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Re: Calcolo pensione a seguito di decadenza dal servizio

Inviato: lun mag 20, 2019 8:48 pm
da Niclo
Come sempre, un sentito ringraziamento ad entrambi.

Per non sbagliare, semmai dovessi trovarmi a decadere entro la fine dell'anno prossimo (non credo entro la fine di quest'anno, ma mai dire mai...), sarà a causa della patologia riconducibile e dipendente da riconosciuta causa di servizio (per quel che può valere...), chissà mai che potrebbe fare la differenza, dopo di che, a seconda degli sviluppi, vi farò sapere le percentuali nel "concorso di colpa"

Pensione SI => Naturopata ragione 100 % / Marcus101 torto

Pensione NO => Marcus101 ragione 100 % / Naturopata torto

Pensione dei cachi => ???

Comunque mi manca ancora il totoconteggio PENSIONE... magari azzardando 34 anni di servizio effettivo, se qualcuno se la sente...

Grazie a tutti.

Re: Calcolo pensione a seguito di decadenza dal servizio

Inviato: lun mag 20, 2019 8:57 pm
da naturopata
Marcus101 ha scritto: lun mag 20, 2019 6:36 pm Naturopata

Si ma, sommessamente recita anche:
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.
Il medico dell'ufficio sanitario, mi ha garantito che la cmo deve obbligatoriamente pronunciarsi entro il limite dell''aspettativa, infatti l'ufficio invia il modello Gl e relativi solleciti.
Se non hai il verbale del cmo, quando decadi devono darti il decreto del ministero di dispensa per non idoneità in quanto nella data di sforamento dei giorni di aspettativa eri non idoneo, con quello all'Inps erogano la pensione.

ciao
Questo comma non è più in vigore, non esiste nessuno che con la perdita del grado e 20 anni di servizio ha pensione, né tantomeno negli altri casi, anzi sembra confermare proprio l'opposto, ovvero che con la decadenza non spetta nulla. Questo comma era valido quando si poteva andare in pensione con 19 anni 6 mesi e 1 giorno, oggi devi avere 40 anni e rotti e l'età, cosa che dal 1996 non è più possibile.


I^ Sez. Centrale d'appello n.243/2018
Si fa presente, al riguardo, che il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione
normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.

Re: Calcolo pensione a seguito di decadenza dal servizio

Inviato: lun mag 20, 2019 9:13 pm
da Niclo
Ammesso ma non concesso che le cose stiano così, ma allora, quei colleghi che hanno riportato delle informazioni diametralmente opposte ?

Giusto per intenderci, ci sarà qualche collega presente che ci sta leggendo, che potrebbe portare la sua esperienza, diretta od indiretta, per poter stabilire con certezza, se eventualmente egli stesso, piuttosto se conosce qualche collega, decaduto senza pensione.

Almeno stabilire questo...

Grazie

Re: Calcolo pensione a seguito di decadenza dal servizio

Inviato: lun mag 20, 2019 9:58 pm
da Marcus101
Naturopata

scusa se mi permetto, ma potrebbe essere utile anche a me che forse sbaglio, ma mi baso sulle informazioni in mio possesso, non vogliatemene...

basandoci sulla nota del ministero dell'interno 333/H/n18ter del 2/10/2017 riportata sul sito della Polizia recita:

C) PENSIONE PER INFERMITA'
E' la prestazione che spetta ai dipendenti della Polizia di Stato dispensati dal servizio per infermità, dipendenti o meno da causa di servizio che li rendano inidonei al servizio
Il requisito contributivo richiesto è di almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 anni di servizio effettivo (articolo 52 del T.U.l092/1973 e art. l comma 32 della legge 335/1995).
La decorrenza del pagamento della pensione è il giorno successivo alla data di dispensa dal servizio

Ora non specifica che la dispensa dal servizio è a seguito di riforma o decadenza quindi da qui nascono i dubbi, ma quando non espressamente indicato si interpreti alla lettera, quindi Dispensa dal servizio per superamento giorni aspettativa = pensione, ameno che qualcuno non abbia articoli di leggi o circolari interpretative che inficino la mia tesi.

Scusate e grazie a tutti

Re: Calcolo pensione a seguito di decadenza dal servizio

Inviato: mar mag 21, 2019 11:29 am
da Marcus101
In conclusione di ulteriori delucidazioni da parte degli organi competenti si evince quanto segue a beneficio di tutti:

Ha ragione sia Naturopata che Luis65, infatti gli art 129 e 130 della legge nr. 3 del 1957 sono stati abrogati, quindi solo pensione per inabilità con riforma del Cmo.
Da intercorse telefoniche col Cmo esistono articoli diversi per le varie forze, per cui la stessa è obbligata a fornire un giudizio di idoneità o non idoneità entro in termine massimo dell'aspettativa sia che sia 18 mesi o 2,5 anni nel quinquennio.
In caso il dipendente continui a produrre certificati e di conseguenza supera i giorni massimi di aspettativa, viene dispensato dal servizio, e qui sorge il problema, non esiste una normativa certa per cui si ha diritto alla pensione, si va ad interpretazione o ricorsi e la cosa diventa "pericolosa" e fumosa.
Nei tempi precedenti, come riportano testimonianze dei colleghi è stata erogata, ma adesso sorgono dubbi da parte dell'Inps, poi ogni caso va valutato da esperti caso per caso.
Quindi nessuno ti fa decadere dal servizio "d'ufficio" perchè sei sottoposto a giudizio Cmo prima della scadenza (ricordo che nel caso dei 18 mesi ci sono a richiesta ulteriori 6 mesi).
Di conseguenza :
- Non idoneo vai in pensione (o transiti ad altre amministrazioni o ruoli tecnici a tua richiesta).
- Idoneo torni a lavorare.
- Vuoi decadere....a tuo rischio e pericolo pensione, fino a quando non abbiamo una normativa certa.

Grazie a tutti e spero di essere stato utile........

Re: Calcolo pensione a seguito di decadenza dal servizio

Inviato: mar mag 21, 2019 2:06 pm
da Niclo
Sicuramente lo siete stati per me, oltre che per tutti coloro che leggeranno.

Incredibile che non ci siano delle norme certe alle quali poter fare riferimento.

E' anche vero che sforare l'aspettativa massima con patologie non importanti, dopo essere stati riconosciuti idonei dalla C.M.O., può farti apparirre come il furbetto di turno, ma vi sono, e vi saranno, colleghi border-line, con patologie a cavallo tra l'idoneità e la non idoneità, e chiaramente, la C.M.O., che fa gli interessi del padrone, li costringerà a rientrare mediante il solito ricatto, che in assenza del decreto di inidoneità permanente, non percepiranno la pensione,

In tal caso, sono i Sanitari della C.M.O. che si comportano da furbetti.

Ma finchè non ci saranno delle norme chiare alle quali attenersi, che costringe la C.M.O. a prendere atto di determinati quadri clinici, proseguendo imperterrita a fare come meglio ritiene, soprattutto grazie al potere decisionale attribuito ai Sanitari, è chiaro che i colleghi saranno destinati a morire, tutti...

Grazie a tutti.