causa di servizio

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Re: causa di servizio

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Da Tiscali questa notizia:

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Uranio: caso Melis, il Tribunale di Cagliari condanna lo Stato

Il Ministero della Difesa dovrà risarcire 584 mila euro ai familiari di Valery Melis, il militare originario di Quartu Sant'Elena (Cagliari) morto nel 2004 dopo una lunga malattia che lo aveva colpito al rientro da una missione in Kosovo. A stabilire il risarcimento, dopo che l'inchiesta penale era stata archiviata, è stato il Tribunale civile di Cagliari che ha ritenuto responsabile l'Esercito perché conosceva i rischi cui i soldati andavano incontro nelle missioni nei Balcani degli anni Novanta.

"Deve ritenersi - si legge nella sentenza scritta dal giudice Vincenzo Amato - che il linfoma di Hodgkin sia stato contratto dal giovane Valery Melis proprio a causa dell'esposizione ad agenti chimici e fisici potenzialmente nocivi durante il servizio militare nei Balcani, atteso che proprio i detriti reperiti nel suo organismo hanno ben più che attendibilmente causato alterazioni gravi alle cellule del sistema immunitario come rilevato con frequenza di gran lunga superiore della media per i militari rientrati dai Balcani".

Soddisfatto per la sentenza l'avvocato Ariuccio Carta che tutela i familiari di Valery Melis e che ha parlato di una "sentenza storica". Per il risarcimento il giudice ha stabilito che lo Stato dovrà pagare 233.776 euro a testa ai genitori del militare e 55.444 ad ognuno dei due fratelli, più 23 mila euro di spese processuali. Dura la critica del Tribunale civile verso l'Esercito: "Nonostante fosse stato preavvertito da altro comando alleato - scrive il giudice Vincenzo Amato - non aveva fornito alcuna informazione del pericolo e dall'altro non aveva adottato alcuna misura protettiva per la salute, così esponendo Valery Melis alla contaminazione". Il militare morì a 27 anni il 4 febbraio 2004 dopo aver a lungo combattuto contro il linfoma che lo aveva colpito: nel 1997 e nel 1999 aveva partecipato alle missioni in Albania e Kosovo, nel contingente internazionale schierato Balcani.

"La sentenza di Cagliari è la quarta in questo senso, quindi sulla vicenda si sta affermando una incoraggiante giurisprudenza, anche se solo nel campo civile. Adesso c'é da augurarsi che il Ministero della Difesa non si opponga anche in questo caso e che riconosca ai familiari di Valery Melis quel che gli è dovuto". Lo ha Francesco Palese, ideatore e curatore del portale Vittimeuranio.com. Commentando la sentenza del Tribunale civile di Cagliari, che ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire i familiari di Melis, uno dei tanti militari, almeno 200, che hanno perso la vita per possibile contaminazione da uranio impoverito, Palese si è augurato la pronuncia del Tribunale civile serva da segnale, un invito a venire allo scoperto e a pretendere i diritti per "i tantissimi ragazzi che continuano a soffrire nel silenzio. Si parla di almeno 1500 malati - conclude Palese - sparsi in tutta Italia, in particolare al Sud".
13 agosto 2011


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Re: causa di servizio

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Bisogna sempre lottare per ottenere un proprio diritto nonostante a questo ex Militare di Leva a causa dello scoppio di una granata ha avuto seri problemi.

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N. 00569/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01676/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS. in Reggio Calabria, via del Gelsomino, 35;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del decreto ministeriale n. …… del 15/4/2003, posizione nr. ……. emesso dal citato Ministero, Dir.Gen. per il Personale Militare – IV – Rep. – 13° Divisione (equo indennizzo), con il quale è stata rigettata la richiesta del ricorrente di equo indennizzo per causa di servizio; nonché avverso ogni atto precedente o collegato e per il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il sig. OMISSIS ricorre avverso i provvedimenti dell’Autorità con cui gli è stato negato l’equo indennizzo richiesto per le infermità denunciate e meglio esposte in atti contratte durante il periodo del servizio militare di leva a causa dello scoppio di una granata.
Espone in fatto di aver preso servizio presso il Comando Militare di Avellino – 231° Btg, il ……/1989; di essere stato successivamente trasferito in forza al 13° Btg di Fanteria Meccanizzata “Valbella” e, durante una esercitazione, in data 16.11.1989 di aver riportato gravi traumi a causa della deflagrazione di una bomba a mano che causava l’infissione di schegge metalliche agli arti inferiori ed una riduzione immediata di notevole entità dell’udito. Espone altresì che nell’immediatezza veniva ricoverato presso l’Ospedale Civile di Battipaglia, dove veniva sottoposto a numerosi esami clinici evidenzianti, tra l’altro, numerose ferite da schegge agli arti inferiori al braccio dx ed alla mano dx, con ritenzione di schegge metalliche al livello del calcagno destro. Esami clinici audiometrici ed audiologici, cui veniva successivamente sottoposto presso il nosocomio di Eboli, evidenziavano fenomenologia clinica caratterizzata da ipoacusia bilaterale. Persistendo tale fenomenologia con aggiunta di vertigini e dolori agli arti, il ricorrente si sottoponeva in data 30.04.1990 a nuova visita medico legale da parte del prof. OMISSIS, che rilevava specifiche patologie agli arti inferiori e la persistenza dell’ipoacusia, concludendo per l’inidoneità del ricorrente alla prosecuzione del servizio di leva. La Commissione medica Ospedaliera presso l’OM di Catanzaro pur confermando la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente, giudicava idoneo il ricorrente al servizio militare, con decisioni che venivano riformate dalla CMO di 2° istanza presso l’OM di Napoli che concedeva periodi continuativi di licenza, fino al congedo definitivo avvenuto il 12.10.1990 (come da foglio matricolare allegato).
Il 12/5/1990 il ricorrente proponeva istanza di pensione privilegiata ordinaria e di equo indennizzo in relazione alle predette infermità. Con il prescritto parere obbligatorio n. …… del 17/10/1990 la CMO di Catanzaro giudicava le infermità del sig. OMISSIS ascrivibili alla tabella B del DPR 834/81. Dopo nuova consulenza specialistica da parte del dott. OMISSIS, reiterava la richiesta di trattamento pensionistico privilegiato, riconosciuto con decisione della Corte dei Conti n. 618/2001. Quanto alla richiesta di equo indennizzo, il Ministero intimato la respingeva con il decreto nr. ……/2003 impugnato nell’odierna sede contenziosa ed avverso il quale il ricorrente deduce, con articolate ragioni, la censura di violazione di legge e di eccesso di potere sotto più profili.
Si è costituito il Ministero intimato che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
Con atto depositato il 12 gennaio 2005, si sono costituiti, in sostituzione dell’originario procuratore di parte, OMISSIS, che si riportano agli scritti difensivi, in prosecuzione del giudizio.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento.
In linea di principio, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “in sede di liquidazione dell'equo indennizzo secondo la disciplina previgente, l'Amministrazione è tenuta a recepire e a far proprio il parere del CPPO, unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico (professionale o meno) dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente. Conseguenza della particolare efficacia del parere - obbligatorio - espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa” (da ultimo, Consiglio Stato , sez. VI, 29 gennaio 2010 , n. 378; cfr anche le sentenze di questo TAR nr. 463 del 12 settembre 2008 e 30 dicembre 2009, nr. 1371).
Secondo tale impostazione, il provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza di equo indennizzo è sufficientemente motivato con riferimento al parere del CPPO, di cui può limitarsi a recepirne il contenuto, salvi manifesti vizi logici o contraddizioni interne a quest’ultimo.
Ciò è quanto accade nella fattispecie all’odierno esame del Collegio, in cui appare evidente che il parere del CPPO non è affatto esente da vizi logici, perché nell’affermare che le infermità denunciate costituiscono “esiti non esimenti di ferite multiple da scoppio con ritenzione di piccoli corpi estranei”, ritiene, in maniera puramente apodittica, priva di dimostrazioni, che esse costituiscono una “forma morbosa di nessun rilievo”, con ciò trascurando del tutto le accurate ed articolate valutazioni mediche e specialistiche che il ricorrente ha prodotto e che sono allegate in atti.
Anche secondo la giurisprudenza più rigorosa che riconosce a carico di chi invoca tutela ai fini dell’istituto in esame l’onere di fornire dimostrazione del nesso eziologico tra contesto di lavoro e patologia denunciata (cfr. TAR Reggio Calabria, ord. nr. 349 del 20 aprile 2011, e sent. nr. 353 del 10 marzo 2011), il ricorso è dunque fondato e da accogliersi perché le censure di parte ricorrente sono sorrette da apposite perizie, non idoneamente contestate dalla difesa erariale.
Per le esposte ragioni il ricorso è fondato ed è da accogliersi, conseguendone l’annullamento del provvedimento impugnato e l’obbligo di ripronunciarsi sulla istanza del ricorrente con delibera motivata e con preciso accertamento dell’incidenza di quanto descritto sulle patologie denunciate, anche alla luce della produzione medico-legale del ricorrente, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, con obbligo di riesame da condursi nei termini e con le modalità stabilite in parte motiva.
Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre IVA, CPA e importo del contributo unificato, delle spese di notifica e delle spese generali nella misura di legge del 12,50%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente FF
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore
Desirèe Zonno, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2011
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Re: causa di servizio

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Questa sentenza del Tar di Catania parla di mancato riconoscimento di causa di servizio che poi gli è stata riconosciuta con conseguente concessione di Equo Indennizzo, parla anche di recupero intimato dall'Amm.ne per aver superato il periodo di 12 mesi di aspettativa.Insomma è da leggere in quanto qualcuno si potrebbe trovare nelle stesse condizioni del ricorrente.

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N. 01490/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01332/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
per incidente di esecuzione
nel ricorso numero di registro generale 1332 del 2008, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo stesso, in Catania, corso Italia,36;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t. - Direzione Generale Personale Militare, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliataria per legge, in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esatta esecuzione
della sentenza n. 2183/2009 resa sul ric. n. 1332/2008 RG, con il quale il TAR Sicilia Catania, sez. III, ha dichiarato l’obbligo delle intimate Amministrazioni di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla precedente sentenza di merito n. 1382/06 del 06.07/06.09.2006, resa sul ric. n. 225/2005 RG proposto dall'odierno ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero Difesa - Direzione Generale Personale Militare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
- Con ricorso n. 225/05 R.G. il ricorrente ha impugnato il decreto n. ……./04 del 21.07.2004, con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa aveva riconosciuto non dipendente da causa di servizio l’infermità dallo stesso sofferta di “marcati disturbi ideo-affettivi, scarso controllo dell’emotività e degli impulsi con tendenza all’acting-out e marcate difficoltà con pregresso disturbo depressivo maggiore con disadattamento socio-relazionale”.
Tale provvedimento è stato annullato dalla sentenza n. 1382/2006 di questo TAR che, altresì, ha fatto “obbligo all’Amministrazione di porre in essere gli atti adempitivi volti al riconoscimento al ricorrente della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e ai conseguenti benefici economici".
– In esecuzione della predetta sentenza è stato adottato dal Ministero della difesa il decreto n. OMISSIS del 06.11.06, con il quale il Direttore della competente Divisione ha annullato il decreto n. …../04 del 21.07.04, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente e gli ha liquidato l’equo indennizzo nella misura di €. 21.640,12.
- In seguito, assumendo la non esaustiva esecuzione del giudicato, il ricorrente, dopo aver notificato specifici atti di diffida, con ricorso registrato al n. 1332/2008, ha adito questo Tribunale per vedere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione a dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 1382/2006 e, per l’effetto, a :
- restituire al ricorrente, maggiorata da interessi e rivalutazione, la somma di € 8.856,93 indebitamente trattenutagli, a titolo di riduzione del 50% della retribuzione lorda per in periodo 11/1/2003-11/6/2003, effettuata dall’Amministrazione intimata (in forza dell’art.26 del D.L.n. 187/1976 per aver superato il periodo di 12 mesi di aspettativa) ;
- corrispondergli i trattamenti retributivi relativi al periodo dal giugno 2003 al 12 settembre dello stesso anno ( per i quali non gli sarebbe stata corrisposta alcuna retribuzione, né stipendiale, né pensionistica), anch’essi maggiorati da interessi e rivalutazione ;
- liquidargli, a datare dal 12.06.2003, il trattamento pensionistico privilegiato, pari al 100% del trattamento retributivo del grado di “Maresciallo Aiutante s. ups” maggiorato dalla quota corrispondente alla 1^ categoria della tabella A, alla quale è stata ascritta la sua patologia, con interessi e rivalutazione.
Con sentenza n. 2183/2009 in epigrafe meglio descritta, questo T.A.R., sez. III, constatato che l’Amministrazione intimata non aveva ottemperato all’obbligo impostole con OCI .95/2009, di depositare documentati chiarimenti in ordine all’erogazione del trattamento economico erogato al ricorrente per i mesi dal giugno 2003 al settembre 2003 ed alla corresponsione della pensione privilegiata a decorrere dal 12/settembre 2003, nella misura del 100% della posizione retributiva dovuta alla più elevata posizione di Maresciallo Aiutante alla quale lo stesso era stato promosso dall’11/6/2003 con decreto n. OMISSIS, datato 12/2/2007, a firma del Direttore Generale del Personale del Ministero della difesa, ha accolto il citato ricorso e, per l’effetto, ha dichiarato l’obbligo delle resistenti Amministrazioni di adottare le necessarie determinazioni amministrative e contabili per dare esecuzione al giudicato in questione entro il termine di giorni novanta, nominando in caso di perdurante inadempienza il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con il compito di dare integrale esecuzione al giudicato entro l’ulteriore termine di giorno novanta.
- A seguito della rituale notifica della detta sentenza, l’intimato Ministero della difesa ha adottato il D.M. ……… del 17/03/2010, poi sostituito con D.M. …… dell’08/11/2010, con il quale è stato liquidato al ricorrente il trattamento pensionistico privilegiato per l’infermità sofferta con effetto dal 12/06/2003.
Non è stata tuttavia ad oggi restituita al ricorrente la somma di € 8.856,93 indebitamente trattenutagli, per il periodo gennaio–giugno 2003, , maggiorata da interessi legali e rivalutazione monetaria,
Ai suddetti adempimenti non ha neanche provveduto il Commissario ad acta nominato, al quale con raccomandata del 28/06/2010, il difensore del ricorrente aveva richiesto di adottare, in vece della inadempiente Amministrazione, i provvedimenti amministrativi e contabili necessari per dare integrale esecuzione al giudicato in questione.
Con l’incidente di esecuzione in epigrafe il ricorrente chiede l’ adozione ogni necessaria misura volta a consentire in favore del ricorrente la integrale esecuzione del giudicato in questione, e ciò anche mediante sostituzione del Commissario ad acta precedentemente nominato.
La domanda è meritevole di positiva valutazione, nei sensi di cui infra, atteso che, né l’Amministrazione, né il Commissario ad acta hanno interpretato compiutamente l’ambito ed il contenuto delle decisioni giurisdizionali e gli obblighi da esse scaturenti per l’Amministrazione soccombente, con particolare riguardo alla sentenza n. 2183/2009 che le imponeva di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla precedente sentenza n.1332/2008, con la quale era stato fatto obbligo di adottare (anche) i conseguenti benefici economici discendenti da disposto riconoscimento della causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente (più precisamente, come testualmente spiegato nella motivazione della sentenza, l’Amministrazione avrebbe dovuto "ripristinare il suo complessivo status giuridico ed economico quale era stato direttamente che indirettamente compromesso dal provvedimento annullato da questo Tribunale").
L’Amministrazione, quindi, avrebbe dovuto rimuovere tutti gli effetti negativi, sul piano economico, derivati al ricorrente dalla patologia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, tenendolo indenne dalle conseguenze negative sul piano economico da essa causate.
Pertanto, va ribadito che all’odierno ricorrente va corrisposta, in ottemperanza di quanto stabilito con le citate sentenze,la somma di € 8.856,93 indebitamente trattenutagli, maggiorata da interessi legali e rivalutazione monetaria. Per il resto si osserva che:
- la domanda relativa al trattamento retributivo dal giungo del 2003 al mese di settembre dello stesso anno non ha ragion d'essere, dato che l'Amministrazione, come riconosce lo stesso ricorrente, gli ha riconosciuto ed erogato, con effetto dal 12/06/2003, il trattamento pensionistico privilegiato per l’infermità sofferta (e l'interessato non può certo ricevere emolumenti pensionistici e retributivi per lo stesso periodo);
- la domanda di liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato (da calcolarsi secondo il ricorrente, a datare dal 12.06.2003, nella misura "… pari al 100% del trattamento retributivo del grado di Maresciallo Aiutante s. ups, maggiorato dalla quota corrispondente alla 1^ categoria della tabella A, alla quale è stata ascritta la sua patologia, con interessi e rivalutazione") è inammissibile per genericità ed appare, proprio per la specificità del suo oggetto estranea al giudicato. Non senza rilevare che, relativamente al "quantum" della pensione privilegiata - stabilito nel decreto n. OMISSIS del 06.11.06 adottato dall'Amministrazione dopo la sentenza n. 1382/2006 di questo TAR - il ricorrente avrebbe dovuto gravarsi davanti alla Corte dei Conti, fornita di specifica giurisdizione in materia (cfr. Cassazione civile, sez. un., 06 marzo 2009, n. 5467). Troncante appare, sul punto, Consiglio Stato, sez. IV, 03 novembre 2006, n. 6517, secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni, sia ordinarie che privilegiate, ha carattere esclusivo, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione e il recupero di assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte dei conti ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo status di dipendente al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza.
In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi predetti. Va accolta altresì la domanda del ricorrente per la sostituzione del funzionario a suo tempo nominato dal Prefetto di Roma.
Il Collegio, quindi, dispone che il Prefetto di Roma, o funzionario da esso delegato, con sostituzione del funzionario precedentemente nominato, provveda, nella qualità di Commissario ad acta, ad eseguire integralmente le sentenze sopra indicate e la presente sentenza resa sull’incidente di esecuzione di cui in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e dispone la sostituzione del Commissario ad acta con altro funzionario delegato dal Prefetto di Roma al fine dare integrale esecuzione alle sentenze indicate in epigrafe ed alla presente , entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stessa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Giovanni Milana, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: causa di servizio

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Questo soldato è stato congedato perchè affetto da "Lombalgia documentata e discopatia" e secondo il Dirigente Sanitario dell’ente d’impiego, poteva giustificare il provvedimento di riforma. Sulla base degli elementi diagnostici acquisiti, il dipartimento militare di medicina legale di Padova si è determinato per il declassamento del profilo sanitario del volontario, corrispondente alla perdita permanente della idoneità fisica e psico-attitudinale tale da condurre al proscioglimento dalla ferma.
L’accertamento condotto dal dipartimento militare di medicina legale di Padova conclude per il declassamento, in quanto per la Discopatia e Schisi vertebrale le direttive tecniche, adottate con il decreto in data 5 Dicembre 2005 del direttore generale di sanità militare, identificano il profilo LI4, che coincide con la perdita dell’idoneità fisica.
Sulla base della direttiva tecnica (approvata con il citato decreto del 5 dicembre 2005), è stato applicato il codice 220, concernente le protrusioni discali senza segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare, con attribuzione del coefficiente 4 LI, che conduce alla pronuncia di proscioglimento dalla ferma.

Quanti di noi effettivi abbiamo questi stessi problemi?

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Numero 03477/2011 e data 19/09/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 31 agosto 2011

NUMERO AFFARE 00655/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor OMISSIS per l’annullamento del provvedimento 31 marzo 2009 prot. M D GMIL II 7 3 2009 ……… con cui è stato prosciolto dalla ferma prefissata di un anno e collocato in congedo illimitato per perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale.
LA SEZIONE
Vista la relazione 24 gennaio 2011 n. ……., con la quale il ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto spedito al ministero il 30 aprile 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna.

Premesso.
1. Il soldato OMISSIS, incorporato nell’esercito come volontario in ferma prefissata di un anno con decorrenza dal 10 dicembre 2007, al termine di un periodo di convalescenza è stato ricoverato presso il dipartimento militare di medicina legale di Padova ed ivi giudicato permanentemente non idoneo per perdita dell’idoneità psicofisica richiesta per il reclutamento. È stato quindi prosciolto dalla ferma e congedato con il provvedimento sopra indicato, notificatogli il 4 aprile 2009, che egli impugna sostenendo che esso è fondato su un’erronea valutazione dei fatti ed è in violazione dell’art. 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 e dell’art. 20 della direttiva tecnica del 19 aprile 2000. In sostanza il ricorrente sostiene che la malattia accertata (lombalgia documentata e discopatia) non è prevista come invalidante ai fini della non idoneità al servizio militare, non essendo considerata come tale in nessuna direttiva ministeriale. Inoltre sarebbe una infermità dalla quale si può guarire.
2. Il ministero ha prodotto la prevista relazione istruttoria sostenendo la legittimità del suo operato.

Considerato.
1. Risulta in atti che il ricorrente è stato inviato ad apposita struttura sanitaria specializzata per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare, in presenza di un’infermità che, secondo il dirigente sanitario dell’ente d’impiego, poteva giustificare il provvedimento di riforma. Sulla base degli elementi diagnostici acquisiti, il dipartimento militare di medicina legale di Padova si è determinato per il declassamento del profilo sanitario del volontario, con l’attribuzione di un coefficiente 4 nelle caratteristiche somato-funzionali LI ( apparato locomotore inferiore), corrispondente alla perdita permanente della idoneità fisica e psico-attitudinale tale da condurre al proscioglimento dalla ferma.
2. L’accertamento condotto dal dipartimento militare di medicina legale di Padova conclude per il declassamento, in quanto per la discopatia e schisi vertebrale le direttive tecniche, adottate con il decreto in data 5 dicembre 2005 del direttore generale di sanità militare, identificano il profilo LI4, che coincide con la perdita dell’idoneità fisica.
3. La relazione dell’organo tecnico sanitario chiarisce che la natura dell’infermità accertata è tale da non lasciare, sulla base della normativa tecnico-sanitaria in vigore, nessun margine di scelta discrezionale alla direzione generale di sanità militare. Sulla base della direttiva tecnica (approvata con il citato decreto del 5 dicembre 2005), è stato applicato il codice 220, concernente le protrusioni discali senza segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare, con attribuzione del coefficiente 4 LI, che conduce alla pronuncia di proscioglimento dalla ferma. Il procedimento seguito dall’amministrazione militare appare ispirato al criterio di cautela e prudenza, in quanto alla determinazione dell’organo sanitario dell’ente d’incorporazione hanno fatto seguito il giudizio del dipartimento militare di medicina legale di Padova ed infine il provvedimento della direzione generale di sanità militare, che ha fatto applicazione delle specifiche tecniche recate dalle direttive in vigore.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto, restando assorbito l’esame dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tomassini
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Re: causa di servizio

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Il Tar Campania sez. di Salerno ha scritto:
"Il Collegio premette che risulta superato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nella materia in discussione il giudizio medico legale , per il suo carattere squisitamente tecnico, si sottrae al sindacato di legittimità, salvo che non risulti palesemente irrazionale o frutto di un manifesto travisamento dei fatti".


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 1772/2007 R.G. proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Cecere ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Salerno, via Arce n. 122;
contro
- Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
- Ministero della Difesa, direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro di volontari congedati e della leva III Reparto, 9° divisione, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall' Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, e presso la stessa domiciliato per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;
per l'annullamento
a. del decreto n. OMISSIS del 22.6.2007, notificato il 30.10.2007, con cui il Ministero della Difesa, Direzione generale delle Pensioni Militari del Collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, III Reparto, 9° divisione, 4° Sezione, ha respinto l’istanza del ricorrente per il riconoscimento della causa di servizio ed il correlato beneficio dell’equo indennizzo;
b. ove occorra, del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. OMISSIS/2005 reso nell’adunanza n. ….. del 14.3.2007;
c. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1.- OMISSIS riferisce di essere stato incorporato, in data 18.7.2001, con le mansioni di fuciliere nel …. Blocco V.F.A. 2001 presso il 12° Reggimento Bersaglieri di T….
In data 17.7.2002 è stato congedato dal servizio.
In seguito, ha presentato domanda per volontario in ferma breve triennale per l’anno 2002.
In esito alla visita medica, pur superando tutte le prove, risultava affetto da “grave ipoacusia percettiva destra”; per questo non era ammesso
Il ricorrente sostiene di avere contratto la riscontrata ipoacusia durante lo svolgimento del servizio di V.F.A. e per causa di esso, sia perché prima del servizio militare non era affetto da alcuna patologia sia per le particolari mansioni svolte durante il servizio medesimo.
Sottolinea al riguardo di avere partecipato a numerose esercitazioni e simulazioni di guerra con l’uso di armi pesanti e l’impiego di materiale esplodente, senza che l’amministrazione si sia preoccupata di adottare le opportune misure di sicurezza per salvaguardare l’incolumità dell’udito, in particolare durante gli assalti svolti nei carri armati, avendo indossato unicamente gli elmetti protettivi.
Per questa stessa vicenda, il ricorrente fa sapere che è pendente altro giudizio presso il Tribunale civile di OMISSIS per il risarcimento danni per responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. nei confronti del Ministero della difesa.
Il 26.2.2003 il ricorrente ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’ipoacusia e per il riconoscimento della causa di servizio ed il correlato beneficio dell’equo indennizzo a fronte della patologia sofferta.
Il 26.10.2004 è stato sottoposto a visita medico collegiale presso il CMO di Napoli che, con verbale n. ….., ha diagnosticato una “lieve ipoacusia percettivizzata” orecchio destro.
Il comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. …../2005 reso nell’adunanza n. …… del 14.3.2007, ha negato che l’ipoacusia possa dipendere da causa di servizio.
2.- OMISSIS ha quindi impugnato il parere del comitato e gli atti ad esso collegati con l’odierno ricorso, notificato il 6 novembre 2007 e depositato il successivo 19, deducendo i seguenti motivi di censura:
a. violazione DPR n. 461 del 2001; DPR n. 1092 del 1973; eccesso di potere per superficialità, perplessità, arbitrarietà, illogicità, totale difetto del presupposti, d’istruttoria e di motivazione; violazione del giusto procedimento.
Fino al momento dell’arruolamento, il ricorrente asserisce di non avere mai sofferto di alcuna patologia né all’apparato auricolare né su altri apparati, tanto che il suo profilo sanitario, redatto il 4.5.2001, non presentava alcuna patologia. L’ipoacusia di carattere neurosensoriale è insorta nel periodo immediatamente successivo allo svolgimento delle esercitazioni al poligono ed ha le caratteristiche tipiche da esposizione al rumore da arma da fuoco.
b. Violazione DPR n. 461/2001; Dpr n. 1092/1973, eccesso di potere per superficialità, perplessità, arbitrarietà, illogicità; totale difetto del presupposto, d’istruttoria e di motivazione; violazione del giusto procedimento.
Ha chiesto, previa istruttoria, l’accoglimento del ricorso.
Resiste in giudizio il ministero intimato che con memoria ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Il ricorrente ha depositato memoria e relazione della consulenza tecnica d’ufficio resa per la causa pendente presso il Tribunale civile di Salerno, la quale sostanzialmente perviene a conclusioni conformi alla perizia di parte, allegata al ricorso, e quindi favorevoli al ricorrente.
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2010 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
L’omogeneità delle censure dedotte consente un loro esame contestuale.
Il Collegio premette che risulta superato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nella materia in discussione il giudizio medico legale , per il suo carattere squisitamente tecnico, si sottrae al sindacato di legittimità, salvo che non risulti palesemente irrazionale o frutto di un manifesto travisamento dei fatti.
Il decreto impugnato si fonda sul parere del comitato di verifica il quale ha negato che l’ipoacusia possa dipendere da causa di servizio sulla considerazione che essa “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di riduzione dell’udito per interessamento dell’organo dei corti riscontrabile, per lo più, come conseguenza di traumi cranici, di traumi acustici (spesso unilaterali), di assunzione di sostanze tossiche otolesive (particolari medicamenti e, in assenza di essi, da attribuirsi ad involuzione naturale dovuta al progredire dell’età, per cui la menomazione in questione non può ricollegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli eventi patogenici sopra indicati.
Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
Il ricorrente considera queste conclusioni non attendibili e quindi illegittime in quanto all’evidenza smentite dai fatti, con specifico riguardo all’attività di fuciliere assaltatore svolta durante l’anno.
Il parere non considera infatti le seguenti circostanze che avrebbero richiesto un maggiore approfondimento:
1. durante l’anno di servizio militare il ricorrente ha svolto attività di fuciliere assaltatore, attività per la quale non risulta che l’amministrazione abbia provveduto a dotare il ricorrente di protezioni per le orecchie;
2. fino al momento dell’arruolamento, il ricorrente non ha mai sofferto di alcuna patologia né all’apparato auricolare né su altri apparati, tant’è che il suo profilo sanitario, redatto a quella data, risultava esente da patologie della specie (profilo sanitario del 4.5.2001);
3. non sono presenti patologie sistemiche o locali tali da aver contribuito all’insorgenza della ipoacusia lamentata;
4. l’ipoacusia è insorta nel periodo immediatamente successivo allo svolgimento delle esercitazioni al poligono ed assume le caratteristiche tipiche da esposizione al rumore da arma da fuoco.
Vi è peraltro da considerare, come evidenziato sia dalla perizia di parte sia da quella del CTU presso il Tribunale di OMISSIS, che l’anamnesi negative per patologie sistemiche o locali, nonché per fattori in grado di determinare tale ipoacusia (quali assunzioni di farmaci ototossici, familiarità per patologie uditive), insieme all’insorgenza della sintomatologia nel periodo immediatamente successivo allo svolgimento delle esercitazione al poligono di tiro, evidenziano come tale menomazione uditiva sia stata
Emerge, peraltro, che il ricorrente, sottopostosi ad esame audiometrico nel maggio 2001, è stato giudicato idoneo al servizio di leva, venendogli riscontrato, riguardo alla capacità uditiva, il massimo coefficiente Au1.
Questo dato lascia pochi dubbi sul fatto che l’ipoacusia da cui risulta affetto abbia natura improvvisa e non progressiva, originata verosimilmente da trauma acustico.
Riguardo al nesso di causalità tra la patologia sofferta e le funzioni svolte durante il servizio di leva, vi è da osservare che tra il mese di maggio 2001, quando per l’appunto il ricorrente ha svolto gli accertamenti per il servizio militare, ed il 25 settembre 2002, data in cui si è sottoposto alla visita per la ferma, a seguito della quale è stato giudicato non idoneo per grave ipoacusia all’orecchio destro, intercorrono sedici mesi. In questo intervallo temporale, il ricorrente non ha svolto altra attività che il servizio di leva, peraltro con mansioni che, per il tipo di attività in concreto svolte, rendono del tutto attendibile la insorgenza acuta ed improvvisa della patologia.
Nel caso di specie, le condizioni nelle quali il ricorrente ha operato durante il servizio militare avrebbero dovuto essere attentamente ponderate dal comitato di verifica, ponendosi come presupposto di fatto essenziale per potere addivenire ad un giudizio tecnico attendibile di natura medico-legale con riferimento sia al tipo di patologia sia alle cause della stessa .
La motivazione del provvedimento risulta, al contrario, oltremodo debole, non avendo il comitato di verifica sostanzialmente approfondito la concreta situazione del ricorrente.
Il ricorso merita pertanto accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati ai fini della rinnovazione del procedimento di verifica.
A tal fine l’amministrazione resistente sottoporrà il ricorrente, OMISSIS, a nuova visita medico legale presso l’Ospedale militare di Caserta, allo scopo di accertare l’entità e la natura della patologia sofferta nonché la sussistenza della causa di servizio, alla luce anche degli elementi clinici e di fatto rappresentati con le censure formulate nel ricorso e con la perizia medico legale di parte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando in merito al ricorso n. 1772 del 2007 in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) a titolo di onorari, spese e rimborsi, oltre IVA e Cassa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente FF
Ferdinando Minichini, Consigliere
Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2010
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Questo è un interessante parere espresso da parte del Consiglio di Stato a seguito di un ricorso al PDR per "EPICONDILITE" negata come causa di servizio ad un M.llo CC. il quale, il suo compito primario è quello di specialista polivalente di elicottero, incarico che consiste, principalmente, nell’eseguire ispezioni e/o manutenzioni agli elicotteri, vale a dire lavorazioni meccaniche e/o elettriche necessarie e/o previste dai prontuari di manutenzione degli elicotteri stessi.
Menomale che ha fatto ricorso.

Inoltre questo importante parere cita:
In presenza di casi in cui la distinzione tra il carattere di opinabilità dei giudizi tecnici (attratti nella cognizione del giudice) e i profili della opportunità (sottratti al sindacato) non è così netta deve escludersi il sindacato giurisdizionale di tipo forte (sostitutivo) ed ammettersi solo il controllo di tipo debole (il self restraint del Consiglio di Stato, analogo a quello pure adottato dalla Corte di Giustizia CE sulle valutazioni economiche complesse fatte dalla Commissione: sentenze 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia, punto 34, e 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds, punto 62; 28 maggio 1998, C-7/95, John Deere, punto 34).


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Numero 03755/2011 e data 11/10/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 27 luglio 2011

NUMERO AFFARE 05030/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS,
avverso diniego riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la relazione …… del 03/12/2009 con la quale il Ministero della difesa, direzione generale pensioni militari collocamento al lavoro dei volontari congedati e leva, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Nicola Russo;

Premesso:
Con domanda presentata il 26 aprile 2001, il Mar. Aiut. s.U.P.S. OMISSIS ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “Epicondilite dx”.
Con verbale mod. BL/13 n. ……. in data 31 ottobre 2005, la C.M.O. di Chieti ha giudicato il richiedente affetto dalla seguente infermità:
“Epicondilite cronica gomito destro artrosico con lieve impegno funzionale”, ritenendola ascrivibile alla tabella B.
Con parere n. ……/2008, reso nell’Adunanza n. …/2009 del 21 gennaio 2009, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha giudicato l’infermità sopra citata non dipendente da fatti di servizio.
Con d.d. n. …./N del 5 giugno 2009, il Ministero della Difesa, sulla scorta del vincolante parere del Comitato di Verifica, ha rigettato la summenzionata istanza.
Avverso detto provvedimento, il Mar. Aiut. s.U.P.S. OMISSIS ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, spedito in data 4 settembre 2009, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, nella parte in cui nega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità contratta.
L’Amministrazione riferente rileva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Considerato:
L’Amministrazione riferente eccepisce che il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si basa su nozioni scientifiche e su dati dell’esperienza propri della disciplina applicata che, per il loro carattere squisitamente tecnico, non hanno bisogno di essere dimostrati e sono di per sé insindacabili se adeguatamente motivati e coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento, essendo censurabili per eccesso di potere solo quando sia mancata la motivazione, ovvero la valutazione dei fatti risulti manifestamente irrazionale o non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (cfr., C.d.S., Sez. VI, 27 marzo 2001, n. 1774 e 6 maggio 2002, n. 2483).
Secondo l’Amministrazione, nel caso di specie, il Comitato ha emesso il proprio giudizio dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti del servizio risultanti dagli atti, ritenendo che l’infermità in esame “non è rapportabile in alcun modo neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, alle mansioni svolte dall’interessato”.
Rileva il Collegio che, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001, il Comitato di Verifica è il solo organo competente, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ad accertare “la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale fra i fatti e l’infermità o lesione”.
L’atto di riconoscimento (o di diniego) dell’equo indennizzo è emesso a conclusione di un procedimento in cui intervengono pareri di organi tecnico/consultivi caratterizzati da discrezionalità tecnica quanto alla riconduzione della menomazione all’integrità fisica e alla malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
L’equo indennizzo è un istituto di sicurezza sociale posto dall’ordinamento a tutela dell’inabilità dell’individuo conseguente all’inverarsi del rischio professionale. Esso trova origine nell’art 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n 3 (testo unico del pubblico impiego), ed è stato successivamente regolamentato con d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349; ulteriori modifiche sono state apportate con leggi finanziarie del 1995 e del 1997, nonché con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.
Rispetto a quanto previsto in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il riconoscimento dell’equo indennizzo presuppone che il fatto di servizio abbia causa o concausa efficiente rispetto alla patologia contratta, nel senso che quest’ultima debba risultare non semplicemente contratta dal pubblico dipendente durante il tempo di servizio (in occasione del lavoro) ma, più specificatamente, la patologia deve essere etiologicamente collegata alle finalità del servizio.
La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell’integrità fisica o psichica o sensoriale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è, invece, indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse. Qualora la menomazione dell’integrità non comporti una totale inabilità al servizio spetta al dipendente una indennità una tantum.
In materia di causa di servizio e di equo indennizzo, sia la normativa dettata per gli impiegati dello Stato, sia la normativa con cui detti istituti sono stati estesi ai dipendenti di altri enti, prevedono un procedimento articolato in due distinte fasi, di cui la prima diretta al riconoscimento della causa di servizio e la successiva alla concessione dell’equo indennizzo, con distinti termini per la domanda di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e per la domanda di corresponsione del conseguente equo indennizzo (cfr. Cass. 28 novembre 2001 n. 15059).
Secondo un ancora diffuso orientamento giurisprudenziale, il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti (Cons. St., sez. IV, 16 marzo 2004 n. 1341; Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2001 n. 3822) ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale (Cons. St., sez. VI, 6 maggio 2002 n. 2483), ovvero esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2010 n. 280). Il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendogli consentito, in alcun caso, di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico nell’esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 13 giugno 2008, n. 1497; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 maggio 2008, n. 4487).
La giurisprudenza di merito più recente (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 31 gennaio 2011 n. 277), invece, ritiene che la controversia in esame involga posizioni di diritto soggettivo al riconoscimento di emolumenti previdenziali ancora devolute, pure a seguito della c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della “riserva soggettiva” avente ad oggetto le controversie di lavoro del personale in regime di diritto pubblico tra cui, come nel caso di specie, il personale appartenete alle forze armate (cfr. art. 3 e 63 testo unico n. 165 del 2001). Difatti, i requisiti di fattispecie necessari e sufficienti al riconoscimento della pretesa azionata, al pari di quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza del giudice del lavoro riferita a tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dalla pubblica amministrazione, sono previsti direttamente dalla legge, residuando in capo alla pubblica amministrazione soltanto un’attività ricognitiva dei presupposti di legge, anche qualora il loro accertamento richieda un giudizio di carattere tecnico.
L’impostazione tradizionale del giudice amministrativo, invece, tuttora seguita in sede di legittimità (cfr. Cons. St., sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8916), ritiene che nella controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero di liquidazione dell’equo indennizzo, la posizione giuridica da riconoscere al pubblico dipendente sarebbe quella del titolare dell’interesse legittimo, disponendo l’amministrazione di poteri autoritativi e discrezionali proprio in ragione della particolare natura indennitaria dell’emolumento, e non del diritto soggettivo, consistenza che detta posizione assume solo allorché il relativo procedimento si sia positivamente concluso, e con riferimento quindi non all’ ”an”, ma alla corretta liquidazione del “quantum” effettivamente dovuto (Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2007 n. 3914).
Secondo l’impostazione più evoluta, vertendosi in materia di diritti e di giurisdizione esclusiva, il giudice investito della causa non incontra alcun limite istruttorio e cognitorio nell’accertamento del rapporto controverso con la pubblica amministrazione, ben potendo, in definitiva, procedere a verificare in prima persona (con l’ausilio del consulente tecnico) il possesso, in capo al ricorrente, dei requisiti di legge per l’ottenimento dell’emolumento.
Ritiene il Collegio che, a prescindere dalla natura della posizione soggettiva azionata, e, quindi, anche qualora si ritenga che si verta in sede di giurisdizione di legittimità, il giudice amministrativo, nella materia di cui trattasi, ben può svolgere un sindacato pieno e non di mera ragionevolezza sugli apprezzamenti medici espressi dalle commissioni tecniche a ciò deputate.
La giurisprudenza sulla sindacabilità meramente estrinseca della valutazione medica in tema di causa di servizio si colloca all’interno di un orientamento ancora assai diffuso presso il giudice amministrativo, nonostante significative spinte alla riconsiderazione dell’argomento propugnata in talune importanti sentenze (Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601) e da parte di autorevole dottrina.
In particolare, l’opinione secondo cui le valutazioni espresse in materia medico-legale dalle speciali commissioni mediche siano sindacabili dal giudice amministrativo solo nei ridottissimi limiti costituiti dalla carenza dei presupposti e della illogicità ictu oculi appare meritevole di meditata riconsiderazione per i seguenti motivi: non esiste una riserva di amministrazione sugli apprezzamenti tecnico-discrezionali in sé considerati; il giudice amministrativo (anche nella giurisdizione di legittimità) non incontra alcun limite di accesso al fatto; un controllo “debole” sugli apprezzamenti tecnico-discrezionali può ammettersi solo allorquando l’accertamento del fatto equivalga alla individuazione implicita degli interessi che il potere stesso mira a soddisfare.
La “discrezionalità tecnica”, secondo l’unanime considerazione dottrinale, ricorre quando l’amministrazione, per provvedere su un determinato oggetto, deve accertare un fatto sulla scorta di una regola tecnica cui la norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta. La valutazione tecnica opinabile attiene qui ai presupposti della fattispecie; quando, per contro, essa attiene al contenuto della decisione finale, ovvero quando gli interessi sono l’oggetto diretto delle scelta tecnica (scelta di quale progetto adottare per fare un’opera pubblica), si versa nell’ambito della discrezionalità amministrativa.
L’applicazione della regola tecnica comporta valutazioni suscettibili di apprezzamento opinabile qualora la stessa, a sua volta, rinvii a concetti indeterminati o imprecisi inerenti alle circostanze presupposte per l’esercizio del potere provvedimentale. Il carattere non obiettivo dell’accertamento differenzia la discrezionalità tecnica da quella del mero accertamento di un fatto sebbene, in entrambi i casi, i fatti costituiscano presupposti di operatività della norma e di validità dell’atto.
Quella degli apprezzamenti tecnici non è sicuramente un’area riservata alla pubblica amministrazione perché non rappresenta un’espressione di potere funzionale. Ciò che è certamente precluso al giudice amministrativo (in sede di giudizio di legittimità) è la diretta valutazione dell’interesse pubblico concreto relativo all’atto impugnato: in altre parole, il merito dell’atto amministrativo concretatosi nel giudizio di valore e di scelta che “specializza” la funzione amministrativa. La questione di fatto, che attiene ad un presupposto di legittimità del provvedimento amministrativo, non si trasforma, soltanto perché opinabile, in una questione di opportunità, anche se è antecedente o successiva ad una scelta di merito (notazione quest’ultima limpidamente scolpita da Cons. St., sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601). Lo sconfinamento nella sfera del merito è configurabile solo quando la statuizione del giudice si spinga ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto giacché, in tal caso, la volontà dell’organo giudicante finisce per sostituirsi a quella dell’amministrazione.
In definitiva, il potere è l’effetto di una fattispecie, l’interpretazione dei cui presupposti spetta al giudice.
La mancanza di riserva di amministrazione in tema di valutazioni tecniche è comprovata dal fatto che, nelle liti tra privati e p.a. devolute alla cognizione del giudice ordinario, gli elementi tecnici sono conosciuti con pienezza, direttamente o tramite un consulente (nel giudizio civile, la CTU viene utilizzata sia per fare valutazioni che semplici accertamenti).
Neppure è insito nel processo amministrativo di legittimità un limite strutturale di accedere direttamente al fatto. Il potere di accertare i presupposti di fatto del provvedimento impugnato costituisce, anzi, lo specifico della giurisdizione amministrativa anche di legittimità, in ciò differenziandosi dalla cognizione, parimenti detta di legittimità, della Suprema Corte di Cassazione. Lo stesso progressivo spostamento dell’oggetto del giudizio amministrativo dall’atto alla fondatezza della pretesa giuridica azionata, invocato da autorevole parte della dottrina e della giurisprudenza, rende oramai non più sostenibile l’idea di una cognizione ristretta ai soli elementi di fatto che risultino esclusi o sussistenti in base alle risultanze procedimentali.
L’introduzione nel processo amministrativo dello strumento della C.T.U., dapprima per la sola giurisdizione esclusiva (art. 35, comma 3, d.lgs. n. 80/98) e poi anche in quella di legittimità (ad opera dell’art. 1 l. n. 205/2000), ha fatto cadere anche quei vincoli ai poteri istruttori che venivano invocati a fondamento della limitazione del sindacato del giudice amministrativo. Nel processo del pubblico impiego, del resto, l’esperibilità della consulenza tecnica era stata anticipata dalla Consulta (C. Cost. n. 146 del 1987) che, con sentenza additiva, aveva integrato la fattispecie legale ritenendo necessario, nella materia de qua, il più completo accertamento del fatto.
Non è ultroneo sottolineare sul punto che se ben può il giudice amministrativo, al fine di esercitare il sindacato sulla c.d. discrezionalità tecnica della p.a., avvalersi della c.t.u., tale strumento non può essere utilizzato per supplire ad un onere probatorio non assolto dalla parte. Infatti, il principio per cui il ricorrente è tenuto semplicemente a prospettare al giudice adito una ricostruzione attendibile sotto il profilo di fatto e giuridico delle circostanze addotte si giustifica nei soli casi in cui la disponibilità degli elementi probatori pertenga alla sola pubblica amministrazione mentre il privato, per la sua posizione di disparità sostanziale, non sia altrettanto in grado di fare. Quando, invece, tali elementi rientrino nella disponibilità della parte privata occorre che il ricorrente supporti la propria domanda, allegando e dimostrando in giudizio tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa (Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2007 n. 4621).
Vi sono, tuttavia, ipotesi in cui il sindacato del giudice amministrativo sull’attività discrezionale di natura tecnica non consente alcun potere sostitutivo del giudice tale da sovrapporre all’operato della pubblica amministrazione la propria valutazione tecnica opinabile o il proprio modello logico di attuazione del “concetto indeterminato” (avvalendosi di perito ausiliario).
Si tratta di ipotesi nelle quali presupposto del provvedimento non è il mero fatto storico ma il fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione. Qui, l’attività valutativa ed integrativa della p.a. equivale in tutto e per tutto a descrivere “implicitamente” l’interesse pubblico che l’atto stesso mira a soddisfare. Tale tipologia di apprezzamento tecnico appartiene qualitativamente all’area della vera e propria discrezionalità, distinguendosi da quella denominata “amministrativa” sol perché vi difetta la valutazione comparativa con altri interessi secondari, concretandosi nella sola identificazione dell’unico interesse pubblico sotteso all’accertamento del fatto. L’insindacabilità della scelta tecnica si giustifica qui in virtù della peculiare “politicità” della scelta tecnica per la quale il giudice sconta un difetto di legittimazione democratica.
In altre parole, nell’accertamento tecnico discrezionale (nella nozione specificatamente circoscritta) la valutazione dell’organo concorre a definire compiutamente la fisionomia dell’interesse pubblico primario assegnato alla cura della p.a.; nel prosieguo dello stesso procedimento, può essere richiesto alla amministrazione anche il bilanciamento con altre istanze pubbliche e private, ma tale ulteriore ed eventuale segmento procedimentale, in cui si esercita la “discrezionalità amministrativa”, rimane concettualmente ben distinto dal primo stadio. Alla luce di tale ricostruzione teorica, si spiega agevolmente perchè il sindacato su tale peculiare manifestazione di giudizio denominata “discrezionalità tecnica”, al pari di qualunque determinazione realmente discrezionale (perché impinge nelle modalità di cura dell’interesse pubblico), debba essere contenuto nei limiti del controllo estrinseco. Sul versante della tutela, ne consegue, per il giudice l’impossibilità di sostituire la valutazione compiuta dall’organo amministrativo, salvo sanzionarne “ab externo” l’irragionevolezza.
Ne consegue la necessità di distinguere un controllo di tipo “forte”, che si traduce in un potere sostitutivo del giudice, il quale si spinge fino a sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile a quella dell’amministrazione” ed un controllo di tipo “debole” in cui le cognizioni tecniche acquisite (eventualmente) grazie al consulente vengono utilizzate solo allo scopo di effettuare un controllo di ragionevolezza e coerenza tecnica della decisione amministrativa." (Cons. St., sez. IV, n. 5287 del 6 ottobre 2001). In presenza di casi in cui la distinzione tra il carattere di opinabilità dei giudizi tecnici (attratti nella cognizione del giudice) e i profili della opportunità (sottratti al sindacato) non è così netta deve escludersi il sindacato giurisdizionale di tipo forte (sostitutivo) ed ammettersi solo il controllo di tipo debole (il self restraint del Consiglio di Stato, analogo a quello pure adottato dalla Corte di Giustizia CE sulle valutazioni economiche complesse fatte dalla Commissione: sentenze 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia, punto 34, e 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds, punto 62; 28 maggio 1998, C-7/95, John Deere, punto 34).
La corretta applicazione dei principi sopra esposti comporta che l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici medici, cui la norma di sicurezza sociale subordina il conseguimento del beneficio previdenziale invocato in questa sede, non rientra nelle ipotesi in cui è impedita la loro sostituzione con gli accertamenti istruttori compiuti dal giudice che ne abbiano riscontrato l’insufficienza, quanto a criterio seguito e a procedimento applicativo utilizzato. Difatti, la regola tecnica inserita nella struttura della norma giuridica, nella specie, è strumentale al solo accertamento di un fatto storico (presupposto sanitario), avendo già il legislatore compiutamente identificato il bisogno tutelato mercè la determinazione del tipo di patologia e di lavorazione, dell’entità del beneficio ritenuto compatibile con le altre missioni di bilancio pubblico, del modello di relazione causale tra patologia e condizioni di lavoro. Con l’ulteriore avvertenza che, nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di una patologia come causa di servizio, gli elementi medici in base a cui accertare tale riconoscimento sono nella disponibilità del ricorrente e in presenza di un accertamento negativo da parte dell’amministrazione spetta allo stesso fornire quanto meno un principio di prova a fondamento della sua pretesa.
La piana lettura del ricorso in esame rende evidente che, al di là della impostazione impugnatoria, giustificata dalla necessità di uniformarsi allo strumentario concettuale tradizionalmente adoperato dalla giurisprudenza amministrativa, la pretesa sostanziale del ricorrente è espressamente volta all’accertamento della dipendenza della propria patologia da causa di servizio, il che non rende inammissibile il ricorso, contrariamente a quanto eccepito dall’Amministrazione in sede di relazione.
Nel merito, rileva il Collegio che, secondo quanto dedotto dal ricorrente, in ciò non smentito dall’Amministrazione, egli è sì maresciallo dei Carabinieri, ma il suo compito primario è quello di specialista polivalente di elicottero, incarico che consiste, principalmente, nell’eseguire ispezioni e/o manutenzioni agli elicotteri, vale a dire lavorazioni meccaniche e/o elettriche necessarie e/o previste dai prontuari di manutenzione degli elicotteri stessi.
Detto lavoro comporta lo smontaggio e il rimontaggio di particolari quali compressori di elicotteri, di turbomotori, pale del rotore principale e tutte le altre operazioni proprie degli specialisti di elicottero. Detti lavori, eseguiti con l’ausilio di chiavi inglesi, giraviti, chiavi a brugola, chiavi torsiometriche, costringono l’operatore alla ripetitività di movimenti dell’arto anche con sforzi di notevole entità, di durata prolungata, in ogni condizione climatica, sia all’interno che all’esterno degli hangar, e non di rado sotto il flusso del rotore.
Ora, come fondatamente dedotto dal ricorrente, il Comitato di verifica, nel fornire il parere alla base del provvedimento impugnato, non ha preso in considerazione il lavoro specifico svolto dal ricorrente, quale “specialista polivalente di elicottero”, ma il lavoro generico svolto da un maresciallo dei Carabinieri, il quale non è costretto a causa del suo servizio alla ripetitività dei movimenti dell’arto; se, invece, ciò avesse fatto, ad avviso del Collegio, avrebbe potuto trarre la ragionevole conseguenza che l’infermità diagnosticata al ricorrente (“epicondilite dx”), in sede di visita presso il pronto soccorso, e confermata in sede di visita medica presso la C.M.O. (“epicondilite cronica gomito destro artrosico con lieve impegno funzionale”), poteva dipendere dai movimenti ripetitivi e sotto sforzo eseguiti dal ricorrente a causa del suo lavoro di tecnico/meccanico di elicottero.
Per le considerazioni che precedono il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato, ai fini di un motivato riesame della fattispecie alla luce delle argomentazioni addotte dal ricorrente in ordine al parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e, per l’effetto, debba essere annullato il provvedimento impugnato ai fini del riesame, nei sensi di cui in motivazione. Salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Russo Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
D.ssa Tiziana Tomassini
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Notizia da Fonte: Inail 7 aprile 2008

La Danimarca indennizza quattro lavoratori colpiti da epicondilite.

Due di loro sono operatori Cad mentre un terzo è un tecnico di tipografia adibito all'impaginazione di testi ed immagini.
E' della settimana scorsa la notizia che l'Arbejdsskadestyrelsen, l'istituto danese di assicurazione infortuni, ha riconosciuto come patologia professionale quattro casi di epicondilite (conosciuta anche come malattia del gomito del tennista) per intenso e prolungato uso del mouse del computer. Dopo uno studio durato più di due anni (i cui risultati non hanno portato prove scientificamente sufficienti all'identificazione della patologia ma hanno evidenziato un nesso di casualità tra l'utilizzo particolarmente intenso del mouse e la patologia imputata) i lavoratori colpiti da questo disturbo riceveranno così un indennizzo patrimoniale per le lesioni subite sul lavoro.
Con questa sentenza il sistema danese si discosta dalla prassi consolidata nella maggior parte dei Paesi europei e del resto del mondo, dove le patologie connesse all'utilizzo del computer non vengono quasi mai riconosciute come "di origine professionale" perché non ci sono sufficienti prove della loro correlazione con il lavoro.
Non bisogna però cantare vittoria troppo presto: il Comitato consultivo, che studia e giudica i casi per validare le malattie professionali, ha deciso che la manifestazione della patologia può essere presa in considerazione solo nei casi in cui c'è un utilizzo quotidiano e molto intenso del mouse. Due dei quattro casi, infatti, riguardavano operatori Cad (disegnatori grafici per la progettazione), che utilizzavano il mouse per un periodo di 7/9 ore al giorno per un arco temporale di molti anni. Un terzo caso era quello di un tecnico di tipografia adibito all'impaginazione di testi ed immagini.
L'epicondilite è una patologia degenerativa infiammatoria che, anche se abbastanza comune e spesso invalidante, a causa della sintomatologia quasi sempre modesta nelle fasi iniziali, è sottovalutata e giudicata come qualcosa di clinicamente banale. Al contrario, le difficoltà terapeutiche e la frequenza delle ricadute (la reiterazione dello stesso movimento per molti anni può portare ad una cronicità della malattia) richiedono una valutazione clinica e diagnostica rigorosa, così come una applicazione di misure preventive corrette.
millomi

Re: causa di servizio

Messaggio da millomi »

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmha!!!!,,,l'importante che si venga riformati,,poi se non e' possibile avere il riconoscimento causa di servizio per inoltrare domanda pensione privilegiata.,..............pazienza! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Bisogna stare attenti sul termine di liquidazione dell'Equo Indennizzo in quanto se passa molto tempo non è "dovuta la rivalutazione monetaria" ma "spettano gli interessi legali" (nella misura degli interessi corrispettivi) spettanti a norma dell’art. 1282 c.c., in considerazione dei tempi tecnici necessari all’Amministrazione per la conclusione del procedimento di liquidazione – che, in mancanza di una diversa previsione regolamentare, coincide con il termine ordinario di 30 giorni di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data di adozione dell’atto concessorio dell’equo indennizzo – essi sono dovuti a far data dallo spirare del termine fissato per la conclusione del procedimento di liquidazione e fino all’effettivo soddisfo.
Qui sotto la sentenza del Tar sez. di Lecce.

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N. 01778/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00574/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi, 23;
per l'annullamento
del decreto n. …./E del 6.10.2008, notificato il 4.2.2009, con il quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale delle Pensioni Militari, del Collocamento al lavoro dei volontari congedati e della Leva, ha concesso al ricorrente l'equo indennizzo per l'aggravamento delle infermità patite e già riconosciute dipendenti da causa di servizio, con parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in data 20.10.2003 (seduta n. …/2003), nella parte in cui non riconosce gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Con decreto n. … del 26 febbraio 2004 il Ministero della Difesa, sul presupposto dell’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Comizialità post-traumatica in attuale fase di buon servizio farmacologico”, ha liquidato la somma di € 7.006,21 a titolo di equo indennizzo.
Con il successivo decreto n. …./E del 6.10.2008 (atto impugnato), accertato l’aggravamento della predetta infermità, il Ministero ha liquidato l’ulteriore somma di € 56.438,46, scaturita dalla differenza tra quanto complessivamente riconosciuto a titolo di equo indennizzo per la patologia sofferta dal ricorrente (€ 63.444,67) e quanto già liquidato con il decreto n. …/2004 (€ 7.006,21).
Il ricorrente lamenta, tuttavia, che con i decreti suddetti il Ministero della Difesa avrebbe omesso il riconoscimento delle ulteriori somme a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali, a suo dire dovute tenuto conto del considerevole ritardo con cui l’Amministrazione avrebbe concluso il procedimento di liquidazione dell’equo indennizzo con l’emanazione dell’atto impugnato. Con il presente ricorso, quindi, il sig. OMISSIS chiede la condanna del Ministero intimato al pagamento, in suo favore, delle somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sull’indennità liquidata con decreto n. …./E del 6.10.2008, a far data dalla scadenza del termine imposto alla P.A. per la conclusione del procedimento o, comunque, a far data dall’emissione del primo decreto concessivo dell’equo indennizzo n. … del 26.2.2004.
Con atto depositato in data 15.4.2009 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per chiedere che il ricorso venga dichiarato irricevibile, inammissibile o, in subordine, che venga rigettato nel merito; in particolare, con memoria dell’11.2.2011 la difesa erariale ha eccepito, quanto alla censura relativa alla violazione dei termini procedimentali, che, in difetto di una espressa qualificazione come perentori, detti termini vanno considerati come meramente ordinatori o sollecitatori, cosicchè la loro violazione non determina alcuna illegittimità dell’atto; peraltro, nessun pregiudizio avrebbe subito il ricorrente dal lamentato ritardo, atteso che la liquidazione dell’equo indennizzo disposta con decreto n…./E è stata effettuata applicando i criteri del c.d. “principio dinamico” di cui alla legge n. 312/1980 ed i parametri di cui al d.lgs. n. 193/2003, che prevedono un meccanismo rivalutativo autonomo, ossia la determinazione dell’indennizzo sulla base dei valori stipendiali in godimento alla data del decreto concessivo e non sulla base del trattamento retributivo in godimento nell’anno in cui è stato avviato il procedimento.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011 la causa, su istanza delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato solo in parte.
Come correttamente osservato dalla difesa erariale, invero, è principio consolidato nella giurisprudenza (ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2008, n. 5759; TAR Lazio Roma, sez. III, 6 maggio 2010, n. 9920; TAR Sicilia Catania, sez. II, 29 luglio 2009, n. 1404) - dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi - quello secondo cui, in caso di ritardata corresponsione delle somme a titolo di equo indennizzo, non è dovuta la rivalutazione monetaria, sia perché tale istituto non ha natura retributiva, sia perché esso è assistito da un autonomo meccanismo di rivalutazione; nella determinazione del quantum, infatti, l’Amministrazione (come è accaduto nel caso in questione) tiene conto del trattamento retributivo del dipendente al momento della definizione del procedimento, che coincide con la data di emanazione del decreto di concessione dell’equo indennizzo.
Quanto agli interessi legali (nella misura degli interessi corrispettivi) spettanti a norma dell’art. 1282 c.c., in considerazione dei tempi tecnici necessari all’Amministrazione per la conclusione del procedimento di liquidazione – che, in mancanza di una diversa previsione regolamentare, coincide con il termine ordinario di 30 giorni di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data di adozione dell’atto concessorio dell’equo indennizzo – essi sono dovuti a far data dallo spirare del termine fissato per la conclusione del procedimento di liquidazione e fino all’effettivo soddisfo.
Stante quanto sopra, pertanto, va riconosciuto soltanto il diritto del ricorrente ad ottenere quanto dovuto a titolo di interessi corrispettivi, calcolati sulle somme liquidate con ciascuno dei decreti concessori n. …/2004 e …./E del 2008 (rispettivamente € 7.006,21 ed € 56.438,46), dalla data dello spirare del termine per la conclusione dei rispettivi procedimenti di liquidazione e sino all’effettivo soddisfo.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria per i motivi innanzi esposti.
In ragione dell’accoglimento parziale, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Giuseppe Esposito, Referendario
Simona De Mattia, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2011
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Questa sentenza del Tar di Bologna la posto in quanto in molti si chiedono come mai non ottengono risposta entro i tempi previsti per il riconoscimento delle cause di servizio, purtroppo se uno vuole la risposta subito deve fare per forza ricorso, altrimente bisogna aspettare.

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N. 00686/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00769/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del silenzio e ritardo dell'Amministrazione nella definizione e conclusione dell'iter procedimentale teso al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, relativamente alle istanze prodotte dal ricorrente in data 10 marzo 2004 e in data 12 aprile 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che in via preliminare, come concordemente evidenziato dalle parti, va dichiarata l’improcedibilità del gravame nella parte relativa alla prima delle due istanze, a fronte della sopravvenuta adozione del provvedimento (negativo) conclusivo del relativo iter procedimentale in data 16\6\2011;
- ritenuto che, invece, relativamente alla seconda istanza, il ricorso sia fondato;
- atteso che, infatti, a fronte della pacifica sussistenza dell’istanza e del successivo trascorrere del termine ordinario per la conclusione del nuovo procedimento, sussistono i presupposti per la declaratoria dell’obbligo di provvedere in capo alla p.a.;
- considerato che, in proposito, è irrilevante l’invocata (e condivisibile) natura ordinatoria e non perentoria del termine procedimentale, in quanto da ciò pacificamente consegue il noto principio a tenore del quale trascorso il termine ordinatorio legittimamente permane il potere-dovere dell'amministrazione di esercitare il potere sollecitato con l'istanza originaria (cfr. ex multis Cons. St.n. 6499\2009);
- atteso che di conseguenza, in specie a fronte di attività connotata da discrezionalità come nella specie, l'oggetto dell'impugnativa avverso il silenzio - rifiuto è necessariamente limitato alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di provvedere;
- considerato che pertanto il ricorso va accolto e, per l'effetto, va ordinato ai sensi dell’art. 116 comma 4 cod proc amm all’amministrazione resistente di concludere il procedimento entro il termine di giorni trenta;
- atteso che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, anche virtuale in merito alla prima istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, relativamente alla prima istanza; nella restante parte, relativa alla seconda istanza attivata dal ricorrente, lo accoglie e per l’effetto ordina ai sensi dell’art. 116 comma 4 cod proc amm all’amministrazione resistente di concludere il relativo procedimento entro il termine di giorni trenta.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (mille\00) oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2011
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Questa notizia la metto qui in modo da poterla leggere quanto più persone.

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Infarto e stress da lavoro, c'è una correlazione «È configurabile come infortunio sul lavoro se la causa dell'evento lesivo risulta concentrata nel tempo»
La Corte di Cassazione è consolidata nell'affermare la configurabilità dell'infarto cardiaco da stress per attività lavorativa, come causa violenta di infortunio sul lavoro.
In tale circostanza, il conseguente obbligo per l'Inail di corrispondere il trattamento assicurativo previsto per legge, può essere riconosciuto anche in presenza di precedenti patologie al sistema cardiocircolatorio. Tra le più recenti sentenze si segnalano Cass. n. 14025/00, Cass. n. 12685/03 e Cass. n. 26231/09.
In particolare, con la sentenza 12685/03, la Corte di Cassazione ha confermato la precedente giurisprudenza. In riferimento alla nozione di causa violenta, la Corte ha in particolare ribadito che: "Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, determinando una rottura dell'equilibrio organico. Con riguardo ad un infarto cardiaco, che di per sé non integra la causa violenta, va accertato se la rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore sia da collegare causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità".
La pronuncia sopra indicata esplicita che la causa violenta dell'infarto sia da individuarsi nelle specifiche condizioni ambientali e di lavoro che, improvvisamente, divengono eccedenti rispetto alla normale adattabilità e tollerabilità dell'organismo del lavoratore. Tale orientamento è confermato da ultimo dalla sentenza Cass. n. 26231/09.
Con riguardo al tema dell'infarto cardiaco da stress, va segnalata anche la recente sentenza relativa ad una causa attualmente patrocinata dalla sede territoriale Inas di Varese.
La sentenza ancora al primo grado di giudizio emessa dal Tribunale di Busto Arsizio lo scorso 11 aprile, infatti, conferma i precedenti orientamenti della Corte di Cassazione, sopra indicati, in tema di infarto da stress. È questo il caso di un assicurato adibito al carico e allo scarico delle merci il cui impegno lavorativo nel periodo prenatalizio è passato da sei giorni a sette giorni la settimana, per circa 10 ore al giorno. Lo sforzo ingente effettuato dal lavoratore e il faticoso ritmo lavorativo hanno originato un abnorme stress psicofisico, cagionando l'infarto cardiaco.
Proprio l'abnorme stress subito, come descritto nel ricorso di parte ricorrente, ha svolto un ruolo concausale e determinante nel sorgere dell'evento lesivo. Per tali motivi, il Tribunale di Busto Arsizio ha riconosciuto in primo grado l'evento lesivo quale infortunio indennizzabile dall' Inail.
La pronuncia sopra indicata tiene conto, sia della sussistenza del nesso causale tra evento eccezionale e lavoro svolto, sia del requisito della rapidità impiegata nel contrastare una forza antagonista.
L'infarto, infatti, è configurabile come infortunio sul lavoro se la causa dell'evento lesivo risulta concentrata nel tempo, oppure come malattia professionale se la causa è diluita nel tempo e quindi non violenta.
Il Patronato Inas Cisl di Messina sta studiando, con i propri esperti, la sentenza e i casi che possono essere interessati alla pronuncia del primo grado di giudizio e quindi ancora non definitiva. Per qualsiasi informazione o assistenza è possibile sempre rivolgersi presso le sedi del Patronato Inas Cisl che, a Messina, si trova in viale Europa 58, is. 68.
Inas Cisl Messinainas@cislmessina.it
millomi

Re: causa di servizio

Messaggio da millomi »

un saluto a tutti,,,cortesemente,volevo sapere,se durante la licenza di convalescenza per causa NO di servizio,,,si percepisce l'indennita' di trascinamento??????
grazie.
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Glomerulofrenite e depositi mensangiali IGA.
Meno male che ha fatto ricorso.

L’interessato ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
1.1)è scientificamente noto in medicina-clinica che la patologia riscontrata al OMISSIS viene a determinarsi a causa di sforzi gravosi e continui, esposizioni a fonti di calore superiori al normale, ed emissione di fumi ed esalazioni di acidi e solventi e dalla precarietà del luogo di lavoro e delle variazioni tecniche; tenuto conto del lavoro svolto nella qualifica di Nocchiero e della sua successiva qualificazione professionale di Rizzatore Aer, nonché del tipo di lavoro svolto, specialmente sulla nave OMISSIS nel periodo di missione, è di tutta evidenza che il Comitato ha deliberato in senso negativo senza aver tenuto in nessun conto delle attività svolte dal militare, del tempo della sua insorgenza, delle prestazioni di lavoro svolte, del disagio e strapazzo di notevole intensità cui egli è stato sottoposto;

2.1)prima di partire per la missione di pace, i controlli sanitari disposti dall’amministrazione avevano escluso qualsiasi anomalia fisica e/o clinica; dopo due mesi sulla nave OMISSIS, a seguito di altra visita medica analoga a quella precedente, egli è risultato affetto dalla denunciata patologia: la conclusione non può che essere quella che l’infermità è stata contratta in servizio e per causa di servizio;


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N. 09336/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03333/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3333 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Gigante, domiciliato per legge presso la segreteria del Tar in Roma via Flaminia 189;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) della delibera n. …../2009 resa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio nell'ordinanza n. …/2009 del 22.10.2009;
B) del conseguente decreto n. 66/N - Posizione ……/A emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari di collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva - III° Reparto - 9° divisione;
C) del provvedimento notificato al ricorrente il 29 gennaio 2010;
nonché per l'annullamento di tutti gli altri provvedimenti, precedenti e successivi al 29.1.2010 e connessi con quelli impugnati..

OMISSIS
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, parte ricorrente – arruolato come volontario in ferma breve nelle FF.AA. – ha impugnato:
a) il provvedimento del comitato di verifica per le cause di servizio di non riconoscimento dell’infermità di “Glomerulofrenite e depositi mensangiali IGA con proteine di grado lieve senza attuali implicazioni cliniche” come dipendente da fatti di servizio;
b) il decreto di rigetto dell’istanza del 23 giugno 2007 per l’equo indennizzo;
c) il congedo illimitato del 29 gennaio 2010 (basato sul presupposto del mancato riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio).
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha così motivato il suo provvedimento: “L’infermità Glomerulofrenite e depositi mensangiali IGA con proteine di grado lieve senza attuali implicazioni cliniche non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della particolare natura della patologia di che trattasi.
L’interessato ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
1)violazione di legge ed eccesso di potere:
1.1)è scientificamente noto in medicina-clinica che la patologia riscontrata al OMISSIS viene a determinarsi a causa di sforzi gravosi e continui, esposizioni a fonti di calore superiori al normale, ed emissione di fumi ed esalazioni di acidi e solventi e dalla precarietà del luogo di lavoro e delle variazioni tecniche; tenuto conto del lavoro svolto nella qualifica di Nocchiero e della sua successiva qualificazione professionale di Rizzatore Aer, nonché del tipo di lavoro svolto, specialmente sulla nave OMISSIS nel periodo di missione, è di tutta evidenza che il Comitato ha deliberato in senso negativo senza aver tenuto in nessun conto delle attività svolte dal militare, del tempo della sua insorgenza, delle prestazioni di lavoro svolte, del disagio e strapazzo di notevole intensità cui egli è stato sottoposto;
2) violazione di legge ed eccesso di potere:
2.1)prima di partire per la missione di pace, i controlli sanitari disposti dall’amministrazione avevano escluso qualsiasi anomalia fisica e/o clinica; dopo due mesi sulla nave OMISSIS, a seguito di altra visita medica analoga a quella precedente, egli è risultato affetto dalla denunciata patologia: la conclusione non può che essere quella che l’infermità è stata contratta in servizio e per causa di servizio;
2.2)la richiesta di equo indennizzo non comporta automaticamente la dichiarazione di “non idoneità al servizio militare”;
3) violazione di legge ed eccesso di potere:
3.1)il mancato riconoscimento per causa di servizio dell’infermità lamentata è di per sé limitativa della prosecuzione del servizio militare in spe in quanto non prevista dalla circolare del 2008-2009 relativa alle malattie contemplate da tale documento;
3.2)il passaggio in spe del ricorrente deve ritenersi già avvenuto per totale mancanza di comunicazione contraria a tale posizione;
3.3)il ricorrente avrebbe conseguito – se veramente non idoneo – il diritto a richiedere il posto civile nelle aree militari ex lege n. 266/1999;
3.4)l’atto impugnato è privo di motivazione specifica.
Con ordinanza collegiale n. 1943/2010 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’intimata amministrazione.
Alla camera di consiglio del 22 settembre 2010 la Sezione ha sollecitato, con ordinanza collegiale n. 1302/2010, l’adempimento istruttorio reiterandolo, infine, con ordinanza n. 1534/2010.
L’intimata amministrazione ha completato l’esibizione documentale mediante deposito, in data 3 dicembre 2010, di relazione e documenti.
Il ricorrente ha depositato, in data 14 gennaio 2011, memoria integrativa con la quale ha chiesto l’accoglimento delle proprie domande.
Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2010, il difensore del ricorrente ha precisato che l’ambito oggettuale della controversia e l’interesse azionato involgono il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo.
Con ordinanza n. 321/2011, resa nella camera di consiglio del 19 gennaio 2011, fu accolta la domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento rinviandosi al definitivo ogni statuizione sul regime delle spese processuali relative alla fase cautelare.
All’udienza del 5 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.
In limine, non consta, dalla documentazione in atti, che l’amministrazione abbia dato seguito ed ottemperanza alla ordinanza propulsiva del 19 gennaio 2011.
Il Collegio, pertanto, prende e dà atto del mancato riesame del provvedimento impugnato da parte dell’intimata amministrazione.
Il presente giudizio resta, di conseguenza, incentrato ed incardinato sul provvedimento originariamente impugnato.
Esaminata la documentazione versata in giudizio, il foglio matricolare e le motivazioni addotte a cagione del diniego opposto alla domanda dell’interessato, il Collegio coglie nelle determinazioni impugnate un evidente vulnus alla fase di istruttoria, valutazione e motivazione.
Segnatamente, a fare difetto è la motivazione con la quale il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha disconosciuto il nesso di causalità tra l’infermità ed il servizio prestato dal ricorrente.
Il ricorrente ha ben circostanziato e messo in evidenza le condizioni ambientali nelle quali ha svolto il proprio lavoro allegando sufficienti e pertinenti elementi di fatto in grado di rendere non implausibile, in punto di principio di prova, il collegamento eziologico tra infermità e servizio prestato.
Dal canto suo, il Comitato si è limitato a rendere una motivazione tautologica, non supportata da una coerente e congruente documentazione istruttoria, sulla quale si è successivamente appiattita l’amministrazione; ciò ancor più ove preso in esame il provvedimento medico-legale di Marispedal di Taranto del 2009 che aveva giudicato il ricorrente idoneo incondizionatamente alla ripresa del servizio.
Quanto alla documentazione matricolare esibita in giudizio, da essa si evince che le patologie contratte dal ricorrente sono insorte tutte in costanza di rapporto ed in occasione del servizio prestato a bordo.
In definitiva, il ricorso è fondato e va, nei sensi di cui sopra, accolto.
Sono fatte salve le successive determinazioni dell’amministrazione.
Le spese di entrambi i giudizi (cautelare e merito) del ricorso sono liquidate in dispositivo e restano a carico del Ministero della Difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano, per entrambe le fasi di giudizio, in complessivi € 2.500,00.
Spese irripetibili nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
La sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio per temporaneo impedimento del Presidente all’uso della mano destra
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2011
panorama
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Re: causa di servizio

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Intempestività della domanda di concessione dell’equo indennizzo.

1)- La giurisprudenza ha chiarito che il termine di sei mesi per la presentazione della domanda di dipendenza di infermità da causa di servizio, previsto dal richiamato art. 2 del D.P.R. n. 461/2001, decorre non dal giorno in cui si è verificata l’infermità o l’interessato ne ha avuto conoscenza, ma dal giorno in cui il dipendente ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione del servizio, precisando che il termine in questione comincia a decorrere solo quando il dipendente abbia avuto conoscenza della gravità della malattia; e ciò sia per evitare la presentazione di domande intempestive che per consentire all’interessato di dare alla domanda stessa il contenuto richiesto dalla legge, ossia la specifica indicazione della natura dell’infermità, delle circostanze che vi concorsero e delle conseguenze sull’integrità (tra le tante: TAR Campania – SA – SEZ. I, 18.10.2001 n. 11830; TAR Sicilia – Catania – Sez. III, 22.5.2007 n. 869).

2)- Non è dunque la sola emersione della menomazione, conseguenza dell’infermità o lesione, che determina il giorno iniziale del termine semestrale per la presentazione dell’istanza di equo indennizzo, ma la contestuale consapevolezza della sua gravità, che l’amministrazione è tenuta a dimostrare ove intenda eccepire la tardività della relativa istanza.

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Numero 04750/2011 e data 19/12/2011


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 13 luglio 2011

NUMERO AFFARE 04346/2009

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora OMISSIS, nata a OMISSIS, vedova dell’aiutante dell’Aeronautica militare OMISSIS nato ad OMISSIS ed ivi deceduto il 18 marzo 2002, OMISSIS, per l’annullamento del decreto 10 febbraio 2009 n. …/N posizione n. …../B, di rigetto della domanda di equo indennizzo prodotta dal defunto coniuge e padre.
LA SEZIONE
OMISSIS

Premesso:
Con domande del 31 ottobre 2001, protocollate il 5 novembre successivo, l’aiutante OMISSIS, in congedo dal 1° agosto 1997, chiedeva rispettivamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “astrocitoma di grado 3” in sede parietale destra con espansione controlaterale”.
Con decreto 21.9.2007 n. …/A l’Amministrazione della difesa, sulla scorta del processo verbale ML/AB n. …/03 emesso dall’Istituto di Medicina Legale di Napoli il 6.2.2003 ed in conformità al parere n. …./2005 espresso dal comitato di verifica per le cause di servizio nell’adunanza n. …/2007 del 12.4.2007, procedeva al richiesto riconoscimento.
Con successivo decreto dirigenziale 10.2.2009 n. …/N la stessa Amministrazione respingeva la domanda di equo indennizzo per intempestività della stessa, ai sensi dell’art. 2 del regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001 n. 461.
Avverso tale ultimo decreto insorgevano la moglie ed i figli del defunto aiutante A. M. OMISSIS, chiedendone l’annullamento, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 24.08.2009, con il quale contestavano sostanzialmente l’intempestività della domanda di concessione dell’equo indennizzo a suo tempo proposta dal loro congiunto.
Con relazione in data 4 settembre 2009, pervenuta il giorno 2 novembre successivo, il ministero della difesa sosteneva l’infondatezza del ricorso.

Considerato:
L’aiutante OMISSIS il 5.11.2001 aveva chiesto l’equo indennizzo per l’infermità “Astrocitoma di grado 3° in sede parietale destra con espansione controlaterale” «… di cui è in corso pratica di causa di servizio inoltrata in data 31 ott. 2001», e con altra domanda in pari data aveva chiesto al Comando della ….. Regione aerea di essere sottoposto ai previsti accertamenti sanitari ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’indicata infermità, a suo avviso diretta conseguenza delle condizioni di servizio descritte nella domanda medesima.
L’Amministrazione della difesa, mentre ha accolto la richiesta di riconoscimento dell’infermità, ha rigettato la domanda di equo indennizzo con la motivazione «… che la domanda di dipendenza da causa di servizio per l’infermità di cui sopra è stata presentata il 5.11.2001, mentre il richiedente aveva acquisito la prima conoscenza della natura del male da cui era affetto in data 5.2.2001 (data di dismissione dall’ospedale di …..) facendo decorrere inutilmente il predetto termine perentorio di sei mesi» (termine previsto dall’art. 2, comma 22, del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, espressamente richiamato nelle premesse del medesimo decreto impugnato che ne riportava anche il testo).
La giurisprudenza ha chiarito che il termine di sei mesi per la presentazione della domanda di dipendenza di infermità da causa di servizio, previsto dal richiamato art. 2 del D.P.R. n. 461/2001, decorre non dal giorno in cui si è verificata l’infermità o l’interessato ne ha avuto conoscenza, ma dal giorno in cui il dipendente ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione del servizio, precisando che il termine in questione comincia a decorrere solo quando il dipendente abbia avuto conoscenza della gravità della malattia; e ciò sia per evitare la presentazione di domande intempestive che per consentire all’interessato di dare alla domanda stessa il contenuto richiesto dalla legge, ossia la specifica indicazione della natura dell’infermità, delle circostanze che vi concorsero e delle conseguenze sull’integrità (tra le tante: TAR Campania – SA – SEZ. I, 18.10.2001 n. 11830; TAR Sicilia – Catania – Sez. III, 22.5.2007 n. 869).
Non è dunque la sola emersione della menomazione, conseguenza dell’infermità o lesione, che determina il giorno iniziale del termine semestrale per la presentazione dell’istanza di equo indennizzo, ma la contestuale consapevolezza della sua gravità, che l’amministrazione è tenuta a dimostrare ove intenda eccepire la tardività della relativa istanza.
Nel caso concreto, invece, come emerge dal decreto impugnato ed è confermato dalla relazione istruttoria, l’Amministrazione ha ritenuto sufficiente a far decorrere l’anzidetto termine semestrale dalla conoscenza della malattia avuta dall’interessato al momento delle sue dimissioni dall’ospedale di …….. (5.2.2001), come confermato anche dal Centro medico-legale presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Aeronautica militare con processo verbale n. …./03 del 6.2.2003, trascurando però il decorso post-operatorio, il trattamento mediante terapia radiante al quale l’aiutante OMISSIS era stato sottoposto presso la Sezione di radioterapia dell’ospedale di OMISSIS e le altre circostanze evidenziate nel ricorso, dalle quali emerge che la gravità della menomazione per la quale era stato sottoposto ad intervento chirurgico era stata percepita dal richiedente l’equo indennizzo in epoca successiva alla data di dimissione dell’ospedale di OMISSIS, che non può, dunque, rappresentare con assoluta certezza, come vorrebbe il ministero riferente, il giorno iniziale per la decorrenza del termine semestrale.
Sussiste pertanto il difetto di istruttoria e di motivazione sostanzialmente lamentato dai ricorrenti col ricorso in esame, non avendo l’Amministrazione offerto congrua dimostrazione che l’aiutante OMISSIS fosse stato in grado di percepire la natura e la gravità del suo male in coincidenza con le sue dimissioni dall’ospedale di OMISSIS.
Il ricorso va, conclusivamente, accolto con il conseguente annullamento del decreto impugnato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
D.ssa Elvira Pallotta
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Re: causa di servizio

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Il Consiglio di Stato ha precisato:

1)- la Sezione si richiama alla decisione 27 gennaio 2011 n. 618 della quarta sezione di questo Consiglio, secondo cui il preavviso prescritto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 «non può però ridursi né ad un mero rituale formalistico né ad un banale cavillo, del tutto disgiunto dalla realtà delle cose.


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Numero 04752/2011 e data 19/12/2011


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 16 novembre 2011

NUMERO AFFARE 00773/2010

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS, luogotenente dei carabinieri, nato a OMISSIS, per l’annullamento del decreto ministeriale 30 marzo 2009 n. …/N, di diniego di equo indennizzo per infermità.
LA SEZIONE
OMISSIS.

Premesso:
OMISSIS
Il signor OMISSIS impugna il decreto di rigetto, deducendone l’illegittimità per i motivi che si possono riassumere come segue.
1) Violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 introdotto con l’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, per non essergli stato dato preavviso di provvedimento negativo.
2) Violazione dell’art. 3 della Costituzione, rispetto ad altri militari nei cui confronti è stato rispettato il disposto dell’art. 10-bis sopra richiamato, comunicando loro preventivamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
3) Ulteriore violazione dell’art. 3 della Costituzione, riguardo a casi di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per analoga patologia.
4) Eccesso di potere, per contraddittorietà tra provvedimenti dell’amministrazione, perché l’infermità era stata già riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla commissione medica ospedaliera di Roma nel 1999.
5) Contraddittorietà e difetto della motivazione.
OMISSIS

Considerato:
Il quarto motivo di ricorso, che va esaminato per primo, è infondato: già il decreto-legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987 n. 472, rendendo definitivi i giudizi di dipendenza da causa di servizio resi dalle commissioni mediche ospedaliere, aveva fatto salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ora comitato di verifica per le cause di servizio) in sede di liquidazione dell’equo indennizzo (art. 5-bis). Il regolamento sul procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio emanato con decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, all’art. 11 ha poi assegnato al comitato la generale competenza ad accertare la riconducibilità delle infermità a causa di servizio (con parere vincolante per l’amministrazione: art. 14, comma 1). Perciò l’amministrazione, nel dichiarare la dipendenza o non dipendenza da causa di servizio, deve aver riguardo solo al parere del comitato, e non a pregressi pareri delle commissioni mediche ospedaliere; alle quali compete solo di accertare l’infermità.
Il terzo motivo, di disparità di trattamento rispetto ad altri militari non indicati, è generico e come tale inammissibile.
Col quinto motivo il ricorrente si limita a contrapporre la propria opinione di dipendenza da causa di servizio al parere del competente organo medico-legale, e afferma che l’esame del suo caso da parte del comitato è stato “parziale e sommario”, deducendo la sommarietà dell’esame da null’altro se non dal fatto che il parere non è stato a lui favorevole. Anche questo motivo è infondato.
Venendo ai primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, la Sezione si richiama alla decisione 27 gennaio 2011 n. 618 della quarta sezione di questo Consiglio, secondo cui il preavviso prescritto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 «non può però ridursi né ad un mero rituale formalistico né ad un banale cavillo, del tutto disgiunto dalla realtà delle cose. La norma, se inquadrata nell’ottica dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, deve dunque essere interpretata nel senso che il privato non può limitarsi a dolersi della mera circostanza della mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ma deve anche allegare, o almeno indicare, quali erano gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio, che, ove avesse ricevuto della comunicazione, avrebbe potuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni della P.A. In tale ambito, la doglianza relativa alla violazione della norma in esame può trovare favorevole ingresso solo quando il privato fornisca in giudizio le indicazioni o almeno lumi sugli elementi che non aveva potuto introdurre nel procedimento. In sostanza, deve essere evidente che il fatto colposo della P.A. deve avere vanificato in concreto i suoi diritti di partecipazione e la corretta valutazione dei presupposti rilevanti per il provvedimento finale da parte dell’Amministrazione». Nel caso in esame il ricorrente non adduce nessun fatto che avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione (cioè, al comitato per il tramite di una richiesta di riesame da parte del ministero) e che gli è stato impedito di far esaminare.
Quanto al fatto che ad altri militari sia stato dato preavviso di provvedimento negativo e per loro sia stato dato avvio alla richiesta di riesame, la doglianza è generica e irrilevante, non risultando che vi sia stato trattamento diverso per casi uguali.
Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Dott.ssa Elvira Pallotta
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