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Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Inviato: sab mag 07, 2011 5:02 pm
da panorama
Quest'altra persona contesta tramite il ricorso straordinario al PDR che la Commissione medica di IIa istanza abbia confermato, senza alcuna motivazione, la decisione della Commissione medica ospedaliera di Cagliari, che ha disconosciuto la dipendenza da causa di servizio in ordine alla seconda infermità denunciata (IPOACUSIA BILATERALE), INFERMITA' strettamente e funzionalmente CONNESSA ALLA PRIMA (ESITI STABILIZZATI DI TRAUMA DISCORSIVO CERVICALE), per la quale la causa di servizio è stata invece riconosciuta.



Numero 01714/2011 e data 06/05/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 febbraio 2011

NUMERO AFFARE 00265/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale della sanità militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS; per chiedere l’annullamento del verbale …./ML2 , in data 14 aprile 2003, della Commissione medica di IIa istanza del Comando regionale Militare Sud, con sede in Roma, con il quale veniva espresso un giudizio concorde con quello emesso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari contro Comando Regione Militare Sud;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. ……/2003 in data l 11 ottobre 2011, con la quale il Ministero della difesa,direzione generale della sanità militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso e considerato.
Il ricorrente chiede l’annullamento del verbale …./ML2 , in data 14 aprile 2003, della Commissione medica di IIa istanza del Comando regionale Militare Sud, con sede in Roma, con il quale veniva espresso un giudizio concorde con quello emesso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari. In particolare, contesta che la Commissione medica di IIa istanza abbia confermato, senza alcuna motivazione, la decisione della Commissione medica ospedaliera di Cagliari, che ha disconosciuto la dipendenza da causa di servizio in ordine alla seconda infermità denunciata (ipoacusia bilaterale), infermità strettamente e funzionalmente connessa alla prima (esiti stabilizzati di trauma discorsivo cervicale), per la quale la causa di servizio è stata invece riconosciuta. Deduce i vizi di motivazione carente, illogicità, contraddittorietà e incongruità.
Il ministero della difesa nella relazione istruttoria riferisce che il provvedimento impugnato è da considerarsi nullo in quanto la Commissione medica di seconda istanza si era pronunciata (in data 14 aprile 2003) su una materia (la dipendenza da causa di servizio) riservata dalla normativa in vigore (DPR n. 461 del 2001) alla competenza del Comitato di verifica per le cause di servizio, dipendente dal Ministero dell’economia e delle finanze. Dichiarata la nullità dell’atto impugnato, la questione è stata riesaminata dal competente Comitato di verifica; sulla base del parere di detto Comitato, con decreto in data 14 aprile 2009 della competente Direzione generale, anche la seconda infermità (ipoacusia bilaterale percettiva) è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.
La materia del contendere è dunque cessata essendo provata in atti la soddisfazione del petitum del ricorrente.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che la materia del contendere è cessata come da motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO

Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Inviato: sab mag 07, 2011 5:53 pm
da panorama
PROMEMORIA

Termini usati dal Comitato di Verifica quando rigetta le causa di servizio “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”

Termini che in seguito usa il Consiglio di Stato nei ricorsi:
1) “Il provvedimento è sorretto da motivazione esaustiva, ricavata dal citato parere espresso dal comitato di verifica, il quale, nell’etiopatogenesi del quadro morboso, ha escluso ogni incidenza di fattori esterni ricollegabili all’attività lavorativa svolta dal ricorrente. In particolare, il comitato di verifica non ha ravvisato un nesso causale tra il servizio prestato e la patologia denunciata”

2) “L’iter logico seguito per giungere alla statuizione conclusiva da parte dell’amministrazione si desume agevolmente dal testo del provvedimento impugnato che recepisce, e non avrebbe potuto fare altrimenti, le valutazioni tecniche formulate dalla commissione medica ospedaliera e dal comitato di verifica per le cause di servizio, organi tecnici caratterizzati da un elevatissimo livello di professionalità. In particolare, il comitato, sia per la sua composizione (tecnica e giuridica), sia per la competenza specifica, è l’organo che è più in grado di cogliere se esista o meno un nesso eziologico tra l’insorgenza di una infermità e il tipo di lavoro svolto nell’ambito di una pubblica amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 26 luglio 2004 n. 5331).”

Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Inviato: sab giu 18, 2011 9:14 am
da panorama
Leggete questa importante sentenza e che tutti dovremmo comportarci allo stesso modo.

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N. 00190/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02707/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2707 del 2000, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Enzo Augusto, Michelangelo Rutigliano, con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Bari, via Abate Gimma, 147;
contro
Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, Comando di Zona della Guardia di Finanza di Bari, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'accertamento
previa nomina in via istruttoria, ove occorra, di C.T.U.
del diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico e morale subito a causa delle infermità contratte nello svolgimento dell’attività di vigilanza costiera sulle motovedette della Guardia di Finanza di mare - OMISSIS.
nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno biologico e morale subito dall’istante pari a lire 400.000.000 od in altra somma da determinarsi, in via istruttoria, anche a mezzo CTU o comunque da liquidarsi in via equitativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Interno e di Ministero delle Finanze e di Comando di Zona della Guardia di Finanza di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Roberto D'Addabbo, su delega di Enzo Augusto; nessuno è comparso per le Amministrazioni resistenti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Espone l’odierno ricorrente di aver prestato servizio presso la Guardia di Finanza di Bari nell’ambito del servizio di vigilanza costiera su motovedette, fino alla data del 28 agosto 1997, in cui è stato collocato in congedo assoluto per inidoneità permanente al servizio, all’età di soli 49 anni.
Riferisce che il servizio prestato è stato caratterizzato da intensa e stressante esposizione al freddo e alle vibrazioni delle imbarcazioni, prive sia degli antivibranti che dei sedili ergonomici-idropneumatici, soltanto successivamente adottati dall’Amministrazione e comunque non nelle motovedette ove il sig. OMISSIS aveva lavorato.
Visto l’insorgere di gravi patologie, il ricorrente otteneva dalla C.M.O. di OMISSIS il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità:
- “OMISSIS” in data 20 novembre 1991;
- “OMISSIS” in data 8 febbraio 1995;
- “OMISSIS ”;
- “OMISSIS ” in data 28 agosto 1997;
- “OMISSIS ” in data 23 gennaio 2003.
Con ricorso notificato il 12 ottobre 2000, ritualmente depositato, l'odierno ricorrente come sopra rappresentato e difeso, chiede l’accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno biologico e morale subito a causa delle infermità contratte nello svolgimento dell’attività di vigilanza costiera sulle motovedette della Guardia di Finanza di mare – OMISSIS , unitamente a relativa condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento, da determinarsi in somma pari a 400.000.000 di lire, o in altra somma da quantificarsi..
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2010, il Collegio disponeva con ordinanza n.48/2010 CTU, nominando il dott. Onofrio OMISSIS, medico legale dell’INPS di Bari, formulando il seguente quesito:“Descriva il consulente, letti gli atti di causa, esperito ogni accertamento ritenuto utile ed opportuno al fine del corretto espletamento dell’incarico e previa idonea visita medico legale dell’odierno ricorrente sig OMISSIS -valutati in particolare i precedenti morbosi influenti sulla validità del periziando come accertati dalla C.M.O. di Bari - gli eventuali postumi permanenti valutando in percentuale gli esiti menomativi della completa integrità psico-fisica del periziando, specificando il grado percentuale di invalidità permanente ai fini della liquidazione del danno biologico”
In data 4 maggio 2010 il consulente nominato depositava la suddetta C.T.U., apprezzando il danno biologico permanente in relazione alle patologie per le quali fu riconosciuta la causa di servizio, nella misura del 35 %.
Si costituivano le Amministrazioni convenute, depositando C.T.P., ed eccependo la parziale prescrizione del diritto azionato, in riferimento al danno derivante dalla infermità di “Gastroduodedenite ulcerosa”, e richiedendo per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la non cumulabilità con quanto già percepito dal ricorrente a titolo di equo indennizzo, datane la coincidenza della causa debendi. In punto di diritto, eccepiva l’Avvocatura dello Stato il mancato assolvimento dell’onere di allegazione, con sufficiente precisione, circa l’omissione delle misure di sicurezza, imponendosi altrimenti al datore di lavoro di fornire in ogni causa fondata sulla violazione dell’art 2087 c.c. la prova del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Il ricorrente infine otteneva anche la pensione privilegiata in considerazione delle infermità contratte per causa di servizio, tali da determinare l'inabilità permanente al servizio stesso
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti seguenti.
Va anzitutto respinta l’eccezione di parziale prescrizione sollevata dalle Amministrazioni resistenti, sia perché del tutto irrilevante per la decisione della presente controversia, avendo la C.T.U. escluso qualsivoglia rilevanza all’infermità di “Gastroduodedenite ulcerosa” al fine del danno biologico permanente, sia perché la decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. non può retroagire alla percezione dei relativi sintomi, venendo in questione un danno da illecito contrattuale permanente (e non già di illecito istantaneo con effetti permanenti) venuto meno soltanto con la cessazione dal servizio, avvenuta il 28 agosto 1997.
Con il ricorso in epigrafe OMISSIS domanda l’accertamento della responsabilità contrattuale dell’Amministrazione fondata sulla violazione dell’art 2087 c.c. con risarcimento del danno non patrimoniale patito, sia sotto il profilo biologico, che su quello “esistenziale” che infine morale soggettivo, invocando (memoria del 11 giugno 2010) l’applicazione dei criteri di quantificazione di cui alle tabelle per l’anno 2009 utilizzate dal Tribunale civile di Milano.
Trattandosi di responsabilità da inadempimento contrattuale, parte ricorrente ha l’onere di provare, il danno ed il nesso eziologico tra inadempimento e danno, potendosi limitare quanto al profilo della colpa, ad allegare la violazione di obblighi “nominati” di prevenzione previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, o suggeriti dall’esperienza e dalle conoscenze tecniche (Cass. sez lav 23 maggio 2003 n.8204) c.d. “innominati” essendo gravato il datore di lavoro della non imputabilità dell’inadempimento, nella fattispecie dell’obbligo di garanzia di cui all’art 2087 c.c. (Cass. sez. lav. 7 novembre 2000, n.14469).
In materia di prova dell’inadempimento contrattuale del datore di lavoro, non diversamente dal criterio tracciato in via generale nel campo della responsabilità contrattuale (Cassazione Sez.Unite 30 ottobre 2001 n.13533) è quindi il datore a dover dimostrare di aver assolto agli obblighi di prevenzione degli infortuni, come allegati dal lavoratore, non essendo richiesto anche l’allegazione delle specifiche norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate (Cass. sez lav 6 luglio 2002 n.9856, id. 2 settembre 2003 n.12789) dissentendo il Collegio dalla diversa ricostruzione operata dall’Avvocatura dello Stato. Vale pertanto il principio di presunzione della colpa del datore ai sensi dell’art 1218 c.c., il superamento del quale richiede la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno (ex multis Cass. sez lav. 14 ottobre 2010 n.21203, id. 19 luglio 2007, n.16003)
Nella fattispecie per cui è causa, il ricorrente ha tra l’altro allegato sia nel ricorso che nelle successive memorie, la circostanza circa la mancata predisposizione da parte della Guardia di Finanza, nelle imbarcazioni utilizzate, degli antivibranti dei motori e dei sedili ergonomici-idropneumatici (dando indicazione anche delle specifiche imbarcazioni che ne risultavano sprovviste) strumenti idonei quantomeno ad attutire gli effetti derivanti dalle vibrazioni, nonché l’esposizione a lunghe e protratte perfrigerazioni ed irregolarità alimentari.
Ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia sufficientemente assolto il proprio onere di allegazione, mentre l’Amministrazione non ha fornito prova di aver adottato sul punto le misure di prevenzione idonee, non allegando né tantomeno provando sul punto l’utilizzo di alcuna strumentazione preventiva imposta da specifiche norme o suggerita dalle regole di comune cautela tecnica, con ciò ravvisandosi la colpa contrattuale in riferimento al generale ed atipico obbligo di protezione di cui all’art 2087 c.c.
La difesa delle Amministrazioni si è infatti limitata a negare la veridicità delle allegazioni di parte ricorrente in punto di omessa adozione degli antivibranti dei motori e dei sedili ergonomici-idropneumatici, ma senza invero provare, come è suo preciso onere, tale fatto. Anzi, la documentazione versata in atti da parte ricorrente fornisce elementi di prova in merito alla consapevole applicazione non integrale dei dispositivi antivibranti sulle motovedette, per mere ragioni di bilancio (nota del Capo Reparto G.F. del 16 novembre 1983 e allegate norme tecniche).
È principio costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, tra l’altro, che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore. La condotta del dipendente può comportare, invece, l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cassazione Sezione Lavoro 17 aprile 2004 n. 7328, 24 marzo 2004 n. 5920 e 27 febbraio 2004 n. 4075).
Quanto al nesso eziologico tra le malattie riscontrate e medicalmente accertate e i danni lamentati, ritiene il Collegio che alla luce del criterio della c.d. causalità adeguata sulla scorta della quale occorre dare rilievo solo agli eventi che non appaiano ad una valutazione ex ante del tutto inverosimili (ex multis Cassazione sez lav. 14 aprile 2010 n.8885) i danni lamentati dal ricorrente appaiono come una conseguenza statisticamente normale, secondo l’id quod plerumque accidit, tenendo presente:
- che il citato C.M.O. ha accertato la riconducibilità a causa di servizio di numerose gravi patologie;
- che la C.T.U. ha stabilito che il danno biologico permanente totale secondario alle patologie per le quali fu riconosciuta la dipendenza da causa di servizio debba valutarsi nella misura del 35 %, pur non pronunciandosi sul nesso causale, non essendo oggetto del quesito richiesto;
- che non risulta l’insorgenza di cause o concause idonee a spezzare il nesso eziologico, nel senso della esclusiva efficienza causale di una di esse (Cassazione civile, sez. III, 02 febbraio 2010, n. 2360); in particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale.
Sul punto, la C.T.U. ha evidenziato l’attuale maggior gravità del quadro cardiopatico rispetto a quanto accertato fino al 2002 ascrivibile “non già ad autonoma evoluzione della cardiopatia OMISSIS ascritta a causa di servizio, quanto alle ulteriori e indipendenti patologie subentrate”.
La sopravvenienza di tali nuove patologie non è però fattore idoneo ad escludere il nesso di causalità, secondo la suddetta concezione in senso civilistico basata sul “più probabile che non” nettamente differenziata da quella comunemente accolta in campo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (ex multis Cassazione civile sez. III, 08 luglio 2010, n. 16123), con la conseguenza di non costituire fattore alternativo tale da escludere che l’omissione degli strumenti antinfortunistici “nominati” od “innominati” siano stati causa dell’evento lesivo, e che per converso la condotta doverosa se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso.
I danni di cui l'interessato chiede il risarcimento risultano riepilogati nella memoria conclusiva depositata dalla difesa della sig OMISSIS in data 11 giugno 2010 e si possono così articolare:
- danno non patrimoniale biologico inteso come pregiudizio alla salute in sé e per sé considerata a prescindere dalle capacità di produrre reddito, comprensivo della invalidità permanente;
- danno non patrimoniale consistente nel complessivo deterioramento della qualità di vita (necessità di alimentazione controllata e di assistenza continua da parte dei familiari, …………., ecc.);
- danno morale soggettivo.
Va ricordato in proposito che gli orientamenti giurisprudenziali maturati nella materia del risarcimento del danno non patrimoniale hanno subito significativi mutamenti a partire dalle notissime sentenze della Sezione III civile della Corte di Cassazione n. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003 (a cui ha fatto seguito, in senso conforme, la decisione della Corte Costituzionale n. 233/2003), in cui, tra l'altro, il sistema risarcitorio è stato configurato in termini bipolari, ripartito cioè tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, con il conseguente favore per una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, senza distinzione tra specifiche figure di danno all'interno di tale generale categoria.
I suesposti orientamenti hanno poi trovato definitivo assetto a seguito del fondamentale arresto della Cassazione a Sezioni Unite (11 novembre 2008 n.26972) con cui è stata superata la prassi dei giudici di merito, in sede di materiale quantificazione del danno non patrimoniale, ad avvalersi della distinzione tra danno biologico, danno morale e danno esistenziale, chiarendo che:
- non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
- il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione;
- non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale; al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale;
- il pregiudizio della vita di relazione, anche nell'aspetto concernente i rapporti sessuali, allorché dipenda da una lesione dell'integrità psicofisica della persona, costituisce uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell'integrità fisica del quale il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a titolo di danno "esistenziale". Al danno biologico va, infatti, riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato;
- il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato; va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di ‘‘danno evento”; potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e, soprattutto, presuntiva, la quale ultima potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, anche se soggetta all'onere di allegazione della parte;
- il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale
- anche dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero, quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni;
In risposta a specifico quesito formulato dal Collegio, il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione depositata il 4 maggio 2010, ha quantificato nel 35% il danno in questione, in relazione all'incidenza delle patologie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.
Parte ricorrente chiede l’applicazione dei criteri di liquidazione stabiliti dall’osservatorio per la Giustizia civile del Tribunale di Milano per l’anno 2009, parametrati all’età del ricorrente al momento di collocamento a riposo (49 anni), e alla percentuale di invalidità permanente, unitamente all’aumento nella misura del 25 % al fine di personalizzare la valutazione del danno in rapporto alla gravità del caso concreto.
Al riguardo, il Collegio ritiene senz’altro di poter fare riferimento ai suddetti criteri largamente utilizzati presso la giurisprudenza civile, per quanto pacificamente non vincolanti (ex multis Cass, sez. III, 06 giugno 2008, n. 15029) determinandosi così un importo attuale di 171.572,00 euro con le seguenti precisazioni:
- tale somma deve ritenersi omnicomprensiva di tutti i pregiudizi non patrimoniali subiti dal ricorrente in considerazione dell’età e delle condizioni di vita al momento del forzato collocamento a riposo, ivi compreso oltre al danno morale soggettivo, il danno alla vita di relazione o al peggioramento complessivo della qualità della vita, al fine di evitare indebite locupletazioni a favore del danneggiato;
- non è riconoscibile, sempre in riferimento alle suddette tabelle, alcun aumento a titolo di personalizzazione, perché il ricorrente non ha allegato elementi utili comprovanti il danno alla vita di relazione, senza che il Collegio possa ricorrere a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. dal momento che il ricorso alla prova presuntiva richiede pur sempre l’allegazione di fatti specifici.
La negazione del suddetto aumento personalizzato va inoltre giustificata quantomeno da ragioni di equità sostanziale, avendo il ricorrente già percepito la liquidazione dell’equo indennizzo, come da documentazione agli atti, per importi non trascurabili (pari a circa lire 80.000.000), pur tenendo fermo il principio del cumulo tra risarcimento del danno alla persona e quanto percepito a titolo di equo indennizzo, pensione privilegiata o altre indennità, trattandosi di istituti completamente diversi.
Infatti, per giurisprudenza costante perché possa applicarsi il principio della "compensatio lucri cumdamno" è necessario che il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, con la conseguenza che dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona (patrimoniale o biologico) non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, oppure a titolo di assegni, di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte od all'invalidità (ex multis Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2001, n. 10291, id sez III 18 novembre 1997 n.11440, id. sez lav. 23 luglio 2004 n.13887, T.A.R. Campania Napoli sez VII 5 agosto 2010 n.17232, T.A.R. Liguria sez II 3 agosto 2010 n.6411)
Deve pertanto parzialmente respingersi anche la richiesta di compensatio lucri cum damno avanzata dall’Avvocatura dello Stato.
In conclusione, il danno da risarcire in favore del ricorrente risulta così complessivamente quantificato:
- 171.572,00 euro a titolo di danno biologico permanente, comprensivo delle componenti non patrimoniali diverse dal biologico (danno alla vita di relazione, e danno morale quale sofferenza soggettiva) nessuna esclusa.
Il ricorso va dunque accolto nei sensi e nei limiti precisati in motivazione; il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Finanze in persona dei relativi Ministri pro tempore, il Comando della Guardia di Finanza di Bari vanno conseguentemente condannati, in solido, al pagamento in favore della sig OMISSIS della somma complessiva di € 171.572,00 (centosettantunmilacinquecentosettantadue/00).
Su tale somma, espressa in valori monetari attuali, sono dovuti gli interessi, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al concreto soddisfo
Le spese processuali, comprensive della C.T.U., seguono la soccombenza, secondo dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Finanze in persona dei relativi Ministri pro tempore, il Comando della Guardia di Finanza di Bari, in solido, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, della somma complessiva di di € 171.572,00 (centosettantunmilacinquecentosettantadue/00) unitamente ad interessi, come da motivazione.
Condanna altresì le predette Amministrazioni, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, da quantificarsi in complessivi 3.000 euro, oltre agli accessori di legge, ed in favore del consulente tecnico d’ufficio Onofrio OMISSIS, nella misura complessiva di 1.500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2011

Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Inviato: mar giu 21, 2011 6:03 pm
da tuttiliberi
Mi è arrivata oggi la risposta della causa di servizio presentata ad agosto 2010 e dopo pochi mesi circa 10, mi hanno comunicato il parere contrario al riconoscimento richiesto, patologia di stato ansioso depressivo a seguito di conflitto a fuoco in servizio e da varie incomprensioni con i superiori sfociati con una denuncia da parte mia , tutto correlato da perizie medico legali forensi da strutture pubbliche ecc. Tutto questo non è servito a nulla e tra 2 mesi mi decurteranno lo stipendio del 50% essendo in aspettativa per malattia da circa 10 mesi, questa è la mia testimonianza. un saluto a tutti voi. ciao

Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Inviato: mar giu 21, 2011 6:09 pm
da Mario56
tuttiliberi ha scritto:Mi è arrivata oggi la risposta della causa di servizio presentata ad agosto 2010 e dopo pochi mesi circa 10, mi hanno comunicato il parere contrario al riconoscimento richiesto, patologia di stato ansioso depressivo a seguito di conflitto a fuoco in servizio e da varie incomprensioni con i superiori sfociati con una denuncia da parte mia , tutto correlato da perizie medico legali forensi da strutture pubbliche ecc. Tutto questo non è servito a nulla e tra 2 mesi mi decurteranno lo stipendio del 50% essendo in aspettativa per malattia da circa 10 mesi, questa è la mia testimonianza. un saluto a tutti voi. ciao
intanto sei già fortunato che ti abbiano risposto, io attendo ancora, esattamente dall'aprile 2005. A parte ciò, se ritieni di essere ben documentato, non esitare a presentare ricorso al Presidente della Repubblica ... loro ci provano sempre ....

Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Inviato: mar giu 21, 2011 6:16 pm
da tuttiliberi
fortunato non penso proprio in quanto speravo che la risposta arrivasse dopo i 24 mesi di aspettativa in modo da non farmi dercurtare lo stipendio durante la convalescenza, si certo farò tutti i ricorsi che si possono fare ma intanto sarà dura andare avanti con mezzo stipendio....ciao

Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Inviato: dom giu 26, 2011 10:00 pm
da panorama
Sentenza Tar Marche su: "Sindrome ansioso depressiva con attacchi di panico in trattamento".

A seguito di quanto richiesto dal Tar, il Medico delegato dal Direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Perugia, ha concluso che “tenuto conto della multifattorialità delle patologie psichiatriche e non potendosi escludere con certezza eventuali predisposizioni endogene, è possibile riconoscere negli episodi lavorativi subiti dal Sig. OMISSIS un ruolo quantomeno concausale efficiente e determinante nello sviluppo della patologia psichiatrica diagnosticata cui seguì l’interruzione del rapporto di lavoro".


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N. 00479/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Rotatori, con domicilio eletto presso Avv. Anna Cucchiarini in Ancona, via Frediani, 22;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione, Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
- del decreto del 7.11.2007 dal competente Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, con il quale è stata respinta l’istanza avanzata dal ricorrente per il riconoscimento della causa di servizio in relazione all’infermità di:“Sindrome ansioso depressiva con attacchi di panico in trattamento”;
- del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 7.2.2006, richiamato dal Decreto di cui sopra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione e di Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è arruolato nel Corpo di Polizia Penitenziaria dal 1978.
Dal 5.5.1979 il ricorrente, con la qualifica di sovrintendente, ha prestato servizio presso la Casa di Reclusione di OMISSIS, ed è stato ritenuto non idoneo a tale servizio (con idoneità ai ruoli civili) in data 14.10.2002 a seguito delle infermità riscontrate dalla Commissione Medica Ospedaliera di Chieti nella stessa data.
Il ricorrente è stato infatti riconosciuto affetto da sindrome ansioso-depressiva con attacchi di panico in trattamento.
Afferma il ricorrente che la patologia è insorta, negli ultimi mesi dell’anno 2000, a seguito di minacce continuative da parte di un OMISSIS. Da quella data sarebbero iniziati i congedi a causa della patologia, poi sfociati nel riconoscimento dell’inidoneità al servizio di cui sopra.
In data 6.4.2001 il ricorrente ha quindi presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia. La Commissione Medico ospedaliera presso l’Ospedale di Chieti ha riscontrato il ricorrente come afflitto dall’infermità “Sindrome Ansioso Depressiva con Attacchi di Panico in Trattamento” in data 16.9.2003, ritenendola ascrivibile alla categoria A 6 annessa al DPR 834/81. Con parere del 7.2.2006 n. OMISSIS il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio affermava che l’infermità NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO in quanto “…..L’infermità sindrome ansioso-depressiva con attacchi di panico in trattamento non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata a favorire lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante ... " .
Seguiva l’impugnato Decreto del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia del 7.11.2007, con il quale, in conformità con il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, si decretava la non dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui sopra.
Con ricorso depositato in data 8.2.2008 il ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti vizi:
a)Violazione di legge, eccesso di potere sotto il profilo della motivazione carente illogica e contraddittoria. Errata valutazione dei fatti e degli atti e falsa applicazione dell’art. 68 del TU 3/57, eccesso di potere.
Il ricorrente lamenta che il parere del Comitato sarebbe espresso in termini generici, non contenendo alcuna disamina in concreto della sua posizione. Infatti la sindrome da cui è affetto sarebbe di tipo reattivo, e quindi causata dai traumi emotivi subiti dal ricorrente in seguito alle minacce subite da un OMISSIS, documentate in atti. Ciò in assenza di alcun fattore costituzionale predisponente alla patologia, a differenza di quanto asserito dal Comitato di Verifica.
Si sono costituiti il Ministero della Giustizia e il Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 4 del 20.1.2010 il Collegio disponeva una verificazione incaricando il Direttore dell’Istituto di Medicina Legale della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia o altro sanitario o collegio di sanitari, da lui delegato perché rispondesse, tra l’altro, al seguente quesito:
-Se sussista o meno l’interdipendenza da causa o da fatti di servizio dell’insorgere dell’infermità “Sindrome ansioso depressiva con attacchi di panico in trattamento”, per la quale il ricorrente sig. OMISSIS, sovrintendente di polizia penitenziaria, successivamente riconosciuto inidoneo al servizio, ha presentato istanza per ottenere il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio. Ciò con particolare riferimento alle minacce asseritamente subite da un OMISSIS come documentato negli atti del presente ricorso-
La verificazione è stata depositata in data 22.10.2010.
1. Il ricorso è fondato è deve essere accolto.
1.1 Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia ha respinto la richiesta di equo indennizzo presentata dallo stesso ricorrente per la patologia “Sindrome Ansioso Depressiva con Attacchi di Panico in Trattamento”. La Commissione Medico Ospedaliera di Chieti aveva riscontrato l’esistenza della patologia ascrivendola alla categoria A 6 annessa al DPR 834/81. Successivamente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riteneva la patologia non dipendente da causa di servizio. Il procedimento quindi si concludeva con il provvedimento ministeriale di diniego, il quale si riportava al parere del Comitato. Il diniego opposto dall’Amministrazione intimata ha trovato giustificazione nel parere negativo espresso al riguardo dalla Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (di seguito, più brevemente Comitato).
2 Il Collegio è ben consapevole dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale, largamente prevalente, propenso a ritenere sufficientemente motivato il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo con la semplice adesione al parere del Comitato, vincolante per l’Amministrazione, in quanto l’organo di amministrazione attiva cui spetta l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, non possedendo una specifica competenza tecnica in materia, non può rinnovare in via autonoma il giudizio sul rapporto di casualità tra infermità e servizio (tra le tant decisionie CdS, sez. IV, 23.3.2010 n. 1702).
2.1 Pur condividendo tale orientamento, il Collegio non può che notare come, nel caso in esame, vi sia stato un difetto istruttorio con riguardo all’operato della Commissione. In particolare, nella domanda di riconoscimento della causa di servizio, il ricorrente fa riferimento ad episodi determinati e, in particolare, a minacce ricevute da OMISSIS, la cui ripetizione, anche in sua assenza, è documentata da dichiarazioni di colleghi (nota del 6.2.2008 in risposta al preavviso di diniego dell’Amministrazione). Il parere negativo del Comitato, invero piuttosto sintetico, osserva che “non rinvenendosi nel caso di specie documentate situazioni conflittuali idonee per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.
2.2 Il parere contiene solo un riferimento generico ai fatti allegati dal ricorrente e non menziona alcunché su eventuali fattori di rischio preesistenti o manifestazioni anteriori agli episodi denunciati o al riconoscimento della patologia, limitandosi a escludere una valenza, anche concausale, degli episodi denunciati dal ricorrente.
2.3 In presenza di minacce documentate dal ricorrente e delle mansioni delicate quali quelle di Agente di Custodia, la formula utilizzata dal Comitato appare eccessivamente lapidaria (si veda, sul tema C.Conti reg. Sardegna, sez. giurisd. 27.4.1995 n. 243) e non sorretta da sufficiente istruttoria. Alla luce di ciò, vista la necessità di analizzare il giudizio dato dal Comitato in relazione agli accadimenti connessi al servizio prestato dal ricorrente, questo Tribunale ha ritenuto di raccogliere notizie sul servizio svolto dal ricorrente medesimo e su eventuali fattori di rischio che abbiano potuto concorrere a causare in via esclusiva le patologie. E’ stata quindi ordinata una verificazione, affidata all’Istituto di Medicina Legale presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Perugia.
3. La verificazione ordinata dal Tribunale, effettuata dal Dott. OMISSIS, delegato dal Direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Perugia, ha concluso che “tenuto conto della multifattorialità delle patologie psichiatriche e non potendosi escludere con certezza eventuali predisposizioni endogene, è possibile riconoscere negli episodi lavorativi subiti dal Sig. OMISSIS un ruolo quantomeno concausale efficiente e determinante nello sviluppo della patologia psichiatrica diagnosticata cui seguì l’interruzione del rapporto di lavoro”.
3.1 Il verificatore svolge un’accurata analisi dell’insorgere della patologia, notando come il ricorrente in data 9.1.2001 faceva rapporto per un televisore danneggiato nei confronti di OMISSIS, cui ….omissis. In data 3.3.2001 venivano individuati nel ricorrente i primi sintomi della patologia che l’avrebbero portato all’esonero dal servizio di Polizia Penitenziaria.
3.2 Il Collegio non può che condividere quanto riscontrato dal verificatore, le cui valutazioni sono state condivise dal Direttore della struttura incaricata. Infatti, pur nei rigorosi limiti della sindacabilità del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non si può che osservare come, in presenza di documentati episodi legati al servizio e, soprattutto, in rapporto di stretta consequenzialità temporale con l’insorgere della patologia, l’esclusione dell’influenza, per lo meno sotto il profilo concausale, del servizio risulta viziata da insufficiente motivazione e istruttoria, anche alla luce della giurisprudenza in materia (ad esempio, con riguardo alla concausalità nelle sindromi ansiose degli episodi di servizio, si veda C.Conti reg. Emilia Romagna, sez. giurisd., 20.5.1996 n. 266).
3.3 La presenza di minacce, ad avviso del Collegio, può essere considerata come evento eccedente il normale svolgimento del servizio e doveva essere più approfonditamente valutata dal Comitato preposto. In particolare, come ha osservato la giurisprudenza, il provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio è insufficientemente motivato e perciò illegittimo laddove non consideri sufficientemente le condizioni di lavoro del dipendente, limitandosi ad affermazioni apodittiche (CdS sez. VI, 19.10.2009 n. 6366). Conseguentemente, se il giudizio della Commissione poteva essere sufficientemente motivato in caso di totale mancanza di episodi anomali nel servizio prestato ricorrente, la presenza di minacce nei confronti del medesimo, unita alla vicinanza temporale tra le stesse e l’insorgere della patologia, doveva essere valutata dal Comitato
4 Conseguentemente il ricorso, con riguardo al diniego opposto al ricorrente relativamente alla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “Sindrome ansiosa depressiva con attacchi di panico in trattamento “, presentata il 6.4.2001, è fondato e deve essere accolto, sotto gli assorbenti profili dei denunciati vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione, per sviamento e per falso apprezzamento dei presupposti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
4.1In considerazione del contenuto tecnico della controversia, sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
4.1 Per quanto riguarda la verificazione, si pone definitivamente a carico del soccombente Ministero della Giustizia il compenso del verificatore già determinato con separata ordinanza Collegiale n. 36 del 31.1.2011.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di causa.
Pone definitivamente a carico del Ministero della Giustizia le spese di verificazione, come liquidate con separata ordinanza collegiale 36/2011.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Passanisi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2011

Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Inviato: dom giu 26, 2011 10:09 pm
da panorama
TERMINE SEMESTRALE per le cause di servizio, sentenza del Tar Marche:
"deve farsi applicazione dell’altrettanto consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il termine semestrale decorre non dalla mera conoscenza dell'infermità, bensì dalla consapevolezza della dipendenza di essa da causa di servizio, e ciò proprio per evitare la proliferazione di procedimenti amministrativi palesemente infondati o basati sulla mera verificazione di una malattia".

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N. 00490/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01633/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1633 del 1993, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Cecchini, Giacomo Rotatori, con domicilio eletto presso l’Avv. Anna Cucchiarini, in Ancona, via Matas, 9;
contro
U.S.L. n. 4 Fano, non costituita;
per l'annullamento
della nota dell’USL n. …… prot. n. ……del 2/7/1993 e del presupposto verbale della CMO presso l’Ospedale Militare di Perugia n. ….. del 24/3/1993, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, all’epoca dei fatti dipendente della soppressa USL n. 4 delle Marche con la qualifica di infermiera, impugna il provvedimento con cui l’Unità Sanitaria, recependo il pedissequo parere della CMO operante presso l’Ospedale Militare di Perugia, ha ritenuto tardiva la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una lesione subita dalla signora OMISSIS in data 8/2/1984 (la domanda è stata presentata in data 15/2/1985, quindi oltre il termine semestrale previsto dall’art. 36 DPR n. 686/1957).
2. Poiché la lesione si è verificata all’interno dell’ospedale in cui la ricorrente prestava servizio (e precisamente mentre sollevava una degente), la sig.ra OMISSIS censura l’operato dell’USL sostenendo che nella specie trovava applicazione il secondo comma dell’art. 36 (il quale recita “L'Amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche e dette infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica”). Pertanto, non si applica la previsione del primo comma e dunque non vi è un termine decadenziale entro il quale il dipendente deve presentare la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
3. In subordine, la ricorrente evidenzia di essersi accorta delle conseguenze dell’infortunio solo nel mese di ottobre del 1984, quando ha chiesto all’USL di essere adibita a mansioni diverse.
Pertanto, la domanda sarebbe in ogni caso tempestiva.
4. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre.
4.1. Per quanto concerne il primo profilo, si osserva che la giurisprudenza maggioritaria ha sempre sostenuto che il comma 2 dell’art. 36 del DPR n. 686/1957 si applica soltanto allorché risulti la sussistenza di circostanze tali da far apparire, già al momento dell'evento, come certa o quanto meno probabile tale dipendenza (ex plurimis, Cons. Stato, IV, n. 1084/1981; V, n. 747/1993; VI, n. 1348/1994; V, n. 2422/2000; TAR Napoli, VII, n. 6828/2009).
Nella specie, proprio il contenuto della domanda di essere adibita a mansioni diverse, presentata dalla ricorrente il 6/11/1984, “scagiona” l’Amministrazione intimata, la quale non era tenuta ad avviare d’ufficio il procedimento.
4.2. Peraltro, proprio in ragione del fatto che solo sul finire del 1984 la sig.ra OMISSIS si sia avveduta delle conseguenze dell’infortunio, deve farsi applicazione dell’altrettanto consolidato principio giurisprudenziale (ex plurimis, TAR Marche, sentenza n. 3304/2010, alla cui motivazione l’odierno Collegio ritiene di doversi conformare, condividendola nella sua globalità per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 36 DPR n. 686/1957) secondo cui il termine semestrale decorre non dalla mera conoscenza dell'infermità, bensì dalla consapevolezza della dipendenza di essa da causa di servizio, e ciò proprio per evitare la proliferazione di procedimenti amministrativi palesemente infondati o basati sulla mera verificazione di una malattia. E la prova dell'eventuale tardività della domanda rispetto alla conoscenza da parte del dipendente del legame eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia deve essere fornita dall'Amministrazione, che nella specie non ha ritenuto di costituirsi in giudizio.
5. Ne consegue che la domanda è stata proposta entro il termine decadenziale di cui all’art. 36, comma 1, DPR n. 686/1957 (e che il termine in questione sia perentorio costituisce ius receptum – vedasi, per tutte, Cons. Stato, VI, n. 774/1994; IV, n. 6943/2004 e 3290/2007).
6. Per quanto precede, il ricorso va accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per denegare alla ricorrente il rimborso delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio del giorno 26 maggio 2011 e del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Passanisi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2011