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Re: Licenza parentale e missioni estere
Inviato: sab ott 20, 2012 11:47 pm
da panorama
Se vi può interessare.
Rigetto domanda di assegnazione temporanea.
ha chiesto di essere temporaneamente trasferita a sede di servizio vicina al nucleo familiare, in quanto madre di una figlia minore di tre anni, praticamente chiedeva di essere assegnata in una sede di servizio ubicata nella stessa provincia nel quale l’altro coniuge esercita la propria attività lavorativa.
La ricorrente nel ricorso denunciava la violazione:
- ) dell’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- ) dell’art. 1493 del codice ordinamento militare di cui al d.lgs 15 marzo 2012, n. 66;
- ) delle direttive approvate nel 2007 e nel 2008 dallo Stato Maggiore Esercito.
Il resto potete leggerlo in sentenza qui sotto.
Auguri all'interessata per la VITTORIA del ricorso al Tar.
Speriamo che le altre mamme in divisa seguono quest'esempio.
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19/10/2012 201200867 Sentenza 1
N. 00867/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Francesca Fazio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Lindiri in Cagliari, via Maddalena n. 40;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;
per l'annullamento
- della determinazione dello Stato Maggiore dell'Esercito , con cui è stata rigettata la domanda di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente, comunicata con nota n. 9108/SU.NAZ./5.3.5.3. del 12 luglio 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Giorgio Manca e uditi l'avv. Anna Francesca Fazio per la ricorrente e l'avv.to dello Stato Anna Maria Bonomo per le Amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente, caporal maggiore dell’Esercito in servizio effettivo presso il 151° Reggimento Sassari, con sede a Cagliari, ha chiesto di essere temporaneamente trasferita a sede di servizio vicina al nucleo familiare, in quanto madre di una figlia minore di tre anni. In particolare con l’istanza del 21 marzo 2012, chiedeva di essere assegnata in una sede di servizio ubicata nella stessa provincia nel quale l’altro coniuge esercita la propria attività lavorativa (attualmente Macomer).
La richiesta è stata respinta, con nota in data 12 luglio 2012 (in epigrafe), in quanto - alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato 21 ottobre 2005, n. 7472 – “le previsioni delle leggi invocate in istanza … non sono applicabili al personale militare …”.
2. - Con il ricorso, avviato alla notifica il 20 settembre 2012 e depositato il successivo 25 settembre, la S.ra OMISSIS chiede l’annullamento del provvedimento di diniego sopra citato, denunciando la violazione dell’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; dell’art. 1493 del codice ordinamento militare di cui al d.lgs 15 marzo 2012, n. 66; delle direttive approvate nel 2007 e nel 2008 dallo Stato Maggiore Esercito.
3. - Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. - Alla camera di consiglio del 17 ottobre 2012, previo avviso alle parti costituite in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - Il ricorso è fondato.
Secondo l’art. 1493 del Codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonchè le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”. Il rinvio alle norme generali che tutelano la maternità nell’ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, comporta come conseguenza l’applicazione, anche al personale militare, dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), ai sensi del quale il «genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda».
Appare del tutto evidente, pertanto, come la motivazione (sopra riportata) del diniego espresso dal Ministero non sia conforme al quadro normativo sopra delineato; e sia quindi illegittima (nello stesso senso si veda anche T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 2 aprile 2012, n. 238).
L’atto di diniego deve conseguentemente essere annullato.
L’amministrazione, conseguentemente, nel riesaminare l’istanza di assegnazione temporanea, sulla base della accertata circostanza che la ricorrente è madre di una figlia in età non superiore a tre anni, dovrà necessariamente disporre l’assegnazione presso la sede richiesta (come in altre occasioni è stato disposto: cfr. le precedenti assegnazioni, versate in atti; da ultimo quella al 5° Reggimento Genio Guastatori di Macomer, scaduta il 10 settembre 2012), salvo che non ricorrano le specifiche circostanze di cui all’art. 42 bis cit. .
6. - Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto. Rimangono assorbite le ulteriori censure proposte.
7. - La disciplina delle spese segue la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, con cui è stata rigettata la domanda di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente, di cui alla nota n. 9108/SU.NAZ./5.3.5.3. del 12 luglio 2012.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese giudiziali a favore della ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2012
Re: Licenza parentale e missioni estere
Inviato: dom nov 11, 2012 8:58 pm
da Eva
FINALMENTE!!!!!!!
E così siamo a 2 sentenze!!!!
Forza mamme e papà, andiamo avanti così e non MOLLIAMO MAI!!!!!!
@ panorama che ha postato la sentenza: forse questo non è proprio il topic giusto ma va bene lo stesso!!!! basta che si sappia

Re: Licenza parentale e missioni estere
Inviato: mar nov 20, 2012 2:01 pm
da panorama
Altra vittoria del personale.
Posto qui questa sentenza anche se si tratta di argomento diverso dal testo del dialogo.
Assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis dlgs n. 151/2001 (assegnazione temporanea del dipendente pubblico ad altra sede di servizio per assistere il figlio fino a tre anni di età).
FATTO-DIRITTO
Il provvedimento gravato si fonda sul presupposto della asserita inapplicabilità dell’art. 42 bis dlgs n. 151/2001 al personale militare.
Rileva parte ricorrente che in virtù dell’art. 1493 dlgs n. 66/2010 la disposizione di cui all’art. 42 bis dlgs n. 151/2001 si deve ritenere applicabile anche al personale militare.
IL TAR precisa.
Invero, ai sensi del comma 1 del citato art. 1493 dlgs n. 66/2010 (peraltro espressamente rubricato “Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione”) “Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.”.
Ricorso Accolto.
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19/11/2012 201201959 Sentenza Breve 1
N. 01959/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01423/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2012, proposto da S. G. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Chiaia Noya in Bari, via Manzoni 15;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento a firma del Vice Capo Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano del 6.9.2012, prot. n. 0010904, portante il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea presentata dal Caporal Maggiore Scelto S. G. S., ai sensi dell’art. 42 bis dlgs n. 151/2001 in data 16.5.2012;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti al ricorrente, ivi compresa la nota S.M.E. - Dipartimento Impiego del Personale del 12.7.2012, prot. n. 0009322 con la quale è stato preannunciato al ricorrente il rigetto dell’istanza ed assegnato allo stesso il termine per osservazioni ex art. 10 bis legge n. 241/1990 e, in via del tutto gradata ed eventuale, la nota C.M.E. Puglia del 28.3.2012 prot. n. 24472-0004273;
per l’accertamento del diritto del ricorrente all’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis dlgs n. 151/2001;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente a risarcire i danni non patrimoniali patiti dal ricorrente per violazione dei suoi diritti costituzionalmente garantiti connessi alla posizione di marito e di padre di figlia minore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Adriano Garofalo e Pierfrancesco Manzari;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente S. G. S. (Caporal Maggiore Scelto dell’Esercito Italiano in servizio effettivo presso il CME di Bari) impugna il provvedimento dell’Amministrazione militare che gli nega il riconoscimento del beneficio ex art. 42 bis dlgs n. 151/2001 (assegnazione temporanea del dipendente pubblico ad altra sede di servizio per assistere il figlio fino a tre anni di età).
Il provvedimento gravato si fonda sul presupposto della asserita inapplicabilità dell’art. 42 bis dlgs n. 151/2001 al personale militare.
Rileva parte ricorrente che in virtù dell’art. 1493 dlgs n. 66/2010 la disposizione di cui all’art. 42 bis dlgs n. 151/2001 si deve ritenere applicabile anche al personale militare.
Il deducente invoca, inoltre, l’accertamento del proprio diritto al beneficio ex art. 42 bis dlgs n. 151/2001 ed la condanna dell’Amministrazione evocata in giudizio al risarcimento del danno non patrimoniale patito.
Si costituiva l’Amministrazione militare, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Invero, ai sensi del comma 1 del citato art. 1493 dlgs n. 66/2010 (peraltro espressamente rubricato “Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione”) “Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.”.
Pertanto, come correttamente evidenziato dal deducente, il gravato provvedimento di diniego di concessione del beneficio è carente sotto il profilo motivazionale: l’Amministrazione militare avrebbe dovuto quantomeno valutare il particolare stato rivestito dal militare ai fini della eventuale concessione del beneficio previsto dalla normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità (i.e. dlgs n. 151/2001).
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dei gravati provvedimenti.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Deve, infine, essere disattesa la domanda risarcitoria azionata del S…. in mancanza di supporto probatorio della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra istanza, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i gravati provvedimenti.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente S. G. S., liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2012
Re: Licenza parentale e missioni estere
Inviato: dom dic 23, 2012 11:17 pm
da panorama
1) - istanza di assegnazione temporaneai, avanzata ai sensi dell’articolo 42 bis del D. lgs 151/2001;
2) - L’Amministrazione intimata ha respinto detta istanza sostenendo l’inapplicabilità al personale militare della suddetta normativa.
3) - Nè sussiste alcuna sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per aver ottenuto il congedo ex art 4, comma 2°, della legge 53/2000, trattandosi di atto con effetti diversi e senza diritto alla retribuzione.
Altra sentenza positiva in favore del personale militare "madre di una bambina".
Auguri alla mamma.
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21/12/2012 201200764 Sentenza 1
N. 00764/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01022/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2012, proposto da:
G. C., rappresentata e difesa dagli avv. Adriano Garofalo, Giuseppe Chiaia Noya, con domicilio eletto presso Pierpaolo Soggia in Bologna, via Galliera 4;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 6645 del 8 agosto 2012, portante il rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresa la nota S.M.E. Dipartimento Impiego del Personale del 11 giugno 2012, prot. 5071;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Riferisce la ricorrente, 1° caporale maggiore dell’esercito italiano, in servizio presso la sede di Ravenna, di essere madre di una bambina, nata il OMISSIS, e di aver presentato, ai sensi dell’articolo 42 bis del D. lgs 151/2001, un’istanza di assegnazione temporanea presso la sede di Barletta o altro comando prossimo alla residenza.
L’Amministrazione intimata ha respinto detta istanza sostenendo l’inapplicabilità al personale militare della suddetta normativa.
L’interessata ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a. dopo aver sentito le parti sulla possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività essendo stato tempestivamente notificato il ricorso, tenuto conto della sospensione feriale dei termini di cui alla legge 742/1969.
3. Nè sussiste alcuna sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per aver ottenuto il congedo ex art 4, comma 2°, della legge 53/2000, trattandosi di atto con effetti diversi e senza diritto alla retribuzione.
4. Nel merito il ricorso è fondato.
Il nuovo Codice dell'ordinamento militare, Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, entrato in vigore il 9/10/2010, all’articolo 1493 ha disposto che “Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonchè le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”, estendendo, quindi, la normativa per il personale della Pubblica Amministrazione”.
L’art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego dispone che “Al genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. “
Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.
5. Come precisato dalla giurisprudenza, (da ultimo T.A.R. Bologna n. 238 del 2012; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760) l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza (ex multis Cons. di St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007). Tale orientamento riconosce a tale norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate.
Non possono, pertanto, opporsi fondate ragioni per derogare al generale principio fissato ex art. 42 bis, finalizzato alla tutela di valori afferenti la famiglia, l'assistenza e l'educazione dei minori, allorquando il proponente l'istanza di trasferimento sia un militare e, rientrando tale norma tra quelle dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa, non può operare un'ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici tale da configurare profili di dubbia costituzionalità, come preteso dall’amministrazione militare.
6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
7. Ne consegue che, in applicazione delle suddette disposizioni, l’amministrazione dovrà disporre l’assegnazione temporanea della ricorrente nella sede di Barletta, sussistendo un posto vacante in organico come evidenziato dal ricorrente e non contestato dall’amministrazione, come richiesto dal dipendente, con decorrenza giuridica ed effetti economici dalla data del 1° agosto 2012, data di decorrenza del congedo senza assegni, ciò al fine di ripristinare il diritto della ricorrente leso dall’attività illegittima dell’amministrazione.
8. Resta impregiudicata la possibilità di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, il danno da eventuale ritardata ottemperanza alla presente decisione, in separata sede.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e dispone come in motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 4.000 (quattromila), oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2012
Re: Licenza parentale e missioni estere
Inviato: sab mar 30, 2013 6:58 pm
da panorama
Con questa sentenza si allunga la lista FAVOREVOLE al personale donna.
Auguri alla mamma, il che presumo che sia una visitatrice di questo forum.
trasferimento temporaneo, ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/01
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28/03/2013 201300114 Sentenza 1
N. 00114/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Caridi del foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni D'Apice in Bolzano, via Orazio, 49;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
Reparto Comando e Supporti Tattici "Tridentina", in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dal Reparto Comando e Supporti Tattici "Tridentina" prot. n. 7297 di data 13.08.2012 notificato in data 22.09.2012, recante il diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo, ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/01, presso il Comando Militare Esercito Calabria per gravi ragioni familiari documentate;
ove occorra, e nei limiti dell'interesse della ricorrente:
- del Testo Unico sulle procedure per l'impiego di Personale Militare dell'Esercito - Ed2008 in particolare del Cap. II - capo III, nonché della "Direttiva per la gestione delle istanze di assegnazione temporanea" della circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 7890/07/C-PI/5.3.1 del 29 giugno 2009;
- nonché di ogni altro atto, oltre a quello specificato, presupposto, collegato, connesso, conseguente ancorché sconosciuto nel suo contenuto, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
OMISSIS
FATTO
Con il presente ricorso del 23.10.2012, la signora OMISSIS, I° Caporale Maggiore Scelto dell’esercito italiano, attualmente in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici "Tridentina", chiede l’annullamento del provvedimento specificato in epigrafe, notificato in data 22.9.2012, con il quale è stata rigettata l’istanza da lei presentata in data 16.7.2012 e avente ad oggetto il trasferimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 bis D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, presso il Comando Militare Esercito Calabria per gravi esigenze familiari, essendo madre di un bambino di tenera età.
Il ricorso poggia seguenti motivi di impugnazione:
1. “Violazione e falsa applicazione di legge e, nello specifico, violazione dell’art. 1493 del nuovo Codice Militare di cui al D. Lgs. n. 66/2010 e dell’art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti motivazionali – difetto di istruttoria – disparità di trattamento, irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa, manifesta ingiustizia -violazione dell’art. 97 Cost. – violazione del giusto procedimento – violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione”.
2. “Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 – eccesso di potere per violazione del giusto provvedimento – difetto dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – travisamento – manifesta ingiustizia – violazione dell’art. 97 della Costituzione”.
L’Amministrazione della Difesa - Reparto Comando e Supporti Tattici "Tridentina" si è ritualmente costituita con atto di stile depositato il 29.11.2012 e con memoria depositata il 11.12.2012 ha chiesto il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza.
Con ordinanza n. 206/12, assunta nella camera di consiglio del 18.12.2012, questo Tribunale, ha rigettato l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, fissando l’udienza per la trattazione del merito per il giorno del 20 marzo 2013.
In tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La ricorrente OMISSIS, I° Caporale Maggiore Scelto dell’esercito italiano, attualmente in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici "Tridentina" è madre di OMISSIS, nato il .......2011.
La ricorrente espone:
OMISSIS
Ad avviso di questo Tribunale che con sentenza n. 35/2013 ha già deciso su una causa analoga, la copertura costituzionale dell’art. 29 permetterebbe di estendere la previsione dell’istituto in oggetto anche al personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, da un lato per l’assenza di qualsivoglia riferimento ad escludendum nel testo dell’art. 42bis ed al suo riferimento specifico all’art. 1, comma 2, e quindi all’ampiezza della sua estensione e dall’altro per il fatto che l’applicazione di detto articolo, mantenendo un’ampia discrezionalità in capo all’amministrazione interessata, non pare porsi in contrasto con lo status giuridico e le peculiari funzioni di detto personale.
In ogni caso, come già osservato nella sentenza n. 35/2013, in seguito all’emanazione del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66, costituente il Codice dell’ordinamento militare, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, è stata espressamente estesa al personale militare femminile e maschile, tramite l’art. 1493, contenuto nel capo V “Diritti sociali”, nella Sezione I dedicata alla “Tutela della maternità e della paternità” ed entrato in vigore, ex art. 2272 dello stesso Codice, in data 8.11.2010.
Stante il rinvio effettuato dal Codice dell’ordinamento militare alle norme generali che tutelano la maternità nell’ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, l’interpretazione contenuta nel provvedimento impugnato non è conforme al quadro normativo attuale, dovendosi applicare anche al personale militare la previsione dell’art. 42bis del D. Lgs. n. 151/2001 (cfr. TAR Bologna 2.4.2012, n. 238 e TAR Cagliari 19.10.2012, n. 867).
Quanto detto conduce all’accoglimento del ricorso per l’assorbente fondatezza del primo motivo e al conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione nel rideterminarsi dovrà tener conto di quanto esposto sopra.
In considerazione dei contrasti giurisprudenziali in materia e dell’apporto recente del Codice dell’ordinamento militare si ritiene giustificato addivenire alla compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Hugo Demattio, Presidente
Luigi Mosna, Consigliere
Margit Falk Ebner, Consigliere, Estensore
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2013
Re: Licenza parentale e missioni estere
Inviato: mar mag 21, 2013 3:43 pm
da panorama
rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 42 bis del .Lgs n. 151/2001
Il TAR PRECISA:
1) - Appare al Collegio fondata ed assorbente quella di violazione dell’art. 1493, 1° comma, del D. Lgs. 24.3.2010, che estende al personale militare maschile e femminile “la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità”, alla luce del quale dev’essere intesa anche la disposizione di cui all’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151 del 2001 in materia di assegnazione temporanea del militare con figli fino a tre anni a sede di servizio viciniore a quella dell’altro coniuge, invocata dalla ricorrente.
2) - Ad avviso del Collegio la disposizione più recente abroga, non prevedendola più, la necessità del previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione per l’operatività dell’istituto, sostituendola soltanto con l’obbligo di tener conto “del particolare stato rivestito”.
3) - Va infine precisato che il Collegio non contesta la giurisprudenza del Consiglio di Stato in senso contrario, esibita dall’Avvocatura, osservando soltanto che essa si riferisce a fattispecie sorte prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 66 del 2010 e quindi irrilevanti in questa sede.
4) - Non è dovuto, per le ragioni indicate in ricorso, il rimborso del contributo unificato, da cui la ricorrente è esente.
Ricorso ACCOLTO.
Il resto leggetelo qui sotto direttamente.
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20/05/2013 201300295 Sentenza Breve 1
N. 00295/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Corrado, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3; Comando Supporti Tattici "Julia" di Udine;
per l'annullamento
-del provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito, prot. n., 863 dd. 1 febbraio 2013, recante il rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 42 bis del .Lgs n. 151/2001 in una sede ubicata nella Regione Campania ed inviata allo Stato Maggiore dell'Esercito dal Reparto Comando Supporti Tattici "Julia" di Udine con nota MDE 21165 0014793 del 27 dicembre 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, il cui reparto ha sede in Udine, ha contratto matrimonio nel 2009 con OMISSIS, che lavora in Provincia di Napoli. Presso di lui sta anche il figlio di due anni della coppia.
Pertanto ella ha chiesto, ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 di essere temporaneamente assegnata ad una sede di servizio con sede più vicina al luogo di residenza, indicando nell’istanza, a titolo meramente esemplificativo, quella di alcuni reparti siti nella Regione Campania, vedendosi rispondere, con l’atto impugnato, che la norma indicata non sarebbe applicabile al suo caso e che, comunque, anche se lo fosse, nei riparti indicati non sono vacanti posti dell’incarico da essa posseduto.
Con un unico articolato motivo ha quindi dedotto numerose ed articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Appare al Collegio fondata ed assorbente quella di violazione dell’art. 1493, 1° comma, del D. Lgs. 24.3.2010, che estende al personale militare maschile e femminile “la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità”, alla luce del quale dev’essere intesa anche la disposizione di cui all’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151 del 2001 in materia di assegnazione temporanea del militare con figli fino a tre anni a sede di servizio viciniore a quella dell’altro coniuge, invocata dalla ricorrente.
Ad avviso del Collegio la disposizione più recente abroga, non prevedendola più, la necessità del previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione per l’operatività dell’istituto, sostituendola soltanto con l’obbligo di tener conto “del particolare stato rivestito”.
Tale condizione, peraltro, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa erariale, non mantiene sostanzialmente invariata la disciplina precedente, ma semmai subordina l’esercizio del diritto di cui al citato art. 1493 ad eventuali particolari e concrete esigenze di servizio del reparto, cui il personale militare richiedente è addetto, da specificarsi di volta in volta con apposito provvedimento, che nel caso in esame non sussiste.
Nemmeno è d’ostacolo all’assegnazione temporanea l’indisponibilità delle sedi indicate dalla richiedente, dovendosi sempre ritenere queste come elencate a mero titolo esemplificativo, facendo riscontro al diritto della ricorrente l’obbligo dell’autorità militare, in assenza di concrete esigenze di servizio in contrario, di assegnarla a sede viciniore a quella della famiglia con figli minori.
Va infine precisato che il Collegio non contesta la giurisprudenza del Consiglio di Stato in senso contrario, esibita dall’Avvocatura, osservando soltanto che essa si riferisce a fattispecie sorte prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 66 del 2010 e quindi irrilevanti in questa sede.
Il ricorso pertanto dev’essere accolto e l’atto impugnato annullato.
Le spese possono essere compensate.
Non è dovuto, per le ragioni indicate in ricorso, il rimborso del contributo unificato, da cui la ricorrente è esente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, di conseguenza, annulla il provvedimento dello Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento impiego personale, prot. n. 863 dd. 1.2.2013.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2013
Re: Licenza parentale e missioni estere
Inviato: mar mag 21, 2013 4:23 pm
da panorama
diniego di trasferimento ai sensi dell’art 42-bis d.lgs. n. 151 del 2001.
Fresca fresca di oggi.
Con questa odierna sentenza il CdS ha RESPINTO l'Appello confermando la sentenza del TAR e quindi dando ragione alla collega.
Ecco alcuni punti particolari dell'odierna sentenza secondo il mio punto di vista.
1) - premesso, in linea di diritto, che l’art. 1493 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), entrato in vigore il 9 ottobre 2010 e dunque applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, ivi inserito nel Capo V (Diritti sociali), Sezione I (Tutela della maternità e della paternità), sotto la rubrica “Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione”, al primo comma recita testualmente: “1. Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”;
2) - ritenuto che, alla luce della chiarezza ed univocità del richiamato disposto normativo e tenuto conto della relativa sedes materiae, appare condivisibile la tesi, propugnata nell’appellata sentenza, che l’istituto del trasferimento temporaneo previsto dall’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sia ormai, secondo regola generale, applicabile a tutto il personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
3) - rilevato che i precedenti giurisprudenziali di segno opposto di questo Consiglio di Stato, invocati dall’Amministrazione appellante – compresa la sentenza della Sezione III°, 26 ottobre 2011, n. 5730 –, si riferiscono a fattispecie assoggettate ratione temporis alla disciplina previgente l’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare;
4) - ritenuto, in particolare, che l’inciso “tenendo conto del particolare stato rivestito”, contenuto nel sopra riportato art. 1493, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, non integri una clausola di riserva introduttiva di una fattispecie normativa indeterminata di natura eccezionale e derogatoria per determinati settori dell’amministrazione pubblica, la cui individuazione/delimitazione sia rimessa all’interprete, poiché, opinando diversamente, la previsione generale, di estendere anche al personale dell’ordinamento militare la disciplina in materia di maternità e paternità vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni, verrebbe (ri)convertita da regola ad eccezione, in contraddizione con la ratio legis sottesa alla disposta estensione;
Il resto e tutte le motivazioni leggetele direttamente qui sotto.
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21/05/2013 201302730 Sentenza Breve 6
N. 02730/2013REG.PROV.COLL.
N. 02640/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 2640 del 2013, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la signora OMISSIS, non costituita in giudizio nel presente grado;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 35/2013, resa tra le parti, concernente diniego di trasferimento ai sensi dell’art 42-bis d.lgs. n. 151 del 2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013, il Cons. Bernhard Lageder e udito, per la parte appellante, l’avvocato dello Stato Figliolia;
Sentita la parte comparsa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che all’odierna udienza camerale è stata segnalata alle parti la possibilità di una definizione della causa con sentenza in forma semplificata;
premesso, in linea di diritto, che l’art. 1493 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), entrato in vigore il 9 ottobre 2010 e dunque applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, ivi inserito nel Capo V (Diritti sociali), Sezione I (Tutela della maternità e della paternità), sotto la rubrica “Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione”, al primo comma recita testualmente: “1. Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”;
ritenuto che, alla luce della chiarezza ed univocità del richiamato disposto normativo e tenuto conto della relativa sedes materiae, appare condivisibile la tesi, propugnata nell’appellata sentenza, che l’istituto del trasferimento temporaneo previsto dall’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sia ormai, secondo regola generale, applicabile a tutto il personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
rilevato che i precedenti giurisprudenziali di segno opposto di questo Consiglio di Stato, invocati dall’Amministrazione appellante – compresa la sentenza della Sezione III°, 26 ottobre 2011, n. 5730 –, si riferiscono a fattispecie assoggettate ratione temporis alla disciplina previgente l’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare;
ritenuto che il citato art. 42-bis, come condivisibilmente affermato nell’appellata sentenza, in applicazione dell’argomento a fortiori, sia applicabile anche ai casi di mobilità interna ad una stessa amministrazione e non riguardi solo i passaggi tra amministrazioni diverse;
ritenuto, in particolare, che l’inciso “tenendo conto del particolare stato rivestito”, contenuto nel sopra riportato art. 1493, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, non integri una clausola di riserva introduttiva di una fattispecie normativa indeterminata di natura eccezionale e derogatoria per determinati settori dell’amministrazione pubblica, la cui individuazione/delimitazione sia rimessa all’interprete, poiché, opinando diversamente, la previsione generale, di estendere anche al personale dell’ordinamento militare la disciplina in materia di maternità e paternità vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni, verrebbe (ri)convertita da regola ad eccezione, in contraddizione con la ratio legis sottesa alla disposta estensione;
considerato che il medesimo inciso comporta l’attribuzione all’Amministrazione di un peculiare potere valutativo da esercitare caso per caso e tenuto conto delle complessive esigenze degli uffici, imponendole un onere motivazionale pregnante attorno alle ragioni organizzative che, nel caso concreto, siano ostative all’accoglimento dell’istanza (quali, ad es., l’incidenza pregiudizievole sul funzionamento dell’ufficio a quo e/o l’indisponibilità di posti da ricoprire presso l’ufficio ad quem, in relazione al particolare stato rivestito dall’istante nel concreto contesto organizzativo): onere motivazionale, nel caso di specie minimamente assolto nell’impugnato provvedimento di diniego;
rilevato che pertanto, in reiezione dell’appello interposto dal Ministero, l’appellata sentenza – la quale, opportunamente, ha fatto espressamente salvo il potere/dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza – merita conferma;
rilevato che nulla è dato statuire sulle spese del presente grado, non essendosi la parte appellata costituita in giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto (Ricorso n. 2640 del 2013), respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza, nei sensi di cui in motivazione; nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2013
Re: Licenza parentale e missioni estere
Inviato: sab mag 25, 2013 11:36 am
da panorama
trasferimento temporaneo ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- ) - Tale orientamento riconosce a tale norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate.
1) - L’amministrazione ha opposto un diniego ritenendo che tale norma non possa trovare applicazione al caso in esame poiché riguarderebbe solo la mobilità tra diverse amministrazioni ed inoltre in quanto la normativa del personale dei vigili del fuoco non consentirebbe la mobilità verso altre amministrazioni.
IL TAR precisa:
2) - Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.
3) - Come precisato dalla giurisprudenza, (tra le tante T.A.R. Bologna, sez. I, 02 aprile 2012, n. 238; .A.R. Bologna - sez. I, 21 dicembre 2012,n. 764; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760) l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza (ex multis Cons. di St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007). Tale orientamento riconosce a tale norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate.
4) - Non possono, pertanto, opporsi fondate ragioni per derogare al generale principio fissato ex art. 42 bis, finalizzato alla tutela di valori afferenti la famiglia, l'assistenza e l'educazione dei minori, allorquando il proponente l'istanza di trasferimento sia un vigile del fuoco (o un militare) e, rientrando tale norma tra quelle dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa, non può operare un'ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici tale da configurare profili di dubbia costituzionalità, come preteso dall’amministrazione militare.
5) - La diretta applicabilità delle norme a tutela della maternità e della paternità è tra l’altro anche direttamente prevista dall'art. 11 del D.P.R. 7 maggio 2008 D.P.R. 7 maggio 2008 (G.U. 19 luglio 2008, n. 168, S.O.) di recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ciò non può non significare che il rinvio operato anche all'art. 42 bis del d. lgs. 151 / 2001 vale a rendere applicabile la disposizione in parola anche alla fattispecie della mobilità tra diverse sedi della medesima amministrazione (T.A.R. Campobasso Molise, sez. I, 02 dicembre 2011, n. 820).
6) - Il fatto che per il personale dei Vigili del Fuoco non sia prevista la mobilità volontaria tra amministrazioni ex art. 30 d. lgs. 165/2001, in quanto personale in regime di diritto pubblico, lungi dal dimostrare l'inapplicabilità tout court dell'art. 42 bis, come opina la difesa dell’amministrazione, ne conferma, al contrario, la cogenza.
Ricorso ACCOLTO.
Il resto leggetelo qui sotto.
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22/05/2013 201300386 Sentenza 1
N. 00386/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2013, proposto da:
Y. C., rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Porcu, Susanna Carinci, Massimo Corrias, con domicilio eletto presso Susanna Carinci in Bologna, via S. Margherita N. 2;
contro
Ministero Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 0004318 del 13.02.2013 con il quale è stata rigettata l'istanza di assegnazione temporanea formulata dalla ricorrente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, comunque connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Riferisce la ricorrente, dipendente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di aver presentato domanda di trasferimento temporaneo ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’amministrazione ha opposto un diniego ritenendo che tale norma non possa trovare applicazione al caso in esame poiché riguarderebbe solo la mobilità tra diverse amministrazioni ed inoltre in quanto la normativa del personale dei vigili del fuoco non consentirebbe la mobilità verso altre amministrazioni.
2. Avverso detto diniego ha presentato ricorso al T.A.R. l’interessata deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
All’odierna Camera di Consiglio la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a., previo avviso in udienza ai difensori delle parti
3. Il ricorso è fondato.
L’art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego dispone che “Al genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. “
Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.
3. Come precisato dalla giurisprudenza, (tra le tante T.A.R. Bologna, sez. I, 02 aprile 2012, n. 238; .A.R. Bologna - sez. I, 21 dicembre 2012,n. 764; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760) l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza (ex multis Cons. di St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007). Tale orientamento riconosce a tale norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate.
Non possono, pertanto, opporsi fondate ragioni per derogare al generale principio fissato ex art. 42 bis, finalizzato alla tutela di valori afferenti la famiglia, l'assistenza e l'educazione dei minori, allorquando il proponente l'istanza di trasferimento sia un vigile del fuoco (o un militare) e, rientrando tale norma tra quelle dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa, non può operare un'ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici tale da configurare profili di dubbia costituzionalità, come preteso dall’amministrazione militare.
3.1. La diretta applicabilità delle norme a tutela della maternità e della paternità è tra l’altro anche direttamente prevista dall'art. 11 del D.P.R. 7 maggio 2008 D.P.R. 7 maggio 2008 (G.U. 19 luglio 2008, n. 168, S.O.) di recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ciò non può non significare che il rinvio operato anche all'art. 42 bis del d. lgs. 151 / 2001 vale a rendere applicabile la disposizione in parola anche alla fattispecie della mobilità tra diverse sedi della medesima amministrazione (T.A.R. Campobasso Molise, sez. I, 02 dicembre 2011, n. 820).
3.2. Il fatto che per il personale dei Vigili del Fuoco non sia prevista la mobilità volontaria tra amministrazioni ex art. 30 d. lgs. 165/2001, in quanto personale in regime di diritto pubblico, lungi dal dimostrare l'inapplicabilità tout court dell'art. 42 bis, come opina la difesa dell’amministrazione, ne conferma, al contrario, la cogenza.
4.Ne consegue che, in applicazione di detta disposizione, l’amministrazione dovrà disporre l’assegnazione temporanea nella sede richiesta dalla dipendente.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
Re: Licenza parentale e missioni estere
Inviato: ven lug 12, 2013 7:34 pm
da panorama
Un'altra sentenza in coda, favorevole per il personale.
assegnazione temporanea con figli minori sino a tre anni di età prevista dall’art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 da accordare anche al personale militare, per effetto del rinvio disposto dall’art. 1493 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. codice dell’ordinamento militare).
Il Ministero della Difesa perde l'Appello al Consiglio di Stato.
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10/07/2013 201303683 Sentenza 4
N. 03683/2013REG.PROV.COLL.
N. 04605/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4605 del 2012, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. Adriano Garofalo, Giuseppe Chiaia Noya, con domicilio eletto presso Daniela Fioretti in Roma, via Panisperna, 207;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00238/2012, resa tra le parti, concernente rigetto domanda di trasferimento per motivi di famiglia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2013 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Collabolletta e l’avv. Garofalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La signora OMISSIS, caporal maggiore dell’Esercito in servizio presso il Reparto comando e supporto tattici “Friuli”, ha presentato separate istanze di trasferimento o di assegnazione temporanea presso la sede di Bari, per ..... esigenze familiari.
Avendo l’Amministrazione militare respinto tali istanze, la signora OMISSIS ha impugnato gli atti di diniego (provvedimento n. 14696 dell’8 agosto 2011, notificato il 29 agosto 2011, con riguardo alla richiesta di trasferimento; provvedimento n. 111707/Pers4 in data 17 ottobre 2011, notificato il 26 ottobre 2011, con riguardo alla richiesta di assegnazione temporanea), come pure – per quanto di eventuale ragione – la normativa interna di settore.
Con sentenza 2 aprile 2012, n. 238, il T.A.R. per l’Emilia Romagna, sez. I, ha accolto il ricorso, ritenendo che il beneficio dell’assegnazione temporanea - accordato ai dipendenti di amministrazioni pubbliche con figli minori sino a tre anni di età dall’art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - valga anche per il personale militare, per effetto del rinvio disposto dall’art. 1493 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. codice dell’ordinamento militare).
Per l’effetto, il T.A.R. ha annullato i provvedimenti impugnati, condannando l’Amministrazione a disporre l’assegnazione temporanea della ricorrente nella sede di Bari e respingendo la domanda di risarcimento del danno.
Contro la sentenza ha interposto appello l’Amministrazione della difesa, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.
L’Amministrazione osserva che:
• l’odierna appellata avrebbe omesso di gravare il provvedimento di rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea, adottato dallo Stato maggiore dell’Esercito in data 18 maggio 2011;
• il provvedimento dell’8 agosto 2011 (semplice comunicazione del Comando di brigata, come tale forse neppure impugnabile, della determinazione negativa presa dal Comandante delle forze operative terrestri sulla situazione segnalata dal Comando del reparto di appartenenza dell’interessata) farebbe seguito a un’accurata valutazione della vicenda da parte dell’autorità competente, che – alla luce della variegata casistica, quotidianamente esaminata – avrebbe escluso che la sola circostanza allegata (essere cioè il coniuge dipendente dell’impresa familiare) concretizzasse una ipotesi di estrema ed eccezionali gravità;
• il provvedimento del 17 ottobre 2011 avrebbe avuto contenuto negativo per la mancanza del presupposto (temporaneità della problematica) espressamente richiesto dalla circolare, sulla cui base la richiesta era stata formulata.
Nel merito, la difesa erariale sottolinea la specificità dello status militare, che troverebbe conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, a partire dalle decisione rese sulla nota questione dell’estensione agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia dei benefici riconosciuti dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel testo riformulato dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.
La situazione non sarebbe sostanzialmente mutata per effetto dell’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, con il quale il legislatore avrebbe inteso solo fare opera di sintesi delle disposizioni prima disseminate in una moltitudine di fonti primarie preesistenti, senza introdurre nuove garanzie o precedere nuovi strumenti giuridici a favore del personale militare. In particolare, nella disposizione dell’art. 1493 citato andrebbe valorizzato l’inciso “tenendo conto del particolare stato rivestito”, che marcherebbe il permanere della distinzione tra lo status di dipendente civile e quello di dipendente militare. Anche recenti iniziative legislative, rivolte a estendere al personale militare le garanzie previste dall’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, dimostrerebbero che, allo stato, la complessiva normativa di settore richiederebbe una lettura restrittiva.
In punto di fatto, peraltro, lo Stato Maggiore dell’Esercito avrebbe sempre cercato, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, di assicurare al proprio personale i benefici previsti a tutela della paternità e della maternità, escludendo però l’assegnazione temporanea perché ritenuta incompatibile con le esigenze funzionali e operative delle Forze armate e con gli obblighi connessi allo status militare.
La signora OMISSIS si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
Oltre a contrastare l’appello nel merito, la parte privata propone appello incidentale, chiedendo l’annullamento del diniego di trasferimento (provvedimento n. 14696 dell’8 agosto 2011) e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale prodotto dalla lesione dei “diritti, costituzionalmente garantiti, di mamma e moglie”, valutato nella misura di euro 47.593,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
La domanda cautelare è stata respinta dalla Sezione con ordinanza 24 luglio 2012, n. 2867.
Con successiva memoria conclusionale, la signora OMISSIS riepiloga le proprie argomentazioni e insiste sul danno prodotto dall’inottemperanza, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento cautelare con cui il T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare dell’originaria ricorrente (ordinanza 15 dicembre 2011, n. 970).
All’udienza pubblica dell’11 giugno 2013, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
DIRITTO
In primo luogo, l’Amministrazione appellante rileva che la parte privata non avrebbe impugnato il precedente provvedimento di diniego del 18 maggio 2011.
OMISSIS
A fondamento delle sue richieste, ha richiamato anche l’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2006.
Il comma 1 di tale articolo stabilisce che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
Il Consiglio di Stato è stato fermo nel ritenere che questa particolare disciplina di favore non valesse per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, assoggettato alle disposizioni proprie dei rispettivi ordinamenti (cfr. sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7506; sez. III, 26 ottobre 2011, n. 5730).
Senonché tale giurisprudenza è stata declinata con riferimento a vicende avvenute in epoca anteriore all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, l’art. 1493, comma 1, del quale recita che “al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”.
Ritenere che il codice abbia voluto solo riassumere la normativa preesistente significa – almeno sotto il profilo di specie – assoggettare la disposizione a un’interpretazione abrogatrice, che non può essere consentita anche nel quadro di una visione complessiva delle linee di tendenza dell’ordinamento.
Valga, a tal fine, il raffronto con la più recente formulazione dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, in ordine al quale la giurisprudenza del Consiglio di Stato, dopo alcune iniziali oscillazioni, si è consolidata nel senso di ritenere applicabile la nuova versione del testo anche agli appartenenti alle Forze armate e di polizia e ai pubblici dipendenti a questi equiparati, non potendo rappresentare un ostacolo, a quest’effetto, il rinvio a futuri provvedimenti legislativi fatto dall’art. 19 della legge di riforma (cfr. ex plurimis, da ultimo, sez. IV, 19 febbraio 2013, n. 1005, ove più dettagliata motivazione e riferimenti ulteriori).
Trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ne segue che ogni eventuale limitazione o restrizione nell’applicazione dovrebbe essere espressamente dettata e congruamente motivata. Il che evidentemente non sembra essere nel caso in questione, anche perché non è certo sufficiente rievocare una iniziativa legislativa depositata prima dell’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare e con riguardo a una giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi su un assetto normativo ormai superato (si veda la relazione all’atto Senato n. 1282 della XVI legislatura) per negare al codice quell’efficacia innovativa che esso indubbiamente riveste.
L’affermazione che l’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 è norma di favore, che opera a vantaggio anche dei dipendenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, va tuttavia meglio precisata, proprio alla luce delle spiccate analogie con le problematiche tipiche dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992.
Con particolare riguardo alla previsione dell’art. 33, comma 5, il Consiglio di Stato è sempre stato netto nell’escludere che la posizione del dipendente pubblico, il quale richieda la concessione del beneficio, possa qualificarsi come un diritto soggettivo. Come appare dall’inciso “ove possibile”, racchiuso nel comma 5 ora ricordato, la situazione soggettiva azionata costituisce un interesse legittimo, nel senso che all’Amministrazione spetta valutare la richiesta del dipendente alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio.
Tale inciso ha un corrispondente puntuale, anche se non testualmente conforme, nel comma 1 dell’art. 1493 del codice, che estende i benefici in discorso al personale militare “tenendo conto del particolare stato rivestito”.
In conclusione: l’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 vale anche per il personale militare, e dunque la signora OMISSIS legittimamente ne rivendica l’applicazione a proprio beneficio. Nel fare ciò, peraltro, l’Amministrazione della difesa dovrà valutare la richiesta del privato anche alla luce dell’interesse pubblico e, motivando congruamente, accordare il beneficio richiesto quando a ciò non siano di ostacolo prevalenti esigenze organizzative e di servizio (si veda Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 5 febbraio 2013, n. 405).
Dalle considerazioni che precedono, discende che l’appello dell’Amministrazione è infondato e va perciò respinto.
Quanto all’appello incidentale della parte privata, il primo capo di esso ha carattere subordinato ed è pertanto improcedibile.
Circa l’altro capo, relativo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dall’appellata da costei formulata con appello in via incidentale, osserva il Collegio che la responsabilità della P.A. per fatto illecito presuppone – in linea generale e salve specifiche eccezioni – l’elemento soggettivo della colpa. Questa non si identifica con l’illegittimità del provvedimento impugnato e nel caso di specie va esclusa, in considerazione della incertezza interpretativa che, anche in assenza di una già definita linea di tendenza del Giudice amministrativo, inevitabilmente fa seguito a innovazioni legislative quale quella realizzata dal codice dell’ordinamento militare.
Ciò, peraltro, è vero con riguardo al periodo intercorrente fra la richiesta iniziale e il momento in cui il T.A.R. ha adottato la misura cautelare sollecitata dall’originaria ricorrente (come si è detto in narrativa, 15 dicembre 2011).
L’elemento soggettivo è invece indiscutibile per la fase successiva della vicenda.
Suscita inquietudine e perplessità, invero, la circostanza che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al provvedimento cautelare, attendendo invece l’esito nel merito del giudizio di primo grado e provvedendo a trasferire l’interessata a Bari solo a far data ......2012.
Sotto questo profilo, appare configurarsi un’autonoma ragione di danno risarcibile, che nella memoria conclusionale l’appellante incidentale valuta in euro 10.738,00.
OMISSIS
Il Collegio considera perciò provata l’esistenza di un danno non patrimoniale obiettivamente apprezzabile, riferibile, in chiave causale, alla mancata ottemperanza al provvedimento cautelare. Non potendo tale danno essere provato nel suo preciso ammontare, il Collegio, applicando criteri equitativi, ritiene di liquidarlo in euro 10.000,00.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, conformemente alla legge, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale; in parte dichiara improcedibile e in parte accoglie l’appello incidentale.
Per l’effetto, conferma la sentenza impugnata in parte qua, condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno, nei sensi di cui in motivazione, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00).
Condanna l’Amministrazione alle spese di giudizio, che liquida nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2013
Re: Licenza parentale e missioni estere
Inviato: sab ott 19, 2013 12:25 am
da panorama
Il Consiglio di Stato non è dello stesso parere del M.I.
Il Ministero dell'Interno ha Appellato la sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA SEZIONE I n. 00386/2013 ed ha perso l'appello in data 16.10.2013.
1) - L’amministrazione opponeva un diniego ritenendo che tale norma non potesse trovare applicazione al caso in esame poiché riguardante solo la mobilità tra diverse amministrazioni; ed inoltre in quanto la normativa del personale dei Vigili del Fuoco, in quanto in regime pubblicistico ex lege n.252/2004, non consente la mobilità verso altre amministrazioni.
IL CdS scrive:
2) - Al riguardo, il Collegio, - OMISSIS - ritiene che recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali giustifichino un ripensamento sulla estendibilità di tale disciplina anche a detto personale.
(N.B.: Il CdS dopo aver commentato sui Vigili del Fuoco cita l'art. 1493 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), tanto da precisare):
3) - La norma è stata ritenuta dalla recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, alla quale la Sezione ritiene di aderire, come avente portata generale e come tale applicabile, oltre che al personale militare e alle Forze di polizia, anche a tutti i dipendenti pubblici di cui all'art. 3, co. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Cfr. Cons. Stato, IV, 10 luglio 2013 n.3683; VI, 21 maggio 2013 n.2730).
Il resto leggetelo direttamente qui sotto.
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16/10/2013 201305036 Sentenza 3
N. 05036/2013REG.PROV.COLL.
N. 06226/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6226 del 2013, proposto da:
Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
contro
Y. C.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA SEZIONE I n. 00386/2013
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il Cons. Roberto Capuzzi e udito dello Stato Caselli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La odierna appellata, dipendente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e madre di un figlio minore di tre anni, esponeva davanti al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, di aver presentato domanda di trasferimento temporaneo ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’amministrazione opponeva un diniego ritenendo che tale norma non potesse trovare applicazione al caso in esame poiché riguardante solo la mobilità tra diverse amministrazioni; ed inoltre in quanto la normativa del personale dei Vigili del Fuoco, in quanto in regime pubblicistico ex lege n.252/2004, non consente la mobilità verso altre amministrazioni.
Avverso tale diniego l’interessata deduceva profili vari di illegittimità.
Il Tar riteneva il ricorso fondato in quanto:
-l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza;
-la sopradetta disposizione in quanto finalizzata alla tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa, ha portata generale ed è applicabile ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, esclusa ogni discriminazione in relazione a particolari categorie, a meno di configurare profili di dubbia costituzionalità;
-la diretta applicabilità delle norme a tutela della maternità e della paternità è prevista anche dall'art. 11 del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; il rinvio all'art. 42 bis del d. lgs. 151 / 2001 vale a rendere applicabile la disposizione in parola anche alla mobilità tra diverse sedi della medesima amministrazione;
- non sarebbe risolutivo il fatto che per il personale dei Vigili del Fuoco non sia prevista la mobilità volontaria tra amministrazioni ex art. 30 d. lgs. 165/2001, in quanto personale in regime di diritto pubblico, circostanza questa che non potrebbe determinare l'inapplicabilità tout court dell'art. 42 bis rimanendo sempre possibile la mobilità tra diverse sedi della stessa amministrazione.
Concludeva quindi il Tar ritenendo che, in applicazione della invocata disposizione, l’amministrazione avrebbe dovuto disporre il trasferimento della dipendente con vittoria spese.
2. Nell’atto di appello il Ministero richiama l’ambito soggettivo della disposizione posta dall’art. 42 bis del d.lvo n.151/2001 ritenendolo ristretto a dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co.2 del d.lvo 165/2001 restando escluso, in quanto non richiamato dalla norma, il personale in regime di diritto pubblico (art. 3 del d.l.vo 165/2001) il cui rapporto di lavoro è invece disciplinato dai rispettivi ordinamenti e non dal d.lvo 165/2001.
Nel caso specifico l’art. 1 della legge 30 settembre 2004 n.252 ha inserito l’art. 1 bis novellando l’art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 prevedendo per il personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco il regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
La difesa erariale richiama poi i precedenti specifici di questo Consiglio di Stato che con sentenza della IV Sez. n.3876/2007 ha precisato, con riferimento al personale disciplinato in regime di diritto pubblico ex art. 3 del d.lg.vo n.165/2001, che la inapplicabilità del beneficio previsto dall’art. 42 bis del d.lg.vo n.151/2001 “si rapporta al particolare status giuridico di quel personale le cui specifiche funzioni giustificano un regime differenziato”. Ribadisce che l’art. 42 bis in parola si applica al trasferimento tra amministrazioni diverse come dimostrato dall’inciso del primo comma secondo il quale il trasferimento di cui si tratta è subordinato all’assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione e dal secondo comma, secondo il quale il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione, previsione questa che si attaglia alla sola ipotesi di trasferimento tra amministrazioni diverse, l’unica che comporti la disponibilità del posto lasciato scoperto.
Pertanto il trasferimento in parola opererebbe solo tra pubbliche amministrazioni diverse, ma non sarebbe applicabile per esigenze di tutela degli stessi principi generali di ordine costituzionale invocati dal primo giudice (quali quelli indicati nell’art. 97 Cost.) ad alcune categorie di personale che, proprio in ragione di particolari esigenze finalizzate al perseguimento di primari interessi pubblici, la cui esecutività è affidata al regime lavorativo pubblico, sono soggette ad una disciplina lavorativa autonoma e diversa da quella generale prevista per il solo personale c.d. contrattualizzato.
Dovrebbe poi aggiungersi il fatto che l’art. 70 co.11 del d.lvo 165/2001 prevede che le disposizioni in materia di mobilità di cui agli artt. 30 e ss. non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
La appellata dipendente non si è costituita.
Alla camera di consiglio del 12 settembre 2013, fissata per l’esame della istanza cautelare, previo avviso, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione in forma immediata.
3. Il Collegio ritiene che l’appello non meriti accoglimento e che la sentenza del Tar debba essere confermata.
Il Ministero intimato ha disposto la reiezione della domanda di trasferimento di sede ex art. 42 bis sopra richiamato, proposta dalla ricorrente, madre di un figlio minore di tre anni, assumendo la inapplicabilità dell’articolo al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Assume pertanto priorità logica definire l'ambito di applicazione della disposizione indicata, verificando se il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco sia o meno destinatario del beneficio del trasferimento temporaneo e in specie se questo sia da ritenere ammissibile nell'ipotesi in cui il Vigile richieda il trasferimento all'interno della stessa amministrazione di appartenenza.
Al riguardo, il Collegio, pur consapevole di un orientamento del giudice d'appello e della stessa Sezione III°, contrario alla tesi argomentativa fatta propria dal primo giudice e contestata dal Ministero appellante, fondato sul presupposto che la particolare disciplina di favore non possa valere per il personale disciplinato in regime di diritto pubblico, assoggettato alle disposizioni proprie dei rispettivi ordinamenti, ritiene che recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali giustifichino un ripensamento sulla estendibilità di tale disciplina anche a detto personale.
Va premesso che la generalità delle disposizioni del decreto legislativo n. 151/2001 riguarda indistintamente tutti i lavoratori dipendenti sia privati che pubblici, incluso fra questi ultimi anche il personale che conserva la disciplina di diritto pubblico (c.d. impiego pubblico non contrattualizzato).
Questo punto si può ritenere pacifico, così come era pacifico che anche prima della c.d. privatizzazione del pubblico impiego (d.lgs. n. 29/1993) la normativa, allora denominata “a tutela delle lavoratrici madri”, si applicasse anche al personale pubblico, incluso quello a disciplina speciale (si pensi all’astensione obbligatoria per puerperio).
Quanto all’art. 42-bis, il suo testo indica esplicitamente come suoi destinatari i dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni “di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
L’art. 1, comma 2, contiene un elenco (forse inutilmente minuzioso e probabilmente integrabile in via interpretativa) delle “pubbliche amministrazioni” a cominciare da “tutte le amministrazioni dello Stato”; e non vi è dubbio che in questa ampia e generica formulazione rientrino anche le carriere speciali non privatizzate. Tanto è vero che l’art. 3 dello stesso decreto legislativo individua, all’interno della generica formulazione delle “amministrazioni dello Stato, quelle che “in deroga” sono sottratte alla privatizzazione.
Vi sono dunque molteplici elementi, sia di ordine testuale che di ordine sistematico e razionale, per concludere che l’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001 si applica anche al personale di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001 (ossia quello non privatizzato) siccome rientrante nella previsione dell’art. 1, comma 2, di quest’ultimo decreto.
Per sostenere il contrario viene messo in evidenza quel passo dell’art. 42-bis il quale dispone che il beneficio è concesso «previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato...»; tali espressioni vengono giustamente intese come allusive dell’ipotesi di un trasferimento fra diverse amministrazioni. Ciò premesso, viene obiettato che per talune carriere statali (fra le quali, per quanto qui interessa, quella dei Vigili del Fuoco) la mobilità da o verso amministrazioni diverse non è concepibile; e se ne trae la conclusione che per le carriere di questo genere l’art. 42-bis sia inapplicabile per intero
Il Collegio ritiene che l’argomentazione così riferita, pur corretta nelle premesse, sia manifestamente illogica nelle conclusioni; si tratta, insomma, di un paralogismo.
Certamente l’accenno dell’art. 42-bis ad una “amministrazione di provenienza” e ad una “amministrazione di destinazione” rivela che la volontà del legislatore è quella di configurare il beneficio con tale ampiezza, da rendere possibile anche il passaggio da un’amministrazione all’altra (ossia: da un Comune ad altro Comune, etc.). Ma questo non significa che sia precluso chiedere e ottenere, semplicemente, il trasferimento da una sede all’altra di una stessa amministrazione. Il più comprende il meno, secondo un principio di logica elementare.
Si potrà discutere se la specificità del servizio dei Vigili del Fuoco (o di altre figure professionali del pubblico impiego) consenta il passaggio da o verso altra amministrazione. Ma non di questo si discute nella presente vicenda.
Perciò, dato e non concesso che sotto questo profilo l’art. 42/bis sia incompatibile con l’ordinamento dei Vigili del Fuoco, e dunque parzialmente inapplicabile, esso non è incompatibile né inapplicabile se riferito al passaggio da una ad altra sede della stessa amministrazione.
Si può aggiungere che di recente, l'art. 1493 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sotto la rubrica "Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione", al primo comma ha previsto che al personale militare femminile e maschile si applica, “..tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione".
La norma è stata ritenuta dalla recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, alla quale la Sezione ritiene di aderire, come avente portata generale e come tale applicabile, oltre che al personale militare e alle Forze di polizia, anche a tutti i dipendenti pubblici di cui all'art. 3, co. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Cfr. Cons. Stato, IV, 10 luglio 2013 n.3683; VI, 21 maggio 2013 n.2730).
Inoltre l'inciso "tenendo conto del particolare stato rivestito", contenuto nel sopra riportato art. 1493, comma 1, deve interpretarsi nel senso che esso comporta l'attribuzione all'amministrazione di un potere valutativo da esercitare caso per caso e tenuto conto delle complessive esigenze degli uffici e delle peculiari funzioni del personale, imponendo un onere motivazionale relativo alle ragioni organizzative che, nel caso concreto, siano ostative all'accoglimento dell'istanza (quali, ad es., l'incidenza negativa del trasferimento sul funzionamento dell'ufficio a quo o l'indisponibilità di posti da ricoprire presso l'ufficio ad quem, in relazione al particolare stato rivestito dall'istante nel concreto contesto organizzativo).
Peraltro il citato art. 1493 non innova, per quanto qui interessa, all’art. 42-bis, in quanto già dal testo di quest’ultimo si evince che il beneficio da esso contemplato non costituisce un diritto del dipendente, ma la sua concessione è subordinata all’assenso dell’amministrazione interessata (ovvero delle amministrazioni interessate, qualora siano diverse) con la precisazione che «l'eventuale dissenso deve essere motivato».
4. Applicando quindi le considerazioni di cui sopra al caso di specie, conclude il Collegio che il provvedimento impugnato in primo grado è viziato in quanto emesso sull’erroneo presupposto che l’art. 42-bis non si applichi al personale pubblico non contrattualizzato e comunque ai Vigili del Fuoco. Ciò non significa che l’amministrazione fosse tenuta a concedere il beneficio richiesto, ma un eventuale diniego avrebbe dovuto essere motivato con riferimento a specifiche ragioni di esigenze di servizio, discrezionalmente apprezzate; di una simile valutazione discrezionale non vi è traccia nel provvedimento impugnato.
4. In conclusione nei termini di cui sopra l’appello deve essere respinto, salvi gli ulteriori provvedimenti.
5. Nulla è da statuire sulle spese del presente grado, non essendovi stata costituzione di controparti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
Hadrian Simonetti, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2013