Roma, via L. Caro n. 63 presso lo studio dell’avv. Antonino Galletti che li rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti di
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED INNOVAZIONE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'accertamento
del diritto all’indennità per i servizi esterni, prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 ed in conformità alle circolari GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07 e del 13/09/99,
la declaratoria della natura interpretativa delle predette circolari,
la disapplicazione delle circolari in esame nella parte in cui ritengono applicabili le relative disposizioni a partire dal 1 gennaio 2008
e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità in esame a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95, eventualmente anche a titolo risarcitorio od indennitario ex art. 2041 c.c., oltre interessi a rivalutazione monetaria, e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 25/09/09 e depositato il 30/09/09 (congruo nr. di ricorrenti – Omissis - ), appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, hanno chiesto l’accertamento del diritto all’indennità per i servizi esterni, prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 ed in conformità alle circolari GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07 e del 13/09/99, la declaratoria della natura interpretativa delle predette circolari, la disapplicazione delle circolari in esame nella parte in cui ritengono applicabili le relative disposizioni a partire dal 1 gennaio 2008 e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità in questione a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95, eventualmente anche a titolo risarcitorio od indennitario ex art. 2041 c.c., oltre interessi a rivalutazione monetaria, e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali.
Il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 23/06/12, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 6 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ai quali non sono riconducibili posizioni giuridiche soggettive direttamente riferibili a petitum e causa petendi invocati dagli odierni ricorrenti.
Nel merito, per il resto il ricorso è fondato e deve essere accolto.
A. S. (così corretto d’ufficio il nome del primo ricorrente quale effettivamente desumibile dal mandato ad litem e dalla documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia), (congruo nr. di ricorrenti – Omissis-), appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, chiedono l’accertamento del diritto all’indennità per i servizi esterni prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 ed in conformità alle circolari GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07 e del 13/09/99, la declaratoria della natura interpretativa delle predette circolari, la disapplicazione delle circolari in esame nella parte in cui ritengono applicabili le relative disposizioni a partire dal 1 gennaio 2008 e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità in questione a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95, eventualmente anche a titolo risarcitorio od indennitario ex art. 2041 c.c., oltre interessi a rivalutazione monetaria, e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali.
Dall’esame della normativa applicabile alla fattispecie emerge che l’art. 9 del D.P.R. n. 395/95 ha previsto in modo espresso la corresponsione di una specifica indennità per il personale di polizia “impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena”, ed, altresì, per il “personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”.
L’art. 11 D.P.R. n. 254/99 ha esteso l’indennità in esame “al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonchè tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi”.
L’art. 9 D.P.R. n. 164/02 ha, poi, specificato che l’indennità deve essere corrisposta “al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore”, ponendo tale limite minimo, ma senza stabilire alcunché in relazione all’ipotesi di turni aventi una durata superiore.
L’art. 8 comma 2° del D.P.R. n. 170/2007 ha espressamente riconosciuto in capo “al personale che, per esigenze eccezionali dell’Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni”, l’indennità per servizi esterni “in misura doppia”, con il limite, di natura finanziaria, della misura di 30 indennità per ciascun dipendente, nell’arco del mese; la decorrenza della disposizione in esame è stata fissata dall’art. 38 del medesimo testo normativo al 1° novembre 2007.
La questione giuridica oggetto di causa concerne la possibilità di riconoscere il beneficio dell’indennità per servizi esterni, prevista dalle norme richiamate, anche ai soggetti, quali gli odierni ricorrenti, che hanno espletato l’attività di “autista posta” o di addetto alla “sala regia”, “ufficio nucleo traduzioni e piantonamenti”, “ufficio servizi”, “ufficio conti correnti” e “ufficio comando” (si veda, in merito, il prospetto riepilogativo allegato alla nota prot. n. 18791 dell’11/08/11 redatta dal Ministero della Giustizia – Direzione della Casa Circondariale di Verona “Montorio”).
Dall’esame della norma di riferimento, ovvero l’art. 9 d.p.r. n. 395/95, si evince che la corresponsione dell’indennità è prevista in favore del personale “impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena”, ed, altresì, per il “personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”.
Il Tribunale ritiene che la nozione di attività presso “sezioni, reparti e, comunque, ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”, che legittima il riconoscimento dell’indennità in esame, ricomprenda tutti i servizi espletati all’interno della cinta muraria, che delimita istituzionalmente lo spazio destinato alla custodia dei detenuti, non potendosi operare, al fine dell’applicazione della disposizione, la distinzione tra i singoli spazi rientranti all’interno del perimetro e ciò anche in ragione della genericità della locuzione “ambienti in cui siano presenti detenuti o internati” la quale non richiede che, ai fini del riconoscimento del beneficio economico, la presenza dei detenuti nei locali sia stabile e permanente.
In quest’ottica le disposizioni della circolare GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07, la quale riconduce l’indennità a tutte le attività espletate presso “le postazioni di servizio istituite all’interno della cinta, atteso che questa delimita con certezza l’area all’interno della quale istituzionalmente risiede la popolazione detenuta”, sono da ritenersi effettivamente interpretative e ricognitive della normativa vigente come emerge dal fatto che la norma posta dall’amministrazione a fondamento di tale opzione ermeneutica è proprio l’art. 9 d.p.r. n. 395/95, senza che sull’ambito applicativo della stessa abbiano influito le disposizioni emanate successivamente in materia, di talchè sarebbe irragionevole farne decorrere alcuni dei relativi effetti solo dal 2008 come pretende il Ministero della Giustizia con la predetta circolare.
Ne consegue che tutte le mansioni espletate dai ricorrenti all’interno del muro di cinta (ivi compresa quelle di “autista posta” per la connessione di tale attività istituzionale con la gestione dei detenuti: così si esprime il paragrafo 2 della circolare del 13/12/07) legittimano l’attribuzione dell’indennità per servizi esterni purché, ovviamente, esistano gli ulteriori presupposti a tal fine richiesti dalla normativa vigente, ivi compreso quello dell’espletamento del servizio in esame per almeno tre ore consecutive (art. 9 d.p.r. n. 164/02).
Per questi motivi il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti di ottenere l’indennità per i servizi esterni prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 (qualora non effettivamente percepita e purchè esistano gli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa vigente ivi compreso quello dell’espletamento del servizio in esame per almeno tre ore consecutive ex art. 9 d.p.r. n. 164/02) a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95 fino al 31/12/07.
Su tali somme il Ministero, come richiesto dai ricorrenti, dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati in base ai seguenti principi richiamati dalle citate sentenze del Consiglio di Stato:
- trattandosi di ratei dei crediti retributivi spettanti per periodi successivi al 31 dicembre 1994, vanno riconosciuti i soli interessi legali al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo come previsto dall’art. 22 comma 36 della legge n. 724/94 (in questo senso Cons. Stato sez. VI, n. 8/2001; Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3);
- ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli interessi legali per gli emolumenti corrisposti tardivamente debbono essere calcolati sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi (così Cons. Stato sez. IV, n. 5177/04), in quanto gli interessi sono solo effetti del ritardo e non possono perciò essere inglobati "ab origine" nel contenuto del credito;
- il calcolo degli interessi legali dovuti dalla p.a. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va, poi, effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive e delle ritenute fiscali in quanto ciò che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (Cons. Stato sez. IV n. 9227/03; Cons. Stato, sez. VI n. 3383/04).
Come, poi, espressamente richiesto dai ricorrenti deve essere emessa statuizione di condanna nei confronti del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme in esame e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali.
La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione;
2) dichiara il diritto dei ricorrenti di ottenere l’indennità per i servizi esterni prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95 fino al 31/12/07, oltre interessi legali e secondo le modalità specificate in motivazione;
3) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme in esame e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali;
4) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2013