731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

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stomale

Re: 731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

Messaggio da stomale »

Gentile Roberto, gentili colleghi, eccomi di nuovo qua per un chiarimento.
Oggi dopo circa 11 mesi di convalescenza, sono rientrato in servizio, volevo ben capire come comportarmi per non intercorrere alla decurtazione dello stipendio prevista dopo un anno di convalescenza.
Mi pare d'aver capito che per tre mesi devo fare in modo di non marcare visita, mi sbaglio o dico bene?


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lino
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Re: 731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

Messaggio da lino »

stomale ha scritto:Gentile Roberto, gentili colleghi, eccomi di nuovo qua per un chiarimento.
Oggi dopo circa 11 mesi di convalescenza, sono rientrato in servizio, volevo ben capire come comportarmi per non intercorrere alla decurtazione dello stipendio prevista dopo un anno di convalescenza.
Mi pare d'aver capito che per tre mesi devo fare in modo di non marcare visita, mi sbaglio o dico bene?

Caro Stomale sono molto contento per te, del tuo rientro, finche' puoi e il tuo fisico lo permette, resisti, l'esperienza oramai l'hai acquisita, sai gia' cosa succede dopo.........essere riformati.
Scusami se mi sono permesso,ma penso che anche se non ci conosciamo personalmente, siamo stati sempre sulla stessa lunghezza d'onda. :D
Dici bene per tre mesi devi fare il bravo :lol: :lol: :lol:
Auguri e in bocca al lupo.
Lino
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stomale

Re: 731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

Messaggio da stomale »

Grazie Lino, anche secondo me siamo sulla stessa lunghezza d'onda, mi fa piacere sapere che nel nostro ambiente ci siano ancora persone come te!
Comunque è uno schifo, mi son proprio reso conto che non hanno nessun riguardo per chi come noi vuol fare il proprio dovere nonostante abbia avuto la sfortuna di aver problemi di salute, sono costretto a stringere i denti ed accettare a malinquore dei vili ricatti, ma una cosa è certa prima o poi farò in modo di riprendermi quel che mi han tolto ma con tutti gli interessi :wink:
Allora, se Dio vuole, ed il mio fisico e la mia mente lo permetteranno, vuol dire che farò il bravo per questi tre mesetti e probabilmente per qualche anno ancora, poi vedremo il da farsi, tanto abbiamo sopportato per tanti anni lo possiamo fare ancora per molto!
Un salto speciale a te collega lino e a tutti i gli altri!
paolo65

Re: 731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

Messaggio da paolo65 »

Lino missione compiuta...riforma e pp a vita...
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lino
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Re: 731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

Messaggio da lino »

paolo65 ha scritto:Lino missione compiuta...riforma e pp a vita...

:D :D :D :D :D :D Finalmente una bella notizia, meno male
Con tutti i soldi che ti daranno, ricordati degli amici piu' poveri.
Ciao.
ps. Non sparire OK.
Per Aspera ad Astra!!!!
paolo65

Re: 731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

Messaggio da paolo65 »

Il tragitto e' stato lungo e impervio...non ne potevo piu' Lino...sto preparando la carretta per i soldi...mi scoccia dover fare un ricorso sicuro per le ferie non fruite ma cmq va bene cosi..
lomaglio

Re: 731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

Messaggio da lomaglio »

Auguri Paolo .
Pietro Gervasi
paolo65

Re: 731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

Messaggio da paolo65 »

Grazie sor Pietro
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lino
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Re: 731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

Messaggio da lino »

Paolo, valuta tu, come minimo spenderai 1000-1200 euro, per una questione di principio bisognerebbe fare ricorso al TAR sempre, poi bisogna farsi sempre i conti in tasca e loro come ben tu sai,sperano in questo.
Ciao.

Pietro, ma la cmo di Tripoli ti sta ancora trattenendo!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Allora la situazione è grave. :D.
Ciao
Per Aspera ad Astra!!!!
paolo65

Re: 731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

Messaggio da paolo65 »

Si ma sarebbero 5mila di monetizzazione,di sicuro diranno di no e cmq nell'istanza ho specificato il parere del Co nsiglio di Stato chiesto dalla Ps..
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lino
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Re: 731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

Messaggio da lino »

paolo65 ha scritto:Si ma sarebbero 5mila di monetizzazione,di sicuro diranno di no e cmq nell'istanza ho specificato il parere del Co nsiglio di Stato chiesto dalla Ps..
Scusa Paolo parli mica di questa: Consiglio di Stato nr.05043/2010 reg.dec.n.09318/2005,reg. ric. ministero Interno se non e' questa, me la puoi postare.

Ne sai piu' di me, ma ti voglio ricordare dopo che l'istanza verra' respinta :( ,nel fare ricorso bisogna segnalare il contrasto con il comma 2 dell'art.10 del Decreto legislativo nr. 66/2003, (norma generale dell'ordinamento ).
Il quale dopo aver affermato che il periodo di ferie non puo' essere sostituito dalla relativa indennita' per le ferie non godute, prevede anche una espressa deroga attraverso la seguente clausola "salvo in caso della risoluzione del rapporto lavorativo".
In questo modo la regola generale ammetterebbe la possibilita' della sostituzione delle ferie non godute, qualora intervenga appunto la risoluzione lavorativa.
Il ricorrente, appunto risolto il rapporto di lavoro, per causa del provvedimento posto in essere unilateralmente dall'amministrazione,
nel colllocamento in congedo assoluto per infermita'.
Di conseguenza la risoluzione del rapporto di lavoro costituirebbe il presupposto per il pagamento della indennita' sostitutiva.
Se avevi gia' il tutto, fai finta che non ho scritto nulla.
Ciao
ps. mi scuso, sono uscito fuori dal tema del post.
Per Aspera ad Astra!!!!
paolo65

Re: 731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

Messaggio da paolo65 »

Proprio quella.quando sara' il momento allegherò ' tutto,grazie ..
panorama
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Re: 731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia, significando che il Tar Lazio ha precisato che i periodi "a disposizione dei sanitari" non vanno computati nei conteggi dell'aspettativa.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 00930/2010 REG.SEN.
N. 11707/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 11707 del 2008, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso …….. in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione n. …….. di protocollo del 24 settembre 2008 con la quale il Comandante del ……… Carabinieri ………. ha collocato il ricorrente in aspettativa per infermità per la durata di giorni 23, dal 2 settembre 2008 al 24 settembre 2008; della determinazione n. ……. di protocollo del 25 settembre 2008 con la quale il Comandante del ……… Carabinieri …… ha dispensato il ricorrente dal servizio militare per avere superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio; del giudizio espresso il 6 ottobre 2008 dalla I Sezione del Dipartimento Militare di Medicina legale ……… e del relativo verbale MOD ……….., nella parte in cui dichiarano la permanente non idoneità del ricorrente al servizio di Istituto; di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 il dott. Domenico Landi e udito l’avv.to ……….. per parte ricorrente;
Dato avviso ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti meglio specificati in epigrafe, tra cui spicca la determinazione n. …….. del 25 settembre 2008 con la quale il Comandante del ………… Carabinieri …….. ha dispensato il ricorrente dal servizio militare per aver superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio;
CONSIDERATO che con le censure dedotte nel ricorso introduttivo ed ulteriormente sviluppate nei successivi motivi aggiunti il ricorrente contesta, in buona sostanza, il computo dei giorni di aspettativa fruiti dallo stesso nel quinquennio, come effettuato dall’Amministrazione;
CONSIDERATO che, in esecuzione delle ordinanze istruttorie disposte da questa Sezione, l’Amministrazione ha depositato in atti documentazione relativa ai periodi ricomprendenti le assenze dal servizio del ricorrente che vanno dall’ 8 ottobre – 3 novembre 2005 e dal 26 febbraio – 27 marzo 2008;
CONSIDERATO che dall’esame di tale documentazione si evince che il ricorrente, sia nel periodo dall’8 ottobre al 3 novembre 2005 così come nel successivo periodo dal 26 febbraio al 27 marzo 2008, non risultava in aspettativa ma “a disposizione degli organi sanitari”, per cui tali periodi non potevano essere computati nell’ambito dei periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente nel quinquennio, con la conseguenza che l’Amministrazione ha errato nel ritenerli invece computabili;
CONSIDERATO, pertanto, che tale illegittimo computo riverbera i suoi effetti negativi nell’impugnato decreto di dispensa dal servizio militare, il quale, infatti, si fonda sullo sforamento di un solo giorno del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio pari a 730 giorni;
RITENUTO che il ricorso sotto questo aspetto si rileva fondato, il che comporta il conseguente annullamento degli atti impugnati, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Bis, accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2010
panorama
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Re: 731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia, questa è la storia di questo ex M.llo CC:

1)- Il ricorrente, maresciallo dei carabinieri ormai in congedo, ha impugnato il giudizio di idoneità al servizio d’istituto, che è intervenuto dopo che per due anni era sempre stato giudicato temporaneamente inidoneo al servizio fino al termine del periodo di comporto.

2)- Alla data del 1 aprile 2009, avendo ultimato il periodo massimo di aspettativa previsto dalla legge, veniva determinata la sua dispensa dal servizio per infermità.

3)- Dopo la notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare incondizionato egli avrebbe quindi avuto 30 giorni di tempo per chiedere di transitare nei ruoli civili dell’amministrazione ma, a questo punto, la commissione medico ospedaliera lo giudicava idoneo al servizio militare incondizionato ed al servizio d’istituto nella Forza Armata dei Carabinieri, giudizio confermato anche dalla commissione medica di seconda istanza.

4)- A seguito di ciò egli espone di trovarsi nella impossibilità di riprendere il servizio per il quale è stato dichiarato idoneo – essendo stato congedato per superamento del periodo di aspettativa – e di non poter nemmeno inoltrare la domanda per transitare nei ruoli civili, sicchè ha proposto il presente ricorso.

Il TAR ha precisato che:

1)- Premette il Collegio che, come chiarito da costante giurisprudenza, il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico (ad es. Consiglio di Stato sez. IV , n. 2049/ 2011).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 00139/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2009, proposto da:
M. M., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Redivo, con domicilio eletto presso Pietro Redivo Avv. in Trieste, via Battisti 4;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento
del giudizio di idoneità al servizio d'istituto di cui al verbale dd. 16.7.2009 della Commissione Medica di 2^ istanza, nonchè del giudizio di idoneità al servizio di istituto di cui al verbale dd. 11.5.2009 della Commissione Medico Ospedaliera di Padova

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, maresciallo dei carabinieri ormai in congedo, ha impugnato l’epigrafato giudizio di idoneità al servizio d’istituto, che è intervenuto dopo che per due anni era sempre stato giudicato temporaneamente inidoneo al servizio fino al termine del periodo di comporto. Egli ricorda che alla data del 1 aprile 2009, avendo ultimato il periodo massimo di aspettativa previsto dalla legge, veniva determinata la sua dispensa dal servizio per infermità. Dopo la notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare incondizionato egli avrebbe quindi avuto 30 giorni di tempo per chiedere di transitare nei ruoli civili dell’amministrazione ma, a questo punto, la commissione medico ospedaliera lo giudicava idoneo al servizio militare incondizionato ed al servizio d’istituto nella Forza Armata dei Carabinieri, giudizio confermato anche dalla commissione medica di seconda istanza. A seguito di ciò egli espone di trovarsi nella impossibilità di riprendere il servizio per il quale è stato dichiarato idoneo – essendo stato congedato per superamento del periodo di aspettativa – e di non poter nemmeno inoltrare la domanda per transitare nei ruoli civili, sicchè ha proposto il presente ricorso che deduce i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 35 e 38 Cost. 2) Eccesso di potere per illogicità manifesta 3) Eccesso di potere per arbitrarietà e contraddittorietà 4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti 5) Eccesso di potere per carenza di motivazione;

Si assume che la CMO doveva partire dal presupposto della già dichiarata inidoneità al s.m.i , dato che su tale base era stato adottato l’atto di congedo e doveva limitarsi ad esprimere un giudizio sulla idoneità o meno a svolgere il lavoro nei ruoli civili dell’Amministrazione.

L’illogicità e contraddittorietà del giudizio si evincerebbe dal contrasto con il parere di inidoneità che aveva poco prima portato al suo congedo. Inoltre, in contrasto con i precedenti giudizi di inidoneità espressi dalla medesima CMO, viene illogicamente dato atto che “il quadro ortopedico non è migliorato” e sulla base del solo giudizio del fisiatra, che ha sostenuto l’esistenza di un “buon compenso funzionale”, lo si considera idoneo al s.m.i., senza tener conto del fatto che il ricorrente è affetto da patologie degenerative al ginocchio, che non sono suscettibili di spontaneo miglioramento ma destinate invece a peggiorare progressivamente.

L’illogicità si evidenzia anche nel fatto che, qualora il ricorrente chiedesse di essere arruolato ora nell’Arma dei Carabinieri, verrebbe giudicato non idoneo in forza della menomazione accertata.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata controdeducendo per il rigetto del ricorso.

Premette il Collegio che, come chiarito da costante giurisprudenza, il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico (ad es. Consiglio di Stato sez. IV , n. 2049/ 2011). E’ ben vero che alla data del 31 marzo 2009, in cui è stato adottato il provvedimento di dispensa dal servizio a decorrere dal 2 aprile 2009, il precedente giudizio medico di inidoneità temporanea ( per 90 giorni a decorrere dal 29.12.2008 ) aveva già cessato di produrre effetti e l’amministrazione avrebbe dovuto riverificare l’idoneità entro la scadenza del periodo di comporto onde permettere anche una eventuale ripresa del servizio, tuttavia il ricorrente non ha contestato, neppure con il presente ricorso, il provvedimento di dispensa dal servizio – ormai inoppugnabile – avendo impugnato unicamente i due successivi giudizi medici della commissione medica ospedaliera e della commissione di 2^ istanza, che hanno concluso per l’idoneità al servizio di istituto.

Con riferimento agli atti oggetto di ricorso, quindi, il Collegio ritiene necessario anzitutto chiarire che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la commissione medica non doveva “partire” dal dato di fatto di una sua, per così dire, “acquisita” inidoneità al servizio, né può ravvisarsi alcuna illogicità del giudizio medico per il solo fatto che giunga a conclusioni diverse dai giudizi che hanno precedentemente sempre ritenuto il ricorrente temporaneamente inidoneo.

Va inoltre chiarito che l’elemento di illogicità presente nel giudizio della commissione medica ospedaliera dell’11 maggio 2009 - laddove si afferma, contraddittoriamente, da un lato che il quadro ortopedico non ha subito evoluzioni positive ( “non appare al momento emendato…” ) e si esclude addirittura che possa riacquistare l’integrità fisica richiesta per un giudizio globale di idoneità al transito nei ruoli civili neppure attraverso un intervento chirurgico di elezione ed invece, sulla base di una valutazione fisiatrica che “prospetta un buon compenso funzionale” (cioè, di fatto, una riacquistata capacità di muoversi) si conclude per l’idoneità al s.m.i. - è del tutto assente nel giudizio della commissione medica di 2^ istanza.

Questa , infatti, da atto di un quadro ortopedico non significativo, stabilizzato e che viene esplicitamente ritenuto compatibile con l’espletamento delle mansioni specifiche della categoria di appartenenza ed effettua quindi delle considerazioni medico legali del tutto in linea con il giudizio diagnostico che viene espresso, con i dati anamnestici e con la sintomatologia riferita, tenuto conto, ovviamente, dell’età del soggetto. In sintesi non si rileva in tale giudizio, che è quello definitivo che si sostituisce quindi a quello della commissione ospedaliera, alcuno dei vizi sollevati e segnatamente né illogicità, né arbitrarietà o contraddittorietà. E’ poi evidente che la motivazione appare congrua con il fatto che trattasi di un giudizio medico, i cui giustificativi risiedono nei dati anamnestici, nell’esame obiettivo e negli accertamenti eseguiti e quindi in fatti che sono stati analizzati e valutati alla presenza del medico di fiducia del ricorrente, il quale non risulta peraltro aver fatto constare alcuna propria osservazione dissenziente.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 30/04/2012
panorama
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Re: 731 gg di malattia e/o convalescenza,anche frazionati.

Messaggio da panorama »

Ha superato i 731 giorni nel quinquennio.

1) - L’interessato, premesso di avere prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 3 febbraio 1981, riferisce che, convocato in caserma con provvedimento del 20 febbraio 2003, è stato collocato in congedo con decorrenza retroattiva al 30 gennaio 2003 pur non avendo ancora concluso il periodo di malattia.

2) - Ad ogni buon conto, va osservato che il ricorrente in tutte le occasioni in cui è stato sottoposto a visita medica non si è mai avvalso del proprio medico di fiducia, accettando sempre le decisioni delle commissioni e dei collegi medici, senza riserva alcuna, in base ai quali l’Amministrazione si è determinata nei divisati sensi.

Ricorso Respinto.

Il resto, "in parte ridotto da me per questioni di spazio" potete leggerlo qui sotto, mentre x quelli che vogliono leggerla per intera basta andare sul sito del Tar.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

16/01/2013 201300464 Sentenza 1B
.

00464/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04450/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4450 del 2003, proposto da:
S. F., rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Mangone, Carlo Izzo, con domicilio eletto presso Carlo Izzo in Roma, corso D'Italia, 106;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale Arma dei Carabinieri;

per l’annullamento
-del provvedimento di aspettativa del 19 febbraio 2003, emesso dal Comandante del Raggruppamento Tecnico Logistico Amministrativo del Comando Interregionale Carabinieri “Podgora” di Roma;
-della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 del 19 febbraio 2003 redatta dal medesimo Comandante del Raggruppamento medesimo;
-del provvedimento di collocamento in congedo, categoria della riserva, prot. 85/5 del 19 febbraio 2003.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna:
- OMISSIS
L’interessato, premesso di avere prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 3 febbraio 1981, riferisce che, convocato in caserma con provvedimento del 20 febbraio 2003, è stato collocato in congedo con decorrenza retroattiva al 30 gennaio 2003 pur non avendo ancora concluso il periodo di malattia.
Deduce i seguenti motivi di ricorso:
OMISSIS
Con ordinanza collegiale n. 363/2003, sono stati chiesti documentati chiarimenti all’Amministrazione.
Si è costituito il Ministero della Difesa depositando, anche in adempimento all’ordinanza istruttoria, atti e documenti in date 18, 20 e 26 giugno 2003.

Con ordinanza n. 3457 del 14 luglio 2003, è stata respinta l’stanza di sospensione degli atti impugnati.
All’udienza del 12 dicembre 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Dalla ampia ed esaustiva documentazione depositata in giudizio, si evince per tabulas il superamento, da parte del ricorrente, del periodo massimo di aspettativa per malattia.

L’art. 8, c. 2 della legge n. 53/1989 statuisce che “l’aspettativa non può superare due anni nel quinquennio e termina col cessare della causa che l’ha determinata”.

L’art. 13 delle legge n. 1168/1961 recita che “il carabiniere cessa dal servizio ed è collocato in congedo qualora abbia fruito del periodo massimo di aspettativa”.

Nel caso di specie, non è dubbio, in punto di fatto (cfr documentazione depositata il 26 giugno 2003 dall’Amministrazione), che il ricorrente abbia maturato:
-tra il 17 febbraio 1999 ed il 7 agosto 2002, ben 654 giorni di assenza per aspettativa;
-tra il 2 ottobre 2002 ed il 30 gennaio 2003, altri 77 giorni,
per complessivi giorni di aspettativa pari a 731.

Tenuto conto che l’anno 2000 era bisestile, il compimento del biennio di aspettativa si è avuto – tra il 1999 ed il 2002, ovvero all’interno del quinquennio - esattamente in coincidenza del 731mo giorno di assenza.
Ne consegue, che il provvedimento di congedo è stato adottato sulla scorta di una corretta rappresentazione del presupposto di fatto contemplato dalla norma di riferimento sopra indicata.
Il ricorrente sospetta della contraddittorietà dell’atto con il verbale della C.M.O. datato 21 febbraio 2003.

La censura non ha pregio.

Il verbale di cui sopra si colloca fuori dall’ambito oggettivo del procedimento conclusosi con il collocamento in congedo essendo stato adottato dalla C.M.O. successivamente alla chiusura del procedimento medesimo senza, dunque, influenzare il suo contenuto.

Neppure ha fondamento il dedotto vizio di violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi.

Ed invero, il provvedimento de quo non esplica alcuna efficacia retroattiva bensì colloca semplicemente alla data del 30 gennaio 2003 la cessazione dal servizio. Esso, infatti, ha natura costitutiva quanto alla estinzione del rapporto ma esprime una funzione meramente ricognitiva in ordine al’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda. Ed i presupposti fondanti l’esercizio del potere si erano inverati alla data del 30 gennaio 2003.

Per quanto riguarda, infine, tutti i restanti vizi formali del procedimento e di forma del provvedimento (comunicazione avvio procedimento, motivazione, incompetenza relativa), gli stessi sono del tutto irrilevanti a fronte della evidente natura vincolata dell’impugnato provvedimento di congedo il cui esito altro contenuto non avrebbe potuto avere che quello licenziato dall’Amministrazione (art. 21 octies della legge n. 241/1990, applicabile, in ragione della natura anche processuale della norma, ai rapporti sub iudice).

Ad ogni buon conto, va osservato che il ricorrente in tutte le occasioni in cui è stato sottoposto a visita medica non si è mai avvalso del proprio medico di fiducia, accettando sempre le decisioni delle commissioni e dei collegi medici, senza riserva alcuna, in base ai quali l’Amministrazione si è determinata nei divisati sensi.

In conclusione, il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.000,00 per onorari oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 16/01/2013
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