Revoca pensioni per infermità dopo riforma?
Re: Revoca pensioni per infermità dopo riforma?????
Grazie per l'aggiornamento Cirubepy e cmq per noi gli anni eccedenti al 20° (entro il 31.12.97) sono al 3,66%.-
Non capisco la tua preoccupazione, quanto al 31.12.2010 sei al 77,57% !
Per lavorare anche dopo che sei stato riformato, ti risponderanno altri che magari hanno avuto interesse ad approfondire tale argomento.-Notte
Non capisco la tua preoccupazione, quanto al 31.12.2010 sei al 77,57% !
Per lavorare anche dopo che sei stato riformato, ti risponderanno altri che magari hanno avuto interesse ad approfondire tale argomento.-Notte
Re: Revoca pensioni per infermità dopo riforma?
Alla fine roberto63 ha detto quello che avevo riferito anche io....questa cosa secondo me colpisce con retroattivita' il militare che va' in pensione per infermita' sapendo già di essere a rischio radiazione in quanto consapevole di avere commesso gravi reati.. tutto qua'..
Dopo la pensione non si rischia nulla, anche se commetti gravissimi reati! Parole del legale poi ognuno la pensa come vuole...saluti a tutti..
ps. sta di fatto che in polizia non c'e' sta cosa e neanche si sognano di farla per loro perche' hanno i sindacati e siamo sempre noi a fare la parte dei fessi in quanto noi abbiamo il super COCER!
Dopo la pensione non si rischia nulla, anche se commetti gravissimi reati! Parole del legale poi ognuno la pensa come vuole...saluti a tutti..
ps. sta di fatto che in polizia non c'e' sta cosa e neanche si sognano di farla per loro perche' hanno i sindacati e siamo sempre noi a fare la parte dei fessi in quanto noi abbiamo il super COCER!
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Re: Revoca pensioni per infermità dopo riforma?
Messaggio da Roberto Mandarino »
Caro Ciro,
pur non avendo alcuna esperienza personale in tale campo posso assicurarti che questa materia è molto articolata e complessa, pertanto delle risposte esaustive possono essere rilasciate esclusivamente da un ottimo legale del SETTORE.
Ed è per tale motivo che ho omesso (non dimenticato) di citare le pensioni di coloro che hanno malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Comitato ed ascritte dalla Commissione Medico Militare a tab "A" ai fini di equo indennizzo, questi vengono, a domanda, inviati dal Ministero della Difesa a visita medica per far valutare alla C.M.O. l'ascrivibilità di tali patologie ai fini della Pensione Privilegiata Tabellare che viene cosi determinata: 1^ cat. 100%, 2^cat. 90%, 3^cat. 80%, 4^cat. 70%, 5^cat. 60%, 6^cat. 50%, 7^cat. 40%, 8^cat. 30% della base pensionabile che il soggetto ha maturato fino al giorno del congedo in base al grado rivestito ed alla propria l'anzianità di servizio.
Tuttavia queste pensioni sono relative sopratutto al personale che chiede il proscioglimento oppure che viene congedato per scarso rendimento senza aver maturato il massimo contributivo e che diversamente non avrebbe diritto a pensione, se non al raggiungimento del 65° anno di età.
Mentre in caso di Sentenza che dispone la degradazione, anche se il soggetto ha patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Comitato ed ascritte dalla C.M.O. a categoria della Tabella "A", ogni caso dovrà essere valutato singolarmente.
Saluti Roberto Mandarino
pur non avendo alcuna esperienza personale in tale campo posso assicurarti che questa materia è molto articolata e complessa, pertanto delle risposte esaustive possono essere rilasciate esclusivamente da un ottimo legale del SETTORE.
Ed è per tale motivo che ho omesso (non dimenticato) di citare le pensioni di coloro che hanno malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Comitato ed ascritte dalla Commissione Medico Militare a tab "A" ai fini di equo indennizzo, questi vengono, a domanda, inviati dal Ministero della Difesa a visita medica per far valutare alla C.M.O. l'ascrivibilità di tali patologie ai fini della Pensione Privilegiata Tabellare che viene cosi determinata: 1^ cat. 100%, 2^cat. 90%, 3^cat. 80%, 4^cat. 70%, 5^cat. 60%, 6^cat. 50%, 7^cat. 40%, 8^cat. 30% della base pensionabile che il soggetto ha maturato fino al giorno del congedo in base al grado rivestito ed alla propria l'anzianità di servizio.
Tuttavia queste pensioni sono relative sopratutto al personale che chiede il proscioglimento oppure che viene congedato per scarso rendimento senza aver maturato il massimo contributivo e che diversamente non avrebbe diritto a pensione, se non al raggiungimento del 65° anno di età.
Mentre in caso di Sentenza che dispone la degradazione, anche se il soggetto ha patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Comitato ed ascritte dalla C.M.O. a categoria della Tabella "A", ogni caso dovrà essere valutato singolarmente.
Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: Revoca pensioni per infermità dopo riforma?
Messaggio da cirubepy »
Buongiorno colleghi, vi ringrazio sempre della vostra disponibilità,scusate se mi ripeto, vorrei rispondere a gino59 in quanto ha scritto:
"Non capisco la tua preoccupazione, quanto al 31.12.2010 sei al 77,57%"
Risposta; carissimo Gino, chi di noi alla soglia della riforma o decadimento per il superamento dei 730 giorni non è preoccupato? Avendo maturato il 78% di contribuzione, a questo punto si trova ad un bivio sapendo che basterebbero solo 40 giorni di aspettativa per superare tale limite per andare in pensione d'infermità oppure farsi fare idoneo per fare un altro anno di servizio che risulterebbe MOLTO LUNGO sapendo che devi riaffrontare i tuoi superiori che ti guardono in modo "cagnesco" e non aspettano l'ora di Fott....., si appigliano a qualsiasi cosa pur di metterti in condizione di difficoltà per farti sbagliare e spesso usano "violenza psicologica pur di umiliarti cercando di istigarti a commettere qualche errore per poi denunciarti.Essendo un soggetto molto polemico e nervoso (non riesco a sopportare le cose storte e abusi di potere) vi dico che non è facile sopportare un altro anno (scusate il mio sfogo).
Finisco di rispondere a Gino, carissimo Gino,una volta maturato l'80% basterebbe solo arrivare ai 54 anni per aver diritto alla pensione ordinaria di anzianità e se pur ti denunciassero, almeno non si perde la pensione anche se subisci la denuncia (speriamo di cavarcela).
Comunque,ancora nessuno ha risposto al mio "esempio" del "post" precedente, COSA SUCCEDE AD UN MILITARE CHE SI TROVA IN QUELLA SITUAZIONE?
RIPETO L'ESEMPIO :Un militare con 38 anni di contributi ( 33 + 5 ) che ha maturato il 78% di contribuzione ed ha 52 anni di età, viene riformato/dispensato per infermità Si/No dip. e percepisce pensione di infermità e successivamente gli viene revocata per perdita del grado o reato commesso in SERVIZIO, può successivamente versare dei contributi o lavorare da civile per raggiungere i 40 anni di contributi per avere diritto alla pensione di anzianità? Oppure deve aspettare i 65 anni di età? Spero di avere una risposta al quanto chiara.
Distinti saluti, Cirubepy (giuseppe)
"Non capisco la tua preoccupazione, quanto al 31.12.2010 sei al 77,57%"
Risposta; carissimo Gino, chi di noi alla soglia della riforma o decadimento per il superamento dei 730 giorni non è preoccupato? Avendo maturato il 78% di contribuzione, a questo punto si trova ad un bivio sapendo che basterebbero solo 40 giorni di aspettativa per superare tale limite per andare in pensione d'infermità oppure farsi fare idoneo per fare un altro anno di servizio che risulterebbe MOLTO LUNGO sapendo che devi riaffrontare i tuoi superiori che ti guardono in modo "cagnesco" e non aspettano l'ora di Fott....., si appigliano a qualsiasi cosa pur di metterti in condizione di difficoltà per farti sbagliare e spesso usano "violenza psicologica pur di umiliarti cercando di istigarti a commettere qualche errore per poi denunciarti.Essendo un soggetto molto polemico e nervoso (non riesco a sopportare le cose storte e abusi di potere) vi dico che non è facile sopportare un altro anno (scusate il mio sfogo).
Finisco di rispondere a Gino, carissimo Gino,una volta maturato l'80% basterebbe solo arrivare ai 54 anni per aver diritto alla pensione ordinaria di anzianità e se pur ti denunciassero, almeno non si perde la pensione anche se subisci la denuncia (speriamo di cavarcela).
Comunque,ancora nessuno ha risposto al mio "esempio" del "post" precedente, COSA SUCCEDE AD UN MILITARE CHE SI TROVA IN QUELLA SITUAZIONE?
RIPETO L'ESEMPIO :Un militare con 38 anni di contributi ( 33 + 5 ) che ha maturato il 78% di contribuzione ed ha 52 anni di età, viene riformato/dispensato per infermità Si/No dip. e percepisce pensione di infermità e successivamente gli viene revocata per perdita del grado o reato commesso in SERVIZIO, può successivamente versare dei contributi o lavorare da civile per raggiungere i 40 anni di contributi per avere diritto alla pensione di anzianità? Oppure deve aspettare i 65 anni di età? Spero di avere una risposta al quanto chiara.
Distinti saluti, Cirubepy (giuseppe)
Re: Revoca pensioni per infermità dopo riforma?
Caro GIUSEPPE: ora capisco la tua preoccupazione e di questo mi dispiace.-
( sapessi quante volte volevo prendere a calci nel xxxxxxx qualche superiore ) ho avuto meno coraggio di te' e mi
sono espresso diversamente ( ma questa e' un'altra storia ).-
Per i contributi, una volta (spero per te', mai ) avuta la perdita del grado/destituzione, potrai effettuare
la prosecuzione all'inpdap, come ti ha scritto il buon serraciro.-
GIUSEPPE, ( penso che il sito sia dell'inpdap che dell'inps, l'avrai sbucciato tutto ) VAI DIRETTAMENTE, MAGARI
TI PRENOTI E PARLI CON IL FUNZIONARIO DELLA SEDE INPDAP DELLA TUA PROVINCIA.-
In bocca a lupo, ma se preferisci..in xxxxxxx alla balena.- A presto
( sapessi quante volte volevo prendere a calci nel xxxxxxx qualche superiore ) ho avuto meno coraggio di te' e mi
sono espresso diversamente ( ma questa e' un'altra storia ).-
Per i contributi, una volta (spero per te', mai ) avuta la perdita del grado/destituzione, potrai effettuare
la prosecuzione all'inpdap, come ti ha scritto il buon serraciro.-
GIUSEPPE, ( penso che il sito sia dell'inpdap che dell'inps, l'avrai sbucciato tutto ) VAI DIRETTAMENTE, MAGARI
TI PRENOTI E PARLI CON IL FUNZIONARIO DELLA SEDE INPDAP DELLA TUA PROVINCIA.-
In bocca a lupo, ma se preferisci..in xxxxxxx alla balena.- A presto
Re: Revoca pensioni per infermità dopo riforma?
Messaggio da serraciro »
Caro Roberto-
Rispondo ai quesiti che pongono i colleghi in questione perchè ci sono passato, come nel caso del collega che si preoccupa della decadenza.-Io nel 2002 sono stato dichiarato decaduto, con 32 anni di servizio senza diritto a pensione in quanto non avevo maturato l'80 % previsto dal mio ordinamento della P.S. ma avevo maturato il 79,97%-
Per cui non avendo diritto a pensione ordinaria- Ed avendo per cumulo di patologie la 5^ categoria a vita.- Mi è stata concessa la pensione privilegiata ordinaria di 5^ categoria pari al 60% dell'ultimo stipendio, e non in base ai contributi versati.-
Poi successivamente ho chiesto l'assegno di incollocabilità e mi è stato concesso e lo percepisco ancora adesso con i vari assegni accessori-
E nonostante sia stato dichiarato decaduto a seguito di sentenza penale.-Il Ministero mi ha anche rilasciato la tessera di grande invalido per servizio di 1^ categoria-
Rispondo ai quesiti che pongono i colleghi in questione perchè ci sono passato, come nel caso del collega che si preoccupa della decadenza.-Io nel 2002 sono stato dichiarato decaduto, con 32 anni di servizio senza diritto a pensione in quanto non avevo maturato l'80 % previsto dal mio ordinamento della P.S. ma avevo maturato il 79,97%-
Per cui non avendo diritto a pensione ordinaria- Ed avendo per cumulo di patologie la 5^ categoria a vita.- Mi è stata concessa la pensione privilegiata ordinaria di 5^ categoria pari al 60% dell'ultimo stipendio, e non in base ai contributi versati.-
Poi successivamente ho chiesto l'assegno di incollocabilità e mi è stato concesso e lo percepisco ancora adesso con i vari assegni accessori-
E nonostante sia stato dichiarato decaduto a seguito di sentenza penale.-Il Ministero mi ha anche rilasciato la tessera di grande invalido per servizio di 1^ categoria-
Re: Revoca pensioni per infermità dopo riforma?
Messaggio da serraciro »
Cari amici,
i vostri quesiti possono avere una risposta, se andate a leggere la sentenza del T.A.R. Veneto 2590/2009, di 56 pagine che riguarda il sottoscritto- Li troverete molte risposte ai vostri quesiti-Su numerose materie-La sentenza fa riferimento a 8 ricorsi riuniti e da me presentati-
E una sentenza interessante leggetela-E poi mi direte grazie-
i vostri quesiti possono avere una risposta, se andate a leggere la sentenza del T.A.R. Veneto 2590/2009, di 56 pagine che riguarda il sottoscritto- Li troverete molte risposte ai vostri quesiti-Su numerose materie-La sentenza fa riferimento a 8 ricorsi riuniti e da me presentati-
E una sentenza interessante leggetela-E poi mi direte grazie-
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Re: Revoca pensioni per infermità dopo riforma?
Messaggio da Roberto Mandarino »
Ciro senza fare polemica, voglio farti notare che i militari sono sottoposti a normative diverse.
Inoltre la pensione privilegiata ordinaria tabellare di 5^ categoria (come ho già specificato nel post precedente) ti ha rilasciato il diritto (in base al comma 2 dell'art.67 del D.P.R.1092/1973) di ricevere il 60% della base pensionabile che avevi maturato con l'anzianità di servizio ed il grado che rivestivi nel ruolo di appartenenza e non il 60% dello stipendio che percepivi.
Successivamente sei riuscito anche ad ottenere l'assegno d'incollocabilità.
Approfittiamo dell'occasione per ricordare nuovamente a tutti, che l'assegno d'incollocabilità si ottiene quasi esclusivamente per particolari patologie mentali, quelle più indicate sono: depressione maggiore, psicosi, epilessia, e schizzofrenia, e sopratutto che queste devono risultare riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Comitato.
Saluti Roberto Mandarino
Inoltre la pensione privilegiata ordinaria tabellare di 5^ categoria (come ho già specificato nel post precedente) ti ha rilasciato il diritto (in base al comma 2 dell'art.67 del D.P.R.1092/1973) di ricevere il 60% della base pensionabile che avevi maturato con l'anzianità di servizio ed il grado che rivestivi nel ruolo di appartenenza e non il 60% dello stipendio che percepivi.
Successivamente sei riuscito anche ad ottenere l'assegno d'incollocabilità.
Approfittiamo dell'occasione per ricordare nuovamente a tutti, che l'assegno d'incollocabilità si ottiene quasi esclusivamente per particolari patologie mentali, quelle più indicate sono: depressione maggiore, psicosi, epilessia, e schizzofrenia, e sopratutto che queste devono risultare riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Comitato.
Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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Re: Revoca pensioni per infermità dopo riforma?
Messaggio da Roberto Mandarino »
Caro Ciro,
i decreti di pensione privilegiata ordinaria tabellare dei Carabinieri invalidi di servizio di 5^ categoria, citano che in base all'art.67 comma 2 del D.P.R. 1092/73 (testo unico) spetta il 60% della base pensionabile maturata e non dello stipendio.
Questa norma tutt'oggi viene applicata anche al personale della Polizia di Stato.
Forse il tuo è un caso particolare.
Ciao Roberto Mandarino
i decreti di pensione privilegiata ordinaria tabellare dei Carabinieri invalidi di servizio di 5^ categoria, citano che in base all'art.67 comma 2 del D.P.R. 1092/73 (testo unico) spetta il 60% della base pensionabile maturata e non dello stipendio.
Questa norma tutt'oggi viene applicata anche al personale della Polizia di Stato.
Forse il tuo è un caso particolare.
Ciao Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: Revoca pensioni per infermità dopo riforma?
Messaggio da serraciro »
Sono caso unico in Italia-Leggi quella sentenza Roberto
Vai su google- scrivi: T.A.R. Veneto- Nella schermata che viene fuori -clicca su sentenze dispositivi-nella pagina che si apre scrivi l'anno e il numero-
altrimenti se mi dai un indirizzo e mail te la mando-
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Re: Revoca pensioni per infermità dopo riforma?
Messaggio da Roberto Mandarino »
La sentenza l'ho letta, proprio perchè il tuo è un caso più unico che raro non può essere preso come norma di riferimento.
Saluti Roberto
Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: Revoca pensioni per infermità dopo riforma?
Questa è la vicenda di un M.llo dell'Arma CC il quale a seguito del ricorso straordinario al PDR il Consiglio di Stato si è espresso in merito alle situazioni che lo riguardavano:
1) sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari;
2) sospensione del trattamento pensionistico;
3) anche se la cessazione dal servizio permanente per infermità ed il conseguente collocamento in congedo assoluto e avvenuto a decorrere dal 15/11/2005, ai sensi dell’art. 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Questo il testo sperando di sciogliere le perplessità di alcuni:
Numero 01701/2011 e data 05/05/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 16 febbraio 2011
NUMERO AFFARE 02055/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. OMISSIS , nato a ………… il 26 gennaio 1959, per l’annullamento, previa sospensiva: del provvedimento del ministero della difesa – direzione generale per il personale militare – 20/7/2009 n. OMISSIS , notificato al ricorrente il 17/9/2009, con il quale è stata determinata nei suoi confronti la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, e dell’atto emanato dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Centro nazionale amministrativo, ufficio del trattamento economico di quiescenza – 11/11/2009 prot. n. ………, con il quale è stata comunicata al ricorrente la sospensione del trattamento pensionistico.
LA SEZIONE
Vista la relazione 1 marzo 2010 prot. n. MD GMIL_ ……… con cui il ministero della difesa (direzione generale per il personale militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso indicato in oggetto;
visto il ricorso, proposto con atto datato 23 dicembre 2009;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari.
Premesso:
Il sig. OMISSIS, maresciallo ordinario in congedo dell’Arma dei carabinieri, riferisce che con decreto n. ……. (del 2006) il ministero della difesa – direzione generale per il personale militare, II Reparto - aveva dichiarato la sua cessazione dal servizio permanente per infermità ed il conseguente collocamento in congedo assoluto a decorrere dal 15/11/2005, ai sensi dell’art. 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Avendo la corte d’appello di ……….., con sentenza n. …… del 2008, condannato il signor OMISSIS alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione, il 17/9/2009, veniva notificato al ricorrente il provvedimento del 20 luglio 2009, sopra indicato, con cui il Ministero gli irrogava la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, n. 6, 61 e 37 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Detta sanzione è stata inflitta al sig. OMISSIS in quanto la condotta di quest’ultimo aveva intaccato “quel rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il dipendente e la pubblica amministrazione ed è biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed ai doveri di correttezza ed esemplarità propri di un appartenente all’Arma dei Carabinieri nonché lesiva del prestigio dell’Istituzione”.
Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, con l’atto prot. dell’11/11/2009 sopra indicato, comunicava dunque al ricorrente di voler sospendere il trattamento pensionistico erogato in suo favore, in conseguenza della sanzione inflitta con il provvedimento precedentemente indicato; dal momento che il ricorrente alla data del 15/11/2005, avendo egli un servizio contributivo pari ad anni 34, mesi 4 e giorni 1 e l’età anagrafica di anni 46, non aveva maturato i requisiti contributivi e d’età previsti dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449 nonché dal decreto legislativo 30 aprile 1997 165.
Il sopra citato provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri avrebbe quindi efficacia retroattiva sin dalla data di cessazione dal servizio del ricorrente, avvenuta il 15/11/2005;
per cui, secondo il ricorrente, sarebbe oggi negato il trattamento pensionistico provvisorio, “risultando lo stesso congedato non più per infermità ma per perdita del grado per rimozione”.
Il sig. OMISSIS insorge quindi avverso le cennate determinazioni, assumendone l’illegittimità per i motivi che si possono riassumere come segue.
1. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha fatto erronea applicazione degli artt. 37, 60 e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599 facendo decorrere gli effetti della perdita del grado per rimozione dalla data in cui il ricorrente è stato collocato in congedo anziché dalla data di notificazione del provvedimento di perdita del grado, con la conseguenza di sopprimere il diritto del ricorrente alla conservazione del trattamento pensionistico. Avrebbe invece dovuto trovare applicazione l’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (introdotto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15) per cui, trattandosi di un provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, esso produce effetti con la comunicazione al suo destinatario. Tale norma è infatti applicabile al caso di specie, sia in quanto successiva alla disciplina recata dalla legge n. 599/1954, sia in quanto disciplina speciale regolante la decorrenza dei termini per l’acquisto dell’efficacia da parte del provvedimento amministrativo.
2. La sanzione irrogata è irragionevole e sproporzionata, anche in considerazione del fatto che si riferisce ad un fatto isolato, punito in sede penale con una pena di modesta entità, con sentenza divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2008. Non è stato neppure considerato il tempo trascorso tra il fatto oggetto di procedimento penale (2002) e la condanna penale, né il comportamento ineccepibile tenuto dal ricorrente sia nella vita privata che durante il servizio successivamente al fatto oggetto di procedimento penale. Il provvedimento impugnato, pertanto, è viziato per “mancanza di autonoma istruttoria che tenesse conto di tutti i richiamati elementi di giudizio nonché dell’effettivo comportamento tenuto dal ricorrente e della dinamica dei fatti ed appare collegato per automatismo (in palese violazione del divieto di destituzione di diritto di cui all’art. 9 della legge n. 19/1990) alla condanna penale, senza considerare affatto che proprio la stessa condanna penale era stata sospesa dal Giudice penale”.
Il ministero riferente eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui il ricorrente si duole dell’illegittima interruzione del trattamento pensionistico, trattandosi di materia devoluta ad organo giurisdizionale speciale; soggiungendo che il ricorrente, peraltro, ha già impugnato la medesima determinazione con ricorso del 23 dicembre 2009 diretto alla corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna (accluso al fascicolo).
Quanto al merito del ricorso, il dicastero reputa comunque le censure infondate nel merito.
Il ricorrente, a sua volta, ha controdedotto alla relazione ministeriale con memorie, con le quali ha insistito nelle proprie argomentazioni in punto di diritto.
Considerato:
Il ricorrente ha presentato qui direttamente memorie, delle quali non si può tener conto stante l’articolo 49 del regolamento sul Consiglio di Stato emanato con regio decreto 21 aprile 1942 n. 444, secondo cui appunto non si può tener conto di documenti non trasmessi dal ministero.
L’eccezione d’inammissibilità formulata dal ministero è fondata: laddove la materia oggetto di controversia sia devoluta ad un giudice speciale o comunque si caratterizzi per la specialità del rito e per la competenza funzionale ed inderogabile del giudice, non è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato (in tal senso Cons. St., adunanza generale, parere 10 giugno 1999, n. 9/99). Oltre tutto il ricorrente aveva già proposto apposito ricorso (in relazione proprio ai surriportati aspetti pensionistici) alla corte dei conti, davanti alla quale ha dedotto motivi coincidenti con il primo motivo del ricorso straordinario in esame.
Il primo motivo di censura, con il quale s’impugna l’atto 11/11/2009 prot. n. OMISSIS , è pertanto inammissibile.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione posta in essere, nonché della mancata considerazione dei propri precedenti disciplinari e del contegno irreprensibile tenuto dopo la commissione dell’illecito.
La censura è infondata in ogni suo aspetto.
La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice amministrativo salvo che in ipotesi di eccesso di potere quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 aprile 2007, n. 2830). Inoltre, il giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell’Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati o nel convincimento cui tali organi sono pervenuti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5759; id., 31 gennaio 2006, n. 339; id., 3 luglio 2000, n. 3647).
Nella specie, il provvedimento impugnato non ha violato il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa ed il suo corollario, rappresentato, in ambito disciplinare, dal c.d. gradualismo sanzionatorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7615).
Il principio di proporzionalità consiste, invero, in un canone legale di raffronto, che anche dopo la sua espressa codificazione (art. 5, u.c., Trattato CE), non consente di controllare il merito dell’azione amministrativa.
Inizialmente delineato in sede di verifica degli atti adottati dagli organismi comunitari, il principio è stato successivamente utilizzato dalla corte di giustizia anche per l’esame della legittimità della normativa di recepimento degli atti comunitari emanata dagli Stati membri (cfr. corte di giustizia, 18 maggio 1993, C-126/91).
La rilevanza assunta dal controllo di proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria ha posto il problema dei limiti entro i quali tale esame possa esercitarsi.
A tale proposito, la corte ha rilevato che il riscontro di proporzionalità riguarda “solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento” (così corte di giustizia, 16 dicembre 1999, C-101/98); ciò significa che il sindacato giurisdizionale non può spingersi ad un punto tale da sostituire l’apprezzamento dell’organo competente con quello del giudice, valutando l’opportunità del provvedimento adottato ovvero individuando direttamente le misure ritenute idonee (cfr. corte di giustizia, 18 gennaio 2001, C-361/98).
La giurisprudenza ha più volte approfondito la natura, gli effetti e i limiti del principio di proporzionalità e del connesso sindacato del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7615 in materia disciplinare; id., 25 marzo 2005, n. 1275, circa l’insindacabilità della misura delle sanzioni disciplinari irrogate a pubblici dipendenti) riconoscendone la derivazione comunitaria e la sua penetrazione nell’ordinamento italiano, prima della sua espressa affermazione con la modificazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990.
Si è al riguardo rilevato l’obbligo dei pubblici poteri di adottare la soluzione idonea ed adeguata comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi in gioco, rispetto a quello strettamente necessario per il raggiungimento della cura del pubblico interesse, ferma però restando l’insindacabilità, da parte del giudice amministrativo, delle valutazioni discrezionali, siano esse tecniche, amministrative o politiche, consentendone un riscontro “ab externo” e nei limiti dell’abnormità, con esclusione di ogni sostituzione dell’organo giudicante all’Amministrazione (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 aprile 2007, n. 2830). Diversamente si finirebbe per introdurre surrettiziamente una smisurata ed innominata ipotesi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo, in contrasto con le caratteristiche della sua giurisdizione, che sono, all’opposto, la tipicità e l’eccezionalità, in quanto deroga al principio di separazione dei poteri (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7615). Tali considerazioni si attagliano perfettamente al peculiare rimedio del ricorso straordinario al Capo dello Stato, che si connota per dar luogo ad un giudizio di sola legittimità, e non anche di opportunità, dei provvedimenti gravati.
Ne discende che il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa non consentono al giudice amministrativo (né al Consiglio di Stato chiamato in sede consultiva ad esprimere il proprio parere sul ricorso straordinario) di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall’autorità disciplinare, che possono essere sindacate esclusivamente qualora trasmodino nell’abnormità.
Nel caso di specie, deve escludersi la sussistenza nel provvedimento impugnato di sintomi di abnormità o sproporzione, perché la sanzione è stata irrogata a fronte di una condotta, autonomamente apprezzata dal punto di vista disciplinare, che ha finanche dato luogo ad una condanna penale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2006, n. 811) e che ha contribuito a screditare l’immagine dell’Amministrazione, minando la condizione di fiducia e di stima di cui gli appartenenti all’Arma dei carabinieri devono godere. È stato anche recentemente affermato che “la commissione di un illecito doloso si colora, pertanto, della massima gravità, lede il rapporto di fiducia tra Amministrazione e dipendente, nonché il prestigio e la credibilità dell'Istituzione agli occhi della collettività - non è credibile una Forza di Polizia se di essa fanno parte persone che a loro volta commettono illeciti penali dolosi - ed è pertanto meritevole di sanzione espulsiva” (così, testualmente, Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2536).
Al riguardo, anche dopo la sentenza penale dibattimentale di condanna rimane ferma la valutazione dell’amministrazione in ordine alla punibilità in sede disciplinare ed alla entità della sanzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6404, testé citata).
Anche per la misura della sanzione disciplinare in concreto irrogata, il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli casi in cui sussista un’abnorme sproporzione fra i fatti contestati ed accertati e la misura medesima (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6404 cit.; Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2002).
Quanto alla valutazione della condotta complessiva del militare, i positivi precedenti di carriera del militare non si possono considerare rilevanti ai fini dell’individuazione della sanzione da irrogare ove la condotta superi (come nel caso di specie) la soglia di illecito che impone, secondo il discrezionale giudizio dell’Amministrazione, l’allontanamento definitivo del dipendente dall’Arma. Infatti mentre per le condotte connotate da minore gravità è possibile operare una graduazione della sanzione tenendo anche conto della personalità professionale del dipendente, ciò risulta impossibile allorché il comportamento da questi posto in essere sia giudicato incompatibile col mantenimento del precedente status di pubblico dipendente (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4393; cfr. altresì, sull’irrilevanza dei precedenti di carriera, Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2006, n. 811).
Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile relativamente all’impugnazione del provvedimento 11/11/2009 prot. n. ………….e respinto relativamente all’impugnazione del provvedimento 20/7/2009 n. /2009; restando assorbito l’esame dell’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, come specificato in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
D.ssa Tiziana Tomassini
1) sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari;
2) sospensione del trattamento pensionistico;
3) anche se la cessazione dal servizio permanente per infermità ed il conseguente collocamento in congedo assoluto e avvenuto a decorrere dal 15/11/2005, ai sensi dell’art. 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Questo il testo sperando di sciogliere le perplessità di alcuni:
Numero 01701/2011 e data 05/05/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 16 febbraio 2011
NUMERO AFFARE 02055/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. OMISSIS , nato a ………… il 26 gennaio 1959, per l’annullamento, previa sospensiva: del provvedimento del ministero della difesa – direzione generale per il personale militare – 20/7/2009 n. OMISSIS , notificato al ricorrente il 17/9/2009, con il quale è stata determinata nei suoi confronti la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, e dell’atto emanato dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Centro nazionale amministrativo, ufficio del trattamento economico di quiescenza – 11/11/2009 prot. n. ………, con il quale è stata comunicata al ricorrente la sospensione del trattamento pensionistico.
LA SEZIONE
Vista la relazione 1 marzo 2010 prot. n. MD GMIL_ ……… con cui il ministero della difesa (direzione generale per il personale militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso indicato in oggetto;
visto il ricorso, proposto con atto datato 23 dicembre 2009;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari.
Premesso:
Il sig. OMISSIS, maresciallo ordinario in congedo dell’Arma dei carabinieri, riferisce che con decreto n. ……. (del 2006) il ministero della difesa – direzione generale per il personale militare, II Reparto - aveva dichiarato la sua cessazione dal servizio permanente per infermità ed il conseguente collocamento in congedo assoluto a decorrere dal 15/11/2005, ai sensi dell’art. 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Avendo la corte d’appello di ……….., con sentenza n. …… del 2008, condannato il signor OMISSIS alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione, il 17/9/2009, veniva notificato al ricorrente il provvedimento del 20 luglio 2009, sopra indicato, con cui il Ministero gli irrogava la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, n. 6, 61 e 37 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Detta sanzione è stata inflitta al sig. OMISSIS in quanto la condotta di quest’ultimo aveva intaccato “quel rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il dipendente e la pubblica amministrazione ed è biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed ai doveri di correttezza ed esemplarità propri di un appartenente all’Arma dei Carabinieri nonché lesiva del prestigio dell’Istituzione”.
Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, con l’atto prot. dell’11/11/2009 sopra indicato, comunicava dunque al ricorrente di voler sospendere il trattamento pensionistico erogato in suo favore, in conseguenza della sanzione inflitta con il provvedimento precedentemente indicato; dal momento che il ricorrente alla data del 15/11/2005, avendo egli un servizio contributivo pari ad anni 34, mesi 4 e giorni 1 e l’età anagrafica di anni 46, non aveva maturato i requisiti contributivi e d’età previsti dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449 nonché dal decreto legislativo 30 aprile 1997 165.
Il sopra citato provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri avrebbe quindi efficacia retroattiva sin dalla data di cessazione dal servizio del ricorrente, avvenuta il 15/11/2005;
per cui, secondo il ricorrente, sarebbe oggi negato il trattamento pensionistico provvisorio, “risultando lo stesso congedato non più per infermità ma per perdita del grado per rimozione”.
Il sig. OMISSIS insorge quindi avverso le cennate determinazioni, assumendone l’illegittimità per i motivi che si possono riassumere come segue.
1. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha fatto erronea applicazione degli artt. 37, 60 e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599 facendo decorrere gli effetti della perdita del grado per rimozione dalla data in cui il ricorrente è stato collocato in congedo anziché dalla data di notificazione del provvedimento di perdita del grado, con la conseguenza di sopprimere il diritto del ricorrente alla conservazione del trattamento pensionistico. Avrebbe invece dovuto trovare applicazione l’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (introdotto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15) per cui, trattandosi di un provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, esso produce effetti con la comunicazione al suo destinatario. Tale norma è infatti applicabile al caso di specie, sia in quanto successiva alla disciplina recata dalla legge n. 599/1954, sia in quanto disciplina speciale regolante la decorrenza dei termini per l’acquisto dell’efficacia da parte del provvedimento amministrativo.
2. La sanzione irrogata è irragionevole e sproporzionata, anche in considerazione del fatto che si riferisce ad un fatto isolato, punito in sede penale con una pena di modesta entità, con sentenza divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2008. Non è stato neppure considerato il tempo trascorso tra il fatto oggetto di procedimento penale (2002) e la condanna penale, né il comportamento ineccepibile tenuto dal ricorrente sia nella vita privata che durante il servizio successivamente al fatto oggetto di procedimento penale. Il provvedimento impugnato, pertanto, è viziato per “mancanza di autonoma istruttoria che tenesse conto di tutti i richiamati elementi di giudizio nonché dell’effettivo comportamento tenuto dal ricorrente e della dinamica dei fatti ed appare collegato per automatismo (in palese violazione del divieto di destituzione di diritto di cui all’art. 9 della legge n. 19/1990) alla condanna penale, senza considerare affatto che proprio la stessa condanna penale era stata sospesa dal Giudice penale”.
Il ministero riferente eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui il ricorrente si duole dell’illegittima interruzione del trattamento pensionistico, trattandosi di materia devoluta ad organo giurisdizionale speciale; soggiungendo che il ricorrente, peraltro, ha già impugnato la medesima determinazione con ricorso del 23 dicembre 2009 diretto alla corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna (accluso al fascicolo).
Quanto al merito del ricorso, il dicastero reputa comunque le censure infondate nel merito.
Il ricorrente, a sua volta, ha controdedotto alla relazione ministeriale con memorie, con le quali ha insistito nelle proprie argomentazioni in punto di diritto.
Considerato:
Il ricorrente ha presentato qui direttamente memorie, delle quali non si può tener conto stante l’articolo 49 del regolamento sul Consiglio di Stato emanato con regio decreto 21 aprile 1942 n. 444, secondo cui appunto non si può tener conto di documenti non trasmessi dal ministero.
L’eccezione d’inammissibilità formulata dal ministero è fondata: laddove la materia oggetto di controversia sia devoluta ad un giudice speciale o comunque si caratterizzi per la specialità del rito e per la competenza funzionale ed inderogabile del giudice, non è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato (in tal senso Cons. St., adunanza generale, parere 10 giugno 1999, n. 9/99). Oltre tutto il ricorrente aveva già proposto apposito ricorso (in relazione proprio ai surriportati aspetti pensionistici) alla corte dei conti, davanti alla quale ha dedotto motivi coincidenti con il primo motivo del ricorso straordinario in esame.
Il primo motivo di censura, con il quale s’impugna l’atto 11/11/2009 prot. n. OMISSIS , è pertanto inammissibile.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione posta in essere, nonché della mancata considerazione dei propri precedenti disciplinari e del contegno irreprensibile tenuto dopo la commissione dell’illecito.
La censura è infondata in ogni suo aspetto.
La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice amministrativo salvo che in ipotesi di eccesso di potere quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 aprile 2007, n. 2830). Inoltre, il giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell’Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati o nel convincimento cui tali organi sono pervenuti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5759; id., 31 gennaio 2006, n. 339; id., 3 luglio 2000, n. 3647).
Nella specie, il provvedimento impugnato non ha violato il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa ed il suo corollario, rappresentato, in ambito disciplinare, dal c.d. gradualismo sanzionatorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7615).
Il principio di proporzionalità consiste, invero, in un canone legale di raffronto, che anche dopo la sua espressa codificazione (art. 5, u.c., Trattato CE), non consente di controllare il merito dell’azione amministrativa.
Inizialmente delineato in sede di verifica degli atti adottati dagli organismi comunitari, il principio è stato successivamente utilizzato dalla corte di giustizia anche per l’esame della legittimità della normativa di recepimento degli atti comunitari emanata dagli Stati membri (cfr. corte di giustizia, 18 maggio 1993, C-126/91).
La rilevanza assunta dal controllo di proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria ha posto il problema dei limiti entro i quali tale esame possa esercitarsi.
A tale proposito, la corte ha rilevato che il riscontro di proporzionalità riguarda “solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento” (così corte di giustizia, 16 dicembre 1999, C-101/98); ciò significa che il sindacato giurisdizionale non può spingersi ad un punto tale da sostituire l’apprezzamento dell’organo competente con quello del giudice, valutando l’opportunità del provvedimento adottato ovvero individuando direttamente le misure ritenute idonee (cfr. corte di giustizia, 18 gennaio 2001, C-361/98).
La giurisprudenza ha più volte approfondito la natura, gli effetti e i limiti del principio di proporzionalità e del connesso sindacato del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7615 in materia disciplinare; id., 25 marzo 2005, n. 1275, circa l’insindacabilità della misura delle sanzioni disciplinari irrogate a pubblici dipendenti) riconoscendone la derivazione comunitaria e la sua penetrazione nell’ordinamento italiano, prima della sua espressa affermazione con la modificazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990.
Si è al riguardo rilevato l’obbligo dei pubblici poteri di adottare la soluzione idonea ed adeguata comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi in gioco, rispetto a quello strettamente necessario per il raggiungimento della cura del pubblico interesse, ferma però restando l’insindacabilità, da parte del giudice amministrativo, delle valutazioni discrezionali, siano esse tecniche, amministrative o politiche, consentendone un riscontro “ab externo” e nei limiti dell’abnormità, con esclusione di ogni sostituzione dell’organo giudicante all’Amministrazione (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 aprile 2007, n. 2830). Diversamente si finirebbe per introdurre surrettiziamente una smisurata ed innominata ipotesi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo, in contrasto con le caratteristiche della sua giurisdizione, che sono, all’opposto, la tipicità e l’eccezionalità, in quanto deroga al principio di separazione dei poteri (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7615). Tali considerazioni si attagliano perfettamente al peculiare rimedio del ricorso straordinario al Capo dello Stato, che si connota per dar luogo ad un giudizio di sola legittimità, e non anche di opportunità, dei provvedimenti gravati.
Ne discende che il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa non consentono al giudice amministrativo (né al Consiglio di Stato chiamato in sede consultiva ad esprimere il proprio parere sul ricorso straordinario) di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall’autorità disciplinare, che possono essere sindacate esclusivamente qualora trasmodino nell’abnormità.
Nel caso di specie, deve escludersi la sussistenza nel provvedimento impugnato di sintomi di abnormità o sproporzione, perché la sanzione è stata irrogata a fronte di una condotta, autonomamente apprezzata dal punto di vista disciplinare, che ha finanche dato luogo ad una condanna penale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2006, n. 811) e che ha contribuito a screditare l’immagine dell’Amministrazione, minando la condizione di fiducia e di stima di cui gli appartenenti all’Arma dei carabinieri devono godere. È stato anche recentemente affermato che “la commissione di un illecito doloso si colora, pertanto, della massima gravità, lede il rapporto di fiducia tra Amministrazione e dipendente, nonché il prestigio e la credibilità dell'Istituzione agli occhi della collettività - non è credibile una Forza di Polizia se di essa fanno parte persone che a loro volta commettono illeciti penali dolosi - ed è pertanto meritevole di sanzione espulsiva” (così, testualmente, Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2536).
Al riguardo, anche dopo la sentenza penale dibattimentale di condanna rimane ferma la valutazione dell’amministrazione in ordine alla punibilità in sede disciplinare ed alla entità della sanzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6404, testé citata).
Anche per la misura della sanzione disciplinare in concreto irrogata, il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli casi in cui sussista un’abnorme sproporzione fra i fatti contestati ed accertati e la misura medesima (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6404 cit.; Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2002).
Quanto alla valutazione della condotta complessiva del militare, i positivi precedenti di carriera del militare non si possono considerare rilevanti ai fini dell’individuazione della sanzione da irrogare ove la condotta superi (come nel caso di specie) la soglia di illecito che impone, secondo il discrezionale giudizio dell’Amministrazione, l’allontanamento definitivo del dipendente dall’Arma. Infatti mentre per le condotte connotate da minore gravità è possibile operare una graduazione della sanzione tenendo anche conto della personalità professionale del dipendente, ciò risulta impossibile allorché il comportamento da questi posto in essere sia giudicato incompatibile col mantenimento del precedente status di pubblico dipendente (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4393; cfr. altresì, sull’irrilevanza dei precedenti di carriera, Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2006, n. 811).
Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile relativamente all’impugnazione del provvedimento 11/11/2009 prot. n. ………….e respinto relativamente all’impugnazione del provvedimento 20/7/2009 n. /2009; restando assorbito l’esame dell’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, come specificato in motivazione.
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Re: Revoca pensioni per infermità dopo riforma?
Messaggio da Roberto Mandarino »
Questa sentenza conferma quanto ho scritto in questo thread.
Saluti Roberto
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