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Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165

Feed - GUARDIA DI FINANZA

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Re: Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 16

Messaggio da coupon »

janetv ha scritto: lun set 26, 2022 10:59 pm
mauri64 ha scritto: lun set 26, 2022 7:25 pm Ciao,
riporto un sunto del beneficio in questione.

Ai fini pensionistici.
Le maggiorazioni consistono in un aumento del servizio effettivamente prestato in particolari condizioni lavorative e possono essere ad 1/2, 1/3 e 1/5.
Vengono concesse in automatico per massimo 5 annualità, quelle maturate entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciute valide anche se superiori i cinque anni e, in tal caso, non sono ulteriormente aumentabili dal 1° gennaio 1998.
Aggiungo inoltre, di analizzare il periodo temporale di quando incluse:
Se antecedenti al 01/01/1993 rientrano nel conteggio della 1^ quota di pensione (A).
Se realizzati tra il 01/01/1993 ed il 31/12/1995 rientrano nella 2^ quota (B).
In sostanza in ambedue i casi servono ad incrementare l'assegno pensionistico (misura) e, per andare prima in quiescenza (diritto).

Se effettuati a decorrere dal 01/01/1996 non influiscono minimamente sull’importo della pensione ma, servono solo ed esclusivamente per transitare prima in quiescenza.
Grazie mauri64 per la risposta molto dettagliata.
L'unica cosa che mi sfugge è chi dovrebbe optare per il riscatto ai fini pensionistici, se il benificio è concesso in automatico per un massimo di 5 annualità.
@janetv @mauri64

Anche io non ho ben capito. Se si tratta dei 5 anni "automatici" (chi li chiama "scivolo", chi li chiama "bonus", chi li chiama "regalo"... ma negli specchi riepilogativi del cna carabinieri sono chiamati "supervalutazione") che non influiscono nell'assegno di pensione per chi si è arruolato 30 anni fa e sono già attribuiti con gli attuali 41 anni di contributi (36 effettivi +5 supervalutazione), come si fa a transitare prima in quiescenza? Si deve pagare una quota per riscattare i 5 anni a fini pensionistici sapendo che la pensione non aumenterà così ma si potrà comunque andare via prima e in tal caso i 41 anni di contribuiti diventano fatti con 26 effettivi + 5 di supervalutazione + 5 riscattati a fini pensionistici? Possibile? Non ho mai sentito di un caso del genere, ma ammetto ignoranza in materia e non ho ben capito.
mauri64
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Re: Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 16

Messaggio da mauri64 »

Ciao!
Ai fini pensionistici i 5 anni di abbuono vengono concessi in automatico "d'ufficio" senza presentazione di alcuna domanda.
Chi si è arruolato agli inizi del 1996, ad oggi ha maturato un'anzianità contributiva utile di oltre 35 anni (30 anni di servizio effettivo + i 5 anni consentiti di abbuono).
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