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Re: ALL' ATTENZIONE DEI COLLEGHI TUTTI - Irrogazione art. 48

Inviato: gio lug 19, 2018 3:39 pm
da Zenmonk
Niclo ha scritto:
albarick ha scritto:Salve
l'irrogazione dell'art. 48 avviene anche solo al sospetto che ci possa essere un disturbo comportamentale che possa essere un disturbo neuropsichico; anche la semplice relazione di servizio basta. E' precauzionale e non punitivo; capisco che dopo 32 anni possa sembrare una macchia ma se ti metti dall'altro lato pensa a quanti colleghi hanno messo in atto azioni autolesive anche in assenza dichiarate ed esplicite note psicopatologiche.
Quindi il sanitario PS ha semplicemente e cautelativamente proposto l'art. 48, poi è sempre il Dirigente dell'Uffico che lo applica. L'accaduto invece sarebbe grave se andando oltre alla deontologia il medico lo avesse fatto per compiacere qualcuno o peggio su pressioni.
Aggiornamento...

Subito dopo aver ottenuto la relazione sul quale è incardianto il provvedimento, ho chiesto un parere al Presidente dell'Ordine degli avvocati di Brescia Avv. Frattini, il quale ha ritenuto che la competenza fosse più da Avvocato Amministativista che non Penale (ero scettico, ma su questo dettaglio AVT8 ha perfettamente ragione), per cui proverò a seguire il loro consiglio, dopo di che, non mancherò di riportare di seguito l'esito del consulto, che potrebbe tornare comodo a qualche collega, chiamato a dover fare i conti con l'Amministrazione.

Ho altresì interloquito con lo Psichiatra Zanello di Sesto San Giovanni (Curriculum di tutto rispetto...), il quale, pur non conoscendo la nostra normativa, mi ha detto che, per poter fare, ad esempio, un T.S.O., devono venire soddisfatte tutta una serie di circostanze, tra le quali, che vengano redatte almeno due certificazioni, rilasciate da due diversi medici, ecc. ecc.

Qui si parla di un Art. 48, che è sicuramente diverso da un T.S.O., ma secondo me, a questo punto, vale sicuramente la pena che io senta un Avv. Amministrativista, per capire se l'Amministrazione poteva emanarlo "per corrispondenza", o se era tenuta, ad esempio, a sottoporre il malcapitato ad un primo colloquio valutativo, e poi, soltanto in seguito, disporre l'irrogazione dell'Art. 48.

Ritengo questo cavillo, come l'unico elemento in grado di fare la differenza.

Non escludo, inoltre, di chiederlo a qualche nostro Sanitario... Chissà mai che emergano novità degne di nota...
Mi permetto umilmente di intervenire in un argomento molto delicato, che reputo uno spartiacque di civiltà, in quanto la valenza negativa di eventuali abusi commessi nei confronti di chi è titolare a sua volta di un potere sui cittadini riverbera in ultima analisi su tutta la collettività.
Premesso che in casi del genere parlare senza leggere le carte sarebbe come andare a caccia con gli occhi bendati, mi pare che in punto di fatto e di diritto si possa ipotizzare quanto segue:
a) dal resoconto sull'episodio che sarebbe stato impropriamente valutato dall'amministrazione come possibile indice di eventuali patologie non è chiaro se detto episodio sia stato riferito de relato o da chi vi abbia assistito, il che mi pare fondamentale anche solo per farsi minimamente un'idea della situazione;
b) per l'amministrazione, l'aver riportato l'episodio alla competenza medico-legale interna non esclude affatto che, una volta accertatane l'incompetenza, l'amministrazione stessa ne debba o ne possa riferire ad altri in secondo tempo, magari sulla base di elementi nel frattempo intervenuti o accertati;
c) sarebbe conseguentemente utile sapere se risultino o meno aperti procedimenti in capo al collega dei quali egli possa legittimamente avere notizia;
d) sarebbe altresì importante sapere su quali basi si sia esclusa una competenza penale (è intervenuta archiviazione di eventuali notizie criminis riferite dal collega?) e si sia individuata quella della giurisdizione amministrativa (per diritti lesi quali il danno di immagine o altro?);
e) forse andrebbe tenuto presente che l'esclusività della giurisdizione in tema di tutela di diritti soggettivi per le forze dell'ordine è stata derogata dalla giurisprudenza, che spesso indica in questi casi competente il giudice ordinario con rito del lavoro;
f) il giudice del lavoro può comunque essere investito del problema e il peggio che possa capitare è che dichiari il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Spero di non aver indotto in confusione con questi umili spunti di riflessione e mi inchino profondamente nella speranza che tutti comprendano che fare del bene porta felicità anche a chi lo fa, mentre fare del male inevitabilmente porta sofferenza.
La psichiatrizzazione del dissenso non è una pratica sconosciuta nè nuova e mi pare che se ne parli ancora poco.
Per fortuna il vento sussurra che i medici legali militari sono sempre piu' preparati e informati, conseguentemente risultano sempre piu' restii a essere "usati", e ove del caso emettono diagnosi molto poco "politiche" e tantomeno "utili" all'amministrazione...

Re: ALL' ATTENZIONE DEI COLLEGHI TUTTI - Irrogazione art. 48

Inviato: gio lug 19, 2018 7:06 pm
da Niclo
Zenmonk ha scritto:
Niclo ha scritto:
albarick ha scritto:Salve
l'irrogazione dell'art. 48 avviene anche solo al sospetto che ci possa essere un disturbo comportamentale che possa essere un disturbo neuropsichico; anche la semplice relazione di servizio basta. E' precauzionale e non punitivo; capisco che dopo 32 anni possa sembrare una macchia ma se ti metti dall'altro lato pensa a quanti colleghi hanno messo in atto azioni autolesive anche in assenza dichiarate ed esplicite note psicopatologiche.
Quindi il sanitario PS ha semplicemente e cautelativamente proposto l'art. 48, poi è sempre il Dirigente dell'Uffico che lo applica. L'accaduto invece sarebbe grave se andando oltre alla deontologia il medico lo avesse fatto per compiacere qualcuno o peggio su pressioni.
Aggiornamento...

Subito dopo aver ottenuto la relazione sul quale è incardianto il provvedimento, ho chiesto un parere al Presidente dell'Ordine degli avvocati di Brescia Avv. Frattini, il quale ha ritenuto che la competenza fosse più da Avvocato Amministativista che non Penale (ero scettico, ma su questo dettaglio AVT8 ha perfettamente ragione), per cui proverò a seguire il loro consiglio, dopo di che, non mancherò di riportare di seguito l'esito del consulto, che potrebbe tornare comodo a qualche collega, chiamato a dover fare i conti con l'Amministrazione.

Ho altresì interloquito con lo Psichiatra Zanello di Sesto San Giovanni (Curriculum di tutto rispetto...), il quale, pur non conoscendo la nostra normativa, mi ha detto che, per poter fare, ad esempio, un T.S.O., devono venire soddisfatte tutta una serie di circostanze, tra le quali, che vengano redatte almeno due certificazioni, rilasciate da due diversi medici, ecc. ecc.

Qui si parla di un Art. 48, che è sicuramente diverso da un T.S.O., ma secondo me, a questo punto, vale sicuramente la pena che io senta un Avv. Amministrativista, per capire se l'Amministrazione poteva emanarlo "per corrispondenza", o se era tenuta, ad esempio, a sottoporre il malcapitato ad un primo colloquio valutativo, e poi, soltanto in seguito, disporre l'irrogazione dell'Art. 48.

Ritengo questo cavillo, come l'unico elemento in grado di fare la differenza.

Non escludo, inoltre, di chiederlo a qualche nostro Sanitario... Chissà mai che emergano novità degne di nota...
Mi permetto umilmente di intervenire in un argomento molto delicato, che reputo uno spartiacque di civiltà, in quanto la valenza negativa di eventuali abusi commessi nei confronti di chi è titolare a sua volta di un potere sui cittadini riverbera in ultima analisi su tutta la collettività.
Premesso che in casi del genere parlare senza leggere le carte sarebbe come andare a caccia con gli occhi bendati, mi pare che in punto di fatto e di diritto si possa ipotizzare quanto segue:
a) dal resoconto sull'episodio che sarebbe stato impropriamente valutato dall'amministrazione come possibile indice di eventuali patologie non è chiaro se detto episodio sia stato riferito de relato o da chi vi abbia assistito, il che mi pare fondamentale anche solo per farsi minimamente un'idea della situazione;
b) per l'amministrazione, l'aver riportato l'episodio alla competenza medico-legale interna non esclude affatto che, una volta accertatane l'incompetenza, l'amministrazione stessa ne debba o ne possa riferire ad altri in secondo tempo, magari sulla base di elementi nel frattempo intervenuti o accertati;
c) sarebbe conseguentemente utile sapere se risultino o meno aperti procedimenti in capo al collega dei quali egli possa legittimamente avere notizia;
d) sarebbe altresì importante sapere su quali basi si sia esclusa una competenza penale (è intervenuta archiviazione di eventuali notizie criminis riferite dal collega?) e si sia individuata quella della giurisdizione amministrativa (per diritti lesi quali il danno di immagine o altro?);
e) forse andrebbe tenuto presente che l'esclusività della giurisdizione in tema di tutela di diritti soggettivi per le forze dell'ordine è stata derogata dalla giurisprudenza, che spesso indica in questi casi competente il giudice ordinario con rito del lavoro;
f) il giudice del lavoro può comunque essere investito del problema e il peggio che possa capitare è che dichiari il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Spero di non aver indotto in confusione con questi umili spunti di riflessione e mi inchino profondamente nella speranza che tutti comprendano che fare del bene porta felicità anche a chi lo fa, mentre fare del male inevitabilmente porta sofferenza.
La psichiatrizzazione del dissenso non è una pratica sconosciuta nè nuova e mi pare che se ne parli ancora poco.
Per fortuna il vento sussurra che i medici legali militari sono sempre piu' preparati e informati, conseguentemente risultano sempre piu' restii a essere "usati", e ove del caso emettono diagnosi molto poco "politiche" e tantomeno "utili" all'amministrazione...
Gentile Zenmomk,
ti ringrazio per le competenti ipotesi espresse e l'esaustivo quadro descritto.
La questione, per quanto io abbia cercato di esporla, è sicuramente molto più complessa di quanto si possa pensare, ma qualora potesse interessarti dare un occhio alle carte (anche soltanto per curiosità e/o per cultura personale), te le giro integralmente più che volentieri in p.m., di modo che tu possa farti un'idea sull'intera vicenda.
E' implicito che non sei costretto a farlo, soprattutto se ti manca la pazienza e la voglia.
Cordialmente.

Re: ALL' ATTENZIONE DEI COLLEGHI TUTTI - Irrogazione art. 48

Inviato: gio lug 19, 2018 10:11 pm
da Zenmonk
Niclo ha scritto:
Zenmonk ha scritto:
Niclo ha scritto:
Aggiornamento...

Subito dopo aver ottenuto la relazione sul quale è incardianto il provvedimento, ho chiesto un parere al Presidente dell'Ordine degli avvocati di Brescia Avv. Frattini, il quale ha ritenuto che la competenza fosse più da Avvocato Amministativista che non Penale (ero scettico, ma su questo dettaglio AVT8 ha perfettamente ragione), per cui proverò a seguire il loro consiglio, dopo di che, non mancherò di riportare di seguito l'esito del consulto, che potrebbe tornare comodo a qualche collega, chiamato a dover fare i conti con l'Amministrazione.

Ho altresì interloquito con lo Psichiatra Zanello di Sesto San Giovanni (Curriculum di tutto rispetto...), il quale, pur non conoscendo la nostra normativa, mi ha detto che, per poter fare, ad esempio, un T.S.O., devono venire soddisfatte tutta una serie di circostanze, tra le quali, che vengano redatte almeno due certificazioni, rilasciate da due diversi medici, ecc. ecc.

Qui si parla di un Art. 48, che è sicuramente diverso da un T.S.O., ma secondo me, a questo punto, vale sicuramente la pena che io senta un Avv. Amministrativista, per capire se l'Amministrazione poteva emanarlo "per corrispondenza", o se era tenuta, ad esempio, a sottoporre il malcapitato ad un primo colloquio valutativo, e poi, soltanto in seguito, disporre l'irrogazione dell'Art. 48.

Ritengo questo cavillo, come l'unico elemento in grado di fare la differenza.

Non escludo, inoltre, di chiederlo a qualche nostro Sanitario... Chissà mai che emergano novità degne di nota...
Mi permetto umilmente di intervenire in un argomento molto delicato, che reputo uno spartiacque di civiltà, in quanto la valenza negativa di eventuali abusi commessi nei confronti di chi è titolare a sua volta di un potere sui cittadini riverbera in ultima analisi su tutta la collettività.
Premesso che in casi del genere parlare senza leggere le carte sarebbe come andare a caccia con gli occhi bendati, mi pare che in punto di fatto e di diritto si possa ipotizzare quanto segue:
a) dal resoconto sull'episodio che sarebbe stato impropriamente valutato dall'amministrazione come possibile indice di eventuali patologie non è chiaro se detto episodio sia stato riferito de relato o da chi vi abbia assistito, il che mi pare fondamentale anche solo per farsi minimamente un'idea della situazione;
b) per l'amministrazione, l'aver riportato l'episodio alla competenza medico-legale interna non esclude affatto che, una volta accertatane l'incompetenza, l'amministrazione stessa ne debba o ne possa riferire ad altri in secondo tempo, magari sulla base di elementi nel frattempo intervenuti o accertati;
c) sarebbe conseguentemente utile sapere se risultino o meno aperti procedimenti in capo al collega dei quali egli possa legittimamente avere notizia;
d) sarebbe altresì importante sapere su quali basi si sia esclusa una competenza penale (è intervenuta archiviazione di eventuali notizie criminis riferite dal collega?) e si sia individuata quella della giurisdizione amministrativa (per diritti lesi quali il danno di immagine o altro?);
e) forse andrebbe tenuto presente che l'esclusività della giurisdizione in tema di tutela di diritti soggettivi per le forze dell'ordine è stata derogata dalla giurisprudenza, che spesso indica in questi casi competente il giudice ordinario con rito del lavoro;
f) il giudice del lavoro può comunque essere investito del problema e il peggio che possa capitare è che dichiari il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Spero di non aver indotto in confusione con questi umili spunti di riflessione e mi inchino profondamente nella speranza che tutti comprendano che fare del bene porta felicità anche a chi lo fa, mentre fare del male inevitabilmente porta sofferenza.
La psichiatrizzazione del dissenso non è una pratica sconosciuta nè nuova e mi pare che se ne parli ancora poco.
Per fortuna il vento sussurra che i medici legali militari sono sempre piu' preparati e informati, conseguentemente risultano sempre piu' restii a essere "usati", e ove del caso emettono diagnosi molto poco "politiche" e tantomeno "utili" all'amministrazione...
Gentile Zenmomk,
ti ringrazio per le competenti ipotesi espresse e l'esaustivo quadro descritto.
La questione, per quanto io abbia cercato di esporla, è sicuramente molto più complessa di quanto si possa pensare, ma qualora potesse interessarti dare un occhio alle carte (anche soltanto per curiosità e/o per cultura personale), te le giro integralmente più che volentieri in p.m., di modo che tu possa farti un'idea sull'intera vicenda.
E' implicito che non sei costretto a farlo, soprattutto se ti manca la pazienza e la voglia.
Cordialmente.
Ringrazio il collega per le lusinghiere espressioni (che non merito neanche in parte) e per le gentili richieste che non posso accogliere, in quanto per deontologia (forse meglio dire "codice di condotta") non posso rispondere a nessuno in forma privata, non essendo titolato a fornire alcun tipo di consulenza nè intendendo conoscere o discutere di cose che altri non sappiano.
Trovo infatti che sia diritto di tutti rendersi conto di quali siano i problemi ricorrenti dei colleghi e le possibili soluzioni, il che a vantaggio di una crescita generale di consapevolezza della collettività, anche esterna alle amministrazioni.
Chi ci legge è un cittadino come noi: trasparenza, democrazia, partecipazione, dialogo non sono solo parole e secondo me fanno la differenza.
Peraltro mi pare che - facendo un piccolo sforzo autocritico - si possano riferire chiaramente delle situazioni senza ledere la propria e l'altrui privacy o tampoco, Dio non voglia, venir meno a sacrosanti obblighi giuridici di riservatezza assunti con le amministrazioni.
Un profondo inchino dal monaco.

Re: ALL' ATTENZIONE DEI COLLEGHI TUTTI - Irrogazione art. 48

Inviato: gio lug 19, 2018 11:51 pm
da Niclo
Fosse così semplice "condensare" l'accaduto in poche righe...

Ma poi non ci sarebbe contradditorio, verrebbe sentita soltanto la mia campana.

Alla verità non potrò mai giungere, perchè la vicenda presenta lati oscuri...

L'unica cosa certa, è la relazione delatrice sulla quale mi è stato fatto "per corrispondenza" l'art. 48.

Da allora (11.2016), ho meticolosamente archiviato una quarantina di documenti, tra cui, una Riservata indirizzata al Sig. Questore, costituita da ben 9 pagine, con richiesta d'udienza rimbalzata al Vicario, ed una denuncia depositata alla Procura della Repubblica, costituita da ben 4 pagine e 14 documenti allegati, attualmente "derubricata" in Modello 45.

Curioso che io abbia minacciato qualcuno, mostrando un proiettile, alla presenza di più colleghi (mi limito a dire che non è come sembra, è che si è trattato di una strumentalizzazione, e cerco di dimostrarlo nel racconto che segue)

Dopo di che, a mia totale insaputa, uno di essi produce "l'occultata" relazione di servizio.

Il giorno dopo, presso gli uffici del Comm.to dove presto servizio, mi viene notificato l' Art. 48 senza fornirmi alcun chiarimento in merito, devo inoltre accompagnare i colleghi presso il mio domicilio privato, dove provvedono a ritirarmi cautelativamente le armi regolarmente denunciate (per fortuna che sono stati riservati).

Passano tre mesi, supero il colloquio con lo Psichiatra preposto dalla P. di S., supero poi, infine, il colloquio con lo Psichiatra della C.M.O., senza dover sostenere Test, Psicotecniche, e quant'altro.

Vengo riconosciuto idoneo, per cui mi vengono restituite pistola, tesserino, manette... ma per le mie armi devo tribolare un po di più, mi vengono restituite dopo circa 2 mesi...

Uno potrebbe dire "Tutto è bene ciò che finisce bene"... mica tanto dico io...

Rivolgendomi a tutti gli uffici interessati (P.A.S. - Infermeria - Personale - ecc.) con svariate istanze di accesso agli atti, acquisisco una riservata, nella quale il Sanitario della P. di S. asserisce di avermi irrogato l'Art. 48 dopo aver visionato una (non precisata) Relazione di servizio.

A questo punto, chiedo mi venga fornita la Relazione di servizio di cui sopra, ma le varie istanze di accesso (mirate) vengono tutte rigettate.

Mi rivolgo alla Commissione di accesso agli atti amministrativi, spiegando loro l'accaduto, mi viene dato ragione, vinco il ricorso, ed il mese scorso, a ben 18 mesi di distanza, entro in possesso della famigerata Relazione di servizio, scoprendo con stupore che è stata firmata da un collega che neppure era presente, ma che sostiene di avermi addirittura redarguito unitamente ad uno degli altri due certamente presenti.

Fine del racconto - Inizio delle considerazioni personali...

E' possibile che in virtù di ciò che avrei commesso, io non sia stato indagato per gravi minacce ?

E' possibile che, considerata la gravità di quanto riferito, non siano stati neppure sentiti gli altri due colleghi presenti ?

E' possibile che, senza neppure convocarmi e sentirmi prima, mi sia stato irrogato "per corrispondenza" l' Art. 48 ?

E' possibile che neppure in seguto (almeno che io sappia), non mi abbiano indagato, né mi sia mai stato aperto un procedimento disciplinare ?

E' possibile che l'Amministrazione mi abbia osteggiato con tutti i mezzi affinchè io non entrassi in possesso della Relazione di servizio, sulla quale risulta incardinato tutto il procedimento ?

A grandi linee, questo è ciò che è avvenuto, e che ognuno tragga le proprie conclusioni.

Re: ALL' ATTENZIONE DEI COLLEGHI TUTTI - Irrogazione art. 48

Inviato: ven lug 20, 2018 12:55 am
da Zenmonk
Niclo ha scritto:Fosse così semplice "condensare" l'accaduto in poche righe...

Ma poi non ci sarebbe contradditorio, verrebbe sentita soltanto la mia campana.

Alla verità non potrò mai giungere, perchè la vicenda presenta lati oscuri...

L'unica cosa certa, è la relazione delatrice sulla quale mi è stato fatto "per corrispondenza" l'art. 48.

Da allora (11.2016), ho meticolosamente archiviato una quarantina di documenti, tra cui, una Riservata indirizzata al Sig. Questore, costituita da ben 9 pagine, con richiesta d'udienza rimbalzata al Vicario, ed una denuncia depositata alla Procura della Repubblica, costituita da ben 4 pagine e 14 documenti allegati, attualmente "derubricata" in Modello 45.

Curioso che io abbia minacciato qualcuno, mostrando un proiettile, alla presenza di più colleghi (mi limito a dire che non è come sembra, è che si è trattato di una strumentalizzazione, e cerco di dimostrarlo nel racconto che segue)

Dopo di che, a mia totale insaputa, uno di essi produce "l'occultata" relazione di servizio.

Il giorno dopo, presso gli uffici del Comm.to dove presto servizio, mi viene notificato l' Art. 48 senza fornirmi alcun chiarimento in merito, devo inoltre accompagnare i colleghi presso il mio domicilio privato, dove provvedono a ritirarmi cautelativamente le armi regolarmente denunciate (per fortuna che sono stati riservati).

Passano tre mesi, supero il colloquio con lo Psichiatra preposto dalla P. di S., supero poi, infine, il colloquio con lo Psichiatra della C.M.O., senza dover sostenere Test, Psicotecniche, e quant'altro.

Vengo riconosciuto idoneo, per cui mi vengono restituite pistola, tesserino, manette... ma per le mie armi devo tribolare un po di più, mi vengono restituite dopo circa 2 mesi...

Uno potrebbe dire "Tutto è bene ciò che finisce bene"... mica tanto dico io...

Rivolgendomi a tutti gli uffici interessati (P.A.S. - Infermeria - Personale - ecc.) con svariate istanze di accesso agli atti, acquisisco una riservata, nella quale il Sanitario della P. di S. asserisce di avermi irrogato l'Art. 48 dopo aver visionato una (non precisata) Relazione di servizio.

A questo punto, chiedo mi venga fornita la Relazione di servizio di cui sopra, ma le varie istanze di accesso (mirate) vengono tutte rigettate.

Mi rivolgo alla Commissione di accesso agli atti amministrativi, spiegando loro l'accaduto, mi viene dato ragione, vinco il ricorso, ed il mese scorso, a ben 18 mesi di distanza, entro in possesso della famigerata Relazione di servizio, scoprendo con stupore che è stata firmata da un collega che neppure era presente, ma che sostiene di avermi addirittura redarguito unitamente ad uno degli altri due certamente presenti.

Fine del racconto - Inizio delle considerazioni personali...

E' possibile che in virtù di ciò che avrei commesso, io non sia stato indagato per gravi minacce ?

E' possibile che, considerata la gravità di quanto riferito, non siano stati neppure sentiti gli altri due colleghi presenti ?

E' possibile che, senza neppure convocarmi e sentirmi prima, mi sia stato irrogato "per corrispondenza" l' Art. 48 ?

E' possibile che neppure in seguto (almeno che io sappia), non mi abbiano indagato, né mi sia mai stato aperto un procedimento disciplinare ?

E' possibile che l'Amministrazione mi abbia osteggiato con tutti i mezzi affinchè io non entrassi in possesso della Relazione di servizio, sulla quale risulta incardinato tutto il procedimento ?

A grandi linee, questo è ciò che è avvenuto, e che ognuno tragga le proprie conclusioni.
Complimenti anzitutto per la capacità di sintesi (notevole trattandosi di questioni che ci hanno afflitto) e per la chiarezza.
Dal resoconto anzitutto emerge la possibilità di fornire spunti utili per eventuali colleghi che in futuro abbiano a subire una procedura di questo tipo.
Quando si ha contezza della suddetta procedura, che sicuramente avra' un breve preavviso, il primo suggerimento è quello di sottoporsi a visita psichiatrica privatamente, data l'urgenza, possibilmente intramoenia da un luminare che abbia un incarico presso una struttura pubblica; il referto della visita da solo non basta ad escludere patologie che possano emergere da specifici test e quindi si suggerisce nel contempo sottoporsi ad alcuni test che verranno indicati dal sanitario cui ci si rivolge.
La prudenza non è mai troppa.
I due risultati (di test e visita) andrebbero consegnati alla CMO, i cui membri in tal modo non potranno sbagliare, avendo oltretutto una remora in più nel caso tuzioristico in cui a qualcuno venisse in mente di tifare anzichè arbitrare la partita.
Venendo alla parte legale, pur se questo monaco non è un panpenalista, emergono dal resoconto elementi che fanno pensare quali l'asserita assenza di chi invece attesta di essere presente e quant'altro.
Il suggerimento generale (ripeto: generale ossia non riferito al caso di specie, che non conosco) è sempre quello di reperire prove dell'incongruenza di quanto fosse stato riferito e produrle in forma strutturata tramite un legale, indicando sempre nomi e cognomi, sia pure ai fini di escluderne eventuali responsabilità; in futuro ci si dovrebbe opporre sempre ad eventuali derubricazioni e a richieste di archiviazione, possibilmente conferendo nuovo elementi e/o qualificando giuridicamente i fatti in modo preciso, indicando comunque in modo esplicito quali sono le persone informate dei fatti e chiedendo che siano escusse.
Solo dopo aver perso questo treno (cosa ovviamente possibile, dati i tempi che corrono) si dovrebbe pensare alla parte amministrativa (o civile, alla luce di recente giurisprudenza in tema di lesione di diritti soggettivi) che, affidata a mani esperte, potrebbe riservare le soddisfazioni che fossero state negate "in prime cure".

Re: ALL' ATTENZIONE DEI COLLEGHI TUTTI - Irrogazione art. 48

Inviato: ven lug 20, 2018 9:09 am
da Niclo
Zenmonk ha scritto:
Niclo ha scritto:Fosse così semplice "condensare" l'accaduto in poche righe...

Ma poi non ci sarebbe contradditorio, verrebbe sentita soltanto la mia campana.

Alla verità non potrò mai giungere, perchè la vicenda presenta lati oscuri...

L'unica cosa certa, è la relazione delatrice sulla quale mi è stato fatto "per corrispondenza" l'art. 48.

Da allora (11.2016), ho meticolosamente archiviato una quarantina di documenti, tra cui, una Riservata indirizzata al Sig. Questore, costituita da ben 9 pagine, con richiesta d'udienza rimbalzata al Vicario, ed una denuncia depositata alla Procura della Repubblica, costituita da ben 4 pagine e 14 documenti allegati, attualmente "derubricata" in Modello 45.

Curioso che io abbia minacciato qualcuno, mostrando un proiettile, alla presenza di più colleghi (mi limito a dire che non è come sembra, è che si è trattato di una strumentalizzazione, e cerco di dimostrarlo nel racconto che segue)

Dopo di che, a mia totale insaputa, uno di essi produce "l'occultata" relazione di servizio.

Il giorno dopo, presso gli uffici del Comm.to dove presto servizio, mi viene notificato l' Art. 48 senza fornirmi alcun chiarimento in merito, devo inoltre accompagnare i colleghi presso il mio domicilio privato, dove provvedono a ritirarmi cautelativamente le armi regolarmente denunciate (per fortuna che sono stati riservati).

Passano tre mesi, supero il colloquio con lo Psichiatra preposto dalla P. di S., supero poi, infine, il colloquio con lo Psichiatra della C.M.O., senza dover sostenere Test, Psicotecniche, e quant'altro.

Vengo riconosciuto idoneo, per cui mi vengono restituite pistola, tesserino, manette... ma per le mie armi devo tribolare un po di più, mi vengono restituite dopo circa 2 mesi...

Uno potrebbe dire "Tutto è bene ciò che finisce bene"... mica tanto dico io...

Rivolgendomi a tutti gli uffici interessati (P.A.S. - Infermeria - Personale - ecc.) con svariate istanze di accesso agli atti, acquisisco una riservata, nella quale il Sanitario della P. di S. asserisce di avermi irrogato l'Art. 48 dopo aver visionato una (non precisata) Relazione di servizio.

A questo punto, chiedo mi venga fornita la Relazione di servizio di cui sopra, ma le varie istanze di accesso (mirate) vengono tutte rigettate.

Mi rivolgo alla Commissione di accesso agli atti amministrativi, spiegando loro l'accaduto, mi viene dato ragione, vinco il ricorso, ed il mese scorso, a ben 18 mesi di distanza, entro in possesso della famigerata Relazione di servizio, scoprendo con stupore che è stata firmata da un collega che neppure era presente, ma che sostiene di avermi addirittura redarguito unitamente ad uno degli altri due certamente presenti.

Fine del racconto - Inizio delle considerazioni personali...

E' possibile che in virtù di ciò che avrei commesso, io non sia stato indagato per gravi minacce ?

E' possibile che, considerata la gravità di quanto riferito, non siano stati neppure sentiti gli altri due colleghi presenti ?

E' possibile che, senza neppure convocarmi e sentirmi prima, mi sia stato irrogato "per corrispondenza" l' Art. 48 ?

E' possibile che neppure in seguto (almeno che io sappia), non mi abbiano indagato, né mi sia mai stato aperto un procedimento disciplinare ?

E' possibile che l'Amministrazione mi abbia osteggiato con tutti i mezzi affinchè io non entrassi in possesso della Relazione di servizio, sulla quale risulta incardinato tutto il procedimento ?

A grandi linee, questo è ciò che è avvenuto, e che ognuno tragga le proprie conclusioni.
Complimenti anzitutto per la capacità di sintesi (notevole trattandosi di questioni che ci hanno afflitto) e per la chiarezza.
Dal resoconto anzitutto emerge la possibilità di fornire spunti utili per eventuali colleghi che in futuro abbiano a subire una procedura di questo tipo.
Quando si ha contezza della suddetta procedura, che sicuramente avra' un breve preavviso, il primo suggerimento è quello di sottoporsi a visita psichiatrica privatamente, data l'urgenza, possibilmente intramoenia da un luminare che abbia un incarico presso una struttura pubblica; il referto della visita da solo non basta ad escludere patologie che possano emergere da specifici test e quindi si suggerisce nel contempo sottoporsi ad alcuni test che verranno indicati dal sanitario cui ci si rivolge.
La prudenza non è mai troppa.
I due risultati (di test e visita) andrebbero consegnati alla CMO, i cui membri in tal modo non potranno sbagliare, avendo oltretutto una remora in più nel caso tuzioristico in cui a qualcuno venisse in mente di tifare anzichè arbitrare la partita.
Venendo alla parte legale, pur se questo monaco non è un panpenalista, emergono dal resoconto elementi che fanno pensare quali l'asserita assenza di chi invece attesta di essere presente e quant'altro.
Il suggerimento generale (ripeto: generale ossia non riferito al caso di specie, che non conosco) è sempre quello di reperire prove dell'incongruenza di quanto fosse stato riferito e produrle in forma strutturata tramite un legale, indicando sempre nomi e cognomi, sia pure ai fini di escluderne eventuali responsabilità; in futuro ci si dovrebbe opporre sempre ad eventuali derubricazioni e a richieste di archiviazione, possibilmente conferendo nuovo elementi e/o qualificando giuridicamente i fatti in modo preciso, indicando comunque in modo esplicito quali sono le persone informate dei fatti e chiedendo che siano escusse.
Solo dopo aver perso questo treno (cosa ovviamente possibile, dati i tempi che corrono) si dovrebbe pensare alla parte amministrativa (o civile, alla luce di recente giurisprudenza in tema di lesione di diritti soggettivi) che, affidata a mani esperte, potrebbe riservare le soddisfazioni che fossero state negate "in prime cure".
Gentile Zenmonk,

ti ringrazio per i complimenti, ma di fronte a come scrivi tu, ammetto di essere indietro anni luce... evabbè, non si può avere tutto...

Perdonami se l'ho omesso, ma appena ricevuto l'art. 48, la prima cosa che ho fatto, è sottopormi a perizia psichiatrica di parte (e chi se non Zanello ???), dopo di che, l'ho riferito allo Psichiatra durante il primo colloquio, ho esibito la fattura dello specialista, dicendo però che la perizia l'avrei prodotta nelle sedi opportune. Ciò è stato trascritto nella mia perizia, e sono convinto che questo "insignificante" dettaglio, abbia fatto la differenza, proteggendomi da un eventuale riforma con disonore...

ECCHE' CIO' SCRITTO JOCONDOR... (Per chi guardava carosello negli anni 70...)

Comunque hai fatto più che molto bene a rappresentare questo dettaglio, estremamente utile nel caso dovesse malauguratamente capitare la stessa cosa a qualche altro sventurato collega.

A dir la verità, una tal perizia di parte, è estremamente impegnativa per il relatore, perchè non è per niente facile "salvare capra e cavoli"... mi spiego meglio, se viene stabilito che sei normale, allora potresti venire punito e/o indagato dopo essere stato riconosciuto nel pieno possesso delle tue facoltà mentali, se viene stabilito il contrario, allora rischi di vederti riformato con disonore, come fare a conciliare gli opposti ??? Quì sta la capacità del Professionista al quale bisognerebbe rivolgersi.

SAW L'ENIGMISTA: FAI LA TUA SCELTA... (fortunatamente non si è reso necessario produrla, ma visto e considerato come l'intera vicenda è stata impostata, e come poi si è sviluppata, forse qualcosa non è andato come "loro" avrebbero voluto...)

Nella denuncia prodotta in Procura, ho fatto nomi, cognomi, indirizzi, tessere di previdenza, e quant'altro, peccato non si siano neppure degnati di far finta di sentire i colleghi presenti, per valutare se fossero ravvisabili eventuali ipotesi di reato

SPORTELLO DELLA PROCURA: COLLE' SEGNATI QUESTO NUMERO... MODELLO 45 ecc. ecc.

Riservate disattese, istanze di udienza disattese, istanze di accesso agli atti disattese, denuncia verso ignoti disattesa (nella speranza diventasse verso noti - n.d.r.), o meglio, "derubricata nel Modello 45.

MA DOVE MI VOGLIO PRESENTARE DI FRONTE A QUESTO MURO DI GOMMA, USTICA GLI FA UNA PIPPA...

Se dovessero perseguirmi per quanto sin qui sostenuto, ritieniti nominato come mio avvocato difensore, e risparmiami i discorsi sull'umiltà, perchè in 32 anni circa, ne ho conosciute poche di persone con una dialettica - sensibilità - umanità - come le tue, altro che bau bau micio micio...

Re: ALL' ATTENZIONE DEI COLLEGHI TUTTI - Irrogazione art. 48

Inviato: ven lug 20, 2018 9:44 am
da naturopata
Voglio rappresentare che il mod. 45 viene abusato dai pm, in quanto visto che rappresenta atti non costituenti notizia di reato, va direttamente "cestinato" all'archivio, invece per prendere tempo te lo iscrivono mod.45 in indagine (indagine che non è possibile effettuare con mod.45). Inoltre se uno riporta la dicitura di cui all'art. 408 cpp (ovvero di essere avvisato dell'eventuale archiviazione, cosa da fare sempre), la querela non può mai finire a mod.45, ma ciò comporta una richiesta di archiviazione, una eventuale opposizione e udienza camerale per l'indagato (insomma so problemi). Rappresento inoltre che se si è fatta la richiesta ex art.408 cpp e la querela viene confermata a mod.45 si può proporre ricorso per cassazione e non c'è scampo.

Quanto sopra, per chi vuole approfondire cerchi queste circolari: circ. 11 novembre 2016 e 21 aprile 2011 Dir. Gen.Min.Giust.

a stralcio:

6. L’analisi statistica della varianza delle iscrizioni

Da una recente indagine della Direzione Generale Statistica (Analisi statistica della varianza delle iscrizioni nei registri 21 e 45- Confronto anni 2008-2014) emerge la significativa variabilità dei rapporti percentuali tra le iscrizioni operate dai diversi uffici di procura nel registro delle notizie di reato relative a soggetti identificati (mod. 21) e le iscrizioni operate nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45).

Il dato nazionale, che misura nel 24% il rapporto tra le iscrizioni nel modello 45 e il numero complessivo delle iscrizioni effettuate, costituisce la media di percentuali assai differenziate su base locale: in alcuni uffici le iscrizioni nel registro degli atti non costituenti notizia di reato rappresentano una percentuale molto ridotta (pochi punti percentuali); in altri esse rappresentano il 40% del totale.

Tra i diversi fattori che possono spiegare il fenomeno, non può escludersi l’incidenza di una certa disomogeneità delle prassi di iscrizione seguite dai diversi uffici e, talvolta, dai diversi magistrati del medesimo distretto.

Occorre pertanto rilanciare e aggiornare alcune indicazioni già fornite da questa Direzione generale con precedenti circolari (da ultimo, la circolare 21 aprile 2011, in tema di utilizzazione del registro degli atti non costituenti notizie di reato), data la rilevanza che l’omogeneità dei criteri di iscrizione riveste ai fini dell’adozione, da parte dei soggetti competenti, di scelte tabellari e organizzative (distribuzione degli uffici sul territorio, assegnazione delle risorse) fondate su basi informative affidabili.

7. Le coordinate giuridiche dell’iscrizione

In via preliminare, non pare superfluo richiamare l’attenzione sulla delicatezza dell’attività di iscrizione delle notizie di reato e sulle sottese esigenze di garanzia dei diritti delle parti private.

Si tratta di atto processuale, pienamente espressivo della funzione giudiziaria, come hanno ritenuto le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (sentenza n. 21094/2004), sgombrando il campo da una tesi dottrinaria che lo inquadrava, invece, come atto amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo.

Atto di impulso delle indagini preliminari, l’iscrizione è funzionale al controllo del rispetto dei termini di durata previsti dall’art. 405 c.p.p., la cui violazione trova sanzione processuale nell’inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza (artt. 405 c. 2 e 407 c. 3 c.p.p.); ma anche al controllo della tempestività di alcune forme di esercizio dell’azione penale, quali la richiesta di giudizio immediato (da presentare entro 90 giorni dall’iscrizione) e la richiesta di decreto penale (entro 6 mesi dall’iscrizione).

Gli artt. 335 c.p.p. e 109 att. c.p.p. affidano, in esclusiva, questo compito al Pubblico ministero che, in quanto titolare del “monopolio della domanda penale” (artt. 50 c.p.p. e 112 Cost.), non può che avere dominio esclusivo sull’adempimento che della domanda rappresenta un po’ la fase embrionale.

Al pubblico ministero non è però conferito un potere discrezionale, quanto piuttosto un obbligo giuridico indilazionabile, che deve essere adempiuto senza soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti e che non comporta possibilità di scelta né in relazione all’an, né rispetto al quid e al quando dell’iscrizione. Il pubblico ministero dovrà soltanto riscontrare l’esistenza dei presupposti normativi che impongono l’iscrizione e il suo aggiornamento (Cass., sez. un., n. 40538/2009).

Ricorrono però, nella struttura e nella disciplina dell’atto di iscrizione, elementi di inevitabile fluidità, che rendono lo scrutinio dei suoi presupposti meno meccanica di quanto i predicati di doverosità presenti nella disposizione dell’art. 335 c.p.p. potrebbero, a prima vista, suggerire.

L’iscrizione è atto a struttura complessa, nel quale simbioticamente convivono una componente “oggettiva”, qual è la configurazione di un determinato fatto (“notizia”) come sussumibile nell’ambito di una determinata fattispecie criminosa; e una componente “soggettiva”, rappresentata dal nominativo dell’indagato, dalla cui individuazione soltanto i termini cominciano a decorrere.

Il codice non definisce la “notizia di reato”. L’art. 109 att. c.p.p. poi stabilisce che la segreteria del pubblico ministero annota sugli atti “che possono contenere notizia di reato” la data e l’ora in cui sono pervenuti, e li “sottopone immediatamente” al pubblico ministero “per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato”.

Gli sforzi di perimetrazione della giurisprudenza, coordinando dette disposizioni con le previsioni degli artt. 332 e 347 c.p.p., ritagliano uno spazio intermedio tra l’indefinita ipotesi di reato (il semplice sospetto, insufficiente a giustificare l’iscrizione) e la base fattuale già sufficiente a elevare l’imputazione.

Si richiedono specifici elementi indizianti, ovvero una piattaforma cognitiva che consente l’individuazione degli elementi essenziali di un fatto di reato e l’indicazione di fonti di prova (Cass., sez. un., n. 16/2000).

E’ così individuata, per imporre l’iscrizione, “un’area tutta da perscrutare sul piano contenutistico”, nella quale sono inevitabili margini di variazione, efficacemente esemplificati dalla Corte (Sez. un., n. 40538/2009), con riferimento sia alla componente oggettiva (“è evidente che la configurabilità, anche solo in termini di notizia di reato, di una complessa fattispecie associativa, evoca un “lavorio” definitorio che può comportare spazi temporali non comparabili rispetto a quelli che, invece, consuetamente richiedono fatti ictu oculi sussumibili nell’ambito di una determinata fattispecie di reato”); sia, e ancor più, con riferimento alla componente soggettiva (“al punto che è lo stesso legislatore, stavolta, ad aver espressamente previsto che l’obbligo di iscrizione del relativo nominativo debba avvenire soltanto “dal momento in cui esso risulta”).

La consapevolezza della potenziale complessità dello scrutinio ha condotto la Corte (Sez. un., n. 40538/2009) a escludere la configurabilità di un potere del giudice di verificare la tempestività dell’iscrizione, per farne conseguire effetti sanzionatori di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine decorrente, anziché dal momento della formale iscrizione, dal momento in cui la notitia criminis avrebbe potuto e dovuto essere annotata, ciò che esalta le prerogative processuali del pubblico ministero a fini di garanzia

Su tale assetto del sistema non sono destinate in alcun modo ad incidere le previsioni del d.d.l. A.S. 2067 attualmente all’esame dell’Aula del Senato della Repubblica.

8. L’individuazione del registro

In un quadro siffatto deve collocarsi la questione del corretto esercizio dell’opzione tra le iscrizioni da effettuare nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) e quelle da effettuare nel registro delle notizie di reato relative a soggetti noti (mod. 21) ovvero ignoti (mod. 44).

Occorre misurarsi con due rischi contrapposti, entrambi suscettibili di ripercussioni sulle garanzie processuali.

Da un lato, un’iscrizione affrettata nel registro delle notizie di reato a carico di noti può comportare immediati pregiudizi, in termini di tranquillità, onorabilità, affidabilità contrattuale delle persone e degli enti interessati. Dall’altro, l’iscrizione nel mod. 45 di un soggetto compiutamente identificato, per fatti già sussumibili in una specifica fattispecie di reato, può atteggiarsi come meccanismo elusivo del controllo giurisdizionale sulle scelte conclusive della fase delle indagini (azione/inazione), posto l’ormai pacifico riconoscimento al pubblico ministero del cd. potere di cestinazione, e cioè del potere di trasmettere direttamente in archivio le annotazioni non contenenti notizie di reato, senza passare per la procedura prevista dagli artt. 408 ss. (Cass., Sez. un., n. 34/2001).

Le indicazioni normative sopra richiamate, lette alla luce delle circolari specificamente dedicate alla funzione dei diversi registri e modelli (a partire dalla n. 533 del 18.10.1989, cd. circolare Vassalli, ripresa dall’appena citata pronuncia delle Sezioni unite), consentono di affermare quanto segue.

Il modello 45 trova il suo fondamento normativo nel già richiamato art. 109 att. c.p.p. che - riferendosi ad atti che possono contenere notizie di reato, da sottoporre immediatamente al Procuratore della Repubblica per l’eventuale iscrizione nell’apposito registro - presuppone l’esistenza di altro registro nel quale inserire quegli atti che, a giudizio insindacabile del P.M., non contengono notizie di reato.

Come il registro generale “C” istituito nella vigenza del codice Rocco, il modello 45 è dunque deputato alla registrazione di atti e annotazioni “del tutto privi di rilevanza penale”, quali, ad esempio: gli esposti e i ricorsi in materia civile o amministrativa; gli esposti privi di senso o aventi contenuto abnorme o assurdo; gli atti riguardanti eventi accidentali, le sentenze dichiarative del fallimento, trasmesse al p.m. ai sensi dell’art. 17 l.f.; le dichiarazioni di detenuti che, al di fuori di un procedimento in corso, chiedono di essere sentiti dai magistrati o formulino richieste di tipo amministrativo, inerenti, per esempio, il trasferimento presso altro luogo di detenzione; i verbali di fermo per identificazione; gli esposti generici contro personalità dello Stato o magistrati.

Guardando alla casistica più ricorrente, non può essere dubbio che debbano essere iscritti nel modello 45 e, si sottolinea, nel medesimo archiviati gli atti relativi a perquisizioni operate dalla p.g. d’iniziativa (art. 41 T.U.L.P.S., art. 4 della legge n. 152/1975, art. 25 bis della legge n. 356/1992, art. 27 della legge n. 155/1990), quando l’esito rappresentato al p.m. sia negativo e nessuno dei dati fattuali esposti nel verbale o nell’annotazione di p.g., giustifichi la messa in moto delle indagini e, con essa, l’iscrizione funzionale al loro regolare svolgimento.

Lo stesso deve dirsi dei referti medici, non contenenti l’indicazione di elementi tali da giustificare la riconduzione degli eventi clinici rappresentati a comportamenti colposi o dolosi di terzi; così come delle notizie non circostanziate attinenti, per esempio, alla scomparsa di una persona, a un suicidio, al rinvenimento di un cadavere, che non rechino traccia di interventi istigatori o aggressivi di terzi.

Nei casi indicati, trattandosi di pseudonotizie di reato, l’iscrizione nel modello 45 costituisce l’unico comportamento rituale e l’esercizio del potere di cestinazione è perfettamente legittimo, posto che le norme che definiscono i presupposti del procedimento archiviatorio giurisdizionale (artt. 408 c.p.p. e 125 att. c.p.p.) evocano l’infondatezza della notizia di reato, sì da non includere quelle notizie che - né al momento della prima comunicazione né successivamente - assumono le caratteristiche di specificità indiziante e di suscettibilità di sussunzione in fattispecie determinate che connotano la vera notitia criminis, secondo il già richiamato insegnamento del giudice di legittimità (Sez. un., n. 34/2011).

E’ coerente con questi assunti il fatto che il S.I.C.P. non preveda un campo dedicato alla trasmissione al Gip dei procedimenti iscritti nel mod. 45 (v. sul punto la circolare DGGP-DGSIA del 5 dicembre 2014).

Non incide su queste affermazioni il fatto che la giurisprudenza della Corte di legittimità qualifichi come affetto da abnormità funzionale il provvedimento con il quale il gip, investito della richiesta di archiviazione per un fatto iscritto nel mod. 45, pronunci un non luogo a provvedere, anziché esprimersi nell’ambito delle alternative decisorie previste dall’art. 409 c.p.p. (archiviazione, indicazione di indagini suppletive, imputazione coatta).

Con questo principio, infatti, la Corte non ha inteso legittimare l’anomalia di un’archiviazione richiesta per fatti iscritti come non costituenti notizie di reato. Ha voluto piuttosto sancire come, di fronte a un comportamento sostanziale del p.m. (la richiesta di archiviazione), potenzialmente indicativo della riconsiderazione della qualificazione originariamente ritenuta, non possa essere il dato formale dell’irregolare permanenza di quelle iscrizioni nel mod. 45 a esonerare il giudice dal dovere di controllare la legittimità dell’inazione (Sez. un., n. 34/2001; nello stesso senso, Sez. I, n. 14434/2001, Sez. III, n. 29040/2003, Sez.. III, n. 18388/2006, Sez. I, n. 42884/2009).

La riprova di quanto detto si ritrae da una delle numerose pronunce che si sono allineate all’insegnamento di Sez. Un. 34/2001, nella quale si afferma che, per quanto non affetta da nullità, “la richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. in relazione a segnalazioni attinenti a fatti non costituenti reato costituisce richiesta irrituale, non conforme alla disciplina di cui agli artt. 335 c.p.p., 109 e 110 att. c.p.p., 2 D.M. n. 334/1989, recante il Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale” (C. III, n. 18388/2006).

In una nota diramata in data 18.7.2011 dalla Procura Generale della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 6 d. l.vo 20 febbraio 2006, n. 106, era del resto già espresso il concetto per il quale “l’ammissibilità, riconosciuta dalla Suprema Corte, della richiesta di archiviazione rivolta al giudice per le indagini preliminari nel fascicolo iscritto a mod. 45 non esclude che la corretta gestione del medesimo consigli invece, in ogni caso, che la richiesta sia accompagnata dalla variazione nel registro delle notizie di reato (noti o ignoti), dovendosi ritenere che l’interpello del giudice presupponga l’individuazione di un fatto reato, ciò che impone la conseguente iscrizione”.

10. Il passaggio dei procedimenti dal mod. 45 al mod. 21

L’emersione di fatti nuovi, successivi alla prima iscrizione nel modello 45 (per esempio la relazione trasmessa dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 33 l.f., che evidenzi i sintomi di una bancarotta; o l’apprensione di elementi indicativi di prassi corruttive, capaci di colorare un esposto inizialmente liquidato come aspecifico), deve trovare fisiologico sbocco in una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21 nel caso di indagati noti, mod. 44 nel caso di ignoti).

La variazione dell’iscrizione è doverosa quando si renda necessario il compimento di approfondimenti investigativi, diversi e ulteriori dalla mera acquisizione, presso la polizia giudiziaria, delle informazioni finalizzate alle determinazioni sull’iscrizione.
In assenza, invece, di evoluzioni cognitive che giustifichino l’avvio di attività di indagine o la riconsiderazione delle scelte selettive operate all’atto della prima iscrizione, il passaggio di registro non appare corretto.

Come già osservato dalla Procura Generale della Corte di Cassazione, nella nota sopra richiamata, il transito seriale di procedimenti già iscritti nel modello 45 al modello 44 o 21, immediatamente seguito dalla presentazione di richieste di archiviazione, senza che alcuna attività di indagine sia stata medio tempore svolta, costituisce un indice significativo del “possibile sviamento dell’iscrizione dalla finalità tipica”, a sua volta responsabile di quei fenomeni improprio “sovraccarico dei registri noti e ignoti“ che - impedendo una comparazione affidabile dei carichi e dei flussi di lavoro – penalizzano l’efficacia delle scelte ministeriali di assegnazione delle risorse.

11. Il modello 45 e gli accertamenti onerosi

L’esistenza di spese nel contesto di un procedimento iscritto nel mod. 45 può costituire l’indizio di una deviazione funzionale.

Le uniche attività espletabili in siffatto contesto sono quelle strettamente finalizzate alle determinazioni sull’iscrizione. Sono dunque precluse attività propriamente investigative, finalizzate cioè alla verifica di fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi.

Sono invece ammissibili le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non). Ciò corrisponde alla prassi della maggior parte degli uffici requirenti.

Escluso, in ogni caso, il compimento di atti d’indagine che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito, potranno raccogliersi le informazioni, anche documentali, obiettivamente essenziali alla verifica della configurabilità di un’ipotesi di reato.

Resta comunque affidata alla responsabilità dei procuratori della Repubblica e dei procuratori generali, quale profilo coessenziale alla tenuta effettiva della garanzia di puntualità, correttezza e uniformità dell’azione penale e dell’obbligo di osservanza dei principi del giusto processo, il costante controllo del rischio di introduzione di prassi abusive in fatto risolte nell’oscuramento, anche temporaneo, di indagini riferibili a notizie di reato che risultassero già comunque acquisite.

In questo ambito, oltre alle indicate ragioni di garanzia, occorre considerare le esigenze di corretta gestione della spesa: gli esborsi finalizzati alla verifica di una “non notizia di reato”, non afferendo ad un procedimento penale, non possono rientrare tra le spese di giustizia recuperabili ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Dette indicazioni di segno restrittivo devono essere contemperate con la previsione ordinamentale di attività istituzionali del p.m. esterne al contesto strettamente processuale, il cui assolvimento può comportare la necessità di svolgere attività onerose.

Tale evenienza si verifica sicuramente nel caso degli accertamenti tecnici disposti, a seguito del rinvenimento di un cadavere o di resti cadaverici, al fine di pervenire alla sua identificazione e/o di appurare le cause della morte.

Detti accertamenti potrebbero non travalicare lo stretto limite funzionale dell’acquisizione di informazioni essenziali per le determinazioni sull’iscrizione: l’accertamento medico-legale delle cause della morte può rivelarsi, in taluni casi, l’unico atto praticabile per stabilire se la notizia del rinvenimento attenga o meno a un fatto costituente reato.

E’ significativo che l’art. 116 d. att. c.p.p., colleghi il dovere istituzionale del procuratore della Repubblica di disporre l’esame autoptico e/o di propiziare l’identificazione del cadavere all’insorgenza del mero “sospetto di un reato”, nozione che esprime un quadro cognitivo inferiore rispetto agli “specifici elementi indizianti”, dalla cui acquisizione soltanto scaturisce, secondo l’insegnamento giurisprudenziale già riportato, l’obbligo di iscrizione nei registri dedicati alle vere notizie di reato.

Nel caso indicato, l’espletamento degli accertamenti nel contesto di un procedimento iscritto nel mod. 45 costituisce prassi più corretta rispetto a quella di procedere a iscrizioni strumentali, nei modelli 21 o 44, di fattispecie criminose neppure evocate dai dati disponibili (per esempio, quella di istigazione al suicidio).

Resta fermo naturalmente che, quando nel momento in cui dispone l’accertamento il pubblico ministero abbia già acquisito specifici elementi indiziari circa l’eziologia criminosa della morte del soggetto rinvenuto, è doveroso procedere all’iscrizione (o alla trasmigrazione) nel registro delle notizie di reato, in modo da rendere trasparente la finalità investigativa dell’atto e da poter includere la relativa spesa tra quelle recuperabili ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 115 del 2002.

Re: ALL' ATTENZIONE DEI COLLEGHI TUTTI - Irrogazione art. 48

Inviato: ven lug 20, 2018 11:25 am
da Zenmonk
Niclo ha scritto:
Zenmonk ha scritto:
Niclo ha scritto:Fosse così semplice "condensare" l'accaduto in poche righe...

Ma poi non ci sarebbe contradditorio, verrebbe sentita soltanto la mia campana.

Alla verità non potrò mai giungere, perchè la vicenda presenta lati oscuri...

L'unica cosa certa, è la relazione delatrice sulla quale mi è stato fatto "per corrispondenza" l'art. 48.

Da allora (11.2016), ho meticolosamente archiviato una quarantina di documenti, tra cui, una Riservata indirizzata al Sig. Questore, costituita da ben 9 pagine, con richiesta d'udienza rimbalzata al Vicario, ed una denuncia depositata alla Procura della Repubblica, costituita da ben 4 pagine e 14 documenti allegati, attualmente "derubricata" in Modello 45.

Curioso che io abbia minacciato qualcuno, mostrando un proiettile, alla presenza di più colleghi (mi limito a dire che non è come sembra, è che si è trattato di una strumentalizzazione, e cerco di dimostrarlo nel racconto che segue)

Dopo di che, a mia totale insaputa, uno di essi produce "l'occultata" relazione di servizio.

Il giorno dopo, presso gli uffici del Comm.to dove presto servizio, mi viene notificato l' Art. 48 senza fornirmi alcun chiarimento in merito, devo inoltre accompagnare i colleghi presso il mio domicilio privato, dove provvedono a ritirarmi cautelativamente le armi regolarmente denunciate (per fortuna che sono stati riservati).

Passano tre mesi, supero il colloquio con lo Psichiatra preposto dalla P. di S., supero poi, infine, il colloquio con lo Psichiatra della C.M.O., senza dover sostenere Test, Psicotecniche, e quant'altro.

Vengo riconosciuto idoneo, per cui mi vengono restituite pistola, tesserino, manette... ma per le mie armi devo tribolare un po di più, mi vengono restituite dopo circa 2 mesi...

Uno potrebbe dire "Tutto è bene ciò che finisce bene"... mica tanto dico io...

Rivolgendomi a tutti gli uffici interessati (P.A.S. - Infermeria - Personale - ecc.) con svariate istanze di accesso agli atti, acquisisco una riservata, nella quale il Sanitario della P. di S. asserisce di avermi irrogato l'Art. 48 dopo aver visionato una (non precisata) Relazione di servizio.

A questo punto, chiedo mi venga fornita la Relazione di servizio di cui sopra, ma le varie istanze di accesso (mirate) vengono tutte rigettate.

Mi rivolgo alla Commissione di accesso agli atti amministrativi, spiegando loro l'accaduto, mi viene dato ragione, vinco il ricorso, ed il mese scorso, a ben 18 mesi di distanza, entro in possesso della famigerata Relazione di servizio, scoprendo con stupore che è stata firmata da un collega che neppure era presente, ma che sostiene di avermi addirittura redarguito unitamente ad uno degli altri due certamente presenti.

Fine del racconto - Inizio delle considerazioni personali...

E' possibile che in virtù di ciò che avrei commesso, io non sia stato indagato per gravi minacce ?

E' possibile che, considerata la gravità di quanto riferito, non siano stati neppure sentiti gli altri due colleghi presenti ?

E' possibile che, senza neppure convocarmi e sentirmi prima, mi sia stato irrogato "per corrispondenza" l' Art. 48 ?

E' possibile che neppure in seguto (almeno che io sappia), non mi abbiano indagato, né mi sia mai stato aperto un procedimento disciplinare ?

E' possibile che l'Amministrazione mi abbia osteggiato con tutti i mezzi affinchè io non entrassi in possesso della Relazione di servizio, sulla quale risulta incardinato tutto il procedimento ?

A grandi linee, questo è ciò che è avvenuto, e che ognuno tragga le proprie conclusioni.
Complimenti anzitutto per la capacità di sintesi (notevole trattandosi di questioni che ci hanno afflitto) e per la chiarezza.
Dal resoconto anzitutto emerge la possibilità di fornire spunti utili per eventuali colleghi che in futuro abbiano a subire una procedura di questo tipo.
Quando si ha contezza della suddetta procedura, che sicuramente avra' un breve preavviso, il primo suggerimento è quello di sottoporsi a visita psichiatrica privatamente, data l'urgenza, possibilmente intramoenia da un luminare che abbia un incarico presso una struttura pubblica; il referto della visita da solo non basta ad escludere patologie che possano emergere da specifici test e quindi si suggerisce nel contempo sottoporsi ad alcuni test che verranno indicati dal sanitario cui ci si rivolge.
La prudenza non è mai troppa.
I due risultati (di test e visita) andrebbero consegnati alla CMO, i cui membri in tal modo non potranno sbagliare, avendo oltretutto una remora in più nel caso tuzioristico in cui a qualcuno venisse in mente di tifare anzichè arbitrare la partita.
Venendo alla parte legale, pur se questo monaco non è un panpenalista, emergono dal resoconto elementi che fanno pensare quali l'asserita assenza di chi invece attesta di essere presente e quant'altro.
Il suggerimento generale (ripeto: generale ossia non riferito al caso di specie, che non conosco) è sempre quello di reperire prove dell'incongruenza di quanto fosse stato riferito e produrle in forma strutturata tramite un legale, indicando sempre nomi e cognomi, sia pure ai fini di escluderne eventuali responsabilità; in futuro ci si dovrebbe opporre sempre ad eventuali derubricazioni e a richieste di archiviazione, possibilmente conferendo nuovo elementi e/o qualificando giuridicamente i fatti in modo preciso, indicando comunque in modo esplicito quali sono le persone informate dei fatti e chiedendo che siano escusse.
Solo dopo aver perso questo treno (cosa ovviamente possibile, dati i tempi che corrono) si dovrebbe pensare alla parte amministrativa (o civile, alla luce di recente giurisprudenza in tema di lesione di diritti soggettivi) che, affidata a mani esperte, potrebbe riservare le soddisfazioni che fossero state negate "in prime cure".
Gentile Zenmonk,

ti ringrazio per i complimenti, ma di fronte a come scrivi tu, ammetto di essere indietro anni luce... evabbè, non si può avere tutto...

Perdonami se l'ho omesso, ma appena ricevuto l'art. 48, la prima cosa che ho fatto, è sottopormi a perizia psichiatrica di parte (e chi se non Zanello ???), dopo di che, l'ho riferito allo Psichiatra durante il primo colloquio, ho esibito la fattura dello specialista, dicendo però che la perizia l'avrei prodotta nelle sedi opportune. Ciò è stato trascritto nella mia perizia, e sono convinto che questo "insignificante" dettaglio, abbia fatto la differenza, proteggendomi da un eventuale riforma con disonore...

ECCHE' CIO' SCRITTO JOCONDOR... (Per chi guardava carosello negli anni 70...)

Comunque hai fatto più che molto bene a rappresentare questo dettaglio, estremamente utile nel caso dovesse malauguratamente capitare la stessa cosa a qualche altro sventurato collega.

A dir la verità, una tal perizia di parte, è estremamente impegnativa per il relatore, perchè non è per niente facile "salvare capra e cavoli"... mi spiego meglio, se viene stabilito che sei normale, allora potresti venire punito e/o indagato dopo essere stato riconosciuto nel pieno possesso delle tue facoltà mentali, se viene stabilito il contrario, allora rischi di vederti riformato con disonore, come fare a conciliare gli opposti ??? Quì sta la capacità del Professionista al quale bisognerebbe rivolgersi.

SAW L'ENIGMISTA: FAI LA TUA SCELTA... (fortunatamente non si è reso necessario produrla, ma visto e considerato come l'intera vicenda è stata impostata, e come poi si è sviluppata, forse qualcosa non è andato come "loro" avrebbero voluto...)

Nella denuncia prodotta in Procura, ho fatto nomi, cognomi, indirizzi, tessere di previdenza, e quant'altro, peccato non si siano neppure degnati di far finta di sentire i colleghi presenti, per valutare se fossero ravvisabili eventuali ipotesi di reato

SPORTELLO DELLA PROCURA: COLLE' SEGNATI QUESTO NUMERO... MODELLO 45 ecc. ecc.

Riservate disattese, istanze di udienza disattese, istanze di accesso agli atti disattese, denuncia verso ignoti disattesa (nella speranza diventasse verso noti - n.d.r.), o meglio, "derubricata nel Modello 45.

MA DOVE MI VOGLIO PRESENTARE DI FRONTE A QUESTO MURO DI GOMMA, USTICA GLI FA UNA PIPPA...

Se dovessero perseguirmi per quanto sin qui sostenuto, ritieniti nominato come mio avvocato difensore, e risparmiami i discorsi sull'umiltà, perchè in 32 anni circa, ne ho conosciute poche di persone con una dialettica - sensibilità - umanità - come le tue, altro che bau bau micio micio...
Ti ringrazio ancora della stima che assolutamente non merito: non avevo infatti neppure pensato a suggerire quanto hai testè soggiunto sul tempestivo deposito in atti della fattura dello specialista facendo opportunamente contestuale riserva di produrne la certificazione nelle competenti sedi.
Un comportamento procedimentale appropriato e ineccepibile, che mi pare utilissimo suggerire ai colleghi che in futuro abbiano a trovarsi in un girone infernale del genere.
Vorrei ringraziare di cuore anche Naturopata, che ha brillantemente sintetizzato in poche righe tutte le tecnicalità necessarie a superare l'impasse attuale, il che pare possibile a condizione di una difesa tecnica intemerata e leale con il cliente.
Sul punto pare superfluo, data la grande esperienza dei miei illustri interlocutori, suggerire di rivolgersi a un professionista coraggioso e soprattutto immune da possibili condizionamenti, ossia che abbia dato prova delle suddette doti in passate occasioni certe e documentate.
Per favore, non dite che non ne esistono.
Questo Paese va avanti con gente che si sacrifica in silenzio, mettendo ogni giorno in gioco vita, salute, reputazione, diritti, famiglia, e ne esistono in tutte le professioni. Tutte nessuna esclusa.
Penso a quel giudice di pace che convalidando le espulsioni degli stranieri per 10 euro lordi al giorno ha contratto la TBC e per non contagiare altri si è dimesso non potendo chiedere risarcimenti o indennizzi, negati dalla Cassazione con la motivazione che quella del giudice di pace sarebbe una attività volontaristica e non un lavoro.
Vuolsi che persone così non siano la maggioranza assoluta, ma esistono.
Io non mollerei l'osso fino a che giustizia sia fatta.

Re: ALL' ATTENZIONE DEI COLLEGHI TUTTI - Irrogazione art. 48

Inviato: ven lug 20, 2018 11:51 am
da Niclo
Gentile Naturopata,

fermo restando l'esaustiva risposta riguardo la normativa che regolamenta l'Art. 45, è di dominio pubblico l'abuso che ne fanno i P.M. (basta andare su Google e digitare "Procura modello 45"), ma volendo andare al nocciolo della questione...

Il personale impiegato presso i Commissariati è ridotto al lumicino, per cui è risaputo che, laddove non emergano importanti elementi per la prosecuzione delle indagini, si tende ad archiviare.

Stesso dicasi per le Procure, i colleghi della squadretta di P.G. al servizio del P.M., ma quanti casi devono seguire ? Si vedono assegnare una denuncia, che già parte come "Ignoti", nella quale chiedo se vengono ravvisate ipotesi di reato, e quelli che ti devono dire...?

Risposta: "Ci stai chiedendo se noi ravvisiamo ipotesi di reato nel bel racconto che ci hai esposto ? Ne ravvisiamo talmente tanti che riteniamo "classificarla" come Modello 45, ma d'altronde, con tutti i crimini efferati che vengono consumati, ci maca solo che dobbiamo impiegare il nostro tempo per stabilire la liceità di un Art. 48..."

Come dargli torto ?

Quando ho depositato la denuncia presso la Procura della Repubblica, non ero ancora entrato in possesso della famigerata relazione di servizio, adesso che la ho ottenuta, trovo fantascientifico che un collega, per altro neppure presente, per una discussione avvenuta all'interno dei locali di una segreteria sindacale (preciso di non essere un attivista, ed anzi, a seguito di una mia lamentela più che ampiamente strumentalizzata, mi sono guardato bene dal rinnovare l'iscrizione a quel sindacato), si sia preso la briga di scrivere IL FALSO...

Ecco delinearsi all'orizzonte, come per incanto, l'ipotesi di un presumibile tentativo di "farmi fuori" in maniera pulita, peccato non ci siano riusciti.

Considerato il ruolo svolto dal collega delatore, ammesso e non concesso io riesca ad ottenere giustizia, oltre che economicamente dispendioso, quanti anni dovrebbero trascorrere prima di giungere ad una sua eventuale condanna ?

Perchè, oltre a questo, difficilmente riuscirei a risalire ai veri responsabili della congiura, tramata nei miei confronti a mia insaputa, con la connivenza di chi, invece, avrebbe dovuto fare luce sull'accaduto.

In tutti questi mesi ho inutilmente cercato delle risposte, che nessuno ha mai voluto o saputo fornirmi.

Quantomeno sono riuscito ad uscirne indenne, mentre "loro" non ci hanno sicuramente fatto una bella figura, e poterlo raccontare non ha prezzo... per tutto il resto c'è Mastercard.

Re: ALL' ATTENZIONE DEI COLLEGHI TUTTI - Irrogazione art. 48

Inviato: ven lug 20, 2018 12:11 pm
da Niclo
Caro Zenmonk,

ci siamo accavallati, ma la risposta data a Naturopata, vale anche per te.

Dici bene di non mollare l'osso, ma sai bene quanto potrebbe costarti un confronto del genere.

Almeno, nel mio piccolo, mi sono tolto la soddisfazione di raccontare la mia disavventura.

Alle persone informate sui fatti, che ritenesso questo mio pubblico scritto non corrispondente a quanto realmente accaduto, dico semplicemente che sono pronto ad assumermene la piena responsabilità e pagarne le conseguenze, ammesso e non concesso abbiano le palle per dimostrare il contrario, anzichè lanciare il sasso e nascondere la mano per l'ennesima volta.

Siamo tutti capaci così, comodo...

Re: ALL' ATTENZIONE DEI COLLEGHI TUTTI - Irrogazione art. 48

Inviato: ven lug 20, 2018 12:45 pm
da Zenmonk
Niclo ha scritto:Caro Zenmonk,

ci siamo accavallati, ma la risposta data a Naturopata, vale anche per te.

Dici bene di non mollare l'osso, ma sai bene quanto potrebbe costarti un confronto del genere.

Almeno, nel mio piccolo, mi sono tolto la soddisfazione di raccontare la mia disavventura.

Alle persone informate sui fatti, che ritenesso questo mio pubblico scritto non corrispondente a quanto realmente accaduto, dico semplicemente che sono pronto ad assumermene la piena responsabilità e pagarne le conseguenze, ammesso e non concesso abbiano le palle per dimostrare il contrario, anzichè lanciare il sasso e nascondere la mano per l'ennesima volta.

Siamo tutti capaci così, comodo...
E l'umile monaco inchinandosi auspica con sincerità che la tua richiesta di giustizia sia esaudita, nel contesto del generale auspicio che tutti gli infiniti esseri dell'universo possano trovare ristoro dalla sofferenza, rifugio dai pericoli,salute, agio e felicita' nella vita.

Re: ALL' ATTENZIONE DEI COLLEGHI TUTTI - Irrogazione art. 48

Inviato: ven lug 20, 2018 12:58 pm
da Niclo
Zenmonk ha scritto: E l'umile monaco inchinandosi auspica con sincerità che la tua richiesta di giustizia sia esaudita, nel contesto del generale auspicio che tutti gli infiniti esseri dell'universo possano trovare ristoro dalla sofferenza, rifugio dai pericoli,salute, agio e felicita' nella vita.
Magari fosse così semplice.

Mi viene da dirti...

MA CHI SONO IO: BABBO NATALE ?!