Diritto alla pensione dopo riforma della C.m.o.

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Victor65
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Re: Diritto alla pensione dopo riforma della C.m.o.

Messaggio da Victor65 »

Sono stato riformato con provvedimento della CMO e con lo stesso e numero IBAN della mia banca mi sono recato ad un patronato e ho fatto domanda di pensione di inabilità senza aspettare la dispensa dal ministero guadagnando così tempo prezioso.


Victor65
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Re: Diritto alla pensione dopo riforma della C.m.o.

Messaggio da Victor65 »

Scusatemi dimenticavo: naturalmente la dispensa dal ministero deve ancora arrivare
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lino
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Re: Diritto alla pensione dopo riforma della C.m.o.

Messaggio da lino »

Per Parsival e gli altri colleghi che hanno scritto in pm.

Superamento 730 gg..
La materia è regolata da circolare inpdap nr.22(x CC.) Del 18.02.2009.
Facendone un breve sunto la sede inps competente, la quale ricevuta prescritta documentazione.
È tenuta nel liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto INIDONEITÀ , senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
Al riguardo il cna CC. Con f.n.16/3-4-2010 del 27/02/2013, facendo seguito alla circolare ministeriale della difesa la quale riferiva :
AL FINE DI PREVENIRE DISAGI ECONOMICI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ,ED EVITARE COMPLESSE PROCEDURE BUROCRATICHE ,PER CONSEGUENTE SANATORIA.
SI RICHIAMA ATTENZIONE SULLA NECESSSITÀ DI:
INVIARE INTERESSATO A VISITA MEDICA IN PROSSIMITÀ DELLO SCADERE DEL PERIODO MAX.ASPETTATIVA FRUIBILE NEL QUINQUENNIO(CIRC.M.D. DGPM/II/SEGR./806..
CHIEDENDO COMPETENTE CMO ALMENO 30 GG. PRIMA CITATO TERMINE , SPECIFICO ACCERTAMENTO SANITARIO(CIRC. M.D. NR.0005000 DI PROT. DEL 9/3/2007-DIFESASAN).
Ho Cercato di fare un sunto di quanto richiesto .
Sono disponibile per ulteriori delucidazioni.
Per Aspera ad Astra!!!!
parsifal100
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Re: Diritto alla pensione dopo riforma della C.m.o.

Messaggio da parsifal100 »

Ciao Lino, per quanto riguarda l’obbligo dell’amministrazione di inviarti a visita in prossimità della scadenza del limite massimo di aspettativa, questo oramai è accertato, (finalmente ci siamo convinti :D ) non solo dalla circolare da te menzionata, di cui ti ringrazio, ma anche da altre norme.
Infatti in questi giorni mi sono dato da fare nel cercare pareri (su questo forum), norme, leggi, circolari, sentenze e chi più ne ha più ne metta per cercare di trovare un filo logico e una risposta precisa a questi dubbi.
Cerco di riassumere il tutto partendo da un semplice presupposto: se un dipendente supera il limite massimo di aspettativa, per esempio 548 gg, non è che il giorno dopo ti ritirano pistola, tesserino, manette, e ti mettono in mezzo ad una strada. Non scherziamo. Più di una volta, voi esperti del forum avete, giustamente, rassicurato tutti quei colleghi che ovviamente trovandosi in una certa situazione, venivano presi da paure e ansie del tutto comprensibili.
Prendo in considerazione il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, in particolare gli articoli 71 e 129 che cosi recitano:

Art. 71: (Dispensa dal servizio per infermità).
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall’articolo 68 o dall’articolo 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130.

Art. 129: (Dispensa)
Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonché’ quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento. Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento l’impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell’anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al "buono". All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

In pratica i due articoli cosa dicono:
tu hai superato il periodo massimo di aspettativa? Bene. Io amministrazione ti mando via. Ma per mandarti via devo rilasciarti una dispensa. Fino ad allora tu sei ancora ufficialmente in servizio.

Ma come faccio a rilasciarti la dispensa?
Semplice, devo accertarmi che sei inabile ai servizi di Polizia e che puoi essere impiegato in altre mansioni. È un tuo preciso diritto.

Come faccio ad accertare questo?
Semplice, ti invio alla CMO.

Diciamo che i due articoli vanno a pari passo e uno è la conseguenza dell’altro. Ma dalla loro analisi, emergono due condizioni differenti e cioè: l’infermità (art. 71) e l’inabilità (art. 129).
Detto questo, emergono due fattispecie di dispensa che vengono rilasciate dall’amministrazione in due contesti diversi a cui il dipendente può trovarsi:

1. Dispensa dal servizio per fisica inabilità. Di natura costitutiva in quanto è una commissione medica che accerta l’inabilità ai servizi di Polizia ed eventualmente l’impiego in altre mansioni. Il dipendente viene convocato prima della scadenza del periodo di aspettativa, viene riformato non perdendo nulla avendo la facoltà di accettare il transito in altri ruoli o di godersi la meritata pensione presentando la suddetta dispensa all’INPS.
2. Dispensa dal servizio per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità. Di natura dichiarativa in quanto non è la CMO ma è il dipendente che in un certo senso attesta, mediante la presentazione della documentazione medica il suo stato d’infermità.

Come ci si può trovare nella situazione n.2?
Un esempio: 15 giorni prima della scadenza del periodo di aspettativa, l’amministrazione convoca il dipendente in CMO applicando alla lettera la normativa suddetta, e cioè in vista di una probabile decadenza, vuole accertarsi se siamo ancora abili ai servizi di Polizia (art. 129).
La CMO dopo che ha visitato il dipendente e ha preso atto di una serie di condizioni (documenti, esami, ecc.), decide che è idoneo al servizio di polizia, quindi rientra immediatamente al lavoro.
Ma dopo due giorni, per esempio subisce un incidente, o gli viene il Covid, o le nostre condizioni pregresse si aggravano e non siamo nelle condizioni di lavorare, o altro. Pertanto si riassenta nuovamente, presentando un nuovo certificato medico superando il periodo massimo di aspettativa. E qui sorgono i problemi e cioè:
da una parte esiste un provvedimento della CMO che dichiara che il dipendente è idoneo al servizio, dall’altra ha superato il periodo massimo di aspettativa risultando infermo.
Per quest’ultima situazione l’amministrazione volente o nolente deve applicare la legge e cioè farlo decadere, a meno che non lo riconvoca di nuovo alla CMO dovendo accertare una nuova condizione di salute, per esempio un peggioramento delle condizioni già pregresse. Ma a quel punto credo che non avrebbe alcun senso. Almeno credo. L’amministrazione a quel punto rilascia la dispensa per superamento del periodo massimo d’infermità.
Ora la domanda delle domande: quest’ultima fattispecie di dispensa è sufficiente all’INPS per erogare la pensione? A pelle, seguendo un po’ di logica, ma ripeto potrei sbagliarmi, credo che in questa circostanza ci sia un vero e proprio vuoto normativo. Ho letto qui sul forum che l’INPS anni addietro aveva pubblicato una circolare che in un certo senso disponeva tassativamente di non erogare pensioni a chi semplicemente oltrepassava, a volte anche volutamente, il periodo di aspettativa.
Ma forse poi si è accorta che non poteva privare del lavoro, della pensione, del TFS e annessi e connessi chi alla scadenza del periodo di aspettativa era infermo. Perché di questo si tratta: sei infermo e non inabile ai servizi di Polizia.
Sempre sul forum ho letto di molti colleghi che superando il periodo di aspettativa, anche con semplici certificati del medico curante, sono andati felicemente in pensione. Ovviamente non ho nessun motivo per non crederci, ma forse in questo caso lo Stato (amministrazione di appartenenza e INPS) ha trovato una soluzione nel mezzo e cioè: se superi il periodo di aspettativa con lo status di infermo, ti spetta la pensione e non il passaggio nei ruoli civili, in quanto quest’ultima facoltà spetta solo alla CMO che però a sua volta, in precedenza, ti ha riconosciuto la regolare idoneità. Se invece la CMO ti riforma, allora non perdi nulla e problemi non c’è ne sono.
Una semplice osservazione del tutto personale: se così non fosse non ci sarebbe differenza tra la dispensa dal servizio per superamento del periodo di aspettativa per infermità e la dispensa per dimissioni volontarie. La prima condizione rappresenta un “licenziamento per giusta causa”, la seconda un vero e proprio autolicenziamento dove giustamente non ti spetta nulla fino a quando non maturi i tuoi diritti.
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lino
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Re: Diritto alla pensione dopo riforma della C.m.o.

Messaggio da lino »

Si confermo se decadi dal servizio per superamento forzato dei 730 gg.(militari) 913 gg.(ff.pp civili) non puoi chiedere il transito .
Ovviamente chi ricorre al riposo medico ,dopo aver fatto un lungo periodo di aspettativa e poi fatto idoneo, può succedere ed è successo.
Di certo non vuole transitare.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: Diritto alla pensione dopo riforma della C.m.o.

Messaggio da parsifal100 »

Lino si dovrebbe fare un bel quesito all'INPS cosi si taglierebbe la testa al toro. Ma ho l'impressione che "INPS che vai, regola che trovi".
Andrik
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Re: Diritto alla pensione dopo riforma della C.m.o.

Messaggio da Andrik »

Ringrazio tutti per le gentili e utili risposte, avrei da porre un altro quesito…presto dovrebbe essere instaurato il procedimento. disciplinare ma visto che dovrei trasferirmi all’estero fino a fine anno, cosa succede se non riescono a notificarmi l’avvio di procedimento entro i 120 giorni? Decade automaticamente?
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Re: Diritto alla pensione dopo riforma della C.m.o.

Messaggio da mauri64 »

Salve Andrik,
per delucidazioni nel merito dovrai attendere la competenza degli esperti.

Saluti
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