trasmarterzo ha scritto:Highlander ha scritto:Decurtato d'ufficio no. Caso mai se richiesto. Poi stiamo parlando di cumulabilità e superamento dei giorni nel quinquennio. Se parti in cs poi vai in aspettativa, rientri senza fare oltre tre mesi di servizio si cumula tutto. Se chiedi aspettativa dimenticandoti il cs quest'ultimo non lo puoi fruire se non rientrando in servizio.
ORA SI... !
OK
Mi riferivo al decurtamento d' ufficio che è NO, caso mai se richiesto, giustissimo!
Comunque, congedo straordinario ed aspettativa per malattia tra loro non si cumulano per il discorso dei 3 mesi, perchè giuridicamente nascono per scopi diversi.
DIFERENZA TRA CONGEDO STRAORDINARIO ED ASPETTATIVA PER MALATTIA
Il congedo straordinario per infermità
Generalità
La concessione del congedo straordinario per infermità avviene in base al dispositivo degli artt. 37, d.P.R. 3/1957 e 60, d.P.R. 782/1985, previa presentazione di idonea certificazione medica.
Il congedo straordinario per gravi motivi, fatte salve specifiche diverse previsioni, indipendentemente dal titolo che ne consente la fruizione, può essere frazionato senza limiti, ma non può eccedere i 45 giorni annui.
Il congedo straordinario, diversamente da quello ordinario, assorbe le giornate festive e quelle destinate a riposo, per cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa avviene per il congedo ordinario.
Trattamento economico ed effetti giuridici
In tutti i casi il congedo straordinario è retribuito per intero ed è utile ai fini pensionistici e previdenziali; al personale inviato in missione collettiva all’estero compete inoltre, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi, il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate.
L’aspettativa per infermità
Generalità
L’istituto generale dell’aspettativa, previsto per i pubblici dipendenti dal d.P.R. 3/1957, si applica anche alla Polizia di Stato; l’aspettativa per infermità, prevista dall’art. 68, d.P.R. 3/1957, è disposta, d’ufficio o a domanda, nei casi in cui viene accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Va ricordato che in assenza di indicazioni specifiche nella dichiarazione di inizio malattia il dipendente viene automaticamente collocato in congedo straordinario fino all’esaurimento del periodo residuo spettantegli e che, ai sensi dell’art. 22, co. 24 L. 537/1993, qualora egli abbia ancora a disposizione c.s. residuo, potrà essere collocato in aspettativa solo per assenze continuative superiori a sette giorni lavorativi, escludendo quindi dal computo i giorni destinati alla fruizione del riposo settimanale e le festività.
In proposito si ribadisce che il congedo straordinario, diversamente da quello ordinario, assorbe le giornate festive e quelle destinate a riposo, per cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa avviene per il congedo ordinario.
Periodo massimo di aspettativa, cumulo ed interruzione
L’aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale è stata disposta e non può protrarsi per più di diciotto mesi;
due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di diciotto mesi, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi; la durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio, fermo restando che, durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, nessun assegno è dovuto al dipendente, come più avanti meglio illustrato.
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