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Re: Ultimo dubbio

Inviato: sab giu 09, 2018 6:52 pm
da trasmarterzo
Cla4lenza ha scritto:Ciao a tutti, ho imparato molte cose sul forum... Tuttavia mi è rimasto un piccolo dubbio... Quando si decade dal servizio per superamento dei 731 gg equivale ad essere riformati?
solo per doverosa segnalazione, per la PS (credo anche per la P.P,) il limite max di aspettativa nel quinquennio è pari a 915 gg e non 731, ovviamente vale sempre il discorso che va sottratto nel calcolo il congedo straordinario di 45 gg.
tra un periodo di aspetativa ed un altro se ci sono meno di 90 gg (3 mesi), l' aspettativa si considera continuativa al fine del limite max in quanto si sommano.

Re: Ultimo dubbio

Inviato: lun giu 11, 2018 9:16 pm
da Cla4lenza
Invece i 18 mesi continuativi rimango quelli?

Re: Ultimo dubbio

Inviato: lun giu 11, 2018 9:42 pm
da trasmarterzo
Cla4lenza ha scritto:Invece i 18 mesi continuativi rimango quelli?

Se prima dell' aspettativa concessa dalla cmo avevi preso dei giorni di malattia (non parlo di congedo straordinario) e c'è un periodo inferiore a 3 mesi ebbene, si considera aspettativa continua per il limite dei 18 mesi.

Re: Ultimo dubbio

Inviato: lun giu 11, 2018 11:03 pm
da Highlander
trasmarterzo ha scritto:
Cla4lenza ha scritto:Invece i 18 mesi continuativi rimango quelli?

Se prima dell' aspettativa concessa dalla cmo avevi preso dei giorni di malattia (non parlo di congedo straordinario) e c'è un periodo inferiore a 3 mesi ebbene, si considera aspettativa continua per il limite dei 18 mesi.
Anche il congedo straordinario va conteggiato.

Re: Ultimo dubbio

Inviato: mar giu 12, 2018 6:40 pm
da trasmarterzo
Highlander ha scritto:
trasmarterzo ha scritto:
Cla4lenza ha scritto:Invece i 18 mesi continuativi rimango quelli?

Se prima dell' aspettativa concessa dalla cmo avevi preso dei giorni di malattia (non parlo di congedo straordinario) e c'è un periodo inferiore a 3 mesi ebbene, si considera aspettativa continua per il limite dei 18 mesi.
Anche il congedo straordinario va conteggiato.
Questo quando o da quando? Prima dell' aspettativa va decurtato l' eventuale residuo o il totale c.s.

Re: Ultimo dubbio

Inviato: mar giu 12, 2018 7:55 pm
da Highlander
Decurtato d'ufficio no. Caso mai se richiesto. Poi stiamo parlando di cumulabilità e superamento dei giorni nel quinquennio. Se parti in cs poi vai in aspettativa, rientri senza fare oltre tre mesi di servizio si cumula tutto. Se chiedi aspettativa dimenticandoti il cs quest'ultimo non lo puoi fruire se non rientrando in servizio.

Re: Ultimo dubbio

Inviato: mar giu 12, 2018 8:48 pm
da trasmarterzo
Highlander ha scritto:Decurtato d'ufficio no. Caso mai se richiesto. Poi stiamo parlando di cumulabilità e superamento dei giorni nel quinquennio. Se parti in cs poi vai in aspettativa, rientri senza fare oltre tre mesi di servizio si cumula tutto. Se chiedi aspettativa dimenticandoti il cs quest'ultimo non lo puoi fruire se non rientrando in servizio.

ORA SI... !
OK

Re: Ultimo dubbio

Inviato: mer giu 13, 2018 10:34 am
da trasmarterzo
trasmarterzo ha scritto:
Highlander ha scritto:Decurtato d'ufficio no. Caso mai se richiesto. Poi stiamo parlando di cumulabilità e superamento dei giorni nel quinquennio. Se parti in cs poi vai in aspettativa, rientri senza fare oltre tre mesi di servizio si cumula tutto. Se chiedi aspettativa dimenticandoti il cs quest'ultimo non lo puoi fruire se non rientrando in servizio.

ORA SI... !
OK
Mi riferivo al decurtamento d' ufficio che è NO, caso mai se richiesto, giustissimo!
Comunque, congedo straordinario ed aspettativa per malattia tra loro non si cumulano per il discorso dei 3 mesi, perchè giuridicamente nascono per scopi diversi.

DIFERENZA TRA CONGEDO STRAORDINARIO ED ASPETTATIVA PER MALATTIA
Il congedo straordinario per infermità
Generalità
La concessione del congedo straordinario per infermità avviene in base al dispositivo degli artt. 37, d.P.R. 3/1957 e 60, d.P.R. 782/1985, previa presentazione di idonea certificazione medica.
Il congedo straordinario per gravi motivi, fatte salve specifiche diverse previsioni, indipendentemente dal titolo che ne consente la fruizione, può essere frazionato senza limiti, ma non può eccedere i 45 giorni annui.
Il congedo straordinario, diversamente da quello ordinario, assorbe le giornate festive e quelle destinate a riposo, per cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa avviene per il congedo ordinario.
Trattamento economico ed effetti giuridici
In tutti i casi il congedo straordinario è retribuito per intero ed è utile ai fini pensionistici e previdenziali; al personale inviato in missione collettiva all’estero compete inoltre, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi, il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate.
L’aspettativa per infermità
Generalità
L’istituto generale dell’aspettativa, previsto per i pubblici dipendenti dal d.P.R. 3/1957, si applica anche alla Polizia di Stato; l’aspettativa per infermità, prevista dall’art. 68, d.P.R. 3/1957, è disposta, d’ufficio o a domanda, nei casi in cui viene accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Va ricordato che in assenza di indicazioni specifiche nella dichiarazione di inizio malattia il dipendente viene automaticamente collocato in congedo straordinario fino all’esaurimento del periodo residuo spettantegli e che, ai sensi dell’art. 22, co. 24 L. 537/1993, qualora egli abbia ancora a disposizione c.s. residuo, potrà essere collocato in aspettativa solo per assenze continuative superiori a sette giorni lavorativi, escludendo quindi dal computo i giorni destinati alla fruizione del riposo settimanale e le festività.
In proposito si ribadisce che il congedo straordinario, diversamente da quello ordinario, assorbe le giornate festive e quelle destinate a riposo, per cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa avviene per il congedo ordinario.
Periodo massimo di aspettativa, cumulo ed interruzione
L’aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale è stata disposta e non può protrarsi per più di diciotto mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di diciotto mesi, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi; la durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio, fermo restando che, durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, nessun assegno è dovuto al dipendente, come più avanti meglio illustrato.
====================

Re: Ultimo dubbio

Inviato: ven giu 15, 2018 9:06 pm
da Highlander
Ti sbagli. CS e aspettativa se fruiti senza soluzione di continuità si sommano! La soluzione di continuità è dettata dal superamento dei 3 mesi.

Re: Ultimo dubbio

Inviato: ven giu 15, 2018 9:38 pm
da trasmarterzo
Highlander ha scritto:Ti sbagli. CS e aspettativa se fruiti senza soluzione di continuità si sommano! La soluzione di continuità è dettata dal superamento dei 3 mesi.
A me non risulta...

Se il mio medico mi dà 30 gg (e io decido di prenderli come cs) e poi rientro 1 gg, poi mi dà altri 10 gg e poi rientro 2 gg e mi ridà 30 gg e mi mandano lo stesso giorno in cmo ove inizia l' aspettativa, secondo quello che hai detto quindi cumula con il cs?
No.

Re: Ultimo dubbio

Inviato: mer lug 17, 2019 11:01 pm
da Smashing
trasmarterzo ha scritto: mer giu 13, 2018 10:34 am
trasmarterzo ha scritto:
Highlander ha scritto:Decurtato d'ufficio no. Caso mai se richiesto. Poi stiamo parlando di cumulabilità e superamento dei giorni nel quinquennio. Se parti in cs poi vai in aspettativa, rientri senza fare oltre tre mesi di servizio si cumula tutto. Se chiedi aspettativa dimenticandoti il cs quest'ultimo non lo puoi fruire se non rientrando in servizio.

ORA SI... !
OK
Mi riferivo al decurtamento d' ufficio che è NO, caso mai se richiesto, giustissimo!
Comunque, congedo straordinario ed aspettativa per malattia tra loro non si cumulano per il discorso dei 3 mesi, perchè giuridicamente nascono per scopi diversi.

DIFERENZA TRA CONGEDO STRAORDINARIO ED ASPETTATIVA PER MALATTIA
Il congedo straordinario per infermità
Generalità
La concessione del congedo straordinario per infermità avviene in base al dispositivo degli artt. 37, d.P.R. 3/1957 e 60, d.P.R. 782/1985, previa presentazione di idonea certificazione medica.
Il congedo straordinario per gravi motivi, fatte salve specifiche diverse previsioni, indipendentemente dal titolo che ne consente la fruizione, può essere frazionato senza limiti, ma non può eccedere i 45 giorni annui.
Il congedo straordinario, diversamente da quello ordinario, assorbe le giornate festive e quelle destinate a riposo, per cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa avviene per il congedo ordinario.
Trattamento economico ed effetti giuridici
In tutti i casi il congedo straordinario è retribuito per intero ed è utile ai fini pensionistici e previdenziali; al personale inviato in missione collettiva all’estero compete inoltre, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi, il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate.
L’aspettativa per infermità
Generalità
L’istituto generale dell’aspettativa, previsto per i pubblici dipendenti dal d.P.R. 3/1957, si applica anche alla Polizia di Stato; l’aspettativa per infermità, prevista dall’art. 68, d.P.R. 3/1957, è disposta, d’ufficio o a domanda, nei casi in cui viene accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Va ricordato che in assenza di indicazioni specifiche nella dichiarazione di inizio malattia il dipendente viene automaticamente collocato in congedo straordinario fino all’esaurimento del periodo residuo spettantegli e che, ai sensi dell’art. 22, co. 24 L. 537/1993, qualora egli abbia ancora a disposizione c.s. residuo, potrà essere collocato in aspettativa solo per assenze continuative superiori a sette giorni lavorativi, escludendo quindi dal computo i giorni destinati alla fruizione del riposo settimanale e le festività.
In proposito si ribadisce che il congedo straordinario, diversamente da quello ordinario, assorbe le giornate festive e quelle destinate a riposo, per cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa avviene per il congedo ordinario.
Periodo massimo di aspettativa, cumulo ed interruzione
L’aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale è stata disposta e non può protrarsi per più di diciotto mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di diciotto mesi, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi; la durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio, fermo restando che, durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, nessun assegno è dovuto al dipendente, come più avanti meglio illustrato.
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A proposito di aspettativa per infermità, vi risulta che esiste una circolare che specifica che può essere richiesta anche se inferiore agli 8 giorni e con giorni di C.S. ancora residui, solo e solo se il primo certificato è rilasciato da un medico P.S.?
Sono sicuro di averla letta questa circolare, ma non la trovo più...