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Re: CEDOLINO: I.N.P.D.A.P.

Inviato: sab gen 07, 2012 5:10 pm
da gino59
franco 3382 ha scritto:Scusa Gino,e tutti gli altri.
La colpa è mia che non ho guardato la
data.Spero che Gino mi perdona,per
aversi preso del sognatore per causa
mia.Un saluto a tutti.


........Ciao Franco.- :arrow: Piu' che un sogno.......... :) :D :arrow: e' un :arrow: :mrgreen: incubo

........ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Re: CEDOLINO: I.N.P.D.A.P.

Inviato: ven gen 13, 2012 4:02 pm
da toni58
Ciao a tutti confermo l'aumento nel mio caso di 37 euro.
Buon anno a Tutti

Re: CEDOLINO: I.N.P.D.A.P.

Inviato: ven gen 13, 2012 7:58 pm
da gino59
toni58 ha scritto:Ciao a tutti confermo l'aumento nel mio caso di 37 euro.
Buon anno a Tutti

Re: CEDOLINO: I.N.P.D.A.P.

Inviato: ven gen 13, 2012 8:02 pm
da gino59
gino59 ha scritto:
toni58 ha scritto:Ciao a tutti confermo l'aumento nel mio caso di 37 euro.
Buon anno a Tutti




.......... :arrow:E’ un aumento delle pensioni che si applica ogni anno dal primo gennaio su tutte le pensioni (art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base alla variazione del costo della vita accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alla fine di ogni anno viene stabilita la variazione percentuale, stimata in via provvisoria, da applicarsi per l’anno in corso sull’importo della pensione mensile. Con tale decreto viene determinata anche la percentuale di variazione definitiva da applicare per l’anno precedente, in sostituzione di quella previsionale.

Modalità di calcolo anno 2012

Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2012 sono state adeguate, per effetto della legge n. 214/2011, nella percentuale del 2,6% per la pensione con importo mensile fino a € 1.405.05 (3 volte il trattamento minimo Inps).

Le pensioni i cui importi mensili sono ricompresi tra € 1.405,06 e 1.441,58 saranno adeguate fino a tale importo (€ 1.441.58) mentre quelle i cui importi mensili sono superiori a € 1.441.58 non saranno rivalutate.

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 2011 è stato attribuito il valore differenziale tra la perequazione provvisoria e quella definitiva stabilita per l’anno 2011.

I valori definitivi per la perequazione automatica da applicare alle pensioni in pagamento nel corso dell’anno 2010 sono pari a:


1,6% (invece del 1,4%) per l’importo della pensione fino a € 1.382,91 (3 volte il trattamento minino dell’Inps)
1,44% (invece del 1,26%) per l’importo oltre a € 1,382,91 e fino a € 2.304,85 (da tre a cinque volte il trattamento minimo Inps)
1,2% (invece del 1,05%) per l’importo oltre a € 2,304,85 (cinque volte il trattamento minimo Inps)


Modalità di calcolo anno 2011

Con la rata di pensione del mese di gennaio 2011 l’Inpdap ha provveduto


ad applicare l’aumento dell’1,4% per l’anno 2011, calcolato in base alla variazione percentuale previsionale sulle pensioni in pagamento a dicembre del 2010, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo;
ad attribuire, a decorrere dal primo gennaio 2010, il valore definitivo della perequazione automatica nella misura del 0,7%.

Il valore di variazione percentuale definitivo per l’anno 2010 non si discosta da quello stimato in via previsionale per il medesimo anno; pertanto l’applicazione della percentuale definitiva di perequazione automatica per l’anno 2010 non comporta nessun conguaglio sui relativi trattamenti pensionistici.

Nel caso in cui l’indennità integrativa speciale costituisca una voce a se stante dalla pensione, l’aumento percentuale va applicato sul trattamento pensionistico considerato complessivamente, comprensivo dell’indennità integrativa speciale.

Sulle fasce di pensioni superiori alla cifra corrispondente a cinque volte il trattamento minimo Inps, la percentuale di perequazione viene applicata in misura ridotta al 75%; per quelle comprese tra tre volte e cinque volte il suddetto minimo Inps la percentuale è ridotta al 90%.

L’ammontare mensile della pensione minima Inps da prendere a riferimento per la determinazione delle fasce d’importo è fissato, per l’anno 2011, a € 467,43 (annuo € 6.076,59).

Perequazione e limiti di reddito

La perequazione determina il variare dell’importo mensile della pensione minima Inps; questo importo viene preso come riferimento per le seguenti casistiche legate alle prestazioni:
cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario;

adeguamento dei limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni Inps;
reddito personale;
reddito cumulato con quello del coniuge;
liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995;
adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria;
corresponsione delle maggiorazioni sociali (legge 29 dicembre 1988, n. 544, modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388).


Documentazione
Nota operativa n. 44 del 28 dicembre 2011
Nota operativa n. 54 del 20 dicembre 2010

Re: CEDOLINO: I.N.P.D.A.P.

Inviato: sab gen 21, 2012 2:01 am
da Insoddisfatto
Sul mio cedolino INPDAP del mese di gennaio 2012, o riscontrato un aumento di €.102,00 circa di cui solo x il mese di gennaio €. 66,34 relativo a Conguagli da Perequazioni A.P.

Re: CEDOLINO: I.N.P.D.A.P.

Inviato: dom gen 22, 2012 7:38 pm
da gatto62
Vi chiedo scusa se intervengo, spiegatemi per favore se il limite massimo di € 1.405.05 (3 volte il trattamento minimo Inps) previsto per la rivalutazione annuale è un importo lordo o netto? Nel mio caso percepisco una pensione netta inferiore a tale cifra ma superiore nel lordo ( poco sopra i 1500 euro), vi chiedo scusa ma non riesco a capire, grazie!

Re: CEDOLINO: I.N.P.D.A.P.

Inviato: dom gen 22, 2012 10:00 pm
da RAMBO
Ma che domanda è?


LORDE!!!

Ciao Rambo

Re: CEDOLINO: I.N.P.D.A.P.

Inviato: dom gen 22, 2012 10:08 pm
da gatto62
Grazie

Re: CEDOLINO: I.N.P.D.A.P.

Inviato: dom gen 22, 2012 10:44 pm
da gino59
gatto62 ha scritto:Grazie
........ :arrow: Nota operativa n. 44
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati
Agli Enti di Patronato
Oggetto: Lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata scadente nel mese di gennaio 2012.
A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l’anno 2011 e in via previsionale per l’anno 2012;
B) limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici;
C) adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria;
D) maggiorazioni sociali di cui all’art.1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
E) contributo di perequazione di cui all’art. 24, comma 31-bis, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 201/2011).
Si informa che sulla rata scadente nel mese di gennaio 2012 la Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà, con procedura automatizzata, alle seguenti variazioni sulle pensioni amministrate da questo Istituto:
A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l’anno 2011 e in via previsionale per l’anno 2012.
La percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2010 è applicata in misura pari al 1,6% dal 1° gennaio 2011.
Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell’Amministrazione
Pubblica
Direzione Centrale Previdenza
Uff. I Pensioni
Tale valore di variazione percentuale è superiore rispetto a quello determinato in via provvisoria per il medesimo anno (1,4% - art. 2 del D.M. 19 novembre 2010); pertanto, l’applicazione della percentuale definitiva di perequazione automatica per l’anno 2011 comporta un conguaglio a favore dei relativi trattamenti pensionistici.
La percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale per l’anno 2012 in misura pari al 2,6% dal 1° gennaio 2012, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Si fa presente che nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia d’importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, vale a dire comprensivo dell’indennità integrativa speciale.
Per gli anni 2012 e 2013, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica:
- per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per il 2012 € 1.405,05);
- per le pensioni di importo superiore a tre volte il suddetto minimo Inps e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato (€ 1.441,58).
Le pensioni superiori a tale ultimo importo non saranno rivalutate (art. 24, comma 25 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).
Per esplicita disposizione normativa l’art. 18, comma 3 del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011 è abrogato; pertanto le disposizioni impartite in merito con la nota operativa n. 27 del 21 luglio 2011 si devono intendere superate dalla presente nota operativa.
In merito alle modalità di attuazione delle disposizioni sopra riportate si fa presente che sarà presa in considerazione la rata mensile di pensione in pagamento al 31 dicembre 2011, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale, se erogata, e nella misura effettivamente corrisposta.
Qualora dal raffronto il trattamento pensionistico risulti compreso tra € 1.405,06 e € 1.441,58 sarà incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata a quella spettante al 31 dicembre 2011. Tale situazione sarà individuata mediante l’apposizione del codice “K” nel campo “PQ” della maschera 020.
Il medesimo codice sarà attribuito anche a tutti i trattamenti pensionistici superiori a € 1.441,58.
Ai fini che qui interessano si precisa che l’ammontare mensile della pensione minima INPS, da prendere a riferimento per attribuire la perequazione è pari per l’anno 2011 a €. 468,35 (annuo € 6.088,55) mentre per l’anno 2012 tale limite è fissato a € 480,53 (annuo € 6.246,89).
Pertanto, il calcolo della perequazione automatica sarà effettuato tenendo conto dei seguenti valori:
Anno 2011
1,6% sull’importo mensile non eccedente € 1.382,91
1,44% sull’importo mensile oltre € 1.382,91 e fino a € 2.304,85
1,2% sull’importo mensile oltre € 2.304,85
Anno 2012
2,6 % sull’importo mensile non eccedente € 1.405,05
per gli importi mensili compresi tra € 1.405,06 e 1.441,58:
l’incremento a scalare per un massimo di € 36,53 che viene attribuito fino a concorrenza di € 1.441,58
0% per le pensioni eccedenti € 1.441,58
Infine, per effetto dell’applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2011 è pari a € 717,26 e sarà elevata a € 735,91 dal 1° gennaio 2012; l’importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità sarà determinato rispettivamente in € 697,26 per l’anno 2011 e in € 715,91 per l’anno 2012.
Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte da questo Istituto o da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa n. 49 del 23 dicembre 2008.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2011 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449 o al 31 dicembre 2007 per effetto dell’art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, tali blocchi restano confermati.
Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dal codice “D1”,“B7” e “C7”.
A1) Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario – art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 – tabella F.
Si riportano, di seguito, gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, fissati in € 468,35 e in € 480,53 da applicare rispettivamente per gli anni 2011 e 2012.
ANNO 2011
Fino a € 18.265,65 100%
da € 18.265,66 a € 24.354,20 75%
da € 24.354,21 a € 30.442,75 60%
oltre € 30.442,75 50%
ANNO 2012
Fino a € 18.740,67 100%
da € 18.740,68 a €. 24.987,56 75%
da € 24.987,57 a € 31.234,45 60%
da € 31.234,46 in poi 50%
A2) Adeguamento dei limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni INPS (art. 6 legge 11/11/1983, n. 638) delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità liquidate ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Di seguito si riportano i limiti di reddito definitivi stabiliti per l’anno 2011e quelli stabiliti in via previsionale per l’anno 2012 per l’applicazione alle pensioni suindicate della disciplina prevista per il trattamento minimo nel regime dell’AGO:
Reddito personale
ANNO
PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA
PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA
NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE
DA
A
2011
Fino a € 6.088,55
Oltre € 6.088,55
fino a € 12.177,10
Oltre € 12.177,10
2012
Fino a € 6.246,89
Oltre € 6.246,89
fino a € 12.493,78
Oltre € 12.493,78
Reddito cumulato con quello del coniuge
ANNO
PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA
PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA
NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE
DA
A
2011
Fino a € 18.265,65
Oltre € 18.265,65
Fino a € 24.354,20
Oltre € 24.354,20
2012
Fino a € 18.740,67
Oltre € 18.740,67
Fino a € 24.987,56
Oltre € 24.987,56
Nel rinviare alle disposizioni normative in merito all’integrazione al trattamento minimo citate nella nota operativa n. 49/2008, si sottolinea che le Sedi in fase di concessione del beneficio in esame (qualora ne ricorrano i presupposti di legge l’integrazione al minimo dovrà essere disposta d’ufficio)dovranno acquisire, preventivamente, da parte dei pensionati aventi titolo, apposita dichiarazione reddituale, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Entro il mese di maggio degli anni successivi a quello di liquidazione dell’integrazione, gli interessati dovranno essere invitati a rendere analoga dichiarazione di conferma o di modifica della condizione reddituale denunciata, nonché di quella presunta per l’anno in corso.
B) Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995.
Per l’anno 2012 il limite di reddito per essere considerati “a carico”, ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all’importo annuo di € 15.627,22.
Tanto si comunica, atteso che per l’accertamento del requisito del “carico”, ai fini della liquidazione della pensione ai superstiti, a decorrere dal 1° novembre 2000 è utilizzato, come successivamente specificato, il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali.
Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un’assistenza, il limite suindicato va aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento, pari a € 483,37 mensili dal 1° luglio 2011.
Nei casi della specie, pertanto, per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2012 all’importo di € 15.627,22 deve essere sommato quello dell’indennità di accompagnamento pari a € 483,37. Si ricorda che l’assegno in questione spetta per dodici mensilità.
Per gli aspetti relativi alla sussistenza delle condizioni economiche per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli maggiorenni inabili, nonché la condizione di convivenza e quella di non convivenza, si rinvia a quanto disciplinato con nota operativa n. 49/2008.
C) Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria.
Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria saranno elevati, con effetto dal 1° gennaio 2012, in misura pari al 2,44% corrispondente all’incremento percentuale dell’adeguamento automatico per l’anno 2011 delle pensioni di guerra, come indicato dall’Istituto Nazionale di Statistica – Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche.
Ad ogni buon fine, le relative tabelle verranno rese note non appena il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi - Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro avrà emanato la relativa circolare.
Sulla rata del mese di gennaio si è provveduto, pertanto, all’aggiornamento degli assegni annessi alle pensioni di privilegio di prima categoria in corso di pagamento.
Per opportuna conoscenza, si fa presente che, ai fini dell’adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra, degli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria, nonché degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si tiene conto della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, a norma dell’art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
D) Maggiorazioni sociali di cui all’art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dall’art. 69, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Fermo restando quanto comunicato con informative n. 14 del 12/3/2001 e n. 5 del 15/1/2002, in relazione alla parte normativa, si riportano, di seguito, i limiti di reddito relativi all’anno 2011 (definitivi) e 2012 (provvisori):
LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L’ANNO 2011
1) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA’
Pensionato non coniugato
Pensionato coniugato
Limite di reddito personale (¹)
€ 6.424,34
Limiti di reddito personale (¹)
€ 6.424,34
Limiti di reddito cumulato (²)
€ 11.859,09
(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo anno 2011 pari a € 6.088,55e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 335,79.
(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2011 dell’assegno sociale pari a € 5.435,56.
2) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 65° E IL 69° ANNO DI ETA’
Pensionato non coniugato
Pensionato coniugato
Limiti di reddito personale (¹)
€ 7.162,87
Limiti di reddito personale (¹)
€ 7.162,87
Limiti di reddito cumulato (²)
€ 12.598,43
(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo anno 2011 pari a €6.088,55 e della maggiorazione sociale per 13^ mensilità pari a € 1.074,32.
(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2011 dell’assegno sociale pari a € 5.435,56.
LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L’ANNO 2012
1) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA’
Pensionato non coniugato
Pensionato coniugato
Limite di reddito personale (¹)
€ 6.582,68
Limiti di reddito personale (¹)
€ 6.582,68
Limiti di reddito cumulato (²)
€ 12.159,68
(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo anno 2012 pari a € 6.246,89 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 335,79.
(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2012 dell’assegno sociale pari a € 5.577,00.
2) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 65° E IL 69° ANNO DI ETA’
Pensionato non coniugato
Pensionato coniugato
Limiti di reddito personale (¹)
€ 7.321,21
Limiti di reddito personale (¹)
€ 7.321,21
Limiti di reddito cumulato (²)
€ 12.898,21
(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo anno 2012 pari a € 6.246,89 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 1.074,32.
(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2012 dell’assegno sociale pari a € 5.577,00.
L’importo delle pensioni in favore dei soggetti disagiati (art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), per la cui attuazione sono state diramate le informative n. 5 e 8 rispettivamente del 15/1/2002 e 13/2/2003, è pari, per l’anno 2011, a € 604,79 mensili (ai sensi di quanto di seguito precisato) e l’importo relativo all’anno 2012 è pari a € 616,97 mensili.
Si ricorda che l’art. 5, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 127 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”, ha disposto – tra l’altro – che l’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, (…….) fino a garantire un reddito proprio pari a € 580 al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2008, il limite di reddito annuo cui è subordinato il beneficio in questione è rideterminato in € 7.540. Per gli anni successivi all’anno 2008 il limite di reddito annuo di € 7.540 è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente. Per l’anno 2011 è quindi pari a € 7.862,27 mentre per l’anno 2012 è pari a € 8.020,61.
E) contributo di perequazione di cui all’art. 24, comma 31-bis, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 201/2011
L’art. 24, comma 31-bis, della legge sopra richiamata ha apportato, in materia di contributo di perequazione, una modifica all’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge n. 98/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011.
In particolare tale disposizione prevede che il contributo opera, a decorrere dalla rata di agosto 2011,nella misura del 15% sui trattamenti pensionistici i cui importi complessivi superino i 200.000 euro.
Si ricorda che per il computo del contributo di perequazione è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.
Pertanto dalla rata di gennaio 2012 la trattenuta viene effettuata sui trattamenti pensionistici in pagamento nelle seguenti percentuali:
- 5% per gli importi complessivi superiori a € 90.000 e fino a € 150.000;
- 10% per la parte eccedente 150.000 euro e fino a € 200.000;
- 15% per la parte eccedente 200.000 euro.
Si precisa che dopo l’emissione del CUD 2012 – redditi 2011 verrà effettuato il conguaglio del contributo di perequazione dovuto per l’anno 2011.
Il Direttore Generale
Dott. Massimo Pianese
F.to Massimo Pianese

Re: CEDOLINO: I.N.P.D.A.P.

Inviato: lun gen 23, 2012 1:57 pm
da zambellim
gino59 ha scritto:
franco 3382 ha scritto:Ciao Gino,ma questi 18 euro in più cosa sono?
Sarà la perequazione? Naturalmente ad esclusione
degli sfigati.Cioè io della penitenziaria.Sul mio
cedolino Inpdap,neanche un centesimo in più.
Naturalmente senza invidia.Era solo per capire.
Prima nel post.della penitenziaria,ti ho chiesto
se hai fatto gli auguri alla suocera,e poi leggendo i
tuoi post ho visto che l'avevi già fatto.Be comunque
buon servizio istituzionale e ti auguro di cuore un
buon 2012 visto che il 2011 non l'hai terminato bene.


........FRANCO3382 E :arrow: LUIGI57.. :!: AVETE SBAGLIATO :arrow: ANDATE SULL'ALTRO CEDOLINO.-


Buongiorno gino59, volevo informazioni in merito alla PRIVILEGIATA,io o fatto la visita il 14/12/2011 alla C.M.O di ROMA e o avuto quella a vita, sai quanto mi danno di piu e fra quanto o mi conviene sollecitare.
CIAO a presto scusami dell'altra volta o letto male ciao soceraaaaaaaaaaaaaaaaa

Re: CEDOLINO: I.N.P.D.A.P.

Inviato: lun gen 23, 2012 2:08 pm
da gino59
zambellim ha scritto:
gino59 ha scritto:
franco 3382 ha scritto:Ciao Gino,ma questi 18 euro in più cosa sono?
Sarà la perequazione? Naturalmente ad esclusione
degli sfigati.Cioè io della penitenziaria.Sul mio
cedolino Inpdap,neanche un centesimo in più.
Naturalmente senza invidia.Era solo per capire.
Prima nel post.della penitenziaria,ti ho chiesto
se hai fatto gli auguri alla suocera,e poi leggendo i
tuoi post ho visto che l'avevi già fatto.Be comunque
buon servizio istituzionale e ti auguro di cuore un
buon 2012 visto che il 2011 non l'hai terminato bene.


........FRANCO3382 E :arrow: LUIGI57.. :!: AVETE SBAGLIATO :arrow: ANDATE SULL'ALTRO CEDOLINO.-


Buongiorno gino59, volevo informazioni in merito alla PRIVILEGIATA,io o fatto la visita il 14/12/2011 alla C.M.O di ROMA e o avuto quella a vita, sai quanto mi danno di piu e fra quanto o mi conviene sollecitare.
CIAO a presto scusami dell'altra volta o letto male ciao soceraaaaaaaaaaaaaaaaa

......Ciao.- :arrow: Non c'e' nessun problema :arrow: era per chiarire l'equivoco.-

..... :arrow: Per la P.P., :arrow: posso dire che, anchio aspetto da settembre 2010........ :!:

.....L'importo della P.P. del 10%.......... :?: :arrow: Semplice,devi aggiungere il 10% alla tua P.A.L. e
dal tot. devi togliere il 23% sino a 15.000 :arrow: il 27% da 15.001 a 28.000 e il 38% da 28.001...ok :?:

Re: CEDOLINO: I.N.P.D.A.P.

Inviato: mer lug 22, 2015 8:11 pm
da nino55
Buonasera a tutti, chiedevo se qualcuno mi sa spiegare perchè nel mese di luglio sul cedolino pensione voce tredicesima netta somma 1.687,21 mentre nel mese di agosto sul cedolino riporta una somma fortemente inferiore 1.436,22 grazie per eventuale risposta...

Re: CEDOLINO: I.N.P.D.A.P.

Inviato: mer lug 22, 2015 8:42 pm
da spartagus
nino55 ha scritto:Buonasera a tutti, chiedevo se qualcuno mi sa spiegare perchè nel mese di luglio sul cedolino pensione voce tredicesima netta somma 1.687,21 mentre nel mese di agosto sul cedolino riporta una somma fortemente inferiore 1.436,22 grazie per eventuale risposta...
s e leggi il mio post hanno ritirato i cedolini per aggiornarli

Re: CEDOLINO: I.N.P.D.A.P.

Inviato: gio lug 23, 2015 12:18 am
da gino59
nino55 ha scritto:Buonasera a tutti, chiedevo se qualcuno mi sa spiegare perchè nel mese di luglio sul cedolino pensione voce tredicesima netta somma 1.687,21 mentre nel mese di agosto sul cedolino riporta una somma fortemente inferiore 1.436,22 grazie per eventuale risposta...
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Puoi dire la P.A.L. di luglio e la P.A.L. di agosto...???