Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

Forum dell'Arma dei Carabinieri: pensioni, concorsi, avanzamenti, trasferimenti, normativa per Ufficiali, Sottufficiali, Appuntati e Carabinieri.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13495
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

Messaggio da panorama »

Edilizia sovvenzionata: no alla residenza pregressa

8 Maggio 2026

Per la Consulta, è in contrasto con l'art. 3 Cost. richiedere per un alloggio di edilizia sovvenzionata la residenza pregressa e protratta.

È irragionevole e in contrasto con il principio d'eguaglianza richiedere, per risultare assegnatari di un alloggio di edilizia sovvenzionata, la residenza pregressa e protratta nel territorio regionale. È quanto ha affermato, in linea con la costante giurisprudenza in materia, la Corte costituzionale con la sentenza n. 70/2026, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due diverse disposizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia. La Corte ha ribadito che il requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale pone un ostacolo al soddisfacimento del fondamentale diritto all'abitazione, che deve essere garantito tenendo conto della situazione di bisogno o di disagio, rispetto alla quale la durata della permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento, in quanto incapace di offrire una prospettiva di radicamento. In quanto sganciato da ogni valutazione su tale stato di bisogno, tale requisito si rivela incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, inteso quale servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli.

Il giudice delle leggi ha conclusivamente confermato che il requisito della pregressa e protratta residenza nel territorio regionale è intrinsecamente irragionevole, perché del tutto non correlato con la funzione propria dell'edilizia sociale; determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità; tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Sentenza 70/2026 (ECLI:IT:COST:2026:70)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore: PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del 10/03/2026; Decisione del 10/03/2026
Deposito de˙l 07/05/2026; Pubblicazione in G. U. 13/05/2026 n.19
Norme impugnate: Art. 29, c. 1°, lett. c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19/02/2016, n. 1.
Massime:
Atti decisi: ord. 202/2025


Allego sentenza Corte Costituzionale
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi
Ora il tuo Forum anche su Telegram
TELEGRAM