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Re: vittime del dovere

Inviato: mer nov 28, 2018 5:18 pm
da peppuzzo
MATTEO.C. ha scritto: mar nov 27, 2018 8:07 pm Lesione dei tendini sovraspinato e capolungo del bicipite bracciale e scomparsa della lordosi cervicale il tutto riconosciuto con modello c....ed a giorni devo fare l elrttromiografia perché ho seri problemi con il braccio...di fatto nel mod c Non mi hanno dato nessuna tabella...ed il presidente della commissione della con mi ha detto che le lesioni sono fra il 9 e 12%
Giusto!
L' iscizione a tabella delle infermità del Modello C va fatta con istanza di parte, cioè dell' interessato e nessuno mai si sognanerebbe di asceiverli in mancanza di richiesta.
Cmq una radicolopatia positiva potrebbe darti tranquillamente una tab. A/8 (a me 2 radicolopatie nei miomeri in C6 ed L4 hanno dato una A/7). Ricorda che l'elettromiografia va fatta dopo la RM, altrimenti di bucano come un colapasta!!!
Ciao!!!

Re: vittime del dovere

Inviato: gio nov 29, 2018 12:59 pm
da MATTEO.C.
Per trasmaterzo.....io sono in possesso di un 8^categoria tab e.....quindi anche con il 4 %avrei diritto amo esenzione Irpef sulle pensione??

Re: vittime del dovere

Inviato: gio nov 29, 2018 1:15 pm
da MATTEO.C.
Per trasmaterzo....essendo in possesso di un 8^cad tab e per altre patologie nel caso mi dovessero riconoscere vdd anche con una percentuale bassissima mi toccherebbe l esenzione Irpef sulla pensione?

Re: vittime del dovere

Inviato: gio nov 29, 2018 2:13 pm
da trasmarterzo
L' esenzione irpef, come stabilisce la circolare inps, spetta SOLO quando si ha la pensione privilegiata ORDINARIA/TABELLARE (quindi dalla A8 in poi,) ma attenzione, le infermità per la quale si è chiesto il riconoscimento di VdD DEVONO ESSERE le stesse che hanno DETERMINATO quella tabella A.
Il 4% non centra nulla con l' esenzione irpef, L' HO SPIEGATO SOPRA, quello è il punteggio assegnato ai fini delle VdD.
Inoltre. e questo lo ciedo agli esperti, credo pure che la citata privilegiata deve essere riconosciuta a vita dalla cmo perchè penso che al contrario l' esenzione varrebbe per X anni (tanti quanti sono gli anni concessi dalla cmo, generalmente 4 anni), ma per questo chiedo l' intervento degli autorevoli esperti avt8 ecc...

Re: vittime del dovere

Inviato: ven nov 30, 2018 7:42 am
da MATTEO.C.
Ma se mi riconoscono vdd con un invalidità del 9 % e per altra patologia ho anche un 8^ cad mi spetta l esenxzione Irpef per la pensione????

Re: vittime del dovere

Inviato: ven nov 30, 2018 9:41 am
da airone7388
Il collega trasmarterzo è stato chiarissimo, perchè continuare a fare le stesse domande...!!!
Puoi avere tante cause di servizio tabellate A, con o senza cumulo, anche la 1A puoi avere, ma se le infermità che determineranno il riconoscimento di VdD erano state precedentemente tabellate dalla cmo in B o non classificabili NON SPETTA ESENZIONE IRPEF SULLA PENSIONE perchè la privilegiata (CHE PRENDERAI CON ADDEBITO DELL' IRPEF PERCHE' HAI ALTRE CAUSE DI SERVIZIO IN TABELLA A) non è collegata alle infermità per VdD. Lo afferma l' inps, è cosi' purtroppo.
Ed a quanto pare, nemmeno l' aggravamento conta per raggiungere una 8A per quelle stesse infermità tabellate B o non classificabili (quelle cioè che sono riconducibili SOLAMENTE ai fini di VdD).
L' aggravamento lo puoi chiedere quando vuoi ma solo ai fini di equo indennizzo e privilegiata, sempre se ne vale la pena in base agli anni di servizio (cioè privilegiata ordinaria 0 tabellare).
Buongiorno.

Re: vittime del dovere

Inviato: ven nov 30, 2018 3:05 pm
da avt8
MATTEO.C. ha scritto: ven nov 30, 2018 7:42 am Ma se mi riconoscono vdd con un invalidità del 9 % e per altra patologia ho anche un 8^ cad mi spetta l esenxzione Irpef per la pensione????
Nelle tabelle di invalidità se vai a guardarle partono dalla tab-B- la N.C. non risulta scritta da nessuna parte-un collega della P.S. per una N.C. ha avuto 1% di invalidità

Re: vittime del dovere

Inviato: ven nov 30, 2018 5:10 pm
da tony1964
Buon pomeriggio per le Vd D comma 563 teoricamente basta 1% di invalidità come scrive il messaggio 3274/2017 dell'INPS.
"Conseguentemente, viene estesa l’esenzione dei benefici “fiscali” previsti dall’art. 2, co. 5 e 6,
della L. n. 407/1998 e dall’art. 3, co. 2, della L. n. 206/2004 a tutti i soggetti riconosciuti
vittime del dovere, anche equiparati, prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito
dell’evento."

Re: vittime del dovere

Inviato: ven nov 30, 2018 6:02 pm
da trasmarterzo
BENE

nota inps:
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 10-08-2017
Messaggio n. 3274
OGGETTO: Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n.232. Ulteriori precisazioni.

Sono stati posti quesiti in merito alla corretta applicazione dei benefici fiscali di cui all’art. 1
comma 211 legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore delle vittime del dovere ed equiparati
ed ai loro superstiti, con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla
specifica tipologia di trattamenti pensionistici interessati dalla normativa in argomento.
Con messaggi n. 368 del 26 gennaio 2017 e n. 1412 del 29 marzo 2017, l’Istituto ha fornito indicazioni in materia di benefici relativi ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di bilancio 2017 – all’art.1, comma 211,
in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.
Come evidenziato, in particolare, nel messaggio n. 1412 del 2017 sono soggetti al beneficio i trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato “a causa dello svolgersi di fatti ed
eventi previsti dalle normative richiamate dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato”.
Conseguentemente, viene estesa l’esenzione dei benefici “fiscali” previsti dall’art. 2, co. 5 e 6,
della L. n. 407/1998 e dall’art. 3, co. 2, della L. n. 206/2004 a tutti i soggetti riconosciuti
vittime del dovere, anche equiparati, prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito
dell’evento.
Pertanto, con riferimento ai soggetti di cui all’art 1 comma 564 della legge n. 266 del 2005, l’esenzione fiscale va applicata solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio
correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o
equiparato.

vedasi anche:
https://www.pensionioggi.it/notizie/fis ... -098978979

Re: vittime del dovere

Inviato: ven nov 30, 2018 10:02 pm
da Dott.ssa Astore
Si. Faccia accompagnare da un medico legale esperto in materia per vedere di raggiungere il massimo.
Cordialmente
Lucia Astore

Re: vittime del dovere

Inviato: mer dic 05, 2018 12:14 pm
da JACK64
Giusto per chiarezza, l'esenzione dell'imposta sui redditi sul trattamento pensionistico, previsto dall'art.1 comma 211 Legge 11 dicembre 2016 nr. 232, spetta alle vittime del dovere ed agli equiparati una volta in quiescienza, a prescindere dalla percentuale di invalidità. La famigerata circolare INPS del 10 agosto 2017, fa una distinzione tra vittime del dovere (art. 1 comma 563 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) e d vittime equiparate ( art.1 comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266), aducendo, nell'ultimo comma della citata circolare, che gli equiparati per ottenere l'esenzione IRPEF devono essere titolari di pensione privilegiata.Tale interpretazione del tutto singolare dell'INPS, in quanto non supportato da leggi che attestano ciò, a mio avviso, è diretta alle vittime del dovere equiparate, che a seguito della infermità contratta e riconosciuta successivamente a domanda quale concausa con le attività di servizio sono stati resi non più abili quindi riformati e mobilitati in altri enti. Sostanzialmente l'INPS con tale circolare vorrebbe puntualizzare che l'esenzione IRPEF verrà calcolata solo sulla quota parte del lavoro svolto nelle Forze Armate, non sull'ammontare complessivo dei contributi versati sul l'attività lavorativa svolta in altro ente. Viene da se che se un dipendente del comparto difesa, in caso di riforma per infermità contratta e riconosciuta come concausa, gli verrà riconosciuta la pensione privilegiata. Mentre per le vittime del dovere di cui all'art. 1 comma 563, non viene richiesta alcuna pensione privilegiata, in quanto l'infermità è stata contratta in attività di servizio e riconosciuta con il modello "C". Infatti tutte le vittime del dovere contemplati del comma 563, vengono decretati dal Ministero dell'Interno senza alcun parere del Comitato di Verifica ( la visita alla CMO serve solo per quantificare il danno e la percentuale di invalidità) contrariamente, le vittime del dovere equiparate comma 564 ( che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio a seguito di domanda e solo successivamente riconosciute vittime equiparate, il riconoscimento di tale status è vincolato al parere del Comitato di verifica). Infatti mi risulta che tutti i colleghi del comparto sicurezza e difesa che sono andati in quiescenza con lo status di vittima del dovere, percepiscono l'esenzione IRPEF sulla pensione, alcune problematiche vi sono per gli equiparati che vengono valutate di caso in caso, proprio per le pecularietà sopra evidenziate.