mbetto ha scritto: ↑ven set 18, 2020 3:16 pm
Il dottorato di ricerca che si andrebbe ad intraprendere sarebbe comunque retribuito? (chiedo nel dubbio).
Ovviamente questo non sarebbe un problema qualora il nostro sia svincolato dalla aspettativa.
Ma non basterebbe comunque lo stesso perché cozzerebbe contro il divieto generico della seconda attività per i dipendenti pubblici.
Quindi senza nessuna autorizzazione preventiva non se ne fa nulla.
Ed alla luce di ciò, siamo proprio sicuri che per frequentare un dottorato di ricerca sia sufficiente solo il congedo straordinario?
Non stiamo parlando di un semplice corso universitario.
Io sarei più dell'idea (visto la potenziale natura retributiva) che sia necessaria richiedere aspettativa per motivi personali.
La differenza mi pare sia evidente quanto meno ai fini contributivi e assistenziali.
No, no mbetto, esclusivamente nel caso in cui il dipendente rinunci alla borsa di studio dell'Università (che corrisponde più o meno ad uno stipendio) al dipendente può essere corrisposto lo stipendio (base) da parte della P.A. ma in nessun caso si può assolutamente percepire cumulativamente la borsa di studio e lo stipendio, la legge lo vieta espressamente.
Sto pensando di optare per la borsa di studio dell'Università in questo caso l'Amministrazione dovrebbe essere agevolata anche se non mi sembra che toglierei nulla a nessuno.
Per rispondere alla tua domanda:
Il congedo straordinario per dottorato di ricerca è disciplinato dall'art.2 della legge 13 agosto 1984 n.476 e consente al pubblico dipendente, laureato magistrale o vecchio ordinamento, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca di essere collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio.
Molto sinteticamente: il dottorato di ricerca è il più alto titolo di studio nel mondo, soprattutto nei paesi di cultura anglosassone, ed ha come principale finalità quella di formare alla ricerca accademica e all'insegnamento del Docente presso le Università, inoltre, per come è strutturato il dottorato di ricerca tra cui l'obbligo di frequenza e, poiché si svolge attività di ricerca, è necessaria la presenza fisica del dottorando in loco ovvero presso l'Università ecco dunque la "ratio normativa" posta alla base della legge 13 agosto 1984 n.476
Legge n. 476 del 13-8-1984
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1984, n. 229.
Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA:
la seguente legge:
Articolo 1
[Nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980 n. 382 sono introdotte le seguenti
modificazioni:
All'articolo 71: nell'undicesimo comma, alle parole: «al secondo comma dell'articolo 70» sono
sostituite le seguenti: «all'articolo 70»; è soppresso l'ultimo comma;
All'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le
seguenti: «la metà»;
All'articolo 75, nel sesto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'importo della borsa di
studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza
all'estero presso università o istituti di ricerca»]*.
Articolo 2
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizione richieste.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
Articolo 3
I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'articolo 68, secondo comma del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non più di
cinque università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.
Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti
anche a sedi non consorziate.
Articolo 4
Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di
studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli
assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 30, e successive
modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della
materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché delle regioni a statuto
speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984.
PERTINI
Craxi-Falcucci-Goria-Visentini