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Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: sab dic 22, 2018 6:58 pm
da panorama
Ricorso Accolto ai colleghi CC. della D.I.A.

- indennità per i servizi esterni ex art. 12, d.p.r. n. 147/90 e art.42, comma 1, d.p.r. 31 luglio 1995, svolti nel periodo dal mese di luglio 1990 al mese di marzo 2000, ….

Il TAR precisa:

1) - L’amministrazione ha riferito che la D.I.A. ha effettuato lo scarto delle pratiche d’archivio relativamente al periodo 1992-1998 e 1999- 2007, e, pertanto, non è stata in grado di produrre la documentazione richiesta.

2) - Innanzitutto deve osservarsi come, rispetto al precedente ricorso avverso il silenzio, il presente ricorso è corredato dalle attestazioni dei servizi esterni resi da ciascun ricorrente nel periodo per cui è causa, redatte dai rispettivi comandanti.

3) - La mancata ostensione della ulteriore documentazione richiesta dal collegio giudicante, motivata dall’amministrazione per il fatto che sarebbe divenuta oramai irreperibile, non può andare in danno alla parte ricorrente che, in ogni caso, ha assolto l’onere probatorio richiesto ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a.

4) - D’altra parte la resistente amministrazione non ha mai specificamente contestato l’effettivo svolgimento dei servizi esterni da parte dei ricorrenti nel periodo de quo, pertanto, alla luce delle dichiarazioni allegate da parte ricorrente e del disposto normativo di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., deve ritenersi provato che tutti gli odierni ricorrenti abbiano svolto servizi esterni nel periodo compreso tra il 1° luglio 1990 e il 31 marzo 2000.

5) - I servizi esterni svolti dagli odierni ricorrenti presso la Direzione Investigativa Antimafia nel periodo in esame, così come attestati in atti, rientrano a pieno titolo nella disciplina in parola.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201812354, - Public 2018-12-19 –

Pubblicato il 19/12/2018

N. 12354/2018 REG. PROV. COLL.
N. 01920/2007 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1920 del 2007, proposto da
M.. Antonio, C.. Osvaldo Marcello, G.. Maurizio, M.. Rosario, R.. Girolamo e S.. Vincenzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Nino Bullaro e Giuseppe Triassi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele De Paola in Roma, via Giulia di Colloredo, 46/48;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;

per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti all’indennità per i servizi esterni ex art. 12, d.p.r. n. 147/90 e art.42, comma 1, d.p.r. 31 luglio 1995, svolti nel periodo dal mese di luglio 1990 al mese di marzo 2000, oltre al risarcimento del danno retributivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 settembre 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Gli odierni ricorrenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, agiscono con il presente gravame, notificato a mani proprie il 2 febbraio 2007 e depositato il 2 marzo 2007, per il riconoscimento del loro diritto all’indennità per servizi esterni ex art. 12, d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147 ed art. 42, comma 1, d.p.r. 31 luglio 1995, svolti nel periodo dal 1° luglio 1990 al 31 marzo 2000, oltre il risarcimento del danno retributivo.

2. Espongono in fatto di aver notificato, in data 10 agosto 2000, al Ministero atto di invito a corrispondere la dovuta indennità per i servizi esterni svolti nel suddetto periodo.

Non avendo ricevuto risposta alcuna, hanno, dunque, proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione.

Il TAR Lazio, I bis, con sentenza 19 gennaio 2004, n. 1361, ha accolto il ricorso avverso il silenzio, con riconoscimento del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità richiesta.

In riforma della sentenza di primo grado, il Cons. St., con sent. n. 2247/2005 ha dichiarato, tuttavia, il ricorso in primo grado inammissibile per mancata prova da parte ricorrente dei servizi svolti.

Poiché la sentenza d’appello non è entrata nel merito del diritto vantato dai ricorrenti né, rispetto al medesimo, si era ancora maturata alcuna prescrizione, i ricorrenti hanno nuovamente adito questo Tribunale per l’accertamento del diritto alla corresponsione della indennità richiesta.

3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di diritto con il quale si contesta la violazione degli artt. 3 e 36, cost.; la violazione dell'art. 12, d.p.r. n. 147/1990, dell'art. 9, comma 1, d.p.r. n. 395/1995 e dell'art. 11, d.p.r. 254/1999; la violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990; l’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della ingiustizia grave e manifesta e della disparità di trattamento.

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al gravame.

5. All’esito dell’udienza del 13 aprile 2018, con ordinanza collegiale istruttoria sono stati chiesti al Ministero documentati chiarimenti in merito ai servizi esterni svolti dai ricorrenti nel periodo di cui in causa.

6. L’amministrazione ha riferito che la D.I.A. ha effettuato lo scarto delle pratiche d’archivio relativamente al periodo 1992-1998 e 1999- 2007, e, pertanto, non è stata in grado di produrre la documentazione richiesta.

7. Alla pubblica udienza del 21 settembre 2018 la causa è passata, infine, in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riguardo al diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle indennità richieste.

Innanzitutto deve osservarsi come, rispetto al precedente ricorso avverso il silenzio, il presente ricorso è corredato dalle attestazioni dei servizi esterni resi da ciascun ricorrente nel periodo per cui è causa, redatte dai rispettivi comandanti.

La mancata ostensione della ulteriore documentazione richiesta dal collegio giudicante, motivata dall’amministrazione per il fatto che sarebbe divenuta oramai irreperibile, non può andare in danno alla parte ricorrente che, in ogni caso, ha assolto l’onere probatorio richiesto ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a.

D’altra parte la resistente amministrazione non ha mai specificamente contestato l’effettivo svolgimento dei servizi esterni da parte dei ricorrenti nel periodo de quo, pertanto, alla luce delle dichiarazioni allegate da parte ricorrente e del disposto normativo di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., deve ritenersi provato che tutti gli odierni ricorrenti abbiano svolto servizi esterni nel periodo compreso tra il 1° luglio 1990 e il 31 marzo 2000.

2. Ciò accertato in punto di fatto, in diritto si osserva quanto segue.

L’art. 12, d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147, ha attribuito il diritto alla corresponsione del supplemento giornaliero dell’indennità d’istituto in misura triplicata al “personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio”, precisando che “tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui all’art. 11 ed ha decorrenza dal 1° luglio 1990”.

L’art. 9, comma 1, d.p.r. 31 luglio 1995 n. 395, ha poi previsto che “a decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde”.

Infine, con l’art. 11, d.p.r. n. 254/99 detto compenso aggiuntivo è stato esteso al personale che eserciti “attività di tutela, scorta, vigilanza, lotta alla criminalità etc.”.

Come risulta dal tenore delle disposizioni sopra richiamate, al fine della corresponsione dell’indennità in questione devono sussistere determinati presupposti di carattere oggettivo, scollegati dall’appartenenza ad uno specifico ufficio ovvero dallo svolgimento dell’attività lavorativa presso un predefinito servizio.

Anche per la valutazione della pretesa avanzata dai ricorrenti, è necessario sempre e comunque che ricorrano i presupposti di legge e cioè lo svolgimento di attività all’esterno, in condizioni più gravose rispetto alla normale attività d’istituto, organizzata in turni, sulla base di formali ordini di servizio.

I servizi esterni svolti dagli odierni ricorrenti presso la Direzione Investigativa Antimafia nel periodo in esame, così come attestati in atti, rientrano a pieno titolo nella disciplina in parola.

Il Collegio ritiene, infatti, che l’art. 12, d.p.r. n. 147/90 sia caratterizzato da una formulazione idonea a giustificare l’inclusione nel novero dei servizi esterni - da compensare con il supplemento dell’indennità di istituto - dell’attività prestata dai ricorrenti, la quale è di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata, con attività di indagine, perquisizioni, sequestri, pedinamenti, ispezioni, sopralluoghi, accertamenti sui luoghi di reato ed acquisizione di elementi probatori, purchè svolta all’esterno.

E’ innegabile, infatti, che per detta attività ricorrono esigenze di compensazione del maggiore sacrificio richiesto al personale, il quale risulta esposto a condizioni di lavoro più gravose rispetto alla normale attività di istituto in base ad ordini formali di servizio e perciò in modo non occasionale. Ricorre, pertanto, l’esigenza compensativa che sul piano sostanziale ha determinato l’introduzione stessa del supplemento dell’indennità di istituto, con la precisazione che detta esigenza sussiste a prescindere dalla circostanza che i turni di espletamento del servizio esterno coprano o meno l’intero arco della giornata.

L’indennità in esame ha inteso, infatti, remunerare con un compenso aggiuntivo le più diverse situazioni di disagio psico-fisico che il personale è chiamato ad affrontare, situazioni spesso non tipizzabili a priori ma comunque ben individuabili sulla base del criterio della maggiore gravosità del servizio reso rispetto alle normali attività che si svolgono all'interno dell'apparato burocratico.

In altri termini, se il legislatore ha voluto garantire un’indennità economica al personale che svolge la propria attività in condizioni disagiate e di pericolo, tale indennità deve essere corrisposta con riguardo a qualsiasi servizio che presenti le caratteristiche del servizio esterno, del servizio svolto cioè al di fuori degli spazi destinati al proprio ufficio in maniera stabile e continuativa ed esposto a particolari fattori di rischio ambientale, come si presenta quello espletato dai ricorrenti, da tenere nettamente distinto – per le peculiarità che lo caratterizzano - dalle semplici modalità di articolazione del servizio d’istituto presso altri enti o uffici pubblici (cfr. C.d.S., parere dell’Adunanza della Terza Sezione del 28 luglio 1998).

3. In conclusione, deve riconoscersi il diritto dei ricorrenti a conseguire l’indennità per i servizi esterni ai sensi dell’art. 12, d.p.r. n. 147/1990 e dell’art. 9, d.p.r. n. 395/1995, per i turni di servizio esterno effettivamente espletati, come documentati in atti, nel periodo compreso tra il 1° luglio 1990 e il 31 marzo 2000.

Su tali somme, aventi natura retributiva, devono essere poi computati interessi legali e rivalutazione monetaria, da cumularsi fino al 31 dicembre 1994, data dell’entrata in vigore dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/94, che ha disposto il divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione con riferimento ai crediti dei dipendenti pubblici maturati successivamente a tale data.

4. La domanda di risarcimento dell’ulteriore “danno retributivo” deve essere respinta perché del tutto generica e rimasta imprecisata in tutti i suoi necessari elementi costitutivi.

5. Si ravvisano, infine, giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, riconosce il diritto dei ricorrenti all’indennità per i servizi esterni nei termini di cui in motivazione.

Respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere
Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Romano Germana Panzironi





IL SEGRETARIO

Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: lun mar 21, 2022 11:47 pm
da panorama
Per notizia ai ricorrenti che avevano perso il ricorso presso il Tar Veneto nel 2016.

Il CdS rigetta l'Appello proposto dei colleghi CC. che erano in servizio alla base SETAF di Vicenza.

L'udienza pubblica si è tenuta il giorno 8 febbraio 2022