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Re: conseguenze a condanna di primo grado

Inviato: mar apr 26, 2011 9:45 pm
da lnrd75
vincent62 ha scritto:Ti posso garantire, che quando si procede a carico nostro (e mi riferisco al mestiere che svolgiamo),non c'è bisogno di ammazzare qualcuno per essere perseguiti da un o.c.c., la si ha per molto meno credimi,(siamo bersagli mobili alla mercè di chiunque),ma sicuramente nulla centra di quanto si stava discutendo in questo post.
premesso tutto quanto sopra,cercavo appunto di comunicare al collega inrd75,che a pena sospesa e non interdizione ne semplice ne in perpetuo dai pubblici uffici, potrebbe continuare a lavorare normalmente anche a conclusione del processo penale,non sarebbe ne il primo e ne l'ultimo caso, è un dato oggettivo.
comunque vi terrò aggiornati, anche per non attraversare quello che mi sta capitando: andare avanti come un'uomo bendato che nn sa cosa accadrà in futuro. tuttavia, vincent62, grazie anche a te per il contributo fornito.

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Inviato: gio mag 05, 2011 8:23 am
da panorama
Anche se non riguarda direttamente l'argomento, potrebbe interessare qualche lettore questa sentenza.


N. 03836/2011 REG.PROV.COLL.
N. 07744/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7744 del 2005, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale Guardia di Finanza;
per l'annullamento
della determinazione del 19/05/05 che ha disposto la perdita del grado per rimozione e la messa a disposizione del distretto militare competente come semplice soldato

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. Luigi Tosti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso depositato il 23 agosto 2005 il Sig. OMISSIS, brigadiere della guardia di finanza,
chiedeva l’annullamento della determinazione 19 maggio 2005, a lui notificata il 6 giugno 2005, con la quale, all’esito di procedimento disciplinare, gli era inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione dall’impiego.
Dopo avere riassunto i punti salienti della vicenda che lo aveva coinvolto in un procedimento penale (definito con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere per maturata prescrizione del reato) e che aveva costituito poi la ragione dell’inchiesta disciplinare conclusa con la misura espulsiva il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
Illegittimità per violazione dell’art. 120 primo comma del D.P.R. 1957 n. 3, per essersi il procedimento estinto con il decorso di oltre novanta giorni tra la data di chiusura dell’attività demandata alla Commissione di disciplina e quella di notifica al destinatario della sanzione della perdita del grado.
Illegittimità per violazione dell’articolo 97 del D.P.R. 1957 n. 3 ed eccesso di potere per errore sul presupposto, in quanto la potestà disciplinare si era estinta con la conoscenza, da parte dell’Amministrazione della prima sentenza pronunciata nei riguardi del ricorrente per lo stesso fatto storico. Detta sentenza aveva assolto l’imputato con formula piena (perchè il fatto non sussiste). Il procedimento disciplinare doveva quindi essere ritualmente avviato nel termine di 180 giorni dalla notizia della sentenza assolutoria, essendo invece ininfluente il successivo giudicato di estinzione per prescrizione relativo alla medesima vicenda.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di autonoma valutazione dei fatti posti a fondamento della sanzione, carenza di motivazione in merito agli elementi a discarico del ricorrente; violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 comma 3 della legge n. 241/1990.
Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza di motivazione in merito alle concrete modalità di svolgimento da parte del ricorrente del fatto addebitato.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità e/o carenza dei presupposti, illogicità, carenza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione, irragionevolezza.
Con atto di motivi aggiunti il ricorrente deduceva inoltre:
violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, nel testo introdotto dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, in quanto il provvedimento di perdita del grado per rimozione contiene una illegittima clausola di immediata efficacia;
illegittimità per violazione dello stesso art. 21 bis , eccesso di potere per difetto di motivazione sull’apposizione della clausola di immediata efficacia.
violazione del citato art. 21 bis in quanto il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha determinato la perdita del grado è intervenuto successivamente all’estinzione del procedimento disciplinare di stato, verificatosi ex lege per il decorso di un lasso temporale superiore a 90 giorni dal compimento dell’ultimo atto (verdetto di non meritevolezza a conservare il grado).
Alla Camera di Consiglio del 29 settembre 2005 questa Sezione respingeva la domanda di sospensiva. Ma l’istanza cautelare era accolta dal giudice amministrativo di appello con ordinanza n. 5857 del 2005.
L’Amministrazione resistente, nella memoria difensiva, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
DIRITTO
Il ricorso si appalesa fondato, in relazione al motivo di estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di 90 giorni prescritto dall’articolo 120 del T.U. approvato con D.P.R. 1957 n. 3 dedotto nell’atto introduttivo del giudizio e di violazione dell’articolo 21 bis della legge 1990 n. 241, nel testo introdotto dalla legge 2005 n. 15, vigente alla data di definizione del procedimento disciplinare a carico del ricorrente, dedotto con l’atto di motivi aggiunti.
In punto di fatto è incontestato che l’ultimo atto rilevante della procedura è costituito dalla delibera della Commissione di disciplina in data 21 febbraio 2005; che il decreto di destituzione (perdita del grado per rimozione) fu sottoscritto e datato il 19 maggio 2005 ma venne notificato al destinatario soltanto il successivo 6 giugno, e quindi oltre il termine di estinzione, se (come esattamente chiede il ricorrente) computato dalla data della pronuncia dell’organo collegiale.
Il Collegio, pur consapevole della prevalenza di orientamenti contrari alla tesi dell’istante, ritiene fondate le censure dallo stesso dedotte per le seguenti considerazioni:
i termini perentori imposti dalla legge per il compimento dell’attività disciplinare (ed in primo luogo quello di chiusura dei 90 giorni previsto in via generale dall’articolo 120 del testo unico del 1957) sono dettati a tutela del dipendente incolpato, che non può essere esposto per tempi troppo lunghi alla potestà sanzionatoria con incertezza sul proprio stato di impiego. Non si vede perché la tutela accordata dall’articolo 120 non debba comprendere anche la conoscenza dell’atto terminale del procedimento, tanto più quando si tratti di misura espulsiva che inibisce l’ulteriore prosecuzione del rapporto.
È vero che la notifica del provvedimento finale è atto successivo alla chiusura dell’inchiesta disciplinare ma nel caso si tratta di tipico atto recettizio, la cui operatività è rimessa alla collaborazione del destinatario il quale, dalla data di conoscenza della misura sanzionatoria, dovrà alla stessa attenersi, astenendosi dall’ulteriore prestazione lavorativa, nel caso di destituzione.
Né al riguardo sembra utile invocare il dato fattuale prevalente, relativo all’ordinaria posizione di sospensione cautelare dall’impiego in dipendenza del procedimento disciplinare ed anche anteriormente, in pendenza del procedimento penale ormai definito, trattandosi di circostanza irrilevante in punto di diritto.
Viene quindi in rilievo, quale ulteriore elemento di interpretazione dell’articolo 120 nella questione in esame, l’art, 21 bis della legge sul procedimento amministrativo, nel testo vigente alla data di pronuncia della commissione di disciplina e quindi delle successive fasi dell’iter sanzionatorio a carico del ricorrente, per il quale “ il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata”.
La norma, dettata in favore degli amministrati, ha l’evidente fine di tutelare i destinatari di provvedimenti con effetti negativi e rende essenziale la comunicazione, quale momento di inizio degli effetti dell’atto lesivo.
In tal modo, nel procedimento segnato dagli atti contemplati dalla suddetta norma, si verifica una significativa dequotazione del momento perfezionativo del provvedimento destinato ad incidere sulla sfera giuridica del soggetto privato (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 73 del 2008).
Deve quindi concludersi nel senso che l’effetto estintivo previsto dall’articolo 120, per il decorso di oltre novanta giorni tra uno ed altro atto della procedura disciplinare, si produce non solo con la mancata adozione nei termini della sanzione, ma anche con la notifica tardiva al dipendente, trattandosi di atto a carattere recettizio e ritenuto quindi che il decorso del tempo di attesa assegnato al soggetto passivo è idoneo a radicare nello stesso la ragionevole convinzione che l’attività sanzionatoria si sia conclusa senza conseguenze lesive, così ponendo fine allo stato di incertezza e di ansia legato alla sottoposizione all’attività repressiva dell’Amministrazione.
Il ricorso deve essere quindi accolto, restando assorbito dalla ritenuta tardività dell’atto finale del procedimento l’esame di ogni altra censura dedotta.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.



P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente, Estensore
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Salvatore Mezzacapo, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2011

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Inviato: lun mag 09, 2011 7:14 pm
da panorama
Per opportuna notizia posto qui' questa significante sentenza del Tar Milano che riguarda il caso un ns. collega CC.

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N. 01190/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02423/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2423 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. ……, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Milano corso XXII Marzo ….;
contro
- Ministero della Difesa in persona del ministro pro tempore,
- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore, entrambi, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale di Milano presso i cui uffici, in Milano via Freguglia n. 1, domiciliano;
per l'annullamento previa sospensione
della determinazione del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare datata 10 agosto 2009, nonché di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
Entrambe le parti hanno presentato documenti.
Con ordinanza depositata in data 20.11.2009, il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
All’udienza del giorno 02.03.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) In punto di fatto va osservato che: a) in data 01.09.2006 la Commissione Medica ospedaliera di Milano giudicava OMISSIS - all’epoca Appuntato dell’Arma dei Carabinieri - non idoneo permanente in forma parziale al servizio di istituto e idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa; b) con decreto n. ……. del 16.04.2007 il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri valutava l’infermità del ricorrente – cardiopatia ischemica – non dipendente da causa di servizio; c) in data 3.06.2008 il OMISSIS veniva posto in congedo per riforma con decorrenza dal 21.05.2007, mentre in data 13.10.2008 il Ministero della Difesa respingeva la domanda di transito nei ruoli civili presentata dall’interessato; d) nel frattempo il Tribunale di Milano con sentenza depositata in data 08.04.2005 condannava OMISSIS alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, con il beneficio della sospensione, per i reati di rivelazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento personale; e) con sentenza depositata in data 15.11.2007 la Corte d’Appello di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di OMISSIS in ordine ai reati ascrittigli per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione; f) in data 03.05.2008 OMISSIS veniva deferito, per i fatti ora indicati, al giudizio di una Commissione Disciplinare e all’esito del procedimento, mediante decreto del vice direttore generale della direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa datato 15.09.2008, veniva sanzionato con la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi dell’art. 34 della legge 1961 n. 1168, con cessazione dal servizio permanente ai sensi dell’art. 12 lett. f) della legge ora citata, con decorrenza dalla data del provvedimento medesimo; g) con provvedimento della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa datato 10.08.2009, l’amministrazione disponeva che “il provvedimento disciplinare di stato di “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” disposto con determinazione del 15 settembre 2008 nei confronti dell’Appuntato OMISSIS , ai sensi del combinato degli articoli 34 e 35 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 decorre dal 21 maggio 2007 e, per l’effetto, il militare cessa dal servizio permanente dal 21 maggio 2007.
Avverso il provvedimento da ultimo indicato il ricorrente ha sollevato le censure articolate con il ricorso in esame.
2) Con i due motivi proposti – che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico e giuridico – il ricorrente lamenta, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, la carenza di motivazione dell’atto impugnato e l’insussistenza dei presupposti per disporre la retrodatazione del provvedimento disciplinare e, conseguentemente, della cessazione dal servizio.
Le doglianze sono fondate e il loro esame richiede la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
L’art. 12 della legge 1961 n. 1168 stabilisce che, anche prima del raggiungimento del limite di età, il personale - militare di truppa dell'Arma dei Carabinieri, appuntato, carabiniere scelto o carabiniere – “può cessare dal servizio continuativo per una delle seguenti cause: a) infermità; b) domanda; c) scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore; d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari; e) nomina all'impiego civile; f) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato: con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c), d) e f); con determinazione del comandante generale dell'Arma, per gli altri casi”.
La norma, quindi, esplicita che il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo per infermità è adottato con determinazione del Comandante Generale dell'Arma.
Il successivo art. 22 dispone che “il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.
Insomma, muovendo dal presupposto che la cessazione dal servizio non preclude l’attivazione e la conclusione del procedimento disciplinare, il secondo comma della norma da ultimo citata dispone che, in caso di concorrente sussistenza della cessazione dal servizio per una delle cause previste dalla legge – compresa l’infermità – e della perdita del grado in conseguenza di un provvedimento disciplinare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per quest’ultimo motivo, ma con decorrenza dal momento in cui la cessazione era stata disposta prima dell’attivazione del procedimento disciplinare.
E’ coerente con questa ricostruzione l’assetto emergente dal coordinamento tra gli artt. 34 e 35 della medesima legge 1961 n. 1168.
L’art. 34 individua i casi in cui il militare incorre nella perdita del grado; si tratta in particolare delle seguenti cause: “1) perdita della cittadinanza; 2) assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri; 3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre Forze armate o Corpi di polizia; 4) interdizione giudiziale o inabilitazione; 5) irreperibilità accertata; 6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità dell'Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina; 7) condanna: a) nei casi in cui ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione; b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli artt. 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi la interdizione temporanea dei pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai numeri 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale”.
L’art. 35 individua le modalità con le quali è disposta la perdita del grado, precisando che essa avviene “a) con determinazione ministeriale, per i militari di truppa dell'Arma in servizio; b) con determinazione del Comandante Generale dell'Arma per i militari di truppa in congedo”.
Il secondo e il terzo comma dell’art. 35 specificano che “La perdita del grado decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6) dell'art. 34, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui a numeri 4) e 7) dello stesso art. 34. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 22, la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 6) e 7) dell'art. 34 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo”.
Il periodo finale dell’ultima delle disposizioni richiamate ribadisce che, sussistendo i presupposti del già citato art. 22, la perdita del grado anche per motivi disciplinari – come nel caso di specie – decorre dalla diversa data di cessazione dal servizio.
In definitiva, le disposizioni in esame consentono, tra l’altro, di retrodatare la perdita del grado, conseguente ad un procedimento disciplinare, al momento della cessazione dal servizio già disposta per altra causa.
Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha ripercorso le vicende che hanno coinvolto il OMISSIS e che hanno condotto, da un lato, alla cessazione dal servizio per riforma conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio, dall’altro, alla perdita del grado a seguito dell’irrogazione di una sanzione disciplinare.
Inoltre, richiamando le previsioni degli artt. 34 e 35 della legge 1961 n. 1168, l’amministrazione ha ritenuto di retrodatare al 21 maggio 2007 il provvedimento disciplinare di stato di perdita del grado, facendolo così retroagire dalla data in cui il ricorrente è stato posto in congedo per riforma.
Nondimeno, tale retrodatazione è stata disposta al di fuori dei presupposti legali che la consentono e la motivazione del provvedimento amministrativo, limitandosi per la parte che interessa ad un mero richiamo normativo, non dimostra la sussistenza delle condizioni legali per fare decorrere dal 21 maggio 2007 la sanzione disciplinare inflitta.
Come già precisato in sede di ricostruzione del quadro normativo, la retrodatazione presuppone che la perdita del grado sia successiva alla cessazione dal servizio già disposta per una delle cause stabilite dalla legge, compresa l’infermità.
Ciò implica che la cessazione dal servizio sia stata disposta nelle forme e nei modi prescritti dalla disciplina di riferimento, che, in relazione al caso di cessazione per infermità, richiede che il relativo provvedimento sia adottato dal Comandante Generale dell'Arma.
Nel caso di specie, la circostanza che il ricorrente sia cessato dal servizio per infermità emerge dalla determinazione della Commissione Medica ospedaliera di Milano datata 01.09.2006, ma, dalla documentazione versata in atti, non risulta che tale cessazione sia stata disposta con un atto del Comandante Generale dell'Arma, come espressamente richiesto dall’art. 12 della legge 1961 n. 1168.
Del resto, il provvedimento impugnato, pur ripercorrendo i diversi atti intervenuti in relazione alla posizione del militare, non riferisce di alcun provvedimento del Comandante Generale dell'Arma che ne abbia disposto la cessazione dal servizio per infermità.
Né rileva la circostanza che, con atto datato 16.04.2007, il Direttore competente del Comando Generale dell’Arma abbia escluso la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, atteso che tale atto non è riconducibile al Comandante Generale, né ha ad oggetto la cessazione dal servizio.
In altre parole, dalla documentazione prodotta dall’amministrazione resistente si evince che la Commissione medica competente ha accertato la sussistenza dei presupposti per la cessazione dal servizio in ragione dell’infermità di OMISSIS, mentre non risulta che tale determinazione sia stata adottata nei confronti del ricorrente, difettando il necessario provvedimento del Comandante Generale dell'Arma, cui la normativa richiamata ricollega l’effetto tipico della cessazione.
Ne deriva che, siccome il presupposto per la retrodatazione, di cui si è detto, non è tanto la verificazione dell’esistenza di una causa di cessazione dal servizio, ma che questa sia “stata disposta” nei confronti del militare interessato, occorre rilevare che nel caso di specie tale condizione non può dirsi verificata, in quanto non vi è traccia, in base alle produzioni delle parti, del provvedimento del Comandante Generale, necessario, ex art. 12 cit., per correlare all’accertata infermità la cessazione dal servizio.
Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure in esame, in quanto il provvedimento impugnato risulta adottato in difetto dei presupposti che lo legittimano, mentre il richiamo ai soli artt. 34 e 35 della legge 1961 n. 1168 non vale a supportare in modo adeguato sul piano motivazionale la determinazione gravata.
3) In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nondimeno, la particolare articolazione, tanto della situazione fattuale sottesa al provvedimento impugnato, quanto del quadro normativo di riferimento, consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la determinazione del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare datata 10 agosto 2009.
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2011

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Inviato: lun mag 09, 2011 8:13 pm
da serraciro
Queste due sentenze- sono state favorevole per i colleghi in quanto ,non sono stati rispettatti i termini procedurali per l'avvio e la conclusione del procedimento di disciplinare- Vizio di forma,ma la sostanza e che l'amministrazione ti destituisce anche se sei assolto-

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Inviato: ven mag 20, 2011 6:13 pm
da yorkx01
Caro Collega, sono molto più anziano di te sia di servizio che di età, comprendo il tuo malessere poichè ci sono passato più volte, sono ancora in servizio ancora per qualche anno, se Dio vuole. Ho avuto tre procedimenti penali, uno militare ed uno civile, non scendo nei particolari in quanto dovrei scrivere un poema, mi hanno condannato anche in terzo grado confermando anche la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici. Relativamente alla sospensione dell'impiego viene applicata per Noi una vecchia Legge, se non ricordo male, degli anni 60, che tutti gli appartenenti ai Nuclei Comando conoscono, la quale recita pressapoco :"che se la presenza in servizio del Militare procura noncumemnto e disonore all'amministrazione di appartenenza a giudizio dei superiore può essere applicata" con essa la riduzione dello stipendio sino a procedimento finito. Se il fatto è successo dove presti servizio per motivi ambientali vieni trasferito d'ufficio ad altra sede. Al termine dei vari gradi dei procedimenti inizia il procedimento disciplinare che terminerà con una sanzione. Quindi se non ti hanno ancora sospeso, non ti sospenderanno più neanche a condanna di terzo grado, di solito si viene sospesi all'inizio del procedimento penale. Relativamente al provvedimento disciplinare per applicare la destituzione o altro ci vuole un reato specifico contemplato nei nostri vari regolamenti ivi compreso il R.G.. Tutto questi ti comporterà il ritardo nei vari gradi di avanzamento, ma quersto non ti deve turbare più di tanto stai sereno e continua a fare il tuo lavoro con professionalità e soprattutto stai vicino alla tua famiglia che anche se non lo danno a vedere soffrono più di tè. Un collega del forum ti ha detto di metterti qualche soldino da parte per le spese legali, è un buon consiglio. Io per le mie vicende ivi comprese le spese di giustizia ho speso oltre 100 milioni delle vecchie lire. Ti abbraccio collega e ti auguro tanta serenità

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Inviato: sab mag 21, 2011 12:53 pm
da leonardo virdò
yorkx01 ha scritto:Caro Collega, sono molto più anziano di te sia di servizio che di età, comprendo il tuo malessere poichè ci sono passato più volte, sono ancora in servizio ancora per qualche anno, se Dio vuole. Ho avuto tre procedimenti penali, uno militare ed uno civile, non scendo nei particolari in quanto dovrei scrivere un poema, mi hanno condannato anche in terzo grado confermando anche la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici. Relativamente alla sospensione dell'impiego viene applicata per Noi una vecchia Legge, se non ricordo male, degli anni 60, che tutti gli appartenenti ai Nuclei Comando conoscono, la quale recita pressapoco :"che se la presenza in servizio del Militare procura noncumemnto e disonore all'amministrazione di appartenenza a giudizio dei superiore può essere applicata" con essa la riduzione dello stipendio sino a procedimento finito. Se il fatto è successo dove presti servizio per motivi ambientali vieni trasferito d'ufficio ad altra sede. Al termine dei vari gradi dei procedimenti inizia il procedimento disciplinare che terminerà con una sanzione. Quindi se non ti hanno ancora sospeso, non ti sospenderanno più neanche a condanna di terzo grado, di solito si viene sospesi all'inizio del procedimento penale. Relativamente al provvedimento disciplinare per applicare la destituzione o altro ci vuole un reato specifico contemplato nei nostri vari regolamenti ivi compreso il R.G.. Tutto questi ti comporterà il ritardo nei vari gradi di avanzamento, ma quersto non ti deve turbare più di tanto stai sereno e continua a fare il tuo lavoro con professionalità e soprattutto stai vicino alla tua famiglia che anche se non lo danno a vedere soffrono più di tè. Un collega del forum ti ha detto di metterti qualche soldino da parte per le spese legali, è un buon consiglio. Io per le mie vicende ivi comprese le spese di giustizia ho speso oltre 100 milioni delle vecchie lire. Ti abbraccio collega e ti auguro tanta serenità
confermo ancora una volta i miei post e condivido al 100% quando scritto dal collega.

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Inviato: sab mag 21, 2011 2:49 pm
da serraciro
Caro Virdo-
Mi permetto di dissentire dal tuo commento ed adesso ti spiego-Io sono in pensione dal 2002-Nel 1989 sono stato denunciato per simulazione di reato-per cui venni sospeso-Il T.A.R. mi diede ragione dopo 4 anni e presi tutti gli arretrati per il periodo di sospensione-Nel frattempo ero rientrato in servizio e vi sono rimasto fino al 2002-
Il procedimento penale e terminato con l'assoluzione perchè il fatto non sussiste-dopo 23 anni nel febbraio del 2011-
Adesso hanno aperto un procedimento disciplinare,con la contestazione per la violazione art. 7 D.P.R.737/81( cioè la destituzione )- Logico che gli farò un colossale ricorso in caso della sanzione della destituzione-
Adesso sono cambiati i tempi-destituiscono per nulla- E se non possono con il procedimento disciplinare usano altri metodi-Per quanto riguarda la Polizia di stato,i dipendenti sospesi dal servizio per effetto di procedimento penale,al termine dei 5 anni come previsto dalla legge 19/90,vengono richiamati in servizi e sottoposto illeggittimamente di nuovo ai testi psicoattitudinale,con la conseguenza- LICENZIATI PER MANCATI REQUISITI PSICOATTITUDINALI - Trattasi di provvedimenti illeggittimi,che aprono ulteriore contenzioso-Nonostante che i colleghi erano vincitori di concorso, e non potevano essere sottoposto nuovamente ai test psicoattidunali- ( come dire che l'avvocato che viene sospeso disciplinarmente per 2 mesi,al termine del quale gli chiedono nuovamente di fare la tesi di laurea ed esame di stato )-
Capisci dove siamo arrivati-
Questo e per dirti come siamo trattati adesso.-

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Inviato: sab mag 21, 2011 4:35 pm
da vincent62
Caro Ciro,scusami ma io ancora una volta non sono d'accordo con quanto asserisci.Forse ti riferisci a colleghi che sono rientrati dopo essere stati condannati per reati per cui la destituzione era di diritto, poi per un mero vizio di forma(mi riferisco al procedimento disciplinare),sono ricorsi al T.A.R. hanno vinto ,ed in quel caso l'amministrazione li ha sottoposti a nuova visita psico-attidudinale(ovviamente ritenendo che non fossero idonei.Sarà pure illegittimo, ma è un sistema che funziona,e hanno anche dalla loro il C. di S. vedi ultima sentenza sul pubblico impiego).Se vuoi e se non abitiamo troppo lontani ti posso portare almeno 8 tesimonianze viventi di quanto stò affermando.Ho subito un processo penaleche è durato 8 anni,conclusosi nel 2005,(stiamo parlando di epoca recente ) sono stato assolto con formula- PER NON AVER COMMESSO IL FATTO-,ti assicuro che mi hanno chiuso anche il procedimento disciplinare e restituitomi tutto senza problemi,(e questa è solo una piccola parentesi della mia vita lavorativa).Ripeto ancora una volta, che non esiste ne in cielo ne in terra che si viene assolti da un processo penale ORDINARIO e poi destituiti da quello disciplinare a meno che, non si scegli la strada dei giudizi speciali,o quella della prescrizione (ma non è neanche detto).

P.s. vivo è sono di una città,con il più alto numero di colleghi sospesi d'Italia,quindi queste situazioni sono all'ordine del giorno.Qui se sei fortunato sei un eroe e vieni premiato,viceversa se non sei fortunato sei un deliquente e vieni disonorato.
Scusami per lo sfogo.Saluti

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Inviato: sab mag 21, 2011 11:18 pm
da leonardo virdò
Caro serraciro,
ho sempre detto che ogni vicenda giudiziaria è un caso a se. Non possiamo fare processi all'intenzione, nè archiviare i casi. E' anche vero che le cose sono cambiate, però, dalle mie esperienze lavorative ne ho viste e sentite di tutti i colori. Pensa che un collega autista al radiomobile era affidato ai servizi sociali ed aveva 4/5 processi penali aperti per reati molto più gravi del collega autore del post. Faceva regolare servizio al radiomobile e nessuno l'ha destituito. Solo dopo l'ennesimo reato è stato arrestato in flagranza di reato.
Speriamo bene x il collega.

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Inviato: dom mag 22, 2011 10:12 am
da vincent62
Leo scusami, ma vorrei aggiungere una precisazione.Probabilmente il collega a cui ti riferisci,ha proprio dalla sua l'indole come si suol dire negativa,ma nel 80% dei casi ti garantisco che sono infamie vere e gratuite.Io mi reputo una persona perbene,ho lavorato sempre onestamente e nonostante tutto mi hanno coinvolto(forse perchè ho dedicato troppo ai reparti operativi della mia amministrazione)senza sapere alcunchè e ripeto ''GRATUITAMENTE'',ma non da colleghi,ma da altri organi istituzionali.......e
mi fermo qui!!!!!!!

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Inviato: dom mag 22, 2011 1:41 pm
da jhwh
vincent stai sereno e' tranquillo oramai chi piu chi meno abbiamo guai anche perche purtroppo il sistema e' cambiato pensa alla salute

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Inviato: dom mag 22, 2011 9:01 pm
da leonardo virdò
vincent62 ha scritto:Leo scusami, ma vorrei aggiungere una precisazione.Probabilmente il collega a cui ti riferisci,ha proprio dalla sua l'indole come si suol dire negativa,ma nel 80% dei casi ti garantisco che sono infamie vere e gratuite.Io mi reputo una persona perbene,ho lavorato sempre onestamente e nonostante tutto mi hanno coinvolto(forse perchè ho dedicato troppo ai reparti operativi della mia amministrazione)senza sapere alcunchè e ripeto ''GRATUITAMENTE'',ma non da colleghi,ma da altri organi istituzionali.......e
mi fermo qui!!!!!!!
Per Vincent62.
La vicenda sottostante, seppur sinteticamente raccontata è stata molto delicata e complessa. Essendo che non c'è stata condanna per i militari perchè il procedimento è andato prescritto, l'Arma si è solo limitata a bloccare la carriera dei due colleghi fino alla notifica della prescrizione. Nessuna destituzione, nessuna punizione, niente di nente. Eppure il procedimento è stato instaurato direttamente dal giudice per falsa testimonianza e favoreggiamento in concorso. Ma questo è uno dei tanti casi seguiti direttamente dal sottoscritto, che dire poi???? Aspettiamo cosa succede e poi ne parliamo. Intanto, secondo me, l'arma avrebbe dovuto gia' adoperarsi a carico del collega Indr. Come mai ancora tutto tace??? Speriamo bene per lui.

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Due cari colleghi anni fa sono stati citati in dibattimento in seguito ad una annotazione di P.G., dovevano solo confermare l'atto a loro firma e rispondere a qualche chiarimento del P.M. A causa di una incomprensione durante l'adunanza, Il giudice (severissimo con i CC) ha fatto uno stralcio del fascicolo processuale indagando i colleghi per falsa testimonianza e favoreggiamento. Finì col rinvio a giudizio degli stessi, i quali, a causa dei diversi rinvii del dibattimento a loro carico, il procedimento è andato in prescrizione, per cui, nessuna condanna ma neanche assoluzione.
L'arma ha seguìto l'iter giudiziario a carico dei suddetti come un segugio, stroncandogli al momento la carriera, le note, ecc.ecc., senza parlare dei soldi sborsati per la difesa. IL TUTTO PER AVERE FATTO IL PROPRIO DOVERE.
Ho voluto raccontarti la suddetta vicenda solo per tirarti su di morale, e per dirti che non sei il primo e non sarai l'ultimo ad avere a che fare con la giustizia. Capisco il tuo stato d'animo e speriamo che le cose vadano per il verso giusto.
Un grosso in bocca al lupo.
PS:- Sono curioso di sapere come và a finire, se desideri informarmi puoi farlo anche in privato.
Ciao.

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Inviato: dom mag 22, 2011 9:33 pm
da panorama
Leggete cosa è successo a questo militare (che non viene indicato il Corpo di appartenenza).


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N. 00496/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2011, proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Giovagnola, con domicilio eletto presso l’avv. Letizia Salvadori in Firenze, via L. il Magnifico 83 (St. Chiti);
contro
Ministero della difesa, costituito in giudizio in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato e domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del D.M. ………/2011 datato 25.01.2011 e notificato all'interessato in data 7.02.2011, con il quale il Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare disponeva la sospensione dal servizio per mesi 1 con la seguente motivazione: "graduato in servizio permanente, il 27.02.2009 in ……. alla guida di un'autovettura veniva fermato da agenti di pubblica sicurezza nell'ambito di normali controlli stradali e, sottoposto a test etilometrico, trovato in stato di ebbrezza conseguente all'abuso di benvande alcoliche", provvedimento esecutivo dalla notifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:
- che la prima censura formulata nel ricorso risulta infondata in quanto la comunicazione di inchiesta formale datata 6/9/2010 integra pienamente la necessaria contestazione di addebiti, posto che al punto 1) l'Ufficiale inquirente ha dato notizia all’odierno ricorrente dell'avvio dell'inchiesta formale ex art. 65 della legge n. 599/1954 "per i seguenti addebiti specifici che le contesto formalmente e per iscritto, in data odierna …"; per cui non risulta sussistente la dedotta violazione delle disposizioni in tema di garanzie partecipative;
- che anche la seconda censura risulta infondata, tenuto conto che nel provvedimento impugnato si legge che il decreto penale di condanna emesso il 9/11/2009 nei confronti del ricorrente è stato "acquisito dall'amministrazione della difesa il 16 luglio 2010" e che rispetto a tale data non risulta tardivo l'avvio dell'inchiesta formale (disposta il 24/8/2010) con la contestazione degli addebiti in data 6/9/2010; né la tesi contraria sostenuta dall’interessato è supportata da idonei elementi probatori;
Ritenuto conseguentemente che il ricorso va respinto perché infondato e che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la costituzione in giudizio solamente formale dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Inviato: lun mag 23, 2011 12:11 am
da lnrd75
Colleghi cari: intanto ringrazio tutti anticipatamente per i vostri contributi che di volta in volta mi state dando chi con "esperienze" personali, chi con il racconto di fatti ad altri accaduti. Insomma, dovendo fare il punto sulla situazione si apprende che: ogni caso è a sè, che l'amministrazione ha ampi poteri decisionali, che non necessariamente infligge la massima pena e che dovrebbe tenere ancora in considerazione il comportamento successivo al fatto per il quale si è "malcapitati". Sebbene questo possa lievemente rincuorarmi, tuttavia rimango intimorito dal fatto della più totale disinformazione. A tal riguardo, ripercorrendo le date dei fatti, queste sono state le vicissitudini: maggio 2010, vengo raggiunto da avviso di garanzia e deferito all' A.G. immediatamente trasferito in servizio provvisiorio per 45 giorni e quindi designato d'ufficio in altra provincia. premetto avere famiglia e abitazione propria. naturalmente la nuova sede era molto lontana! dunque a rapporto dal Generale per la "mediazione": il trasferimento diventa a domanda perchè -naturalmente- avendo figli piccoli e moglie che fa anch'essa turni di lavoro chiedo di andare più vicino possibile al luogo di residenza. agosto 2010: presa di servizio al nuovo reparto. mi vengono abbassate le note (da eccellente da tre anni sprofondo a inferiore alla media). mi infliggono consegna di 5 gg. Nel frattempo vengo rinviato a giudizio dall' A.G. continuando sempre a lavorare nella stessa maniera e con l'impegno di sempre. marzo 2011 (ricordo aver intrapreso rito abbreviato) vengo condannato in primo grado per il periodo di cui al presente post. STOP. dunque:è dall'agosto 2010 che l'amministrazione non mi ha più detto niente. di qui la mia preoccupazione:il buio, il niente. capite? in me (ma credo in chiunque onestamente abbia sempre lavorato per portare la pagnotta a casa) è nato questo timore: chiedo o non chiedo? se chiedo smuovo le acque (che magari sono già mosse a mi insaputa), oppure faccio l'indiano in attesa che la pratica dorma allungando i tempi per una ipotetica inflizione di misura più grave? vivo nella paura che ogni giorno possa abbattersi la mannaia, capite? questo è quanto. certo la famiglia cerco di coinvolgerla il meno possibile. ma per quanto possa impegnarmi, il pensiero spesso ricade lì.
comunque come avevo già detto, andrò in appello ed eventualmente avanti. si vedrà ragazzi. allo stato attuale stò lavorando con impegno e devozione come sempre ho fatto ma non per apparire, credetemi. sicuramente vi terrò informati sulla vicenda. nel frattempo continuerò a leggervi ansiosamente.
rinnovo i ringraziamenti a tutti e vi saluto.

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Inviato: lun mag 23, 2011 8:18 am
da leonardo virdò
lnrd75 ha scritto:Colleghi cari: intanto ringrazio tutti anticipatamente per i vostri contributi che di volta in volta mi state dando chi con "esperienze" personali, chi con il racconto di fatti ad altri accaduti. Insomma, dovendo fare il punto sulla situazione si apprende che: ogni caso è a sè, che l'amministrazione ha ampi poteri decisionali, che non necessariamente infligge la massima pena e che dovrebbe tenere ancora in considerazione il comportamento successivo al fatto per il quale si è "malcapitati". Sebbene questo possa lievemente rincuorarmi, tuttavia rimango intimorito dal fatto della più totale disinformazione. A tal riguardo, ripercorrendo le date dei fatti, queste sono state le vicissitudini: maggio 2010, vengo raggiunto da avviso di garanzia e deferito all' A.G. immediatamente trasferito in servizio provvisiorio per 45 giorni e quindi designato d'ufficio in altra provincia. premetto avere famiglia e abitazione propria. naturalmente la nuova sede era molto lontana! dunque a rapporto dal Generale per la "mediazione": il trasferimento diventa a domanda perchè -naturalmente- avendo figli piccoli e moglie che fa anch'essa turni di lavoro chiedo di andare più vicino possibile al luogo di residenza. agosto 2010: presa di servizio al nuovo reparto. mi vengono abbassate le note (da eccellente da tre anni sprofondo a inferiore alla media). mi infliggono consegna di 5 gg. Nel frattempo vengo rinviato a giudizio dall' A.G. continuando sempre a lavorare nella stessa maniera e con l'impegno di sempre. marzo 2011 (ricordo aver intrapreso rito abbreviato) vengo condannato in primo grado per il periodo di cui al presente post. STOP. dunque:è dall'agosto 2010 che l'amministrazione non mi ha più detto niente. di qui la mia preoccupazione:il buio, il niente. capite? in me (ma credo in chiunque onestamente abbia sempre lavorato per portare la pagnotta a casa) è nato questo timore: chiedo o non chiedo? se chiedo smuovo le acque (che magari sono già mosse a mi insaputa), oppure faccio l'indiano in attesa che la pratica dorma allungando i tempi per una ipotetica inflizione di misura più grave? vivo nella paura che ogni giorno possa abbattersi la mannaia, capite? questo è quanto. certo la famiglia cerco di coinvolgerla il meno possibile. ma per quanto possa impegnarmi, il pensiero spesso ricade lì.
comunque come avevo già detto, andrò in appello ed eventualmente avanti. si vedrà ragazzi. allo stato attuale stò lavorando con impegno e devozione come sempre ho fatto ma non per apparire, credetemi. sicuramente vi terrò informati sulla vicenda. nel frattempo continuerò a leggervi ansiosamente.
rinnovo i ringraziamenti a tutti e vi saluto.
Caro lnrd75,
Capisco il tuo stato d'animo e ti sono vicino, comunque, ritengo che l'arma ha già intrapreso i provvedimenti sul tuo conto, e debbo dire che non sono stati per niente leggeri. Ricordati che tra l'arma e magistratura ci sono e ci saranno sempre buoni rapporti, "ANCHE IN QUESTI CASI," ciò non toglie che chi sbaglia deve pagare. Se mal non ricordo, nel primo post hai detto che non sei stato sospeso perchè hai intrapreso il rito abbreviato.............pensa ora a riflettere su questo e ricordandoti i vari passaggi durante i rapporti dai ns superiori....... ti era stato suggerito, o imposto dai superiori ad intraprendere il rito abbreviato?? Oppure è stato l'avvocato? Come mai? chi glielo ha suggerito ai superiori?.........Ecco perchè i provvedimenti disciplinari arrivano prima della condanna. Come mai l'arma ti ha processato prima della A.G.?
Pensi veramente che l'arma si è mossa nei tuoi confronti drasticamente x aver ricevuto solo l'avviso di garanzia???? Sapeva, sapeva già che la condanna non te l'avrebbe levata nessuno.
Per quello che può valeve il mio parere, ti suggerisco di stare tranquillo senza smuovere le acque nell'arma ed aspettare lo scadere della sospenzione della pena..................... Muoviti in sordina col tuo legale ambito A.G. e basta.
Auguri