corona virus - Decreto Legge

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anco2010
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Diciotto carabinieri sono in isolamento domiciliare, in via precauzionale, dopo aver partecipato a una riunione conviviale con un collega in congedo risultato positivo al coronavirus.


anco2010
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Alassio, Coronavirus: “Grazie ai carabinieri per la gestione della sicurezza in questo momento delicato di fragilità”
anco2010
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Coronavirus, la Difesa blocca rientri e partenze per le missioni all’estero
anco2010
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Buonasera a tutti.

La solita storia-

Siamo in piene emergenza coronavirus, chiudono le scuole le società, ci sono le zone rosse quelle gialle, ci raccomandano di non stringere la mano di evitare il segno della pace nelle chiese
MA
nessuno si preoccupa di rinviare le consultazioni referendarie del 29 marzo 2000.
anco2010
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Buonasera a tutti.

La solita storia-

Siamo in piene emergenza coronavirus, chiudono le scuole le società, ci sono le zone rosse quelle gialle, ci raccomandano di non stringere la mano di evitare il segno della pace nelle chiese
MA
nessuno si preoccupa di rinviare le consultazioni referendarie del 29 marzo 2020
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Re: corona virus - Decreto Legge

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E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione dei capidelegazione presieduta dal premier Giuseppe Conte per discutere delle misure sul coronavirus. Sono presenti il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, della Salute Roberto Speranza, della Giustizia Alfonso Bonafede, dell'Agricoltura Teresa Bellanova, della Cultura Dario Franceschini e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Partecipano anche il viceministro all'economia Laura Castelli, quello alle Infrastrutture Giancarlo Cancellieri e i parlamentari di Iv Maria Elena Boschi e Luigi Marattin.

Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. E' una delle proposte del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che potrebbero integrare il Dpcm del primo marzo e che sarebbero da adottare in tutto il Paese.

Le persone che hanno oltre 75 anni e quelle che ne hanno più di 65 e sono ammalate sono invitate a non frequentare luoghi affollati. E' una delle raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che potrebbero integrare il Dpcm del primo marzo. Viene inoltre raccomandato a tutti di evitare, quando possibile, abbracci e strette di mano, e di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone. Le misure riguardano l'intero Paese, per 30 giorni, ma sono da rivalutare ogni due settimane.

Rinvio di tutti i convegni e di tutti i congressi, specie di quelli che riguardano il personale sanitario e dei servizi di pubblica utilità, per renderlo disponibile per l'emergenza Coronavirus.

Fra le raccomandazioni, anche quella di evitare monili mentre ci si lavano le mani, perché sono di ostacolo al corretto modo di farlo, e di evitare scambi di bottiglie e bicchieri, in particolare durante le attività sportive. Il comitato raccomanda poi ai Comuni e alle associazioni di offrire attività ricreative individuali, magari da svolgere all'aperto.

Limitare la permanenza dei parenti di ammalati nelle sale di aspetto dei pronto soccorso e le visite dei familiari degli anziani ospiti nelle case di riposo. E' una delle proposte del comitato scientifico voluto da Palazzo Chigi per l'emergenza coronavirus, illustrate dal premier nella riunione dei capigruppo di maggioranza e opposizione. Nel caso in cui venissero adottate, le misure varrebbero per 30 giorni, in tutto il Paese, e andrebbero valutate ogni due settimane sulla base dell'andamento dell'epidemia.
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Re: corona virus - Decreto Legge

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È stata temporaneamente chiusa per un caso positivo al Coronavirus la stazione dei carabinieri di Fornovo Taro, paese in provincia di Parma. Uno dei militari in servizio è rimasto contagiato e per questo motivo si è provveduto a fermare l’attività con l’avvio delle procedure di sanificazione della struttura. Sono in corso accertamenti sugli altri impiegati della struttura e sui contatti avuti nei giorni scorsi dal carabiniere risultato positivo al Covid-19.
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Il periodo trascorso in malattia o in quarantena è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero;
i periodi di assenza dal servizio imposti da provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
Il personale militare assente dal servizio è collocato in licenza straordinaria.
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Coronavirus, estese a tutta Italia le restrizioni: «Spostamenti solo per comprovati motivi di salute o lavoro»
Il governo estende da domattina a tutta Italia le misure varate nella notte tra sabato e domenica per la Lombardia e per 14 Province: ci si potrà muovere solo per «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità» o «motivi di salute»
Il governo estende a tutte le Regioni, a partire da domani mattina (martedì 10 marzo) e fino al 3 aprile, le misure già attive in Lombardia e in altre 14 province e relative all’emergenza Coronavirus. Queste misure, varate con un decreto nella notte tra sabato e domenica, prevedono il divieto di spostamento se non per «comprovati motivi di lavoro» oppure «gravi esigenze familiari o sanitarie». L’intero Paese viene dunque messo in sicurezza per tentare di fermare la corsa del virus, che ha contagiato — al 9 marzo, stando ai dati forniti dalla Protezione civile — 9.172 persone, 463 delle quali sono morte (724 i guariti, oltre 700 in terapia intensiva: qui tutti i dati).

Il premier Giuseppe Conte ha spiegato che «non c’è tempo» per contrastare l’avanzata del virus: «Occorre rinunciare tutti a qualcosa per tutelare la salute dei cittadini. Oggi è il momento della responsabilità. Non possiamo abbassare la guardia».

Il testo del decreto — di un solo articolo, che andrà in Gazzetta ufficiale stasera, e in vigore da domattina — estende le misure varate ieri a tutta la penisola. «I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e ahimé anche delle persone decedute. La nostre abitudini quindi vanno cambiate. Vanno cambiate ora. Ho deciso di adottare subito misure ancora più stringenti, più forti», ha detto Conte. «Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare come “io resto a casa”. Non ci sarà più una zona rossa nella penisola. Ci sarà l’Italia zona protetta».

Da domani mattina, chiunque dovrà spostarsi da un Comune all’altro dovrà avere una giustificazione e presentare una autocertificazione per il controllo.
panorama
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Re: corona virus - Decreto Legge

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per la precisazione, (queste erano fino a ieri, non sappiamo se da stamattina valgono per tutta l'Italia)

Covid-19, garantite scorte alimentari. Coldiretti: no assalto ai supermercati

Supermercati presi d’assalto. Coldiretti: le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati dalla delimitazione, evitare ammassamenti. Alcuni supermercati garantiscono consegne a domicilio per gli over 65

Seguire con attenzione le misure previste dal DPCM, ma no all’assalto ai supermercati. “I rifornimenti alimentari sono garantiti in tutte le aree del Paese nei mercati e nei supermercati dove occorre evitare inutili accaparramenti che favoriscono solo le speculazioni”. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla corsa agli acquisti di cibi e bevande che si è verificata in alcune realtà, dopo il provvedimento varato dal Governo per contenere l’emergenza Coronavirus che introduce misure speciali per la regione Lombardia e 14 provincie di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche.

Supermercati, le merci possono entrare e uscire dalle zone interessate

La nota esplicativa al Dpcm, spiega la Coldiretti, chiarisce che

le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati dalla delimitazione. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci”.

Allo stesso modo, anche la produzione alimentare può procedere regolarmente nei territori delimitati dal nuovo Decreto che garantiscono l’approvvigionamento sui mercati nazionali ed esteri e che producono circa 1/3 del Made in Italy agroalimentare, dal latte alla carne, dai formaggi ai salumi, dal riso alla pasta, dalla frutta alla verdura fino al vino e alle conserve di pomodoro. “Un territorio dove – precisa la Coldiretti – si concentra il maggior valore della produzione nazionale alimentare di qualità (Dop/Igp)”.

Le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, secondo la nota esplicativa al Dpcm. “Pertanto salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri – conclude la Coldiretti – potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa”, comprovando il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

Confcommercio: i lavoratori garantiscono il servizio

Interviene anche Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio e presidente della Federazione italiana dettaglianti alimentari, assicurando che “non vi è nell’immediato il rischio di non reperire prodotti alimentari e i nostri lavoratori stanno garantendo questo servizio essenziale”.

“Ricordiamo – continua Prampolini – che i lavoratori dei punti vendita alimentari sono autorizzati a recarsi sui punti vendita, ma solo se in perfette condizioni di salute. Chiediamo ai consumatori di attenersi alle linee guida, evitando inutili ammassamenti perché il servizio sarà garantito per tutta la settimana, ininterrottamente, e molti punti vendita stanno anche predisponendo servizi di consegna a domicilio”.

Consegne a domicilio per gli over 65

Sono diversi i supermercati che offrono gratuitamente la consegna della spesa online. Tra questi ESSELUNGA, la prima insegna a consentire il servizio agli over 65, in tutte le regioni fino a Pasqua. Basta collegarsi al sito internet, fare la spesa e incidere tra le opzioni che si è ultra 65enne. Allo stesso modo CARREFOUR consente agli over 65 di farsi recapitare on line la spesa gratis. SUPERMERCATO 24, il marketplace italiano della spesa online con consegna a casa in giornata, ha annunciato l’annullamento dei costi di consegna per tutto il mese di marzo per i clienti over 65 dell’area di Milano. Una iniziativa avviata dalla collaborazione con Coop Lombardia ed estesa a Bennet, Carrefour, Conad, MD. (Fonte ilSalvagente).
panorama
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Re: corona virus - Decreto Legge

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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE C, numero provv.: 202000571

Numero 00571/2020 e data 10/03/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Adunanza della Commissione speciale del 10 marzo 2020


NUMERO AFFARE 00250/2020

OGGETTO:
Segretario Generale della Giustizia Amministrativa


Quesito sull’interpretazione dell’articolo 3, comma 1, d.l. 8 marzo 2020 n. 11 recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria»;

LA COMMISSIONE SPECIALE del 10 marzo 2020

Vista la nota 9 marzo 2020, prot. 1248, con la quale il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, 10 marzo 2020, n. 70, di istituzione della Commissione speciale, ai sensi degli artt. 22 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 e 40 r.d. 21 aprile 1942 n. 444;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri, alla presenza anche dei consiglieri Giulio Veltri, Dario Simeoli e Antonella Manzione;


1. Con nota 9 marzo 2020, prot. 1248, il Segretario Generale della Giustizia amministrativa ha formulato quesito circa l’applicazione dell’articolo 3, comma 1, d.l. 8 marzo 2020 n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria» (d’ora in poi, decreto).

Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, 10 marzo 2020, n. 70, l’affare è stato deferito alla Commissione speciale all’uopo nominata, ai sensi degli artt. 22 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 e 44 r.d. 21 aprile 1942 n. 444.

In data 10 marzo 2020 la Commissione speciale si è riunita – tramite conferenza telefonica – alla presenza di tutti i suoi componenti.


2. Il Segretario Generale, dopo aver esposto il contesto nel quale si è resa necessaria l’emanazione del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, per quanto di interesse, ha soffermato l’attenzione sull’articolo 3, comma 1, del decreto in questione.

In relazione a tale disposizione, ha evidenziato che «dal combinato disposto delle due norme (la richiamante e la richiamata) sicuramente si evince che:
a) la sospensione dei termini dall’8 al 22 marzo non si applica per i procedimenti cautelari;
b) si applica invece a tutti gli altri procedimenti soggetti a trattazione camerale o in pubblica udienza».

Ciò premesso ha rilevato che «tuttavia l’esatto perimetro di quanto previsto sub b) … desta dubbi, in particolare ove - come sembrerebbe dalla lettera della norma - in tale sospensione dovessero ricomprendersi anche i termini per il deposito di atti defensionali ulteriori e diversi dal ricorso introduttivo».

Il Segretario generale, dopo aver esaminato le diverse opzioni interpretative, ha formulato apposito quesito ritenendo, dal canto suo, che «alla luce di una interpretazione teleologica, informata anche al principio di proporzionalità delle misure, che la norma debba essere intesa come limitata, nel suo perimetro di applicazione, alla sola attività di notifica e deposito del ricorso, o forse più correttamente solo alla prima, essendo il deposito mera attività telematica».


3. Preliminarmente va affrontata la questione relativa alla possibilità di svolgere l’adunanza della Commissione speciale con conferenza telefonica o con modalità telematiche.

Ritiene la Commissione che l’articolo 3, comma 5, del decreto – nella parte in cui consente «lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza» – consenta tale possibilità. Peraltro, nel caso dell’attività consultiva, ad avviso della Commissione, non sussistono ostacoli di alcun genere perché le adunanze si svolgono senza la presenza di pubblico e di difensori ma solo con la partecipazione dei magistrati componenti la Sezione o la Commissione speciale.

Tale conclusione risulta peraltro in linea con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lett. q), d.P.C.M. 8 marzo 2020 (pubblicato sulla g.u. 8 marzo 2020 n. 60, nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto»), ora esteso all’intero territorio nazionale dall’art. 1, d.P.C.M 9 marzo 2020.

Altre disposizioni di legge, pur non riferite espressamente all’attività consultiva del Consiglio di Stato ma a quella amministrativa, sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici. Ed invero nelle norme sotto elencate può trovarsi una conferma:

a. articolo 3 bis l. 241/1990 (“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”);

b. articolo 14, comma 1, l. 241/1990 (“La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”);

c. articolo 12 d. lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 (“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”) e comma 3 bis (“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo”);

d. articolo 45, comma 1, d. lgs 82/2005 (“I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”).

Il collegamento da remoto per lo svolgimento dell’adunanza è conseguentemente modalità alternativa allo svolgimento in aula dei lavori purché sia garantita la riservatezza del collegamento e la segretezza. Peraltro tale modalità consente di tutelare la salute dei magistrati componenti la Sezione, o la Commissione speciale, senza pregiudicare il funzionamento dell’Ufficio (che continuerà ad operare a pieno regime), rispondendo altresì alle direttive impartite dal Governo, proprio in questa fase di emergenza, in materia di home working o smart working, senza oneri per le finanze pubbliche.


4. Passando al quesito formulato, giova ricordare che l’articolo 3, comma 1, del decreto testualmente stabilisce:«1. Le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano altresì dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 22 marzo 2020. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 del medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale è fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020».

Come rilevato dal Segretario generale, «il decreto legge affronta l’emergenza in due fasi: una prima fase, di immediata applicazione, che va dall’8 marzo (giorno della pubblicazione nella G.U.R.I.) al 22 marzo 2020, in cui trovano applicazione misure rigorose previste direttamente in sede di decretazione d’urgenza, quali il rinvio d’ufficio delle udienze pubbliche e camerali; e una seconda fase che giunge sino al 31 maggio in cui si applicano misure derogatorie del codice del processo amministrativo, quali la decisione della causa, di norma, sulla base dei soli scritti difensivi».

La disposizione di legge è chiara nella parte concernente l’obbligo di rinvio d’ufficio delle udienze pubbliche e camerali a data successiva al 22 marzo 2020.

È altresì chiaro che i procedimenti cautelari, promossi o pendenti tra l’8 e il 22 marzo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, col rito monocratico e la relativa trattazione collegiale dovrà avvenire in data successiva al 22 marzo 2020.

Risulta invece di più complessa interpretazione la disposizione in relazione ai termini per il deposito di atti defensionali diversi dal ricorso introduttivo, quali, a titolo esemplificativo, il deposito di documenti, memorie e repliche stabilito dall’articolo 73, comma 1, c.p.a. La norma, come letteralmente interpretata, sembra sospendere i termini sia con riferimento agli atti introduttivi del giudizio sia in relazione agli atti di parte inerenti alla trattazione dei giudizi già incardinati. In tal senso milita il richiamo compiuto dall’articolo 3, comma 1, del decreto ai commi 2 e 3 dell’articolo 54 c.p.a.: il comma 2, infatti, sospende dal 1 al 31 agosto di ciascun anno i termini feriali mentre il comma 3 precisa che tale sospensione non si applica al procedimento cautelare. Tale interpretazione avrebbe come conseguenza la sospensione, nel periodo che va dall’8 al 22 marzo 2020, dei termini anche per il deposito di documenti, memorie e repliche relativi a procedimenti giurisdizionali da trattare in data successiva al 22 marzo 2020, con conseguente dilatazione dei termini previsti dall’articolo 73, comma 1, c.p.a. di un numero di giorni pari alla sospensione feriale decretata d’urgenza. Se così fosse, però, le udienze pubbliche e camerali, già fissate in data immediatamente successiva al periodo di sospensione in cui vige l’obbligo di rinvio, dovrebbero essere rinviate per garantire alle parti (che, nel frattempo, non abbiano espressamente rinunciato alla facoltà di depositare memorie e documenti) un “termine a ritroso” che consenta di “recuperare” i giorni della sospensione, in modo che esso non risulti inferiore a quello previsto dalla legge, con conseguenti evidenti pregiudizi alla normale ed efficiente attività giudiziaria per come programmata, pregiudizi che ricadrebbero ben oltre le due settimane previste dal decreto.

L’interpretazione letterale sembra stridere con lo spirito e la ratio del provvedimento legislativo urgente, atteso che con precipuo riguardo al termine per il deposito del ricorso (art. 45 c.p.a.) e soprattutto a quelli endoprocessuali richiamati dal già citato art. 73, comma 1, c.p.a., non si ravvisano le medesime esigenze che hanno giustificato la sospensione delle udienze pubbliche e camerali perché trattasi di attività che il difensore può svolgere in via telematica e senza necessità di recarsi presso l’ufficio giudiziario. Non appare esservi, dunque, alcun pericolo per la salute dei difensori né si moltiplicano le occasioni di contatto sociale e dunque le possibilità di contagio.

In sintesi, se la rapida diffusione dell’epidemia giustifica pienamente il rinvio d’ufficio delle udienze pubbliche e camerali, disposto dal decreto nel periodo che va dall’8 al 22 marzo 2020, allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, lo spostamento delle persone per la celebrazione delle predette udienze, nonché la trattazione monocratica delle domande cautelari (salva successiva trattazione collegiale), sempre allo scopo di evitare lo spostamento delle persone e la riunione delle stesse all’interno degli uffici giudiziari, non sembra reperirsi adeguata giustificazione, invece, per la dilatazione dei termini endoprocessuali.

Appare, pertanto, sicuramente più in linea con la ratio del decreto legge un’altra interpretazione della norma nel senso che il periodo di sospensione riguardi esclusivamente il termine decadenziale previsto dalla legge per la notifica del ricorso (artt. 29, 41 c.p.a.) e non anche i citati termini endoprocessuali.

Per tale diversa opzione esegetica è vivo l’auspicio della Commissione che si intervenga prontamente ed urgentemente, alla prima occasione utile, a livello normativo, con provvedimento chiarificatore di carattere interpretativo e quindi di portata retroattiva, in modo da assicurare la certezza nella materia dei termini processuali a beneficio di tutte le parti dei giudizi.

La Commissione, ben consapevole in ogni caso delle difficoltà connesse ad un’interpretazione meramente letterale della disposizione, ritiene, per tale ragione, che spetti al Collegio incaricato della trattazione della causa valutare attentamente, di volta in volta, la possibilità di accordare la rimessione in termini, per errore scusabile, alla parte che non ha potuto provvedere agli adempimenti e ai depositi nei termini di legge, possibilità questa prevista in via generale dall’articolo 37 c.p.a. e, con specifico riferimento all’emergenza nazionale, anche dall’articolo 3, comma 7, del decreto (tale ultima norma, pur richiamando solo i commi 2 e 3 del già citato art. 3, non fa venir meno, ad avviso della Commissione, la portata generale dell’istituto di cui all’art. 37 c.p.a. e, dunque, la possibilità di applicarla in via generale). Come è noto, infatti, il giudice, in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto (circostanze entrambe che potrebbero ben ricorrere in casi del genere), può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile.

P.Q.M.

nei termini suesposti è il parere della Commissione speciale.

Dispone, ai sensi dell’art. 58 r.d. 21 aprile 1942, n. 444, che il presente parere sia inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Neri Gerardo Mastrandrea




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Re: corona virus - Decreto Legge

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Forze Armate: nuove disposizioni per l’emergenza Coronavirus. Smart working per limitare presenza nelle caserme
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Re: corona virus - Decreto Legge

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L'emergenza sanitaria continua ad allargarsi nel mondo ma la ricerca non si ferma: da Israele agli Stati Uniti, fino alla Gran Bretagna, team di scienziati al lavoro per sviluppare un vaccino efficace contro il nuovo Coronavirus. In prima linea ad Oxford, presso l'Edward Jenner Institute for Vaccine Research, Giacomo Gorini: virologo riminese 31enne, alle prese con “un nemico che per fortuna ogni giorno si conosce un po' di più”. "Il vaccino è pronto per essere testato"
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Re: corona virus - Decreto Legge

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All’indomani del decreto che estende la zona protetta in tutto lo stivale e nelle isole, la Protezione Civile cerca di chiarire alcuni punti sull’applicazione delle misure, a giovamento della popolazione, alla cui responsabilità e buon senso il Governo si appella.
Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
È richiesto di evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. E` comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite un’ autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?

Sì, ci saranno controlli, ma non essendo più prevista una “zona rossa”, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, potranno vigilare sull’osservanza della regola.
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Re: corona virus - Decreto Legge

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161 denunciati in tutta Italia per essere usciti senza motivo
Sono complessivamente 161 in tutta Italia le persone denunciate dai Carabinieri per «inosservanza dei provvedimenti dell’autorità» nella prima giornata di controlli sul rispetto delle nuove misure di contenimento del contagio da coronavirus
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