Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 20 febbraio 2026
>> - AGENDA DEI LAVORI DEL 23, 24 E
25 FEBBRAIO
Nell’Udienza pubblica del 25 febbraio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
12) l’articolo 1, comma 309, della legge numero 197 del 2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025), e l’articolo 1, comma 135, della legge numero 213 del 2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) – disposizioni che rispettivamente, per il 2023 e per il 2024, hanno stabilito le aliquote di rivalutazione automatica delle pensioni, graduandole a seconda degli importi dei trattamenti pensionistici – nella parte in cui dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo un calcolo riferito all’importo complessivo dei trattamenti medesimi (cosiddetto sistema “a blocchi”), anziché articolato sulle distinte “fasce di importo” dei trattamenti stessi (cosiddetto sistema “a scaglioni”);
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito
www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma,
20 febbraio 2026
Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698438
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Nr. di ruolo 3
REGISTRO: ord. 163/2025
ATTO DI PROMOVIMENTO: ord. 30 giugno 2025 Tribunale di Trento - P. D. e altri c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
OGGETTO: art. 1, c. 309°, legge 29/12/2022, n. 197; art. 1, c. 135°, legge 30/12/2023, n. 213
Previdenza - Pensioni - Riconoscimento negli anni 2023-2024 di una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, c. 1°, della legge n. 448 del 1998 - Denunciate previsioni che ne dispongono la perequazione automatica secondo le percentuali previste, ma calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (c.d. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “fasce di importo” degli stessi trattamenti (c.d. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica di cui all’art. 1, c. 478°, della legge n. 160 del 2019 - Disciplina che determina un tendenziale allineamento tra classi di pensioni ab origine distinte tra loro sotto il profilo quantitativo, con i conseguenziali appiattimenti dei trattamenti -
Contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto - Contemporanea vigenza, da un lato, di sistemi di calcolo di trattamenti pensionistici che si riferiscono alla retribuzione percepita e/o alla contribuzione accreditata nel corso dell’intera vita lavorativa e, dall’altro, di una perequazione automatica, c.d. a blocchi
- rif. artt. 3, 36, c. 1°, e 38, c. 2°, Costituzione;
art. 1, c. 478°, legge 27/12/2019, n. 160