transito nel ruolo civile

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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gaetano31
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da gaetano31 »

Se hai letto bene tutto è sato chiarito nel senso che non si perde nulla o meglio l'asianità di servizio continua il suo corso lo stipendio rimane lo stesso percepito in funsione del grado che avevi prima del transito posso farti un esempio su di me. io ero Maresciallo Capo e prendevo netto alla mano circa € 1740,00 adesso da civile ne prendo un pò di più perchè non verso la cassa sottoufficiali, l'unica cosa che tra me ed un civile di stesso livello ci sono circa € 700,00 di differenza che verranno assorbiti man mano che aumenta la voce stipendio quindi prenderò lo stesso stipendio fio alla pensione. In linea di massima questa è la prosettiva. Spero di essere stato chiaro.
Coediali Saluti.
Gaetano.


Bingo

Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da Bingo »

Ciao Gaetano, non ho capito cosa intendi quando ti riferisci all' anzianità di servizio continua il suo corso.
Se un ex militare aveva 22 anni di servizio + 4 riscattati = 26 quanti anni deve maturare per andare in pensione dopo il transito ai ruoli civili?
Vorrei capire se cambia il percorso contributivo. :?
gaetano31
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da gaetano31 »

Cerco di spiegarmi meglio quando sono stato congedato cioè nel novembre del 2007 io avevo maturato 19 anni di servizio, dal momento che ho chiesto di transitare ho continuato a percepire lo stipendio per intero da maresciallo capo fino al giorno che sono stato assunto (15 giugno 2009) il periodo che sono stato in aspettativa viene considerato come servizio permanente effettivo quindi ho maturato a livello contributivo e pensionistico altri 18 mesi. Tornando alla tua domanda se capisci quello che ho scritto la risposta viene da sola. In sostanza non si perde nulla l'unica cosa è il fatto che lo stipendio da civile e molto inferiore rispetto a quello militare nel mio caso ci sono circa 8000€ di differnza che mi vengono dati come assegno adpersonam ma è riassorbibile,significa che più aumenta lo stipendio più diminuisce l'assegno morale si prendono gli stessi soldi nel mio caso da maresciallo capo fino a quando non si va in pensione. Io per adesso ho capito così anzi ti dirò di più cone civile faccio il contabile agli assegni e la mia busta paga me la sono fatto da solo.
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Avv. Giorgio Carta
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Egregio Pirbis,

le cose stanno esattamente così.

Saluti,

Giorgio Carta
maresciallo

Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da maresciallo »

Per Gaetano31, scuami se ti chiedo delle delucidazioni, su questo tuo ultimo thread, in relazione alla tua posizione riguardante il passaggio da militare a civile.
Volevo se è possibile sapere se la tua aspettativa era considerata SI/NO dipendente da causa di servizio, e se nel caso non lo fosse, riguardo il percepimento dello stipendio durante l'aspettativa, sia stato percepito per intero, oppure dopo i 12 mesi al 50% e doo il 18 mese al 0%; e comunque queste somme sono ridate indietro nel caso non dipendente da causa di servizo.

In riferimento ai tuoi 18 mesi volevo sapere se erano inerenti i due anni di aspettativa, e comunque nel caso su specificato, risulta essere gente nelle stesse condizioni che dopo i 2 anni di aspettativa, accettano il pasaggio al civile, in certi casi aspettano ulteriori mesi fino alla decisione (150 giorni tacito assenso).

Non sò se sono stato chiar nel secondo punto, in pratica un militare:
- dopo i due anni di aspettativa per malattia giudicata NON dipendente di causa d servizio
- idoneo al civile, attende ulteriori mesi fino alla firma del nuovo contratto
- se in quest'ultimo periodo percepisce lo stipendio

Nel primo punto un militare in aspettativa i 2 anni previsti:
- se percepisce lo stipendio intero fino l 24 mese oppure no.

ti ringrazio anticipatamente.
maresciallo

Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da maresciallo »

ops .... ho letto la prima pagina, involontariamente saltata, è ho scoperto che al "gaetano" gli è stata riconosciuta causa di servizio.

Premesso questo, rivolgo le mie stesse domande al ADMIN, scusandomi riguardante il secondo punto, ciè nel caso non fosse riconosciuta causa di servizio, e come "gaetano" oltre i 2 anni di aspettativa fino alla comnicazione del passaggo al civile, uno può restare senza stipendio, GRAZIE.

se nel caso fosse come penso, stipendio ridotto dal 13 mese ed interotto dal 19 mese, nel caso che a gaetano non gli fosse stata riconosciuta la causa di servizio fino a Novembre 2009 non avrebbe percpito più lo stipendio, giusto???

p.s.: mi sorge spontanea una domanda, ma uno resta più di 2 anni senza stipendio, può cercarsi un lavoro per sopperire, oppure deve rivolgersi agli strozzini per mandare avanti la famiglia???

di nuovo grazie.
Bingo

Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da Bingo »

Egregio Avvocato Carta,
vorrei porle una domana relativa al transito ai ruoli civili:
se un militare con 22 anni di servizio effettivo + 4 anni già riscattati = 26 contributivi, appartenente alla secondo pilastro della contribuzione mista, transita nei ruoli civili della A.D. quando maturerà il diritto di andare in pensione ?

sicuro di una sua accurata risposta .
Saluto cordialmente
pirbis
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da pirbis »

La ringrazio molto della delucidazione. Distinti Saluti.
pirbis
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da pirbis »

Un'ultima domanda, ma tutto ciò avviene anche se la patologia non è dipendente da causa di servizio????
gaetano31
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da gaetano31 »

Vi rispondo io senza proplemi.
Con il nuovo contratto di lavoro uscito sulla gazzetta ufficiale nel ottobre del 2007 non c'è più la decurtazione dello stipendio perchè passati 730 giorni di malattia nei 5 anni previsti si può aspettare l'esito della causa di servizio oppure transitare. Se uno aspetta l'esito della causa di servizio se è positiva tutto e nella norma se è negativa avviene la decuratazione prevista almeno da quello che ho capito io nel caso di non riconoscimento ma si è tornati idonei al servisio bisogna restituire indietro dei soldi, nel caso di transito le strade sono diverse. Nel mio caso, la causa di servizio mi è stata riconosciuta nel luglio del 2008 (un anno dopo aver fatto richiesta di transito) ed io ero in aspettativa per il transito. MI rendo conto che sia un pò complicato da capire ma la realta dei fatti e questa. Vorrei rispondere all'altro collega se hai 26 anni di servizio e non puoi o non vuoi tornare a lavorare fatti fare i conti per la pensione altrimenti devi lavorare per altri 14 anni come previsto dal nostro contratto. Io ti confesso che se avevo gli anni tuoi di servizio me ne andavo in pensione anche perchè sono disabile e mi devo fare 60 km al giorno per andare in ufficio.Detto questo ribadisco che se si transita dopo i due anni di aspettativa ne passa almeno un'altro anno e mezzo prima di firmare l'altro contratto e comunque in questo periodo di ulteriore aspettativa si percepisce lo stipendio che si percepiva da militare si viene considerati come in servizio permanente effettivo quindi non si perde nulla, l'unica cosa che mi sento di dire è che mi hanno liquidato la cassa sottoufficiali fino al giorno del congedo ma io per 18 mesi (periodo di aspettativa in attesa che mi chiamassero) ho continuato a versare la cassa S.U. comunque spero di risolvere al più presto in modo che mi venga restituita la cifra che ho pagato. L'ultima cosa rompete le scatole ai vostri rispettivi contabili agli assegni perchè loro pensano di saper tutto invece come nel mio caso sono dei caproni. Cordiali saluti a tutti ed un in bocca al lupo.
Bingo

Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da Bingo »

Gentile Avvocato,
sono un Appuntato Sc. dei Carabinieri in fase di transito ai ruoli civili del M.D. ai sensi legge 266/99.
Ho ricevuto dalla Direzione Generale del Personale Civili un modulo da compilare e restituire di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione. Detto documento, tra i vari punti chiede di indicare eventuali sedi di servizio preferite.
Gradirei sapere se posso indicare anche Enti di altro Ministero come Tribunale - Prefettura - Capitaneria di Porto ecc.
Ringrazio e saluto cordialmente :?
gaetano31
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da gaetano31 »

Avrei un'altra domanda da fare all'avvocato nnstante abbia capito quasi tutto inerente alla mia situazione manca ancora un particolare cioè:
nel periodo che ho trascorso in aspettativa le ferie vengono maturate? Al reparto dove lavoro hanno fatto un quesito a PERSOCIV la quale a risposto che il periodo che sono stato in aspettativa viene considerata "aspettativa speciale" e non dà diritto alla frizione delle ferie.
Certo di una sua risposta le porgo i miei più cordiali saluti.
LATINO Gaetano.
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da Admin »

Il Consiglio di Stato ha ribadito che il militare, nel periodo trascorso in aspettativa prima dell'assunzione nei ranghi del personale civile della Difesa, è da considerarsi a tutti gli effetti in servizio permanente effettivo in forza presso la FFAA di appartenenza. Riguardo alle ferie maturate, anche qui c'è una costante giurisprudenza che stabilisce che le ferie maturano anche stando in aspettativa. Di seguito alcuni pronunciamenti:

La tesi favorevole sviluppa l’opzione ermeneutica che ha portato a considerare maturate le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, e cioè pur in assenza di attività di servizio, affermando che quando il mancato godimento delle ferie non è imputabile all’interessato non preclude neppure l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo. (Cons. Stato Sez,VI n.2520 del 7 maggio 2001)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. Reg.Dec. N. 808 Reg.Ric.
ANNO 1992
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE
sul ricorso n.808/1992 proposto da G. U., rappresentato e difeso dall’Avv. Lucio Valerio Moscarini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla (Piazza Madonna del Cenacolo n.14) Via Sesto Rufo n.23;
contro
l’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici), in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del TAR Lazio, sez. III bis, 2 maggio 1991, n. 613;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Alla pubblica udienza del 24 novembre 2000, relatore il Consigliere Francesco Caringella. Udito l'Avv. Moscarini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1) Con la sentenza appellata i Giudici di prime cure, per quel che qui rileva, hanno respinto il ricorso proposto da G. U., ex dipendente dall’ENPAM con la qualifica di archivista, con il quale, nella parte che qui rileva, si chiedeva il riconoscimento:
a) del diritto all’indennità di ferie non godute negli anni 1987-1988;
b) del diritto alla percezione delle differenze retributive per le superiori mansioni di concetto espletate, corrispondenti alla VII qualifica funzionale;
c) del diritto a veder calcolata l’indennità integrativa speciale nell’ambito della base pensionabile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.
L’appellante ripropone e sviluppa le censure disattese dai primi Giudici.
L’ente appellato non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 24 novembre 2000 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2) Deve preliminarmente dichiararsi estinto il giudizio, nella parte relativa alla censura di cui al punto c), ai sensi dell’art.4 della legge 29 gennaio 1994, n.87.
3) Non è invece suscettibile di positiva valutazione la censura diretta a far valere il diritto di cui sub b). Il Collegio non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisioni 18 novembre 1999, n.22; 28 gennaio 2000, n.10), secondo il quale, nel regime previgente all’art.56 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29, il diritto del dipendente pubblico alla percezione della differenza di trattamento economico in caso di adibizione a mansioni superiori poteva essere riconosciuto, in deroga alla regola di segno opposto, solo in presenza di una disposizione specifica che imponesse lo svolgimento delle mansioni in parola ed il pagamento degli emolumenti differenziali. Nella specie, non essendo la pretesa fatta valere dal dipendente assistita da uno specifico referente normativo (l’art.62 del regolamento organico non prevede infatti il riconoscimento del trattamento economico superiore e riguarda fattispecie eccezionali) si deve confermare il decisum reiettivo di primo grado.
4) Deve, invece, essere favorevolmente apprezzato il motivo di appello con i quale il ricorrente ripropone il motivo del ricorso originario inteso a far valere il diritto alla corresponsione dell’emolumento sostitutivo delle ferie non godute in relazione agli anni di servizio 1988-1989, periodo nel quale il dipendente era stato collocato in aspettativa per malattia asseritamente contratta a causa di servizio.
I Primi Giudici hanno disatteso la doglianza originaria muovendo dalla considerazione che l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere il trattamento sostitutivo non viene in rilievo quante volte le ferie non vengano godute dal dipendente per effetto di una sua volontà e non in ragione di un'impossibilità oggettiva o di una condotta imputabile al datore di lavoro. Nella specie, non constando in atti alcuna prova della richiesta del dipendente di godere delle ferie a lui spettanti, si deve concludere nel senso della riferibilità ad una sua manifestazione di volontà della decisione di non usufruire del periodo di congedo, e, per l’effetto, della non spettanza del diritto all’emolumento sostitutivo.
Il Collegio deve dissentire dalla descritta impostazione logico-giuridica.
La Sezione ha di recente osservato (decisione 26 maggio 1999,
n.670), sulla base di un’articolata disamina dei referenti costituzionali e dei principi ricavabili dalla legislazione ordinaria, che il diritto del dipendente pubblico al godimento delle ferie matura anche nel periodo di assenza dal servizio per motivi di malattia. Decisiva è apparsa, a sostegno dell’assunto, la considerazione che la ratio del diritto costituzionale al riposo annuale - data dalla necessità di garantire la reintegrazione delle energie psico-fisiche ed il soddisfacimento di esigenze familiari, anche attraverso lo svolgimento di attività culturali, ricreative e ludiche - impone che a tal fine debbano essere computati anche periodi di assenza dal lavoro per effetto di patologia che per definizione, non consente il raggiungimento di dette finalità. Da tale premessa si deve trarre il logico corollario che, quanto meno nel caso in cui la patologia sia di gravità tale da non consentire il soddisfacimento delle esigenze di ristoro e di ricreazione di cui si è detto, le ferie non possano essere concettualmente godute nel corso del periodo di assenza dal lavoro per motivi di malattia.
Traslando dette coordinate ermeneutiche al caso di specie è agevole allora rilevare che, in disparte il problema della riconducibilità della malattia a causa imputabile al datore di lavoro, il mancato godimento delle ferie non è stata frutto di una scelta volontaria dell’interessato, tale da precludere, in base a consolidata giurisprudenza, l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostituito, ma è dipesa da una situazione di impossibilità non riconducibile alla sfera decisionale dell’interessato (cfr., in subiecta materia, Cons. Stato, sez.V, decisione 6 settembre 2000, n.4699). Dalla documentazione in atti si ricava, infatti, che il dipendente, afflitto da una grave malattia cardiaca, è stato, nel corso degli anni in esame, collocato pressoché ininterrottamente in aspettativa, per essere poi per gli stessi motivi collocato in quiescenza per inidoneità all’impiego. La mancata fruizione delle ferie maturate nel corso degli anni in esame costituisce, quindi, conseguenza dello status patologico in esame e non di una determinazione volontaristica dell’interessato. Si deve pertanto riconoscere il diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo per i giorni di ferie maturati. L’amministrazione appellata va conseguentemente condanna al pagamento degli importi corrispondenti, arricchiti di interessi legali e rivalutazione monetaria, da computarsi alla stregua dei parametri fissati con decisione 15 giugno 1998, n.3 resa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
5) Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento dell’appello limitatamente al primo motivo. Si deve invece respingere il gravame per quanto attiene al secondo motivo. Va infine dichiarata ope legis l’estinzione del giudizio in ordine al terzo motivo di appello.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte l’appello, limitatamente al primo motivo, e, per l’effetto, condanna l’ENPAM al pagamento, in favore dell’appellante, dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute negli anni 1987 e 1988, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri in motivazione specificati. Respinge il ricorso e dichiara l’estinzione del giudizio con riferimento rispettivamente al secondo ed al terzo motivo di appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni RUOPPOLO Presidente
Calogero PISCITELLO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere Est.


Sentenza depositata nel 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1545/09
Reg.Dec.
N. 3125 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3125 del 2006, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
i signori A. P., D.V. e A. V., non costituiti;
per la riforma
della sentenza del TAR del Lazio, sezione prima ter, 16 marzo 2005, n. 1929;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 9 gennaio 2009 il Consigliere Aldo Fera;
Udito l’avv. dello Stato Guizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Oggetto dell’appello è la sentenza specificata in rubrica, con la quale il TAR del Lazio ha accolto il ricorso proposto dai signori A. P., D.V. e A. V., per il riconoscimento del diritto alla retribuzione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per molti motivi di salute, ai sensi dell'articolo 18 del accordo nazionale di lavoro approvato con d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254. Secondo il primo giudice" la formulazione della norma contrattuale non consente interpretazioni diverse da quella da essa chiaramente enunciata e … quindi, anche in deroga ai principi generali, il personale di polizia che sia stato dispensato dal servizio per l'inidoneità fisica ha diritto al compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato nei periodi di assenza per motivi di salute. "
L'appellante, Ministero dell'interno, nel contestare le motivazioni contenute nella sentenza, sostiene di contro che dalla lettura della norma emerge chiaramente come "il congedo monetizzabile è solo quello maturato e non fruito prima degli eventi di cui alla disposizione in argomento (decesso, cessazione dal servizio per infermità o collocamento in aspettativa per infermità cui consegue la dispensa dal servizio)". Richiama al riguardo precedenti conformi di questo Consiglio di Stato, sia in sede consultiva (sezione prima, pareri n. 2620 del 16 ottobre 2002; n. 2217 del 9 luglio 2003; n. 2968 del 28 aprile 2004), che in sede giurisdizionale (sezione quarta, decisioni n. 8245 e n. 8246 del 27 dicembre 2004) nonché il principio generale secondo il quale nel periodo di congedo ordinario non devono essere computati i giorni in cui il dipendente non ha prestato servizio perché collocato in aspettativa per infermità (Consiglio di Stato, sezione sesta,20 maggio 1986, n. 802).
Conclude quindi chiedendo, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso di primo grado.
DIRITTO
Oggetto dell’appello, proposto dal Ministero dell'interno, è la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto dai signori A. P., D.V. e A. V., per il riconoscimento del diritto alla retribuzione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per molti motivi di salute, ai sensi dell'articolo 18 del accordo nazionale di lavoro approvato con d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254.
L’appello è da respingere.
Secondo l'Amministrazione appellante, “il congedo monetizzabile è solo quello maturato e non fruito prima degli eventi di cui alla disposizione in argomento (decesso, cessazione dal servizio per infermità o collocamento in aspettativa per infermità cui consegue la dispensa dal servizio)".
La tesi è stata esaminata approfonditamente con decisione 23 luglio 2008, n. 3636 della VI Sezione, che ha confermato una consolidata e prevalente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la quale giunge a conclusioni opposte, e dalla quale il Collegio non vede motivi per discostarsi.
Ed invero, se si considera che la premessa da cui parte l'argomentazione svolta dall'Avvocatura dello Stato è smentita dall'indirizzo ermeneutico, secondo il quale il diritto al godimento delle congedo ordinario matura anche nel periodo d’infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, ( Consiglio di Stato, sez, VI, 07 maggio 2001 , n. 2520), ne consegue che l’art. 18 del D.P.R. 254/99, che ha esteso la monetizzazione del congedo ordinario non fruito, inizialmente previsto dall’art. 14 del D.P.R. 395/95 per la sola ipotesi che all’atto della cessazione dal servizio detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, anche ai casi di decesso, cessazione dal servizio per infermità o per dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, non può essere letto in senso riduttivo. Ma deve affermarsi, al contrario, che l'unica lettura possibile del ricordato articolo 18 è quella sostenuta dal primo giudice nella sentenza appellata, secondo la quale " il personale di polizia che sia stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica ha diritto al compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato nei periodi di assenza per motivi di salute".
L’appello, pertanto, deve essere respinto.
Non essendovi costituzione di controparte, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede Giurisdizionale Sezione VI, respinge l’appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia seguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2009, con l’intervento dei signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Domenico Cafini Consigliere
Michele Corradino Consigliere
Presidente
GIUSEPPE BARBAGALLO
Consigliere Segretario
ALDO FERA ANDREA SABATINI
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da gaetano31 »

La volevo ringraziare per aver risposto come sempre alle mie domande, ma le volevo porre spero l'ultima domanda perchè al lavoro il responsabile dei dipendenti civili mi sta facendo impazzire, nel senso che ad una mia precisa richiesta di chiarimenti sulle ferie maturate nel periodo di aspettativa speciale non sapendo rispondermi perchè sarei il primo caso lui si è tolto dagli impicci facendo un quesito a PERSOCIV dove chiedeva chiarimenti inerenti la fruizione delle ferie maturate sia quando ero in forza potenziale al reparto di appartenenza ed anche il periodo che sono stato in aspettativa speciale (la quale lei mi ha gia risposto).Praticamente io non ho fruito di licenza ordinaria per un totale di 89 giorni dal 2005 al 2007 nonostante gli avessi spiegato che quei giorni mi verranno remunerati perchè sono stato congedato per infermità, il fenomeno (così mi sento di chiamarlo) a scritto a Roma includento nell'oggetto anche i periodi sopra citiati, in allegato le invio la copia della lettera che ha mandato PERSOCIV e quello che mi hanno notificato stamattina in ufficio. Spero di essere stato chiaro perchè sinceramente mi sono stufato di avere a che fare con gente che non riesce a capire le necessità dei dipendenti in più ribadisco che si ho transitato, ma sono disabile quindi se ho diritto ad avere qualche beneficio non vedo il motivo di tanta ostinazione a capire le cose come stanno. Io la ringrazio di nuovo per la pazienza e la sua tempestività nel rispondermi.
Distinti Saluti.
Latino Gaetano
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da Admin »

Gentile Sig. Latino,

non trovo traccia nel suo post dell'allegato di cui mi ha parlato. Se ha avuto delle difficoltà ad allegarlo, lo invii tramite email normale all'indirizzo forum@grnet.it.

Fa bene ad essere ostinato, perchè le amministrazioni molto spesso negano quello che sanno benissimo essere un diritto sacrosanto. Non appena avrò visionato i documenti le saprò dare, consultandomi anche con l'avv. Carta, delle risposte più precise circa le azione che deve intraprendere per il riconoscimento di quanto le è dovuto.
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